Language of document : ECLI:EU:T:2021:332

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quarta Sezione ampliata)

9 giugno 2021 (*)

«Funzione pubblica – Personale della BCE – Rimborso di spese mediche e di spese scolastiche – Falsificazione – Procedimento disciplinare – Licenziamento – Procedimento penale – Archiviazione – Assoluzione – Competenza del comitato esecutivo – Certezza del diritto – Prescrizione dell’azione disciplinare – Massima secondo cui il penale blocca il disciplinare nello stato in cui si trova – Presunzione di innocenza – Imparzialità del comitato disciplinare – Errore di diritto – Efficacia probatoria degli elementi di prova – Termine ragionevole – Proporzionalità della sanzione – Intensità del controllo giurisdizionale – Responsabilità»

Nella causa T‑514/19,

DI, rappresentato da L. Levi, avvocata,

ricorrente,

contro

Banca centrale europea (BCE), rappresentata da F. Malfrère e F. von Lindeiner, in qualità di agenti, assistiti da B. Wägenbaur, avvocato,

convenuta,

avente ad oggetto la domanda fondata sull’articolo 270 TFUE e sull’articolo 50 bis dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e diretta ad ottenere, in primo luogo, l’annullamento delle decisioni della BCE del 7 maggio 2019, recante licenziamento del ricorrente senza preavviso per motivi disciplinari, e del 25 giugno 2019, recante diniego di riaprire il procedimento, in secondo luogo, che sia disposta la sua reintegrazione con efficacia dall’11 maggio 2019 e, in terzo luogo, il risarcimento del danno morale che egli asserisce di avere subìto a seguito di tali decisioni e a causa della durata del procedimento disciplinare,

IL TRIBUNALE (Quarta Sezione ampliata),

composto da S. Gervasoni, presidente, L. Madise, P. Nihoul, R. Frendo (relatrice) e J. Martín y Pérez de Nanclares, giudici,

cancelliere: P. Cullen, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 9 ottobre 2020,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

I.      Fatti

1        Il ricorrente, DI, è entrato a far parte del personale della Banca centrale europea (BCE o in prosieguo: la «Banca») nel 1999. Egli svolgeva le funzioni di assistente principale in informatica, inquadrato nel grado di retribuzione D, quando ha subito un procedimento disciplinare vertente su talune domande di rimborso, in primo luogo, di fatture per prestazioni di fisioterapia, in secondo luogo, di ricevute di spese farmaceutiche e, in terzo luogo, di fatture per prestazioni di sostegno scolastico.

2        Con diverse note succedutesi dal 13 dicembre 2013 al 23 novembre 2015, la società che gestisce il regime di assicurazione sanitaria della BCE (in prosieguo: la «società A») ha informato quest’ultima di due ordini di fatti. Da un lato, il ricorrente le avrebbe irregolarmente presentato per il rimborso talune fatture per trattamenti di fisioterapia, mentre queste ultime sarebbero state emesse da B, un’estetista, e, dall’altro, le avrebbe altresì richiesto il rimborso di false ricevute per spese farmaceutiche.

3        Il 14 maggio 2014 la BCE ha denunciato alla Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main (pubblico ministero di Francoforte sul Meno, Germania; in prosieguo: il «pubblico ministero») i fatti relativi al rimborso delle fatture per trattamenti di fisioterapia.

4        Con decisione del 21 ottobre 2014, il comitato esecutivo della BCE ha deciso di sospendere il ricorrente dalle sue funzioni e di trattenere, per un periodo massimo di quattro mesi, il 30% della sua retribuzione di base a partire dal mese di novembre 2014. Tale decisione era motivata dalle informazioni fornite dalla società A e dalla necessità di preservare l’indagine penale e le conseguenze disciplinari.

5        Il 23 gennaio 2015 la BCE ha comunicato al pubblico ministero le informazioni complementari che la società A le aveva fornito per quanto riguardava le domande di rimborso delle ricevute farmaceutiche.

6        Dopo aver ascoltato il ricorrente il 3 febbraio 2016, la direzione generale (DG) «Risorse umane, bilancio e organizzazione» della BCE ha redatto, l’8 settembre 2016, una «relazione su un eventuale inadempimento degli obblighi professionali» (in prosieguo: la «relazione n. 1»), ai sensi dell’articolo 8.3.2 delle norme applicabili al personale della BCE (in prosieguo: le «norme applicabili al personale»). Tale relazione prendeva in considerazione due ordini di fatti a carico del ricorrente. In primo luogo, dal 12 novembre 2009 al 29 settembre 2014, il ricorrente avrebbe presentato alla società A 86 fatture relative a sedute di fisioterapia prestate da B a sua moglie, ai loro figli, nonché a lui stesso per un importo di EUR 61 490, di cui avrebbe ottenuto un rimborso a concorrenza di EUR 56 041,09, mentre B non era fisioterapista, bensì estetista. In secondo luogo, tra febbraio 2009 e settembre 2013, il ricorrente avrebbe altresì presentato in modo fraudolento alla società A ricevute di farmacie manoscritte per un importo totale di EUR 21 289,08, di cui essa avrebbe rimborsato EUR 19 427,86.

7        Il 12 settembre 2016 il pubblico ministero ha elevato formale atto d’accusa nei confronti del ricorrente chiedendone il rinvio a giudizio con l’imputazione di truffa ai sensi dell’articolo 263, paragrafo 1, dello Strafgesetzbuch (codice penale tedesco) e di falsificazione di documenti ai sensi dell’articolo 267 del medesimo codice per aver ingiustificatamente chiesto il rimborso di 71 fatture per cure di fisioterapia. Nello stesso atto d’accusa, il pubblico ministero ha archiviato, conformemente all’articolo 154 della Strafprozessordnung (codice di procedura penale tedesco), la parte del procedimento relativa alle ricevute farmaceutiche, in quanto i fatti contestati avrebbero richiesto ulteriori misure istruttorie di ampia portata.

8        Il 18 novembre 2016 il segretario generale dei servizi della BCE «agendo in nome del comitato esecutivo» ha avviato un procedimento disciplinare nei confronti del ricorrente per una presunta violazione dei suoi obblighi professionali che richiedeva il deferimento al comitato disciplinare e ha chiesto a quest’ultimo di esprimere un parere ai sensi dell’articolo 8.3.15 delle norme applicabili al personale. Tale procedimento, aperto in considerazione della relazione n. 1, verteva sui fatti relativi alle fatture per trattamenti di fisioterapia e alle ricevute di farmacie.

9        Il comitato disciplinare ha scambiato diverse lettere con il ricorrente e l’ha ascoltato il 13 febbraio 2017.

10      Il 5 settembre 2017 la DG «Risorse umane, bilancio e organizzazione» della BCE ha redatto una seconda «relazione su un eventuale inadempimento degli obblighi professionali» ai sensi dell’articolo 8.3.2 delle norme applicabili al personale (in prosieguo: la «relazione n. 2»). Tale relazione riguardava fatture per prestazioni di sostegno scolastico a beneficio dei due figli del ricorrente di cui quest’ultimo aveva chiesto il rimborso ai sensi dell’articolo 3.8.4 delle norme applicabili al personale nel 2010, nel 2012 e nel 2014 e, nuovamente, nel gennaio 2017. Secondo tale relazione, sussisteva un ragionevole sospetto che le fatture emesse dall’erogatrice delle ripetizioni C per il sostegno scolastico non fossero veritiere e autentiche.

11      Alla luce della relazione n. 2, il segretario generale dei servizi, «agendo in nome del comitato esecutivo», ha deciso, il 19 settembre 2017, di estendere a tali fatti il mandato del comitato disciplinare.

12      Il 12 ottobre 2017 la BCE ha denunciato al pubblico ministero la parte del procedimento relativa alle fatture per prestazioni di sostegno scolastico.

13      Il comitato disciplinare ha ascoltato il ricorrente e sua moglie il 17 ottobre 2017.

14      Il 18 ottobre 2017 una sezione penale del Landgericht Frankfurt am Main (Tribunale del Land, Francoforte sul Meno, Germania) ha assolto il ricorrente dalle accuse relative alle fatture per trattamenti di fisioterapia per «motivi di fatto», poiché il giudice era giunto alla convinzione, «in esito all’udienza (…), che i fatti contestati nell’atto d’accusa non [«erano] dimostrati».

15      L’11 aprile 2018 il comitato disciplinare ha emesso il proprio parere. Innanzitutto, esso ha ritenuto che la non autenticità delle fatture per trattamenti di fisioterapia non fosse sufficientemente dimostrata, ma che il ricorrente sapesse che B non era una fisioterapista, bensì un’estetista, o che quantomeno avrebbe dovuto interrogarsi sulla sua qualifica. Inoltre, il comitato disciplinare ha ritenuto che neppure i fatti all’origine delle censure relative alla presentazione delle ricevute farmaceutiche e alle fatture per prestazioni di sostegno scolastico fossero sufficientemente dimostrati e che occorresse chiudere il procedimento a tale proposito, con riserva di riaprirlo nel caso in cui fossero state prodotte nuove prove. Alla luce di quanto precede, il comitato disciplinare ha raccomandato che fosse inflitta al ricorrente una sanzione consistente in una riduzione temporanea di stipendio di EUR 400 mensili su un periodo di dodici mesi.

16      Dopo che il ricorrente aveva presentato le sue osservazioni sul parere del comitato disciplinare dell’11 aprile 2018, il segretario generale dei servizi gli ha notificato una decisione del comitato esecutivo del 10 luglio 2018 di esercitare esso stesso, nel caso di specie, il potere disciplinare (in prosieguo: la «decisione del 10 luglio 2018»).

17      Il segretario generale dei servizi ha successivamente notificato al ricorrente un progetto di decisione del comitato esecutivo diretto a licenziarlo senza preavviso. Ne è seguito uno scambio di corrispondenza.

18      Il 7 maggio 2019 il comitato esecutivo ha deciso di licenziare il ricorrente senza preavviso (in prosieguo: la «decisione di licenziamento»).

19      In primo luogo, il comitato esecutivo ha considerato, da un lato, che, «[p]er quasi cinque anni, [il ricorrente aveva] manifestato un’indifferenza totale e persistente rispetto alla questione se [B] possedesse le qualifiche necessarie per fornire servizi di fisioterapia, nonostante le ragioni chiare e obiettive per informarsi sulle sue qualifiche», e, dall’altro, che egli aveva «attivamente occultato una parte di informazioni» alla società A e alla BCE.

20      In secondo luogo, per quanto riguarda le ricevute farmaceutiche, in numero di oltre 500, il comitato esecutivo ha ritenuto che il ricorrente non potesse non essersi reso conto del fatto che la loro redazione in forma manoscritta era molto inusuale in Germania e che vi erano indizi oggettivi a riprova che esse non erano veritiere e autentiche.

21      In terzo luogo, per quanto riguarda le fatture per prestazioni di sostegno scolastico, il comitato esecutivo ha constatato, in particolare, che il codice fiscale ivi figurante era quasi identico a quello menzionato sulle fatture per trattamenti di fisioterapia e che l’amministrazione finanziaria di Francoforte sul Meno (Germania) aveva confermato che esso non era veridico. Il comitato esecutivo ha altresì osservato che l’indirizzo di C indicato su tali fatture era anch’esso quasi identico a quello di B. La BCE ha pertanto ritenuto altamente improbabile che il ricorrente non avesse rilevato tali somiglianze. Di conseguenza, il comitato esecutivo ha considerato che il ricorrente aveva presentato ai fini del loro rimborso fatture per prestazioni di sostegno scolastico che non erano veritiere e autentiche.

22      Alla luce di tutto quanto precede, il comitato esecutivo, in sostanza, ha affermato che il diritto di chiedere il rimborso di spese mediche e di sostegno scolastico non implicava che i membri del personale potessero non tener conto di circostanze che inficiavano il rilascio di fatture o di ricevute tali che qualsiasi persona ragionevolmente prudente si sarebbe posta la questione se tali fatture o ricevute costituissero una documentazione adeguata che desse diritto al loro rimborso. In presenza di siffatte circostanze, il comitato esecutivo ha ritenuto che spettasse ai membri del personale informarne almeno spontaneamente l’amministrazione e cooperare con quest’ultima. Il comitato esecutivo è quindi giunto alla conclusione che il ricorrente era colpevole, in primo luogo, di aver violato il suo dovere di lealtà verso l’istituzione, in secondo luogo, di essere venuto meno al suo obbligo di rispettare i valori comuni della BCE e di condurre la sua vita professionale e privata in sintonia con lo status di quest’ultima, in terzo luogo, di essere venuto meno, in modo continuativo, al suo dovere di tutelare gli interessi finanziari dell’istituzione e, in quarto luogo, di aver messo a rischio la reputazione della Banca.

23      Nel frattempo, il 30 aprile 2019, il pubblico ministero ha informato il ricorrente che l’indagine relativa alle fatture per prestazioni di sostegno scolastico era chiusa in applicazione dell’articolo 170, paragrafo 2, del codice di procedura penale, e ciò per il motivo che non vi erano sufficienti sospetti per l’esercizio dell’azione penale.

24      Con lettera dello stesso giorno, registrata dalla BCE il successivo 15 maggio, il pubblico ministero ha altresì informato la BCE che tale indagine era stata chiusa. In tale lettera, il pubblico ministero aggiungeva che alcune ricerche avevano rivelato che non esisteva una registrazione ufficiale di C e che il codice fiscale indicato sulle sue fatture non era stato assegnato. Tuttavia, il pubblico ministero riteneva che non si potesse escludere che le fatture in questione fossero state effettivamente emesse e pagate dall’accusato e che le false informazioni in esse contenute potessero spiegarsi con «altri motivi».

25      Con lettera del 12 giugno 2019, il ricorrente ha informato il segretario generale dei servizi dell’esito del procedimento avviato dal pubblico ministero in merito alle fatture per prestazioni di sostegno scolastico e ha chiesto che la BCE rivedesse la sua decisione di licenziamento.

26      Con lettera del 26 giugno 2019 il segretario generale dei servizi ha informato il ricorrente della decisione del comitato esecutivo del precedente 25 giugno di non riaprire il procedimento disciplinare (in prosieguo: il «diniego di riaprire il procedimento»). Tale decisione si basa su due motivi. La BCE ha anzitutto fatto valere che il pubblico ministero doveva verificare se i fatti allegati costituissero una violazione del diritto penale tedesco alla luce dei criteri probatori applicabili ai procedimenti penali, mentre essa doveva appurare se i fatti allegati costituissero una violazione delle proprie norme in materia di impiego alla luce di criteri probatori diversi applicabili ai procedimenti disciplinari. Essa ha poi affermato che il pubblico ministero aveva confermato che non esisteva una registrazione ufficiale di C e che il codice fiscale indicato sulle fatture non era veridico.

II.    Procedimento e conclusioni delle parti

27      Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 18 luglio 2019, il ricorrente ha proposto il presente ricorso.

28      La BCE ha depositato il controricorso l’8 novembre 2019.

29      Il 22 gennaio 2020 il ricorrente ha depositato la replica.

30      Il 6 marzo 2020 la BCE ha depositato la controreplica.

31      Il 7 luglio 2020 il Tribunale, mediante una misura di organizzazione del procedimento fondata sull’articolo 89, paragrafo 3, lettera d), del suo regolamento di procedura, ha invitato la BCE a produrre due documenti. La BCE ha ottemperato alla misura di organizzazione del procedimento entro il termine impartito.

32      Su proposta della Quarta Sezione, il Tribunale ha deciso, in applicazione dell’articolo 28 del suo regolamento di procedura, di rimettere la causa dinanzi ad un collegio giudicante ampliato.

33      Su proposta della giudice relatrice, il Tribunale (Quarta Sezione ampliata) ha deciso di aprire la fase orale del procedimento e, nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento previste all’articolo 89 del regolamento di procedura, ha rivolto alle parti taluni quesiti scritti, invitandole a rispondervi in udienza.

34      Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

–        annullare la decisione di licenziamento e la decisione di non riaprire il procedimento (in prosieguo, congiuntamente: le «decisioni impugnate»);

–        di conseguenza, disporre la sua reintegrazione nelle proprie funzioni con efficacia dall’11 maggio 2019, accompagnata da tutti i relativi diritti finanziari e dall’adeguata pubblicità al fine di ripristinare la sua onorabilità;

–        in ogni caso, condannare la BCE a risarcirlo del danno morale da lui subito e che valuta ex aequo e bono in EUR 20 000;

–        condannare la BCE alle spese.

35      La BCE chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso;

–        condannare il ricorrente alle spese.

–        per quanto necessario, citare come testimone il ricorrente, sua moglie e i suoi figli, nonché, eventualmente, B, per ascoltarli in merito alle fatture per trattamenti di fisioterapia o, quanto meno, ascoltare a tal proposito il ricorrente quale parte nella presente controversia.

III. In diritto

A.      Sul primo capo delle conclusioni, diretto all’annullamento delle decisioni impugnate

1.      Osservazioni preliminari

36      A sostegno della sua domanda di annullamento, il ricorrente deduce nove motivi. Alla luce del contenuto del ricorso, occorre tuttavia enumerarne dieci, vertenti:

–        il primo, sull’incompetenza dell’autore delle decisioni impugnate;

–        il secondo, sulla violazione dell’articolo 8.3.2 delle norme applicabili al personale e del principio di certezza del diritto;

–        il terzo, sulla violazione della massima «il penale blocca il disciplinare nello stato in cui si trova», del principio di buona amministrazione e del dovere di sollecitudine;

–        il quarto, sulla violazione dell’articolo 8.3.7 delle norme applicabili al personale e del principio di imparzialità come sancito all’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»);

–        il quinto, su una violazione dei diritti della difesa;

–        il sesto, su errori manifesti di valutazione;

–        il settimo, sulla violazione del diritto alla presunzione di innocenza e dell’articolo 48 della Carta;

–        l’ottavo, sulla violazione del termine ragionevole e del dovere di sollecitudine;

–        il nono, sulla violazione dell’obbligo di motivazione;

–        il decimo, formulato in subordine, sulla violazione del principio di proporzionalità.

37      Tuttavia, occorre qui di seguito esaminare congiuntamente il terzo e il settimo motivo.

38      Peraltro, la BCE fa valere, in generale, che solo il primo motivo, vertente sull’incompetenza dell’autore dell’atto, può essere ricollegato alla domanda diretta all’annullamento del diniego di riaprire il procedimento.

39      Occorre tuttavia rilevare che, anche se il ricorrente dirige essenzialmente le sue censure contro la decisione di licenziamento, il terzo e il settimo motivo, vertenti, in sostanza, sulla violazione della massima «il penale blocca il disciplinare nello stato in cui si trova» e sulla violazione del diritto alla presunzione di innocenza, sono anche diretti contro il diniego di riaprire il procedimento alla luce della decisione del pubblico ministero di chiudere l’indagine relativa alle fatture per prestazioni di sostegno scolastico. Inoltre, nel caso in cui la decisione di licenziamento dovesse essere annullata, il diniego di riaprire il procedimento dovrebbe essere parimenti annullato, di conseguenza e nell’interesse della certezza del diritto, al fine di eliminare qualsiasi potenziale ostacolo all’obbligo per la BCE di adottare, conformemente all’articolo 266 TFUE, i provvedimenti che l’esecuzione della sentenza comporterebbe.

2.      Sul primo motivo, vertente sullincompetenza dellautore delle decisioni impugnate

40      Ai sensi dell’articolo 44, punto ii), delle condizioni di impiego del personale della BCE (in prosieguo: le «condizioni di impiego»), il comitato esecutivo può imporre un licenziamento con o senza preavviso come sanzione disciplinare. L’articolo 8.3.17 delle norme applicabili al personale dispone tuttavia che «[i]l segretario generale dei servizi, agendo per conto del comitato esecutivo, per i membri del personale inquadrati nel grado di retribuzione I o in un grado inferiore, (…) decide la sanzione disciplinare più appropriata».

41      Nella specie, il comitato esecutivo ha adottato le decisioni impugnate, mentre, secondo il ricorrente, esse rientravano nella competenza del segretario generale dei servizi, in forza della delega di competenza prevista dall’articolo 8.3.17 delle norme applicabili al personale.

42      Come tuttavia fa valere la BCE, il 10 luglio 2018, vale a dire prima di adottare la decisione di licenziamento, il comitato esecutivo ha preso la decisione di esercitare esso stesso il potere disciplinare nei confronti del ricorrente (v. punto 16 supra).

43      Il ricorrente ritiene tuttavia che la revoca della delega al segretario generale dei servizi necessitasse la previa consultazione del comitato del personale. Egli ritiene pertanto che, in mancanza di una siffatta consultazione, la decisione del 10 luglio 2018 fosse irregolare, con la conseguenza che il comitato esecutivo ha adottato la decisione di licenziamento in luogo dell’autorità legittimamente competente.

44      Per giustificare il fatto che il comitato del personale avrebbe dovuto essere consultato, il ricorrente fa valere, in primo luogo, che la decisione del 10 luglio 2018 costituiva una modifica delle norme applicabili al personale e che una siffatta modifica richiede la consultazione di tale comitato conformemente all’articolo 21 del regolamento interno della BCE e del principio del parallelismo delle procedure.

45      Tuttavia, contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, la decisione del 10 luglio 2018 non ha abrogato l’articolo 8.3.17 delle norme applicabili al personale. Come egli stesso riconosce nella replica, tale decisione ha riguardato soltanto lui ed esclusivamente il procedimento di cui trattasi. Essa ha quindi una portata meramente individuale.

46      Orbene, l’obbligo di consultazione del comitato del personale è limitato alla modifica di atti di portata generale (ordinanza del 9 novembre 2017, Bowles/BCE, T‑564/16, non pubblicata, EU:T:2017:816, punto 48). Infatti, l’articolo 48 delle condizioni di impiego dispone che il comitato del personale «rappresenta gli interessi generali di tutti i membri del personale in materia di contratti di lavoro, di regolamentazione del personale e di retribuzione, di condizioni di impiego, di lavoro, di salute e di sicurezza presso la BCE, di copertura sociale e di regimi pensionistici». Inoltre, secondo l’articolo 49 delle stesse condizioni di impiego, «il comitato del personale è consultato prima di qualsiasi modifica delle presenti condizioni di impiego, delle norme applicabili al personale e delle questioni connesse, quali definite al precedente articolo 48».

47      Il ricorrente fa tuttavia valere, in secondo luogo, che, sebbene fosse l’unico interessato dalla decisione del 10 luglio 2018, la possibilità per il comitato esecutivo di avocare a sé casi individuali ha come conseguenza che l’articolo 8.3.17 delle norme applicabili al personale non può essere considerato come una disposizione definitiva, ma come una disposizione modificabile a piacimento dalla BCE. Orbene, in materia disciplinare, la certezza del diritto e la pubblicità sarebbero indispensabili. In tali circostanze, il ricorrente ritiene che la consultazione del comitato del personale avrebbe presentato un’utilità.

48      Occorre osservare, al riguardo, che il comitato esecutivo è responsabile della gestione degli affari correnti della BCE in forza dell’articolo 11.6 del protocollo sullo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della BCE e che l’articolo 44, ii), delle condizioni di impiego riconosce ad esso più precisamente la competenza ad adottare decisioni di licenziamento senza preavviso.

49      In tali circostanze, affidando al segretario generale dei servizi il compito di adottare decisioni individuali di licenziamento «per conto del comitato esecutivo», l’articolo 8.3.17 delle norme applicabili al personale rientra nell’ambito dell’ampio potere discrezionale di cui dispongono le istituzioni dell’Unione europea sul piano interno per organizzarsi in funzione delle loro esigenze (v., in tal senso, sentenza del 26 maggio 2005, Tralli/BCE, C‑301/02 P, EU:C:2005:306, punto 58). Orbene, se è vero che il principio di certezza del diritto, invocato dal ricorrente, impone all’amministrazione, quando adotta norme, di redigerle in modo tale che esse siano sufficientemente chiare affinché i singoli possano conoscere senza ambiguità i propri diritti ed obblighi e quindi regolarsi di conseguenza, tale principio non impone alla BCE di limitare il potere discrezionale di cui essa dispone per organizzarsi (v., per analogia, sentenza del 24 settembre 2019, US/BCE, T‑255/18, non pubblicata, EU:T:2019:680, punto 90). Pertanto, il principio di certezza del diritto non osta a che il summenzionato articolo 8.3.17 sia interpretato nel senso che le decisioni del segretario generale dei servizi in materia esprimono quelle del comitato esecutivo, che ne assume pienamente la responsabilità e al quale sono giuridicamente imputabili.

50      Peraltro, le norme di buona amministrazione in materia di gestione del personale presuppongono certamente che la ripartizione delle competenze in seno alla BCE sia chiaramente definita e debitamente pubblicata (sentenza del 9 luglio 2008, Kuchta/BCE, F‑89/07, EU:F:2008:97, punto 62). Nella specie, l’articolo 8.3.17 delle norme applicabili al personale è pubblicato e la BCE ha giustificato la scelta di non rendere pubblica la decisione del 10 luglio 2018 nell’interesse del ricorrente, per preservare la sua reputazione in un momento in cui non si poteva anticipare l’esito finale del procedimento disciplinare. Inoltre, il ricorrente ha ricevuto notifica di tale decisione e ne è stato quindi informato.

51      Di conseguenza, la decisione del comitato esecutivo di esercitare direttamente il potere disciplinare nel caso individuale del ricorrente non comporta una modifica delle norme applicabili al personale che avrebbe richiesto la consultazione del comitato del personale nell’interesse della certezza del diritto e della pubblicità, come sostiene il ricorrente.

52      Del resto, occorre rilevare che il ricorrente non è stato privato di alcuna garanzia. Al contrario, l’esercizio collegiale di una competenza, come nella specie, offre ai destinatari dei provvedimenti da adottare, in linea di principio, più protezione rispetto a una competenza esercitata da una sola persona (v., in tal senso, sentenza del 19 settembre 2019, GE Healthcare/Commissione, T‑783/17, EU:T:2019:624, punto 182).

53      Il primo motivo è pertanto infondato.

3.      Sul secondo motivo, vertente sulla violazione dellarticolo8.3.2 delle norme applicabili al personale e del principio di certezza del diritto

54      L’articolo 8.3.2, terzo trattino, delle norme applicabili al personale dispone che «[i]l procedimento disciplinare deve essere avviato al più tardi cinque anni dopo il verificarsi dei fatti e nell’anno della loro scoperta, salvo in caso di illecito grave che possa comportare un licenziamento, ipotesi in cui i termini sono rispettivamente di 10 anni e di un anno».

55      Il ricorrente fa valere che i fatti erano prescritti in forza di tale disposizione a motivo della scadenza del termine di un anno a decorrere dalla scoperta dei fatti.

a)      Sul carattere obbligatorio o meno del termine di un anno

56      La BCE sostiene che il termine di un anno previsto dall’articolo 8.3.2 delle norme applicabili al personale non è tassativo. Essa sostiene che, secondo la giurisprudenza, il superamento di un termine comporterebbe l’annullamento di un atto solo se è irragionevole, nel senso che lede i diritti della difesa, circostanza che il ricorrente non farebbe valere.

57      Sebbene sia presentato in subordine, tale argomento deve essere esaminato per primo.

58      Occorre ricordare, al riguardo, che un termine di prescrizione ha la funzione di garantire la certezza del diritto e che tale esigenza fondamentale osta a che l’amministrazione possa ritardare indefinitamente l’esercizio dei suoi poteri (v., in tal senso, sentenze del 10 giugno 2004, François/Commissione, T‑307/01, EU:T:2004:180, punti 45 e 46, e dell’8 marzo 2012, Kerstens/Commissione, F‑12/10, EU:F:2012:29, punti 122 e 123). Di conseguenza, in presenza di disposizioni che fissano termini di prescrizione per l’avvio di un procedimento disciplinare, qualsiasi considerazione connessa ad un termine ragionevole deve essere respinta (v., in tal senso e per analogia, sentenze del 13 novembre 2014, Nencini/Parlamento, C‑447/13 P, EU:C:2014:2372, punti da 52 a 54, e del 18 giugno 2008, Hoechst/Commissione, T‑410/03, EU:T:2008:211, punto 224). Sebbene sia stato ammesso che i termini in materia disciplinare non erano perentori, ciò è stato ritenuto solo per quelli relativi allo svolgimento del procedimento (sentenza del 17 marzo 2015, AX/BCE, F‑73/13, EU:F:2015:9, punto 174; v. altresì, per quanto riguarda i termini di cui alla sezione 5 dell’allegato IX dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea, sentenza dell’8 marzo 2012, Kerstens/Commissione, F‑12/10, EU:F:2012:29, punto 124), e non per quelli relativi al suo avvio.

59      Pertanto, erroneamente la BCE sostiene che il termine di prescrizione di un anno previsto all’articolo 8.3.2 delle norme applicabili al personale non è tassativo.

60      Ciò premesso, la BCE sostiene che i fatti non erano prescritti nella specie.

b)      Sulla questione se i fatti fossero prescritti

1)      Sulla nozione di «scoperta dei fatti» che fa decorrere il termine di prescrizione di un anno

61      La BCE osserva che, ai sensi dell’articolo 8.3.2 delle norme applicabili al personale, il termine di prescrizione di un anno inizia a decorrere solo a partire dalla scoperta dei fatti. Occorre pertanto stabilire cosa rientri in tale nozione.

62      A tale riguardo, dall’articolo 8.3.15 delle norme applicabili al personale risulta che il compito del comitato disciplinare consiste, in particolare, nel ricercare e nell’accertare i fatti nel modo più dettagliato possibile. Inoltre, ai sensi dell’articolo 8.3.14 delle predette norme, detto comitato può chiedere ad uno dei suoi membri di effettuare indagini supplementari qualora ritenga che le sue informazioni non siano sufficienti. Ne consegue che l’oggetto del procedimento disciplinare consiste nel determinare definitivamente i fatti e nell’accertarli al termine di un procedimento contraddittorio.

63      Pertanto, la nozione di scoperta dei fatti non può richiedere una conoscenza precisa e circostanziata di tutti i fatti costitutivi di un inadempimento disciplinare (v., per analogia, sentenza dell’8 novembre 2012, Evropaïki Dynamiki/Commissione, C‑469/11 P, EU:C:2012:705, punto 37). Inoltre, tale nozione non richiede che i fatti siano definitivamente accertati, poiché la loro scoperta rinvia alla loro conoscenza, e non alla loro prova (v., per analogia, ordinanza del 27 aprile 2017, CJ/ECDC, T‑696/16 REV e T‑697/16 REV, non pubblicata, EU:T:2017:318, punto 39).

64      Di conseguenza, si deve ammettere, come sostiene la Banca, che la scoperta dei fatti ai sensi dell’articolo 8.3.2 delle norme applicabili al personale si colloca nel momento in cui i fatti conosciuti sono sufficienti per consentire una valutazione prima facie dell’esistenza di un inadempimento degli obblighi professionali, che a sua volta dipende dagli obblighi potenzialmente violati e dai requisiti inerenti a ciascuno di essi. Il ricorrente non contesta, del resto, realmente tale interpretazione.

65      Occorre tuttavia respingere subito l’argomento della BCE relativo al fatto che, a causa delle gravi conseguenze connesse alla scadenza del termine di prescrizione, il dies a quo di quest’ultimo deve essere certo per garantire la certezza del diritto.

66      A tale riguardo, occorre rilevare che i termini di prescrizione mirano a garantire la certezza del diritto delle persone perseguibili piuttosto che quella dell’autorità inquirente (v., per analogia, sentenza del 13 novembre 2014, Nencini/Parlamento, C‑447/13 P, EU:C:2014:2372, punto 52). Inoltre, la nozione di «scoperta dei fatti» utilizzata dalla BCE all’articolo 8.3.2 delle norme applicabili al personale comporta di per sé un certo grado di incertezza. Infine, occorre ricordare che il principio di certezza del diritto non esige che le conseguenze di ogni atto siano prevedibili con assoluta certezza alla luce delle disposizioni applicabili (v., per analogia, sentenza del 16 settembre 2013, Hansa Metallwerke e a./Commissione, T‑375/10, non pubblicata, EU:T:2013:475, punto 51 e giurisprudenza ivi citata). È sufficiente che esse possano essere ragionevolmente prevedibili (v., in tal senso, sentenza del 22 ottobre 2015, AC-Treuhand/Commissione, C‑194/14 P, EU:C:2015:717, punto 42), fatto salvo il sindacato del giudice dell’Unione.

67      Ciò precisato, occorre esaminare in concreto se i fatti fossero effettivamente prescritti nella specie.

2)      Sull’eventuale prescrizione del procedimento disciplinare relativo alle fatture per trattamenti di fisioterapia

68      Dal fascicolo risulta che la società A ha comunicato alla BCE, il 13 e 18 dicembre 2013, informazioni riguardanti possibili frodi del ricorrente per quanto riguardava il rimborso delle fatture per trattamenti di fisioterapia. Essa le ha poi fornito precisazioni complementari il 20 febbraio, il 20 marzo, il 27 maggio, il 13 giugno, il 15 luglio e il 13 e il 21 ottobre 2014.

69      La BCE sostiene che le informazioni menzionate al precedente punto 68, fornite dalla società A, non possono costituire la «scoperta dei fatti», poiché, in quanto assicuratore, quest’ultima poteva avere un interesse personale a sollevare il carattere indebito dei rimborsi effettuati a vantaggio del ricorrente e le sue informazioni dovevano pertanto essere accolte con cautela.

70      Tuttavia, dal fascicolo non risulta che la BCE abbia accolto le informazioni della società A con la riserva che implica un sospetto di conflitto di interessi.

71      Al contrario, da una relazione della società A del 20 novembre 2014 risulta che la BCE ha considerato, sin dal mese di dicembre 2013, che le prime informazioni fornite da detta società erano sufficienti per avviare i propri procedimenti statutari previsti in caso di sospetto di frode.

72      Inoltre, sulla base delle informazioni ottenute dalla società A, la BCE ha denunciato al pubblico ministero i fatti relativi al rimborso delle fatture per trattamenti di fisioterapia il 14 maggio 2014 (v. punto 3 supra).

73      Per giunta, secondo la relazione del 20 novembre 2014, la BCE aveva chiesto alla società A, il precedente 17 novembre, di avviare i preparativi per ottenere la ripetizione degli importi rimborsati al ricorrente per le sue spese di fisioterapia e di farmacia, e ciò alla luce del volume considerevole di domande di rimborso potenzialmente fraudolente.

74      Infine, le informazioni comunicate dalla società A erano accompagnate da testimonianze e da altri documenti che le avvaloravano e le rendevano quindi credibili.

75      La BCE fa altresì valere che le informazioni ottenute dalla società A erano frammentarie rispetto alle domande di rimborso succedutesi per un periodo di circa cinque anni.

76      Tuttavia, con la sua relazione del 13 ottobre 2014, la società A ha segnalato alla BCE un totale di 91 fatture per trattamenti di fisioterapia per un importo complessivo di EUR 56 041,09, il che non può essere considerato come un dato frammentario, poiché tale importo corrisponde a quello indicato nella decisione di licenziamento.

77      Inoltre, la relazione del 13 ottobre 2014 ha indotto la BCE ad adottare la decisione di sospendere il ricorrente dalle sue funzioni a partire dal 21 ottobre 2014 (v. punto 4 supra).

78      La BCE sostiene certamente che, ai sensi dell’articolo 46 delle condizioni di impiego, una sospensione può essere decisa «in caso di contestazione di un inadempimento grave» che richieda un livello di prova inferiore a quello di una «scoperta dei fatti» ai sensi dell’articolo 8.3.2 delle norme applicabili al personale.

79      Tuttavia, il comitato esecutivo ha motivato la sua decisione di sospendere il ricorrente con la circostanza che, tenuto conto delle informazioni fornite dalla società A, sussistevano elementi sufficientemente precisi e pertinenti che consentivano di ritenere o che quest’ultimo avesse falsificato le fatture in questione o che fosse quantomeno consapevole della loro non autenticità. Alla luce di tali elementi, il comitato esecutivo ha considerato che, se fossero dimostrati, tali fatti costituirebbero un grave inadempimento dei doveri dell’interessato e che occorreva preservare, in particolare, le conseguenze disciplinari.

80      Sicché, sebbene la Banca abbia giustificato la decisione di sospensione con elementi da essa stessa qualificati come sufficientemente precisi e pertinenti per presumere l’esistenza di un grave inadempimento passibile di procedimenti disciplinari, detti elementi di prova forniti dalla società A erano necessariamente sufficienti a costituire la «scoperta dei fatti» ai sensi dell’articolo 8.3.2 delle norme applicabili al personale, come considerato al precedente punto 64.

81      Ne consegue che, poiché i fatti rivelati dalla società A alla BCE nell’ottobre 2014 erano sufficienti per rientrare nella nozione di scoperta dei fatti ai sensi dell’articolo 8.3.2 delle norme applicabili al personale, occorre respingere gli altri argomenti della BCE secondo i quali, per avviare il procedimento disciplinare, sarebbe stato ragionevole attendere che le autorità giudiziarie tedesche raccogliessero più ampie informazioni, in particolare a seguito di una perquisizione, o avere la possibilità di consultare il fascicolo del pubblico ministero per potervi trovare ulteriori elementi. In ogni caso, anche supponendo che la BCE abbia ritenuto di aver bisogno di elementi supplementari per intraprendere il procedimento disciplinare, essa avrebbe potuto avviare quest’ultimo e sospenderlo in attesa dei risultati del procedimento penale. Infatti, sebbene nessuna disposizione in vigore in seno alla BCE né alcun principio generale imponesse tale sospensione (v. punti da 105 a 107 infra), essa avrebbe potuto agire in tal modo, dal momento che i termini relativi allo svolgimento del procedimento disciplinare non sono perentori (v. punto 58 supra), che nulla consente di ritenere che le esigenze dell’indagine penale vi si opponessero e che la decisione di sospensione del 21 ottobre 2014 faceva, al contrario, già allusione a quest’ultima.

82      Da tutte queste considerazioni risulta che è trascorso più di un anno tra la scoperta dei fatti per quanto riguarda le spese di fisioterapia nell’ottobre 2014 e la decisione del 18 novembre 2016 di avviare il procedimento disciplinare.

83      Il secondo motivo è quindi fondato per quanto riguarda la parte del procedimento relativa alle fatture per trattamenti di fisioterapia.

3)      Sull’eventuale prescrizione del procedimento disciplinare relativo alle ricevute di spese farmaceutiche

84      Come già esposto (v. punti 4 e 73 supra), occorre ricordare che il ricorrente è stato sospeso dalle sue funzioni il 21 ottobre 2014 e che, a partire dal successivo 17 novembre, la BCE ha chiesto alla società A di avviare i preparativi per ottenere la ripetizione degli importi rimborsati al ricorrente per le sue spese sanitarie.

85      Risulta peraltro dal fascicolo che, il 21 novembre 2014, la società A ha trasmesso alla BCE una relazione, datata il giorno precedente e documentata, diretta ad accertare possibili frodi del ricorrente (v. punti 71 e 73 supra). Tale relazione riguardava non soltanto le fatture per trattamenti di fisioterapia, ma anche il rimborso di ricevute farmaceutiche manoscritte. Essa precisava che il proprietario delle farmacie in questione aveva dichiarato che le sue ricevute erano stampate e che quelle recanti importi manoscritti non erano state rilasciate da una di esse, che gli importi indicati sugli esemplari di ricevute trasmessigli non corrispondevano alle tariffe praticate, che vari prodotti menzionati non erano mai stati ordinati o non erano venduti e che i timbri figuranti sugli stessi erano stati probabilmente falsificati. La società A valutava le somme da recuperare per tali ricevute in EUR 88 289,65. Un elenco delle ricevute controverse era accluso a detta relazione.

86      La società A ha integrato la sua relazione del 20 novembre 2014 con due messaggi di posta elettronica del 22 e del 23 gennaio 2015.

87      Infine, dalla relazione n. 1 risulta che le informazioni trasmesse dalla società A sono state sufficienti per indurre la BCE a comunicare i fatti relativi alle ricevute farmaceutiche alle autorità giudiziarie tedesche il 23 gennaio 2015.

88      Alla luce di quanto precede, risulta che, per quanto riguarda la parte del procedimento relativa alle ricevute farmaceutiche, i fatti portati a conoscenza della BCE tra il 21 novembre 2014 e il 23 gennaio 2015 erano sufficienti per consentirle di valutare prima facie l’esistenza di un inadempimento da parte del ricorrente dei suoi obblighi professionali.

89      Per tale motivo, e per quelli già esposti al precedente punto 66, si deve considerare che, per quanto riguarda le ricevute farmaceutiche, il termine di prescrizione di un anno ha iniziato a decorrere al più tardi il 23 gennaio 2015, e non alla data in cui la BCE ha avuto accesso al fascicolo penale del pubblico ministero, il successivo 20 novembre, come quest’ultima invoca. Di conseguenza, il 18 novembre 2016, data in cui il procedimento disciplinare è stato avviato, il termine di prescrizione di un anno era già scaduto per quanto riguardava le ricevute farmaceutiche.

90      Il secondo motivo è quindi fondato per quanto riguarda tale parte del procedimento.

4)      Sull’eventuale prescrizione del procedimento disciplinare relativo alle fatture per prestazioni di sostegno scolastico

91      Il segretario generale dei servizi ha deciso di estendere il mandato del comitato disciplinare ai fatti relativi alle fatture per prestazioni di sostegno scolastico il 19 settembre 2017 e quindi di avviare in tal giorno il procedimento disciplinare in relazione alle stesse.

92      Il ricorrente sostiene che l’elemento che ha portato all’avvio, al riguardo, del procedimento consisteva nella circostanza che le fatture dell’erogatrice delle ripetizioni C recavano un codice fiscale quasi identico a quello della presunta fisioterapista B. Orbene, egli aggiunge che la BCE conosceva i fatti all’origine del procedimento disciplinare riguardante le fatture per trattamenti di fisioterapia dal momento in cui le erano state comunicate le relazioni della società A e che le fatture di C si trovavano nel suo fascicolo ed erano a disposizione della Banca più di un anno prima della decisione di estendere il mandato del comitato disciplinare. Di conseguenza, il ricorrente ritiene che la scoperta dei fatti concernenti le fatture per prestazioni di sostegno scolastico non possa risultare dalle indagini condotte nel 2017 dal comitato disciplinare nell’ambito delle parti del procedimento relative alle fatture per trattamenti di fisioterapia e alle ricevute di farmacie.

93      È vero che l’elemento che ha attirato l’attenzione della BCE sulle fatture per prestazioni di sostegno scolastico, vale a dire la quasi identità dei codici fiscali di B e di C, figurava nel fascicolo del ricorrente. Tuttavia, sebbene, in risposta a taluni quesiti volti a stabilire l’effettiva erogazione delle prestazioni della presunta fisioterapista B, l’avvocato del ricorrente abbia menzionato, il 3 febbraio 2016, la circostanza che quest’ultimo pagava le prestazioni della stessa in contanti, egli non ne ha fornito alcuna prova in quel momento, nonostante una richiesta espressa in tal senso. Solo il successivo 29 settembre il ricorrente ha trasmesso alla BCE alcuni estratti dei suoi conti bancari e solo in allegato ad una memoria difensiva in vista dell’audizione da parte del comitato disciplinare il 13 febbraio 2017 egli ha fornito una tabella delle date e dei luoghi in cui effettuava i suoi prelievi di denaro. Sicché, la BCE non aveva alcun motivo di interessarsi alle fatture per prestazioni di sostegno scolastico di cui al fascicolo del ricorrente per verificare se esse avvalorassero le sue affermazioni prima che quest’ultimo mettesse l’accento sul suo modo di remunerare B e depositasse documenti a sostegno delle sue affermazioni. È soltanto nel corso di tale esame approfondito, condotto nell’ambito della parte relativa alle fatture per trattamenti di fisioterapia, che il comitato disciplinare è stato indotto a raffrontare queste ultime con quelle per prestazioni di sostegno scolastico. Ciò vale a maggior ragione in quanto solo un’effettiva necessità poteva giustificare l’esame di dati sensibili nel fascicolo del ricorrente, come quelli relativi al sostegno dei suoi figli, che, come riconosciuto, soffrivano di problemi medici e avevano bisogni educativi speciali.

94      Risulta più precisamente dal fascicolo che il comitato disciplinare ha proceduto alle indagini che hanno attirato la sua attenzione sulle fatture per prestazioni di sostegno scolastico di C nel mese di marzo 2017 e che, dopo alcuni controlli rapidamente effettuati presso le amministrazioni finanziaria e municipale di Francoforte sul Meno, il successivo 24 aprile ha chiesto l’estensione del suo mandato ai fatti relativi a dette fatture.

95      Di conseguenza, il ricorrente non dimostra che la BCE abbia scoperto i fatti relativi alle fatture per prestazioni di sostegno scolastico più di un anno prima dell’avvio della parte del procedimento disciplinare che le riguardava il 19 settembre 2017.

96      Ne discende che il secondo motivo è infondato per quanto riguarda la parte del procedimento relativa alle fatture per prestazioni di sostegno scolastico.

c)      Conclusioni sul secondo motivo

97      Alla luce di quanto precede, il secondo motivo è fondato nei limiti in cui i fatti relativi alle fatture per trattamenti di fisioterapia e alle ricevute di farmacie erano prescritti al momento dell’avvio del procedimento disciplinare che li riguardava. Per contro, il secondo motivo è infondato per quanto riguarda la parte del procedimento relativa alle fatture per prestazioni di sostegno scolastico.

98      Relativamente all’incidenza sulla legittimità della decisione di licenziamento della violazione del termine di prescrizione per quanto riguarda le prime due parti menzionate al precedente punto 97, occorre osservare che ciascuna delle tre parti del procedimento riguardava inadempimenti di ordine pecuniario consistenti, quanto meno, in una prolungata mancata vigilanza da parte del ricorrente quanto ai requisiti minimi per la costituzione delle prove documentali sufficienti di prestazioni e di operazioni il cui costo era, in tutto o in parte, a carico dei sistemi di protezione sociale istituiti dalla BCE a favore del proprio personale. Occorre altresì rilevare che la BCE ha in particolare collocato tali inadempimenti nell’ambito delle sue competenze in materia finanziaria e ne ha dedotto che il ricorrente non solo aveva violato il suo dovere di lealtà, ma anche che egli non aveva rispettato i suoi valori comuni e che aveva così messo a rischio la reputazione di quest’ultima.

99      In tali circostanze, la BCE ha potuto ritenere, al punto 37 della decisione di licenziamento, che ciascuna delle tre parti del procedimento, anche isolatamente considerata, avesse pregiudicato in modo irreversibile la fiducia alla base del suo rapporto con il proprio personale.

100    Ne consegue che il carattere parzialmente fondato del secondo motivo non è sufficiente a giustificare l’annullamento della decisione di licenziamento, poiché quest’ultima resta a priori giustificata dalla terza parte del procedimento.

101    Occorre pertanto proseguire l’esame degli altri motivi limitandolo alla parte relativa alle fatture per prestazioni di sostegno scolastico.

4.      Sul terzo e sul settimo motivo, vertenti, rispettivamente, da un lato, sulla violazione della massima «il penale blocca il disciplinare nello stato in cui si trova», del principio di buona amministrazione e del dovere di sollecitudine e, dallaltro, sulla violazione del diritto alla presunzione di innocenza e dellarticolo48 della Carta

a)      Sulla violazione della massima secondo cui «il penale blocca il disciplinare nello stato in cui si trova»

102    Il ricorrente sostiene che la massima secondo cui il penale blocca il disciplinare nello stato in cui si trova è un principio generale del diritto dell’Unione che si applica anche in assenza di un’espressa disposizione in tal senso.

103    Tale massima è sancita dall’articolo 25 dell’allegato IX dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea. Tuttavia, come osserva la BCE e come già rilevato dal Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea nella sua sentenza del 17 marzo 2015, AX/BCE (F‑73/13, EU:F:2015:9, punto 125), una disposizione analoga che figurava nelle condizioni di impiego è stata soppressa con effetto dal 1º gennaio 2009.

104    Inoltre, è vero che l’articolo 9, lettera c), delle condizioni di impiego dispone che, «[p]er l’interpretazione dei diritti e degli obblighi previsti dalle presenti condizioni (…), sono debitamente presi in considerazione i principi, sanciti dai regolamenti, dalle norme e dalla giurisprudenza applicabili in materia di personale delle istituzioni [dell’Unione]». Tuttavia, la BCE sostiene giustamente che tale disposizione mira a colmare eventuali lacune e che non può essere utilizzata per reintrodurre una norma che essa ha abrogato.

105    Per di più, la giurisprudenza fondata sull’articolo 25 dell’allegato IX dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea (v., in tal senso, sentenza del 30 giugno 2015, Dybman/SEAE, F‑129/14, EU:F:2015:71, punti 35 e 37), pur qualificando come principio la massima secondo cui il penale blocca il disciplinare nello stato in cui si trova, non gli riconosce tuttavia la valenza di principio generale di diritto. Il ricorrente stesso non avvalora il suo punto di vista secondo il quale detta massima costituirebbe un principio di tal sorta.

106    Ne consegue che la massima secondo cui il penale blocca il disciplinare nello stato in cui si trova non si impone alla BCE.

107    Il ricorrente sostiene quindi invano che tale massima è stata violata in quanto il procedimento disciplinare relativo alle fatture per prestazioni di sostegno scolastico è stato avviato quando il procedimento penale era pendente. In mancanza di una disposizione espressa che la renda applicabile alla BCE, altrettanto invano il ricorrente, sul suo fondamento, addebita a quest’ultima di aver adottato la decisione di licenziamento prima dell’esito dell’indagine penale relativa a dette fatture.

b)      Sulla violazione del diritto alla presunzione di innocenza e dellarticolo48 della Carta

108    Il ricorrente fa valere che il diritto alla presunzione di innocenza, garantito ora dall’articolo 48 della Carta, impone che una persona imputata di un reato sia considerata innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente provata oltre ogni ragionevole dubbio nel corso di un procedimento giudiziario. Egli sostiene, in particolare, che la BCE ha violato tale diritto non tenendo conto del procedimento penale avviato a suo carico nonché del suo esito e fondandosi su fatti che non erano stati accertati dalle autorità giudiziarie tedesche.

109    Nella specie, la decisione del pubblico ministero del 30 aprile 2019 di archiviare il procedimento per la parte relativa alle fatture per prestazioni di sostegno scolastico in applicazione dell’articolo 170, paragrafo 2, del codice di procedura penale è anteriore alla decisione di licenziamento, adottata il successivo 7 maggio. È tuttavia pacifico che la BCE non ne era a conoscenza in tale data.

110    Dal momento che la legittimità di un atto si valuta sulla scorta degli elementi di fatto e di diritto di cui l’amministrazione disponeva al momento della sua adozione (v. sentenza del 12 febbraio 2014, Beco/Commissione, T‑81/12, EU:T:2014:71, punto 44 e giurisprudenza ivi citata), il ricorrente non può dunque avvalersi di tale archiviazione per contestare la validità della decisione di licenziamento per il motivo che la BCE non avrebbe tenuto conto dell’esito favorevole del procedimento penale.

111    Per contro, si pone la questione se il diritto del ricorrente ad essere presunto innocente impedisse alla Banca di fondare la sua decisione di licenziamento sulla parte relativa alle fatture per prestazioni di sostegno scolastico prima di essere venuta a conoscenza delle conclusioni delle autorità giudiziarie.

112    Dalla giurisprudenza risulta che la presunzione di innocenza informa l’intero procedimento penale, in quanto ha in particolare lo scopo di garantire che nessuno sarà indicato né trattato quale colpevole di un reato prima che la sua colpevolezza sia stata accertata da un giudice (sentenze dell’8 luglio 2008, Franchet e Byk/Commissione, T‑48/05, EU:T:2008:257, punto 210, e del 12 luglio 2012, Commissione/Nanopoulos, T‑308/10 P, EU:T:2012:370, punto 91).

113    Inoltre, l’articolo 6, paragrafo 1, terzo comma, TUE e l’articolo 52, paragrafo 7, della Carta dispongono che le spiegazioni relative alla Carta (GU 2007, C 303, pag. 17) devono essere prese in considerazione ai fini della sua interpretazione (sentenza del 20 novembre 2017, Petrov e a./Parlamento, T‑452/15, EU:T:2017:822, punto 38). Orbene, secondo dette spiegazioni, l’articolo 48 della Carta ha lo stesso significato e la stessa portata dell’articolo 6, paragrafo 2, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (in prosieguo: la «CEDU»).

114    In tali circostanze, ai fini dell’interpretazione dell’articolo 48 della Carta, occorre prendere in considerazione l’articolo 6, paragrafo 2, della CEDU, quale soglia di protezione minima [sentenza del 5 settembre 2019, AH e a. (Presunzione di innocenza), C‑377/18, EU:C:2019:670, punto 41]. Pertanto, occorre anche fare riferimento alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo (in prosieguo: la «Corte EDU»), conformemente all’articolo 52, paragrafo 3, della Carta (v., in tal senso, sentenze del 28 febbraio 2013, Riesame Arango Jaramillo e a./BEI, C‑334/12 RX-II, EU:C:2013:134, punto 43; del 18 dicembre 2014, Abdida, C‑562/13, EU:C:2014:2453, punto 47, e del 3 settembre 2015, Inuit Tapiriit Kanatami e a./Commissione, C‑398/13 P, EU:C:2015:535, punto 61).

115    Orbene, secondo la giurisprudenza della Corte EDU, l’articolo 6, paragrafo 2, della CEDU tutela, in particolare, il diritto alla presunzione di innocenza delle persone sospettate sin dall’avvio nei loro confronti di indagini preliminari ai sensi del diritto tedesco (v., in tal senso, Corte EDU, 27 febbraio 2014, Karaman c. Germania, CE:ECHR:2014:0227JUD001710310, punto 43).

116    Di conseguenza, il ricorrente può avvalersi del diritto alla presunzione di innocenza nei limiti in cui era per l’appunto oggetto, su richiesta della Banca stessa, di un’indagine preliminare ai sensi del diritto tedesco riguardante le fatture per prestazioni di sostegno scolastico, il cui risultato non era ancora noto quando la BCE ha adottato la decisione di licenziamento.

117    Occorre pertanto ricordare, in primo luogo, che la presunzione di innocenza non si limita a una garanzia procedurale in materia penale, ma che la sua portata è più ampia, in secondo luogo, che una violazione della presunzione di innocenza può derivare da qualsiasi autorità pubblica (v., in tal senso, sentenze dell’8 luglio 2008, Franchet e Byk/Commissione, T‑48/05, EU:T:2008:257, punto 211, e del 12 luglio 2012, Commissione/Nanopoulos, T‑308/10 P, EU:T:2012:370, punto 92) e, in terzo luogo, che tale violazione può risultare da dichiarazioni o da decisioni che riflettano la sensazione che la persona sia colpevole, inducano il pubblico a credere alla sua colpevolezza, o pregiudichino la valutazione dei fatti sul piano penale (v., in tal senso, sentenza del 12 luglio 2012, Commissione/Nanopoulos, T‑308/10 P, EU:T:2012:370, punto 91).

118    La giurisprudenza ha sottolineato a tale riguardo l’importanza della scelta dei termini utilizzati dalle pubbliche autorità. Occorre, a tal proposito, tener conto del significato reale delle dichiarazioni in questione, e non della loro forma letterale, nonché delle circostanze particolari in cui queste ultime sono state formulate [v., in tal senso, sentenze del 5 settembre 2019, AH e a. (Presunzione di innocenza), C‑377/18, EU:C:2019:670, punto 43, e dell’8 luglio 2008, Franchet e Byk/Commissione, T‑48/05, EU:T:2008:257, punto 211 e giurisprudenza ivi citata; Corte EDU, 28 maggio 2020, Farzaliyev c. Azerbaïdjan, CE:ECHR:2020:0528JUD002962007, punto 64].

119    Nella specie, nei confronti del ricorrente era stata avviata un’indagine per truffa ai sensi dell’articolo 263, paragrafo 1, del codice penale tedesco in relazione alle fatture per prestazioni di sostegno scolastico. Orbene, nella sua decisione di licenziamento, il comitato esecutivo ha posto a carico di quest’ultimo il fatto di non aver rilevato le somiglianze tra i codici fiscali e tra gli indirizzi figuranti sulle fatture per trattamenti di fisioterapia di B e su quelle per prestazioni di sostegno scolastico di C, mentre da tali somiglianze si poteva dedurre che queste ultime non erano veritiere e autentiche. In tale contesto, il comitato esecutivo ha considerato che il diritto di chiedere il rimborso di spese di sostegno scolastico non dispensava i membri del personale dall’essere vigilanti e dall’assicurarsi che la documentazione relativa ai servizi in questione fosse appropriata. Sicché, in presenza di circostanze oggettive che suscitavano dubbi riguardo al diritto a tale rimborso, il comitato esecutivo ha ritenuto che incombesse al membro del personale in questione informarne quantomeno l’amministrazione. Di conseguenza, il comitato esecutivo è giunto alla conclusione che il ricorrente era colpevole, in primo luogo, di aver violato il suo dovere di lealtà verso l’istituzione, in secondo luogo, di essere venuto meno al suo obbligo di rispettare i valori comuni della BCE e di condurre la sua vita professionale e privata in sintonia con lo status di quest’ultima, in terzo luogo, di essere venuto meno, in modo continuativo, al suo dovere di tutelare gli interessi finanziari dell’istituzione e, in quarto luogo, di aver messo a rischio la reputazione della Banca.

120    Di conseguenza, dalla decisione di licenziamento nel suo complesso risulta che la BCE ha ritenuto che le fatture presentate dal ricorrente fossero inadeguate ai fini del rimborso delle spese di sostegno scolastico, senza imputargli formalmente la responsabilità del fatto che esse non fossero veritiere e autentiche. Nella sua decisione di licenziamento, la Banca si è limitata, in sostanza, a sanzionare una negligenza che le è apparsa particolarmente grave nel caso di un agente di un’istituzione finanziaria. Tale decisione non contiene quindi alcun accertamento di colpevolezza del ricorrente riguardo al reato di truffa che era oggetto dell’indagine penale (v., in tal senso, Corte EDU, 25 agosto 1987, Englert c. Germania, CE:ECHR:1987:0825JUD001028283, punto 39) e rientra nell’ambito dell’autonomia della qualificazione giuridica da parte dell’amministrazione di un inadempimento disciplinare rispetto alla repressione penale riguardante i medesimi fatti.

121    Pertanto, la BCE non ha violato il diritto del ricorrente alla presunzione di innocenza nell’adottare la decisione di licenziamento nella parte in cui verte sulla parte del procedimento relativa alle fatture per prestazioni di sostegno scolastico prima di essere venuta a conoscenza dell’esito del procedimento giudiziario che la riguarda.

122    Per quanto riguarda il diniego di riaprire il procedimento, esso è intervenuto dopo che la BCE era stata informata dell’archiviazione dell’azione penale promossa nei confronti del ricorrente con riferimento alle fatture per prestazioni di sostegno scolastico in applicazione dell’articolo 170, paragrafo 2, del codice di procedura penale, vale a dire per il motivo che non vi erano sospetti di colpevolezza sufficienti per adire il giudice penale.

123    Orbene, secondo la giurisprudenza della Corte EDU, la presunzione di innocenza ha segnatamente lo scopo di impedire che individui che hanno beneficiato di una rinuncia all’azione penale siano trattati dalle autorità pubbliche come se fossero di fatto colpevoli del reato loro ascritto (Corte EDU, 28 giugno 2018, G.I.E.M.S.R.L. e altri c. Italia, CE:ECHR:2018:0628JUD000182806, punto 314). Al riguardo non deve essere operata alcuna differenza tra un’assoluzione per mancanza di prove e un’assoluzione risultante dalla constatazione formale dell’innocenza dell’imputato (Corte EDU, 27 settembre 2007, Vassilios Stavropoulos c. Grecia, CE:ECHR:2007:0927JUD003552204, punto 39, e 23 ottobre 2014, Melo Tadeu c. Portogallo, CE:ECHR:2014:1023JUD002778510, punto 60).

124    Nella specie, il comitato esecutivo ha giustificato con due motivi il suo diniego di riaprire il procedimento dopo aver preso conoscenza dell’archiviazione dell’indagine sulle fatture per prestazioni di sostegno scolastico: in primo luogo, con la differenza esistente tra i rispettivi compiti del pubblico ministero e della BCE, l’uno consistente nel verificare se i fatti asseriti costituiscano reato e l’altro consistente nell’esaminare sulla base di un livello probatorio meno esigente se essi rivelino un illecito disciplinare; in secondo luogo, con il fatto che il pubblico ministero aveva confermato che non esisteva una registrazione ufficiale dell’erogatrice delle ripetizioni C e che il codice fiscale indicato sulle sue fatture non era veridico.

125    Tali motivi non contengono alcun accertamento di colpevolezza penale a carico del ricorrente. Sicché, il diniego di riaprire il procedimento non ha violato il suo diritto alla presunzione di innocenza.

126    Tuttavia, il ricorrente sostiene inoltre che la BCE ha violato il suo diritto alla presunzione di innocenza nel voler concludere a tutti i costi per la sua colpevolezza.

127    È già stato dichiarato, a tale riguardo, che una violazione del diritto alla presunzione di innocenza poteva essere constatata in presenza di elementi di natura tale da dimostrare che l’APN aveva deciso, sin dall’inizio del procedimento disciplinare, di infliggere, in ogni caso, una sanzione disciplinare alla parte ricorrente, a prescindere dalle spiegazioni fornite da quest’ultima e dall’esito del procedimento penale in corso (sentenze del 13 marzo 2003, Pessoa e Costa/Commissione, T‑166/02, EU:T:2003:73, punto 56; del 19 ottobre 2006, Pessoa e Costa/Commissione, T‑503/04, EU:T:2006:331, punto 118, e del 17 marzo 2015, AX/BCE, F‑73/13, EU:F:2015:9, punto 162).

128    Il ricorrente deduce innanzitutto l’esistenza di un preconcetto da parte della BCE dal fatto che essa non avrebbe tenuto conto del procedimento penale avviato a suo carico nonché del suo esito. Tuttavia, tale censura è stata appena esaminata e respinta. Il ricorrente deduce poi l’esistenza di tale preconcetto dal fatto che la Banca avrebbe esteso il mandato del comitato disciplinare a seguito di un’indagine illegittima di uno dei suoi membri e non avrebbe preso in considerazione le osservazioni da lui presentate nel corso del procedimento disciplinare. Tuttavia, tali censure si sovrappongono, l’una, con il quarto motivo e, l’altra, con il quinto e il nono motivo. Esse saranno quindi esaminate nell’ambito rispettivo di questi ultimi.

c)      Sulla violazione del principio di buona amministrazione e del dovere di sollecitudine

129    Il ricorrente sostiene che, avviando il procedimento disciplinare relativo alle fatture per prestazioni di sostegno scolastico mentre l’indagine penale era in corso e non prendendo in considerazione l’esito di quest’ultima, la BCE ha violato il principio di buona amministrazione e il dovere di sollecitudine, che impongono alle istituzioni di esaminare con cura e imparzialità tutti gli elementi pertinenti del caso di specie.

130    Tuttavia, il ricorrente non sviluppa argomenti che consentano di ritenere che, nel caso di specie, al principio di buona amministrazione e al dovere di sollecitudine debba essere riconosciuta una portata più ampia di quella del diritto alla presunzione di innocenza. In particolare, non può ritenersi che la BCE abbia violato il suo obbligo di esaminare con cura e imparzialità gli elementi pertinenti del caso di specie, dal momento che il pubblico ministero ha confermato, nella sua lettera del 30 aprile 2019, gli elementi sulla base dei quali la Banca aveva fondato la sua decisione di licenziamento, ossia che non esisteva una registrazione ufficiale di C e che il codice fiscale figurante sulle sue fatture non era veridico.

131    Inoltre, il ricorrente ha beneficiato di tutte le altre garanzie applicabili ai procedimenti disciplinari, come risulta dalla risposta alle censure da lui formulate al riguardo (v. l’esame del quarto e del quinto motivo, infra). Egli non può quindi fondatamente sostenere che la BCE abbia violato il dovere di sollecitudine e il principio di buona amministrazione.

d)      Conclusione sul terzo e sul settimo motivo

132    Alla luce di quanto precede, il terzo e il settimo motivo sono infondati.

5.      Sul quarto motivo, vertente sulla violazione dellarticolo8.3.7 delle norme applicabili al personale e del principio di imparzialità sancito allarticolo41 della Carta

133    Il ricorrente sostiene che i membri del comitato disciplinare hanno confuso il loro ruolo all’interno di quest’ultimo con le loro ulteriori funzioni ricercando attivamente nuovi fatti a suo carico. Egli solleva al riguardo quattro censure e ritiene pertanto che il comitato disciplinare abbia violato l’articolo 8.3.7 delle norme applicabili al personale e il suo dovere di imparzialità.

134    L’articolo 8.3.7 delle norme applicabili al personale dispone che i membri del comitato disciplinare devono «agire a titolo personale ed adempiere i loro obblighi in piena indipendenza».

a)      Sulla prima censura del ricorrente

135    Il ricorrente fa valere che il comitato disciplinare ha esaminato il suo fascicolo personale e, in particolare, tutti i rimborsi che aveva ricevuto per verificarne la regolarità e che tale esame è sfociato nella decisione del segretario generale dei servizi, del 19 settembre 2017, che ha esteso il mandato di detto comitato alle fatture per prestazioni di sostegno scolastico. Secondo il ricorrente, tale esame eccedeva i limiti del mandato conferito inizialmente al comitato disciplinare. La relazione n. 1 e la decisione del 18 novembre 2016 del segretario generale dei servizi ne avrebbero infatti circoscritto la portata e non conterrebbero alcuna allusione alle fatture per prestazioni di sostegno scolastico.

136    La BCE fa tuttavia valere giustamente che, nei limiti del suo mandato, una parte fondamentale del compito di un comitato disciplinare consiste nel ricercare e accertare i fatti nel modo più dettagliato possibile. Ai sensi dell’articolo 8.3.15 delle norme applicabili al personale, tale comitato ha il compito di emettere un parere, in particolare, sulla sussistenza dei fatti.

137    La BCE sostiene più precisamente che il comitato disciplinare poteva verificare la credibilità delle dichiarazioni del ricorrente durante la sua audizione il 13 febbraio 2017 e consultare il suo fascicolo per esaminare se e come i pagamenti che egli asseriva di aver effettuato per le cure di fisioterapia e per i prodotti farmaceutici potessero conciliarsi con altri pagamenti, in contanti o con carta di credito, che aveva eseguito. Secondo la BCE, è in tale occasione che il comitato disciplinare avrebbe, legittimamente, scoperto le fatture per prestazioni di sostegno scolastico emesse da C.

138    Il ricorrente fa tuttavia osservare che, ai sensi dell’articolo 8.3.14 delle norme applicabili al personale, il comitato disciplinare poteva procedere ad indagini complementari soltanto se gli elementi a sua disposizione si fossero rivelati insufficienti. Orbene, egli avrebbe fornito ampie informazioni e numerose prove del fatto che era solito effettuare i suoi pagamenti sia mediante bonifico bancario sia in contanti, di modo che il comitato disciplinare non aveva alcuna valida ragione di esaminare ulteriormente il suo fascicolo.

139    Occorre ricordare, al riguardo, che il principio vigente nel diritto dell’Unione è quello della libera produzione delle prove, ma anche che le istituzioni non possono tuttavia utilizzare scientemente prove manifestamente raccolte in violazione delle forme sostanziali previste per la loro costituzione e dirette a tutelare i diritti fondamentali degli interessati (v., in tal senso, sentenze del 16 giugno 2015, FSL e a./Commissione, T‑655/11, EU:T:2015:383, punti 42 e 44, e dell’8 settembre 2016, Goldfish e a./Commissione, T‑54/14, EU:T:2016:455, punti 42 e 47).

140    Pertanto, solo se le verifiche del comitato disciplinare fossero state manifestamente effettuate in violazione delle norme che disciplinano i suoi poteri di indagine occorrerebbe concludere nel senso dell’illegittimità delle prove all’origine della parte del procedimento relativa alle fatture per prestazioni di sostegno scolastico e, pertanto, dell’irregolarità del procedimento che ne è derivato.

141    Orbene, nella specie, gli elementi che, secondo il ricorrente, erano sufficienti per portare a compimento la relazione n. 1 consistevano in un elenco, da lui predisposto, di prelievi di denaro contante e in circa 109 pagine di estratti bancari che li documentavano. Essi consistevano altresì in argomenti presentati dal suo avvocato e in un verbale che riportava la propria audizione tenutasi il 13 febbraio 2017. Il ricorrente affermava, nell’ambito della stessa, di pagare le sue fatture per trattamenti di fisioterapia grazie a tali prelievi. Tuttavia, indagando in tale ambito, il comitato disciplinare non ha agito in modo irragionevole quando ha ritenuto necessario accertare la veridicità di tale affermazione verificando in base ai dati di cui la BCE disponeva se il ricorrente avesse effettivamente l’abitudine di pagare in contanti le fatture di cui chiedeva il rimborso. Ciò vale a maggior ragione in quanto, durante l’audizione del ricorrente il 3 febbraio 2016, il suo precedente avvocato aveva egli stesso dubitato del fatto che a ciascun pagamento di B corrispondesse un prelievo.

142    Il ricorrente fa valere inoltre che la ricerca effettuata dal comitato disciplinare nel suo fascicolo personale era priva di fondamento, in quanto questo non conterrebbe alcuna prova di pagamenti (v. punto 128 supra).

143    Il fascicolo del ricorrente costituito dalla BCE non era tuttavia limitato all’assunzione e alla carriera di quest’ultimo. Dato che il ricorrente aveva ottenuto la concessione di assegni familiari maggiorati in applicazione dell’articolo 3.8.4 delle norme applicabili al personale, ottenendo anche il rimborso delle fatture per prestazioni di sostegno scolastico, e che l’articolo 3.3.1 delle stesse norme dispone che gli interessati forniscono le prove del loro diritto agli assegni prima di qualsiasi pagamento da parte della BCE, quest’ultima aveva a sua disposizione le fatture dell’erogatrice delle ripetizioni C. Dal fascicolo sottoposto al Tribunale risulta peraltro che tali fatture erano state ricevute dalla divisione «Assunzioni e trattamento economico» della Banca.

144    In tali circostanze, per tentare di stabilire che le fatture della presunta fisioterapista B corrispondessero a costi effettivamente sostenuti, il comitato disciplinare ha potuto voler confrontare gli elementi forniti dal ricorrente con le altre spese di cui quest’ultimo chiedeva il rimborso e di cui la BCE conservava le prove.

145    Infine, l’articolo 8.3.15 delle norme applicabili al personale imponeva al comitato disciplinare di proporre «ogni sanzione disciplinare» appropriata. Tale articolo imponeva quindi allo stesso di ricercare eventuali circostanze attenuanti, come il modo in cui il ricorrente esercitava le sue funzioni, che poteva risultare dal suo fascicolo. Orbene, il comitato disciplinare non avrebbe potuto constatare, nel suo parere, che i fatti di causa costituivano il primo inadempimento del ricorrente se non avesse avuto il diritto di consultare il fascicolo di quest’ultimo.

146    Di conseguenza, non è dimostrato che la ricerca effettuata dal comitato disciplinare nel fascicolo del ricorrente sia stata parziale.

b)      Sulla seconda censura del ricorrente

147    Il ricorrente afferma che dalla relazione n. 2 risulta che un membro del personale facente parte della DG «Affari giuridici» ha contattato le autorità tributarie tedesche al fine di ottenere informazioni riguardo alle fatture per prestazioni di sostegno scolastico. Egli fa valere che tale persona avrebbe potuto essere uno dei membri del comitato disciplinare o che potrebbe aver agito su istruzione di quest’ultimo.

148    Il ricorrente non ha tuttavia spiegato in che modo siffatti contatti violerebbero il principio di imparzialità e l’articolo 8.3.7 delle norme applicabili al personale. Del resto, l’articolo 8.3.14 di tali norme autorizza il comitato disciplinare a prendere tutte le misure necessarie per integrare le sue informazioni.

149    La seconda censura del ricorrente non è quindi fondata.

c)      Sulla terza e sulla quarta censura del ricorrente

150    Il ricorrente fa valere che la DG «Risorse umane, bilancio e organizzazione» ha redatto la relazione n. 2, relativa alle fatture per prestazioni di sostegno scolastico, quando il suo direttore generale era membro del comitato disciplinare. Egli rileva altresì che lo stesso direttore generale ha firmato la lettera che lo informava dell’estensione del mandato del comitato disciplinare. Egli ne deduce violazioni del principio di imparzialità al cui rispetto sono tenuti i membri del comitato disciplinare.

151    È vero che la relazione n. 2 è stata redatta su lettera intestata della DG «Risorse umane, bilancio e organizzazione» ed è parimenti esatto che il direttore generale di quest’ultima era membro del comitato disciplinare. Tuttavia, ciò non consente di concludere che tale direttore generale, in quanto membro del comitato disciplinare, abbia violato il suo dovere di imparzialità e l’articolo 8.3.7 delle norme applicabili al personale. Inoltre, la lettera in questione si limita a notificare al ricorrente la decisione di estendere il mandato del comitato disciplinare ai fatti relativi alle fatture per prestazioni di sostegno scolastico, decisione che è stata adottata e firmata dal segretario generale dei servizi agendo in nome del comitato esecutivo, in ciò conformemente all’articolo 8.3.2 delle norme applicabili al personale.

152    La terza e la quarta censura del ricorrente non sono quindi dimostrate.

d)      Conclusione sul quarto motivo

153    Da tutto quanto precede risulta che il quarto motivo deve essere respinto.

6.      Sul quinto motivo, vertente su una violazione dei diritti della difesa

154    Il ricorrente deduce una violazione dei diritti della difesa dal fatto che, in generale, la BCE non ha tenuto conto delle osservazioni da lui presentate nel corso del procedimento (v. punto 128 supra).

155    Il ricorrente non ha tuttavia sviluppato la sua censura e non ha indicato espressamente se essa riguardava tutte le sue osservazioni o una parte di esse e, in tal caso, quali. Pertanto, tale censura non è ricevibile, in applicazione dell’articolo 76, lettera d), del regolamento di procedura.

156    In ogni caso, la censura in parola deve essere respinta in quanto infondata. L’ampiezza della motivazione del parere del comitato disciplinare e della decisione di licenziamento nonché gli scambi di corrispondenza tra la BCE e il ricorrente nel corso del procedimento dimostrano che quest’ultima ha preso in considerazione i suoi argomenti. Occorre inoltre ricordare che una parte ricorrente non può confondere il mancato rispetto dei diritti della difesa con il mancato conseguimento del risultato auspicato con l’esercizio di tali diritti (v., in tal senso, sentenza del 6 settembre 2013, Sepro Europe/Commissione, T‑483/11, non pubblicata, EU:T:2013:407, punto 78).

157    Il quinto motivo deve quindi essere respinto.

7.      Sul sesto motivo, vertente su errori manifesti di valutazione

a)      Osservazione preliminare

158    Il ricorrente sostiene che numerosi punti della motivazione della decisione di licenziamento sono viziati da errori manifesti di valutazione.

159    Occorre tuttavia osservare che il ricorrente fonda, in sostanza, il suo sesto motivo su censure relative al fatto che la BCE non avrebbe proceduto ad un esame completo delle circostanze del procedimento, non avrebbe correttamente valutato taluni elementi di prova ad essa sottoposti e che avrebbe violato il diritto al rispetto della vita privata.

160    In tali circostanze, occorre ricordare che l’effettività del controllo giurisdizionale garantito dall’articolo 47 della Carta postula che il giudice dell’Unione eserciti un controllo completo sulla sussistenza dei fatti (v., in tal senso, sentenze dell’11 settembre 2013, L/Parlamento, T‑317/10 P, EU:T:2013:413, punto 70, e del 10 gennaio 2019, RY/Commissione, T‑160/17, EU:T:2019:1, punto 38). A tale riguardo, esso deve verificare l’esattezza materiale degli elementi di prova invocati, la loro affidabilità e la loro coerenza (v., in tal senso, sentenza del 23 ottobre 2018, McCoy/Comitato delle regioni, T‑567/16, EU:T:2018:708, punto 98; v. altresì, per analogia, sentenze del 15 febbraio 2005, Commissione/Tetra Laval, C‑12/03 P, EU:C:2005:87, punto 39, e del 7 aprile 2016, ArcelorMittal Tubular Products Ostrava e a./Hubei Xinyegang Steel, C‑186/14 P e C‑193/14 P, EU:C:2016:209, punto 36). In tale prospettiva, anche la valutazione del valore probatorio di un documento è oggetto di un controllo completo (v., in tal senso, sentenza del 16 settembre 2004, Valmont/Commissione, T‑274/01, EU:T:2004:266, punto 43). Pertanto, anche le valutazioni complesse o delicate alle quali procede l’amministrazione devono essere avvalorate da prove solide (v., in tal senso, sentenze del 15 febbraio 2005, Commissione/Tetra Laval, C‑12/03 P, EU:C:2005:87, punto 41, e del 7 aprile 2016, Akhras/Consiglio, C‑193/15 P, EU:C:2016:219, punto 56). Spetta pertanto al giudice procedere, anche in tale contesto, ad un esame approfondito degli elementi di prova (v., in tal senso, sentenza del 10 luglio 2008, Bertelsmann e Sony Corporation of America/Impala, C‑413/06 P, EU:C:2008:392, punto 146).

161    Inoltre, nell’ambito del suo controllo di legittimità, il giudice svolge altresì un pieno controllo quanto alla corretta applicazione delle norme di diritto pertinenti (sentenza del 7 novembre 2007, Germania/Commissione, T‑374/04, EU:T:2007:332, punto 81).

162    Alla luce di quanto precede, occorre pertanto riqualificare il sesto motivo come vertente, non già su errori manifesti di valutazione, bensì su un esame incompleto delle circostanze del procedimento, su errori nella valutazione di elementi di prova e su un errore di diritto.

b)      Sullesame incompleto delle circostanze del procedimento, sugli errori nella valutazione di elementi di prova e sullerrore di diritto che viziano il procedimento nella parte relativa alle fatture per prestazioni di sostegno scolastico

163    In primo luogo, il ricorrente contesta alla BCE di non aver tenuto conto dell’archiviazione dell’azione penale relativa alle fatture per prestazioni di sostegno scolastico.

164    Tale censura si confonde tuttavia con il terzo e il settimo motivo, che sono stati dichiarati infondati.

165    In secondo luogo, il ricorrente sostiene che nel considerare che le fatture dell’erogatrice delle ripetizioni C non erano veritiere e autentiche, la BCE non ha tenuto conto delle sue dichiarazioni e di quelle della sua famiglia secondo le quali C forniva effettivamente un sostegno ai suoi figli e che era retribuita in contanti. Il ricorrente aggiunge che la BCE non ha neppure tenuto conto delle sue dichiarazioni secondo cui la somiglianza delle fatture della presunta fisioterapista B e di C si spiegava con il fatto che sua moglie aveva mostrato a C come redigerle. Infine, la BCE non avrebbe neppure preso in considerazione il miglioramento dei risultati scolastici di uno dei suoi figli nelle materie nelle quali C gli impartiva lezioni.

166    Tuttavia, il ricorrente si limita in tal modo a riprodurre le sue dichiarazioni e quelle di sua moglie nel corso del procedimento amministrativo, senza spiegare perché la BCE avrebbe commesso un errore di valutazione nel non ritenerle convincenti e nel rilevare che egli non aveva prodotto alcun elemento probatorio a sostegno delle stesse.

167    In terzo luogo, il ricorrente sostiene che la BCE si è erroneamente fondata sul fatto che sarebbe, a suo avviso, anomalo che egli non conosca i recapiti dell’erogatrice delle ripetizioni C, mentre quest’ultima si recava regolarmente a casa sua.

168    Anzitutto, secondo il ricorrente, una siffatta censura violerebbe il suo diritto di organizzare la propria vita privata a suo piacimento e nessuna norma della BCE imporrebbe ai suoi funzionari di conoscere i recapiti degli insegnanti che impartiscono lezioni a domicilio. La circostanza che la loro remunerazione sia rimborsabile non sarebbe pertinente per giustificare una siffatta ingerenza.

169    Occorre rilevare, tuttavia, che la BCE non ha affatto interferito nella vita privata del ricorrente rifiutando di credere che egli non disponesse di un minimo di informazioni sull’erogatrice delle ripetizioni C che aveva regolarmente impartito lezioni ai suoi figli a casa sua. In realtà, la BCE non ha inteso disciplinare il modo in cui il ricorrente intende organizzare la propria vita, ma ha soltanto ritenuto che tale asserito modo di condurla fosse altamente improbabile e quindi poco credibile.

170    Inoltre, la BCE, nell’ambito del suo regime di copertura dei bisogni educativi speciali dei figli dei membri del suo personale, ha il diritto di interpellare uno di loro quando presenta richieste di rimborso in circostanze che essa ritiene anormali. Essa ha anche il diritto di trarre da tali circostanze ogni conclusione appropriata.

171    Il ricorrente sostiene poi che la BCE non poteva basarsi sul fatto che era anomalo che gli fosse impossibile fornire la benché minima informazione sulla persona che aveva impartito, per anni, lezioni presso il suo domicilio, poiché il carattere anomalo di un fatto non costituisce tuttavia la prova che esso non è reale.

172    Tale argomento non può tuttavia essere accolto. Infatti, la sola eventualità che una situazione possa esistere non è sufficiente ad escludere il suo eventuale carattere anomalo, il quale è stato peraltro debitamente giustificato nella decisione di licenziamento.

173    Infine, tenuto conto di quanto precede e non avendo dimostrato solidamente la propria affermazione, il ricorrente sostiene altrettanto invano che la BCE non ha tenuto conto del fatto che lo stato di uno dei suoi figli non richiedeva di conoscere i recapiti di C per organizzare le lezioni.

174    Il sesto motivo è pertanto infondato.

8.      Sullottavo motivo, vertente sulla violazione del termine ragionevole e del dovere di sollecitudine

175    Il ricorrente sostiene che la BCE non ha condotto il procedimento disciplinare di cui trattasi con la diligenza richiesta e che essa non ha vigilato a che ciascuna delle fasi di quest’ultimo seguisse la precedente entro un termine ragionevole.

176    Nella specie, gli articoli da 8.3.15 a 8.3.17 delle norme applicabili al personale prevedono termini per diverse fasi del procedimento disciplinare. Tuttavia, l’articolo 8.3.15 di tali norme prevede che, in tutti i casi, il termine impartito al comitato disciplinare per esprimere il proprio parere «deve essere valutato alla luce della complessità del fascicolo».

177    Inoltre, e in generale, per giurisprudenza costante, ad eccezione dei termini di prescrizione (v. punto 58 supra), i termini previsti per delimitare dal punto di vista temporale lo svolgimento di un procedimento disciplinare, in linea di principio, non sono perentori. In mancanza di una volontà chiaramente espressa nei testi applicabili di limitare, per esigenze di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento, il tempo durante il quale l’amministrazione può agire, tali termini costituiscono prima di tutto una regola di buona amministrazione che impone all’istituzione di condurre con diligenza il procedimento disciplinare e di agire in maniera tale che ciascun atto del procedimento intervenga entro un termine ragionevole rispetto all’atto precedente (v., in tal senso, sentenze del 12 settembre 2000, Teixeira Neves/Corte di giustizia, T‑259/97, EU:T:2000:208, punto 123, e del 17 marzo 2015, AX/BCE, F‑73/13, EU:F:2015:9, punto 174).

178    In tali circostanze, l’inosservanza di un termine ragionevole può giustificare l’annullamento di una decisione amministrativa solo qualora l’eccessivo decorso del tempo possa aver inciso sul contenuto stesso di quest’ultima (v., in tal senso, sentenza del 10 aprile 2019, AV/Commissione, T‑303/18 RENV, non pubblicata, EU:T:2019:239, punto 87 e giurisprudenza ivi citata). Ciò si verifica quando l’eccessivo decorso del tempo abbia pregiudicato la capacità degli interessati di difendersi effettivamente (v. sentenza del 7 giugno 2018, Winkler/Commissione, T‑369/17, non pubblicata, EU:T:2018:334, punto 34 e giurisprudenza ivi citata).

179    Nella specie, il ricorrente non sostiene né che la BCE abbia avuto l’intenzione di rendere perentori i termini stabiliti negli articoli da 8.3.15 a 8.3.17 delle norme applicabili al personale, né che la durata del procedimento abbia nuociuto alla sua difesa.

180    Quanto al dovere di sollecitudine, è stato altresì dichiarato che la sua violazione per mancanza di celerità poteva far sorgere la responsabilità dell’istituzione interessata per il danno eventualmente causato, ma che essa non può incidere, di per sé, sulla legittimità della decisione impugnata (v., in tal senso, sentenza del 13 luglio 2018, Curto/Parlamento, T‑275/17, EU:T:2018:479, punti 104 e 105).

181    L’ottavo motivo, vertente sulla violazione del termine ragionevole e del dovere di sollecitudine, non può quindi, nella specie, essere riconosciuto fondato nell’ambito della domanda di annullamento.

9.      Sul nono motivo, vertente sulla violazione dellobbligo di motivazione

182    Il ricorrente ritiene che la decisione di licenziamento sia insufficientemente motivata. Per la ragione esposta al precedente punto 101, non è necessario esaminare questo motivo nei limiti in cui esso contesta specificamente la motivazione della decisione di licenziamento per quanto riguarda le parti relative alle cure fisioterapiche e alle ricevute di farmacia.

183    Ciò premesso, occorre ricordare che la questione se una decisione, nello specifico della BCE, che infligge una sanzione ad uno dei suoi agenti soddisfi l’obbligo di motivazione deve essere valutata alla luce non solo del suo tenore letterale, ma anche del suo contesto, nonché dell’insieme delle norme giuridiche che disciplinano la materia di cui trattasi, nel caso di specie la materia disciplinare. Orbene, a questo proposito, sebbene il comitato esecutivo sia tenuto a menzionare gli elementi di fatto e di diritto da cui dipende la giustificazione sul piano giuridico delle sue decisioni, così come le considerazioni che l’hanno indotto ad adottarle, non per questo si richiede che quest’ultimo discuta tutti i punti di fatto e di diritto sollevati nel corso del procedimento. In ogni caso, una decisione è sufficientemente motivata qualora essa sia stata emanata in un contesto noto all’agente interessato che gli consenta di comprendere la portata del provvedimento adottato nei suoi confronti (v. sentenza del 17 marzo 2015, AX/BCE, F‑73/13, EU:F:2015:9, punto 189, e giurisprudenza ivi citata). Tuttavia, se, come nella specie, la sanzione inflitta è alla fine più severa di quella suggerita dal comitato disciplinare, occorre considerare che, alla luce delle esigenze proprie di qualsiasi procedimento disciplinare, la decisione della BCE deve precisare i motivi che l’hanno portata a discostarsi dal parere emesso dal suo comitato disciplinare (v., in tal senso, sentenza del 17 marzo 2015, AX/BCE, F‑73/13, EU:F:2015:9, punto 190 e giurisprudenza ivi citata).

184    Nella specie, il contesto nel quale la decisione di licenziamento è intervenuta era ampiamente noto al ricorrente, in particolare alla luce del tenore delle numerose osservazioni scritte e orali da lui formulate nel corso del procedimento disciplinare il 13 febbraio, il 9 marzo, il 17 ottobre e l’8 novembre 2017, il 30 aprile e il 14 settembre 2018, nonché il 31 gennaio 2019.

185    Inoltre, la decisione di licenziamento rende conto delle censure mosse al ricorrente, del parere del comitato disciplinare, delle diverse norme e disposizioni in vigore presso la BCE che secondo il comitato esecutivo il ricorrente aveva violato, nonché delle ragioni per le quali era giunto a tale conclusione. Il ricorso dimostra inoltre che il ricorrente ha ben compreso tali elementi.

186    Il ricorrente fa tuttavia valere, in particolare, che la decisione di licenziamento non risponde alle sue osservazioni relative alla prescrizione dell’azione disciplinare (v. punto 128 supra).

187    Tuttavia, la decisione di licenziamento si riferisce al parere del comitato disciplinare, di cui il ricorrente era a conoscenza, e tale parere espone le ragioni per le quali, alla luce dell’articolo 8.3.2 delle norme applicabili al personale, il procedimento disciplinare non era prescritto secondo la BCE.

188    Il ricorrente sostiene poi che, anche supponendo accertati i fatti, la decisione di licenziamento non spiega sufficientemente perché la BCE abbia adottato una sanzione molto più severa di quella proposta dal comitato disciplinare e, più precisamente, perché, sulla base di elementi identici a quelli esaminati da tale comitato, essa abbia ritenuto che il rapporto di fiducia fosse irrimediabilmente compromesso.

189    Tale censura è infondata. Dalla decisione di licenziamento risulta che, contrariamente al comitato disciplinare, il comitato esecutivo ha considerato che il ricorrente aveva chiesto il rimborso di ricevute di spese farmaceutiche e di fatture per prestazioni di sostegno scolastico che non erano veritiere e autentiche e che gli inadempimenti degli obblighi del ricorrente riguardanti la presentazione di tali domande di rimborso erano quindi più estesi e più gravi della sola presentazione di fatture per trattamenti di fisioterapia dubbie sulla quale tale comitato si era basato.

190    È vero che è stato dichiarato, al precedente punto 97, che i fatti relativi alle fatture per trattamenti di fisioterapia e alle ricevute farmaceutiche erano prescritti al momento dell’avvio del procedimento disciplinare. Tuttavia, secondo una giurisprudenza costante, l’obbligo di motivare le decisioni costituisce una formalità sostanziale, la quale va tenuta distinta dalla questione della fondatezza della motivazione, che invece attiene alla legittimità nel merito dell’atto controverso (v. sentenza del 24 settembre 2015, Italia e Spagna/Commissione, T‑124/13 e T‑191/13, EU:T:2015:690, punto 82 e giurisprudenza ivi citata).

191    Inoltre, e sempre contrariamente al comitato disciplinare, il comitato esecutivo ha ritenuto che il grado e l’anzianità piuttosto ridotti del ricorrente non potessero avere alcuna incidenza attenuante sul suo dovere di agire con onestà e integrità in occasione della presentazione di domande di rimborso.

192    Infine, la BCE ha spiegato che ciascuna delle parti del procedimento le aveva fatto perdere irrimediabilmente la fiducia nel ricorrente. Al riguardo, essa ha posto l’accento sul fatto che la sua credibilità in quanto istituzione incaricata della politica monetaria e della vigilanza bancaria era fondata sulla sua reputazione come modello di amministrazione efficace e responsabile, gestita da personale integerrimo, e ha affermato che il comportamento del ricorrente era appunto tale da nuocere alla sua reputazione.

193    Il nono motivo è pertanto infondato.

10.    Sul decimo motivo, formulato in subordine e vertente sulla violazione del principio di proporzionalità

a)      Osservazione preliminare

194    Occorre osservare, in limine, che, contrariamente al suo titolo, il decimo motivo non si limita a far valere l’inosservanza, nella specie, del principio di proporzionalità. Infatti, il ricorrente deduce, in sostanza, il carattere sproporzionato del suo licenziamento, in primo luogo, dall’irrilevanza e dall’inesattezza fattuale delle circostanze aggravanti considerate dal comitato disciplinare, in secondo luogo, dall’illegittimità e dall’irrilevanza di quelle considerate a titolo supplementare dal comitato esecutivo, in terzo luogo, dal fatto che il comitato esecutivo abbia travisato la nozione di circostanze attenuanti per quanto riguarda quelle rilevate dal comitato disciplinare e, in quarto luogo, dal fatto che la BCE non abbia tenuto conto di un certo numero di circostanze attenuanti da lui fatte valere nel corso del procedimento. Le censure del ricorrente non criticano quindi direttamente il carattere sproporzionato della sanzione. Il ricorrente lo deduce piuttosto talora dall’inesattezza di taluni fatti, talora da errori nella valutazione di altri fatti e nella loro qualificazione come circostanze aggravanti, talora da errori di diritto e talora, infine, dalla mancanza di un esame completo di tutte le circostanze che possono essere considerate attenuanti.

195    Ciò premesso, occorre ricordare che il Tribunale esercita un controllo completo sulla sussistenza dei fatti e sulla corretta applicazione delle norme di diritto pertinenti (v. punti 160 e 161 supra).

196    Allo stesso modo, il giudice dell’Unione esercita anche un pieno controllo sulla qualificazione dei fatti (v., in tal senso, sentenze del 21 giugno 2012, BNP Paribas e BNL/Commissione, C‑452/10 P, EU:C:2012:366, punto 102, e del 7 novembre 2013, Cortivo/Parlamento, F‑52/12, EU:F:2013:173, punto 41) alla luce di nozioni giuridiche oggettive. Esso esercita, in particolare, un siffatto controllo sulla questione se un fatto rientri o meno nelle nozioni giuridiche di circostanze aggravanti o attenuanti.

197    Infine, benché le condizioni di impiego non stabiliscano un rapporto fisso tra le sanzioni disciplinari previste e le diverse specie di inadempimenti commessi dai funzionari e non precisino in che misura l’esistenza di circostanze aggravanti o attenuanti debba rilevare nella scelta della sanzione, il rispetto dell’articolo 47 della Carta presuppone che una «pena» imposta da un’autorità amministrativa che non soddisfi essa stessa le condizioni previste da tale articolo, come avviene nella specie, per il comitato esecutivo, sia sottoposta a un successivo controllo da parte di un organo giurisdizionale che abbia il potere di esaminare appieno la proporzionalità tra l’illecito e la sanzione (v. sentenza del 15 maggio 2012, Nijs/Corte dei conti, T‑184/11 P, EU:T:2012:236, punto 85 e giurisprudenza ivi citata; v. altresì, in tal senso, sentenza del 9 settembre 2010, Andreasen/Commissione, T‑17/08 P, EU:T:2010:374, punti 146 e 147; Corte EDU, 31 marzo 2015, Andreasen c. Regno Unito e altri 26 Stati membri dell’Unione europea, CE:ECHR:2015:0331DEC002882711, punto 73). A tale titolo, il giudice dell’Unione verifica in particolare se la ponderazione delle circostanze aggravanti e attenuanti da parte dell’autorità disciplinare sia stata effettuata in modo proporzionato (sentenza del 16 marzo 2004, Afari/BCE, T‑11/03, EU:T:2004:77, punto 203).

b)      Sulla prima censura del ricorrente

198    Al fine di dimostrare una violazione del principio di proporzionalità, il ricorrente contesta la circostanza aggravante, considerata dal comitato disciplinare e successivamente dal comitato esecutivo, secondo cui egli non aveva proposto di restituire in tutto o in parte le somme controverse.

199    Occorre ricordare che il comitato disciplinare ha ritenuto che il ricorrente avesse violato i suoi doveri soltanto ottenendo indebitamente il rimborso delle fatture per trattamenti di fisioterapia, ma che per contro ha ritenuto che i fatti relativi alle ricevute farmaceutiche e alle fatture per prestazioni di sostegno scolastico non fossero sufficientemente dimostrati. Di conseguenza, il comitato disciplinare ha imputato al ricorrente unicamente la circostanza aggravante di non aver proposto di restituire le somme irregolarmente ricevute limitandosi a quella di EUR 56 041,09 corrispondente al rimborso delle fatture della presunta fisioterapista B.

200    Per contro, nella decisione di licenziamento, il comitato esecutivo ha considerato che il ricorrente aveva indebitamente ottenuto, per diversi anni, il rimborso di tutte le fatture e ricevute controverse. In tale contesto, esso ha poi indicato che, alle circostanze aggravanti individuate dal comitato disciplinare, occorreva aggiungere il fatto che il ricorrente non aveva assolutamente rispettato la fiducia che la BCE aveva riposto in lui (v., a tale riguardo, punti 207 e seguenti, infra).

201    Di conseguenza, alla luce della decisione di licenziamento nel suo complesso, occorre intendere il rinvio, molto succinto, del comitato esecutivo alle circostanze aggravanti considerate dal comitato disciplinare, come riguardante il fatto che il ricorrente non aveva proposto di restituire tutte le somme che aveva ricevuto, comprese quelle ricevute a titolo di rimborso delle fatture per prestazioni di sostegno scolastico.

202    Ciò precisato, il ricorrente afferma, anzitutto, a sostegno della sua censura, di non essere tenuto a restituire l’importo di EUR 56 041,09, in quanto le fatture per trattamenti di fisioterapia erano veritiere e autentiche.

203    Tale argomento è tuttavia irrilevante, poiché il comitato esecutivo ha considerato come circostanza aggravante il fatto che il ricorrente non aveva restituito le somme relative, in particolare, alle fatture per prestazioni di sostegno scolastico (v. punto 201 supra) e che esso ha potuto ritenere, nella decisione di licenziamento, che ciascuna delle tre parti del procedimento, che riguardavano inadempimenti nell’ambito di domande di rimborso spese, avesse pregiudicato in modo irreversibile, tenuto conto delle competenze finanziarie della Banca, la fiducia che essa aveva riposto in lui (v. punto 99 supra).

204    Il ricorrente nega poi di non aver mai proposto restituzioni. Egli fa valere che, per porre fine al procedimento, ha proposto di pagare alla BCE l’equivalente della sanzione raccomandata dal comitato disciplinare, vale a dire una riduzione temporanea di retribuzione di EUR 400 su un periodo di dodici mesi, ossia EUR 4 800. La BCE ha tuttavia potuto non tener conto di tale proposta, che era molto lontana dalle somme controverse, anche se limitate all’importo di EUR 29 070 corrispondente ai rimborsi delle fatture per prestazioni di sostegno scolastico.

205    Infine, invano il ricorrente sostiene di aver pienamente collaborato ai lavori del comitato disciplinare. Tale collaborazione, ammesso che sia accertata, nulla toglie al fatto che egli non aveva proposto di restituire la somma in questione. Essa è inoltre contestata dalla BCE.

206    Ne consegue che la BCE ha potuto correttamente (v. punto 196 supra) considerare a carico del ricorrente, quale circostanza aggravante, il fatto che egli non aveva proposto di restituire le somme indebitamente percepite.

c)      Sulla seconda censura del ricorrente

207    Il ricorrente critica le circostanze aggravanti che la BCE ha considerato nella decisione di licenziamento, ad integrazione di quelle già invocate dal comitato disciplinare.

208    Pertanto, il ricorrente ritiene, in primo luogo, che il comitato esecutivo non potesse considerare, come circostanza aggravante, il fatto di aver tradito la fiducia che la BCE aveva riposto in lui, poiché tale constatazione non era distinta dagli inadempimenti stessi che gli erano contestati.

209    Occorre ricordare che una circostanza aggravante non è un elemento costitutivo di una violazione il cui accertamento richiede la prova di elementi materiali e, se del caso, morali. Pertanto, essa serve non già a caratterizzare la violazione in quanto tale, bensì incide sul livello della pena una volta accertata la violazione, per tener conto della gravità dei fatti nel loro insieme e garantire, alla luce di tutti questi, l’effetto repressivo e dissuasivo della sanzione.

210    Nella decisione di licenziamento, il comitato esecutivo ha contestato al ricorrente di aver violato il suo dovere di lealtà verso la BCE, di essere venuto meno al suo obbligo di rispettarne i valori comuni e di condurre la sua vita professionale e privata in sintonia con lo status della BCE quale istituzione dell’Unione, di essere venuto meno, in modo continuativo, al suo dovere di tutelare gli interessi finanziari dell’istituzione e di aver messo a rischio la reputazione della Banca. Esso ha, inoltre, considerato come circostanza aggravante il fatto che il ricorrente non aveva assolutamente rispettato la fiducia che la BCE aveva riposto in lui.

211    Il dovere di lealtà ha certamente un’incidenza sulla salvaguardia di un rapporto di fiducia personale tra un’istituzione e i suoi funzionari che condiziona la conservazione di un rapporto di lavoro. Tale dovere impone ai funzionari non solo di astenersi da condotte che attentino alla dignità della funzione e al rispetto dovuto all’istituzione e alle sue autorità, ma anche di dare prova di un comportamento al di sopra di qualsiasi sospetto, affinché sia sempre preservato il rapporto di fiducia esistente tra i medesimi e l’istituzione (sentenza del 19 maggio 1999, Connolly/Commissione, T‑34/96 e T‑163/96, EU:T:1999:102, punto 128). Tuttavia, da ciò non consegue che qualsiasi violazione del dovere di lealtà comporti sistematicamente la perdita di tale fiducia, e quindi il licenziamento come risultato ineluttabile. Tale violazione può essere meramente occasionale o avere soltanto un carattere minore o inoffensivo. In tal caso, un’interruzione del rapporto di lavoro sarebbe incompatibile con la circostanza che le condizioni di impiego non stabiliscono un rapporto fisso tra i diversi tipi di inadempimenti e le possibili sanzioni disciplinari.

212    Di conseguenza, la perdita del rapporto di fiducia non è un elemento costitutivo dell’illecito disciplinare consistente in una mancanza di lealtà, bensì una circostanza aggravante dovuta al livello particolarmente lesivo e grave di tale mancanza, soprattutto se il funzionario o l’agente ha dato prova di una mancanza assoluta di rispetto verso l’istituzione.

213    Orbene, nel caso di specie, lungi dall’essere occasionali, i fatti concernenti il rimborso delle fatture per prestazioni di sostegno scolastico si sono protratti per diversi anni, come ammesso dallo stesso ricorrente.

214    Pertanto, la BCE ha giustamente qualificato nella specie come circostanza aggravante il fatto che il ricorrente non aveva assolutamente rispettato la fiducia che essa aveva riposto in lui.

215    In secondo luogo, il ricorrente contesta alla BCE di aver menzionato come circostanza aggravante il fatto che un grado poco elevato e una modesta anzianità non avevano alcuna incidenza sulla capacità dei membri del personale di procedere di propria iniziativa, in circostanze come quelle del procedimento, a semplici verifiche. Ancora una volta, secondo il ricorrente, tale presunta circostanza aggravante non sarebbe distinta dalle violazioni che gli sono addebitate di per sé. Il ricorrente sostiene, inoltre, che non vi era alcuna ragione di effettuare siffatte verifiche nella specie.

216    Tale censura si basa tuttavia su una lettura inesatta della decisione di licenziamento. Contrariamente a quanto suggerisce il ricorrente, il comitato esecutivo non ha considerato che il carattere modesto del suo grado e della sua anzianità poteva contribuire alla configurazione di una circostanza aggravante, ma, contrariamente al comitato disciplinare, ha rifiutato di ravvisarvi una circostanza attenuante. In ogni caso, è vero che l’articolo 45, quinto trattino, delle condizioni di impiego dispone che il grado e l’anzianità devono essere presi in considerazione al momento della determinazione della sanzione. Tuttavia, la Banca ha potuto ritenere che un grado e un’anzianità modesti non costituissero una circostanza attenuante nel caso di specie, in quanto un tale grado e una siffatta anzianità non giustificavano che un agente si astenesse dal procedere spontaneamente a semplici verifiche, non richiedenti competenze particolari, e in quanto ogni persona ragionevolmente prudente avrebbe effettuato tali verifiche in presenza delle circostanze di specie, che dovevano far dubitare del diritto al rimborso delle somme sostenute.

217    Quanto all’argomento secondo cui non vi sarebbe stato, nella specie, alcun motivo per procedere a qualsivoglia verifica, esso equivale a contestare l’esistenza delle circostanze dalle quali la BCE ha dedotto che le fatture emesse dall’erogatrice delle ripetizioni C non erano veritiere e autentiche. Esso si confonde quindi con il sesto motivo, che è stato giudicato infondato.

218    Il ricorrente contesta, in terzo luogo, che la BCE potesse invocare, quale circostanza aggravante, il fatto che la sua credibilità era in gioco, mentre quest’ultima era stata preservata dall’esito positivo dei procedimenti penali avviati a suo carico e, in particolare, dalla pubblicità data alla sentenza del 18 ottobre 2017 del Landgericht Frankfurt am Main (Tribunale del Land di Francoforte sul Meno), che l’ha assolto dai reati di truffa e di falsificazione di documenti relativi alle fatture per trattamenti di fisioterapia.

219    Tuttavia, a parte il fatto che il ricorrente non precisa quale pubblicità abbia ricevuto la sentenza del Landgericht Frankfurt am Main (Tribunale del Land, Francoforte sul Meno), la BCE ha potuto ritenere che i fatti avevano potuto pregiudicare la sua reputazione e, d’altro canto, la sua credibilità in quanto istituto finanziario. Orbene, in forza dell’articolo 45, secondo trattino, delle condizioni di impiego, la BCE può appunto prendere in considerazione, a titolo di circostanze aggravanti, il rischio al quale il comportamento del membro del personale ha esposto l’integrità, la reputazione o gli interessi dell’istituzione, senza essere tenuta a dimostrare se persone ad essa estranee siano state al corrente del comportamento dell’interessato e, in caso affermativo, in che misura (v., per analogia, sentenza del 10 giugno 2016, HI/Commissione, F‑133/15, EU:F:2016:127, punto 204 e giurisprudenza citata).

220    Del pari, contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, la BCE ha potuto considerare come circostanza aggravante il fatto che egli aveva agito contro gli interessi finanziari dell’istituzione, che era invece tenuto a tutelare. Infatti, è sufficiente constatare al riguardo che le richieste di rimborso indebite del ricorrente hanno necessariamente avuto un impatto sulle finanze della BCE che sostenevano in definitiva tali costi.

d)      Sulla terza censura del ricorrente

221    Il ricorrente sostiene che il comitato esecutivo non ha preso in considerazione il ruolo svolto dalle circostanze attenuanti sostenendo che quelle considerate dal comitato disciplinare non riducevano in alcun modo la perdita di fiducia della BCE nei suoi confronti.

222    Nel caso di specie, il comitato disciplinare aveva considerato come circostanze attenuanti il carattere modesto del grado e dell’anzianità del ricorrente, l’assenza di precedenti disciplinari e il fatto che quest’ultimo non poteva essere certo che la società A avrebbe rifiutato di rimborsare le fatture di B se il timbro «Kosmetikerin» non fosse stato omesso sulla prima di esse.

223    Nondimeno, senza rinnegare tuttavia la loro natura di circostanze attenuanti, il comitato esecutivo ha potuto ritenere che tali circostanze non controbilanciassero in alcun caso la perdita di fiducia della BCE nei confronti del ricorrente.

224    In particolare, dal precedente punto 216 risulta che il comitato esecutivo, contrariamente al comitato disciplinare, ha rifiutato di considerare il modesto grado e la modesta anzianità del ricorrente come circostanza attenuante. Inoltre, l’articolo 45, ottavo trattino, delle condizioni di impiego dispone certamente che, nella scelta della sanzione disciplinare, si deve tener conto della condotta del membro del personale durante tutta la sua carriera. Tuttavia, tale disposizione non subordina obbligatoriamente la perdita del rapporto di fiducia ad una condizione di recidiva. La perdita del rapporto di fiducia può risultare da un solo fatto o comportamento. Orbene, alla luce dei compiti della BCE, il comitato esecutivo ha potuto, nella specie, porre legittimamente l’accento sul rigore che si esige da ciascun agente sul piano finanziario.

e)      Sulla quarta censura del ricorrente

225    Il ricorrente ritiene che occorra considerare le circostanze attenuanti da lui menzionate dinanzi al comitato disciplinare e nelle sue osservazioni del 30 aprile 2018 e di cui la BCE non avrebbe tenuto conto.

226    Il ricorrente menziona, in primo luogo, le sofferenze che lui e la sua famiglia hanno dovuto subire nel corso di tutto il procedimento, durante il quale è stato sospeso dalle sue funzioni. Egli richiama altresì il suo diritto di ritrovare la pace interiore e di poter ripristinare la sua onorabilità.

227    Tuttavia, la durata del procedimento disciplinare non figura tra gli elementi menzionati all’articolo 45 delle condizioni di impiego come circostanze attenuanti e non è rilevante per determinare la sanzione disciplinare che, ai sensi di tale articolo, deve essere proporzionale alla gravità dell’illecito commesso (v., per analogia, sentenza del 10 giugno 2016, HI/Commissione, F‑133/15, EU:F:2016:127, punto 200).

228    Inoltre, il ricorrente non fornisce elementi a sostegno della sua censura. Egli non fornisce alcun elemento concreto che precisi le sofferenze che lui e la sua famiglia avrebbero subito a causa del procedimento e della sua lunghezza, in particolare in che modo esse avrebbero superato le inquietudini e l’incertezza inevitabilmente generate dai procedimenti penali e disciplinari, e che la BCE avrebbe dovuto prendere in considerazione come circostanza attenuante.

229    Parimenti, il ricorrente non sviluppa la censura che muove dal suo presunto diritto a ritrovare la pace interiore e al ripristino della sua onorabilità. Ciò vale in particolare nel contesto del presente motivo, il quale, dedotto in subordine e limitato alla contestazione della proporzionalità della sanzione, presuppone che l’illecito disciplinare sia accertato.

230    Il ricorrente trae, in secondo luogo, argomento dai suoi ottimi risultati in seno alla BCE e sostiene che essi avrebbero dovuto essere presi in considerazione come circostanza attenuante.

231    Tuttavia, dal precedente punto 224 risulta che il comitato esecutivo ha potuto ritenere che la fiducia della BCE nei confronti del ricorrente fosse venuta meno malgrado la circostanza che i fatti contestati costituissero il suo primo inadempimento.

232    Per il resto, il ricorrente si limita a produrre rapporti informativi manifestamente redatti alla fine degli anni 2008 e 2010, nonché una breve valutazione contenuta in un messaggio di posta elettronica del 29 settembre 2011. Tali documenti non sono probanti del suo modo di espletare le sue funzioni in generale tra il 2011 e la data della sua sospensione il 21 ottobre 2014, a partire dalla quale non è stato più sottoposto a valutazione.

233    Di conseguenza, giustamente la BCE non ha considerato i risultati del ricorrente al suo interno come circostanza attenuante (v. punto 196 supra).

234    In terzo luogo, il ricorrente contesta alla BCE di non aver preso in considerazione il fatto che egli non aveva avuto l’intenzione di violare i suoi obblighi professionali, che non aveva agito per interesse personale e che l’istituzione non aveva subito alcun danno.

235    Ai sensi dell’articolo 45, terzo trattino, delle condizioni di impiego, il grado di intenzionalità è un elemento di cui la BCE deve tener conto per determinare la sanzione disciplinare.

236    Tuttavia, dall’esame congiunto del terzo e del settimo motivo nonché dal sesto motivo e, inoltre, dal precedente punto 216 risulta che la BCE ha potuto ritenere che dal testo delle fatture per prestazioni di sostegno scolastico si potesse dedurre che esse non erano veritiere e autentiche, che le circostanze oggettive della fattispecie, che suscitavano dubbi quanto al diritto al rimborso di dette fatture, richiedevano semplici verifiche che erano alla portata del ricorrente e che, al pari di ogni persona ragionevolmente prudente, egli avrebbe dovuto almeno informarne l’amministrazione e collaborare con essa.

237    In tali circostanze, il comitato esecutivo ha potuto giustamente (v. punto 196 supra) non considerare quale circostanza attenuante l’assenza di intenzionalità in capo al ricorrente.

238    Lo stesso vale per quanto riguarda l’affermazione del ricorrente secondo la quale egli non avrebbe agito per interesse personale, dal momento che ha beneficiato dei rimborsi controversi.

239    Lo stesso vale inoltre per il fatto che la BCE non avrebbe subito alcun danno, poiché il ricorrente non poteva ignorare che il rimborso delle spese scolastiche era a carico della BCE. Inoltre, e al di là di tale danno materiale, dall’esame della seconda censura sollevata dal ricorrente nell’ambito del presente motivo risulta che la BCE ha ragionevolmente potuto ritenere che il suo comportamento avesse potuto pregiudicare la sua reputazione e, pertanto, la sua credibilità in quanto istituzione finanziaria (v. punto 219 supra), facendole subire così un danno morale.

240    In quarto luogo, il ricorrente trae argomento dal fatto che la BCE non ha considerato che non gli era stato inviato alcun avvertimento, mentre i fatti controversi si sono svolti sotto gli occhi della BCE per un periodo di quattro anni per quanto riguarda le fatture per prestazioni di sostegno scolastico.

241    Tuttavia, tale parte del procedimento riguarda domande di rimborsi presentate nel 2010, nel 2012 e nel 2014, nonché nel gennaio 2017. Orbene, dall’esame del secondo motivo risulta che il comitato disciplinare ha scoperto i fatti solo nel mese di marzo 2017, in occasione dell’esame approfondito del fascicolo del ricorrente al quale avevano condotto le parti del procedimento relative alle fatture per trattamenti di fisioterapia e alle ricevute di farmacie. Inoltre, a seguito di alcune indagini complementari, la BCE ha notificato al ricorrente il progetto della futura relazione n. 2 il 19 giugno 2017, ossia circa tre mesi dopo tale scoperta. In tali circostanze, alla Banca non può essere rimproverato di non aver inviato avvertimenti al ricorrente in merito alle fatture per prestazioni di sostegno scolastico.

242    Il ricorrente sostiene altresì che i fatti relativi alle fatture per trattamenti di fisioterapia e alle ricevute farmaceutiche si sono svolti per un periodo di cinque anni senza ulteriori avvertimenti.

243    Tuttavia, quest’ultimo argomento è privo di pertinenza dal momento che la BCE ha potuto ritenere che ciascuna delle tre parti del procedimento, considerata isolatamente, avesse pregiudicato in modo irreversibile la fiducia che era alla base del suo rapporto con il proprio personale (v. punto 99 supra) e quindi la parte del procedimento relativa alle fatture per prestazioni di sostegno scolastico, che non è viziata da alcuna illegittimità, era sufficiente a giustificare la decisione di licenziamento.

f)      Conclusioni sul decimo motivo e sulla domanda di annullamento

244    Da quanto precede risulta che le censure del ricorrente sollevate nell’ambito del suo decimo motivo non sono giustificate e che, di conseguenza, quest’ultimo non dimostra il carattere sproporzionato (v. punto 197 supra) della decisione di licenziamento.

245    Il decimo motivo è pertanto infondato.

246    Tenuto conto del fatto che il carattere parzialmente fondato del secondo motivo non è sufficiente a giustificare l’annullamento della decisione di licenziamento né, pertanto, quella del diniego di riaprire il procedimento (v. punto 100 supra) e che nessun altro motivo è fondato, occorre respingere integralmente la domanda di annullamento.

B.      Sul secondo capo delle conclusioni, diretto a che il Tribunale disponga la reintegrazione del ricorrente

247    Con il secondo capo delle conclusioni, il ricorrente chiede al Tribunale di disporre la sua reintegrazione.

248    Tali conclusioni devono tuttavia essere respinte in quanto proposte dinanzi ad un giudice incompetente a conoscerne, poiché non spetta al Tribunale rivolgere ingiunzioni all’amministrazione (v., in tal senso, ordinanza del 22 settembre 2016, Gaki/Commissione, C‑130/16 P, non pubblicata, EU:C:2016:731, punto 14 e giurisprudenza ivi citata). Inoltre, poiché la domanda di annullamento è stata respinta, occorre parimenti respingere, di conseguenza, le presenti conclusioni (v., in tal senso, ordinanza del 25 maggio 2011, Meierhofer/Commissione, F‑74/07 RENV, EU:F:2011:63, punto 69).

C.      Sul terzo capo delle conclusioni, diretto al risarcimento del danno che il ricorrente avrebbe subito

249    Il ricorrente chiede che il Tribunale condanni la BCE a risarcire il danno morale che egli avrebbe subito e che valuta ex aequo e bono in EUR 20 000.

250    Occorre ricordare che l’insorgere della responsabilità di un’istituzione, di un organo o di un organismo dell’Unione è subordinato al concorso di un insieme di condizioni, e cioè l’illiceità del comportamento ad esso addebitato, l’effettiva esistenza del danno asserito e l’esistenza di un nesso di causalità tra il comportamento contestato e il danno lamentato, condizioni – queste tre – cumulative (v. sentenza del 3 ottobre 2019, DQ e a./Parlamento, T‑730/18, EU:T:2019:725, punto 47 e giurisprudenza ivi citata).

251    Per quanto riguarda la condizione relativa all’illiceità del comportamento, occorre rilevare che, secondo una giurisprudenza costante, le domande di risarcimento, presentate congiuntamente a domande di annullamento infondate in diritto, sono a loro volta prive di un siffatto fondamento se sono strettamente connesse a queste ultime (sentenze del 30 settembre 2003, Martínez Valls/Parlamento, T‑214/02, EU:T:2003:254, punto 43, e del 28 febbraio 2018, Paulini/BCE, T‑764/16, non pubblicata, EU:T:2018:101, punto 86).

252    Pertanto, poiché la domanda di annullamento è respinta in quanto infondata in diritto (v. precedente punto 246), occorre respingere anche la domanda di risarcimento nei limiti in cui è fondata sui termini indicati come «rudi» della decisione di licenziamento, sul fatto che quest’ultima sarebbe fondata su un’asserita lesione irreversibile del rapporto di fiducia, senza che la BCE abbia spiegato sotto quale profilo tale fiducia sarebbe stata irrimediabilmente lesa, e sulla lesione della reputazione del ricorrente derivante dalle decisioni impugnate.

253    Il ricorrente deduce tuttavia altresì il suo danno dall’incertezza in cui si è trovato per il fatto che il procedimento sarebbe stato irragionevolmente lungo.

254    Orbene, se è pur vero che la violazione del termine ragionevole non può, in linea di principio, giustificare l’annullamento di una decisione adottata in esito ad un procedimento amministrativo (v. punto 178 supra), tale violazione può essere presa in considerazione nella trattazione della domanda di risarcimento (v., in tal senso, sentenza del 10 aprile 2019, AV/Commissione, T‑303/18 RENV, non pubblicata, EU:T:2019:239, punto 87 e giurisprudenza ivi citata).

255    A tale riguardo, occorre ricordare che un procedimento disciplinare pone il funzionario o l’agente in una situazione di incertezza relativamente al suo futuro professionale, che gli provoca inevitabilmente un certo stress e una certa ansia. Nel caso in cui tale incertezza perduri per una durata eccessiva, l’intensità dello stress e dell’ansia aumenta al di là di quanto è giustificabile (sentenza del 13 gennaio 2010, A e G/Commissione, F‑124/05 e F‑96/06, EU:F:2010:2, punto 147) e può, in linea di principio, costituire un danno morale.

256    Nella specie, occorre tuttavia ricordare, per quanto riguarda il nesso di causalità, che la giurisprudenza è consolidata nel senso che occorre che la parte ricorrente fornisca la prova di un rapporto diretto e certo di causa-effetto tra l’illecito commesso dall’istituzione e il danno lamentato (sentenze del 28 settembre 1999, Hautem/BEI, T‑140/97, EU:T:1999:176, punto 85, e del 5 luglio 2011, V/Parlamento, F‑46/09, EU:F:2011:101, punto 158). Pertanto, il comportamento contestato deve essere la causa determinante del danno (ordinanza del 31 marzo 2011, Mauerhofer/Commissione, C‑433/10 P, non pubblicata, EU:C:2011:204, punto 127, e sentenza dell’8 novembre 2018, Cocchi e Falcione/Commissione, T‑724/16 P, non pubblicata, EU:T:2018:759, punto 96).

257    A sostegno della sua domanda di risarcimento, il ricorrente produce un certificato medico datato 30 ottobre 2017 che, in una frase, imputa alla «situazione di lavoro creata dalla BCE» lo sviluppo progressivo di insonnia, di perdita di peso e di mal di testa cui era soggetto.

258    Al fine di valutare il valore probatorio di tale certificato, occorre tener conto di tutte le circostanze della specie.

259    A tale riguardo, occorre rilevare, in particolare, che, se è vero che il ricorrente ha corso il rischio di una sanzione disciplinare a partire dalla sua sospensione, il 21 ottobre 2014, e ciò fino alla decisione di licenziamento, il 7 maggio 2019, egli si è trovato contemporaneamente con a carico diversi procedimenti penali. Il ricorrente è stato pertanto sottoposto a un’indagine preliminare con l’accusa di truffa e di falsificazione di documenti ai sensi dell’articolo 263, paragrafo 1, nonché dell’articolo 267 del codice penale tedesco in relazione alle fatture per trattamenti di fisioterapia (v. punto 7 supra). Questi due reati erano punibili con la reclusione fino a cinque anni. Inoltre, il suo domicilio è stato perquisito a partire dal 16 ottobre 2014. Successivamente, l’indagine preliminare è stata estesa alla parte del procedimento relativa alle ricevute farmaceutiche. Il 12 settembre 2016 il pubblico ministero ha elevato un atto d’accusa nei confronti del ricorrente e, pur archiviando la parte relativa alle ricevute farmaceutiche, l’ha invece accusato formalmente di truffa e falsificazione di documenti per la parte concernente le fatture per trattamenti di fisioterapia e lo ha rinviato dinanzi al giudice penale (v. punto 7 supra). Con sentenza del 18 ottobre 2017 del Landgericht Frankfurt am Main (Tribunale del Land, Francoforte sul Meno), il ricorrente è stato assolto per tali fatti (v. punto 14 supra). Tuttavia, al contempo, il ricorrente è stato perseguito per truffa per quanto riguarda le fatture per prestazioni di sostegno scolastico. Egli è stato informato della fine dei procedimenti penali che lo riguardavano soltanto con lettera del pubblico ministero del 30 aprile 2019 (v. punto 23 supra), che gli annunciava l’archiviazione in relazione a quest’ultima parte.

260    Ne consegue che il ricorrente è stato sottoposto a procedimenti penali, compresa una perquisizione di domicilio, ed è stato sottoposto alla prospettiva ansiogena di una condanna penale per tutto il tempo, che egli ritiene irragionevole, della durata del procedimento controverso.

261    Peraltro, occorre rilevare che il ricorrente ha sostenuto, con particolare insistenza, per tutta la durata dell’istruzione disciplinare, nonché nel presente ricorso, che la BCE avrebbe dovuto sospendere tale procedimento e non chiuderlo prima di essere a conoscenza dell’esito dei procedimenti penali. Il ricorrente ha quindi necessariamente considerato che questi ultimi avevano un’importanza primaria nel suo caso.

262    Orbene, la BCE non può essere ritenuta responsabile della durata dei procedimenti penali nazionali.

263    Sicché, in tale contesto, l’unico certificato medico del 30 ottobre 2017 che il ricorrente ha depositato, che non è circostanziato, che è privo di qualsiasi anamnesi e che non fa neppure allusione ai procedimenti penali, non costituisce una prova sufficiente del fatto che l’insonnia, la perdita di peso e i mal di testa ivi menzionati trovavano la loro causa determinante nelle incertezze connesse alla durata del procedimento disciplinare.

264    Tenuto conto di quanto precede, si deve concludere che il ricorrente, sul quale grava l’onere della prova (v. punto 256 supra), non dimostra sufficientemente sotto il profilo giuridico il nesso di causalità tra il comportamento, che definisce illecito, della BCE e il danno lamentato. Orbene, come esposto al precedente punto 256, tale nesso è una delle condizioni cumulative che devono essere soddisfatte affinché possa sorgere la responsabilità di un’istituzione.

265    Di conseguenza, la domanda di risarcimento del ricorrente deve essere respinta.

266    Pertanto, il ricorso del ricorrente deve essere integralmente respinto.

D.      Sulla domanda della BCE diretta ad ottenere che il Tribunale ascolti il ricorrente, sua moglie e i suoi figli, nonché, eventualmente, B

267    Per quanto necessario, la BCE ha chiesto al Tribunale di citare come testimone il ricorrente, sua moglie ed i suoi figli, nonché eventualmente la presunta fisioterapista B per ascoltarli in relazione alle fatture per trattamenti di fisioterapia o, quantomeno, di ascoltare a tale proposito il ricorrente in quanto parte nella controversia.

268    Nei limiti in cui è stato dichiarato che i fatti relativi a tali fatture erano prescritti (v. punto 89 supra), non è necessario accogliere tale domanda.

IV.    Sulle spese

269    Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Tuttavia, ai sensi dell’articolo 135, paragrafo 1, del medesimo regolamento, per ragioni di equità, il Tribunale può decidere che una parte soccombente sostenga, oltre alle proprie spese, soltanto una quota delle spese dell’altra parte, oppure che non debba essere condannata a tale titolo. Inoltre, ai sensi dell’articolo 135, paragrafo 2, di detto regolamento, il Tribunale può condannare una parte, anche vittoriosa, parzialmente o totalmente alle spese, se ciò appare giustificato a causa del suo comportamento, compreso quello tenuto prima dell’avvio del giudizio.

270    Orbene, nella specie, dai precedenti punti 82 e 89 risulta che la BCE ha portato a termine il procedimento disciplinare e ha addebitato al ricorrente di essere venuto meno ai suoi doveri nell’ambito delle parti del procedimento relative alle fatture per trattamenti di fisioterapia e alle ricevute di farmacia nonostante la loro prescrizione.

271    In tali circostanze, si procederà ad un’equa applicazione delle disposizioni citate al precedente punto 269 condannando il ricorrente a sopportare, oltre alle proprie spese, i tre quarti delle spese della BCE e condannando quest’ultima a sopportare il restante quarto delle proprie spese.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Quarta Sezione ampliata)

dichiara e statuisce:

1)      Il ricorso è respinto.

2)      DI sopporterà le proprie spese nonché i tre quarti delle spese della Banca centrale europea (BCE), la quale sopporterà il resto delle proprie spese.

Gervasoni

Madise

Nihoul

Frendo

 

      Martín y Pérez de Nanclares

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 9 giugno 2021

Firme


Indice


I. Fatti

II. Procedimento e conclusioni delle parti

III. In diritto

A. Sul primo capo delle conclusioni, diretto all’annullamento delle decisioni impugnate

1. Osservazioni preliminari

2. Sul primo motivo, vertente sull’incompetenza dell’autore delle decisioni impugnate

3. Sul secondo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 8.3.2 delle norme applicabili al personale e del principio di certezza del diritto

a) Sul carattere obbligatorio o meno del termine di un anno

b) Sulla questione se i fatti fossero prescritti

1) Sulla nozione di «scoperta dei fatti» che fa decorrere il termine di prescrizione di un anno

2) Sull’eventuale prescrizione del procedimento disciplinare relativo alle fatture per trattamenti di fisioterapia

3) Sull’eventuale prescrizione del procedimento disciplinare relativo alle ricevute di spese farmaceutiche

4) Sull’eventuale prescrizione del procedimento disciplinare relativo alle fatture per prestazioni di sostegno scolastico

c) Conclusioni sul secondo motivo

4. Sul terzo e sul settimo motivo, vertenti, rispettivamente, da un lato, sulla violazione della massima «il penale blocca il disciplinare nello stato in cui si trova», del principio di buona amministrazione e del dovere di sollecitudine e, dall’altro, sulla violazione del diritto alla presunzione di innocenza e dell’articolo 48 della Carta

a) Sulla violazione della massima secondo cui «il penale blocca il disciplinare nello stato in cui si trova»

b) Sulla violazione del diritto alla presunzione di innocenza e dell’articolo 48 della Carta

c) Sulla violazione del principio di buona amministrazione e del dovere di sollecitudine

d) Conclusione sul terzo e sul settimo motivo

5. Sul quarto motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 8.3.7 delle norme applicabili al personale e del principio di imparzialità sancito all’articolo 41 della Carta

a) Sulla prima censura del ricorrente

b) Sulla seconda censura del ricorrente

c) Sulla terza e sulla quarta censura del ricorrente

d) Conclusione sul quarto motivo

6. Sul quinto motivo, vertente su una violazione dei diritti della difesa

7. Sul sesto motivo, vertente su errori manifesti di valutazione

a) Osservazione preliminare

b) Sull’esame incompleto delle circostanze del procedimento, sugli errori nella valutazione di elementi di prova e sull’errore di diritto che viziano il procedimento nella parte relativa alle fatture per prestazioni di sostegno scolastico

8. Sull’ottavo motivo, vertente sulla violazione del termine ragionevole e del dovere di sollecitudine

9. Sul nono motivo, vertente sulla violazione dell’obbligo di motivazione

10. Sul decimo motivo, formulato in subordine e vertente sulla violazione del principio di proporzionalità

a) Osservazione preliminare

b) Sulla prima censura del ricorrente

c) Sulla seconda censura del ricorrente

d) Sulla terza censura del ricorrente

e) Sulla quarta censura del ricorrente

f) Conclusioni sul decimo motivo e sulla domanda di annullamento

B. Sul secondo capo delle conclusioni, diretto a che il Tribunale disponga la reintegrazione del ricorrente

C. Sul terzo capo delle conclusioni, diretto al risarcimento del danno che il ricorrente avrebbe subito

D. Sulla domanda della BCE diretta ad ottenere che il Tribunale ascolti il ricorrente, sua moglie e i suoi figli, nonché, eventualmente, B

IV. Sulle spese


*      Lingua processuale: l’inglese.