Ricorso proposto il 1° dicembre 2023 – Lianopoulou / Commissione
(Causa T-1136/23)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Anastasia Lianopoulou (Lussemburgo, Lussemburgo) (rappresentante: F. Quraishi, avvocato)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
riformare, se non annullare, la decisione di rigetto impugnata del 1° settembre 2023 adottata da [riservato]1 nella sua qualità di autorità investita del potere di nomina (AIPN) e dichiarare il reclamo [riservato] fondato e, di conseguenza, riformare, se non annullare, la decisione iniziale adottata il 30 gennaio 2023;
dichiarare che la ricorrente ha diritto alla ricostituzione della sua carriera attraverso l’insieme delle progressioni mancate e il corrispondente risarcimento materiale con gli interessi legali, da far decorrere dalla data teorica di erogazione, e gli interessi moratori;
dichiarare che la ricorrente ha subito un danno morale equivalente a dodici mensilità della sua remunerazione media durante l’ultimo anno di servizio, oppure a un altro ammontare determinato dal Tribunale;
condannare l’AIPN a farsi carico di tutte le spese del procedimento e in particolare delle spese della perizia;
condannare la Commissione a farsi carico delle spese legali che la ricorrente ha dovuto sostenere per far valere i suoi diritti.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi.
Primo motivo di ricorso, vertente sul principio secondo cui il risarcimento deve essere integrale. La ricorrente fa valere che la decisione impugnata è priva di motivazione o che tale motivazione è erronea. Non essendo l’assenza di valutazioni professionali nel corso degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 imputabile alla ricorrente, si deve constatare che la Commissione ha agito colpevolmente.
Secondo motivo di ricorso, vertente sul fatto che il danno morale deriva dal comportamento colpevole della convenuta e dalla decisione iniziale annullata.
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