Language of document : ECLI:EU:C:2024:312

Edizione provvisoria

ORDINANZA DEL VICEPRESIDENTE DELLA CORTE

11 aprile 2024 (*)

«Impugnazione – Procedimento sommario – Concorrenza – Concentrazioni – Mercato dei media – Richiesta di informazioni – Dati personali – Urgenza – Commissione di un reato»

Nella causa C‑89/24 P(R),

avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 57, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 2 febbraio 2024,

Lagardère SA, con sede in Parigi (Francia), rappresentata da G. Aubron, C. Bocket e D. Théophile, avocats,

ricorrente,

procedimento in cui l’altra parte è:

Commissione europea, rappresentata da P. Caro de Sousa, B. Cullen e D. Viros, in qualità di agenti,

convenuta in primo grado,

IL VICEPRESIDENTE DELLA CORTE,

sentito l’avvocato generale M. Szpunar,

ha emesso la seguente

Ordinanza

1        Con la sua impugnazione, la Lagardère SA chiede l’annullamento dell’ordinanza del presidente del Tribunale dell’Unione europea del 19 gennaio 2024, Lagardère/Commissione (T‑1119/23 R, in prosieguo: l’«ordinanza impugnata», EU:T:2024:16), con la quale quest’ultimo ha respinto la sua domanda volta, da un lato, ad ottenere la sospensione dell’esecuzione della decisione C(2023) 6429 final della Commissione, del 19 settembre 2023, relativa a una procedura di applicazione dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (caso M.11184 – Vivendi/Lagardère), come modificata dalla decisione C(2023) 7464 final della Commissione, del 27 ottobre 2023 (in prosieguo: la «decisione controversa»), e, dall’altro, a titolo conservativo, che le venisse ingiunto di conservare l’insieme dei documenti oggetto della decisione controversa che possono interessare l’indagine della Commissione europea.

 Fatti

2        I fatti della controversia sono esposti ai punti da 2 a 8 dell’ordinanza impugnata. Ai fini del presente procedimento, essi possono essere riassunti come segue.

3        Il 24 ottobre 2022 la Vivendi SE ha informato alla Commissione un’operazione di concentrazione consistente nell’acquisizione del controllo esclusivo della Lagardère. Il 9 giugno 2023 tale operazione di concentrazione è stata autorizzata dalla Commissione, fatto salvo il rispetto di impegni sottoscritti dalla Vivendi.

4        Il 25 luglio 2023 la Commissione ha informato la Vivendi dell’avvio di un’indagine formale relativa ad una potenziale realizzazione anticipata dell’operazione di concentrazione. Nell’ambito di tale procedimento, con decisione C (2023) 6429 final, del 19 settembre 2023, la Commissione ha inviato alla Lagardère una richiesta di informazioni, accompagnata da un termine, che scadeva il 27 ottobre 2023. Con decisione C (2023) 7464 final, del 27 ottobre 2023, tale istituzione ha prorogato detto termine fino al 1º dicembre 2023.

 Procedimento dinanzi al Tribunale e ordinanza impugnata

5        Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 27 novembre 2023, la Lagardère ha proposto un ricorso diretto all’annullamento della decisione controversa.

6        Con atto separato, depositato presso la cancelleria del Tribunale il 28 novembre 2023, la Lagardère ha presentato una domanda di provvedimenti provvisori diretta, da un lato, ad ottenere la sospensione dell’esecuzione di tale decisione e, dall’altro, a titolo conservativo, a che le venisse ingiunto di conservare tutti i documenti oggetto di detta decisione che possano interessare l’indagine della Commissione.

7        Con ordinanza del 29 novembre 2023, Lagardère/Commissione (T‑1119/23 R), adottata sulla base dell’articolo 157, paragrafo 2, del regolamento di procedura del Tribunale, il presidente del Tribunale ha ordinato la sospensione dell’esecuzione della decisione controversa fino all’adozione dell’ordinanza che ponesse fine al procedimento nella causa T‑1119/23 R, fatto salvo l’obbligo della Lagardère di proseguire la raccolta delle informazioni e di conservare in suo possesso, su supporto elettronico, tutti i documenti interessati da tale decisione che potessero interessare l’indagine della Commissione.

8        Con l’ordinanza impugnata, il presidente del Tribunale ha respinto la domanda di provvedimenti provvisori di cui al punto 6 della presente ordinanza, con la motivazione che la Lagardère non aveva dimostrato che la condizione relativa all’urgenza fosse soddisfatta, e ha revocato la propria ordinanza del 29 novembre 2023 (T‑1119/23 R).

9        In primo luogo, al punto 29 dell’ordinanza impugnata, il presidente del Tribunale ha dichiarato che il rischio che la Lagardère fosse obbligata a pagare penalità di mora o ammende era, nella fase del procedimento in cui doveva intervenire tale ordinanza, di natura ipotetica.

10      In secondo luogo, esso ha considerato, al punto 39 di detta ordinanza, che occorreva altresì respingere l’argomento relativo ad un asserito danno derivante dal rischio di violazione della vita privata dei dipendenti e dei mandatari della Lagardère. A tal riguardo, esso ha in particolare considerato, ai punti da 40 a 42 della medesima ordinanza, che la Lagardère non aveva sufficientemente dimostrato di essere esposta al rischio di vedersi infliggere sanzioni penali.

 Conclusioni delle parti nell’impugnazione e procedimento dinanzi alla Corte

11      La Lagardère chiede che la Corte voglia:

–        annullare l’ordinanza impugnata;

–        dichiarare che la domanda di provvedimenti provvisori presentata dalla Lagardère nella causa T‑1119/23 R presenta un carattere urgente;

–        rinviare la causa dinanzi al Tribunale quanto al resto o, qualora la Corte ritenga di essere sufficientemente edotta, statuire definitivamente sulla domanda di provvedimenti provvisori;

–        sospendere l’obbligo imposto alla Lagardère dalla decisione controversa, come modificata dalla decisione C(2024) 572 final della Commissione, del 24 gennaio 2024, di raccogliere e di comunicare alla Commissione documenti contenuti nelle caselle di posta elettronica private o personali e nei dispositivi mobili privati o personali di determinati dipendenti e mandatari della Lagardère fino a quando il presidente del Tribunale non si pronunci nuovamente sulla domanda di provvedimenti provvisori nella causa T‑1119/23 R o, in mancanza, fino a che il Tribunale non statuisca sul ricorso diretto all’annullamento della decisione controversa, e

–        condannare la Commissione alle spese dei due gradi di giudizio.

12      La Commissione chiede che la Corte voglia:

–        respingere l’impugnazione e

–        condannare la Lagardère alle spese.

13      Con ordinanza del 6 febbraio 2024, Lagardère/Commissione [C‑89/24 P(R)–R, EU:C:2024:120], adottata sulla base dell’articolo 160, paragrafo 7, del regolamento di procedura della Corte, il vicepresidente della Corte ha ordinato la sospensione dell’obbligo imposto alla Lagardère, con la decisione controversa, di raccogliere e comunicare alla Commissione documenti contenuti nelle caselle di posta elettronica private o personali e nei dispositivi mobili privati o personali di determinati dipendenti e mandatari della Lagardère fino all’adozione dell’ordinanza che interverrà prima tra quella che conclude il procedimento sommario nella causa C‑89/24 P(R)-R e quella che si pronuncia sulla presente impugnazione, fatto salvo l’obbligo, per la Lagardère, di adottare tutte le misure utili a garantire la conservazione dell’insieme di tali documenti.

 Sull’impugnazione

14      A sostegno della sua impugnazione, la Lagardère deduce tre motivi vertenti, il primo, su una violazione del diritto al rispetto della vita privata e della segretezza della corrispondenza, il secondo, su un errore manifesto nella valutazione del danno asserito e, il terzo, su una violazione dei diritti della difesa.

 Sulla prima parte del primo motivo

 Argomentazione

15      Con la prima parte del suo primo motivo, la Lagardère fa valere che il presidente del Tribunale ha snaturato la sua domanda di provvedimenti provvisori dichiarando, al punto 40 dell’ordinanza impugnata, che tale domanda era particolarmente lacunosa.

16      Infatti, l’affermazione del presidente del Tribunale contenuta in tale punto, secondo cui la domanda di provvedimenti provvisori non conteneva alcun riferimento alla norma incriminatrice né precisazioni quanto alla pena inflitta, sarebbe errata. I testi di diritto francese pertinenti sarebbero stati invero illustrati, in termini perfettamente chiari, ai punti 35 e 38 di tale domanda. Inoltre, la Lagardère avrebbe prodotto, in allegato a detta domanda, il parere di un avvocato specializzato nel settore della tutela della vita privata in relazione alle nuove tecnologie che menzionerebbe tali testi.

17      Pertanto, il presidente del Tribunale non avrebbe potuto legittimamente constatare, al punto 41 dell’ordinanza impugnata, che il danno lamentato dalla Lagardère era insufficientemente dimostrato.

18      La Commissione sostiene, in via principale, che il primo motivo è inoperante nel suo insieme. Infatti, tale motivo addebiterebbe, in realtà, al presidente del Tribunale di non aver esaminato la condizione relativa al fumus boni iuris, mentre esso avrebbe potuto limitarsi a constatare che la condizione relativa all’urgenza non era soddisfatta.

19      La Commissione fa valere, in subordine, che la prima parte del primo motivo è infondata. Essa rileva, al riguardo, che l’argomento della domanda di provvedimenti provvisori relativo all’urgenza non contiene precisazioni né sulla norma incriminatrice di cui si avvale la Lagardère né sulla pena asseritamente inflitta a quest’ultima.

 Valutazione

20      In via preliminare, dato che la prima parte del primo motivo censura direttamente le considerazioni vertenti sulla condizione relativa all’urgenza di cui ai punti 40 e 41 dell’ordinanza impugnata, tale parte non può essere considerata fondata su una censura relativa al fatto che il presidente del Tribunale avrebbe, a torto, omesso di statuire sulla condizione relativa al fumus boni iuris.

21      Ne consegue che l’argomento della Commissione secondo cui il primo motivo è, nel suo insieme, inoperante deve essere respinto e che occorre quindi valutare la fondatezza della prima parte di tale motivo.

22      A tal riguardo, occorre rilevare che, al punto 40 dell’ordinanza impugnata, il presidente del Tribunale ha affermato che la domanda di provvedimenti provvisori era «particolarmente lacunosa» per quanto riguarda il rischio di sanzioni penali al quale la Lagardère si sarebbe esposta, poiché tale domanda menzionava «la possibilità di siffatte sanzioni, senza riferimento alla norma incriminatrice e senza precisazioni quanto alla pena inflitta». Al punto 41 di tale ordinanza, il presidente del Tribunale ha concluso che il danno lamentato dalla Lagardère era insufficientemente dimostrato.

23      Tuttavia, come osserva la Lagardère, risulta che vari elementi della sua domanda di provvedimenti provvisori contenevano precisazioni riguardanti le disposizioni di diritto francese in forza delle quali essa riteneva che potesse sorgere la sua responsabilità penale qualora si fosse conformata alla decisione controversa, nonché le pene inflitte in una siffatta ipotesi.

24      Così, anzitutto, la Lagardère ha precisato, al punto 35 della sua domanda di provvedimenti provvisori, che la violazione del segreto della corrispondenza è sanzionata penalmente nel diritto francese in applicazione dell’articolo 226-1 del code pénal (codice penale) francese. Essa ha inoltre citato il testo di tale disposizione e precisato che la pena inflitta in caso di inosservanza di quest’ultima era di un anno di reclusione e di EUR 45 000 di ammenda.

25      Inoltre, al punto 38 di tale domanda, la Lagardère ha richiamato varie altre disposizioni di diritto penale francese che, a suo avviso, potevano esserle applicabili, vale a dire gli articoli L. 223-6 e da R. 226-1 a 226‑4 del codice penale francese, senza tuttavia citare espressamente il loro tenore letterale.

26      Infine, al punto 75 di detta domanda, la Lagardère ha rinviato, al fine di dimostrare l’esistenza di una violazione del diritto al rispetto della vita privata, ad un parere di un avvocato allegata alla medesima domanda. Tale parere illustra, in particolare, il testo e la portata dell’articolo 226-1 e dell’articolo 226-15 del codice penale francese.

27      Pertanto, si deve constatare che il presidente del Tribunale, facendo propria, al punto 40 dell’ordinanza impugnata, l’argomentazione della Commissione secondo cui la domanda di provvedimenti provvisori della Lagardère era «particolarmente lacunosa», in quanto menzionava il rischio di subire sanzioni penali «senza riferimento alla norma incriminatrice e senza precisazioni quanto alla pena inflitta», ha snaturato tale domanda.

28      Siffatta valutazione non può essere messa in discussione dal fatto, sottolineato dalla Commissione, che le precisazioni relative alle norme pertinenti di diritto francese, di cui ai punti da 24 a 26 della presente ordinanza, figuravano non nella parte della domanda di provvedimenti provvisori attinente alla condizione relativa all’urgenza, bensì in quella dedicata alla condizione relativa al fumus boni iuris.

29      Da un lato, risulta dai termini stessi utilizzati dal presidente del Tribunale al punto 40 dell’ordinanza impugnata che esso ha constatato il carattere «lacunoso» non già dell’argomento della Lagardère attinente alla condizione relativa all’urgenza, bensì della «domanda di provvedimenti provvisori» nel suo insieme.

30      Dall’altro lato, alla luce, in particolare, della celerità che caratterizza il procedimento sommario e dei requisiti applicabili al volume degli atti di procedura prodotti dinanzi al Tribunale, non si può esigere che il richiedente i provvedimenti provvisori ripeta sistematicamente, nella parte della sua domanda dedicata alla condizione relativa all’urgenza, gli sviluppi relativi ad elementi di fatto o di diritto che sono già stati presentati in un’altra parte di tale domanda e che sono pertinenti ai fini della valutazione di due o più condizioni cui è subordinata l’adozione di provvedimenti provvisori.

31      Di conseguenza, la prima parte del primo motivo deve essere accolta.

32      Ciò premesso, la constatazione dello snaturamento del ricorso che vizia il punto 40 dell’ordinanza impugnata non è sufficiente per condurre, di per sé, all’annullamento di quest’ultima. Infatti, il presidente del Tribunale ha esposto, al punto 42 di tale ordinanza, ad abundantiam, un altro motivo destinato a giustificare il rigetto dell’argomento della Lagardère connesso alla potenziale applicazione della legge penale francese.

33      Dato che tale motivazione è confutata dalla prima parte del secondo motivo, occorre esaminare quest’ultima.

 Sulla prima parte del secondo motivo

 Argomentazione

34      Con la prima parte del suo secondo motivo, la Lagardère fa valere che, nella sua domanda di provvedimenti provvisori, essa ha chiaramente esposto che la condizione relativa all’urgenza era soddisfatta in quanto la decisione controversa le impone di condurre atti di indagine penalmente rilevanti nel diritto francese.

35      Pertanto, l’urgenza invocata dalla Lagardère deriverebbe, in primo luogo, dal fatto che l’esecuzione della decisione controversa la porterebbe a commettere un reato per il quale essa rischierebbe, in secondo luogo, sanzioni penali. La commissione di una siffatta violazione costituirebbe, di per sé, un danno per la Lagardère. Il presidente del Tribunale avrebbe quindi erroneamente considerato che il danno invocato dalla Lagardère fosse di natura ipotetica.

36      La Commissione fa valere, in via principale, che il carattere sufficientemente certo del danno connesso all’applicazione della legge penale francese non può essere ammesso nel caso di specie, poiché il presidente del Tribunale ha dichiarato, ai punti 40 e 41 dell’ordinanza impugnata, che il rischio, per la Lagardère, di subire sanzioni penali era insufficientemente dimostrato.

37      La Commissione rileva, in subordine, che il presidente del Tribunale era legittimato a compiere la valutazione di cui al punto 42 di tale ordinanza, in quanto il procedimento penale ha lo scopo di accertare sia l’esistenza di un reato sia la sanzione per un tale reato, e che l’esistenza di un reato aveva quindi carattere ipotetico il giorno in cui esso si è pronunciato sulla domanda di provvedimenti provvisori.

38      In ulteriore subordine, la Commissione sostiene che la Lagardère non dimostra alcuna impossibilità giuridica di dare esecuzione alla decisione controversa, dal momento che un datore di lavoro non sarebbe tenuto ad ottenere il consenso dei suoi dipendenti per raccogliere dati personali in applicazione di una decisione della Commissione.

 Valutazione

39      In via preliminare, occorre constatare che, poiché dall’esame della prima parte del primo motivo risulta che i punti 40 e 41 dell’ordinanza impugnata si basano su uno snaturamento della domanda di provvedimenti provvisori, le valutazioni di cui a tali punti non possono essere utilmente invocate per giustificare il rigetto della prima parte del secondo motivo.

40      Al punto 42 dell’ordinanza impugnata, il presidente del Tribunale ha ritenuto che il rischio invocato dalla Lagardère fosse di natura ipotetica. Esso ha rilevato che l’imposizione di sanzioni penali si fondava necessariamente su un insieme di atti da adottare, in particolare, da parte delle autorità giudiziarie competenti a livello nazionale o da parte delle vittime potenziali di condotte penalmente rilevanti. Esso ha concluso che era quantomeno prematuro sostenere, in questa fase del procedimento, che l’esecuzione della decisione controversa avrebbe comportato, con tutta probabilità, il rischio di una siffatta sanzione per la Lagardère.

41      A tal riguardo, occorre sottolineare che, come fatto valere dalla Lagardère, l’argomento presentato nella sua domanda di provvedimenti provvisori mirava in particolare a dimostrare che, costringendola a violare i suoi obblighi di legge, la decisione controversa esponeva lei, così come i suoi rappresentanti, a un danno grave «tra cui sanzioni penali pecuniarie e detentive». Il punto 148 di tale domanda precisava altresì che il danno lamentato sarebbe stato irreparabile «poiché la violazione delle disposizioni di legge [in questione] sarebbe definitiva e irrimediabile».

42      Di conseguenza, si deve, da un lato, constatare che il danno invocato dalla Lagardère riguardava non solo l’eventuale irrogazione di sanzioni penali, ma anche il fatto stesso di essere costretta a commettere reati.

43      Orbene, il punto 42 dell’ordinanza impugnata si riferisce unicamente al rischio di subire una sanzione penale e non contiene quindi una risposta all’argomentazione della Lagardère nella parte relativa ad un danno derivante dal fatto che essa sarebbe costretta a commettere reati.

44      Dall’altro lato, per quanto riguarda il rischio di incorrere in una sanzione penale, tanto dalla domanda di provvedimenti provvisori della Lagardère quanto dalla sintesi della sua argomentazione di cui al punto 21 dell’ordinanza impugnata risulta che, come tale società fa valere a sostegno della sua impugnazione, essa ha inteso dimostrare l’esistenza di tale rischio adducendo che, al fine di conformarsi alla decisione controversa, essa sarebbe stata necessariamente indotta a commettere reati tali da giustificare l’irrogazione di una siffatta sanzione.

45      Ne consegue che il rapporto fra l’applicazione della decisione controversa e la possibile pronuncia di sanzioni penali invocata dalla Lagardère verteva non già sul fatto che siffatte sanzioni potessero esserle inflitte sulla base di tale decisione, bensì sull’asserito fatto che, al fine di rispondere alla domanda di informazioni della Commissione contenuta in detta decisione, la Lagardère dovesse necessariamente incorrere in una responsabilità penale violando la legge penale applicabile.

46      Orbene, la commissione di atti idonei a far sorgere la responsabilità penale della Lagardère dipende unicamente dal comportamento di quest’ultima e non dall’avvio o dal successivo esito di un procedimento penale a suo carico.

47      Pertanto, poiché il presidente del Tribunale non ha respinto l’affermazione esposta al punto 44 della presente ordinanza, esso non poteva escludere il rischio che la Lagardère fosse effettivamente costretta a commettere reati per conformarsi alla decisione controversa basandosi sul fatto che l’avvio o la conclusione di un procedimento penale dipendeva da atti processuali successivi delle autorità inquirenti o delle vittime potenziali.

48      In tale contesto, dato che la commissione di tali reati potrebbe giustificare, a posteriori, l’avvio di un procedimento penale nei confronti della Lagardère nonché la pronuncia di sanzioni penali nei confronti della stessa e che un’eventuale sospensione degli effetti della decisione controversa in un momento in cui tali procedimenti fossero avviati non potrebbe più evitare la pronuncia di siffatte sanzioni, la presentazione, in tale momento, di una domanda di provvedimenti provvisori diretta a ottenere una siffatta sospensione necessariamente non sarebbe più di alcuna utilità.

49      Ne consegue che il presidente del Tribunale ha commesso un errore di diritto dichiarando, al punto 42 dell’ordinanza impugnata, che la Lagardère si era avvalsa prematuramente del rischio di subire sanzioni penali in caso di esecuzione della decisione controversa.

50      L’argomento sollevato in ulteriore subordine dalla Commissione non è tale da rimettere in discussione tale valutazione. Infatti, tale argomento si fonda, in sostanza, sull’affermazione secondo cui le azioni che devono essere condotte dalla Lagardère per conformarsi alla decisione controversa non sarebbero incompatibili con il diritto applicabile, affermazione che non è stata accolta dal presidente del Tribunale in tale punto 42.

51      Di conseguenza, la prima parte del secondo motivo deve essere accolta.

52      Dagli errori da cui sono viziati i punti da 40 a 42 dell’ordinanza impugnata risulta che tale ordinanza non contiene motivi idonei a fondare il rigetto dell’argomento della Lagardère relativo al rischio di subire un danno connesso all’applicazione della legge penale francese.

53      Poiché la domanda di provvedimenti provvisori è stata respinta in quanto la Lagardère non aveva dimostrato che la condizione relativa all’urgenza fosse soddisfatta, risulta da tali errori che il dispositivo dell’ordinanza impugnata è privo di fondamento.

54      Ne consegue che occorre annullare integralmente l’ordinanza impugnata, senza che sia necessario esaminare le altre parti del primo e del secondo motivo né il terzo motivo.

 Sulla domanda di provvedimenti provvisori presentata dinanzi al Tribunale

55      Conformemente all’articolo 61, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, la Corte, quando annulla la decisione del Tribunale, può statuire essa stessa definitivamente sulla controversia qualora lo stato degli atti lo consenta, oppure rinviare la causa al Tribunale affinché sia decisa da quest’ultimo. Tale disposizione si applica anche alle impugnazioni proposte a norma dell’articolo 57, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea [ordinanza del vicepresidente della Corte del 24 maggio 2022, Puigdemont i Casamajó e a./Parlamento e Spagna, C‑629/21 P(R), EU:C:2022:413, punto 172 e giurisprudenza ivi citata].

56      A tal fine, si deve ricordare che l’articolo 156, paragrafo 4, del regolamento di procedura del Tribunale stabilisce che le domande di provvedimenti provvisori devono specificare l’oggetto della controversia, i motivi di urgenza, nonché gli argomenti in fatto e in diritto che giustifichino prima facie la concessione del provvedimento provvisorio richiesto. Così, secondo una costante giurisprudenza della Corte, la sospensione dell’esecuzione e gli altri provvedimenti provvisori possono essere accordati dal giudice del procedimento sommario se risulta che la loro concessione è giustificata prima facie in fatto e in diritto (fumus boni iuris) e che gli stessi sono urgenti, vale a dire che è necessario, per evitare un danno grave ed irreparabile agli interessi del richiedente, che siano adottati e producano i loro effetti già prima della decisione sul ricorso nel merito. Tali condizioni sono cumulative, di modo che le domande di provvedimenti provvisori devono essere respinte qualora una di dette condizioni non sia soddisfatta. Il giudice del procedimento sommario procede altresì, se del caso, alla ponderazione degli interessi in gioco [ordinanza della vicepresidente della Corte del 24 maggio 2022, Puigdemont i Casamajó e a./Parlamento e Spagna, C‑629/21 P(R), EU:C:2022:413, punto 175 e giurisprudenza ivi citata].

57      Nell’ambito dell’esame di dette condizioni, il giudice del procedimento sommario dispone di un ampio potere discrezionale ed è libero di stabilire, considerate le particolarità del caso di specie, il modo in cui devono essere accertate le varie condizioni in parola, nonché l’ordine in cui condurre tale esame, posto che nessuna norma del diritto dell’Unione gli impone uno schema di analisi predeterminato per valutare la necessità di statuire in via provvisoria [ordinanza della vicepresidente della Corte del 16 luglio 2021, Symrise/ECHA, C‑282/21 P(R), EU:C:2021:631, punto 28 e giurisprudenza ivi citata].

58      Nel caso di specie, alla luce delle valutazioni già effettuate dal presidente del Tribunale e della fase scritta del procedimento tra le parti, il vicepresidente della Corte dispone di elementi sufficienti per statuire definitivamente sulla condizione relativa all’urgenza nella presente causa.

 Argomentazione

59      Al fine di dimostrare che la condizione relativa all’urgenza è soddisfatta, la Lagardère fa valere più danni distinti.

60      Per quanto riguarda l’argomento secondo cui la decisione impugnata imporrebbe alla Lagardère di violare i diritti fondamentali dei suoi dipendenti e dei suoi mandatari, che occorre esaminare in via preliminare, la Lagardère sostiene che l’attuazione di tale decisione la condurrebbe a non rispettare i propri obblighi di legge nei confronti di tali persone.

61      Da un lato, la Lagardère sarebbe tenuta a ricercare documenti ai quali non è autorizzata ad accedere e poi a comunicarli alla Commissione, malgrado essi si riferiscano alla vita privata delle persone interessate. Essa rischierebbe quindi di subire un grave danno in quanto sarebbe costretta a violare i suoi obblighi di legge, esponendo così in particolare se stessa e i suoi rappresentanti a sanzioni penali pecuniarie e detentive. Tale danno sarebbe irreparabile in quanto la violazione degli obblighi di legge in questione sarebbe definitiva e irrimediabile.

62      Dall’altro, la decisione controversa obbligherebbe la Lagardère a violare il segreto delle fonti dei giornalisti che lavorano per essa, ciò che la esporrebbe a ricorsi proposti da questi ultimi.

63      A tal riguardo, la Commissione sostiene, in primo luogo, che il rischio di subire sanzioni penali non è dimostrato nel caso di specie. La domanda di provvedimenti provvisori sarebbe quindi particolarmente lacunosa, poiché menzionerebbe la possibilità di sanzioni penali, senza riferimento alla norma incriminatrice e senza precisazioni quanto alla pena inflitta. Inoltre, tale rischio sarebbe ipotetico, in quanto l’imposizione di sanzioni penali si fonderebbe necessariamente su un insieme di atti che devono essere adottati, in particolare, dalle autorità inquirenti o dalle vittime potenziali. Peraltro, la Lagardère non sarebbe tenuta ad ottenere il consenso dei suoi dipendenti o dei suoi mandatari al fine di conformarsi alla decisione controversa.

64      In secondo luogo, sarebbe inevitabile che la Commissione, per concludere la sua indagine, tratti dati personali. Il semplice fatto che essa verifichi la pertinenza di tali dati non può, di per sé, causare un danno grave e irreparabile, laddove la Lagardère non richiamerebbe un rischio di divulgazione di dati sensibili e rientranti nella sfera più intima. In ogni caso, spetterebbe alla Lagardère dimostrare l’esistenza di un tale rischio. Inoltre, la Commissione avrebbe previsto garanzie procedurali specifiche al riguardo.

 Valutazione

65      Secondo una giurisprudenza costante della Corte, lo scopo del procedimento sommario è di garantire la piena efficacia della futura decisione definitiva, al fine di evitare una lacuna nella tutela giuridica fornita dalla Corte. Per raggiungere tale obiettivo, l’urgenza deve essere valutata rispetto alla necessità di statuire provvisoriamente al fine di evitare che venga causato un danno grave e irreparabile alla parte che chiede la tutela provvisoria. Spetta a quest’ultima parte fornire la prova che essa non può attendere l’esito del procedimento di merito senza subire un danno di tale natura. Se è vero che, per stabilire la sussistenza di detto danno, non è necessario esigere che il verificarsi e l’imminenza del danno siano dimostrati con assoluta certezza, e anche se basta che quest’ultimo sia prevedibile con sufficiente grado di probabilità, ciò non toglie che la parte che chiede un provvedimento provvisorio resta tenuta a dimostrare i fatti sui quali sarebbe basata la prospettiva di tale danno [ordinanza del vicepresidente della Corte del 24 maggio 2022, Puigdemont i Casamajó e a./Parlamento e Spagna, C‑629/21 P(R), EU:C:2022:413, punto 75 e giurisprudenza ivi citata]

66      Al fine di verificare se la condizione relativa all’urgenza sia soddisfatta, occorre esaminare l’affermazione secondo cui la Lagardère rischierebbe di subire un danno grave e irreparabile a causa del fatto che, per conformarsi alla decisione controversa, essa sarebbe costretta a commettere reati.

67      Sebbene la Commissione sostenga che la domanda di provvedimenti provvisori è lacunosa quanto al contenuto delle norme di diritto francese di cui la Lagardère intende avvalersi al riguardo, dai punti da 23 a 30 della presente ordinanza risulta che tale argomento deve essere respinto.

68      Per quanto riguarda il contenuto delle norme in questione, risulta, in particolare, da detta domanda di provvedimenti provvisori, la cui portata non è, a tal fine, rimessa in discussione dalla Commissione, che il diritto francese prevede che sia passibile di una pena detentiva e di un’ammenda il fatto di ledere l’intimità della vita privata altrui trasmettendo, senza il consenso del loro autore, parole pronunciate a titolo privato o di divulgare, in malafede, corrispondenza emessa, trasmessa o ricevuta per via elettronica.

69      Orbene, la decisione controversa obbliga in particolare la Lagardère a raccogliere tutti gli scambi intervenuti, con diversi mezzi di comunicazione, nel corso di un periodo di diversi anni tra varie persone fisiche nonché taluni scambi tra altre persone fisiche, e poi a trasmettere gli elementi raccolti alla Commissione.

70      È pacifico che, conformemente al punto 2 della decisione di cui trattasi, tale obbligo si estende in particolare a scambi effettuati mediante caselle di posta elettronica private o personali e dispositivi mobili privati o personali dei dipendenti e dei mandatari interessati, purché tali caselle di posta elettronica e tali dispositivi siano stati utilizzati almeno una volta per comunicazioni professionali.

71      In tali circostanze, è pacifico che, al fine di dare piena esecuzione alla decisione controversa, la Lagardère, che non è un’autorità pubblica, dovrebbe accedere, in una misura ampia, alle comunicazioni di determinati suoi dipendenti e mandatari, mentre il diritto francese non le conferisce espressamente un siffatto potere ed essa sostiene, senza essere efficacemente contraddetta al riguardo, di non essere stata in grado di ottenere il consenso delle persone interessate.

72      Pertanto, alla luce della formulazione delle disposizioni penali citate dalla Lagardère e delle informazioni relative al diritto francese enunciate nella sua domanda di provvedimenti provvisori nonché negli allegati di quest’ultima, informazioni che non sono direttamente contestate dalla Commissione, l’affermazione secondo cui il comportamento che la Lagardère dovrebbe adottare per conformarsi alla decisione controversa potrebbe costituire un reato nel diritto francese presenta il grado di probabilità richiesto dalla giurisprudenza richiamata al punto 65 della presente ordinanza.

73      Sebbene non si possa certamente escludere a priori che la Lagardère possa, in tutto o in parte, liberarsi della sua responsabilità penale facendo valere gli obblighi o la coercizione ad essa derivanti dalla decisione controversa, si tratta di una questione che rientra essenzialmente nell’ambito del diritto francese sulla quale le parti non hanno fornito alcuna informazione al giudice del procedimento sommario.

74      In particolare, pur se la Commissione sostiene che la Lagardère non sarebbe tenuta a ottenere il consenso dei suoi dipendenti o dei suoi mandatari al fine di raccogliere e in seguito trasmettere a tale istituzione i documenti di cui alla decisione controversa, è giocoforza constatare che detta istituzione non dimostra, sulla base dei testi applicabili o della prassi precedente delle autorità nazionali competenti, che la Lagardère potrebbe evitare qualsiasi responsabilità penale raccogliendo e trasmettendo alla medesima istituzione tutti i documenti oggetto della decisione di cui trattasi senza previa autorizzazione dalle persone interessate.

75      Da quanto precede risulta che, alla luce degli elementi sottoposti al giudice del procedimento sommario, si deve ritenere che la Lagardère abbia sufficientemente dimostrato che essa sarebbe costretta, al fine di dare esecuzione alla decisione controversa, ad adottare un comportamento che probabilmente potrebbe giustificare il sorgere della sua responsabilità penale e, di conseguenza, esporla a sanzioni penali.

76      Orbene, per le ragioni esposte ai punti da 44 a 49 della presente ordinanza, il fatto che la pronuncia di siffatte sanzioni presupponga l’adozione di atti procedurali da parte delle autorità competenti o da parte di vittime potenziali non è tale da consentire di escludere il rischio invocato dalla Lagardère.

77      Il danno al quale è così esposta la Lagardère deve essere considerato grave, tenuto conto in particolare del carattere infamante di una condanna penale e della rottura del rapporto di fiducia con i suoi mandatari e con i suoi dipendenti che la commissione di reati potrebbe causare nei confronti di tali persone.

78      Un siffatto danno di ordine morale sarebbe, inoltre, irreparabile, in quanto un eventuale annullamento della decisione controversa non solleverebbe la Lagardère dalla sua responsabilità penale né rimetterebbe in discussione le indagini effettuate sulla Lagardère a causa della commissione di reati.

79      La condizione relativa all’urgenza deve quindi essere considerata soddisfatta nel caso di specie.

80      Per il resto, poiché il presidente del Tribunale ha erroneamente concluso che tale condizione non era soddisfatta, senza aver esaminato la condizione relativa al fumus boni iuris, il cui esame presuppone al contempo valutazioni di fatto e di diritto, occorre rinviare la causa dinanzi al Tribunale affinché statuisca su tale condizione e affinché sia effettuata, se del caso, la ponderazione degli interessi in gioco.

 Sulla domanda di sospensione della decisione controversa, come modificata dalla decisione C(2024) 572 final della Commissione, del 24 gennaio 2024

81      Dall’impugnazione non risulta chiaramente se la domanda di sospensione della decisione controversa, come modificata dalla decisione C(2024) 572 final della Commissione, del 24 gennaio 2024, fino a quando il presidente del Tribunale non si sia pronunciato nuovamente sulla domanda di provvedimenti provvisori nella causa T‑1119/23 R o, in mancanza, fino alla pronuncia del Tribunale sul ricorso nella causa T‑1119/23 (in prosieguo: la «domanda supplementare»), debba essere intesa nel senso che essa si sovrappone alla domanda diretta all’accoglimento delle conclusioni presentate nella causa T‑1119/23 R oppure come costituente un capo di conclusioni distinto.

82      Nei limiti in cui si debba interpretare la domanda supplementare nel senso che essa si sovrappone alla domanda di accoglimento delle conclusioni presentate nella causa T‑1119/23 R, occorre constatare che si è già statuito su tale domanda ai punti 58 e 80 della presente ordinanza.

83      Per contro, qualora si debba interpretare la domanda supplementare come costituente un capo distinto delle conclusioni, occorre in tal caso, da un lato, constatare che una siffatta domanda non soddisfa i requisiti di cui all’articolo 170, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte, in quanto tale disposizione prevede che il ricorrente non possa integrare le sue conclusioni presentate in primo grado.

84      Orbene, la domanda supplementare differisce, in parte, dalle conclusioni formulate dalla Lagardère in primo grado.

85      Pertanto, supponendo che la domanda supplementare debba essere intesa come formulata al fine di integrare le conclusioni presentate in primo grado, essa dovrebbe essere dichiarata irricevibile in quanto costituente un nuovo capo di conclusioni [v., per analogia, ordinanza del vicepresidente della Corte del 20 marzo 2023, Xpand Consortium e a./Commissione, C‑739/22 P(R), EU:C:2023:228, punto 20].

86      Dall’altro lato, non si può neppure ritenere che la domanda supplementare costituisca una domanda di provvedimenti provvisori presentata ai sensi dell’articolo 160 del regolamento di procedura della Corte, dal momento che l’articolo 160, paragrafo 4, di tale regolamento di procedura subordina la ricevibilità di una siffatta domanda a una presentazione con separata istanza [v., per analogia, ordinanza del vicepresidente della Corte del 20 marzo 2023, Xpand Consortium e a./Commissione, C‑739/22 P(R), EU:C:2023:228, punto 21].

87      Peraltro, nel caso di specie, la Lagardère ha presentato una domanda di provvedimenti provvisori dinanzi alla Corte, registrata con il numero C‑89/24 P(R)-R, che non contiene conclusioni corrispondenti alla domanda supplementare.

88      Ne consegue che tale domanda deve essere respinta in quanto irricevibile.

 Sulle spese

89      Poiché la presente causa è rinviata dinanzi al Tribunale, occorre riservare le spese.

Per questi motivi, il vicepresidente della Corte così provvede:

1)      L’ordinanza del presidente del Tribunale dell’Unione europea del 19 gennaio 2024, Lagardère/Commissione (T1119/23 R, EU:T:2024:16), è annullata.

2)      La causa è rinviata dinanzi al Tribunale dell’Unione europea affinché si pronunci sulla condizione relativa al fumus boni iuris e, se del caso, proceda alla ponderazione degli interessi in gioco.

3)      La domanda della Lagardère SA diretta alla sospensione dell’obbligo imposto alla Lagardère dalla decisione C(2023) 6429 final della Commissione, del 19 settembre 2023, relativa a una procedura di applicazione dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (caso M.11184 – Vivendi/Lagardère), come modificata dalla decisione C(2024) 572 final della Commissione, del 24 gennaio 2024, di raccogliere e comunicare alla Commissione documenti contenuti nelle caselle di posta elettronica private o personali e nei dispositivi mobili privati o personali di determinati dipendenti e mandatari della Lagardère fino a quando il presidente del Tribunale dell’Unione europea non si pronunci nuovamente sulla domanda di provvedimenti provvisori nella causa T1119/23 R o, in mancanza, fino a quando il Tribunale dell’Unione europea non si pronunci sul ricorso nella causa T1119/23, è respinta.

4)      Le spese sono riservate.

Firme


*      Lingua processuale: il francese.