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Ricorso proposto il 31 luglio 2009 - Tilda Riceland / UAMI - Siam Grains (BASMALI LONG GRAIN RICE RIZ LONG DE LUXE)

(Causa T-304/09)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Tilda Riceland Ltd (Gurgaon, India) (rappresentanti: S. Malynicz, barrister, D. Sills e N. Urwin, solicitors)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Siam Grains Company Limited (Bangkok, Thailandia)

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione interna (marchi, disegni e modelli) 19 marzo 2009, procedimento R 513/2008-1; e

condannare il convenuto e la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso a sopportare le proprie spese e quelle della ricorrente.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo "BASMALI LONG GRAIN RICE RIZ LONG DE LUXE", per prodotti della classe 30

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la ricorrente

Marchio o segno sui cui si fonda l'opposizione: un marchio non registrato del termine "BASMATI", utilizzato per il riso, e un segno costituito dalla parola "BASMATI", utilizzato nella normale prassi commerciale per indicare una classe di prodotti, segnatamente il riso

Decisione della divisione di opposizione: rigetto dell'opposizione

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell'art. 8, n. 4, del regolamento del Consiglio n. 207/2009, in quanto la commissione di ricorso, errando, ha basato la propria decisione unicamente su un'interpretazione della disposizione che non tiene conto della normativa nazionale e delle decisioni giudiziarie adottate nello Stato membro interessato; in secondo luogo, la commissione di ricorso non ha applicato il diritto di uno Stato membro, segnatamente del Regno Unito, con riguardo alla tipologia di azione nota come "forma estesa dell'azione per abuso di denominazione"; in terzo luogo, la commissione di ricorso ha erroneamente preteso che la ricorrente detenga i diritti di proprietà sul segno "BASMATI"; infine, la commissione di ricorso ha erroneamente ritenuto che il termine "BASMATI" sia generico.

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