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Ricorso proposto il 21 dicembre 2023 – Rimorchiatori Riuniti Panfido & C./CINEA

(Causa T-1193/23)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Rimorchiatori Riuniti Panfido & C. Srl (Venezia, Italia) (rappresentante: M. Solveni, avvocato)

Convenuta: Agenzia esecutiva europea per il clima, l’infrastruttura e l’ambiente

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

In via principale, ai sensi dell’articolo 272 TFUE e in forza della clausola compromissoria contenuta nella Convenzione di sovvenzione INEA/CEF/TRAN/M2014/1038206 (la “Convenzione”), dichiarare che la Ricorrente ha esattamente eseguito quanto posto a suo carico dalla Convenzione e in particolare l’Attività n. 15 del progetto “Poseidon Med II” e conseguentemente dichiarare CINEA obbligata al complessivo pagamento a favore della Ricorrente di EUR 9.872.799,02, a fronte di una spesa ammessa a sovvenzione di EUR 19.745.598,03 e per l’effetto condannare CINEA a corrispondere EUR 3.308.761,60 (pari alla differenza tra quanto spettante alla Ricorrente in forza della Convenzione e i pagamenti già ricevuti), oltre ad interessi e danni da svalutazione monetaria, ovvero la minor somma che dovesse essere ritenuta dovuta, ove il Tribunale valutasse che l’Attività n. 15 della Convenzione di sovvenzione sia stata eseguita solo in parte prima del 31 dicembre 2021;

In via subordinata, ai sensi dell’articolo 262 TFUE, annullare parzialmente la Decisione assunta da CINEA in data 9 ottobre 2023 e comunicata alla ricorrente in data 11 ottobre 2023, nella parte che esclude dalla sovvenzione la Ricorrente;

In via istruttoria, in caso di contestazione dei fatti indicati nell’atto di ricorso, si chiede di essere ammessi a provarli tramite testi;

Condannare la convenuta al pagamento delle spese

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi.

Primo motivo, vertente sulla violazione della Convenzione di sovvenzione da parte di CINEA.

In particolare, la Ricorrente contesta che, pur avendo dato la prova di aver esattamente adempiuto le attività poste a suo carico dalla Convenzione di sovvenzione ed essendosi impegnata formalmente a completare anche l’allestimento complessivo della Nave e la sua messa in esercizio e nonostante abbia provato l’attività propedeutica al suo pieno utilizzo e l’ascrivibilità dei ritardi a circostanze estranee alla propria sfera giuridica, CINEA ha ritenuto di valutare l’apporto della ricorrente al progetto in misura nulla e ciò in violazione dell’articolo 1147 (che richiede la colpa della parte inadempiente, per la sua imputabilità), dell’articolo 1162 (che prevede che l’interpretazione del testo contrattuale debba essere effettuata contra proferentem e dell’articolo 1315 (che per le obbligazioni sinallagmatiche, a fronte della prova dell’adempimento di una parte, richiede per la liberazione dell’altra parte la prova del fatto estintivo della sua obbligazione) del Codice civile belga, oltreché del Contratto di sovvenzione e delle istruzioni fornite da INEA ai beneficiari delle convenzioni di sovvenzione per progetti CEF1 .

Secondo motivo, vertente sull’annullamento ex articolo 263 TFUE della Decisione assunta da CINEA in data 9 ottobre 2023, evidenziando che l’Agenzia ha espressamente indicato come necessaria l’azione d’annullamento, quale unico iter per una contestazione che evitasse la perenzione del ricorso e rilevando che la decisione impugnata è stata emessa in violazione del Regolamento CEF1 , del Regolamento Finanziario2 , della Decisione esecutiva 2015/1921 della Commissione, delle Linee guida per l’assessment delle azioni da parte dei beneficiari di una Convenzione di sovvenzione, ma anche della legge del Regno del Belgio in rapporto alla Convenzione di sovvenzione e facendo riferimento ai medesimi profili d’invalidità rilevanti in relazione al primo motivo di ricorso.

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1 “Connecting Europe Facility2.

1 Regolamento (UE) n. 1316/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il meccanismo per collegare l'Europa e che modifica il regolamento (UE) n. 913/2010 e che abroga i regolamenti (CE) n. 680/2007 e (CE) n. 67/2010 Testo rilevante ai fini del SEE (GU 2013, L 348, p. 129).

1 Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlemento Europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU 2’18, L 193, p. 1).