Language of document : ECLI:EU:T:2016:501

Causa T‑120/14

PT Ciliandra Perkasa

contro

Consiglio dell’Unione europea

«Dumping – Importazioni di biodiesel originario dell’Indonesia – Dazio antidumping definitivo – Articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1225/2009 – Valore normale – Costi di produzione»

Massime – Sentenza del Tribunale (Nona Sezione) del 15 settembre 2016

1.      Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Margine di dumping – Determinazione del valore normale – Ricorso al valore costruito – Calcolo dei costi di produzione sulla base dei documenti contabili – Deroga – 89441 / Costi di produzione e spese di vendita del prodotto oggetto dell’inchiesta che non sono stati riportati adeguatamente in tali documenti – Onere della prova incombente alle istituzioni – Sindacato giurisdizionale – Portata

(Regolamenti del Consiglio n. 1972/2002, considerando 4, e n. 1225/2009, artt. 2, § 3, comma 2, e 5, comma 1 e 2)

2.      Ricorso di annullamento – Oggetto – Annullamento parziale – Presupposto – Separabilità delle disposizioni contestate – Disposizione di un regolamento che impone dazi antidumping definitivi – Annullamento che implica una modifica della sostanza del regolamento

(Art. 263 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1194/2013, art. 1)

1.      L’obiettivo dell’articolo 2, paragrafo 5, primo e secondo comma, del regolamento antidumping di base n. 1225/2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea, è fare in modo che i costi di produzione e le spese di vendita di un prodotto simile considerati nell’ambito del calcolo del valore normale di tale prodotto riflettano le spese che un produttore avrebbe sostenuto nel mercato interno del paese esportatore.

Dalla formulazione dell’articolo 2, paragrafo 5, primo comma, del regolamento antidumping di base risulta peraltro che i documenti contabili della parte sottoposta all’inchiesta costituiscono la fonte privilegiata di informazioni per stabilire i costi di produzione del prodotto simile e che l’utilizzazione di dati presenti in tali documenti costituisce la regola generale, mentre il loro adeguamento o la loro sostituzione con un’altra base di riferimento adeguata costituisce l’eccezione. Tale regime d’eccezione dev’essere interpretato restrittivamente.

Il considerando 4 del regolamento n. 1972/2002, recante modifica del precedente regolamento antidumping di base n. 384/96, che ha introdotto in quest’ultimo la disposizione corrispondente al secondo comma dell’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento antidumping di base, prevede la possibilità di ricorrere all’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento antidumping di base specie quando le vendite del prodotto simile non permettono un valido confronto a causa di una distorsione. Ne consegue del pari che una tale circostanza può prodursi anche quando sussiste una particolare situazione di mercato, come quella menzionata all’articolo 2, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento antidumping di base, in cui si riscontrano prezzi artificialmente bassi del prodotto interessato, senza tuttavia limitare tale tipo di situazione a casi in cui esista una regolamentazione diretta dei prezzi del prodotto simile o delle materie prime del medesimo da parte dello Stato esportatore.

Per contro, una misura dei poteri pubblici del paese di esportazione può indurre le istituzioni ad escludere, nell’ambito del calcolo del valore normale del prodotto simile, i prezzi delle materie prime presenti nei documenti contabili della parte sottoposta all’inchiesta solo quando provoca una distorsione significativa dei prezzi delle suddette materie prime. Una diversa interpretazione dell’eccezione prevista all’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento antidumping di base rischierebbe, infatti, di comportare una lesione sproporzionata del principio secondo il quale i documenti in parola costituiscono la fonte privilegiata di informazioni per la determinazione dei costi di produzione del prodotto di cui trattasi.

Relativamente all’onere della prova della sussistenza di elementi che giustificano l’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 5, primo comma, del regolamento antidumping di base, incombe alle istituzioni, qualora ritengano di dover escludere i costi di produzione presenti nei documenti contabili della parte sottoposta all’inchiesta per sostituirli con un altro prezzo ritenuto adeguato, fondarsi su prove o quanto meno su indizi che consentano di accertare la sussistenza del fattore in considerazione del quale si procede all’adeguamento. Pertanto, tenuto conto del fatto che il metodo volto ad escludere, nell’ambito del calcolo del valore normale del prodotto simile, i costi di produzione di tale prodotto presenti nei documenti contabili delle parti che sono sottoposte all’inchiesta rientra in una eccezione quando la distorsione lamentata dalle istituzioni non sia una conseguenza immediata della misura statale all’origine della stessa, bensì una conseguenza degli effetti che la suddetta misura dovrebbe produrre sul mercato, le istituzioni devono premurarsi di esporre il funzionamento del mercato in discussione e di dimostrare gli effetti concreti di tale misura sullo stesso, senza basarsi, a tale riguardo, su semplici congetture.

In proposito, un controllo del Tribunale che si limiti a rilevare se gli elementi sui quali le istituzioni dell’Unione basano le loro constatazioni sono di natura tale da corroborare le conclusioni che esse ne traggono, infatti, non sconfina nell’ampio potere discrezionale delle istituzioni nel settore della politica commerciale.

(v. punti 47-49, 59, 61-63, 76)

2.      V. il testo della decisione.

(v. punti 80-82)