Language of document : ECLI:EU:T:2002:27

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quarta Sezione)

7 febbraio 2002 (1)

«Ricorso per risarcimento danni - Responsabilità extracontrattuale - Latte - Prelievo supplementare - Quantitativo di riferimento - Regolamento (CE) n. 2187/93 - Indennizzo dei produttori - Atto delle autorità nazionali - Prescrizione»

Nella causa T-261/94,

Bernhard Schulte, residente in Delbrück (Germania), rappresentato dall'avv. R. Freise,

ricorrente,

contro

Consiglio dell'Unione europea, rappresentato dalla sig.ra A.-M. Colaert, in qualità di agente, assistita dall'avv. M. Núñez-Müller,

e

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. D. Booß e M. Niejahr, in qualità di agenti, assistiti dall'avv. M. Núñez-Müller, con domicilio eletto in Lussemburgo,

convenuti,

avente ad oggetto la domanda di risarcimento ai sensi degli artt. 178 e 215, secondo comma, del Trattato CE (divenuti artt. 235 CE e 288, secondo comma, CE) per i danni subiti dal ricorrente a causa del divieto di smerciare latte a norma del regolamento (CEE) del Consiglio 31 marzo 1984, n. 857, che fissa le norme generali per l'applicazione del prelievo di cui all'art. 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 90, pag. 13), come integrato dal regolamento (CEE) della Commissione 16 maggio 1984, n. 1371, che fissa le modalità di applicazione del prelievo supplementare di cui all'art. 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 (GU L 132, pag. 11),

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Quarta Sezione),

composto dal sig. P. Mengozzi, presidente, dalla sig.ra V. Tiili e dal sig. R.M. Moura Ramos, giudici,

cancelliere: sig.ra D. Christensen, amministratrice

vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 26 aprile 2001,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1.
    Nel 1977 il Consiglio, per far fronte ad un'eccedenza di produzione di latte nella Comunità, adottava il regolamento (CEE) 17 maggio 1977, n. 1078, che istituisce un regime di premi per la non commercializzazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari e per la riconversione di mandrie bovine a orientamento lattiero (GU L 131, pag. 1). Questo regolamento offriva ai produttori un premio in cambio della sottoscrizione di un impegno di non commercializzazione del latte o di riconversione delle mandrie per un periodo di cinque anni.

2.
    Nonostante numerosi produttori avessero sottoscritto simili impegni, la situazione di sovrapproduzione persisteva nel 1983. Il Consiglio adottava quindi il regolamento (CEE) 31 marzo 1984, n. 856 (GU L 90, pag. 10), che modifica il regolamento (CEE) del Consiglio 27 giugno 1968, n. 804, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 148, pag. 13). Il nuovo art. 5 quater di quest'ultimo regolamento istituisce un «prelievo supplementare» sui quantitativi di latte consegnati dai produttori in eccesso rispetto ad un «quantitativo di riferimento».

3.
    Il regolamento (CEE) del Consiglio 31 marzo 1984, n. 857, che fissa le norme generali per l'applicazione del prelievo di cui all'art. 5 quater del regolamento n. 804/68 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 90, pag. 13), fissava il quantitativo di riferimento per ciascun produttore sulla base dei quantitativi consegnati nel corso di un anno di riferimento, il 1981, fatta salva per gli Stati membri la possibilità di scegliere il 1982 o il 1983. La Repubblica federale di Germania optava per quest'ultimo anno come anno di riferimento.

4.
    Gli impegni di non commercializzazione sottoscritti da taluni produttori nell'ambito del regolamento n. 1078/77 riguardavano gli anni di riferimento prescelti. Non avendo prodotto latte nel corso di tali anni, essi non potevano ottenere l'attribuzione di un quantitativo di riferimento né, di conseguenza, porre in commercio alcun quantitativo di latte in esenzione dal prelievo supplementare.

5.
    Con sentenze 28 aprile 1988 nelle cause 120/86, Mulder (Racc. pag. 2321; in prosieguo: la «sentenza Mulder I»), e 170/86, von Deetzen (Racc. pag. 2355), la Corte dichiarava invalido il regolamento n. 857/84, come integrato dal regolamento (CEE) della Commissione 16 maggio 1984, n. 1371, che fissa le modalità di applicazione del prelievo supplementare di cui all'art. 5 quater del regolamento n. 804/68 (GU L 132, pag. 11), per violazione del principio del legittimo affidamento.

6.
    In esecuzione di tali sentenze, il Consiglio adottava il regolamento (CEE) 20 marzo 1989, n. 764, che modifica il regolamento (CEE) n. 857/84 (GU L 84, pag. 2). Ai sensi del nuovo art. 3 bis di quest'ultimo testo, in sostanza, i produttori che, per assolvere un impegno contratto in virtù del regolamento n. 1078/77, non hanno fornito latte durante l'anno di riferimento, ottengono, a certe condizioni, un quantitativo di riferimento specifico (chiamato anche «quota») calcolato in funzione del quantitativo di latte consegnato o del quantitativo di equivalente latte venduto dal produttore nel periodo di dodici mesi precedente il mese in cui è stata presentata la domanda relativa al premio di non commercializzazione o di riconversione.

7.
    L'art. 3 bis del regolamento n. 857/84, nella versione modificata, assoggetta l'attribuzione di un quantitativo di riferimento a molteplici condizioni, esigendo, in particolare, che il produttore:

«a)    non abbia (...) ceduto la totalità della sua azienda lattiera prima della scadenza del periodo di non commercializzazione o di riconversione;

b)    dimostri, in appoggio alla sua domanda, di essere in grado di realizzare nell'azienda una produzione corrispondente al quantitativo di riferimento richiesto (...);

(...)».

8.
    Questa norma è stata completata dall'art. 7 bis del regolamento (CEE) della Commissione 3 giugno 1988, n. 1546, che fissa le modalità di applicazione del prelievo supplementare di cui all'art. 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 (GU L 139, pag. 12), come modificato dal regolamento (CEE) della Commissione 20 aprile 1989, n. 1033 (GU L 110, pag. 27), il quale al primo comma dispone in particolare che «[i]n caso di trasmissione dell'azienda per successione ereditaria o mediante un'operazione analoga alla successione ereditaria, il quantitativo di riferimento specifico attribuito nei modi stabiliti dall'articolo 3 bis del regolamento (CEE) n. 857/84 è trasferito (...) purché il produttore che rileva interamente o parzialmente l'azienda si obblighi per iscritto a rispettare gli impegni del suo predecessore».

9.
    La Corte, con sentenza 21 marzo 1991, causa C-314/89, Rauh (Racc. pag. I-1647, punto 23), ha interpretato l'art. 3 bis del regolamento n. 857/84, nella versione modificata, nel senso che «i ”produttori” da esso indicati comprendono, oltre agli imprenditori agricoli personalmente impegnatisi ai sensi del regolamento n. 1078/77, quelli che, dopo la scadenza dell'impegno assunto dall'imprenditore, abbiano rilevato l'azienda per successione ereditaria o per causa affine».

10.
    Altre condizioni per l'attribuzione di un quantitativo di riferimento specifico che facevano riferimento, in particolare, al momento di scadenza dell'impegno di non commercializzazione sono state dichiarate invalide dalla Corte con sentenze 11 dicembre 1990, causa C-189/89, Spagl (Racc. pag. I-4539) e causa C-217/89, Pastätter (Racc. pag. I-4585).

11.
    In seguito alle dette sentenze, il Consiglio adottava il regolamento (CEE) 13 giugno 1991, n. 1639, recante modifica del regolamento (CEE) n. 857/84 (GU L 150, pag. 35), che, eliminando le condizioni dichiarate invalide, consentiva l'attribuzione ai produttori interessati di un quantitativo di riferimento specifico.

12.
    Con sentenza 19 maggio 1992 nelle cause riunite C-104/89 e C-37/90, Mulder e a./Consiglio e Commissione (Racc. pag. I-3061; in prosieguo: la «sentenza Mulder II»), la Corte dichiarava la Comunità responsabile dei danni causati a taluni produttori di latte ai quali, per effetto dell'applicazione del regolamento n. 857/84, era stato impedito di porre in commercio latte in forza degli impegni assunti ai sensi del regolamento n. 1078/77.

13.
    In seguito a tale sentenza, il 5 agosto 1992 il Consiglio e la Commissione pubblicavano la comunicazione 92/C 198/04 (GU C 198, pag. 4). Dopo aver richiamato le conseguenze della sentenza Mulder II, e allo scopo di dare a quest'ultima piena esecuzione, le istituzioni manifestavano l'intenzione di adottare i criteri pratici di indennizzo dei produttori interessati.

14.
    Fino all'adozione di tali criteri, le istituzioni si impegnavano, nei confronti di ogni produttore che avesse diritto ad un indennizzo, a rinunciare a far valere la prescrizione risultante dall'art. 43 dello Statuto CEE della Corte di giustizia. Tuttavia, l'impegno era subordinato alla condizione che il diritto all'indennizzo non fosse ancora prescritto alla data di pubblicazione della comunicazione ovvero alla data in cui il produttore si era rivolto a una delle istituzioni.

15.
    Successivamente, il Consiglio adottava il regolamento (CEE) 22 luglio 1993, n. 2187, che prevede un'offerta d'indennizzo a taluni produttori di latte o di prodotti lattiero-caseari cui è stato temporaneamente impedito di esercitare la loro attività (GU L 196, pag. 6). Questo regolamento prevede, a favore dei produttori che hanno ottenuto un quantitativo di riferimento definitivo, un'offerta di indennizzo forfettario dei danni subiti nell'ambito d'applicazione della normativa di cui alla sentenza Mulder II.

16.
    Con sentenza 27 gennaio 2000 nelle cause riunite C-104/89 e C-37/90, Mulder e a./Consiglio e Commissione (Racc. pag. I-203), la Corte statuiva sull'importo degli indennizzi chiesti dai ricorrenti.

Fatti all'origine della controversia

17.
    Il ricorrente è un produttore di latte tedesco il cui padre ha sottoscritto, nell'ambito del regolamento n. 1078/77, un impegno di non commercializzazione che è scaduto il 5 ottobre 1984.

18.
    Con contratto di donazione 17 novembre 1988, omologato con decisione dell'Amtsgericht Paderborn (Pretore di Paderborn) 20 giugno 1990, egli acquisiva quale anticipo di eredità l'azienda agricola che aveva formato oggetto del detto impegno.

19.
    Dopo l'entrata in vigore del regolamento n. 764/89, con lettera 12 giugno 1989 il ricorrente sollecitava l'attribuzione d'un quantitativo di riferimento specifico provvisorio. Dal momento che questo gli veniva rifiutato con decisione definitiva delle competenti autorità nazionali in data 1° dicembre 1989, in quanto non soddisfaceva le condizioni previste per la concessione di una quota, egli impugnava tale decisione dinanzi al giudice tedesco competente.

20.
    Dopo l'entrata in vigore del regolamento n. 1639/91, il ricorrente, con lettera 30 settembre 1991, sollecitava nuovamente la concessione d'un quantitativo diriferimento specifico provvisorio. Con decisione delle autorità nazionali 17 marzo 1992 gli veniva rilasciato il certificato necessario per l'attribuzione di tale quantitativo di riferimento. Conseguentemente, il ricorrente rinunciava al ricorso presentato avverso la decisione delle autorità nazionali 1° dicembre 1989. La causa veniva cancellata dal ruolo con ordinanza 15 aprile 1993.

21.
    Il 1° maggio 1992, il ricorrente riprendeva la produzione di latte. Con decisione 29 giugno 1993, gli veniva attribuito un quantitativo di riferimento definitivo.

22.
    In seguito alla sentenza Mulder II, il ricorrente, con lettera 23 giugno 1992, indirizzata ai convenuti, chiedeva il risarcimento dei danni che asseriva di aver subito.

23.
    Il 27 gennaio 1994, il Bundesamt für Ernährung und Forstwirtschaft (Germania) (Ufficio federale per l'alimentazione e la silvicoltura; in prosieguo: il «BEF») gli presentava una proposta d'indennizzo in conformità del regolamento n. 2187/93.

24.
    Con lettera 18 marzo 1994, il ricorrente rifiutava tale offerta, pretendendo un indennizzo più elevato. Con lettera 18 aprile 1994, il BEF gli presentava una nuova proposta d'indennizzo più consistente, che veniva da lui rifiutata con lettera 22 aprile 1994.

Procedimento e conclusioni delle parti

25.
    Con atto depositato nella cancelleria del Tribunale l'8 luglio 1994, il ricorrente ha introdotto il presente ricorso.

26.
    Con ordinanza 31 agosto 1994 il Tribunale ha sospeso il procedimento sino alla pronuncia della sentenza della Corte che avrebbe deciso il ricorso nelle cause riunite C-104/89 (Mulder e a./Consiglio e Commissione) e C-37/90 (Heinemann/Consiglio e Commissione).

27.
    Il presente procedimento è stato ripreso dopo la pronuncia della sentenza da parte della Corte nelle cause summenzionate.

28.
    Con decisione del Tribunale 6 giugno 2000 la causa è stata assegnata ad una sezione composta da tre giudici.

29.
    Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Quarta Sezione) ha deciso di passare alla fase orale. Nell'ambito delle misure di organizzazione del procedimento, le parti sono state invitate a rispondere per iscritto ad alcuni quesiti. Le parti hanno ottemperato a tale richiesta.

30.
    L'udienza prevista per il 29 marzo 2001 non ha potuto celebrarsi a causa dell'assenza, per motivi di salute, dell'avvocato del ricorrente.

31.
    Le difese orali delle parti e le risposte ai quesiti orali del Tribunale sono state sentite all'udienza del 26 aprile 2001.

32.
    Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia condannare i convenuti a versargli la somma di DEM 254 922,45 maggiorata degli interessi.

33.
    I convenuti chiedono che il Tribunale voglia:

-    dichiarare il ricorso irricevibile e, in subordine, respingerlo;

-    condannare il ricorrente alle spese.

34.
    Con lettera 17 aprile 2001, il ricorrente comunicava al Tribunale di avere ricalcolato l'importo dei danni con riferimento ai parametri stabiliti dalla Corte nella sentenza 27 gennaio 2000, Mulder e a./Consiglio e Commissione, già citata, e di aver conseguentemente ridotto l'importo della sua domanda di risarcimento a DEM 30 000 più gli interessi.

35.
    All'udienza, i convenuti hanno chiesto al Tribunale di non accettare l'acquisizione agli atti di tale documento in quanto depositato dopo la chiusura della fase scritta senza che vi fosse alcuna ragione a giustificazione di tale tardività. Inoltre, essi hanno chiesto, a prescindere dall'esito del ricorso in esame, di condannare il ricorrente, ai sensi dell'art. 87, n. 3, del regolamento di procedura del Tribunale, al pagamento delle spese sostenute il 29 marzo 2001 al fine di partecipare all'udienza che non ha potuto essere celebrata.

In diritto

Argomenti delle parti

36.
    Il ricorrente afferma che sussistono i presupposti perché sorga la responsabilità della Comunità per i danni subiti. Egli sostiene di aver diritto al risarcimento per i danni subiti in quanto gli è stato vietato di produrre latte in applicazione del regolamento n. 857/84.

37.
    Il periodo per il quale chiede l'indennizzo ha inizio il 23 giugno 1987, cioè cinque anni prima della lettera 23 giugno 1992, che avrebbe interrotto la prescrizione, e termina il 5 aprile 1992. Secondo i suoi calcoli, il danno ammonta a DEM 30 000 oltre agli interessi.

38.
    Contrariamente a quanto sostenuto dai convenuti, il ricorrente ritiene di dover essere considerato un produttore SLOM II, cioè un produttore il cui danno, causato dal rifiuto di concessione di una quota, è venuto meno solo con l'entrata in vigore del regolamento n. 1639/91.

39.
    A suo avviso, il termine di prescrizione di cinque anni di cui all'art. 43 dello Statuto della Corte è stato interrotto dalla sua lettera 23 giugno 1992, indirizzata ai convenuti, e che, conseguentemente, si sarebbero prescritti solamente i diritti anteriori al 23 giugno 1987.

40.
    I convenuti sostengono che la domanda del ricorrente è infondata e che, in ogni caso, è interamente prescritta.

Giudizio del Tribunale

41.
    Innanzi tutto, si deve precisare che, nel caso di specie, prima di esaminare se vi sia stata prescrizione, si deve verificare preliminarmente se possa sorgere la responsabilità della Comunità a norma dell'art. 215 del Trattato CE (divenuto art. 288 CE) e, in caso di soluzione positiva, sino a quale data.

42.
    La responsabilità extracontrattuale della Comunità per danni cagionati dalle istituzioni, prevista dall'art. 215, secondo comma, del Trattato, può sorgere solo se ricorra un insieme di condizioni, per quanto riguarda l'illiceità del comportamento contestato, il carattere effettivo del danno e l'esistenza di un nesso di causalità fra il comportamento illecito e il danno lamentato (sentenze della Corte 17 dicembre 1981, cause riunite 197/80-200/80, 243/80, 245/80 e 247/80, Ludwigshafener Walzmühle e a./Consiglio e Commissione, Racc. pag. 3211, punto 18, e del Tribunale 13 dicembre 1995, cause riunite T-481/93 e T-484/93, Exporteurs in Levende Varkens e a./Commissione, Racc. pag. II-2941, punto 80).

43.
    Per quanto concerne la situazione dei produttori di latte che hanno assunto un impegno di non commercializzazione, la responsabilità della Comunità sorge nei confronti di ogni produttore che abbia subito un danno risarcibile per il fatto che allo stesso è stato impedito di consegnare latte in forza del regolamento n. 857/84 (sentenza Mulder II, punto 22).

44.
    Tale responsabilità è fondata sulla lesione del legittimo affidamento che i produttori, incentivati da un atto della Comunità a sospendere, nell'interesse generale e dietro pagamento di un premio, lo smercio del latte per un periodo limitato, potevano riporre nel carattere limitato del loro impegno di non commercializzazione (citate sentenze Mulder I, punto 24, e von Deetzen, punto 13).

45.
    I convenuti affermano che nel caso di specie la responsabilità della Comunità non può sorgere in quanto il padre del ricorrente avrebbe liberamente cessato la produzione di latte prima della scadenza del suo impegno di non commercializzazione. Il padre del ricorrente non avrebbe avuto intenzione di riprendere la produzione di latte alla scadenza del detto impegno e, conseguentemente, il ricorrente non potrebbe sostenere di aver subito un danno a causa dell'entrata in vigore del regime delle quote latte.

46.
    Non è necessario, nella presente causa, pronunciarsi sulla detta tesi dei convenuti. Infatti, anche se si verificasse che il lucro cessante lamentato dal ricorrente è riconducibile al regolamento n. 857/84, dal fascicolo emerge che la responsabilità che potrebbe essere imputata alla Comunità per questa ragione è venuta meno il 29 marzo 1989, con l'entrata in vigore del regolamento n. 764/89, e che tutti gli eventuali diritti al risarcimento anteriori a tale data sono prescritti.

47.
    Si deve ricordare che il ricorrente sostiene di essere un produttore SLOM II, avendo ottenuto una quota solamente dopo l'entrata in vigore, il 15 giugno 1991, del regolamento n. 1639/91. A suo avviso, i motivi per cui le autorità nazionali gli hanno negato una quota latte nel 1989 erano fondati sul fatto che il regolamento n. 764/89 non prevedeva l'attribuzione delle dette quote ai produttori che, come il ricorrente, avevano rilevato l'azienda SLOM per successione ereditaria dopo la scadenza dell'impegno di non commercializzazione assunto dal dante causa, situazione analoga a quella trattata dalla Corte nella causa Rauh, già citata. Dal momento che tale situazione è stata corretta solamente con l'entrata in vigore del regolamento n. 1639/91, che avrebbe infine permesso a quei produttori di ottenere una quota latte, il lucro cessante da imputare alla Comunità si sarebbe protratto fino al giorno in cui, dopo la data summenzionata, il ricorrente ha ottenuto una quota che gli consentiva di riprendere la produzione di latte.

48.
    Ora, benché sia pacifico che il ricorrente abbia ottenuto una quota latte solamente dopo l'entrata in vigore del regolamento n. 1639/91, dal fascicolo risulta, tuttavia, che i motivi alla base del rifiuto opposto dalle autorità nazionali al ricorrente nel 1989 non erano relativi unicamente alla sua qualità di erede, bensì al fatto che la situazione del ricorrente non soddisfaceva le condizioni che consentivano l'attribuzione di una quota-latte ai sensi dell'art. 3 bis del regolamento n. 857/84 nella versione modificata.

49.
    Infatti, dalla decisione delle autorità nazionali 1° dicembre 1989, con cui queste hanno rifiutato di rilasciare al ricorrente il certificato necessario per l'ottenimento di una quota latte, risulta che, a prescindere dal problema della sua qualità di erede, il ricorrente non poteva pretendere di aver diritto ad una quota-latte ai sensi dell'art. 3 bis del regolamento n. 857/84 come modificato dal regolamento n. 764/89 per tre motivi. In primo luogo, il padre del ricorrente, avendo dato in affitto quasi per intero le sue terre fino al 1991, avrebbe abbandonato volontariamente la produzione di latte nel periodo di non commercializzazione; in secondo luogo, l'azienda SLOM era gestita dal ricorrente solo in misura molto ridotta, dal momento che le superfici agricole erano state date per buona parte in affitto, e, in terzo luogo, le poche superfici rimanenti non potevano essere considerate come azienda agricola (decisione 1° dicembre 1989, pagg. 4 e 5).

50.
    Così concludeva la citata decisione delle autorità nazionali:

«Un certificato ai sensi dell'articolo (...) non è escluso unicamente perché il periodo di non commercializzazione che è terminato il 31 dicembre 1983 non è il Suo (punto a), ma altresì perché l'azienda per la quale il premio di non commercializzazione è stato richiesto praticamente è già stata completamente abbandonata nel periodo di non commercializzazione (punto b) e, in ogni caso, non è più ”gestita” da Lei in prima persona, se non solo in parte (punto c), dal momento che non si possono considerare 0,5 ha utilizzati a pascolo per ovini come azienda agricola. Inoltre, è dubbio che possa certificarsi per una superificie così ridotta che nella Sua azienda Lei possa produrre il quantitativo di riferimento di consegna di 38 060 kg (...), tanto più che l'affitto complementare dichiarato non è stato finora provato».

51.
    Conseguentemente, da tale decisione si deduce che, anche se il ricorrente fosse stato l'autore dell'impegno di non commercializzazione, le autorità nazionali non gli avrebbero attribuito un quantitativo di riferimento dopo l'entrata in vigore del regolamento n. 764/89, perché a loro avviso egli non possedeva i requisiti per l'attribuzione.

52.
    Ne consegue che la decisione che avrebbe causato il danno lamentato dal ricorrente, cioè la decisione 1° dicembre 1989, con cui è stato rifiutato il rilascio di un certificato necessario per l'ottenimento di una quota, non deriva da un'eventuale lacuna o imprecisione del regolamento n. 764/89 in relazione alla situazione dei produttori che hanno rilevato l'azienda SLOM per successione ereditaria o per via analoga, ma si basa sulla valutazione effettuata dalle autorità nazionali, in maniera indipendente, sulla situazione del ricorrente con riferimento alle condizioni di concessione di una quota (v. punto 7 supra), la cui legittimità, tra l'altro, non è messa in discussione da quest'ultimo.

53.
    Conseguentemente, si deve concludere che, anche qualora si fosse accertata l'esistenza di un nesso di causalità tra l'illegittimità del regolamento n. 857/84 e il danno lamentato dal ricorrente, il che è contestato dai convenuti, tale nesso sarebbe stato interrotto dalla detta decisione delle autorità nazionali.

54.
    Tale conclusione non è inficiata dal fatto che il ricorrente abbia ottenuto un quantitativo di riferimento in seguito all'entrata in vigore del regolamento n. 1639/91, dopo che le autorità nazionali, il 17 marzo 1992, gli hanno rilasciato il certificato necessario.

55.
    A questo proposito, dal fascicolo, in particolare dall'ordinanza 15 aprile 1993 del Verwaltungsgericht Minden (Tribunale amministrativo di Minden, Germania), risulta che il procedimento contenzioso promosso dal ricorrente avverso la decisione della autorità nazionali 1° dicembre 1989 si è concluso in quanto le parti sono addivenute ad un accordo transattivo. Il ricorrente, all'udienza del 26 aprile 2001, ha precisato al Tribunale che tale accordo è stato concluso dopo che le autorità nazionali hanno infine deciso di attribuirgli una quota latte. A suo avviso, la detta decisione è direttamente legata alla modifica della normativa comunitariaverificatasi con l'entrata in vigore del regolamento n. 1639/91, che ha previsto espressamente a favore dei produttori che, come lui, avevano rilevato l'azienda SLOM per via ereditaria, la possibilità di ottenere una quota.

56.
    Ammesso che tale valutazione sia corretta, essa non consente, tuttavia, di obliterare i termini non equivoci in cui è formulata la decisione 1° dicembre 1989. Tali termini, come già rilevato dal Tribunale (v. punto 52 supra), esprimono motivi di rigetto più ampi delle ragioni che hanno indotto il legislatore comunitario ad adottare la summenzionata modifica, introdotta dal regolamento n. 1639/91 in seguito, in particolare, alla sentenza Rauh, già citata.

57.
    Ne consegue che il rifiuto della quota-latte, successivo all'entrata in vigore del regolamento n. 764/89, cioè al 29 marzo 1989, è il risultato di una decisione autonoma delle autorità nazionali motivata da considerazioni che, in larga misura, sono distinte da quelle enunciate dalla Corte nella citata sentenza Rauh. Conseguentemente, la responsabilità della Comunità per danni derivanti dall'applicazione del regolamento n. 857/84 non può insorgere, eventualmente, per danni subiti successivamente a tale data.

58.
    Occorre poi esporre le ragioni per cui la domanda del ricorrente incorre nella prescrizione.

59.
    Il termine di prescrizione di cui all'art. 43 dello Statuto della Corte, che si applica ai giudizi innanzi al Tribunale in osservanza dell'art. 46 del medesimo Statuto, non può iniziare a decorrere prima che sussistano tutte le condizioni cui è subordinato l'obbligo del risarcimento e, segnatamente, trattandosi di casi in cui la responsabilità deriva da un atto normativo, prima che si siano prodotti gli effetti dannosi dell'atto (sentenza del Tribunale 16 aprile 1997, causa T-20/94, Hartmann/Consiglio e Commissione, Racc. pag. II-595, punto 107).

60.
    Nella fattispecie, il danno collegato all'impossibilità di sfruttare un quantitativo di riferimento è stato subito dal giorno in cui, dopo la scadenza dell'impegno di non commercializzazione assunto dal padre del ricorrente, questi, se non gli fosse stato negato un quantitativo, avrebbe potuto riprendere le consegne di latte, vale a dire dal 6 ottobre 1984, data di applicazione nei suoi confronti del regolamento n. 857/84. Pertanto, in tale giorno si sono realizzati i presupposti di un'azione di risarcimento contro la Comunità e ha cominciato a decorrere il termine di prescrizione.

61.
    Ai fini della determinazione del periodo durante il quale sono stati subiti i danni, occorre dare atto che questi ultimi non si sono prodotti istantaneamente. Essi si sono prodotti nell'arco di un certo periodo, sinché il ricorrente si è trovato nell'impossibilità di ottenere un quantitativo di riferimento. Si tratta di un danno continuato, rinnovatosi quotidianamente (v. citata sentenza Hartmann/Consiglio e Commissione, punto 132). Il diritto al risarcimento riguarda pertanto periodisuccessivi, coincidenti con ogni singolo giorno durante il quale veniva vietata la messa in commercio.

62.
    Poiché è stato statuito che i danni che il ricorrente sostiene di aver subito dopo il 29 marzo 1989, data di entrata in vigore del regolamento n. 764/89, non sono più collegati all'illegittimità della normativa comunitaria e quindi imputabili alla Comunità, il termine di prescrizione è scaduto cinque anni dopo tale data, cioè il 29 marzo 1994, a meno che non sia stato interrotto prima.

63.
    Ai sensi dell'art. 43 dello Statuto della Corte, il termine di prescrizione è interrotto solo dalla presentazione di un'istanza dinanzi al giudice comunitario o dalla presentazione di una domanda preventiva all'istituzione competente della Comunità, restando tuttavia inteso che, in quest'ultimo caso, si ha interruzione solo se alla richiesta segue il ricorso nei termini stabiliti dall'art. 173 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 230 CE) o dall'art. 175 del Trattato CE (divenuto art. 232 CE), a seconda dei casi (sentenze della Corte 5 aprile 1973, causa 11/72, Giordano/Commissione, Racc. pag. 417, punto 6, e del Tribunale 25 novembre 1998, causa T-222/97, Steffens/Consiglio e Commissione, Racc. pag. II-4175, punti 35 e 42). Il riferimento, nell'ultima frase dell'art. 43 dello Statuto, agli artt. 173 e 175 del Trattato ha l'effetto di rendere applicabili, in materia di interruzione della prescrizione, le regole sul computo dei termini previste da queste stesse disposizioni (sentenza 9 dicembre 1997, cause riunite T-195/94 e T-202/94, Quiller e Heusmann/Consiglio e Commissione, Racc. pag. II-2247, punto 132).

64.
    Si deve rilevare che il ricorrente ha presentato alla Commissione una domanda di risarcimento danni con lettera 23 giugno 1992 e che la comunicazione 5 agosto 1992 è stata effettuata nel termine previsto dai citati articoli.

65.
    Date queste premesse, si deve verificare in quale misura il ricorrente possa richiamarsi all'impegno assunto dalle istituzioni comunitarie di rinunciare ad opporre la prescrizione contenuto nella citata comunicazione al fine di beneficiare dell'interruzione del termine di prescrizione alla data della sua domanda 23 giugno 1992.

66.
    Occorre ricordare che la rinuncia ad opporre la prescrizione, contenuta nella comunicazione 5 agosto 1992, era un atto unilaterale che mirava, al fine di limitare il numero di ricorsi giudiziali, a incoraggiare i produttori ad attendere l'attuazione del sistema di indennizzo forfettario previsto dal regolamento n. 2187/93 (citata sentenza Steffens/Consiglio e Commissione, punto 38). In applicazione di questo regolamento, i produttori potevano chiedere che fosse loro inviata un'offerta di indennizzo, il cui termine di accettazione era di due mesi.

67.
    Tenuto conto del suo obiettivo, questa rinuncia ha cessato di produrre effetti alla fine del periodo di accettazione dell'offerta d'indennizzo ou in occasione del rigetto esplicito di tale offerta se avvenuto prima della scadenza di tale termine. Adecorrere da questo momento, le istituzioni potevano di nuovo avvalersi della prescrizione (sentenza Steffens/Consiglio e Commissione, già citata, punti 39 e 40).

68.
    Si deve considerare che un produttore, una volta ricevuta un'offerta d'indennizzo nell'ambito del regolamento n. 2187/93, può beneficiare della rinuncia ad opporre la prescrizione contenuta nella comunicazione 5 agosto 1992 solo se ha presentato un ricorso per risarcimento entro i due mesi successivi alla scadenza del termine di accettazione dell'offerta d'indennizzo o di rigetto esplicito di tale offerta se avvenuto prima della scadenza dello stesso termine. In tal caso, il termine di prescrizione si interrompe il 5 agosto 1992.

69.
    Tuttavia, se lo stesso produttore ha inviato una domanda di indennizzo alle istituzioni in data anteriore alla comunicazione 5 agosto 1992 e se quest'ultima è stata effettuata nel termine previsto dall'art. 43, ultima frase, dello Statuto della Corte per la presentazione dell'istanza dinanzi al Tribunale, il termine di prescrizione deve considerarsi interrotto il giorno della domanda di risarcimento. In tal caso, l'impegno delle istituzioni comporta una sospensione del termine previsto per la presentazione dell'istanza di cui all'art. 43, ultima frase, dello Statuto della Corte per tutto il tempo in cui la detta rinuncia produce effetti.

70.
    Stante quanto sopra esposto, il ricorrente, dal momento che aveva ricevuto una nuova offerta d'indennizzo tramite lettera delle autorità nazionali 18 aprile 1994 e l'aveva rifiutata con lettera 22 aprile 1994, avrebbe dovuto, al fine di poter opporre l'interruzione della prescrizione alla data della sua lettera 23 giugno 1992, presentare un ricorso per risarcimento entro il termine di due mesi a partire dalla data del rifiuto, oltre al termine in ragione della distanza, cioè il 28 giugno 1994.

71.
    E' evidente che il ricorrente non l'ha fatto, poiché il presente ricorso è stato presentato l'8 luglio 1994.

72.
    Ora, dal momento che l'ultimo danno subito dal ricorrente risale a più di cinque anni prima di quella data, cioè al 28 marzo 1989, il giorno precedente l'entrata in vigore del regolamento n. 764/89, che ha posto fine alla responsabilità della Comunità nei confronti del ricorrente, si deve concludere che il ricorso è stato presentato tardivamente, quando tutti i diritti a risarcimento del ricorrente erano già colpiti dalla prescrizione.

73.
    Da quanto sopra esposto risulta che il ricorso deve essere respinto, senza che sia necessario pronunciarsi sulla domanda dei convenuti relativa all'acquisizione agli atti della lettera 17 aprile 2001.

Sulle spese

74.
    Ai sensi dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché il ricorrente è rimasto soccombente e i convenuti hanno concluso in tal senso, il ricorrente va condannato alle spese.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Quarta Sezione)

dichiara e statuisce:

1)    Il ricorso è respinto.

2)    Il ricorrente è condannato alle spese.

Mengozzi
Tiili
Moura Ramos

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 7 febbraio 2002.

Il cancelliere

Il presidente

H. Jung

P. Mengozzi


1: Lingua processuale: il tedesco.

Racc.