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Ricorso presentato il 23 luglio 2010 - Consorzio del vino nobile di Montepulciano e.a./Commissione

(Causa T-318/10)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrenti: Consorzio del vino nobile di Montepulciano (Montepulciano, Italia), Contucci di Alamanno Contucci & C. Società Agricola Sas (Montepulciano, Italia), Villa S. Anna Società Semplice Agricola di Fabroni Anna S. E M. Società Seplice (Montepulciano, Italia), Il Conventino Società Agricola per Azioni (Montepulciano, Italia) (rappresentanti: D. Dodaro, avvocato, S. Cianciullo, avvocato, G. Brini, avvocato, G. Nazzi, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni dei ricorrenti

Dichiarare la nullità e l'inapplicabilità, o comunque annullare la modifica apportata con il Regolamento impugnato all'allegato XV del Regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione, nella parte in cui identifica erroneamente l'errore tecnico da correggere nella mera collocazione della denominazione varietale del vitigno "Montepulciano" nella parte B dell'allegato medesimo, applicando alla denominazione di origine protetta "Vino Nobile di Montepulciano" la disciplina derogativa prevista dal Regolamento 607/09 all'art. 62 par. 3 e 4 senza tenere conto della effettiva specificità della stessa.

In subordine, dichiarare la nullità e l'inapplicabilità, o comunque annullare la modifica apportata con il Regolamento all'allegato XV, nella parte in cui, al fine di trasferire nella parte A dello stesso la denominazione varietale del vitigno "Montepulciano" per gli effetti di cui all'art. 62 par. 3 del Regolamento (CE) 607/2009, che riguarda i nomi di vitigno che contengono o sono costituiti da una denominazione di origine protetta, ha identificato la denominazione di origine protetta nella sola parola "Montepulciano", sopprimendo la menzione tradizionale "Vino Nobile di" che ne costituisce parte integrante sin dal riconoscimento.

Condannare la Commissione europea al pagamento delle spese del presente giudizio.

Motivi e principali argomenti

Il presente ricorso si rivolge contro il Regolamento n. 401/20101, nella misura in cui, nella sua adozione e con la motivazione di correggere un errore nel collocamento del nome varietale Montepulciano nella parte "B" dell'Allegato XV del Regolamento n. 607/20092, la Commissione ha spostato il nome nella parte "A" dello stesso Allegato XV ed ha contestualmente soppresso la menzione tradizionale "Vino Nobile di Montepulciano" della prima colonna della tabella.

Cosi facendo, la Convenuta avrebbe classificato come mero trasferimento un'operazione provvedimentale che ha un'incidenza molto più penetrante di quanto consentirebbe l'ambito di applicazione dell'articolo 62, terzo paragrafo, del Regolamento n. 607/2009. In tal modo si sarebbe altresì posto in essere un palese sviamento di potere, utilizzando in maniera inappropriata questa disposizione per finalità esorbitanti rispetto a quelle da essa perseguite, in pregiudizio dei produttori del Vino Nobile di Montepulciano, del Consorzio del Vino Nobile e in generale a danno dei consumatori e del mercato.

I ricorrenti fanno anche valere la violazione dell'articolo 23 dell'Accordo TRIPs. Si afferma a questo riguardo che la surrettizia soppressione della menzione tradizionale "Vino Nobile" dalla denominazione di origine protetta "Vino Nobile di Montepulciano", non sarebbe una misura sufficiente o idonea a perseguire gli scopi indicati nell'Accordo TRPs, in quanto aumenta i rischi di confusione, soprattutto a carico dei consumatori comunitari non italiani, i quali sarebbero agevolmente tratti in inganno da un'etichettatura che ponga nella medesima evidenza il termine "Montepulciano". In tal modo non sarebbe, infatti, adeguatamente percettibile la distinzione fra i diversi prodotti contraddistinti dal medesimo termine, utilizzato di qua come indicazione di provenienza dall'area geografica omonima senza la menzione tradizionale e di là come indicazione variatale anteposta e non posposta alla specificazione geografica.

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1 - Regolamento (UE) n. 401/2010 della Commissione, del 7 maggio 2010, che modifica il regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli (GU L 117, dell'11.5.2010, pag. 13)

2 - Regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione, del 14 luglio 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 497/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le denominazioni di origine protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli (GU L 193, del 24.7.2009, pag. 60).