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Sentenza del Tribunale di primo grado 15 dicembre 2005 - Infront WM / Commissione

(Causa T-33/01)1

("Trasmissione televisiva - Direttiva 89/552/CEE - Direttiva 97/36/CE - Art. 3 bis - Eventi di particolare rilevanza per la società - Ricevibilità - Violazione delle forme sostanziali")

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Infront WM AG, già KirchMedia WM AG (Zug, Svizzera) [rappresentanti: inizialmente avv.ti C. Lenz, A. Bardong e sig. E. Batchelor, solicitor, successivamente avv. C. Lenz, sigg. E. Batchelor, R. Denton, solicitors, sig.ra F. Carlin, barrister e sig. M. Clough, QC]

Convenuta: Commissione delle Comunità europee [rappresentanti: sig.ra K. Banks e sig. M. Huttunen, agenti, assistiti dal sig. J. Flynn, QC]

Intervenienti a sostegno della convenuta: Repubblica francese [rappresentante: sig. G. de Bergues, agente], Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord [rappresentanti: inizialmente sig. J. Collins, successivamente sig.ra R. Caudwell, infine sig. M. Berthell, assistito dal sig. K. Parker, QC], Parlamento europeo [rappresentanti: sigg. C. Pennera e M. Moore, agenti] e Consiglio dell'Unione europea [rappresentanti: sigg. A. Lopes Sabino e M. Bishop, agenti]

Oggetto della causa

Domanda di annullamento dell'asserita decisione della Commissione adottata ai sensi dell'art. 3 bis della direttiva del Consiglio 3 ottobre 1989, 89/552/CEE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive (GU L 298, pag. 23), modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 30 giugno 1997 (GU L 202, pag. 60)

Dispositivo della sentenza

La decisione della Commissione contenuta nella sua lettera al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord del 29 luglio 2000 è annullata.

Il ricorso è respinto per il resto.

La Repubblica francese, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ed il Parlamento sopporteranno le spese della ricorrente relative al loro intervento.

La Commissione sopporterà le proprie spese nonché quelle della ricorrente, escluse quelle di cui al punto 3 supra.

Le intervenienti sopporteranno le proprie spese.

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1 - GU C 134 del 5.5.2001