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Comunicazione sulla GU

 

Ricorso della Viasat Broadcasting UK Ltd contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 20 gennaio 2005

(Causa T-16/05)

(Lingua processuale: il danese)

Il 20 gennaio 2005, la Viasat Broadcasting UK Ltd, con sede in West Drayton (Regno Unito), rappresentata dall'avv. Simon Evers Hjelmborg, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

-    annullare il punto 55 della decisione della Commissione 6 ottobre 2004, pronunciata nel caso di aiuti di Stato N 313/2004 - Danimarca (C(2004)3632 def.) relativo alla ricapitalizzazione della TV2/DANMARK A/S;

-    condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti:

La decisione impugnata verte su un piano di ricapitalizzazione della società di Stato di pubblico servizio TV2/DANMARK A/S. La recapitalizzazione, che comporta un apporto di capitali dello Stato danese e una conversione dei debiti in capitali propri, è stata giudicata necessaria a seguito della decisione 19 maggio 2004 1, con la quale la Commissione ha imposto alla Danimarca il recupero dell'aiuto di Stato illegittimamente concesso alla TV2/DANMARK A/S, ma che implicherebbe il fallimento tecnico per la detta società.

Dalla decisione impugnata risulta che la Commissione non poteva escludere che la programmata ricapitalizzazione della TV2 implichi elementi di aiuto di Stato ai sensi dell'art. 87, n. 1, CE. Al punto 55 della decisione impugnata la Commissione ha cionondimeno constatato che ogni elemento di aiuto di Stato che poteva essere legato alla prevista ricapitalizzazione della TV2 era compatibile con il mercato comune conformemente all'art. 86, n. 2, CE.

A sostegno delle sue conclusioni, la ricorrente deduce che la Commissione è incorsa in errore di diritto nel non aver constatato che il piano di ricapitalizzazione era incompatibile con l'art. 87, n. 1, CE. Tale argomento è, tra altri, fondato sui seguenti elementi:

-     la ragione per la quale era stata prevista la ricapitalizzazione della TV2/DANMARK A/S era la domanda di rimborso di un aiuto di Stato illegittimo, per cui l'autorizzazione all'apporto di un nuovo aiuto (la ricapitalizzazione) implicherebbe che l'art. 87, n. 1, CE della decisione della Commissione 19 maggio 2004 perderebbe il suo proprio significato;

-    una ricapitalizzazione nell'ambito della quale i capitali propri raggiungono la struttura ottimale dei capitali non può essere considerata conforme al principio dell'investitore in economia di mercato;

-    la TV2/DANMARK A/S ha prodotto nel 2003 utili senza aiuti di Stato, il che sta a significare che la società è in grado di costituire da sola i capitali propri auspicati, e

-    une struttura di capitali ottimali non è necessaria affinché la TV2/DANMARK A/S possa svolgere il suo compito di servizio pubblico.

La ricorrente sostiene inoltre che la Commissione è incorsa in errore di diritto nel constatare che ogni elemento di aiuto di Stato che potrebbe essere legato alla ricapitalizzazione è compatibile con il mercato comune, ai sensi dell'art. 86, n. 2, CE. Tale argomento è, tra altri, fondato sui seguenti elementi:

-    il campo di applicazione dell'art. 86, n. 2, CE è limitato alla compensazione dei costi supplementari netti legati alla prestazione di servizi di interesse economico generale (servizio pubblico), per cui tale disposizione non contempla gli investimenti statali in società obbligate a fornire tali servizi,

-    gli investimenti dello Stato danese nella TV2/DANMARK A/S (la ricapitalizzazione) non costituiscono una compensazione a fronte delle prestazioni di pubblico servizio acquistate e, pertanto, una compensazione dei costi supplementari netti risultanti dagli obblighi di pubblico servizio,

-    la TV2/DANMARK A/S non sembra avere costi supplementari netti dovuti ai suoi obblighi di pubblico servizio,

-    la Commissione non ha riesaminato la definizione del servizio pubblico e ne ha così accettato una definizione molto lata, in forza della quale l'intera griglia di programmi della TV2/DANMARK A/S rientra sotto il servizio pubblico, il che priva del suo significato il criterio di proporzionalità di cui all'art. 86, n. 2, CE, e

-    l'art. 86, n. 2, CE non può esonerare gli aiuti di Stato concessi allo scopo di rendere società di Stato attraenti in occasione della loro vendita da parte dello Stato.

La ricorrente sostiene, infine, che la Commissione doveva limitarsi a valutare la ricapitalizzazione prevista con riferimento alle sole disposizioni di cui all'art. 87, n. 2, CE, all'art. 87, n. 3, CE e, in particolare, all'art. 87, n. 3, lett. c), CE, come pure agli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà 2 e che la programmata ricapitalizzazione non integra i requisiti di un'esenzione ai sensi di tali disposizioni.

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1 - Decisione della Commissione C(2004)1814 def., del 19 maggio 2004, nel caso C 2/2003 (ex NN 22/2002) relativo a misure adottate dalla Danimarca a favoree della TV2/DANMARK.

2 - Comunicazione della Commissione - Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (GU C 244 del 1° ottobre 2004, pag. 2)