Language of document : ECLI:EU:C:2017:376

Parere 2/15

Parere emesso ai sensi dell’articolo 218, paragrafo 11, TFUE

«Parere emesso ai sensi dell’articolo 218, paragrafo 11, TFUE – Accordo di libero scambio tra l’Unione europea e la Repubblica di Singapore – Accordo “di nuova generazione” negoziato dopo l’entrata in vigore dei Trattati UE e FUE – Competenza a concludere l’accordo – Articolo 3, paragrafo 1, lettera e), TFUE – Politica commerciale comune – Articolo 207, paragrafo 1, TFUE – Scambi di merci e di servizi – Investimenti esteri diretti – Appalti pubblici – Aspetti commerciali della proprietà intellettuale – Concorrenza – Commercio con gli Stati terzi e sviluppo sostenibile – Protezione sociale dei lavoratori – Tutela dell’ambiente – Articolo 207, paragrafo 5, TFUE – Servizi nel settore dei trasporti – Articolo 3, paragrafo 2, TFUE – Accordo internazionale che può incidere su norme comuni o modificarne la portata – Norme di diritto derivato dell’Unione in materia di libera prestazione dei servizi nel settore dei trasporti – Investimenti esteri diversi da quelli diretti – Articolo 216 TFUE – Accordo necessario per realizzare uno degli obiettivi dei Trattati – Libera circolazione dei capitali e dei pagamenti tra Stati membri e Stati terzi – Successione di trattati in materia di investimenti – Sostituzione degli accordi di investimento tra Stati membri e la Repubblica di Singapore – Disposizioni istituzionali dell’accordo – Risoluzione delle controversie tra investitori e Stati – Risoluzione delle controversie tra le Parti»

Massime – Parere della Corte (seduta plenaria) 16 maggio 2017

1.        Politica commerciale comune – Accordi internazionali – Conclusione – Competenza dell’Unione – Competenza a concludere accordi relativi agli scambi di merci e di servizi – Portata – Accordo di libero scambio tra l’Unione e la Repubblica di Singapore – Disposizioni intese a facilitare lo scambio di merci o ad autorizzare misure di protezione commerciale – Inclusione

[Artt. 3, § 1, e), TFUE e 207, § 1, TFUE]

2.        Politica commerciale comune – Accordi internazionali – Conclusione – Competenza dell’Unione – Portata – Assoggettamento degli accordi nel settore dei trasporti al regime della politica comune dei trasporti – Oggetto

[Artt. 3, § 1, e), TFUE e 207, § 5, TFUE]

3.        Politica commerciale comune – Accordi internazionali – Conclusione – Competenza dell’Unione – Portata – Assoggettamento degli accordi nel settore dei trasporti al regime della politica comune dei trasporti – Inapplicabilità nel caso di un accordo relativo a servizi privi di un’intrinseca connessione con un servizio di trasporto – Impegni relativi a servizi di riparazione e di manutenzione di aeromobili ed alle modalità di partecipazione ad appalti pubblici di servizi di trasporto – Assenza di un’intrinseca connessione con un servizio di trasporto – Competenza esclusiva dell’Unione

[Artt. 3, § 1, e), TFUE e 207, § 5, TFUE; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2006/123, considerando 33]

4.        Politica commerciale comune – Accordi internazionali – Conclusione – Competenza dell’Unione – Competenza a concludere accordi relativi ad investimenti esteri diretti – Portata – Limiti

[Artt. 3, § 1, e), TFUE e 207, § 1, TFUE]

5.        Politica commerciale comune – Accordi internazionali – Conclusione – Competenza dell’Unione – Competenza a concludere accordi relativi ad investimenti esteri diretti – Portata – Accordo di libero scambio tra l’Unione e la Repubblica di Singapore – Norme in materia di protezione degli investimenti diretti – Inclusione

(Art. 207, § 1, TFUE)

6.        Unione europea – Regimi di proprietà – Principio di neutralità – Applicazione delle norme fondamentali del Trattato – Conclusione di un accordo internazionale che limita la possibilità per gli Stati membri di nazionalizzare o di espropriare gli investimenti realizzati dai cittadini di uno Stato terzo – Violazione del principio di neutralità – Insussistenza

(Art. 345 TFUE)

7.        Politica commerciale comune – Accordi internazionali – Conclusione – Competenza dell’Unione – Competenza a concludere accordi relativi agli aspetti commerciali della proprietà intellettuale – Portata – Accordo di libero scambio tra l’Unione e la Repubblica di Singapore – Disposizioni che ricordano gli obblighi internazionali esistenti e che assicurano un livello di protezione dei diritti di proprietà intellettuale – Inclusione

(Art. 207, § 1, TFUE)

8.        Politica commerciale comune – Accordi internazionali – Conclusione – Competenza dell’Unione – Competenza a concludere accordi intesi ad uniformare le misure di liberalizzazione – Portata – Accordo di libero scambio tra l’Unione e la Repubblica di Singapore – Disposizioni in materia di lotta contro le attività anticoncorrenziali e contro le concentrazioni – Inclusione

(Art. 207, § 1, TFUE)

9.        Politica commerciale comune – Accordi internazionali – Conclusione – Competenza dell’Unione – Obbligo di esercizio nel rispetto dei principi e degli obiettivi dell’azione esterna dell’Unione – Portata

(Artt. 3, § 5, TUE e 21, §§ 1‑3, TUE; artt. 9 TFUE, 11 TFUE, 205 TFUE e 207, § 1, TFUE)

10.      Politica commerciale comune – Accordi internazionali – Conclusione – Competenza dell’Unione – Obbligo di esercizio nel rispetto dei principi e degli obiettivi dell’azione esterna dell’Unione – Accordo di libero scambio tra l’Unione e la Repubblica di Singapore – Impegni intesi a garantire il rispetto degli obblighi internazionali in materia di protezione sociale dei lavoratori e di tutela dell’ambiente – Esistenza di un nesso specifico con gli scambi commerciali tra le parti

[Artt. 3, § 1, e), TFUE e 207, § 1, TFUE]

11.      Politica commerciale comune – Accordi internazionali – Conclusione – Competenza dell’Unione – Portata – Esercizio al fine di regolamentare i livelli di protezione sociale e ambientale delle parti – Esclusione

[Artt. 3, § 1, d) ed e), e § 2, TFUE, 4, § 2, b) ed e), TFUE e 207, § 6, TFUE]

12.      Accordi internazionali – Conclusione – Competenza dell’Unione – Competenza esclusiva riguardo a un accordo che può incidere su norme comuni o modificarne la portata – Accordo di libero scambio tra l’Unione e la Repubblica di Singapore – Impegni relativi alla fornitura di servizi di trasporto marittimo, ferroviario e su strada – Incidenza sulle norme contenute nei regolamenti n. 4055/86, n. 1071/2009, n. 1072/2009 e n. 1073/2009 e nella direttiva 2012/34

(Artt. 3, § 2, TFUE e 216 TFUE; regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1071/2009, n. 1072/2009 e n. 1073/2009; regolamento del Consiglio n. 4055/86; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2012/34)

13.      Accordi internazionali – Conclusione – Competenza dell’Unione – Competenza esclusiva riguardo a un accordo che può incidere su norme comuni o modificarne la portata – Necessità di una contraddizione tra le norme comuni e l’accordo previsto – Insussistenza

(Artt. 3, § 2, TFUE e 216 TFUE)

14.      Accordi internazionali – Conclusione – Competenza dell’Unione – Competenza esclusiva riguardo a un accordo che può incidere su norme comuni o modificarne la portata – Necessità di una verifica del rischio di incidenza per le disposizioni di portata limitata dell’accordo previsto – Insussistenza

(Artt. 3, § 2, TFUE e 216 TFUE)

15.      Accordi internazionali – Conclusione – Competenza dell’Unione – Competenza esclusiva riguardo a un accordo che può incidere su norme comuni o modificarne la portata – Rilevanza dei Protocolli n. 21 e n. 22 sulla posizione del Regno Unito, dell’Irlanda e della Danimarca allegati ai Trattati UE e TFUE relativamente ad un accordo non vertente sulle materie disciplinate da detti protocolli – Insussistenza

(Artt. 3, § 2, TFUE e 216 TFUE; protocolli n. 21 e n. 22 allegati ai Trattati UE e FUE)

16.      Accordi internazionali – Conclusione – Competenza dell’Unione – Competenza esclusiva riguardo a un accordo che può incidere su norme comuni o modificarne la portata – Accordo di libero scambio tra l’Unione e la Repubblica di Singapore – Disposizioni disciplinanti lo svolgimento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici – Incidenza sulle norme contenute nelle direttive 2014/24 e 2014/25

(Artt. 3, § 2, TFUE e 216 TFUE; direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2014/24 e 2014/25)

17.      Accordi internazionali – Conclusione – Competenza dell’Unione – Competenza esclusiva riguardo a un accordo che può incidere su norme comuni o modificarne la portata – Nozione di norme comuni – Norme di diritto primario dell’Unione – Esclusione – Accordi conclusi dall’Unione – Esclusione

(Artt. 3, § 2, TFUE e 216 TFUE)

18.      Accordi internazionali – Conclusione – Competenza dell’Unione – Competenza esclusiva riguardo a un accordo che può incidere su norme comuni o modificarne la portata – Portata – Accordo in materia di investimenti esteri diversi da quelli diretti – Esclusione

[Artt. 3, § 2, TFUE, 4, §§ 1 e 2, a), TFUE, 63 TFUE e 216, § 1, TFUE]

19.      Politica commerciale comune – Accordi internazionali – Conclusione – Competenza dell’Unione – Competenza a concludere accordi relativi ad investimenti esteri diretti – Portata – Accordo contenente una disposizione che prevede la cessazione dell’efficacia degli accordi bilaterali di investimento precedentemente conclusi dagli Stati membri con uno Stato terzo – Inclusione

(Artt. 2, § 1, TFUE e 207, § 1, TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1219/2012)

20.      Accordi internazionali – Accordi degli Stati membri – Accordi antecedenti al Trattato CE o all’adesione di uno Stato membro – Rispetto dei diritti e degli obblighi ad essi correlati

(Art. 351 TFUE)

21.      Accordi internazionali – Conclusione – Competenza dell’Unione – Competenza a prevedere in un accordo disposizioni a carattere istituzionale – Portata – Istituzione di un regime di risoluzione delle controversie che permette ad un cittadino di uno Stato terzo di sottrarre una controversia alla competenza dei giudici di uno Stato membro – Esclusione – Competenza concorrente dell’Unione e degli Stati membri

22.      Accordi internazionali – Competenza dell’Unione e degli Stati membri – Competenza degli Stati membri in materia di procedimento amministrativo e giurisdizionale – Accordo di libero scambio tra l’Unione e la Repubblica di Singapore – Impegni che obbligano l’Unione e gli Stati membri a rispettare i principi di buona amministrazione e di tutela giurisdizionale effettiva – Lesione delle competenze nazionali – Insussistenza

23.      Accordi internazionali – Conclusione – Competenza dell’Unione – Portata – Creazione di un organo giurisdizionale o di un’altra entità competente a pronunciarsi sulle disposizioni dell’accordo – Inclusione

1.      Risulta dall’articolo 207, paragrafo 1, TFUE, e in particolare dalla seconda frase di tale disposizione – ai termini della quale la politica commerciale comune si inscrive nell’azione esterna dell’Unione –, che tale politica riguarda gli scambi commerciali con gli Stati terzi. Un atto dell’Unione rientra in tale politica qualora riguardi specificamente gli scambi suddetti, in quanto esso sia essenzialmente destinato a promuoverli, a facilitarli o a disciplinarli ed abbia effetti diretti ed immediati su di essi. Ne consegue che soltanto le componenti dell’accordo previsto che presentino un nesso specifico con gli scambi commerciali tra l’Unione e lo Stato terzo di cui trattasi rientrano nel settore della politica commerciale comune.

Rientra in tale politica e, dunque, nella competenza esclusiva dell’Unione prevista dall’articolo 3, paragrafo 1, lettera e), TFUE il capo 2 dell’Accordo di libero scambio tra l’Unione europea e la Repubblica di Singapore, il quale stabilisce che ciascuna Parte concede un trattamento non discriminatorio alle merci provenienti dall’altra Parte e riduce od elimina, in conformità degli impegni specifici allegati a questo medesimo capo 2, i propri dazi all’importazione e all’esportazione. Tale capo stabilisce altresì che ciascuna Parte si astiene dall’adottare o dal mantenere restrizioni non tariffarie all’importazione e all’esportazione delle merci. Tale capo è dunque costituito da impegni tariffari e commerciali relativi agli scambi di merci, ai sensi dell’articolo 207, paragrafo 1, TFUE. Lo stesso vale per il capo 3 dell’accordo citato, il quale precisa le modalità con le quali ciascuna Parte può, ove siano soddisfatti i requisiti scaturenti dalle norme dell’Organizzazione mondiale del commercio, adottare misure antidumping e compensative nonché misure di salvaguardia aventi ad oggetto importazioni provenienti dall’altra Parte. Tale capo ha dunque ad oggetto misure di protezione commerciale, ai sensi dell’articolo 207, paragrafo 1, TFUE.

Quanto ai capi 4 e 5 dell’Accordo di libero scambio tra l’Unione europea e la Repubblica di Singapore, da essi risulta che, da un lato, i prodotti esportati da una Parte devono rispondere alle norme tecniche e sanitarie previste dalla Parte che li importa e, dall’altro, che i prodotti importati da quest’ultima Parte non devono essere assoggettati a norme discriminatorie o sproporzionate rispetto a quelle che vengono applicate ai suoi propri prodotti. Tali capi hanno dunque come specifica finalità quella di facilitare gli scambi di merci tra l’Unione e la Repubblica di Singapore. Il capo 6 di detto accordo stabilisce che la legislazione di ciascuna Parte in materia doganale sarà non discriminatoria, e che i diritti e le tasse istituiti per i servizi forniti in occasione dell’importazione o dell’esportazione di tali merci non eccederanno il costo approssimativo dei servizi stessi. Il capo summenzionato mira dunque essenzialmente a disciplinare e a facilitare gli scambi di merci tra le Parti.

Quanto al capo 7 dell’Accordo di libero scambio tra l’Unione europea e la Repubblica di Singapore, esso ha per obiettivo di disciplinare e facilitare l’accesso al mercato nel settore della produzione di energia a partire da fonti non fossili e sostenibili, senza introdurre alcuna norma ambientale in materia. Mirando dunque ad aprire il mercato di ciascuna delle Parti, il capo summenzionato è altresì idoneo ad avere un effetto diretto e immediato sugli scambi di merci e di servizi tra l’Unione e la Repubblica di Singapore nel suddetto settore. Esso rientra dunque nella competenza esclusiva dell’Unione a titolo dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera e), TFUE.

(v. punti 35‑37, 40‑47, 72‑74)

2.      La competenza dell’Unione ad approvare un accordo vertente, tra l’altro, sulla fornitura di servizi nel settore dei trasporti non può basarsi soltanto sull’articolo 3, paragrafo 1, lettera e), TFUE. Infatti, tale settore è escluso dalla politica commerciale comune in virtù del disposto dell’articolo 207, paragrafo 5, TFUE, a mente del quale la negoziazione e la conclusione di accordi internazionali nel settore dei trasporti sono soggette al titolo VI della parte terza del Trattato FUE. Tale titolo riguarda la politica comune dei trasporti.

A questo proposito, l’articolo 207, paragrafo 5, TFUE, che corrisponde in sostanza all’articolo 133, paragrafo 6, terzo comma, CE, mira, per quanto riguarda gli scambi internazionali dei servizi di trasporto, a mantenere un parallelismo di principio tra la competenza interna dell’Unione, che si esercita attraverso l’adozione unilaterale di norme dell’Unione, e la competenza esterna di quest’ultima, che opera tramite la conclusione di accordi internazionali, l’una e l’altra competenza restando, come in precedenza, basate sul titolo del Trattato specificamente afferente la politica comune dei trasporti.

(v. punti 56‑59)

3.      Nell’ambito dell’interpretazione dell’articolo 207, paragrafo 5, TFUE, che prevede l’esclusione degli accordi internazionali in materia di trasporti dalla politica commerciale comune, occorre tener conto della nozione di servizi nel settore dei trasporti, la quale ricomprende non soltanto i servizi di trasporto considerati come tali, bensì anche altri servizi, a condizione però che questi ultimi siano intrinsecamente connessi a un atto fisico di trasferimento di persone o di merci da un luogo a un altro tramite un mezzo di trasporto.

A questo proposito, per quanto riguarda gli impegni contenuti nel capo 8 dell’Accordo di libero scambio tra l’Unione europea e la Repubblica di Singapore, né i servizi di riparazione e manutenzione di aeromobili durante i quali il velivolo è ritirato dal servizio, né i servizi di vendita, di commercializzazione o di prenotazione di servizi di trasporto aereo, siano essi forniti da agenzie di viaggi o da altri prestatori commerciali, sono intrinsecamente connessi ai servizi di trasporto, nel senso suddetto. Infatti, in primo luogo, i servizi di riparazione e di manutenzione di aeromobili durante i quali il velivolo è ritirato dal servizio presentano tutt’al più un nesso lontano con l’atto di trasferire persone o merci da un luogo a un altro. In secondo luogo, per quanto riguarda i servizi di vendita, di commercializzazione o di prenotazione di servizi di trasporto aereo, risulta dal considerando 33 della direttiva 2006/123, relativa ai servizi nel mercato interno, che i servizi interessati da tale direttiva includono anche le agenzie di viaggi, che sono i principali promotori di tali servizi. Poiché i servizi di riparazione e manutenzione di aeromobili durante i quali il velivolo è ritirato dal servizio, la vendita o la commercializzazione di servizi di trasporto aereo, nonché i servizi connessi ai sistemi informatizzati di prenotazione non ricadono, di conseguenza, sotto l’articolo 207, paragrafo 5, TFUE, essi fanno parte dei servizi contemplati dal paragrafo 1 di tale articolo.

Allo stesso modo, per quanto riguarda il capo 10 dell’Accordo di libero scambio tra l’Unione europea e la Repubblica di Singapore, tale capo ha per obiettivo specifico di stabilire le modalità con le quali gli operatori economici di ciascuna Parte possono partecipare alle procedure di affidamento degli appalti organizzate dalle pubbliche amministrazioni dell’altra Parte. Tali modalità, essendo fondate su considerazioni di accesso non discriminatorio, di trasparenza e di efficacia, sono idonee ad avere effetti diretti e immediati sugli scambi di merci e di servizi tra le Parti. Il capo 10 di detto accordo rientra, di conseguenza, nella competenza esclusiva dell’Unione a titolo dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera e), TFUE, fatta salva però la riserva riguardo agli appalti pubblici di servizi di trasporto marittimo internazionale, di trasporto ferroviario, di trasporto su strada e di trasporto per via navigabile interna, nonché gli appalti pubblici di servizi intrinsecamente connessi a tali servizi di trasporto, elencati ai punti 11 e 12 delle appendici 8‑A‑1 e 8‑B‑1 nonché ai punti 16 e 17 delle appendici 8‑A‑2 e 8‑A‑3 degli allegati del capo 8 dell’accordo di cui sopra.

(v. punti 61, 66‑68, 76, 77)

4.      L’articolo 207, paragrafo 1, TFUE stabilisce che gli atti dell’Unione in materia di investimenti esteri diretti rientrano nella politica commerciale comune. Ne consegue che l’Unione dispone della competenza esclusiva, a titolo dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera e), TFUE, ad approvare qualsiasi impegno nei confronti di uno Stato terzo relativo agli investimenti realizzati da persone fisiche o giuridiche di tale Stato terzo nell’Unione e viceversa, i quali diano la possibilità di partecipare effettivamente alla gestione o al controllo di una società esercente un’attività economica.

L’impiego, da parte degli autori del Trattato FUE, dei termini «investimenti esteri diretti» all’articolo 207, paragrafo 1, TFUE esprime senza ambiguità la loro volontà di non includere altri investimenti esteri nella politica commerciale comune. Pertanto, eventuali impegni nei confronti di uno Stato terzo vertenti su questi altri investimenti non rientrano nella competenza esclusiva dell’Unione a titolo dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera e), TFUE.

Tale delimitazione dell’ambito di applicazione della politica commerciale comune riguardo agli investimenti esteri rispecchia la circostanza che qualsiasi atto dell’Unione, il quale promuova, faciliti o disciplini la partecipazione, da parte di una persona fisica o giuridica di uno Stato terzo nell’Unione e viceversa, alla gestione o al controllo di una società esercente un’attività economica, è idoneo ad avere effetti diretti e immediati sugli scambi commerciali tra detto Stato terzo e l’Unione, mentre un siffatto nesso specifico con questi scambi risulta assente nel caso di investimenti che non portino ad una partecipazione di questo tipo.

(v. punti 81-84)

5.      Le norme concordate tra l’Unione e la Repubblica di Singapore, nel quadro del capo 9 dell’Accordo di libero scambio tra queste ultime, in materia di protezione degli investimenti diretti, rientrano nella politica commerciale comune qualora esse presentino un nesso specifico con gli scambi commerciali tra l’Unione e detto Stato terzo. Infatti, l’articolo 207, paragrafo 1, TFUE si riferisce in via generale agli atti dell’Unione in materia di investimenti esteri diretti, senza distinguere a seconda che si tratti di atti aventi ad oggetto l’ammissione oppure la protezione di tali investimenti.

A questo proposito, l’insieme degli impegni ad un «trattamento non meno favorevole» e dei divieti di trattamento arbitrario, previsti nel suddetto capo 9, riguardanti segnatamente la gestione, l’incremento e la vendita, da parte delle persone fisiche e giuridiche di ciascuna Parte, delle loro partecipazioni nelle società esercenti attività economiche e situate nel territorio dell’altra Parte, contribuisce alla sicurezza giuridica degli investitori. L’istituzione di un siffatto quadro normativo mira a promuovere, a facilitare e a disciplinare gli scambi commerciali tra l’Unione e la Repubblica di Singapore. Inoltre, le disposizioni della sezione A del capo 9 dell’Accordo di libero scambio tra l’Unione europea e la Repubblica di Singapore, nella misura in cui riguardano gli investimenti diretti, sono idonee ad avere effetti diretti e immediati su detti scambi, in quanto esse concernono il trattamento delle partecipazioni degli imprenditori di una Parte alla gestione o al controllo di società esercenti attività economiche nel territorio dell’altra Parte.

(v. punti 87, 94, 95)

6.      L’articolo 345 TFUE esprime la neutralità dell’Unione riguardo ai regimi di proprietà esistenti negli Stati membri, ma non ha come effetto di sottrarre tali regimi alle norme fondamentali dell’Unione. Quanto all’articolo 9.6 dell’Accordo di libero scambio tra l’Unione europea e la Repubblica di Singapore, il quale enuncia che nessuna Parte può nazionalizzare o espropriare gli investimenti contemplati degli investitori dell’altra Parte ovvero assoggettarli a misure aventi effetti equivalenti ad una nazionalizzazione o ad una espropriazione, tranne quando ciò avvenga per finalità di pubblico interesse, esso non comporta alcun impegno riguardante il regime della proprietà esistente negli Stati membri. Detto articolo riflette la semplice circostanza che, se certo gli Stati membri restano liberi di esercitare le loro competenze in materia di diritto di proprietà e di modificare di conseguenza il regime della proprietà per quanto li riguarda, essi non sfuggono per questo all’obbligo di rispettare i suddetti principi e diritti fondamentali.

(v. punti 91, 107)

7.      Ai sensi dell’articolo 207, paragrafo 1, TFUE, la politica commerciale comune include gli aspetti commerciali della proprietà intellettuale. Gli impegni internazionali assunti dall’Unione in materia di proprietà intellettuale rientrano tra i suddetti aspetti commerciali qualora presentino un nesso specifico con gli scambi commerciali internazionali, in quanto essi siano essenzialmente destinati a promuovere, a facilitare o a disciplinare tali scambi ed abbiano effetti diretti e immediati su di essi.

Quanto agli impegni in materia di proprietà intellettuale enunciati nel capo 11 dell’Accordo di libero scambio tra l’Unione europea e la Repubblica di Singapore, l’insieme delle disposizioni relative ai diritti d’autore e ai diritti connessi, ai marchi, alle indicazioni geografiche, ai disegni o modelli, ai brevetti, ai dati di sperimentazioni e alle varietà vegetali, costituito da un richiamo agli obblighi internazionali multilaterali esistenti, da un lato, e da impegni bilaterali, dall’altro, ha come finalità essenziale, in conformità di quanto enunciato all’articolo 11.1, paragrafo 1, lettera b), dell’accordo, di assicurare agli imprenditori dell’Unione e singaporiani un livello appropriato di protezione dei loro diritti di proprietà intellettuale. Tali disposizioni permettono agli imprenditori dell’Unione e singaporiani di beneficiare, nel territorio dell’altra Parte, di standard di protezione dei diritti di proprietà intellettuale caratterizzati da una certa omogeneità, e contribuiscono dunque alla loro partecipazione su un piede di parità al libero scambio di merci e di servizi tra l’Unione e la Repubblica di Singapore. Lo stesso vale per gli articoli da 11.36 a 11.47 dell’accordo suddetto, i quali obbligano ciascuna Parte a prevedere alcune categorie di procedure e di misure giudiziarie civili che consentano agli interessati di invocare e di far rispettare i loro diritti di proprietà intellettuale, nonché per gli articoli da 11.48 a 11.50 dell’accordo, i quali obbligano ciascuna Parte ad istituire metodi per l’identificazione, da parte delle autorità doganali, delle merci contraffatte o usurpative e a prevedere la possibilità, per i titolari di diritti di proprietà intellettuale, di ottenere, in caso di sospetto di contraffazione o di usurpazione, la sospensione dell’immissione in libera circolazione di tali merci.

Da ciò risulta che le disposizioni del capo 11 dell’Accordo di libero scambio tra l’Unione europea e la Repubblica di Singapore mirano effettivamente, così come enunciato all’articolo 11.1, paragrafo 1, di tale accordo, a facilitare la produzione e la commercializzazione di prodotti innovativi e creativi e la fornitura di servizi tra le Parti e ad accrescere i vantaggi risultanti dagli scambi commerciali e dagli investimenti. Il citato capo 11 non si inscrive assolutamente nel contesto dell’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri dell’Unione, bensì si propone di disciplinare la liberalizzazione degli scambi tra l’Unione e la Repubblica di Singapore. Ne consegue che il capo 11 dell’accordo suddetto riguarda aspetti commerciali della proprietà intellettuale, ai sensi dell’articolo 207, paragrafo 1, TFUE.

(v. punti 111‑113, 121‑126, 128)

8.      Gli articoli 12.1 e 12.2 dell’Accordo di libero scambio tra l’Unione europea e la Repubblica di Singapore si inseriscono inequivocabilmente nell’ambito della liberalizzazione degli scambi tra l’Unione e la Repubblica di Singapore. Infatti, essi riguardano specificamente la lotta contro le attività anticoncorrenziali e contro le concentrazioni che abbiano per oggetto o per effetto di impedire che gli scambi commerciali tra l’Unione e questo Stato terzo abbiano luogo in sane condizioni di concorrenza. Di conseguenza, le suddette disposizioni rientrano nel settore della politica commerciale comune, e non in quello del mercato interno. Il capo 12 dell’accordo di cui sopra contiene altresì delle disposizioni in materia di sovvenzioni. Queste ultime ricordano gli obblighi delle Parti a titolo dell’Accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative, facente parte dell’allegato 1 A dell’Accordo istitutivo dell’Organizzazione mondiale del Commercio, stabiliscono quali sovvenzioni correlate al commercio delle merci e dei servizi tra l’Unione e la Repubblica di Singapore sono proibite e obbligano ciascuna Parte ad attivarsi in ogni modo al fine di neutralizzare o di eliminare gli effetti delle sovvenzioni non proibite sugli scambi con l’altra Parte.

(v. punti 134, 135, 137)

9.      Il Trattato FUE differisce sensibilmente dal Trattato CE precedentemente in vigore, in quanto include nella politica commerciale comune nuovi aspetti del commercio internazionale contemporaneo. L’estensione dell’ambito della politica commerciale comune ad opera del Trattato FUE costituisce un’evoluzione significativa del diritto primario dell’Unione. Tale evoluzione è caratterizzata, tra l’altro, dalla norma enunciata all’articolo 207, paragrafo 1, seconda frase, TFUE secondo cui la politica commerciale comune è condotta nel quadro dei principi e obiettivi dell’azione esterna dell’Unione. Tali principi e tali obiettivi vengono precisati all’articolo 21, paragrafi 1 e 2, TUE e vertono tra l’altro, come viene indicato al paragrafo 2, lettera f), di tale articolo 21, sullo sviluppo sostenibile connesso alla preservazione e al miglioramento della qualità dell’ambiente e alla gestione sostenibile delle risorse naturali mondiali.

L’obbligo per l’Unione di recepire i suddetti obiettivi e principi nella gestione della propria politica commerciale comune deriva da una lettura congiunta dell’articolo 207, paragrafo 1, seconda frase, TFUE, dell’articolo 21, paragrafo 3, TUE e dell’articolo 205 TFUE. Inoltre, occorre tener conto degli articoli 9 e 11 TFUE. Oltre a ciò, l’articolo 3, paragrafo 5, TUE obbliga l’Unione a contribuire, nelle sue relazioni col resto del mondo, al commercio libero ed equo. Ne consegue che l’obiettivo dello sviluppo sostenibile costituisce ormai parte integrante della politica commerciale comune.

(v. punti 141‑143, 146, 147)

10.    Il capo 13 dell’Accordo di libero scambio tra l’Unione europea e la Repubblica di Singapore rientra nella politica commerciale comune e, di conseguenza, nella competenza esclusiva dell’Unione contemplata dall’articolo 3, paragrafo 1, lettera e), TFUE. Infatti, mediante le disposizioni del capo suddetto, l’Unione e la Repubblica di Singapore si impegnano, sostanzialmente, a garantire che gli scambi commerciali tra di esse abbiano luogo nel rispetto degli obblighi derivanti dalle convenzioni internazionali in materia di protezione sociale dei lavoratori e di tutela dell’ambiente cui esse aderiscono. Tale capo 13 non concerne né la portata delle convenzioni internazionali cui esso si riferisce, né le competenze dell’Unione o degli Stati membri relative a tali convenzioni. Per contro, detto capo presenta un nesso specifico con gli scambi commerciali tra l’Unione e la Repubblica di Singapore. Infatti, il suddetto capo 13 disciplina tali scambi assicurando che questi ultimi avvengano nel rispetto delle convenzioni sopra citate e garantendo che nessuna misura adottata in virtù di tali convenzioni venga applicata in modo da creare una discriminazione arbitraria o ingiustificata, ovvero una restrizione dissimulata negli scambi di cui sopra.

Questo medesimo capo è altresì idoneo ad avere effetti diretti ed immediati sugli scambi in questione. In proposito, per quanto riguarda in particolare gli impegni aventi per obiettivo di lottare contro il commercio del legname e dei prodotti derivati ottenuti da una raccolta illegittima, nonché contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, contemplati dagli articoli 13.7, lettera b), e 13.8, lettera b), del citato accordo, le Parti si obbligano, in tale accordo, a realizzare o a favorire sistemi di documentazione, di verifica e di certificazione. Siffatti sistemi sono idonei ad influire direttamente sul commercio dei prodotti in questione. Inoltre, la specificità del nesso che presentano le disposizioni del capo 13 dell’Accordo di libero scambio tra l’Unione europea e la Repubblica di Singapore deriva anche dal fatto che una violazione delle disposizioni in materia di protezione sociale dei lavoratori e di tutela dell’ambiente, contenute nel capo summenzionato, autorizza l’altra Parte – in conformità della norma consuetudinaria di diritto internazionale codificata all’articolo 60, paragrafo 1, della Convenzione sul diritto dei trattati, applicabile nelle relazioni tra l’Unione e gli Stati terzi – a porre fine alla liberalizzazione di questi scambi prevista nelle altre disposizioni dell’accordo summenzionato, ovvero a sospenderla.

(v. punti 152, 155‑157, 160, 161, 167)

11.    La competenza esclusiva dell’Unione contemplata dall’articolo 3, paragrafo 1, lettera e), TFUE non può essere esercitata per disciplinare i livelli di protezione sociale e ambientale nel rispettivo territorio delle parti di un accordo internazionale concluso dall’Unione con uno Stato terzo. L’adozione di simili norme rientrerebbe nella ripartizione delle competenze tra l’Unione e gli Stati membri prevista, in particolare, all’articolo 3, paragrafo 1, lettera d), e all’articolo 3, paragrafo 2, nonché all’articolo 4, paragrafo 2, lettere b) ed e), TFUE. Infatti, l’articolo 3, paragrafo 1, lettera e), TFUE non prevale su queste ulteriori disposizioni del Trattato FUE, tenendo peraltro presente che l’articolo 207, paragrafo 6, TFUE dichiara che l’esercizio delle competenze attribuite nel settore della politica commerciale comune non pregiudica la ripartizione delle competenze tra l’Unione e gli Stati membri.

(v. punto 164)

12.    L’articolo 216 TFUE attribuisce all’Unione la competenza a concludere, in particolare, qualsiasi accordo internazionale che possa incidere su norme comuni o alterarne la portata. Tale rischio di incidenza su o di alterazione di norme comuni sussiste allorquando gli impegni contenuti in un accordo internazionale rientrano nell’ambito di applicazione delle norme comuni di cui sopra. La constatazione di un rischio siffatto non presuppone una concordanza completa tra il settore disciplinato dagli impegni internazionali e quello disciplinato dalla normativa dell’Unione. Tali impegni possono incidere sulla portata delle norme comuni dell’Unione o modificarla anche quando essi rientrino in un settore già disciplinato in gran parte dalle norme comuni suddette.

Quanto agli impegni riguardanti la fornitura di servizi di trasporto marittimo internazionale contenuti nel capo 8 dell’Accordo di libero scambio tra l’Unione europea e la Repubblica di Singapore, il settore in cui rientrano tali impegni è in gran parte disciplinato dalle norme comuni enunciate dal regolamento n. 4055/86, che applica il principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi tra Stati membri e tra Stati membri e paesi terzi. Gli impegni contenuti nell’accordo di cui sopra incidono su, o addirittura modificano, considerevolmente, per i servizi di trasporto marittimo tra l’Unione e la Repubblica di Singapore, la portata delle citate norme comuni dettate dal regolamento n. 4055/86. Infatti, risulta dall’articolo 8.56, paragrafo 3, di detto accordo che i fornitori di servizi di trasporto marittimo dell’Unione nonché i cittadini di uno Stato membro che controllano una società di navigazione stabilita a Singapore avranno libero accesso al traffico diretto verso e proveniente da tale Stato terzo, e ciò senza che sia richiesto a questi ultimi che le loro navi battano bandiera di uno Stato membro. Tale regime differisce sensibilmente da quello stabilito dal regolamento n. 4055/86. La competenza dell’Unione ad approvare tali impegni è dunque esclusiva a titolo dell’articolo 3, paragrafo 2, TFUE.

Lo stesso vale per gli impegni riguardanti i servizi di trasporto ferroviario tra l’Unione e la Repubblica di Singapore. Infatti, le condizioni non meno favorevoli di cui i prestatori singaporiani beneficeranno, in conformità degli impegni di cui sopra, per accedere alle reti e alle attività di trasporto ferroviario nell’Unione, e per stabilirsi in quest’ultima, corrispondono agli elementi disciplinati dalle norme dello spazio ferroviario europeo unico, previste dalla direttiva 2012/34, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico. Per quanto riguarda i servizi relativi ai servizi di trasporto su strada, anch’essi rientrano in un settore ampiamente disciplinato da norme comuni dell’Unione. Infatti, le condizioni non meno favorevoli di cui i prestatori singaporiani beneficeranno, in conformità degli impegni summenzionati, per fornire servizi di trasporto su strada nell’Unione, corrispondono in larga misura agli aspetti disciplinati dalle norme comuni enunciate nei regolamenti n. 1071/2009, che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l’attività di trasportatore su strada, n. 1072/2009, che fissa norme comuni per l’accesso al mercato internazionale del trasporto di merci su strada, e n. 1073/2009, che fissa norme comuni per l’accesso al mercato internazionale dei servizi di trasporto effettuati con autobus.

(v. punti 171, 180‑182, 189, 190, 193, 195, 198, 206, 207)

13.    Qualora un accordo tra l’Unione e uno Stato terzo preveda l’applicazione, ai rapporti internazionali disciplinati da tale accordo, di norme che si sovrapporranno in larga parte alle norme comuni dell’Unione applicabili alle situazioni intracomunitarie, tale accordo deve essere considerato idoneo ad incidere sulla portata di tali norme comuni o a modificarla. Infatti, malgrado l’assenza di contraddizione con le citate norme comuni, il senso, la portata e l’efficacia di queste ultime possono venire influenzati.

(v. punto 201)

14.    Nell’esaminare la natura della competenza a concludere un accordo internazionale, non occorre tener conto delle disposizioni di tale accordo che abbiano una portata estremamente limitata.

(v. punto 217)

15.    Nell’esaminare la competenza dell’Unione per quanto riguarda degli impegni contenuti in un accordo internazionale previsto nel settore dei trasporti, poiché l’accordo previsto non verte sugli aspetti disciplinati dalla dalla Parte terza, titolo V, del Trattato FUE, il Protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato ai Trattati UE e TFUE, non è pertinente. Lo stesso vale per il Protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato ai Trattati UE e TFUE. Infatti, da un lato, la politica commerciale comune e la politica comune dei trasporti non sono contemplate dal Protocollo n. 21. Dall’altro, sono la finalità e il contenuto dell’atto in questione a determinare i protocolli eventualmente applicabili, e non l’inverso.

(v. punto 218)

16.    Il capo 10 dell’Accordo di libero scambio tra l’Unione europea e la Repubblica di Singapore contiene un insieme di norme tese a creare una cornice normativa per l’affidamento degli appalti pubblici nell’Unione e a Singapore, in modo da garantire che le procedure di attribuzione di tali appalti si svolgano nel rispetto dei principi di non discriminazione e di trasparenza. La direttiva 2014/24, sugli appalti pubblici, nonché la direttiva 2014/25, sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, istituiscono un insieme di norme comuni preordinate, in sostanza, a garantire che gli affidamenti di appalti pubblici, tra l’altro, nel settore dei trasporti siano conformi, nell’ambito dell’Unione, a questi stessi principi di cui sopra, come viene precisato nel considerando 1 e all’articolo 18 della direttiva 2014/24, come pure nel considerando 2 e all’articolo 36 della direttiva 2014/25.

Dunque, a partire dall’entrata in vigore dell’accordo suddetto, l’accesso dei prestatori singaporiani agli appalti pubblici dell’Unione nel settore dei trasporti ricadrà nell’ambito di impegni disciplinanti aspetti identici a quelli disciplinati dalle direttive 2014/24 e 2014/25. Pertanto, l’Unione è titolare di una competenza esterna esclusiva, a titolo dell’articolo 3, paragrafo 2, TFUE, per gli impegni internazionali contenuti nel capo 10 dell’Accordo di libero scambio tra l’Unione europea e la Repubblica di Singapore in materia di appalti pubblici di servizi nel settore dei trasporti, dato che tali impegni rientrano in un settore già disciplinato in gran parte da norme comuni dell’Unione e possono incidere sulla portata di queste norme o modificarla.

(v. punti 221‑224)

17.    Costituiscono norme comuni, la cui portata può essere influenzata o modificata da impegni contenuti in un accordo internazionale concluso dall’Unione, le disposizioni di diritto derivato che l’Unione ha progressivamente introdotto. Quando l’Unione ha in tal modo esercitato la propria competenza interna, essa deve, in parallelo, beneficiare di una competenza esterna esclusiva, al fine di evitare che gli Stati membri assumano impegni internazionali che possano incidere su tali norme comuni ovvero modificarne la portata. Verrebbe disattesa la motivazione inerente alla regola di competenza esterna esclusiva nel caso in cui la portata della regola suddetta – attualmente sancita all’articolo 3, paragrafo 2, ultima parte di frase, TFUE – fosse estesa ad una fattispecie vertente non già su norme di diritto derivato introdotte dall’Unione nell’ambito dell’esercizio di una competenza interna ad essa conferita dai Trattati, bensì su una norma di diritto primario dell’Unione adottata dagli autori di tali Trattati.

(v. punti 233, 234)

18.    La conclusione di un accordo internazionale in materia di investimenti esteri diversi da quelli diretti non è neppure, allo stato attuale del diritto dell’Unione, prevista in un atto legislativo dell’Unione, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, TFUE. Allo stesso modo, la conclusione di un accordo siffatto non appare necessaria per consentire all’Unione di esercitare le sue competenze a livello interno, ai sensi del summenzionato articolo 3, paragrafo 2. Ne consegue che l’Unione non dispone della competenza esclusiva a concludere un accordo internazionale nella misura in cui quest’ultimo verte sulla tutela di investimenti esteri diversi da quelli diretti.

Per contro, la conclusione da parte dell’Unione di un accordo internazionale correlato a investimenti siffatti può rivelarsi necessaria per realizzare, nell’ambito delle politiche dell’Unione, uno degli obiettivi fissati dai Trattati, ai sensi dell’articolo 216, paragrafo 1, TFUE. In particolare, tenuto conto del fatto che la libera circolazione dei capitali e dei pagamenti tra gli Stati membri e gli Stati terzi, prevista dall’articolo 63 TFUE, non è formalmente opponibile agli Stati terzi, la conclusione di accordi internazionali che contribuiscano all’instaurazione di tale libera circolazione su una base di reciprocità può essere qualificata come necessaria per realizzare pienamente tale libera circolazione, che è uno degli obiettivi del titolo IV (libera circolazione delle persone, dei servizi e dei capitali) della Parte terza (politiche e azioni interne dell’Unione) del Trattato FUE. Tale titolo IV rientra nella competenza concorrente dell’Unione e degli Stati membri, a titolo dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera a), TFUE, relativa al mercato interno. La competenza attribuita all’Unione dall’articolo 216, paragrafo 1, TFUE ha anch’essa carattere concorrente, dal momento che l’articolo 4, paragrafo 1, TFUE stabilisce che l’Unione ha competenza concorrente con quella degli Stati membri quando i Trattati le attribuiscono una competenza che non rientra nei settori di cui agli articoli 3 e 6 TFUE.

(v. punti 236‑242)

19.    La circostanza che l’Unione e uno Stato terzo abbiano inserito, in un accordo internazionale, una disposizione da cui risulta espressamente che gli accordi bilaterali di investimento tra gli Stati membri dell’Unione e tale Stato terzo sono abrogati, e dunque non producono più diritti ed obblighi a partire dall’entrata in vigore di tale accordo concluso con questo Stato terzo a livello dell’Unione, non può essere considerata lesiva di una competenza degli Stati membri, nei limiti in cui detta disposizione riguarda un settore per il quale l’Unione detiene una competenza esclusiva. Infatti, quando l’Unione negozia e conclude con uno Stato terzo un accordo riguardante un settore per il quale essa ha acquisito una competenza esclusiva, essa si sostituisce ai propri Stati membri. A questo proposito, l’Unione può succedere agli Stati membri nei loro impegni internazionali qualora tali Stati abbiano trasferito all’Unione, mediante uno dei Trattati istitutivi di quest’ultima, le proprie competenze relative a detti impegni e l’Unione eserciti queste competenze.

Ne consegue che, per quanto riguarda la competenza esclusiva all’Unione in materia di investimenti esteri diretti, a partire dal 1º dicembre 2009, data di entrata in vigore del Trattato FUE, che attribuisce tale competenza all’Unione, quest’ultima è competente ad approvare, da sola, una disposizione di un accordo da essa concluso con uno Stato terzo, la quale stabilisca che gli impegni in materia di investimenti diretti contenuti in accordi bilaterali precedentemente conclusi tra Stati membri dell’Unione e detto Stato terzo devono, a partire dall’entrata in vigore di tale accordo concluso dall’Unione, considerarsi sostituiti da quest’ultimo. A questo proposito, a norma dell’articolo 2, paragrafo 1, TFUE, agli Stati membri è vietato, salvo autorizzazione concessa dall’Unione, adottare atti che producano effetti giuridici nei settori rientranti in una competenza esclusiva dell’Unione. Orbene, il regolamento n. 1219/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce disposizioni transitorie per gli accordi bilaterali conclusi tra Stati membri e paesi terzi in materia di investimenti, certo autorizza gli Stati membri, a condizioni rigorose, a mantenere in vigore, o persino a concludere, accordi bilaterali in materia di investimenti diretti con uno Stato terzo fintantoché non esista un accordo in materia di investimenti diretti tra l’Unione e tale Stato terzo. Per contro, una volta che un accordo siffatto tra l’Unione e il citato Stato terzo sia entrato in vigore, detta autorizzazione viene meno.

Di conseguenza, non può essere accolta l’argomentazione secondo cui gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di adottare, dopo l’entrata in vigore di impegni in materia di investimenti esteri diretti contenuti in un accordo concluso dall’Unione, atti che stabiliscano la sorte degli impegni in materia contenuti negli accordi bilaterali che essi hanno precedentemente concluso con il medesimo Stato terzo.

(v. punti 247‑251)

20.    L’articolo 351 TFUE mira a consentire agli Stati membri di rispettare i diritti che, in conformità del diritto internazionale, gli Stati terzi vantano sulla base delle convenzioni precedenti concluse prima del 1º gennaio 1958 oppure, per gli Stati aderenti, prima della data della loro adesione.

(v. punto 254)

21.    La competenza dell’Unione a contrarre impegni internazionali include il potere di dettare disposizioni istituzionali a contorno di tali impegni. La presenza di queste disposizioni nell’accordo non ha alcuna incidenza sulla natura della competenza a concludere l’accordo medesimo. Infatti, dette disposizioni hanno carattere ausiliario e sono dunque riconducibili alla medesima competenza cui risalgono le disposizioni di merito che esse accompagnano.

Tuttavia, diversa soluzione si impone nel caso di disposizioni che istituiscono un regime di risoluzione delle controversie tra un ricorrente di una Parte contraente dell’accordo e l’altra Parte, relative a un trattamento che il ricorrente asserisce contrario all’accordo medesimo e che avrebbe asseritamente causato perdite o danni a detto ricorrente o alla sua impresa stabilita in loco. Infatti, nella misura in cui un investitore ricorrente può decidere di sottoporre una controversia alla procedura arbitrale, senza che lo Stato membro di cui trattasi possa opporvisi, un regime siffatto, che sottrae delle controversie alla competenza giurisdizionale degli Stati membri, non può avere carattere puramente ausiliario e non può dunque essere istituito senza il consenso di detti Stati. L’approvazione di un regime del genere non rientra nella competenza esclusiva dell’Unione, bensì in una competenza concorrente dell’Unione e degli Stati membri.

(v. punti 276, 285, 291‑293)

22.    Non possono ritenersi lesivi di competenze spettanti ai soli Stati membri gli impegni contenuti nel capo 14 dell’Accordo di libero scambio tra l’Unione europea e la Repubblica di Singapore, che obbligano le autorità nell’Unione, comprese quelle degli Stati membri, a rispettare i principi di buona amministrazione e di tutela giurisdizionale effettiva. Infatti, le norme contenute nel capo suddetto non comportano alcun impegno riguardante l’organizzazione amministrativa o giudiziaria degli Stati membri, ma riflettono il fatto che tanto l’Unione quanto gli Stati membri dovranno, in sede di applicazione di questo accordo, rispettare i principi generali e i diritti fondamentali dell’Unione, quali quelli di buona amministrazione e di tutela giurisdizionale effettiva.

(v. punto 284)

23.    La competenza dell’Unione in materia di relazioni internazionali e la sua capacità di concludere accordi internazionali implicano necessariamente la facoltà di assoggettarsi alle decisioni di un organo giurisdizionale istituito o designato in forza di tali accordi, per quanto concerne l’interpretazione e l’applicazione delle loro disposizioni. Allo stesso modo, la competenza dell’Unione a concludere accordi internazionali implica necessariamente la facoltà di assoggettarsi alle decisioni di un organo che, pur non essendo formalmente un giudice, svolga in sostanza funzioni giurisdizionali, come l’organo di risoluzione delle controversie creato nell’ambito dell’Accordo istitutivo dell’Organizzazione mondiale del Commercio.

(v. punti 298, 299)