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Ricorso proposto il 30 maggio 2008 - Antwerpse Bouwerken / Commissione

(Causa T-195/08)

Lingua processuale: il neerlandese

Parti

Ricorrente: Antwerpse Bouwwerken NV (Anversa, Belgio) (rappresentanti: avv.ti J. Verbist e D. de Keuster)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione del 29 aprile 2008, comunicata dalla Commissione europea con lettera del 29 aprile 2008 e ricevuta dalla ricorrente il 5 maggio 2008, con la quale la Commissione europea comunicava alla ricorrente che non era stata scelta come candidata, così come completata con lettera della Commissione europea del 6 maggio 2008, ricevuta dalla ricorrente l'8 maggio 2008, con la quale la Commissione europea rendeva noti i suoi motivi per la decisione di rifiuto, nonché annullare la decisione di aggiudicazione del 23 aprile 2008, comunicata dalla Commissione europea con lettera 15 maggio 2008 e ricevuta dalla ricorrente il 16 maggio 2008;

stabilire la responsabilità della Commissione per la responsabilità extracontrattuale per i danni subiti dalla ricorrente e quantificare in una fase successiva il danno;

condannare la Commissione alle spese del presente procedimento.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente ha presentato un'offerta relativamente ad un appalto della Commissione per la costruzione di un reparto di produzione di materiali di riferimento1. Detta offerta non veniva da ultimo prescelta dalla Commissione.

A sostegno del suo ricorso la ricorrente fa valere una violazione dell'art. 91 del regolamento n. 1605/20022 e degli artt. 122, 138 e 148 del regolamento n. 2342/20023 in combinato disposto con gli artt. 2 e 28 della direttiva 2004/18/CE4.

Secondo la ricorrente dal verbale di aggiudicazione risulta che l'offerta vincente non soddisfaceva una disposizione essenziale del capitolato e che di conseguenza l'offerta, la quale non rispondeva alle condizioni di tale capitolato, avrebbe dovuto essere respinta. L'intervento del concorrente dell'offerta vincente, a parere della ricorrente, non era una mera chiarificazione dell'offerta, ma riguardava un'integrazione che in tale fase della procedura non era ammessa.

Inoltre la ricorrente deduce che la decisione di aggiudicazione non rispetta il principio di trasparenza, in quanto nella documentazione relativa alla valutazione, quale trasmessa alla ricorrente, sono stati resi illeggibili punti essenziali.

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1 - B-Geel: Costruzione di un reparto di produzione di materiali di riferimento (GU S 102-108785).

2 - Regolamento (CE, Euratom) del Consiglio 25 giugno 2002, n. 1605, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1).

3 - Regolamento (CE, Euratom) della Commissione 23 dicembre 2002, n. 2342, recante modalità d'esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 357 del 31.12.2002, pag. 1).

4 - Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 31 marzo 2004, 2004/18/CE, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (GU L 134 del 30.4.2004, pag. 114).