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Ricorso proposto il 31 agosto 2010 - Lito Maieftiko Gynaikologiko kai Cheirourgiko Kentro / Commissione

(Causa T-353/10)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Lito Maieftiko Gynaikologiko kai Cheirourgiko Kentro A.E (Atene, Grecia) (rappresentante: avv. E. Tzannini)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni del ricorrente

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

accogliere il presente ricorso;

annullare la nota di addebito impugnata;

prendere in considerazione i suoi argomenti, ove ritenga che gli importi indicati nella sua memoria del 5 novembre 2009 siano da rimborsare;

annullare l'atto impugnato altresì nella parte relativa alla terza rata, che non è stata corrisposta;

compensare gli importi eventualmente rimborsabili con detta terza rata mai corrisposta, la quale è in sospeso da cinque anni;

considerare il presente ricorso come un fatto che interrompe la prescrizione del diritto al versamento della terza rata;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

Con il presente ricorso, il ricorrente chiede l'annullamento della decisione della Commissione risultante dalla nota di addebito del 22 luglio 2010, n. 3241007362, relativa alla partecipazione del ricorrente al programma di ricerca DICOEMS n. 507760 e all'adeguamento agli esiti dell'audit finanziario n. 09-BA74-028.

A sostegno dei suoi argomenti il ricorrente avanza i seguenti motivi:

violazione del principio generale di diritto secondo cui un atto che arreca pregiudizio deve contenere una motivazione, affinché possa essere verificata la legittimità della stessa, in quanto la nota di addebito impugnata non reca alcuna motivazione;

errata valutazione dei fatti, in quanto la convenuta non ha tenuto conto dei mezzi di prova e in particolare dei timesheets che il ricorrente ha prodotto in allegato alla sua memoria del 5 novembre 2009;

errore di diritto e difetto di motivazione, dal momento che la convenuta non ha tenuto conto degli argomenti di fatto del ricorrente e li ha respinti illegittimamente e senza motivazione;

violazione del principio di buona fede e del legittimo affidamento, perché illegittimamente la convenuta non ha versato l'ultima rata del programma al ricorrente ed ha annichilito l'intero suo lavoro di ricerca cinque anni dopo la chiusura del programma.

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