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Sentenza del Tribunale del 15 settembre 2016 – LDC Argentina/Consiglio

(Causa T-118/14)1

[«Dumping – Importazioni di biodiesel originario dell’Argentina – Dazio antidumping definitivo – Articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1225/2009 – Valore normale – Costi di produzione»]

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: LDC Argentina SA (Buenos Aires, Argentina) (rappresentanti: J.-F. Bellis, R. Luff e G. Bathory, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: inizialmente S. Boelaert e B. Driessen, successivamente H. Marcos Fraile, agenti, assistiti da R. Bierwagen e C. Hipp, avvocati)

Intervenienti a sostegno del convenuto: Commissione europea (rappresentanti: M. França e A. Stobiecka-Kuik, agenti) ed European Biodiesel Board (EBB) (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: O. Prost e M.-S. Dibling, avvocati)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento del regolamento di esecuzione (UE) n. 1194/2013 del Consiglio, del 19 novembre 2013, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di biodiesel originario di Argentina e Indonesia (GU 2013, L 315, pag. 2), nella parte in cui esso impone un dazio antidumping alla ricorrente.

Dispositivo

Gli articoli 1 e 2 del regolamento di esecuzione (UE) n. 1194/2013 del Consiglio, del 19 novembre 2013, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di biodiesel originario di Argentina e Indonesia, sono annullati nella parte relativa alla LDC Argentina SA.

Il Consiglio dell’Unione europea sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla LDC Argentina.

La Commissione europea e l’European Biodiesel Board (EBB) sopporteranno le proprie spese.

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1 GU C 151 del 19.5.2014.