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Ricorso proposto il 17 febbraio 2014 – LDC Argentina / Consiglio

(Causa T-118/14)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: LDC Argentina SA (Buenos Aires, Argentina) (rappresentanti: J. Bellis e R. Luff, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare il regolamento di esecuzione (UE) n. 1194/2013 del Consiglio, del 19 novembre 2013, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di biodiesel originario di Argentina e Indonesia (GU L 315, pag. 2), nella parte in cui riguarda la ricorrente; e

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.

Primo motivo, vertente sull’errore manifesto di valutazione dei fatti commesso dalle istituzioni, in quanto esse hanno ravvisato una distorsione dei prezzi della soia e dell’olio di soia che giustificava l’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 5, secondo comma, del regolamento di base antidumping 1 .

Secondo motivo, vertente sull’inapplicabilità del secondo comma dell’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento di base antidumping, come interpretato dalle istituzioni nel caso di specie, alle importazioni provenienti da un membro dell’OMC, in quanto esso non è conforme all’accordo antidumping dell’OMC.

Terzo motivo, vertente sull’omessa valutazione, in sede di determinazione del pregiudizio, di fattori che interrompono il nesso causale tra l’affermato pregiudizio e le importazioni asseritamente oggetto di dumping, in violazione dell’articolo 3, paragrafo 7, del regolamento di base antidumping.

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1 Regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU L 343, pag. 51).