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Comunicazione sulla GU

 

Sentenza del Tribunale di primo grado 18 settembre 2002 nella causa T-29/01, Carlos Puente Martín contro Commissione delle Comunità europee 1.

(Dipendenti ( Reintegrazione ( Indennità di prima sistemazione ( Riammissione a fruire di una pensione di invalidità ( Indennità di nuova sistemazione ( Condizioni)

(Lingua processuale: lo spagnolo)

Nella causa T-29/01, Carlos Puente Martín, dipendente della Commissione delle Comunità europee residente in Madrid, rappresentato dall'avv. O. González Correas, contro Commissione delle Comunità europee (agenti: sigg. J. Currall, J. Rivas-Andrés e J. Gutiérrez Gisbert), avente ad oggetto un ricorso diretto all'annullamento della decisione della Commissione 22 febbraio 2000 con cui questa nega al ricorrente la totalità dell'indennità di prima sistemazione e dell'indennità di nuova sistemazione a seguito della sua sistemazione a Bruxelles e della sua nuova sistemazione a Madrid, il Tribunale (Quarta Sezione), composto dal sig. Vilaras, presidente, dalla sig.ra V. Tiili e dal sig. P. Mengozzi, giudici; cancelliere: J. Palacio González, amministratore, ha pronunciato il 18 settembre 2002 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1)Non vi è luogo a statuire sul capo delle conclusioni con cui si chiede che il Tribunale ammetta lo spagnolo come lingua di procedura.

2)La decisione della Commissione 22 febbraio 2000 è annullata nella parte in cui nega al ricorrente di poter fruire della totalità dell'indennità di prima sistemazione, prevista dall'art. 5, n. 1, dell'allegato VII dello Statuto, e dell'indennità di nuova sistemazione, prevista dall'art. 6, n. 1, dell'allegato VII dello Statuto.

3)La Commissione è condannata a versare al ricorrente le suddette indennità, maggiorate degli interessi di mora a decorrere dalle date in cui queste erano rispettivamente dovute in conformità all'allegato VII dello Statuto e fino alla data del pagamento, detratte le somme già versate al ricorrente per indennità di prima sistemazione. Il tasso annuale applicabile a tali interessi di mora viene calcolato in base al tasso fissato dal consiglio dei governatori della Banca centrale europea per le principali operazioni di rifinanziamento vigente durante il periodo di cui trattasi, maggiorato di due punti.

4)Per il resto, il ricorso è respinto.

5)La Commissione è condannata alle spese.

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1 - (GU C 118 del 21 aprile 2001.