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Impugnazione proposta il 15 dicembre 2020 da Les Mousquetaires e ITM Entreprises SAS avverso la sentenza del Tribunale (Nona Sezione ampliata) del 5 ottobre 2020, causa T-255/17, Les Mousquetaires e ITM Entreprises / Commissione

(Causa C-682/20 P)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: Les Mousquetaires S.A.S., ITM Entreprises S.A.S. (rappresentanti: N. Jalabert-Doury e K. Mebarek, avvocati)

Altre parti nel procedimento: Commissione europea, Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni dei ricorrenti

Annullare il punto 2 della sentenza emanata dal Tribunale nella causa T-255/17;

Accogliere le conclusioni presentate dalle ricorrenti in primo grado e annullare la decisione C(2017) 1057 della Commissione europea del 9 febbraio 2017, nonché la decisione C(2017) 1361 del 21 febbraio 2017, che ingiunge alla Intermarché e a Les Mousquetaires, nonché a tutte le società direttamente o indirettamente da esse controllate, di assoggettarsi ad un’ispezione in conformità all’articolo 20, paragrafi 1 e 4, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio;

Condannare la Commissione europea all’integralità delle spese di tutto il procedimento, ivi incluso il procedimento dinanzi al Tribunale.

Motivi e principali argomenti

Il primo motivo verte su errori di diritto e su un difetto di motivazione nell’ambito dell’analisi dell’effettività delle vie di ricorso riguardanti lo svolgimento delle ispezioni.

Il secondo motivo verte sulla violazione degli articoli 6 e 8 CEDU, dell’articolo 296 del Trattato e dell’articolo 20, paragrafo 4, del regolamento n. 1/2003, in quanto il Tribunale ha travisato l’obbligo di motivazione e di limitazione delle decisioni di ispezione.

Il terzo motivo verte su un errore di diritto e su una violazione del regolamento n. 1/2003, in quanto il Tribunale ha qualificato una fase procedurale “anteriormente all’adozione di misure che implicano la contestazione di aver commesso una infrazione”, non soggetta al regolamento.

Il quarto motivo verte sulla violazione degli articoli 6 e 8 CEDU e sull’articolo 19 del regolamento n. 1/2003, in quanto il Tribunale ha qualificato come indizi sufficientemente gravi elementi viziati da irregolarità formali e sostanziali.

Il quinto motivo verte su un difetto di motivazione derivante dall’assenza di controllo del valore probatorio di tali indizi e su un errore relativo alla qualificazione come indizi.

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