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Ricorso proposto il 1° settembre 2021 – Bastion Holding e a. / Commissione

(Causa T-513/21)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrenti: Bastion Holding BV (Amsterdam, Paesi Bassi) e altre 35 ricorrenti (rappresentante: B. Braeken, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della Commissione C(2021) 4735 final del 22 giugno 2021 nel caso dell’aiuto di Stato SA.63257 (2021/N) – Paesi Bassi COVID-19: Quarta modifica del regime di sovvenzioni dirette a sostegno dei costi fissi delle imprese colpite dalla pandemia di COVID-19 (modifiche a SA.57712, SA.59535, SA.60166, SA.62241);

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono due motivi.

Primo motivo, vertente sul fatto che la Commissione avrebbe omesso di avviare il procedimento d’indagine formale decidendo erroneamente che la misura di aiuto di Stato non solleva dubbi quanto alla sua compatibilità con il mercato interno.

Si sostiene che la misura di aiuto di Stato solleva seri dubbi quanto alla sua compatibilità con il mercato interno poiché non è idonea a raggiungere il suo obiettivo ed è sproporzionata rispetto ad esso.

In primo luogo, le ricorrenti affermano che la misura di aiuto di Stato è sproporzionata rispetto all’obiettivo che intende raggiungere. L’attuale regime va oltre quanto necessario per prevenire le carenze di liquidità delle PMI e aiutarle a sostenere i loro costi fissi. In effetti, l’importo sproporzionato concesso alle PMI consente loro di essere più competitive, poiché non sono così limitate dai costi fissi. Inoltre, le PMI che hanno ricevuto l’aiuto non sono tenute, tanto quanto le ricorrenti, a ricorrere al capitale proprio per rimanere competitive. Le ricorrenti possono soltanto beneficiare di un importo massimo totale di EUR 1 200 000 per mantenere in funzione trentatré alberghi. La maggior parte delle concorrenti della Bastion può beneficiare di un aiuto fino a EUR 550 000 per ciascun albergo in base all’attuale regime semplicemente perché costituita da imprese affiliate e/o perché esternalizza molti servizi alberghieri connessi ad altre imprese e ha meno liquidità nel proprio stato patrimoniale. La misura di aiuto di Stato concede quindi un importo di aiuto di Stato in proporzione molto maggiore a imprese da essa qualificate come PMI rispetto all’importo di aiuto di Stato concesso alle grandi imprese, benché le grandi imprese abbiano costi fissi più elevati e subiscano una perdita di fatturato (relativamente) maggiore. Ciò conferisce alle PMI un vantaggio competitivo iniquo rispetto alle imprese di maggiori dimensioni quali le ricorrenti.

In secondo luogo, le ricorrenti sostengono che la misura di aiuto di Stato non è idonea a perseguire il suo obiettivo, che è quello di porre rimedio a un grave turbamento dell’economia olandese, mediante la compensazione dei costi fissi delle imprese che hanno subito una perdita del fatturato del 30% a causa dell’epidemia di COVID-19 e delle misure governative successivamente imposte. L’importo massimo dell’aiuto è inadeguato a raggiungere l’obiettivo perseguito dalla misura di aiuto di Stato. La misura di aiuto di Stato concede un massimo di EUR 1 200 000 alle grandi imprese. Un tale importo è insufficiente per porre rimedio al grave turbamento dell’economia olandese garantendo che le imprese rimangano economicamente redditizie. Soprattutto per le grandi imprese come le ricorrenti, l’importo di EUR 1 200 000 non è sufficiente per rispondere efficacemente alla perdita di fatturato subita a causa dell’epidemia di COVID-19.

In particolare, il regime attuale è, secondo le ricorrenti, inadeguato a porre rimedio al grave turbamento nel settore alberghiero. Come evidenziato in molte ricerche internazionali e nazionali, il settore alberghiero è uno dei settori che sono stati colpiti più severamente dalla crisi COVID-19 e dalle rigide misure governative successive. La diminuzione media del fatturato nel settore alberghiero è significativamente maggiore rispetto ad altri settori. La diminuzione media del fatturato nei settori di alloggio e ristorazione è stata del 33,9% nel 2020, mentre il fatturato delle ricorrenti è diminuito del 60% nel secondo trimestre del 2021 rispetto al secondo trimestre del 2019. Le ricorrenti, essendo grandi imprese, hanno quindi subito una perdita di fatturato significativamente maggiore rispetto alla perdita media di fatturato subita da imprese attive nei settori (già) più gravemente colpiti di alloggio e ristorazione. La misura di aiuto di Stato non tiene affatto conto di tutto ciò. Al contrario, applica un sistema unico per tutti che, evidentemente, non è adeguato alla situazione altamente complessa.

Secondo motivo, vertente su carenze procedurali della Commissione, in quanto la decisione impugnata sarebbe insufficientemente motivata.

Il secondo motivo di annullamento riguarda le carenze procedurali della decisione impugnata. La decisione, si sostiene, contiene una motivazione insufficiente, poiché non affronta in alcun modo la questione della (giustificazione della) differenza sproporzionata tra l’aiuto massimo tra le PMI e le imprese più grandi. Non affronta nemmeno l’adeguatezza della misura stessa, né il fatto che le PMI avevano potuto ricevere aiuti nell’ambito di due precedenti misure di aiuto. Con la sua decisione la Commissione non ha, quindi, permesso alle ricorrenti di conoscere le ragioni per cui ha deciso che la misura di aiuto di Stato era considerata compatibile con il mercato interno. Ciò viola l’articolo 296 TFUE.

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