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Ricorso proposto il 31 agosto 2021 – QN / Commissione

(Causa T-531/21)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: QN (rappresentanti: L. Levi e N. Flandin, avvocate)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della convenuta di non promuovere il ricorrente, come risultante dalla pubblicazione in data 12 novembre 2020 della comunicazione amministrativa n. 32-2020 che ha concluso l’esercizio annuale di promozione 2020 e che riporta un elenco di promozione su cui non compare il nome del ricorrente;

annullare altresì, nella misura necessaria, la decisione del 1° giugno 2021 della convenuta, che ha respinto il reclamo presentato dal ricorrente contro la decisione di non promuoverlo;

ordinare il risarcimento del danno morale subito dal ricorrente;

ordinare alla convenuta, ai sensi dell’articolo 89 del regolamento di procedura del Tribunale, di produrre una copia anonimizzata del verbale della riunione con il comitato paritetico di promozione, nonché del verbale della riunione tra i rappresentanti del comitato centrale del personale e il direttore generale di DG TAXUD;

condannare la convenuta al pagamento integrale delle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce tre motivi.

Primo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 45 dello Statuto dei funzionari e dell’articolo 4, paragrafo 1, della decisione della Commissione C(2013) 8968 final del 16 dicembre 2013.

Secondo motivo, vertente sulla violazione del principio della parità di trattamento, dell’articolo 41, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e delle regole di obiettività e d’imparzialità.

Terzo motivo, vertente sulla violazione dell’obbligo di motivazione, nonché dell’articolo 41, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea in combinato disposto con l’articolo 296, paragrafo 2, TFUE.

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