Language of document : ECLI:EU:T:2016:114





Sentenza del Tribunale (Nona Sezione) del 29 febbraio 2016 –
EGL e altri / Commissione

(causa T‑251/12)

«Concorrenza – Intese – Servizi di trasporto aereo di merci internazionale – Decisione che accerta un’infrazione all’articolo 101 TFUE – Fissazione dei prezzi – Maggiorazioni e meccanismi di fissazione dei prezzi che incidono sul prezzo finale – Definizione del mercato – Pregiudizio per il commercio fra Stati membri – Cooperazione – Immunità parziale dalle ammende»

1.                     Intese – Delimitazione del mercato – Oggetto – Accertamento del pregiudizio per il commercio tra gli Stati membri – Obbligo di delimitare il mercato in questione – Portata – Determinazione del mercato rilevante – Criteri di valutazione – Fungibilità dei prodotti o dei servizi dal lato dell’offerta e dal lato della domanda (Art. 101, § 1, TFUE; accordo SEE, art. 53, § 1; comunicazioni della Commissione 97/C 372/03 e 2004/C 101/07, punto 55) (v. punti 33, 34, 42, 48, 52, 53)

2.                     Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Fissazione dell’importo di base – Determinazione del valore delle vendite – Vendite realizzate in relazione diretta o indiretta con l’infrazione – Limitazione alle sole vendite effettivamente interessate dall’intesa – Insussistenza (Art. 101 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, § 2; comunicazione della Commissione 2006/C 210/02, punto 13) (v. punto 61)

3.                     Intese – Pregiudizio per il commercio fra Stati membri – Effetto sensibile – Criteri di valutazione – Pregiudizio potenziale e significativo (Art. 101, § 1, TFUE; accordo SEE, art 53, § 1; comunicazione della Commissione 2004/C 101/07, punto 53) (v. punti 64‑66, 74, 85, 87)

4.                     Intese – Lesione della concorrenza – Criteri di valutazione – Oggetto anticoncorrenziale – Constatazione sufficiente – Distinzione tra infrazioni per oggetto e infrazioni per effetto (Art. 101, § 1, TFUE; accordo SEE, art. 53, § 1) (v. punti 93, 95)

5.                     Concorrenza – Trasporti – Regole di concorrenza – Trasporto aereo – Regolamento n. 17 – Ambito di applicazione – Attività riguardanti direttamente la prestazione di servizi di trasporto aereo – Esclusione – Attività non riguardanti il trasporto aereo in quanto tale, bensì un mercato a monte o a valle – Inclusione (Art. 101 TFUE; regolamenti del Consiglio n. 17 e n. 141, considerando 3 e art. 1) (v. punti 106, 107, 109‑111, 114, 115, 118)

6.                     Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Fissazione dell’importo di base – Determinazione del valore delle vendite – Vendite realizzate in relazione diretta o indiretta con l’infrazione – Inclusione dei costi relativi ai prezzi dei prodotti e dei servizi venduti (Art. 101 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, § 2; comunicazione della Commissione 2006/C 210/02, punto 13) (v. punti 119, 120)

7.                     Concorrenza – Ammende – Decisione con cui vengono inflitte ammende – Obbligo di motivazione – Portata – Indicazione degli elementi di valutazione che hanno permesso alla Commissione di valutare la gravità dell’infrazione – Indicazione sufficiente (Art. 101 TFUE e 296, comma 2, TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, §§ 2 e 3) (v. punti 132, 133)

8.                     Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Criteri – Non imposizione o riduzione dell’ammenda come corrispettivo della cooperazione dell’impresa incriminata – Concessione di un’immunità condizionale dalle ammende – Presupposto – Produzione di elementi di prova che consentono alla Commissione di effettuare un’indagine mirata rispetto ad una presunta infrazione – Portata (Art. 101 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, § 2; comunicazione della Commissione 2006/C 298/11, punti 4, 8, a), 18 e 22) (v. punti 139, 144, 166, 167, 174‑178, 187)

9.                     Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Adeguamento dell’importo di base – Norme sul trattamento favorevole – Valutazione economica complessa – Margine di discrezionalità della Commissione – Sindacato giurisdizionale – Controllo di legittimità – Portata [Art. 101 TFUE e 263 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, § 2; comunicazione della Commissione 2002/C 45/03, punto 8, a)] (v. punto 146)

10.                     Concorrenza – Procedimento amministrativo – Potere di accertamento della Commissione – Decisione che ordina un accertamento – Obbligo di motivazione – Portata – Chiara indicazione dei seri indizi idonei a legittimare il sospetto di un’infrazione (Art. 101 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 20, § 4) (v. punti 148‑150)

11.                     Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Comunicazione della Commissione sulla non imposizione o sulla riduzione delle ammende in contropartita della cooperazione delle imprese incriminate – Vincolatività nei confronti della Commissione – Violazione del principio della tutela del legittimo affidamento – Presupposti (Art. 101 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, § 2; comunicazione della Commissione 2006/C 298/11, punto 38) (v. punto 180)

12.                     Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Adeguamento dell’importo di base – Circostanze attenuanti – Cooperazione dell’impresa incriminata al di fuori del campo di applicazione della comunicazione sul trattamento favorevole – Criteri di valutazione – Duplice riduzione, a titolo della comunicazione sul trattamento favorevole e a titolo degli orientamenti – Esclusione (Art. 101 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, § 2; comunicazioni della Commissione 2006/C 298/11 e 2006/C 210/02, punto 29, quarto trattino) (v. punti 187, 189‑192)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione C (2012) 1959 final della Commissione, del 28 marzo 2012, relativa a un procedimento a norma dell’articolo 101 [TFUE] e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (caso COMP/39462 – Trasporto merci), per quanto riguarda le ricorrenti e, in subordine, domanda di riforma delle ammende loro inflitte nell’ambito di tale decisione.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La EGL, Inc., la Ceva Freight (UK) Ltd e la Ceva Freight Shanghai Ltd sono condannate alle spese.