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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale ordinario di Bologna (Italia) il 07 febbraio 2022 – BU / Ministero dell’Interno, Dipartimento per le Libertà civili e l'Immigrazione - Unità Dublino

(Causa C-80/22)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Tribunale ordinario di Bologna

Parti nella causa principale

Ricorrente: BU

Resistente: Ministero dell’Interno, Dipartimento per le Libertà civili e l'Immigrazione - Unità Dublino

Questioni pregiudiziali

Quali sono le conseguenze giuridiche che il diritto dell’Unione europea prevede nel caso di violazione, da parte dello Stato richiedente nell’ambito di una procedura di ripresa in carico ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, lettera b) del regolamento UE 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 20131 , dell’obbligo informativo stabilito dall’articolo 4 ovvero dell’obbligo di disporre il colloquio personale del richiedente ai sensi dell’articolo 5 del regolamento medesimo, e in particolare se gli articoli 4 e 5 del regolamento UE 604/2013 devono essere interpretati:

-    nel senso che l’omessa consegna dell’opuscolo informativo previsto dall’articolo 4, § 2 ad una persona che versi nelle condizioni descritte dall’articolo 23 del regolamento ovvero l’omessa assunzione del colloquio personale del richiedente ai sensi dell’articolo 5 del regolamento determinino di per sé sole l’insanabile illegittimità del provvedimento di trasferimento, e la conseguente attrazione della competenza a conoscere della domanda di protezione internazionale in capo allo Stato membro richiedente;

-    ovvero nel senso che l’illegittimità del provvedimento di trasferimento è subordinata all’allegazione e alla dimostrazione che il procedimento avrebbe avuto un esito diverso se l’autorità dello Stato richiedente avesse adempiuto agli obblighi stabiliti dagli articoli 4 e 5 del regolamento UE 604/2013;

-    ovvero nel senso che in nessun caso l’autorità dello Stato richiedente è obbligata ad assicurare allo straniero sottoposto a procedimento di trasferimento verso lo Stato membro richiesto le garanzie informative e partecipative previste dagli articoli 4 e 5 del regolamento UE 604/2013.

Se l’articolo 27, § 1 del regolamento UE 604/2013, da solo o in congiunzione con l’articolo 47 CdfUe, deve essere interpretato:

-    nel senso che esso impone l’obbligo di assicurare le garanzie stabilite dagli articoli 4 e 5 del regolamento allo straniero sottoposto a procedimento di trasferimento verso altro Stato membro in quanto strumentale alla tutela del diritto a un ricorso effettivo avverso una decisione di trasferimento;

-    in caso affermativo, nel senso che l’autorità giurisdizionale investita della domanda di annullamento del provvedimento di trasferimento ai sensi dell’articolo 27 del regolamento UE 604/2013 sia legittimata a rivalutare il merito della decisione con cui l’autorità amministrativa dello Stato richiesto, in applicazione dei criteri di competenza di cui al capo III del regolamento, ha accertato la propria competenza a decidere sulla domanda di protezione internazionale proposta dal richiedente.

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1     Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (GU 2013, L 180, pag. 31.).