Language of document : ECLI:EU:T:2010:205

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Ottava Sezione)

19 maggio 2010 (*)

«Concorrenza – Intese – Settore dei tubi idrotermosanitari in rame – Decisione che accerta una violazione all’art. 81 CE – Infrazione continuata e multiforme – Ammende – Partecipazione limitata all’intesa – Estensione geografica del mercato interessato – Durata dell’infrazione – Cooperazione»

Nella causa T‑21/05,

Chalkor AE Epexergasias Metallon, con sede in Atene (Grecia), rappresentata dal sig. I. Forrester, QC, dagli avv.ti A. Schulz e A. Komninos,

ricorrente,

contro

Commissione europea, rappresentata dai sigg. P. Oliver e S. Noë, in qualità di agenti,

convenuta,

avente ad oggetto la domanda di annullamento o di riduzione dell’ammenda inflitta alla ricorrente con la decisione della Commissione 3 settembre 2004, C (2004) 2826, relativa a un procedimento di cui all’articolo 81 [CE] e all’articolo 53 dell’accordo SEE (Caso COMP/E‑1.38.069 – Tubi idrotermosanitari in rame),

IL TRIBUNALE (Ottava Sezione),

composto dalla sig.ra M.E. Martins Ribeiro, dai sigg. S. Papasavvas e N. Wahl (relatore), giudici,

cancelliere: sig.ra C. Kantza, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 6 novembre 2008,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

 Fatti

1        La Chalkor AE Epexergasias Metallon (in prosieguo: la «Chalkor» o la «ricorrente») è una società di diritto greco, quotata alla borsa di Atene (Grecia). La società Viohalco SA detiene la maggioranza assoluta delle azioni della ricorrente.

1.     Fase amministrativa del procedimento

2        In esito alla comunicazione di informazioni da parte della Mueller Industries Inc. (in prosieguo: la «Mueller») nel gennaio 2001, la Commissione delle Comunità europee ha proceduto a taluni accertamenti a sorpresa, nel marzo 2001, nei locali di varie imprese attive nel settore dei tubi idrotermosanitari in rame, ai sensi dell’art. 14 del regolamento del Consiglio 6 febbraio 1962, n. 17, primo regolamento d’applicazione degli articoli [81 CE] e [82 CE] (GU 1962, 13, pag. 204).

3        Il 9 e 10 aprile 2001, sono stati effettuati controlli supplementari nei locali della KME Germany AG (già KM Europa Metal AG) nonché della Outokumpu Oyj e della Luvata Oy (già Outokumpu Copper Products Oy) (in prosieguo, indicate congiuntamente, il «gruppo Outokumpu»). Il 9 aprile 2001, la Outokumpu ha sottoposto alla Commissione un’offerta di cooperazione ai sensi della comunicazione della Commissione sulla non imposizione o sulla riduzione delle ammende nei casi d’intesa tra imprese (GU 1996, C 207, pag. 4; in prosieguo: la «comunicazione del 1996 sulla cooperazione») sia per i tubi industriali sia per i tubi idrotermosanitari. In esito a controlli complementari, la Commissione ha scisso la sua indagine relativa ai tubi idrotermosanitari in rame in tre procedimenti distinti, vale a dire il caso COMP/E‑1/38.069 (Tubi idrotermosanitari in rame), il caso COMP/E‑1/38.121 (Raccordi) e il caso COMP/E‑1/38.240 (Tubi industriali).

4        Con lettera del 30 maggio 2001, il gruppo Outokumpu ha inviato alla Commissione un memorandum, unitamente a taluni allegati, contenente una descrizione del settore dei tubi idrotermosanitari in rame e degli accordi collusivi ad esso attinenti.

5        Il 5 giugno 2002, nel contesto del caso COMP/E‑1/38.240 (Tubi industriali), si sono svolti incontri relativi all’offerta di cooperazione del gruppo Outokumpu, su iniziativa della Commissione, con rappresentanti di tale impresa. Quest’ultima ha parimenti reso noto di essere disposta ad accettare che la Commissione interrogasse i membri del suo personale implicati negli accordi di cui al caso COMP/E‑1/38.069 (Tubi idrotermosanitari in rame).

6        Nel luglio 2002, nel contesto del caso COMP/E‑1/38.240 (Tubi industriali), la Commissione, ai sensi dell’art. 11 del regolamento n. 17, da una parte, ha rivolto talune richieste di informazioni alla Wieland-Werke AG (in prosieguo: la «Wieland») e al gruppo KME [composto dalla KME Germany, dalla KME France SAS (già Tréfimétaux SA) e dalla KME Italy SpA (già Europa Metalli SpA)] e, dall’altra, ha invitato il gruppo Outokumpu a comunicarle informazioni complementari. Il 15 ottobre 2002, il gruppo KME ha risposto a tale richiesta di informazioni. La sua risposta conteneva parimenti una dichiarazione e la domanda diretta a beneficiare dell’applicazione della comunicazione del 1996 sulla cooperazione nel contesto del caso COMP/E‑1/38.069 (Tubi idrotermosanitari in rame). Inoltre, il gruppo KME ha consentito alla Commissione di utilizzare tutte le informazioni fornite nel contesto del caso COMP/E‑1/38.240 (Tubi industriali) in quello del caso COMP/E‑1/38.069 (Tubi idrotermosanitari in rame).

7        Il 23 gennaio 2003, la Wieland ha comunicato alla Commissione una dichiarazione comprendente la domanda diretta a beneficiare, nel contesto del caso COMP/E‑1/38.069 (Tubi idrotermosanitari in rame), dell’applicazione della comunicazione del 1996 sulla cooperazione.

8        Nel contesto del caso COMP/E‑1/38.069 (Tubi idrotermosanitari in rame), la Commissione, il 3 marzo 2003, ha rivolto talune richieste di informazioni al gruppo Boliden [composto dalla Boliden AB, dalla Outokumpu Copper Fabrication AB (già Boliden Fabrication AB) e dalla Outokumpu Copper BCZ SA (già Boliden Cuivre & Zinc SA)], alla HME Nederland BV (in prosieguo: la «HME») e alla Chalkor, nonché, il 20 marzo 2003, al gruppo IMI (composto dalla IMI plc, dalla IMI Kynoch Ltd e dalla Yorkshire Copper Tube).

9        Il 9 aprile 2003, alcuni rappresentanti della Chalkor hanno incontrato i rappresentanti della Commissione e hanno chiesto, nel contesto del caso COMP/E‑1/38.069 (Tubi idrotermosanitari in rame), l’applicazione della comunicazione del 1996 sulla cooperazione.

10      Il 29 agosto 2003, la Commissione, nel contesto del caso COMP/E‑1/38.069 (Tubi idrotermosanitari in rame), ha emanato una comunicazione degli addebiti indirizzata alle società interessate. Dette società, dopo aver avuto accesso agli atti, in formato elettronico, e dopo aver presentato osservazioni scritte, hanno partecipato, salvo la HME, a un’audizione svoltasi il 28 novembre 2003.

11      Il 16 dicembre 2003, la Commissione ha adottato la decisione C (2003) 4820 def., relativa ad un procedimento a norma dell’articolo 81 [CE] e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (Caso COMP/E‑1/38.240 – Tubi industriali), una sintesi della quale è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 28 aprile 2004 (GU L 125, pag. 50).

2.     Decisione impugnata

12      Il 3 settembre 2004, la Commissione ha adottato la decisione C (2004) 2826, relativa a un procedimento di cui all’articolo 81 [CE] e all’articolo 53 dell’accordo SEE (Caso COMP/E‑1/38.069 – Tubi idrotermosanitari in rame) (in prosieguo: la «decisione impugnata»), una sintesi della quale è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 13 luglio 2006 (GU L 192, pag. 21).

13      La decisione impugnata contiene, segnatamente, le seguenti disposizioni:

«Articolo 1

Le seguenti imprese hanno violato le disposizioni dell’art. 81, n. 1, [CE] e, a far data dal 1° gennaio 1994, dell’art. 53, n. 1, dell’accordo SEE, partecipando, nei periodi indicati, ad un insieme di accordi e di pratiche concordate consistenti nella fissazione dei prezzi e nella spartizione del mercato nel settore dei tubi idrotermosanitari in rame:

a)      la Boliden (…), in solido con la [Outokumpu Copper Fabrication] e la [Outokumpu Copper BCZ], dal 3 giugno 1988 al 22 marzo 2001;

b)      la [Outokumpu Copper Fabrication], in solido con la Boliden (…) e la [Outokumpu Copper BCZ], dal 3 giugno 1988 al 22 marzo 2001;

c)      la [Outokumpu Copper BCZ], in solido con la Boliden (…) e la [Outokumpu Copper Fabrication], dal 3 giugno 1988 al 22 marzo 2001;

d)      la Austria Buntmetall AG:

i)      in solido con la Buntmetall Amstetten [GmbH], dal 29 agosto 1998 almeno all’8 luglio 1999, e

ii)      in solido con la [Wieland] e la Buntmetall Amstetten (…), dal 9 luglio 1999 al 22 marzo 2001;

e)      la Buntmetall Amstetten (…):

i)      in solido con la Austria Buntmetall (…), dal 29 agosto 1998 almeno all’8 luglio 1999, e

ii)      in solido con la [Wieland] e la Austria Buntmetall (…), dal 9 luglio 1999 al 22 marzo 2001;

f)      la [Chalkor], almeno dal 29 agosto 1998 sino almeno all’inizio del settembre 1999;

g)      la [HME] dal 29 agosto 1998 almeno sino al 22 marzo 2001;

h)      la IMI (…), in solido con la IMI Kynoch (…) e la Yorkshire Copper Tube (…), dal 29 settembre 1989 al 22 marzo 2001;

i)      la IMI Kynoch (…), in solido con la IMI (…) e la Yorkshire Copper Tube (…), dal 29 settembre 1989 al 22 marzo 2001;

j)      la Yorkshire Copper Tube […], in solido con la IMI (…) e la IMI Kynoch (…), dal 29 settembre 1989 al 22 marzo 2001;

k)      la [KME Germany]:

i)      singolarmente, dal 3 giugno 1988 al 19 giugno 1995, e

ii)      in solido con la [KME France] e la [KME Italy], dal 20 giugno 1995 al 22 marzo 2001;

l)      la [KME Italy]:

i)      in solido con la [KME France], dal 29 settembre 1989 al 19 giugno 1995, e

ii)      in solido con la [KME Germany] e la [KME France], dal 20 giugno 1995 al 22 marzo 2001;

m)      la [KME France]:

i)      in solido con la [KME Italy], dal 29 settembre 1989 al 19 giugno 1995, e

ii)      in solido con la [KME Germany] e la [KME Italy], dal 20 giugno 1995 al 22 marzo 2001;

(…)

s)      la Outokumpu (…), in solido con la [Luvata], dal 29 settembre 1989 al 22 marzo 2001;

t)      la [Luvata], in solido con la Outokumpu (…), dal 29 settembre 1989 al 22 marzo 2001;

u)      la [Wieland]:

i)      singolarmente dal 29 settembre 1989 all’8 luglio 1999, e

ii)      in solido con la Austria Buntmetall (…) e la Buntmetall Amstetten (…), dal 9 luglio 1999 al 22 marzo 2001.

Articolo 2

Per le infrazioni di cui all’articolo 1, sono inflitte le seguenti ammende:

a)      alla Boliden […], alla [Outokumpu Copper Fabrication] e alla [Outokumpu Copper BCZ], in solido: EUR 32,6 milioni;

b)      alla Austria Buntmetall […] e alla Buntmetall Amstetten […], in solido: EUR 0,6695 milioni;

c)      alla Austria Buntmetall […], alla Buntmetall Amstetten […] e alla [Wieland], in solido: EUR 2,43 milioni;

d)      alla [Chalkor]: EUR 9,16 milioni;

e)      alla [HME]: EUR 4,49 milioni;

f)      alla IMI […], alla IMI Kynoch […] e alla Yorkshire Copper Tube […], in solido: EUR 44,98 milioni;

g)      alla [KME Germany]: EUR 17,96 milioni;

h)      alla [KME Germany], alla [KME France] e alla [KME Italy], in solido: EUR 32,75 milioni;

i)      alla [KME Italy] e alla [KME France], in solido: EUR 16,37 milioni;

j)      alla Outokumpu […] e alla [Luvata], in solido: EUR 36,14 milioni;

k)      alla [Wieland], singolarmente: EUR 24,7416 milioni.

(…)».

14      La Commissione ha ritenuto che le imprese in oggetto avessero partecipato ad un’infrazione (in prosieguo: il «cartello» o l’«infrazione di cui trattasi») unica, continuata, complessa e, nel caso del gruppo Boliden, del gruppo KME e della Wieland, multiforme. La Commissione ha precisato che la decisione impugnata non riguardava gli accordi nazionali in quanto tali (‘considerando’ 2 e 106 della decisione impugnata).

 Prodotti e mercati di cui trattasi

15      Il settore interessato, che è quello della fabbricazione di tubi idrosanitari in rame, comprende due gruppi di prodotti, vale a dire, da una parte, i tubi industriali, che si suddividono in differenti sottogruppi in funzione della loro utilizzazione finale (condizionamento dell’aria e refrigerazione, impianti, riscaldamento a gas, filtri/essiccatori e cavi per telecomunicazioni) e, dall’altra, i tubi idrotermosanitari, denominati anche «tubi per impianti», che vengono utilizzati nel settore edilizio per installare acqua, gasolio, gas e impianti di riscaldamento (‘considerando’ 3 della decisione impugnata).

16      La Commissione ha ritenuto che i casi COMP/E-1/38.069 (Tubi idrotermosanitari in rame) e COMP/E-1/38.240 (Tubi industriali) concernessero due infrazioni distinte. Al riguardo, si è fondata principalmente sul fatto che «imprese diverse (e membri diversi del personale di tali imprese) erano implicate negli accordi relativi ai tubi sanitari, da una parte, e ai tubi industriali, dall’altra, accordi la cui organizzazione anche era diversa». Inoltre, la Commissione ha ritenuto che il settore dei tubi sanitari si distinguesse da quello dei tubi industriali riguardo alla clientela interessata, all’utilizzazione finale e alle caratteristiche tecniche dei prodotti (‘considerando’ 4 e 5 della decisione impugnata).

17      Quanto ai tubi sanitari in rame, la Commissione ha affermato nella decisione impugnata che tale gruppo di prodotti comprendeva due «sotto-famiglie» di prodotti: i tubi idrotermosanitari in rame, da una parte, e i tubi idrotermosanitari in rame con rivestimento in plastica, dall’altra. L’Istituzione ha rilevato che «i tubi idrotermosanitari in rame e i tubi idrotermosanitari in rame con rivestimento in plastica non sono obbligatoriamente intercambiabili e possono costituire mercati di prodotti distinti alla luce della comunicazione della Commissione sulla definizione del mercato rilevante ai fini dell’applicazione del diritto comunitario in materia di concorrenza» (GU 1997, C 372, pag. 5). Tuttavia, ai fini della decisione impugnata, la Commissione ha ritenuto che queste due «sotto-famiglie» di prodotti dovessero essere considerate come «un solo e medesimo gruppo di prodotti (…) in quanto si tratta essenzialmente delle stesse imprese (e degli stessi membri del personale di tali imprese) che sono state coinvolte negli accordi su tali due sotto‑famiglie di prodotti e gli accordi erano organizzati in modo simile» (‘considerando’ 13 e 459 della decisione impugnata).

18      Nella decisione impugnata, la Commissione ha parimenti indicato che il mercato geografico rilevante era lo Spazio economico europeo (SEE). L’Istituzione ha ritenuto che, nel 2000, nel SEE, il valore del mercato dei tubi idrotermosanitari in rame era di circa EUR 970,1 milioni e quello del mercato dei tubi idrotermosanitari in rame con rivestimento in plastica di EUR 180,9 milioni. Il valore congiunto di tali due mercati, conseguentemente, è stato valutato in EUR 1 151 milioni nel 2000 nel SEE (‘considerando’ 17 e 23 della decisione impugnata).

 Componenti dell’infrazione di cui trattasi

19      La Commissione ha rilevato che l’infrazione di cui trattasi si era manifestata in tre forme distinte, ma connesse (‘considerando’ 458 e 459 della decisione impugnata). La prima parte del cartello consisteva negli accordi conclusi tra i «produttori SANCO». La seconda parte dell’infrazione di cui trattasi comprendeva gli accordi conclusi tra i «produttori WICU e Cuprotherm». Infine, la terza parte del cartello riguardava gli accordi conclusi nell’ambito di un gruppo più ampio di produttori di tubi idrotermosanitari in rame ed è stata chiamata «accordi europei ampliati».

 Accordi tra «produttori SANCO»

20      SANCO è sia un marchio sia la designazione di un procedimento tecnico specifico per la fabbricazione di tubi idrotermosanitari in rame anticorrosione di qualità superiore. La tecnica è stata brevettata nel 1980 dall’impresa Usines à cuivre et à zinc (Fabbriche di rame e di zinco). Il gruppo Boliden è stato il titolare del brevetto iniziale del procedimento di fabbricazione sino alla sua scadenza nel 2000, ma non era titolare del marchio SANCO in tutti i paesi europei. Il suo concorrente, il gruppo KME, ha chiesto e ottenuto la registrazione del marchio SANCO sotto il proprio nome in diversi paesi europei. In seguito, il gruppo KME ha fatto brevettare taluni miglioramenti rispetto al brevetto originale e i due concorrenti si sono concessi licenze reciproche sui loro brevetti e i loro marchi rispettivi. Dal 1981, il gruppo KME e il gruppo Boliden hanno concesso una licenza del marchio e del brevetto alla Wieland (‘considerando’ 115‑118 della decisione impugnata).

21      Nella decisione impugnata, la Commissione ha ritenuto che, dal 1988, gli accordi tra «produttori SANCO» erano andati oltre una semplice relazione tra «concedenti di licenze» e «licenziatari». A suo avviso, sussistevano tra tali produttori, vale a dire, il gruppo KME, il gruppo Boliden e la Wieland, dal giugno 1988 sino alla fine del primo semestre del 1994, accordi sugli obiettivi di prezzi e sui tassi di sconto nonché sulla ripartizione delle vendite e delle parti di mercato (in prosieguo: gli «accordi SANCO»). La sorveglianza dell’attuazione di tali accordi si fondava principalmente sulla comunicazione, tra i «produttori SANCO», delle cifre relative alla loro produzione e alle loro vendite (‘considerando’ 125‑146 e 456 della decisione impugnata).

 Accordi tra «produttori WICU e Cuprotherm»

22      WICU e Cuprotherm sono marchi relativi a tubi idrotermosanitari in rame con rivestimento in plastica, che costituiscono oggetto di brevetti.

23      Il marchio WICU e i brevetti ad esso relativi appartengono al gruppo KME, che ha concesso, segnatamente, una licenza di marchio e di brevetto alla Wieland. Al contrario, il marchio Cuprotherm e il brevetto ad esso relativo appartengono alla Wieland, che ha concesso una licenza di marchio e di brevetto al gruppo KME (‘considerando’ 121 della decisione impugnata).

24      La Commissione ha affermato, nella decisione impugnata, che gli accordi conclusi tra il gruppo KME e la Wieland riguardo ai tubi WICU e Cuprotherm andassero oltre una semplice relazione tra «concedenti di licenze» e «licenziatari». Il gruppo KME e la Wieland avrebbero intrattenuto contatti a fini anticoncorrenziali nella forma di un scambio di informazioni sensibili e di una coordinazione dei volumi e dei prezzi riguardo ai tubi idrotermosanitari in rame con rivestimento in plastica (in prosieguo: gli «accordi WICU e Cuprotherm») (‘considerando’ 149 della decisione impugnata).

 Accordi europei ampliati

25      Nella decisione impugnata, la Commissione ha rilevato che, parallelamente agli accordi SANCO e agli accordi WICU e Cuprotherm, l’infrazione di cui trattasi presentava una terza parte, che comprendeva accordi tra membri di un gruppo più ampio di produttori di tubi idrotermosanitari in rame (‘considerando’ 102, 104, 105, 108‑111, 147, 148, 461 e 462 della decisione impugnata).

26      Il numero dei partecipanti a tale gruppo più ampio era, inizialmente, di cinque, vale a dire il gruppo KME, la Wieland, il gruppo Outokumpu, il gruppo IMI e la Mueller (in prosieguo: il «Gruppo dei cinque»). In esito al sopraggiungere della Chalkor, della HME, del gruppo Boliden e del gruppo Buntmetall (composto dalla Austria Buntmetall e dalla Buntmetall Amstetten), il numero dei partecipanti a tale gruppo è aumentato a nove (in prosieguo: il «Gruppo dei nove» (‘considerando’ 216 della decisione impugnata).

27      Secondo la Commissione, i membri del Gruppo dei cinque e del Gruppo dei nove hanno tentato di stabilizzare il mercato dei tubi idrotermosanitari in rame fondandosi sulle quote di mercato di un anno di riferimento per prevedere un obiettivo per le quote di mercato future. Peraltro, nella decisione impugnata l’Istituzione ha ritenuto che tali partecipanti si fossero accordati in ordine a scambi di informazioni sensibili, alla ripartizione delle quote di mercato, al controllo dei volumi delle vendite, a un meccanismo di «posizione dominante» per mercato nonché in ordine ad una coordinazione dei prezzi, comprensiva di tabelle, all’applicazione di «coordinamento dei prezzi» e di riduzioni (‘considerando’ 192 della decisione impugnata).

 Durata e carattere continuativo dell’infrazione di cui trattasi

28      Nella decisione impugnata la Commissione ha rilevato che l’infrazione di cui trattasi aveva avuto inizio il 3 giugno 1988 riguardo al gruppo KME e al gruppo Boliden, il 29 settembre 1989 riguardo al gruppo IMI, al gruppo Outokumpu e alla Wieland, il 21 ottobre 1997 riguardo alla Mueller e, al più tardi, il 29 agosto 1998 riguardo alla Chalkor, al gruppo Buntmetall e alla HME. Quanto alla data in cui l’infrazione è venuta meno, la Commissione ha considerato quella del 22 marzo 2001, salvo riguardo alla Mueller e alla Chalkor, che, secondo la Commissione, hanno rispettivamente smesso di partecipare al cartello l’8 gennaio 2001 e nel mese di settembre 1999 (‘considerando’ 597 della decisione impugnata).

29      Quanto al carattere continuativo dell’infrazione di cui trattasi, riguardo al gruppo Boliden, al gruppo IMI, al gruppo KME, al gruppo Outokumpu ed alla Wieland, la Commissione ha rilevato nella decisione impugnata che, benché il cartello avesse avuto periodi di attività meno intensa tra il 1990 e il dicembre 1992, da una parte, e tra luglio 1994 e luglio 1997, dall’altra, l’attività costitutiva dell’infrazione non era tuttavia mai del tutto cessata, sicché l’infrazione di cui trattasi costituiva effettivamente un’infrazione unica non prescritta (‘considerando’ 466, 471, 476, 477 e 592 della decisione impugnata).

30      Quanto alla HME, al gruppo Buntmetall ed alla Chalkor, dalla decisione impugnata risulta che la Commissione non ha potuto provare la loro partecipazione al cartello per il periodo precedente al 29 agosto 1998 (‘considerando’ 592 e 597 della decisione impugnata).

 Determinazione dell’importo delle ammende

31      Con la decisione impugnata, la Commissione ha inflitto una serie di ammende, ai sensi dell’art. 23, n. 2, del regolamento (CE) del Consiglio 16 dicembre 2002, n. 1/2003, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 [CE] e 82 [CE] (GU 2003, L 1, pag. 1), nonché ai sensi dell’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17, al gruppo Boliden, al gruppo Buntmetall, alla Chalkor, alla HME, al gruppo IMI, al gruppo KME, al gruppo Outokumpu e alla Wieland (‘considerando’ 842 e art. 2 della decisione impugnata).

32      Gli importi delle ammende sono stati determinati dalla Commissione in funzione della gravità e della durata dell’infrazione di cui trattasi, e cioè i due criteri esplicitamente menzionati all’art. 23, n. 3, del regolamento n. 1/2003 e all’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17, che era, secondo la decisione impugnata, applicabile all’epoca dell’infrazione di cui trattasi (‘considerando’ 601‑603 della decisione impugnata).

33      Ai fini della fissazione dell’importo dell’ammenda inflitta ad ogni singola impresa, la Commissione ha applicato la metodologia definita negli Orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’articolo 15, n. 2, del regolamento n. 17 e dell’articolo 65, paragrafo 5 [CA] (GU 1998, C 9, pag. 3; in prosieguo: gli «orientamenti»), pur non essendosi sistematicamente riferita ad essi. Nella decisione impugnata, la Commissione ha parimenti valutato se, e in qual misura, le imprese interessate soddisfacessero i requisiti fissati dalla comunicazione del 1996 sulla cooperazione.

 Importo di partenza delle ammende

–       Gravità

34      Quanto alla valutazione della gravità dell’infrazione di cui trattasi, la Commissione ha tenuto conto della natura propria dell’infrazione, del suo impatto concreto sul mercato, dell’estensione del mercato geografico di cui trattasi e della misura del mercato stesso (‘considerando’ 605 e 678 della decisione impugnata).

35      L’Istituzione ha fatto valere che le pratiche di ripartizione dei mercati e di fissazione dei prezzi, come quelle considerate nel caso di specie, costituivano, per la loro stessa natura, un’infrazione molto grave e ha ritenuto che il mercato geografico interessato dal cartello corrispondesse a quello del territorio del SEE. La Commissione ha parimenti tenuto conto del fatto che il mercato dei tubi idrotermosanitari in rame costituiva un settore industriale molto rilevante, il cui valore era stato stimato pari a EUR 1 151 milioni nel SEE nel 2000, ultimo anno compiuto del cartello (‘considerando’ 606 e 674‑678 della decisione impugnata).

36      Per quanto riguarda l’impatto concreto sul mercato, la Commissione ha rilevato che sussistevano prove sufficienti per dimostrare che il cartello aveva globalmente prodotto determinati effetti sul mercato interessato, segnatamente sui prezzi, anche se era impossibile quantificarli precisamente (‘considerando’ 670 e 673 della decisione impugnata). Ai fini di tale affermazione, l’Istituzione si è fondata, segnatamente, su diversi indici. In primo luogo, si è basata sull’attuazione dell’intesa riferendosi al fatto che i partecipanti avevano scambiato informazioni sui volumi delle vendite e sui livelli dei prezzi (‘considerando’ 629 e 630 della decisione impugnata).

37      In secondo luogo, essa ha tenuto conto della circostanza che i membri del cartello detenevano una parte rilevante, vale a dire l’84,6%, del mercato nel SEE (‘considerando’ 635 della decisione impugnata).

38      In terzo luogo, la Commissione si è fondata su tabelle, memorandum e note redatte nel contesto delle riunioni del cartello da parte dei suoi stessi membri. Tali documenti attesterebbero che i prezzi erano aumentati nel corso di alcuni periodi del cartello e che i membri del cartello avevano realizzato profitti supplementari rispetto ai periodi precedenti. Alcuni di tali documenti indicherebbero che i soggetti coinvolti nel cartello ritenevano che esso avesse consentito alle imprese interessate di conseguire i loro obiettivi di prezzo. La Commissione si è parimenti fondata sulle dichiarazioni del sig. M., ex amministratore di una delle società del gruppo Boliden, nonché della Wieland, del gruppo Boliden e della Mueller nel contesto delle loro rispettive cooperazioni (‘considerando’ 637‑654 della decisione impugnata).

39      Infine, la Commissione ha rilevato che le rispettive quote di mercato dei partecipanti all’intesa erano rimaste relativamente stabili per tutta la durata del cartello, anche se i clienti dei partecipanti talvolta erano cambiati (‘considerando’ 671 della decisione impugnata).

40      La Commissione ne ha tratto la conclusione che le imprese interessate avessero commesso un’infrazione molto grave (‘considerando’ 680 della decisione impugnata).

–       Trattamento differenziato

41      La Commissione ha individuato nella decisione impugnata quattro gruppi che essa riteneva rappresentativi dell’importanza relativa delle imprese nell’infrazione di cui trattasi. La ripartizione dei membri del cartello in diverse categorie effettuata dalla Commissione si è fondata sulle rispettive quote di mercato dei partecipanti al cartello per le vendite dei prodotti interessati nel SEE nel corso dell’anno 2000. Conseguentemente, il gruppo KME è stato considerato come il principale attore sul mercato interessato ed è stato classificato nella prima categoria. I gruppi Wieland (composto dalla Wieland e dal gruppo Buntmetall, di cui la Wieland ha assunto il controllo nel luglio 1999), IMI e Outokumpu sono stati considerati come operatori di taglia media su tale mercato e sono stati collocati nella seconda categoria. Il gruppo Boliden è stato collocato nella terza categoria. Nella quarta categoria figurano la HME e la Chalkor (‘considerando’ 681‑692 della decisione impugnata).

42      Le quote di mercato sono state determinate in funzione del fatturato, realizzato da ogni contravventore, proveniente dalle vendite di tubi idrotermosanitari sul mercato complessivo dei tubi idrotermosanitari in rame e dei tubi idrotermosanitari in rame con rivestimento in plastica. Pertanto, le quote di mercato delle imprese che non vendevano tubi WICU e Cuprotherm sono state calcolate dividendo il loro fatturato relativo ai tubi idrotermosanitari in rame per la misura complessiva del mercato dei tubi idrotermosanitari in rame senza e con rivestimento in plastica (‘considerando’ 683 e 692 della decisione impugnata).

43      La Commissione ha conseguentemente fissato l’importo di partenza delle ammende in EUR 70 milioni per il gruppo KME, in EUR 23,8 milioni per i gruppi Wieland, IMI e Outokumpu, in EUR 16,1 milioni per il gruppo Boliden e in EUR 9,8 milioni per la Chalkor e per la HME (‘considerando’ 693 della decisione impugnata).

44      In considerazione del fatto che, dopo il luglio 1999, la Wieland e il gruppo Buntmetall costituivano un’unica impresa e che, sino al giugno 1995, la KME France e la KME Italy costituivano congiuntamente un’impresa distinta dalla KME Germany, l’importo di partenza delle ammende che sono state loro rispettivamente inflitte è stato fissato come segue: EUR 35 milioni per il gruppo KME (KME Germany, KME France e KME Italy in solido); EUR 17,5 milioni per la KME Germany; EUR 17,5 milioni per la KME Italy e la KME France in solido; EUR 3,25 milioni per il gruppo Wieland; EUR 19,52 milioni per la Wieland e EUR 1,03 milioni per il gruppo Buntmetall (‘considerando’ 694‑696 della decisione impugnata).

45      Per tener conto della necessità di fissare l’ammenda a un livello che ne garantisse l’effetto dissuasivo, la Commissione ha maggiorato l’importo di partenza dell’ammenda inflitta al gruppo Outokumpu del 50%, portandolo in tal modo a EUR 35,7 milioni, ritenendo che il suo fatturato mondiale, superiore a EUR 5 miliardi, indicasse che esso disponesse di una misura e di un potere economico tali da giustificare detta maggiorazione (‘considerando’ 703 della decisione impugnata).

 Importo di base delle ammende

46      Dalla decisione impugnata risulta che la Commissione ha maggiorato gli importi di partenza delle ammende del 10% per anno compiuto di infrazione e del 5% per ogni periodo supplementare pari o superiore a sei mesi, ma inferiore a un anno. Così, si è concluso nel senso che:

–        doveva essere applicata al gruppo IMI, dal momento che ha partecipato al cartello per undici anni e cinque mesi, una maggiorazione del 110% dell’importo di partenza dell’ammenda di EUR 23,8 milioni;

–        doveva essere applicata al gruppo Outokumpu, dal momento che ha partecipato al cartello per undici anni e cinque mesi, una maggiorazione del 110% dell’importo di partenza dell’ammenda, fissato in EUR 35,7 milioni in seguito al suo aumento a fini dissuasivi;

–        doveva essere applicata al gruppo Boliden, dal momento che ha partecipato al cartello per dodici anni e nove mesi, una maggiorazione del 125% dell’importo di partenza dell’ammenda di EUR 16,1 milioni;

–        doveva essere applicata alla Chalkor, dal momento che ha partecipato al cartello per dodici mesi, una maggiorazione 10% dell’importo di partenza dell’ammenda di EUR 9,8 milioni;

–        doveva essere applicata alla HME, dal momento che ha partecipato al cartello per due anni e sei mesi, una maggiorazione del 25% dell’importo di partenza dell’ammenda di EUR 9,8 milioni;

–        doveva essere applicata al gruppo KME, dal momento che ha partecipato al cartello per cinque anni e sette mesi, una maggiorazione del 55% dell’importo di partenza dell’ammenda di EUR 35 milioni;

–        doveva essere applicata al gruppo KME Germany, dal momento che ha partecipato al cartello per sette anni e due mesi, una maggiorazione del 70% dell’importo di partenza dell’ammenda di EUR 17,5 milioni;

–        doveva essere applicata alla KME France e alla KME Italy, dal momento che hanno partecipato al cartello per cinque anni e dieci mesi, una maggiorazione del 55% dell’importo di partenza dell’ammenda di EUR 17,5 milioni;

–        sono state applicate alla Wieland, dal momento che è stata ritenuta responsabile, da una parte, singolarmente, per un periodo di nove anni e nove mesi e, dall’altra, in solido con il gruppo Buntmetall per un periodo ulteriore di un anno e otto mesi, una maggiorazione del 95% dell’importo di partenza dell’ammenda di EUR 19,52 milioni, per il quale la Wieland è l’unica responsabile, e una maggiorazione del 15% dell’importo di partenza dell’ammenda di EUR 3,25 milioni, per il quale la Wieland e il gruppo Buntmetall sono responsabili in solido (‘considerando’ 706‑714 della decisione impugnata).

47      Pertanto, gli importi di base delle ammende inflitte alle imprese di cui trattasi sono stati determinati come segue:

–        per il gruppo KME: EUR 54,25 milioni;

–        per la KME Germany: EUR 29,75 milioni;

–        per la KME France e la KME Italy (in solido): EUR 27,13 milioni;

–        per il gruppo Buntmetall: EUR 1,03 milioni;

–        per il gruppo Wieland: EUR 3,74 milioni;

–        per la Wieland: EUR 38,06 milioni;

–        per il gruppo IMI: EUR 49,98 milioni;

–        per il gruppo Outokumpu: EUR 74,97 milioni;

–        per la Chalkor: EUR 10,78 milioni;

–        per la HME: EUR 12,25 milioni;

–        per il gruppo Boliden: EUR 36,225 milioni (‘considerando’ 719 della decisione impugnata).

 Circostanze aggravanti e attenuanti

48      L’importo di base dell’ammenda inflitta al gruppo Outokumpu è stato maggiorato del 50% argomentando che detto gruppo era autore di una recidiva, essendo stato destinatario della decisione della Commissione 18 luglio 1990, 90/417/CECA, relativa ad una procedura ai sensi dell’articolo 65 [CA] concernente l’accordo e le pratiche concordate, posti in essere dai produttori europei di prodotti piatti di acciaio inossidabil[e] laminati a freddo (GU L 220, pag. 28) (‘considerando’ 720‑726 della decisione impugnata).

49      Quali circostanze attenuanti, la Commissione ha tenuto conto del fatto che i gruppi KME e Outokumpu le avevano fornito talune informazioni, nel contesto delle loro rispettive cooperazioni, che non ricadevano nella comunicazione del 1996 sulla cooperazione.

50      Pertanto, la Commissione ha ridotto l’importo di base dell’ammenda inflitta al gruppo Outokumpu di EUR 40,17 milioni, il che corrisponderebbe all’ammenda che sarebbe stata inflitta a detto gruppo per il periodo di durata dell’infrazione da settembre 1989 a luglio 1997, il cui accertamento era stato reso possibile dalle informazioni che il gruppo medesimo aveva fornito alla Commissione (‘considerando’ 758 e 759 della decisione impugnata).

51      Quanto al gruppo KME, l’importo di base dell’ammenda che le è stata inflitta è stato ridotto di EUR 7,93 milioni in ragione della sua cooperazione, che aveva consentito alla Commissione di accertare che l’infrazione di cui trattasi comprendeva i tubi idrotermosanitari in rame con rivestimento in plastica (‘considerando’ 760 e 761 della decisione impugnata).

 Applicazione della comunicazione del 1996 sulla cooperazione

52      La Commissione, ai sensi del punto D della comunicazione del 1996 sulla cooperazione, ha concesso una riduzione dell’importo delle ammende del 50% al gruppo Outokumpu, del 35% al gruppo Wieland, del 15% alla Chalkor, del 10% al gruppo Boliden e al gruppo IMI e del 35% al gruppo KME. La HME non ha beneficiato di alcuna riduzione ai sensi di tale comunicazione (‘considerando’ 815 della decisione impugnata).

 Importo definitivo delle ammende

53      Conformemente all’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 e all’art. 23, n. 2, del regolamento n. 1/2003, la Commissione ha fissato gli importi delle ammende da infliggere alle imprese destinatarie della decisione impugnata come segue:

–        per il gruppo Boliden: EUR 32,6 milioni;

–        per il gruppo Buntmetall: EUR 0,6695 milioni;

–        per la Chalkor: EUR 9,16 milioni;

–        per la HME: EUR 4,49 milioni;

–        per il gruppo IMI: EUR 44,98 milioni;

–        per il gruppo KME: EUR 32,75 milioni;

–        per la KME Germany: EUR 17,96 milioni;

–        per la KME France e la KME Italy (in solido): EUR 16,37 milioni;

–        per il gruppo Outokumpu: EUR 36,14 milioni;

–        per il gruppo Wieland: EUR 2,43 milioni;

–        per la Wieland: EUR 24,7416 milioni (‘considerando’ 842 della decisione impugnata).

 Procedimento e conclusioni delle parti

54      Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 21 gennaio 2005, la ricorrente ha proposto il presente ricorso.

55      Poiché la composizione delle sezioni del Tribunale è stata modificata, il giudice relatore è stato assegnato all’Ottava Sezione, alla quale, di conseguenza, è stata attribuita la presente causa.

56      La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

–        annullare l’art. 1, lett. f), e l’art. 2, lett. d), della decisione impugnata nella parte in cui prevedono che le sia inflitta un’ammenda;

–        in subordine, ridurre l’importo dell’ammenda ad essa inflitta;

–        condannare la Commissione alle spese.

57      La Commissione chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso;

–        condannare la ricorrente alle spese.

 In diritto

58      A sostegno del ricorso, la ricorrente invoca sei motivi, attinenti, rispettivamente, alla mancata considerazione del carattere forzato della sua partecipazione al cartello, a un’erronea fissazione dell’importo di partenza dell’ammenda, a un aumento erroneo dell’importo di partenza dell’ammenda in ragione della durata dell’infrazione, all’omessa considerazione delle circostanze attenuanti, a un’applicazione erronea della comunicazione del 1996 sulla cooperazione e all’importo sproporzionato dell’ammenda.

59      Prima di esaminare i motivi dedotti dalla ricorrente, si deve ricordare che dai ‘considerando’ 601 e 842 della decisione impugnata risulta che le ammende imposte dalla Commissione a causa dell’infrazione sono state inflitte ai sensi dell’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 nonché dell’art. 23, n. 2, del regolamento n. 1/2003. Inoltre, la Commissione ha determinato l’importo delle ammende applicando la metodologia definita negli orientamenti e la comunicazione del 1996 sulla cooperazione (v. punto 33 supra).

60      Gli orientamenti, anche se non possono essere qualificati come norme giuridiche, sono pur sempre indicativi della prassi da seguire e la Commissione non può discostarsene, in un’ipotesi specifica, senza fornire ragioni compatibili con il principio di parità di trattamento (v. sentenza della Corte 18 maggio 2006, causa C‑397/03 P, Archer Daniels Midland e Archer Daniels Midland Ingredients/Commissione, Racc. pag. I‑4429, punto 91, e la giurisprudenza citata).

61      Spetta pertanto al Tribunale verificare, nel contesto del controllo di legittimità delle ammende inflitte dalla decisione impugnata, se la Commissione ha esercitato il suo potere discrezionale secondo il metodo esposto negli orientamenti e, se dovesse accertare che se ne è discostata, verificare se tale divario sia giustificato e motivato sufficientemente in diritto. Al riguardo, occorre rilevare che la Corte ha confermato la validità, da una parte, del principio stesso degli orientamenti e, dall’altra, del metodo generale ivi indicato (sentenza della Corte 28 giugno 2005, cause riunite C‑189/02 P, C‑202/02 P, da C‑205/02 P a C‑208/02 P e C‑213/02 P, Dansk Rørindustri e a./Commissione, Racc. pag. I‑5425, punti 252‑255, 266‑267, 312 e 313).

62      L’autolimitazione del potere discrezionale della Commissione risultante dall’adozione degli orientamenti, infatti, non è incompatibile con il mantenimento di un margine di discrezionalità sostanziale per la Commissione. Gli orientamenti contengono vari elementi di flessibilità che consentono alla Commissione di esercitare il proprio potere discrezionale in conformità alle disposizioni dei regolamenti n. 17 e n. 1/2003, come interpretate dalla Corte (sentenza Dansk Rørindustri e a./Commissione, cit. al punto 61 supra, punto 267).

63      Pertanto, nei settori in cui la Commissione ha conservato un potere discrezionale, per esempio in ordine alla percentuale di maggiorazione a causa della durata, il controllo di legittimità operato su tali valutazioni si limita a quello dell’assenza di errore manifesto nella valutazione (v., in tal senso, sentenza del Tribunale 18 luglio 2005, causa T‑241/01, Scandinavian Airlines System/Commissione, Racc. pag. II‑2917, punti 64 e 79).

64      Il margine di discrezionalità della Commissione ed i limiti che essa vi ha apportato non pregiudicano, in linea di principio, l’esercizio, da parte del giudice, della sua competenza anche di merito (sentenza del Tribunale 8 luglio 2004, cause riunite T‑67/00, T‑68/00, T‑71/00 e T‑78/00, JFE Engineering e a./Commissione, Racc. pag. II‑2501, punto 538), che lo abilita a sopprimere, ridurre o maggiorare l’importo dell’ammenda inflitta dalla Commissione (v., in tal senso, sentenza della Corte 8 febbraio 2007, causa C‑3/06 P, Groupe Danone/Commissione, Racc. pag. I‑1331, punti 60-62, e sentenza del Tribunale 21 ottobre 2003, causa T‑368/00, General Motors Nederland e Opel Nederland/Commissione, Racc. pag. II‑4491, punto 181).

1.     Sul motivo attinente alla mancata considerazione del carattere forzato della partecipazione della ricorrente al cartello

 Argomenti delle parti

65      La ricorrente fa valere, in sostanza, che la sua partecipazione al cartello è stata sostanzialmente ispirata dal timore di subire rappresaglie da parte dei membri del Gruppo dei cinque, vale a dire i principali attori del mercato interessato. Essa sarebbe stata vittima, e non istigatrice o membro dominante del cartello. Conseguentemente, la ricorrente sostiene che, pur avendo violato l’art. 81 CE, non le si dovrebbe infliggere un’ammenda, o le si dovrebbe infliggere solo un’ammenda ridotta, se non simbolica.

66      In tale contesto, la ricorrente fa riferimento a diverse decisioni precedenti della Commissione in cui alle imprese vittime di un’azione coercitiva al fine di indurle a partecipare ovvero di continuare a farle partecipare a un accordo anticoncorrenziale non sarebbe stata inflitta alcuna ammenda ovvero esse sarebbero state sanzionate con ammende i cui importi sarebbero stati sostanzialmente ridotti.

67      A sostegno della sua affermazione secondo cui essa avrebbe subito pressioni, la ricorrente deduce che, essendo una piccola impresa relativamente nuova sui mercati dell’Europa occidentale, le occorreva assistere di quando in quando a incontri industriali per raccogliere legittimamente informazioni sul mercato dei tubi sanitari. Pertanto, quando essa ha deciso di assistere alla riunione del 28 agosto 1998, alla quale la Commissione fa riferimento nella decisione impugnata, lo avrebbe fatto nella convinzione di essere stata invitata per discutere sulla «direttiva europea sull’acqua potabile», e sarebbe stata stupita dalla natura collusoria della riunione. Durante la riunione stessa, infatti, la ricorrente sarebbe stata vittima di un’azione coercitiva che l’avrebbe indotta ad assistere, in modo passivo e subalterno, a sei ulteriori riunioni.

68      In tali riunioni, i detentori delle posizioni dominanti del mercato in ciascuno dei cinque paesi interessati, vale a dire la Germania, il Regno Unito, la Francia, la Spagna e i Paesi Bassi, avrebbero proposto obiettivi in materia di prezzi e riduzioni per i mesi successivi. Tuttavia, la ricorrente non avrebbe modificato la sua politica in materia di prezzi e di vendite su tali cinque mercati occidentali e le sue esportazioni in tali paesi avrebbero persino continuato ad aumentare.

69      La ricorrente rinvia parimenti ai vari documenti di cui agli atti della Commissione, provenienti segnatamente dal gruppo KME e dalla Wieland. A suo avviso, in considerazione del contesto di «cospirazione» in cui tali documenti sono stati redatti, essi confermano, in primo luogo, che il Gruppo dei cinque intendeva intimidire le imprese che si rifiutavano di cedere alle loro sollecitazioni e, in secondo luogo, che le minacce proferite nei suoi confronti durante la riunione del 28 agosto 1998 erano state previamente pianificate e che essa aveva motivo di ritenerle credibili.

70      La Commissione conclude per il rigetto di tale motivo.

 Giudizio del Tribunale

71      Occorre, in limine, respingere il riferimento della ricorrente a precedenti decisioni della Commissione, atteso che la prassi decisionale anteriore della Commissione non costituisce il contesto di diritto delle ammende in materia di concorrenza (sentenza del Tribunale 30 settembre 2003, causa T‑203/01, Michelin/Commissione, Racc. pag. II‑4071, punto 292).

72      Si deve peraltro rilevare che dalla giurisprudenza risulta che le pressioni esercitate dalle imprese e volte a indurre altre imprese a partecipare a una violazione del diritto della concorrenza, indipendentemente dalla loro importanza, non liberano l’impresa interessata dalla propria responsabilità per l’infrazione commessa, nulla cambiano alla gravità dell’intesa e non possono costituire una circostanza attenuante ai fini del calcolo degli importi delle ammende, in quanto l’impresa interessata avrebbe potuto denunciare le eventuali pressioni alle competenti autorità ed introdurre presso la Commissione una denuncia (v., in tal senso, sentenza Dansk Rørindustri e a./Commissione, cit. al punto 61 supra, punti 369 e 370; sentenze del Tribunale 20 marzo 2002, causa T‑17/99, KE KELIT/Commissione, Racc. pag. II‑1647, punto 50, e 29 novembre 2005, causa T‑62/02, Union Pigments/Commissione, Racc. pag. II‑5057, punto 63).

73      Il presente motivo deve pertanto essere respinto.

2.      Sul motivo attinente alla erronea fissazione dell’importo di partenza dell’ammenda

74      Con tale motivo, la ricorrente fa valere che, nel fissare l’importo di partenza dell’ammenda che le è stata inflitta, la Commissione è incorsa in un errore di diritto in quanto ha omesso di prendere in considerazione, da una parte, il fatto che essa aveva partecipato unicamente alla terza parte del cartello e, dall’altra, il fatto che l’estensione geografica degli accordi ai quali essa aveva partecipato era limitata a cinque paesi.

 Sulla limitata partecipazione della ricorrente al cartello

 Argomenti delle parti

75      La ricorrente sostiene che il trattamento differenziato effettuato dalla Commissione, che si fonda sulle quote di mercato dei partecipanti al cartello, non è sufficiente e viola il principio di parità di trattamento, atteso che la differenza tra le quote di mercato dei partecipanti non riflette la sua limitata partecipazione al cartello.

76      Secondo la ricorrente, è pacifico che l’infrazione della quale essa è ritenuta responsabile consiste unicamente nella sua partecipazione, nel contesto della terza parte del cartello, alla cooperazione illecita del Groppo dei nove tra agosto 1998 e aprile 1999 nell’ambito degli accordi europei ampliati.

77      Essa sostiene che sia la cooperazione osservata nell’ambito degli accordi SANCO e degli accordi WICU e Cuprotherm sia la cooperazione tra i membri del Gruppo dei cinque erano più intense di quella tra i membri del Gruppo dei nove.

78      La ricorrente sostiene parimenti che erroneamente la Commissione ha concluso, al ‘considerando’ 690 della decisione impugnata, che la sua partecipazione all’intesa aveva reso le attività del cartello più efficaci. Al riguardo, la ricorrente indica di non aver mai aderito alle quote proposte nel contesto degli accordi europei ampliati e che le sue vendite verso i paesi interessati dal cartello, al contrario, sono aumentate durante la durata della sua partecipazione.

79      La ricorrente conclude che l’importo di partenza dell’ammenda che le è stata inflitta dovrebbe essere ridotto per tener conto della differenza di natura, di grado e di qualità della sua implicazione nel cartello rispetto agli altri partecipanti.

80      La Commissione sostiene, da parte sua, che dalla decisione impugnata risulta che essa ha accertato un’infrazione unica, che constava di tre parti.

81      Essa asserisce che, per fissare l’importo di partenza dell’ammenda, non era tenuta ad operare una distinzione, da una parte, tra la ricorrente e le imprese che avevano partecipato agli accordi SANCO e agli accordi WICU e Cuprotherm e, dall’altra, tra i membri del Gruppo dei cinque e i membri del Gruppo dei nove.

82      In primo luogo, la Commissione deduce, al riguardo, che la partecipazione attiva della ricorrente al cartello dal 28 agosto 1998 all’inizio di settembre 1999 non è stata qualitativamente o quantitativamente diversa da quella degli altri contravventori. Essa ricorda parimenti che il fatto che talune imprese abbiano partecipato più lungamente di altre al cartello non modifica la gravità della loro infrazione. La più lunga partecipazione si rifletterebbe nella maggiorazione dell’ammenda in ragione della durata.

83      In secondo luogo, la Commissione ricorda che, secondo costante giurisprudenza, per valutare l’impatto reale dell’infrazione commessa da ciascuno dei partecipanti, la parte del fatturato proveniente dalle merci oggetto dell’infrazione è idonea ad offrire una corretta indicazione dell’ampiezza di un’infrazione sul mercato interessato.

84      La ripartizione in diverse categorie fondata sul fatturato proveniente da prodotti oggetto di una pratica restrittiva porterebbe necessariamente a importi di partenza delle ammende che sono approssimativamente gli stessi, per ciascun punto in percentuale di quota di mercato. Ciò farebbe sì che l’importo di partenza di un’ammenda inflitta a un’impresa che abbia una quota di mercato considerevole sia fissata ad un livello più elevato di quello di un’ammenda inflitta a un’impresa che abbia una quota di mercato inferiore. È per tale ragione che l’importo di partenza dell’ammenda inflitta al gruppo KME sarebbe stato fissato in EUR 70 milioni, mentre quello dell’ammenda inflitta alla Chalkor sarebbe stato solo di EUR 9,8 milioni. Tale approccio non violerebbe, di tutta evidenza, il principio di parità di trattamento.

85      In terzo luogo, la Commissione sostiene che è in contrasto con la giurisprudenza sanzionare un’impresa implicata in due o tre parti di un cartello con maggiore severità di un’altra impresa che detenga la medesima quota di mercato, ma che abbia partecipato ad una sola parte del cartello stesso (sentenze della Corte 7 giugno 1983, cause riunite da 100/80 a 103/80, Musique Diffusion française e a./Commissione, Racc. pag. 1825, punto 121, e 17 dicembre 1998, causa C‑185/95 P, Baustahlgewebe/Commissione, Racc. pag. I‑8417, punto 91; sentenze del Tribunale 11 marzo 1999, causa T‑151/94, British Steel/Commissione, Racc. pag. II‑629, punto 643, e 9 luglio 2003, causa T‑220/00, Cheil Jedang/Commissione, Racc. pag. II‑2473, punto 91).

86      In quarto luogo, la Commissione osserva che non è provato che gli accordi SANCO e gli accordi WICU e Cuprotherm abbiano comportato cooperazioni sensibilmente più strette della cooperazione che sussisteva nell’ambito degli accordi europei ampliati. Pertanto, non vi sarebbe alcuna ragione di considerare le prime due parti del cartello come infrazioni più gravi alle norme sulla concorrenza rispetto alla terza parte.

87      In quinto luogo, la Commissione afferma che non vi era alcuna ragione di operare una distinzione, nell’ambito degli accordi europei ampliati, tra i membri del Gruppo dei cinque e gli altri quattro produttori, vale a dire, il gruppo Boliden, la HME, il gruppo Buntmetall e la Chalkor, dal momento che la partecipazione di questi ultimi era importante per il funzionamento del cartello e essi ne avevano tratto profitto al pari degli altri partecipanti nel periodo compreso tra il 1998 e il 2001.

88      In sesto luogo, la Commissione sottolinea che la partecipazione della Chalkor ha reso le attività del cartello più efficaci. Il sol fatto che i membri del Gruppo dei cinque abbiano invitato la Chalkor e tre altre società a unirsi ad essi dimostrerebbe che erano importanti per l’efficacia del cartello. La Commissione fa valere che la circostanza che la Chalkor abbia aumentato le proprie vendite durante la sua partecipazione al cartello non prova che la sua partecipazione alle riunioni del cartello non abbia rafforzato gli accordi illeciti. L’aumento delle vendite potrebbe spiegarsi come un effetto stagionale o con la circostanza che la Chalkor avesse avuto minori scrupoli nell’ingannare gli altri contravventori dopo un certo periodo.

89      In settimo luogo, la Commissione sostiene che, anche se avesse accertato una cooperazione più intensa tra alcuni destinatari della decisione impugnata, tale accertamento avrebbe dato luogo all’imposizione di ammende più elevate a talune imprese, piuttosto che all’imposizione di ammende meno elevate ad altri destinatari. Pertanto, la Commissione fa valere che, se il Tribunale dovesse accettare gli argomenti della Chalkor su tale punto, dovrebbe, nell’esercizio della sua competenza anche di merito, prendere in considerazione la possibilità di aumentare l’importo delle ammende inflitte ai «produttori SANCO», vale a dire al gruppo KME, alla Wieland e al gruppo Boliden, piuttosto che ridurre l’importo dell’ammenda inflitta alla Chalkor.

 Giudizio del Tribunale

90      Occorre ricordare, in limine, i principi sviluppati dalla giurisprudenza relativamente alla responsabilità individuale derivante da una violazione dell’art. 81, n. 1, CE, con un cartello.

91      In primo luogo, quanto alla responsabilità per l’infrazione in quanto tale, dalla giurisprudenza risulta che la circostanza che un’impresa non abbia direttamente partecipato a tutti gli elementi costitutivi di un’intesa globale non può scagionarla dalla responsabilità per violazione dell’art. 81, n. 1, CE, se sia comprovato che dovesse necessariamente esserle noto, da una parte, il fatto che la collusione a cui partecipava rientrava in un piano globale e, dall’altra, che questo piano globale riguardava il complesso degli elementi costitutivi dell’intesa (v., in tal senso, sentenza della Corte 8 luglio 1999, causa C‑49/92 P, Commissione/Anic Partecipazioni, Racc. pag. I‑4125, punto 87; sentenze del Tribunale 14 maggio 1998, causa T‑295/94, Buchmann/Commissione, Racc. pag. II‑813, punto 121, e 8 luglio 2008, causa T‑99/04, AC‑Treuhand/Commissione, Racc. pag. II‑1501, punti 130 e 131).

92      Avendo dimostrato l’esistenza di un cartello e identificato i suoi partecipanti, la Commissione è tenuta, per infliggere ammende, a esaminare la gravità relativa della partecipazione di ciascuno di essi. Ciò emerge tanto dalla giurisprudenza (v., in tal senso, citate sentenze Commissione/Anic Partecipazioni, punto 91 supra, punti 90 e 150; Dansk Rørindustri e a./Commissione, punto 61 supra, punto 145 e AC‑Treuhand/Commissione, punto 91 supra, punto 133) quanto dagli orientamenti, che prevedono sia un trattamento differenziato per quanto riguarda l’importo di partenza (importo di partenza specifico), sia la considerazione di circostanze aggravanti e attenuanti che consentano di modulare l’importo dell’ammenda, segnatamente in funzione del ruolo attivo o passivo delle imprese interessate nell’attuazione dell’infrazione.

93      Tuttavia, non può mai infliggersi a un’impresa un’ammenda il cui importo sia calcolato in funzione della partecipazione a una collusione di cui l’impresa non sia ritenuta responsabile (sentenza del Tribunale 20 marzo 2002, causa T‑28/99, Sigma Tecnologie/Commissione, Racc. pag. II‑1845, punti 79-82).

94      È alla luce dei principi summenzionati che deve essere esaminata la censura della ricorrente, secondo la quale la Commissione non avrebbe tenuto conto della sua limitata partecipazione al cartello.

95      In primo luogo, occorre esaminare la censura relativa alla mancata partecipazione della ricorrente agli accordi SANCO e agli accordi WICU e Cuprotherm.

96      In tale contesto, si deve ricordare che è pacifico che la ricorrente abbia partecipato esclusivamente agli accordi europei ampliati e che sia ritenuta responsabile unicamente per la sua partecipazione a questa parte del cartello (‘considerando’ 461 della decisione impugnata). Tuttavia, la Commissione non ha esaminato la questione se un contravventore che partecipi ad una sola parte di un’intesa commetta un’infrazione meno grave, ai sensi dell’art. 23, n. 3, del regolamento n. 1/2003, di un contravventore che, nel contesto della medesima intesa, partecipi a tutte le sue parti. Tale questione era tanto più importante nel caso di specie, dal momento che la ricorrente non è stata ritenuta responsabile per le altre due parti del cartello, vale a dire gli accordi SANCO e gli accordi WICU e Cuprotherm.

97      La Commissione, infatti, ne ha tratto la conclusione, al ‘considerando’ 689 della decisione impugnata, che non fosse necessario operare un trattamento differenziato tra i contravventori che avevano partecipato solo agli accordi europei ampliati e quelli che avevano partecipato anche agli accordi SANCO, atteso che la cooperazione nell’ambito degli accordi SANCO non era stata considerevolmente più stretta di quella che esisteva nell’ambito degli accordi europei ampliati.

98      È giocoforza rilevare che il ragionamento della Commissione è erroneo, atteso che un raffronto tra l’intensità delle diverse parti del cartello sarebbe stata eventualmente pertinente se la ricorrente fosse stata implicata in diverse parti di esso, il che non si è verificato nella specie.

99      Infatti, un’impresa la cui responsabilità sia dichiarata riguardo a più parti di un’intesa contribuisce all’efficacia e alla gravità di tale intesa più di un contravventore implicato unicamente in una sola parte della stessa intesa. Pertanto, la prima impresa commette un’infrazione più grave di quella commessa dalla seconda.

100    Al riguardo, si deve sottolineare che, ai sensi del principio di individualità della pena e della responsabilità personale, la Commissione deve tener conto, nella valutazione della gravità relativa della partecipazione di ogni contravventore a un’intesa, del fatto che alcuni contravventori, eventualmente, non siano considerati responsabili, ai sensi della sentenza Commissione/Anic Partecipazioni, punto 91 supra (punto 87), per tutte le parti di tale intesa.

101    Nel contesto dell’applicazione degli orientamenti, tale valutazione deve necessariamente operarsi nella fase della fissazione dell’importo di partenza specifico, dal momento che la considerazione di circostanze attenuanti consente solo di modulare l’importo di base dell’ammenda in funzione delle modalità di attuazione dell’intesa da parte del contravventore. Orbene, un contravventore che non sia ritenuto responsabile di talune parti di detta intesa non può aver avuto un ruolo nell’attuazione delle stesse parti. La violazione delle norme del diritto della concorrenza è, in ragione della limitata portata dell’infrazione accertata nei suoi confronti, meno grave di quella imputata ai contravventori che abbiano partecipato a tutte le parti dell’infrazione.

102    L’argomento della Commissione secondo il quale tutti i membri degli accordi europei ampliati avrebbero tratto profitto dalla restrizione della concorrenza attuata dai «produttori SANCO» non può essere accolto, dal momento che l’Istituzione non ha considerato la ricorrente responsabile della parte dell’infrazione di cui trattasi relativa agli accordi SANCO. Al riguardo, si deve parimenti rilevare che l’impatto anticoncorrenziale di un’intesa sui prezzi è per sua natura tale da giovare a tutti i fornitori presenti sul mercato rilevante e non solo alle imprese parti dell’intesa stessa.

103    Quanto alle sentenze citate al precedente punto 85, richiamate dalla Commissione nella sua controreplica, è sufficiente dichiarare che esse non vertono sulla questione se un contravventore ritenuto responsabile riguardo a una sola parte di un’intesa commetta un’infrazione meno grave di un contravventore che, nel contesto della medesima intesa, sia ritenuto responsabile riguardo a tali parti in toto.

104    Alla luce delle suesposte considerazioni, si deve concludere che la Commissione, omettendo di prendere in considerazione, nel calcolo dell’importo delle ammende, il fatto che, a differenza del gruppo KME, della Wieland e del gruppo Boliden, la ricorrente aveva partecipato solo a una parte del cartello e trattando, pertanto, situazioni differenti in modo identico, senza che tale trattamento fosse obiettivamente giustificato, ha violato il principio di parità di trattamento.

105    Quanto alle conseguenze che devono trarsi da tale affermazione, la Commissione propone, quanto agli accordi SANCO, che il Tribunale aumenti gli importi delle ammende inflitte ai «produttori SANCO» invece di ridurre l’ammenda imposta alla ricorrente. Il Tribunale ritiene tuttavia, nell’esercizio della sua competenza anche di merito, che l’importo di partenza assunto dalla Commissione sia adeguato rispetto alla gravità dell’insieme delle tre parti del cartello e che occorra ridurre l’importo di partenza dell’ammenda inflitta alla Chalkor per tener conto della circostanza che essa è stata ritenuta responsabile dalla Commissione unicamente per la sua partecipazione alla terza parte del cartello.

106    Si devono peraltro respingere gli argomenti della Commissione esposti ai precedenti punti 83 e 84 in quanto possano essere intesi nel senso che fanno valere che la mancata partecipazione della ricorrente agli accordi SANCO sia stata sufficientemente ripercossa sull’importo di partenza specifico dell’ammenda che le è stata inflitta. Tale argomento si fonda sulla premessa che la quota di mercato della Chalkor, che non vendeva tubi SANCO, sia stata calcolata sulla base del cumulo del fatturato di tutti i produttori di tubi idrotermosanitari in rame privi di rivestimento in plastica, ivi comprese le vendite di tubi SANCO.

107    Orbene, gli accordi SANCO e gli accordi europei ampliati hanno riguardato il medesimo mercato rilevante, e cioè quello dei tubi idrotermosanitari in rame privi di rivestimento in plastica. Pertanto, la Commissione sarebbe stata tenuta, anche in assenza di accordi SANCO, a tener conto del fatturato generato dalle vendite dei tubi SANCO per calcolare la quota di mercato della ricorrente sul mercato rilevante.

108    Per contro, quanto agli accordi WICU e Cuprotherm, la situazione è differente. Tali accordi hanno riguardato prodotti non sostituibili ai tubi idrotermosanitari in rame privi di rivestimento in plastica. Infatti, dal ‘considerando’ 459 della decisione impugnata risulta che i tubi idrotermosanitari in rame privi di rivestimento in plastica e i tubi idrotermosanitari in rame con rivestimento in plastica costituiscono mercati rilevanti distinti.

109    Pertanto, nel calcolare la quota di mercato della ricorrente, che era attiva sul mercato dei tubi idrotermosanitari in rame privi di rivestimento in plastica, alla luce del fatturato realizzato sul mercato dei tubi idrotermosanitari in rame privi di rivestimento in plastica e di quello realizzato sul mercato dei tubi idrotermosanitari in rame con rivestimento in plastica, alla ricorrente è stata effettivamente attribuita una quota di mercato più debole e, pertanto, un importo di partenza specifico inferiore a quello che sarebbe stato fissato se la sua quota di mercato fosse stata calcolata unicamente in considerazione del fatturato realizzato sul mercato sul quale essa ha effettivamente partecipato al cartello.

110    In secondo luogo, quanto alla questione se il fatto che la cooperazione nell’ambito del Gruppo dei cinque sia stata più intensa di quella esistente nell’ambito del Gruppo dei nove giustificasse un trattamento differenziato riguardo alle ammende, si deve rilevare quanto segue.

111    Il Gruppo dei cinque e il Gruppo dei nove hanno entrambi operato nel contesto della terza parte del cartello, per la quale la ricorrente è ritenuta responsabile. Al ‘considerando’ 690 della decisione impugnata, la Commissione ha rilevato che il fatto che la ricorrente non facesse parte del Gruppo dei cinque era dovuto alle sue dimensioni. La ricorrente non ha contestato tale dichiarazione.

112    Pertanto, non si può contestare alla Commissione di aver concluso che si sia adeguatamente tenuto conto della gravità della partecipazione della ricorrente agli accordi europei ampliati con la ripartizione per categorie dei contravventori che la Commissione ha effettuato sulla base delle loro quote di mercato.

113    Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, si deve solo modificare l’importo dell’ammenda inflitta alla ricorrente al fine di riflettere la sua mancata partecipazione agli accordi SANCO. Le conseguenze concrete di tale riforma saranno precisate nel prosieguo, ai punti 183‑186.

 Sull’estensione del mercato geografico sul quale la ricorrente ha partecipato al cartello

 Argomenti delle parti

114    In sostanza, la ricorrente contesta il fatto che la Commissione, nel prendere la sua quota di mercato come base per il trattamento differenziato, abbia considerato, oltre alle vendite in Germania, in Francia, in Spagna, nel Regno Unito e nei Paesi Bassi, le vendite in Grecia. L’Istituzione sostiene che l’estensione geografica dell’accordo al quale essa ha partecipato tra agosto 1998 e settembre 1999 era limitata alla Germania, alla Francia, alla Spagna, al Regno Unito e ai Paesi Bassi. Tenendo conto delle vendite in Grecia, la Commissione avrebbe aumentato la quota di mercato della ricorrente dal 2,2 al 3,8%, il che corrisponderebbe a un aumento del 72% dell’importo di partenza dell’ammenda inflitta.

115    Secondo la ricorrente, il fatto che essa ha partecipato al cartello a seguito di minacce relative al mercato greco non implica che la Grecia faceva parte del territorio interessato dal cartello. Nella decisione impugnata, infatti, la Commissione confonderebbe l’oggetto del cartello e gli strumenti applicati nel relativo contesto.

116    Le affermazioni della Commissione secondo le quali la ricorrente avrebbe beneficiato di un accordo tacito di non concorrenza sui mercati di origine di ogni partecipante al cartello non sarebbero suffragate dagli elementi che figurano negli atti di causa. Le affermazioni della Commissione sarebbero d’altronde contraddette da elementi probanti. A tal riguardo, nessun elemento indicherebbe che, oltre ai membri del Gruppo dei cinque e i partecipanti agli accordi SANCO, gli altri partecipanti al cartello si siano accordati per limitare, o abbiano limitato, le loro vendite in Grecia. In realtà, le importazioni dei concorrenti della ricorrente sarebbero aumentate da 3 263 tonnellate nel 1997 a 3 548 tonnellate nel 1999. Inoltre, le esportazioni della ricorrente verso la Francia, la Germania, il Regno Unito e la Spagna sarebbero passate da 4 135 tonnellate nel secondo semestre del 1998 a 5 201 tonnellate nel primo semestre del 1999, vale a dire un aumento del 26%.

117    Secondo la ricorrente, pretendere che essa avesse aderito ad una politica di non concorrenza sui mercati di origine di ogni partecipante al cartello, mentre essa ha aumentato le proprie esportazioni, sarebbe privo di senso. Da una parte, infatti, essa avrebbe ignorato l’esistenza di tale accordo e, dall’altra, essa non avrebbe partecipato al cartello per proteggere il proprio mercato nazionale, bensì per timore di rappresaglie, vale a dire di dumping, da parte del Gruppo dei cinque sul mercato greco.

118    La Commissione conclude per il rigetto del motivo.

 Giudizio del Tribunale

119    Si deve ricordare che la Commissione poteva, conformemente al punto 1 A degli orientamenti, tener conto dell’estensione del mercato geografico rilevante ai fini della valutazione della gravità dell’infrazione di cui trattasi.

120    Nel caso di specie, essa ha concluso che il territorio del SEE costituiva il mercato geografico rilevante interessato dal cartello (‘considerando’ 17 della decisione impugnata). Tale conclusione non è stata contestata dalla ricorrente. Quest’ultima sostiene unicamente che l’infrazione di cui è ritenuta responsabile si limitava alla Germania, alla Francia, alla Spagna, al Regno Unito e ai Paesi Bassi. Tale argomento non può essere accolto.

121    Infatti, dato che il mercato geografico rilevante corrisponde al territorio del SEE, si deve concludere che, anche a voler ritenere che il mercato greco non sia stato interessato dall’infrazione di cui trattasi, correttamente la Commissione, nel fissare l’importo dell’ammenda della ricorrente, ha tenuto conto delle sue vendite in Grecia.

122    Conseguentemente, la presente censura deve essere respinta.

3.     Sul motivo attinente all’erronea maggiorazione dell’importo di partenza dell’ammenda in ragione della durata del cartello

123    La ricorrente afferma che, dal momento che la sua partecipazione all’intesa ha avuto una durata inferiore a dodici mesi, la Commissione è incorsa in un errore manifesto applicando all’importo di partenza dell’ammenda che le è stata inflitta una maggiorazione del 10% in ragione della durata. In subordine, la ricorrente sostiene che la Commissione avrebbe dovuto applicarle una maggiorazione meno onerosa.

 Sulla durata della partecipazione al cartello

 Argomenti delle parti

124    La ricorrente afferma che l’infrazione che le è contestata dovrebbe avere inizio alla data in cui essa ha partecipato per la seconda volta a una riunione collusoria, vale a dire il 10 settembre 1998, e non alla data in cui essa ha assistito per la prima volta a una riunione del cartello, vale a dire il 28 o il 29 agosto 1998. Essa sostiene di aver ignorato il reale oggetto e la natura collusoria della riunione svoltasi nel mese di agosto 1998 sin quando i suoi rappresentanti vi hanno preso parte. Essa fa parimenti valere, riferendosi a una nota interna redatta da uno dei suoi dipendenti presenti a tale riunione, di non aver aderito ad alcuno dei comportamenti controversi durante tale riunione. I suoi rappresentanti, infatti, si sarebbero esplicitamente rifiutati di dar seguito agli inviti indirizzati loro e avrebbero indicato di dover consultare la direzione della Chalkor.

125    Quanto alla data in cui la ricorrente ha posto fine alla sua partecipazione al cartello, essa sostiene che si tratti del momento in cui ha cessato di partecipare alle attività del cartello e non del giorno in cui gli altri membri del cartello hanno avuto conoscenza del suo ritiro dal cartello medesimo. La ricorrente ricorda di aver cessato di partecipare alle riunioni del cartello nell’aprile 1999, pur avendo continuato, sino all’agosto 1999, a comunicare con scadenza mensile le proprie cifre riservate ai suoi concorrenti, le ultime delle quali avrebbero riguardato il mese di luglio 1999. Pertanto, la ricorrente sostiene che la sua partecipazione al cartello sia terminata nel luglio 1999 o, al più tardi, nell’agosto 1999.

126    Conseguentemente, la ricorrente ritiene che la sua partecipazione al cartello abbia avuto una durata inferiore a dodici mesi e che, come risulterebbe dagli orientamenti, non avrebbe dovuto esserle applicata alcuna maggiorazione dell’importo di partenza dell’ammenda in ragione della durata.

127    La Commissione conclude per il rigetto del motivo.

 Giudizio del Tribunale

128    In limine, si deve osservare che, anche se la ricorrente ha dedotto la presente censura per ottenere una riduzione dell’importo dell’ammenda che le è stata inflitta, essa contesta parimenti, in realtà, la legittimità dell’art. 1, lett. f), della decisione impugnata, ai sensi del quale l’infrazione ad essa imputabile si è svolta non oltre il periodo dal 29 agosto 1998 sino all’inizio del settembre 1999.

129    Si deve parimenti osservare che l’art. 81, n. 1, CE, non trova applicazione a meno che non sussista tra almeno due parti una comune volontà, il cui modo di manifestarsi non è rilevante purché sia fedele espressione della volontà delle parti stesse (sentenza del Tribunale 26 ottobre 2000, causa T‑41/96, Bayer/Commissione, Racc. pag. II‑3383, punto 69).

130    Risulta peraltro dalla giurisprudenza che è sufficiente che la Commissione dimostri che l’impresa interessata ha partecipato a riunioni tra concorrenti di natura manifestamente anticoncorrenziale per provare sufficientemente la partecipazione della detta impresa all’intesa. Qualora sia stata dimostrata la partecipazione a riunioni di questo tipo, incombe all’impresa interessata dedurre indizi atti a provare che la sua partecipazione alle dette riunioni era priva di qualunque spirito anticoncorrenziale, comprovando che essa aveva dichiarato ai suoi concorrenti di partecipare alle riunioni in un’ottica diversa dalla loro (sentenza della Corte 8 luglio 1999, causa C‑199/92 P, Hüls/Commissione, Racc. pag. I‑4287, punto 155).

131    Nella specie, risulta acclarato che, non oltre il 29 agosto 1998, la Chalkor ha partecipato ad una riunione nell’ambito del cartello e che essa è venuta a conoscenza, non oltre lo svolgimento di tale riunione, del suo carattere manifestamente anticoncorrenziale. Orbene, la ricorrente non ha potuto dimostrare di aver indicato agli altri partecipanti a tale riunione che aveva partecipato in un’ottica differente dalla loro e che si opponeva all’idea di una collusione sul mercato dei tubi idrotermosanitari in rame.

132    Al contrario, come deduce la Commissione, le note interne della ricorrente indicano piuttosto che, nel corso di tale riunione, i rappresentanti della Chalkor si sono allarmati quanto alla quota loro attribuita e non si sono opposti all’idea di una collusione (‘considerando’ 326 della decisione impugnata). L’argomento della ricorrente secondo il quale i suoi rappresentanti, nel corso di tale riunione, hanno indicato di dover consultare la loro direzione avrebbe potuto essere pertinente se essa si fosse astenuta dal partecipare alle successive riunioni collusorie, ciò che non ha fatto.

133    Alla luce delle suesposte considerazioni, si deve concludere che la Commissione non è incorsa in errore nel ritenere che la partecipazione della ricorrente al cartello non era iniziata dopo il 29 agosto 1998.

134    Quanto alla data in cui la ricorrente ha posto fine alla sua partecipazione al cartello, si deve rilevare che, nel contesto del sistema di scambi di informazioni che era uno degli elementi costitutivi del cartello (‘considerando’ 450 e 486 della decisione impugnata), le parti erano convenute a comunicare, con scadenza mensile, i loro dati all’amministratore del sistema (‘considerando’ 306 e 308 della decisione impugnata).

135    Pertanto, in mancanza di una cessazione formale della sua partecipazione a tale accordo, si deve dichiarare che il ritiro della ricorrente da tale accordo non è divenuto effettivo prima del momento in cui essa è venuta meno al suo obbligo mensile di comunicare i dati sensibili, vale a dire nel settembre 1999.

136    Ne consegue che la Commissione non è incorsa in errore nel ritenere la ricorrente responsabile per la propria partecipazione al cartello sino all’inizio del settembre 1999. Pertanto, la censura relativa alla durata della partecipazione della Chalkor al cartello deve essere respinta.

 Sulla percentuale di maggiorazione

 Argomenti delle parti

137    La ricorrente sostiene che, anche se fosse comprovato che la sua partecipazione è durata dodici mesi, la percentuale di maggiorazione dell’ammenda del 10% per anno di infrazione sarebbe sproporzionata. Al riguardo, essa fa valere che l’intensità della sua partecipazione al cartello è diminuita dopo l’aprile 1999 e che la Commissione avrebbe dovuto aumentare l’importo di partenza dell’ammenda che le è stata inflitta di una percentuale inferiore al 10% per tener conto di tale diminuita intensità. Al riguardo, essa fa riferimento a diverse precedenti decisioni della Commissione.

138    La ricorrente deduce parimenti che il raffronto delle differenti maggiorazioni in ragione della durata applicate ai destinatari della decisione impugnata conferma che la maggiorazione che le è stata applicata era iniqua. In particolare, al gruppo Outokumpu sarebbe stata applicata una maggiorazione del 110% dell’importo di partenza della sua ammenda in ragione di una partecipazione di undici anni e cinque mesi, il che implicherebbe che non si sarebbe tenuto conto di cinque mesi. Orbene, tale periodo di cinque mesi equivarrebbe quasi alla metà della durata della partecipazione della ricorrente al cartello e decisamente a più della metà della durata della sua partecipazione alle riunioni controverse. Lo stesso varrebbe quanto al gruppo Boliden, ove l’importo di base dell’ammenda inflitta era stato oggetto di una maggiorazione del 125% in ragione di una partecipazione di dodici anni e nove mesi. I quattro mesi di partecipazione che non sarebbero stati presi in considerazione equivarrebbero alla metà della durata della partecipazione della ricorrente alle riunioni controverse.

139    La Commissione conclude per il rigetto del motivo.

 Giudizio del Tribunale

140    Occorre, in limine, rilevare che le precedenti decisioni della Commissione dedotte dalla ricorrente sono inconferenti, atteso che la prassi decisionale anteriore della Commissione non costituisce il contesto di diritto delle ammende in materia di concorrenza (v. supra, punto 71).

141    Va parimenti rammentato che un aumento dell’importo di partenza dell’ammenda in funzione della durata non è limitato all’ipotesi in cui sussista un nesso diretto tra la durata e un danno maggiore apportato agli obiettivi sanciti dalle regole di concorrenza (v., in tal senso, sentenza Michelin/Commissione, punto 71 supra, punto 278, nonché la giurisprudenza ivi citata). Dagli orientamenti emerge inoltre che la Commissione non ha stabilito alcuna sovrapposizione né alcuna interdipendenza tra la valutazione della gravità e quella della durata dell’infrazione.

142    Al contrario, in primo luogo, dall’impianto sistematico degli orientamenti emerge che essi prevedono la valutazione della gravità dell’infrazione in quanto tale ai fini della determinazione dell’importo di base dell’ammenda. In secondo luogo, la gravità dell’infrazione viene analizzata in relazione alle caratteristiche dell’impresa interessata, segnatamente delle sue dimensioni e della sua posizione sul mercato rilevante, il che può dare luogo ad una ponderazione dell’importo di partenza, alla suddivisione delle imprese in categorie e alla fissazione di un importo di partenza specifico. In terzo luogo, la durata dell’infrazione è presa in considerazione per fissare l’importo di base e, in quarto luogo, gli orientamenti prevedono la considerazione delle circostanze aggravanti ed attenuanti che consentono di modulare l’importo dell’ammenda, in particolare in funzione del ruolo passivo o attivo delle imprese coinvolte nell’esecuzione dell’infrazione. 

143    Ne consegue che la mera circostanza che la Commissione si sia riservata una possibilità di maggiorazione per anno di infrazione che, per le infrazioni di dodici mesi o di durata superiore, può giungere fino al 10% dell’importo adottato per la gravità dell’infrazione, non la obbliga affatto a fissare tale percentuale in funzione dell’intensità delle attività dell’intesa o degli effetti della medesima, se non della gravità dell’infrazione. Infatti, compete alla Commissione scegliere, nell’ambito del suo potere discrezionale (v. punto 63 supra), la percentuale di maggiorazione che intende applicare per la durata dell’infrazione.

144    Nel caso di specie, la Commissione ha dichiarato che la ricorrente aveva partecipato all’infrazione di cui trattasi per un periodo di dodici mesi e, conseguentemente, ha aumentato l’importo di partenza dell’ammenda che le era stata inflitta del 10%. Così agendo, la Commissione non si è discostata dalle regole che essa stessa ha posto con gli orientamenti.

145    Del resto, l’approccio della Commissione, consistente nel maggiorare l’importo di partenza dell’ammenda del 10% per anno compiuto e del 5% per ogni periodo supplementare pari o superiore a sei mesi (v. supra, punto 46), non dà luogo, nelle circostanze del caso di specie, a disparità considerevoli tra i contravventori. Pertanto, il Tribunale non è tenuto a sostituire la propria valutazione a quella della Commissione quanto alla percentuale di maggiorazione applicata in ragione della durata.

146    Dalle suesposte considerazioni discende che il presente motivo deve essere rigettato in toto.

4.     Sul motivo attinente all’erronea omessa considerazione della cessazione volontaria della partecipazione al cartello della ricorrente

 Argomenti delle parti

147    La ricorrente deduce che la Commissione avrebbe dovuto tener conto, quale circostanza attenuante, del fatto che essa si era volontariamente ritirata dalle riunioni del cartello nel 1999, prima che la Commissione avviasse la sua indagine. La ricorrente ritiene che, se l’affermazione della Commissione, secondo cui la sua partecipazione ha rafforzato le attività del cartello, è corretta, il suo ritiro volontario avrebbe dovuto indebolire le attività del cartello.

148    La ricorrente rileva che gli orientamenti prevedono che la Commissione riduca l’importo dell’ammenda inflitta a un’impresa quando essa pone fine all’infrazione sin dai primi interventi della Commissione, segnatamente dalle visite di controllo.

149    Per contro, il ritiro da un’intesa prima dell’avvio dell’indagine della Commissione non sarebbe riconosciuto dagli orientamenti come circostanza attenuante. La ricorrente sostiene che sarebbe illogico nonché indice di «denegata giustizia» e di «cattiva politica» non accordare alcun beneficio alle imprese che si ritirino volontariamente da un’intesa. La ricorrente conclude che la cessazione volontaria della partecipazione debba essere considerata come circostanza attenuante nel contesto della fissazione dell’importo dell’ammenda. Qualsiasi altra considerazione sarebbe incompatibile con la finalità della politica della Commissione in materia di ammende, vale a dire la dissuasione. La cessazione volontaria di un’infrazione non richiederebbe alcun elemento di dissuasione.

150    La Commissione conclude per il rigetto di tale motivo.

 Giudizio del Tribunale

151    È sufficiente rilevare che dalla giurisprudenza risulta che la Commissione non ha alcun obbligo di accordare, nel contesto del suo potere discrezionale, una riduzione dell’ammenda per la cessazione di un’infrazione che sia già terminata anteriormente ai primi interventi della Commissione (v., in tal senso, sentenza del Tribunale 12 dicembre 2007, cause riunite T‑101/05 e T‑111/05, BASF e UCB/Commissione, Racc. pag. II‑4949, punto 128, e la giurisprudenza citata).

152    Peraltro, il fatto che la Chalkor abbia volontariamente posto fine alla sua infrazione precedentemente all’avvio dell’indagine della Commissione è stato sufficientemente preso in considerazione nel calcolo della durata del periodo di infrazione considerato riguardo ad essa, sicché essa non può invocare il punto 3, terzo trattino, degli orientamenti.

153    Il presente motivo deve essere pertanto rigettato.

5.     Sul motivo attinente alla insufficiente riduzione dell’importo dell’ammenda, alla luce della cooperazione della ricorrente ai sensi della comunicazione del 1996 sulla cooperazione

 Argomenti delle parti

154    La ricorrente ritiene che, in considerazione del beneficio apportato dalla sua cooperazione allo svolgimento dell’indagine, essa avrebbe dovuto, ai sensi del punto D della comunicazione del 1996 sulla cooperazione, beneficiare di una riduzione più rilevante dell’importo della sua ammenda di quella ottenuta, vale a dire il 15%. Essa sottolinea che avrebbe potuto scegliere di non cooperare con la Commissione e di non divulgare la maggior parte delle prove in suo possesso.

155    Al riguardo, essa fa valere, anzitutto, di aver volontariamente e prontamente fornito alla Commissione, nella medesima fase del procedimento del gruppo KME e della Wieland, tutte le informazioni pertinenti di cui era in possesso, poi, che le informazioni che ha fornito sono dettagliate e che sono state utili all’indagine della Commissione e, infine, che in ragione della sua limitata partecipazione al cartello essa non era in grado di fornire la stessa quantità di informazioni fornite dai gruppi KME e Outokumpu o dalla Wieland.

156    La ricorrente sostiene parimenti che le ragioni per cui i gruppi Outokumpu e KME hanno ottenuto una riduzione dell’importo delle ammende che sono state loro inflitte più importante di quella accordata ad essa sono di difficile comprensione.

157    A sostegno della sua affermazione secondo cui la percentuale di riduzione applicata all’importo dell’ammenda che le è stata inflitta non era sufficiente, la ricorrente fa parimenti riferimento a precedenti decisioni della Commissione.

158    Infine, la ricorrente rileva che sia il gruppo Boliden sia il gruppo IMI hanno ottenuto una riduzione del 10% in quanto non hanno contestato i fatti esposti nella comunicazione degli addebiti. Pertanto, atteso che ciò si è parimenti verificato nel suo caso, essa avrebbe dovuto, in ragione della sua cooperazione, beneficiare di una riduzione più importante di quella effettivamente conseguita.

159    La Commissione conclude per il rigetto del motivo.

 Giudizio del Tribunale

160    Si deve rilevare, anzitutto, che i riferimenti della ricorrente a precedenti decisioni della Commissione dedotte dalla ricorrente sono inconferenti, atteso che la prassi decisionale anteriore della Commissione non costituisce il contesto di diritto delle ammende in materia di concorrenza (v. supra, punto 71).

161    Si deve poi ricordare che, secondo giurisprudenza costante, una riduzione dell’ammenda a titolo di cooperazione durante il procedimento amministrativo si fonda sulla considerazione che una siffatta collaborazione consente alla Commissione di accertare un’infrazione con minore difficoltà (sentenze del Tribunale 14 maggio 1998, causa T‑311/94, BPB de Eendracht/Commissione, Racc. pag. II‑1129, punto 325, e causa T‑338/94, Finnboard/Commissione, Racc. pag. II‑1617, punto 363).

162    Va infine ricordato che, nell’ambito della valutazione della cooperazione fornita dai membri di un’intesa, solo un errore manifesto di valutazione da parte della Commissione può essere censurato, poiché essa gode di un ampio potere discrezionale per valutare la qualità e l’utilità della cooperazione fornita da un’impresa, segnatamente in rapporto ai contributi offerti da altre imprese (sentenza della Corte 10 maggio 2007, causa C‑328/05 P, SGL Carbon/Commissione, Racc. pag. I‑3921, punto 88). Tuttavia, nell’ambito di questa valutazione, essa non può disattendere il principio della parità di trattamento.

163    Nel caso di specie, dai ‘considerando’ 803‑807 della decisione impugnata risulta che la Commissione ha ritenuto che la cooperazione della ricorrente fosse di limitato valore, dal momento che essa già possedeva, all’epoca di tale cooperazione, prove che dimostravano l’esistenza dell’infrazione di cui trattasi.

164    La ricorrente non ha dedotto elementi tali da confutare detta conclusione. Essa si è limitata a far valere che la sua cooperazione non avrebbe potuto essere maggiore, atteso che la sua partecipazione al cartello era stata estremamente limitata, sia sotto il profilo temporale sia sotto quello materiale. Tale argomento, tuttavia, è infondato, dal momento che la Commissione non può essere tenuta, nella determinazione della percentuale di riduzione ai sensi della comunicazione del 1996 sulla cooperazione, a tener conto di fattori diversi dall’utilità oggettiva che la cooperazione di un’impresa ha presentato ai fini dell’accertamento di un’infrazione.

165    Dalle suesposte considerazioni discende che non si può contestare alla Commissione, da una parte, di aver ridotto del 15% l’importo dell’ammenda inflitta alla Chalkor tenendo conto di informazioni fornite dalla stessa e della sua mancata contestazione dei fatti accertati nella comunicazione degli addebiti e, dall’altra, di aver ridotto del 10% l’ammenda inflitta al gruppo Boliden e al gruppo IMI unicamente sulla base del rilievo che essi non avevano contestato i fatti esposti in detta comunicazione.

166    Quanto al riferimento alla percentuale di riduzione delle ammende applicate al gruppo KME e alla Wieland, la ricorrente riconosce che i loro rispettivi contributi erano più ampi del suo. Del pari, è pacifico che la cooperazione del gruppo Outokumpu fosse precedente di più di un anno rispetto a quella della ricorrente. Tanto meno occorre quindi esaminare l’affermazione relativa a una discriminazione della ricorrente rispetto a tali imprese.

167    Infine, l’affermazione della ricorrente secondo cui la percentuale di riduzione che le è stata concessa è insufficiente atteso che essa avrebbe potuto scegliere di non cooperare con la Commissione e di non divulgare la maggior parte delle prove di cui era in possesso si risolve nel contestare implicitamente la conclusione contenuta nel ‘considerando’ 803 della decisione impugnata, ai sensi del quale la maggior parte delle informazioni fornite dalla ricorrente alla Commissione ricadeva nell’obbligo che ad essa incombeva ai sensi dell’art. 11 del regolamento n. 17.

168    In tale contesto, si deve rilevare che il Tribunale esercita un controllo pieno sulla questione se la cooperazione fornita dalla ricorrente si spinga oltre l’obbligo che ad essa incombe ai sensi dell’art. 11 del regolamento n. 17 e dell’art. 18 del regolamento n. 1/2003 di rispondere alle richieste di informazioni della Commissione (v., in tal senso, sentenza del Tribunale 14 dicembre 2006, cause riunite da T‑259/02 a T‑264/02 e T‑271/02, Raiffeisen Zentralbank Österreich e a./Commissione, Racc. pag. II‑5169, punto 531). Tuttavia, si deve osservare che la ricorrente non ha precisato, nelle sue memorie, quali, delle informazioni da essa fornite, fossero quelle di cui avrebbe potuto omettere la comunicazione alla Commissione.

169    Dalle suesposte considerazioni discende che il presente motivo deve essere rigettato in toto.

6.     Sul motivo attinente alla fissazione di un’ammenda sproporzionata

 Argomenti delle parti

170    La ricorrente ritiene che l’importo finale dell’ammenda che le è stata inflitta, fissata in EUR 9,16 milioni, sia sproporzionato rispetto alle ammende inflitte ad altre imprese destinatarie della decisione impugnata. Al riguardo, in primo luogo, essa invoca il caso della HME, che era all’epoca di dimensioni comparabili alle sue e la cui partecipazione al cartello è stata di una durata due volte e mezzo superiore. Orbene, l’importo finale dell’ammenda inflitta alla HME è solo di EUR 4,49 milioni.

171    In secondo luogo, la ricorrente sostiene che l’ammenda che le è stata inflitta equivale ad imporle EUR 760 000 per mese di partecipazione all’infrazione, mentre gli importi delle ammende inflitte ad altre imprese sono compresi tra EUR 210 000 e EUR 440 000 per mese di partecipazione all’infrazione.

172    In terzo luogo, la ricorrente sostiene che il numero di riunioni collusorie alle quali un’impresa ha partecipato costituisca un indice del suo livello di impegno in un cartello. Al riguardo, essa rileva che, per aver partecipato a sette riunioni, le è stata inflitta un’ammenda di EUR 1,83 milioni per riunione mentre alla Wieland e alla KME, che hanno partecipato alla quasi totalità delle 120 riunioni tenutesi nel contesto del cartello, sono state inflitte, rispettivamente, un’ammenda di un importo di EUR 0,206 e 0,56 milioni per riunione.

173    In quarto luogo, la ricorrente deduce di essere la sola piccola impresa indipendente in grado di far concorrenza ai grandi produttori europei. A suo avviso, l’ammenda che le è stata inflitta per la sua partecipazione passiva al cartello è esageratamente elevata e avrà un impatto sulle sue capacità concorrenziali.

174    La Commissione conclude per il rigetto del motivo. Essa rileva, segnatamente, che l’importo finale dell’ammenda inflitta alla HME risulta dall’applicazione tacita del limite del 10% fissato dall’art. 23, n. 2, del regolamento n. 1/2003.

 Giudizio del Tribunale

175    In primo luogo, in considerazione del chiarimento fornito dalla Commissione e dell’assenza di contestazioni da parte della ricorrente, si deve respingere la censura relativa alla differenza tra l’importo finale dell’ammenda inflitta alla HME e quello fissato per la ricorrente.

176    In secondo luogo, anche a voler ritenere che la ricorrente possa far valere il fatto che l’importo dell’ammenda inflittale sia tale da indebolire la sua competitività per dimostrare il suo carattere sproporzionato, è giocoforza rilevare che essa non ha presentato elementi concreti al riguardo.

177    Quanto al resto, si deve rilevare che gli altri argomenti dedotti dalla ricorrente nel contesto del presente motivo sono intesi a rimettere in questione indirettamente il sistema di calcolo degli importi delle ammende instaurato dagli orientamenti.

178    Infatti, dividendo gli importi finali delle ammende per il numero di mesi di partecipazione al cartello o per il numero di riunioni alle quali i contravventori hanno partecipato, la ricorrente tenta, in realtà, di contestare, ancora una volta, la fissazione dell’importo dell’ammenda in funzione della durata dell’infrazione.

179    In tale contesto, si deve rilevare che dall’impianto sistematico degli orientamenti emerge che alle imprese che partecipano più lungamente a un’intesa saranno applicate le ammende più ridotte, se gli importi si dividono per il numero di mesi di partecipazione al cartello, dato che la Commissione si è limitata, negli orientamenti, a prevedere che l’importo di partenza delle ammende fosse maggiorato del 10% al massimo per anno di infrazione. La ricorrente non può avvalersi di tale autolimitazione per ottenere una riduzione dell’importo dell’ammenda che le è stata inflitta.

180    Il ragionamento esposto al precedente punto 179 si applica del pari all’argomento della ricorrente attinente al rapporto tra l’importo dell’ammenda che le è stata inflitta e il numero di riunioni alle quali ha partecipato, atteso che il numero di riunioni alle quali essa ha partecipato è connesso alla durata della sua partecipazione al cartello.

181    Alla luce delle suesposte considerazioni, anche quest’ultimo motivo deve essere respinto.

7.     Sulla determinazione dell’importo finale dell’ammenda

182    Come risulta dai precedenti punti 90‑113, si deve riformare la decisione impugnata nella parte in cui la Commissione, nel fissare l’importo dell’ammenda, non ha tenuto conto del fatto che la ricorrente non ha partecipato agli accordi SANCO.

183    Quanto al resto, i rilievi della Commissione esposti nella decisione impugnata nonché il metodo di calcolo delle ammende applicato nel caso di specie restano invariati. L’importo finale dell’ammenda è pertanto calcolato come segue.

184    L’importo di partenza dell’ammenda inflitta alla ricorrente è ridotto del 10% per tener conto della minore gravità della sua partecipazione al cartello rispetto a quella dei «produttori SANCO». Il nuovo importo di partenza dell’ammenda inflitta alla ricorrente è pertanto fissato in EUR 8,82 milioni.

185    L’applicazione della maggiorazione del 10% in ragione della durata si risolve in un importo di base di EUR 9,702 milioni. In considerazione della riduzione del 15% concessa alla ricorrente dalla Commissione ai sensi del punto D della comunicazione del 1996 sulla cooperazione, l’importo finale dell’ammenda inflitta alla ricorrente è pari, pertanto, a EUR 8,2467 milioni.

 Sulle spese

186    Ai sensi dell’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Tuttavia, ai sensi dell’art. 87, n. 3, primo comma, di detto regolamento di procedura, se le parti soccombono rispettivamente su uno o più capi, ovvero per motivi eccezionali, il Tribunale può ripartire le spese o decidere che ciascuna parte sopporti le proprie spese.

187    In considerazione del fatto che ciascuna delle parti è rimasta parzialmente soccombente, ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Ottava Sezione)

dichiara e statuisce:

1)      L’importo dell’ammenda inflitta alla Chalkor AE Epexergasias Metallon all’art. 2, lett. d), della decisione della Commissione 3 settembre 2004, C (2004) 2826, relativa a un procedimento di cui all’articolo 81 [CE] e all’articolo 53 dell’accordo SEE (Caso COMP/E‑1.38.069 – Tubi idrotermosanitari in rame), è fissato in EUR 8,2467 milioni.

2)      Il ricorso è respinto quanto al resto.

3)      La Chalkor Epexergasias Metallon e la Commissione europea sopporteranno ciascuna le proprie spese.

Martins Ribeiro

Papasavvas

Wahl

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 19 maggio 2010.

Firme

Indice


Fatti

1.  Fase amministrativa del procedimento

2.  Decisione impugnata

Prodotti e mercati di cui trattasi

Componenti dell’infrazione di cui trattasi

Accordi tra «produttori SANCO»

Accordi tra «produttori WICU e Cuprotherm»

Accordi europei ampliati

Durata e carattere continuativo dell’infrazione di cui trattasi

Determinazione dell’importo delle ammende

Importo di partenza delle ammende

–  Gravità

–  Trattamento differenziato

Importo di base delle ammende

Circostanze aggravanti e attenuanti

Applicazione della comunicazione del 1996 sulla cooperazione

Importo definitivo delle ammende

Procedimento e conclusioni delle parti

In diritto

1.  Sul motivo attinente alla mancata considerazione del carattere forzato della partecipazione della ricorrente al cartello

Argomenti delle parti

Giudizio del Tribunale

2.  Sul motivo attinente alla erronea fissazione dell’importo di partenza dell’ammenda

Sulla limitata partecipazione della ricorrente al cartello

Argomenti delle parti

Giudizio del Tribunale

Sull’estensione del mercato geografico sul quale la ricorrente ha partecipato al cartello

Argomenti delle parti

Giudizio del Tribunale

3.  Sul motivo attinente all’erronea maggiorazione dell’importo di partenza dell’ammenda in ragione della durata del cartello

Sulla durata della partecipazione al cartello

Argomenti delle parti

Giudizio del Tribunale

Sulla percentuale di maggiorazione

Argomenti delle parti

Giudizio del Tribunale

4.  Sul motivo attinente all’erronea omessa considerazione della cessazione volontaria della partecipazione al cartello della ricorrente

Argomenti delle parti

Giudizio del Tribunale

5.  Sul motivo attinente alla insufficiente riduzione dell’importo dell’ammenda, alla luce della cooperazione della ricorrente ai sensi della comunicazione del 1996 sulla cooperazione

Argomenti delle parti

Giudizio del Tribunale

6.  Sul motivo attinente alla fissazione di un’ammenda sproporzionata

Argomenti delle parti

Giudizio del Tribunale

7.  Sulla determinazione dell’importo finale dell’ammenda

Sulle spese


* Lingua processuale: l’inglese.