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Ricorso proposto l'8 giugno 2012 - Vakili / Consiglio

(Causa T-255/12)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Bahman Vakili (Teheran, Iran) (rappresentante: J.-M. Thouvenin, avvocato)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione del Consiglio di iscriverlo nell'elenco delle persone sottoposte a sanzioni, risultante dalla decisione 2011/783/PESC, dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1245/2011 del Consiglio, del 1° dicembre 2011, e dalla lettera del Consiglio del 23 marzo 2012;

annullare il regolamento (UE) n. 267/2012, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga il regolamento (UE) n. 961/2010, in quanto iscrive il ricorrente nell'elenco delle persone sottoposte a sanzioni;

condannare il Consiglio alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce sei motivi.

Primo motivo, vertente su un difetto di motivazione, in quanto l'esposizione del motivo della sanzione che colpisce il ricorrente non contiene alcuna ragione specifica e concreta che giustifichi la sanzione stessa.

Secondo motivo, vertente su una violazione dei diritti della difesa e del diritto alla tutela giurisdizionale effettiva, in quanto il ricorrente non è stato ascoltato nel corso del procedimento che ha condotto all'applicazione della sanzione, dato che il Consiglio non gli avrebbe trasmesso gli elementi assunti a suo carico ed egli non sarebbe stato in grado di far valere utilmente il proprio punto di vista al riguardo.

Terzo motivo, vertente su un errore di diritto, in quanto il Consiglio non sarebbe autorizzato a sanzionare una persona per la sola ragione che essa è presidente del consiglio di amministrazione e amministratore delegato di un ente per altro verso sottoposto a sanzioni.

Quarto motivo, vertente su un errore in fatto, dato che il ricorrente non può essere considerato responsabile di quanto è stato contestato alla Export Development Bank of Iran prima che avesse assunto le sue funzioni di direzione di tale società. Il ricorrente contesta inoltre la concretezza dei fatti contestati alla società che egli dirige.

Quinto motivo, vertente su una violazione del principio di proporzionalità, in quanto la sanzione inflitta non sarebbe idonea a permettere di raggiungere gli obiettivi che è destinata a perseguire.

Sesto motivo, vertente su una violazione del diritto al rispetto della proprietà, in quanto il ricorrente non sarebbe stato in grado di far valere utilmente i propri diritti e sarebbe stato sottoposto a sanzioni su basi giuridiche inesistenti.

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