Sentenza del Tribunale 17 febbraio 2011 - Formula One Licensing / UAMI - Global Sports Media (F1-LIVE)
["Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchio comunitario figurativo F1-LIVE - Marchi comunitario figurativo e nazionali ed internazionale denominativi anteriori F1 e F1 Formula 1 - Rigetto dell'opposizione da parte della commissione di ricorso - Impedimenti relativi alla registrazione - Art. 8, nn. 1, lett. b), e 5, del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 8, nn. 1, lett. b), e 5, del regolamento (CE) n. 207/2009]"]
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Formula One Licensing BV (Rotterdam, Paesi Bassi) (rappresentanti: avv.ti B. Klingberg e K. Sandberg)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: A. Folliard-Monguiral, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Global Sports Media Ltd (Hamilton, Bermuda) (rappresentanti: inizialmente avv.ti T. de Haan e J.-J. Evrard, poi avv. T de Haan)
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI 16 ottobre 2008 (procedimento R 7/2008-1), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Racing-Live SAS e la Formula One Licensing BV
Dispositivo
Il ricorso è respinto.
La Formula One Licensing BV è condannata alle spese.
____________1 - GU C 55 del 7.3.2009.