Language of document : ECLI:EU:C:2021:874

SENTENZA DELLA CORTE (Decima Sezione)

21 ottobre 2021 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Direttiva 2012/13/UE – Diritto all’informazione nei procedimenti penali – Articolo 6, paragrafo 3 – Diritto all’informazione, delle persone indagate o imputate, sui diritti di cui godono – Articoli 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Normativa nazionale che non prevede rimedi procedurali per sanare, a seguito dell’udienza preliminare, le ambiguità e le lacune che inficiano il contenuto dell’atto di imputazione»

Nella causa C‑282/20,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dallo Spetsializiran nakazatelen sad (Tribunale speciale per i procedimenti penali, Bulgaria), con decisione del 22 giugno 2020, pervenuta in cancelleria il 26 giugno 2020, nel procedimento penale a carico di

ZX,

nei confronti di

Spetsializirana prokuratura,

LA CORTE (Decima Sezione),

composta da C. Lycourgos (relatore), presidente della Quarta Sezione, facente funzione di presidente della Decima Sezione, I. Jarukaitis e M. Ilešič, giudici,

avvocato generale: A. Rantos

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

–        per il governo ceco, da M. Smolek, J. Vláčil T. Machovičová, in qualità di agenti;

–        per il governo ungherese, da M. Fehér e M. Tátrai, in qualità di agenti;

–        per la Commissione europea, da P. Van Nuffel, M. Wasmeier e I. Zaloguin, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, sul diritto all’informazione nei procedimenti penali (GU 2012, L 142, pag. 1), nonché dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»).

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di un procedimento penale a carico di ZX per detenzione di denaro falso.

 Contesto normativo

 Diritto dellUnione

3        I considerando 14 e 41 della direttiva 2012/13 enunciano quanto segue:

«(14)      (...) [La presente direttiva] stabilisce norme minime comuni da applicare in materia di informazioni relative ai diritti e all’accusa da fornire alle persone indagate o imputate per un reato, al fine di rafforzare la fiducia reciproca tra gli Stati membri. La presente direttiva muove dai diritti enunciati nella Carta, in particolare gli articoli 6, 47 e 48, fondandosi sugli articoli 5 e 6 della [Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (in prosieguo: la «CEDU»)] come interpretati dalla Corte europea dei diritti dell’uomo. (...)

(...)

(41)      La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi sanciti dalla Carta. In particolare, la presente direttiva intende promuovere il diritto alla libertà, il diritto a un equo processo e i diritti della difesa e dovrebbe essere attuata di conseguenza».

4        L’articolo 6 di tale direttiva, intitolato «Diritto all’informazione sull’accusa», ai paragrafi 3 e 4 così dispone:

«3.      Gli Stati membri garantiscono che, al più tardi al momento in cui il merito dell’accusa è sottoposto all’esame di un’autorità giudiziaria, siano fornite informazioni dettagliate sull’accusa, inclusa la natura e la qualificazione giuridica del reato, nonché la natura della partecipazione allo stesso dell’accusato.

4.      Gli Stati membri garantiscono che le persone indagate o imputate siano tempestivamente informate di ogni eventuale modifica alle informazioni fornite a norma del presente articolo, ove ciò sia necessario per salvaguardare l’equità del procedimento».

 Diritto bulgaro

5        L’articolo 246, paragrafi 2 e 3, del Nakazatelno-protsesualen kodeks (codice di procedura penale) prevede quanto segue:

«2.      Nella parte fattuale, l’atto di imputazione deve indicare: il reato commesso dall’imputato; il tempo, il luogo e il modo in cui esso è stato commesso; la vittima e l’importo del danno; (...)

3.      nella parte dispositiva, l’atto di imputazione deve indicare: (...) la qualificazione giuridica del fatto commesso (...)».

6        L’articolo 248, paragrafi 1 e 3, del codice di procedura penale così dispone:

«(1)      Le seguenti questioni sono sollevate durante l’udienza preliminare:

(...)

3.      Se, nel corso del procedimento preliminare, ci sia stata una violazione delle forme sostanziali che poteva essere rettificata e che ha comportato una restrizione dei diritti processuali dell’imputato, della vittima o dei rispettivi aventi diritto.

(...)

(3)      All’udienza di trattazione dinanzi ai giudici di primo grado, di appello e di cassazione, non è consentito contestare violazioni dei diritti procedurali menzionate al paragrafo 1, punto 3, che non siano state discusse in udienza preliminare, incluso su iniziativa del giudice relatore, o che siano ritenute irrilevanti».

7        Ai sensi dell’articolo 249, paragrafo 2, di tale codice:

«Quando il procedimento è sospeso in base all’articolo 248, paragrafo 1, punto 3, del [codice di procedura penale], il giudice notifica al pubblico ministero un’ordinanza in cui sono indicate le violazioni commesse».

8        Conformemente all’articolo 287, paragrafo 1, di detto codice, «[i]l pubblico ministero formula un nuovo atto di imputazione allorché, nel corso dell’indagine penale, rileva che è necessario modificare in modo sostanziale la parte fattuale dell’imputazione o applicare una legge che sanziona reati più gravi». Ai sensi del paragrafo 3 di tale articolo, la modifica dell’atto di imputazione è corroborata da garanzie per la difesa, ossia che la causa è rinviata, su istanza della difesa, affinché quest’ultima possa predisporre la sua difesa con riguardo all’imputazione così modificata.

 Procedimento principale e questioni pregiudiziali

9        ZX è stato sottoposto a procedimento penale in Bulgaria per detenzione, in data 19 luglio 2015, di denaro falso avente corso legale nel paese e all’estero, ossia 88 banconote da EUR 200, che egli sapeva essere contraffatte, in violazione dell’articolo 244, paragrafo 2, del codice penale, letto in combinato disposto con il paragrafo 1 di tale articolo.

10      La regolarità dell’atto di imputazione è stata oggetto di specifica discussione in udienza preliminare. ZK non l’ha contestata e il giudice competente ha dichiarato che tale atto era regolare dal punto di vista formale.

11      Dopo aver raccolto tutti gli elementi di prova, tale giudice ha tuttavia constatato, nel valutare se sussistevano le condizioni per procedere all’audizione delle parti e alla pronuncia della sentenza, talune ambiguità e lacune nell’atto di imputazione, che non erano state rilevate nel corso dell’udienza preliminare. Infatti, anzitutto, non sarebbe stata indicata con precisione la durata della detenzione, da parte dell’imputato, delle 88 banconote contraffatte, poi, l’atto di imputazione avrebbe descritto in modo incompleto le caratteristiche giuridiche del fatto incriminato e, infine, sarebbero state riportate in modo erroneo le norme di diritto penale bulgaro che si asseriva fossero state violate.

12      All’udienza di trattazione del 12 giugno 2020 il giudice del rinvio ha richiamato l’attenzione su tali difetti dell’atto di imputazione. Lo Spetsializirana prokuratura (Procura specializzata, Bulgaria) (in prosieguo: il «pubblico ministero») ha pertanto espresso il desiderio che detti difetti fossero sanati immediatamente, tramite una modifica dell’imputazione. ZX ha sostenuto che, nonostante i vizi che inficiavano la qualificazione giuridica dei fatti, non vi era alcuna base giuridica per modificare l’atto di imputazione ai sensi dell’articolo 287 del codice di procedura penale. ZX ha proposto al giudice del rinvio di rettificare nella sentenza tali errori, al fine di precisare in essa la corretta qualificazione giuridica del reato.

13      Il giudice del rinvio afferma che, nell’ambito del procedimento principale, egli è tenuto a valutare se, in considerazione di quanto affermato dal pubblico ministero durante l’udienza nel procedimento principale, sia possibile sanare i suddetti vizi procedurali dell’atto di imputazione, che detto giudice considera come sostanziali e tali da ostacolare il corretto svolgimento del processo penale.

14      A tal riguardo, esso ritiene che detti vizi avrebbero dovuto essere rilevati nel corso dell’udienza preliminare, che il procedimento giurisdizionale avrebbe dovuto essere sospeso e che avrebbe dovuto essere disposta la restituzione degli atti al pubblico ministero, affinché egli sanasse tali vizi e formulasse un nuovo atto di imputazione. Orbene, così non è avvenuto. Esso rileva altresì che, a seguito di una riforma legislativa intervenuta nel 2017 (in prosieguo: la «riforma del 2017»), dall’articolo 284, paragrafo 3, del codice di procedura penale discende che ci si può avvalere di tale possibilità soltanto nel corso dell’udienza preliminare, non prevedendo la legge bulgara alcun meccanismo per eliminare, a seguito dell’udienza preliminare, vizi di tal genere che inficiano l’atto di imputazione, in particolare disponendo la restituzione degli atti al pubblico ministero.

15      Di conseguenza, il giudice del rinvio sostiene che la prima questione pregiudiziale riguarda la problematica se, a seguito dell’udienza preliminare, il divieto previsto dalla normativa nazionale di esaminare vizi che inficiano le informazioni fornite in merito all’imputazione e, a tal riguardo, l’impossibilità di sanare tali vizi, siano conformi all’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 2012/13. Egli domanda, in particolare, se quest’ultima norma si applichi anche a seguito dell’udienza preliminare, ad esempio durante le successive udienze, dopo che sia terminata la raccolta delle prove ma prima che il giudice si sia pronunciato sul merito dell’imputazione. Inoltre, il giudice del rinvio considera che tale divieto può essere incompatibile con l’articolo 47, commi primo e secondo, della Carta, che concerne il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale.

16      Nell’ipotesi in cui la Corte dovesse ritenere tale normativa non conforme al diritto dell’Unione, il giudice del rinvio chiede, nell’ambito della seconda questione pregiudiziale, come si possa sanare un vizio procedurale collegato al diritto dell’imputato di conoscere l’accusa elevata a suo carico. Poiché, conformemente alla sentenza del 14 maggio 2020, Staatsanwaltschaft Offenburg (C‑615/18, EU:C:2020:376), l’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 2012/13 ha effetto diretto, sarebbe necessario prevedere un rimedio procedurale che consenta a tale effetto diretto di manifestarsi.

17      A tal riguardo, il giudice del rinvio ritiene che vi siano due possibili rimedi procedurali.

18      Il primo rimedio consisterebbe nell’applicare l’articolo 287 del codice di procedura penale, dandone un’interpretazione estensiva, articolo che consente di modificare l’imputazione, in particolare, allorché il pubblico ministero abbia commesso un errore nella formulazione dell’atto di imputazione. Una tale modifica sarebbe accompagnata dalle garanzie necessarie all’imputato per difendersi. In concreto, il giudice consentirebbe al pubblico ministero di apportare le modifiche pertinenti nella parte dispositiva dell’atto di imputazione, in modo da eliminare le ambiguità e le lacune, poi quest’ultimo ne informerebbe d’ufficio la difesa e accorderebbe a quest’ultima la possibilità di prendere posizione a fronte di tali modifiche, incluso, in particolare, depositando nuove richieste di prova. Detto giudice afferma, però, che ad oggi i giudici nazionali non hanno mai fatto ricorso alla possibilità di modificare l’imputazione, ai sensi dell’articolo 287, al fine di sanare vizi procedurali dell’atto di imputazione come quelli di cui trattasi nel procedimento principale.

19      Ciò premesso, da un lato, esso considera che l’applicazione di tale rimedio procedurale comporta che la soluzione fornita dall’articolo 248, paragrafo 3, del codice di procedura penale non sia compatibile con il diritto dell’Unione. Dall’altro, presupposto di una tale applicazione sarebbe che il vizio procedurale dell’atto di imputazione sia sanato una volta raccolti gli elementi di prova, ma prima dell’inizio dell’esame nel merito.

20      Il secondo rimedio possibile consisterebbe nel disapplicare il divieto previsto nel codice di procedura penale a seguito della riforma del 2017 e nell’applicare il rimedio procedurale in vigore fino a tale riforma, ossia la sospensione del procedimento giurisdizionale, la restituzione degli atti al pubblico ministero, affinché egli formuli un nuovo atto di imputazione, e la prosecuzione della causa con una nuova audizione di tutti i testimoni.

21      In tal senso, nell’ambito della seconda questione pregiudiziale, il giudice del rinvio mira a stabilire se tali rimedi procedurali siano conformi al diritto dell’Unione e, in particolare, all’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 2012/13. Inoltre, tenuto conto dell’articolo 47 della Carta, esso si chiede quale, tra tali rimedi procedurali, sia il più conforme al diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale.

22      Il giudice del rinvio precisa che la Corte si è già pronunciata su circostanze fattuali identiche, ossia un atto di imputazione inficiato da vizi procedurali che violavano il diritto dell’imputato di conoscere l’accusa elevata a suo carico. In tal senso, discenderebbe dalle sentenze del 5 giugno 2018, Kolev e a. (C‑612/15, EU:C:2018:392), nonché del 12 febbraio 2020, Kolev e a. (C‑704/18, EU:C:2020:92), che la normativa nazionale deve prevedere un meccanismo sufficientemente efficace per sanare i vizi che inficiano l’atto di imputazione e che incidono sui diritti dell’imputato di cui all’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 2012/13, su iniziativa del giudice stesso o restituendo gli atti al pubblico ministero. Tuttavia, il giudice del rinvio considera che tali sentenze non gli consentono di rispondere alle questioni da esso sollevate.

23      In tali circostanze, lo Spetsializiran nakazatelen sad (Tribunale speciale per i procedimenti penali, Bulgaria) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      Se una disposizione nazionale, ossia l’articolo 248, paragrafo 3, del (…) codice di procedura penale (…) della Repubblica di Bulgaria, in forza della quale all’esito della prima udienza nell’ambito di un procedimento penale (udienza preliminare) non è prevista alcuna norma processuale in base alla quale sia possibile eliminare un’ambiguità o un’incompletezza del contenuto dell’atto di imputazione che comportino la violazione del diritto dell’imputato di essere informato dell’accusa, sia compatibile con l’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 2012/13 e con l’articolo 47 della Carta.

2)      In caso di risposta negativa: se un’interpretazione delle disposizioni nazionali sulla modifica dell’accusa che consenta al pubblico ministero di porre rimedio in udienza di trattazione a tale ambiguità e incompletezza dell’atto di accusa in modo da tener conto in modo effettivo ed efficace del diritto dell’imputato di essere informato dell’accusa sia conforme alle disposizioni di cui sopra nonché all’articolo 47 della Carta, oppure se sia conforme alle succitate norme disapplicare il divieto nazionale di sospensione del procedimento giudiziario e di rinvio della causa al pubblico ministero per la formulazione di un nuovo atto di imputazione».

 Sulle questioni pregiudiziali

 Sulla prima questione

24      Con la sua prima questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 2012/13 e l’articolo 47 della Carta debbano essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa nazionale che non prevede alcun rimedio procedurale per sanare, a seguito dell’udienza preliminare in un procedimento penale, le ambiguità e le lacune che inficiano il contenuto dell’atto di imputazione, pregiudicando il diritto dell’imputato di ricevere informazioni dettagliate sull’accusa.

25      In primo luogo, si deve ricordare che l’articolo 6 della direttiva 2012/13 definisce, nelle relative disposizioni, regole sul diritto all’informazione sull’accusa, che mirano a salvaguardare l’equità del procedimento e a consentire l’esercizio effettivo dei diritti della difesa [sentenza del 13 giugno 2019, Moro, C‑646/17, EU:C:2019:489, punto 43, nonché ordinanza del 14 gennaio 2021, UC e TD (Vizi di forma dell’atto di accusa), C‑769/19, non pubblicata, EU:C:2021:28, punto 43].

26      Come in sostanza affermato ai considerando 14 e 41 della direttiva 2012/13, quest’ultima muove dai diritti enunciati segnatamente negli articoli 47 e 48 della Carta e intende promuovere tali diritti. Più in particolare, l’articolo 6 di detta direttiva sancisce espressamente un aspetto del diritto a un ricorso effettivo e dei diritti alla difesa, di cui all’articolo 47 e all’articolo 48, paragrafo 2, della Carta (v., in tal senso, sentenze del 5 giugno 2018, Kolev e a., C‑612/15, EU:C:2018:392, punto 88, nonché del 14 maggio 2020, Staatsanwaltschaft Offenburg, C‑615/18, EU:C:2020:376, punto 71).

27      In secondo luogo, per quanto riguarda il momento in cui deve essere garantito il beneficio dei diritti procedurali sanciti dall’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 2012/13, la Corte ha dichiarato che, in linea di principio, esso deve essere garantito al più tardi prima che il giudice penale inizi ad esaminare l’accusa nel merito e prima dell’apertura della discussione dinanzi al medesimo [v., in tal senso, sentenza del 12 febbraio 2020, Kolev e a., C‑704/18, EU:C:2020:92, punto 39, nonché ordinanza del 14 gennaio 2021, UC e TD (Vizi di forma dell’atto di accusa), C‑769/19, non pubblicata, EU:C:2021:28, punto 44].

28      In proposito la Corte ha dichiarato che nulla, nella direttiva 2012/13, osta a che il giudice adotti le misure necessarie in vista di sanare l’atto di accusa, purché i diritti della difesa e il diritto a un processo equo siano adeguatamente tutelati (v., in tal senso, sentenza del 5 giugno 2018, Kolev e a., C‑612/15, EU:C:2018:392, punto 94).

29      Inoltre, la Corte ha già riconosciuto che le informazioni relative all’accusa trasmesse alla difesa possono essere oggetto di modifiche successive, segnatamente per quanto riguarda la qualificazione giuridica dei fatti contestati. Siffatte modifiche devono tuttavia essere comunicate all’imputato o al suo avvocato in un momento in cui questi ultimi abbiano ancora la possibilità di replicare in modo effettivo, prima della deliberazione. Tale possibilità è, a tal riguardo, contemplata dall’articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 2012/13, il quale prevede che ogni modifica alle informazioni fornite a norma di tale articolo che si verifichi durante il procedimento penale deve essere comunicata tempestivamente alla persona imputata ove ciò sia necessario per salvaguardare l’equità del procedimento (v., in tal senso, sentenza del 5 giugno 2018, Kolev e a., C‑612/15, EU:C:2018:392, punto 95).

30      Da tutta tale giurisprudenza risulta che i diritti derivanti dall’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 2012/13 devono essere garantiti durante tutto il procedimento penale e quindi, nel caso di specie, anche a seguito dell’udienza preliminare di un procedimento penale. Tuttavia, il giudice del rinvio afferma che, a seguito della riforma del 2017, è possibile avvalersi della possibilità di sospendere il procedimento giurisdizionale e di restituire gli atti al pubblico ministero affinché quest’ultimo sani i vizi procedurali che inficiano l’atto di imputazione e formuli un nuovo atto d’imputazione, ai sensi dell’articolo 248, paragrafo 3, del codice di procedura penale, soltanto nel corso di tale udienza, non prevedendo legge bulgara alcun meccanismo per sanare tali vizi a seguito di detta udienza.

31      Ne consegue che la suddetta normativa non è conforme all’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 2012/13, né all’articolo 47 della Carta poiché, dopo tale udienza, l’assenza di un rimedio procedurale che consenta di sanare i vizi che inficiano l’atto di imputazione impedisce all’imputato di conoscere, in modo sufficientemente dettagliato, le accuse elevate a suo carico, potendo ostacolare l’esercizio effettivo dei diritti della difesa.

32      Di conseguenza, si deve rispondere alla prima questione dichiarando che l’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 2012/13 e l’articolo 47 della Carta devono essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa nazionale che non prevede alcun rimedio procedurale che consenta di sanare, a seguito dell’udienza preliminare in un procedimento penale, le ambiguità e le lacune che inficiano il contenuto dell’atto di imputazione e che pregiudicano il diritto dell’imputato di ricevere informazioni dettagliate sull’accusa.

 Sulla seconda questione

33      Con la sua seconda questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 2012/13 e l’articolo 47 della Carta debbano essere interpretati nel senso che essi impongono di interpretare la normativa nazionale sulla modifica dell’imputazione nel senso che essa consente al pubblico ministero di sanare, nel corso dell’udienza di trattazione, le ambiguità e le lacune che inficiano l’atto di imputazione salvaguardando, nel contempo, in modo effettivo ed efficace, i diritti della difesa dell’imputato, o se tali disposizioni esigano che sia disapplicato il divieto, previsto dalla normativa nazionale, di sospendere il procedimento giurisdizionale e di restituire gli atti al pubblico ministero affinché egli formuli un nuovo atto di imputazione.

34      La Corte ha già ricordato che il diritto dell’Unione non precisa quale autorità nazionale sia incaricata di garantire che gli imputati godano dei diritti sanciti all’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 2012/13, né quale procedimento occorra seguire a tal fine [v., in tal senso, sentenza del 12 febbraio 2020, Kolev e a., C‑704/18, EU:C:2020:92, punto 40, nonché ordinanza del 14 gennaio 2021, (Vizi di forma dell’atto di imputazione), C‑769/19, non pubblicata, EU:C:2021:28, punto 44].

35      Pertanto, rientra nell’autonomia procedurale degli Stati membri stabilire le modalità concrete di attuazione dell’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 2012/13, a condizione che siano rispettati il principio di equivalenza, il quale richiede che le regole nazionali non siano meno favorevoli rispetto a quelle relative a situazioni analoghe soggette al diritto interno, e il principio di effettività, in base al quale le modalità procedurali nazionali non devono rendere in pratica impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dal diritto dell’Unione [v., in tal senso, sentenza del 12 febbraio 2020, Kolev e a., C‑704/18, EU:C:2020:92, punti 48 e 49, nonché ordinanza del 14 gennaio 2021, UC e TD (Vizi di forma dell’atto di imputazione), C‑769/19, non pubblicata, EU:C:2021:28, punti da 47 a 49].

36      In particolare, l’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 2012/13 non osta a che il diritto degli imputati di essere informati dell’accusa sia garantito o dal pubblico ministero, a seguito della restituzione degli atti e del regresso del procedimento alla fase delle indagini preliminari, o dal giudice penale in caso di rinvio a giudizio [v., in tal senso, sentenza del 12 febbraio 2020, Kolev e a., C‑704/18, EU:C:2020:92, punto 44, nonché ordinanza del 14 gennaio 2021, (Vizi di forma dell’atto di imputazione), C‑769/19, non pubblicata, EU:C:2021:28, punto 46].

37      Nel caso di specie, occorre rilevare che, in una situazione in cui il procedimento penale nel suo insieme non sia ancora concluso, l’esercizio dei diritti procedurali sanciti all’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 2012/13 può essere garantito, purché o il giudice, nell’ambito della fase giudiziale, possa eliminare egli stesso le irregolarità che inficiano l’atto di imputazione, o il pubblico ministero, al quale sono restituiti gli atti, abbia la possibilità di procedere in tal senso, garantendo il rispetto dei diritti della difesa [v., in tal senso, sentenza del 12 febbraio 2020, Kolev e a., C‑704/18, EU:C:2020:92, punti 54 e 55, nonché ordinanza del 14 gennaio 2021, (Vizi di forma dell’atto di imputazione), C‑769/19, non pubblicata, EU:C:2021:28, punto 49].

38      A tal riguardo, la Corte ha precisato che, in ogni caso – indipendentemente dal momento in cui le informazioni previste all’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 2012/13 sono fornite – all’imputato e al suo difensore deve essere concesso, segnatamente, nel rispetto del principio del contraddittorio e di parità delle armi, un lasso di tempo sufficiente per prendere conoscenza di tali informazioni, ed essi devono essere posti in grado di predisporre efficacemente la propria difesa, presentare le loro eventuali osservazioni e, se del caso, formulare qualsiasi richiesta, in particolare, istruttoria, che avrebbero diritto di presentare ai sensi del diritto nazionale [v., in tal senso, sentenza del 13 giugno 2019, Moro, C‑646/17, EU:C:2019:489, punto 53 e giurisprudenza ivi citata, nonché ordinanza del 14 gennaio 2021, UC e TD (Vizi di forma dell’atto di imputazione), C‑769/19, non pubblicata, EU:C:2021:28, punto 50].

39      Alla luce delle problematiche sollevate dal giudice del rinvio sulla questione se il diritto dell’Unione imponga o un’interpretazione conforme del diritto nazionale, o la disapplicazione dell’articolo 248, paragrafo 3, del codice di procedura penale, nella versione risultante da una modifica adottata nel 2017, onde applicare la disposizione in vigore fino a quel momento e che consentiva di sospendere il procedimento giurisdizionale e di restituire gli atti al pubblico ministero, è necessario ricordare che, al fine di garantire l’effettività dell’insieme delle disposizioni del diritto dell’Unione, il principio del primato di tale diritto impone ai giudici nazionali di interpretare, quanto più possibile, il loro diritto interno in modo conforme al diritto dell’Unione (v., in tal senso, sentenza del 24 giugno 2019, Popławski, C‑573/17, EU:C:2019:530, punto 57).

40      Soltanto laddove non possa procedere a un’interpretazione della normativa nazionale conforme alle prescrizioni del diritto dell’Unione, il giudice nazionale incaricato di applicare, nell’ambito della propria competenza, le disposizioni di diritto dell’Unione ha l’obbligo di garantire la piena efficacia delle medesime, disapplicando all’occorrenza, di propria iniziativa, qualsiasi disposizione contrastante della legislazione nazionale, anche posteriore, senza doverne chiedere o attendere la previa rimozione in via legislativa o mediante qualsiasi altro procedimento costituzionale (v., in tal senso, sentenza del 24 giugno 2019, Popławski, C‑573/17, EU:C:2019:530, punto 58).

41      Pertanto, ove non possa procedere a un’interpretazione conforme, ogni giudice nazionale, chiamato a pronunciarsi nell’ambito delle proprie competenze, ha, in quanto organo di uno Stato membro, l’obbligo di disapplicare qualsiasi disposizione nazionale contraria a una disposizione del diritto dell’Unione che abbia effetto diretto nella controversia di cui è investito (v., in tal senso, sentenza del 24 giugno 2019, Popławski, C‑573/17, EU:C:2019:530, punto 61 e giurisprudenza ivi citata). In proposito la Corte ha già dichiarato che si deve ritenere che l’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 2012/13 abbia un tale effetto diretto (v., in tal senso, sentenza del 14 maggio 2020, Staatsanwaltschaft Offenburg, C‑615/18, EU:C:2020:376, punto 72).

42      Nel caso di specie, il giudice del rinvio afferma che conformemente alla normativa nazionale egli può adottare un’interpretazione estensiva del codice di procedura penale e, in particolare, delle disposizioni relative alla modifica dell’atto di imputazione contenute nell’articolo 287 di detto codice, accordando la possibilità di sanare i vizi che inficiano l’atto di imputazione. In sostanza, esso sostiene che, al fine di salvaguardare i diritti della difesa dell’imputato, nell’applicare il suddetto articolo 287, anzitutto, il giudice consentirebbe al pubblico ministero di apportare le modifiche pertinenti alla parte dispositiva dell’atto di imputazione, in modo da eliminare le ambiguità e le lacune; poi, quest’ultimo ne darebbe comunicazione alla difesa e, infine, accorderebbe a quest’ultima la possibilità di prendere posizione a fronte di tali modifiche, incluso, se del caso, depositando nuove richieste di prova.

43      È importante rilevare che tale meccanismo risulta essere conforme all’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 2012/13 e all’articolo 47 della Carta, dal momento che consente un’applicazione efficace delle prescrizioni che discendono da detto articolo 6, paragrafo 3, e risulta altresì idoneo a garantire il diritto dell’imputato a una tutela giurisdizionale effettiva.

44      In tali circostanze, poiché il giudice nazionale potrebbe procedere a un’interpretazione del codice di procedura penale conforme a dette disposizioni del diritto dell’Unione, lo stesso non è tenuto a disapplicare l’articolo 248, paragrafo 3, del codice di procedura penale, nella versione derivante da una modifica adottata nel 2017. Spetta, tuttavia, al giudice del rinvio effettuare le verifiche necessarie in proposito.

45      Alla luce delle suesposte considerazioni occorre rispondere alla seconda questione dichiarando che l’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 2012/13 e l’articolo 47 della Carta devono essere interpretati nel senso che il giudice del rinvio deve procedere, per quanto possibile, a un’interpretazione conforme della normativa nazionale sulla modifica dell’imputazione, che consenta al pubblico ministero di sanare le ambiguità e le lacune che inficiano il contenuto dell’atto di imputazione durante l’udienza di trattazione, salvaguardando, nel contempo, in modo effettivo ed efficace, i diritti della difesa dell’imputato. Soltanto ove il giudice del rinvio ritenga che un’interpretazione conforme in tal senso non risulti possibile, lo stesso deve disapplicare la disposizione nazionale che vieta di sospendere il procedimento giurisdizionale e di restituire gli atti al pubblico ministero affinché egli formuli un nuovo atto di imputazione.

 Sulle spese

46      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Decima Sezione) dichiara:

1)      L’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, sul diritto all’informazione nei procedimenti penali, e l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea devono essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa nazionale che non prevede alcun rimedio procedurale che consenta di sanare, a seguito dell’udienza preliminare in un procedimento penale, le ambiguità e le lacune che inficiano il contenuto dell’atto di imputazione e che pregiudicano il diritto dell’imputato di ricevere informazioni dettagliate sull’accusa.

2)      L’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 2012/13 e l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea devono essere interpretati nel senso che il giudice del rinvio deve procedere, quanto più possibile, a un’interpretazione conforme della normativa nazionale sulla modifica dell’imputazione, che consenta al pubblico ministero di sanare le ambiguità e le lacune che inficiano il contenuto dell’atto di imputazione durante l’udienza di trattazione, salvaguardando, nel contempo, in modo effettivo ed efficace, i diritti della difesa dell’imputato. Soltanto ove il giudice del rinvio ritenga che un’interpretazione conforme in tal senso non risulti possibile, lo stesso deve disapplicare la disposizione nazionale che vieta di sospendere il procedimento giurisdizionale e di restituire gli atti al pubblico ministero affinché egli formuli un nuovo atto di imputazione.

Firme


*      Lingua processuale: il bulgaro.