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Sentenza del Tribunale del 7 febbraio 2024 – Shuvalov / Consiglio

(Causa T-289/22) 1

Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina – Congelamento dei capitali – Elenco delle persone, delle entità e degli organismi cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche – Inserimento e mantenimento del nome del ricorrente negli elenchi – Qualità di persona fisica che sostiene azioni o politiche che compromettono o minacciano l’integrità territoriale dell’Ucraina – Articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2014/145/PESC – Obbligo di motivazione – Errore di valutazione – Libertà d’espressione – Parità di trattamento – Proporzionalità – Diritto di proprietà - Diritto a una tutela giurisdizionale effettiva – Sviamento di potere»)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Igor Shuvalov (Mosca, Russia) (rappresentanti: J. Iriarte Ángel, L. Rodríguez Jiménez, F.M. Rodríguez González e L. García López, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: S. Saez Moreno, P. Mahnič e D. Cerdán García, agenti)

Oggetto

Con il suo ricorso fondato sull’articolo 263 TFUE, il ricorrente chiede l’annullamento, in sostanza, in primo luogo, della decisione (PESC) 2022/265 del Consiglio, del 23 febbraio 2022, che modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (GU 2022, L 42 I, pag. 98) e del regolamento di esecuzione (UE) 2022/260 del Consiglio, del 23 febbraio 2022, che attua il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (GU 2022, L 42 I, pag. 3), in secondo luogo, della decisione (PESC) 2022/1530 del Consiglio, del 14 settembre 2022, che modifica la decisione 2014/145/PESC, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (GU 2022, L 239, pag. 149) e del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1529 del Consiglio, del 14 settembre 2022, che attua il regolamento (UE) n. 269/2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (GU 2022, L 239, pag. 1) e, in terzo luogo, della decisione (PESC) 2023/572 del Consiglio, del 13 marzo 2023, che modifica la decisione 2014/145/PESC, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (GU 2023, L 75 I, pag. 134) e del regolamento di esecuzione (UE) 2023/571 del Consiglio, del 13 marzo 2023, che attua il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (GU 2023, L 75 I, pag. 1), nella parte in cui tali atti lo riguardano.

Dispositivo

Il ricorso è respinto.

Il signor Igor Shuvalov è condannato alle spese.

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1     GU C 318 del 22.8.2022.