Language of document : ECLI:EU:C:2012:114

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

NIILO Jääskinen

presentate il 1° marzo 2012 (1)

Causa C‑522/10

Doris Reichel‑Albert

contro

Deutsche Rentenversicherung Nordbayern

[domanda di pronuncia pregiudiziale
proposta dal Sozialgericht Würzburg (Germania)]

«Previdenza sociale dei lavoratori migranti – Coordinamento dei sistemi di previdenza sociale – Articolo 44, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 987/2009 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 – Esame del diritto ad una pensione di vecchiaia – Presa in considerazione dei periodi di cura dei figli – Periodi maturati in un altro Stato membro – Condizioni – Articolo 5 del regolamento (CE) n. 883/2004 – Principio di assimilazione dei fatti»






I –    Introduzione

1.        Il Sozialgericht Würzburg (Germania) interpella la Corte circa l’interpretazione dell’articolo 44, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (2), nell’ambito di una controversia che contrappone la sig.ra Reichel-Albert, cittadina tedesca che ha dato alla luce ed allevato i suoi figli in Belgio, all’organismo preposto al regime legale di assicurazione vecchiaia in Germania, e cioè la Deutsche Rentenversicherung Nordbayern (in prosieguo: la «DRN»).

2.        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte più esattamente sulle condizioni alle quali, a titolo di computo di una futura pensione di vecchiaia, i periodi dedicati alla cura dei figli e maturati in uno Stato membro debbono essere presi in considerazione da un altro Stato membro nel quale un genitore non rientra più, in applicazione delle regole di conflitto del titolo II del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (3). A questo proposito viene sottolineato che la normativa tedesca subordina la presa in considerazione di siffatti periodi alla condizione che la persona interessata abbia esercitato, durante il periodo di cura o immediatamente prima della nascita del figlio, un’attività lavorativa dipendente o no a titolo di periodo di contribuzione obbligatoria.

3.        Le questioni pregiudiziali sottoposte alla Corte hanno carattere inedito, poiché sono le prime vertenti sull’interpretazione delle disposizioni del regolamento n. 987/2009, in particolare del suo articolo 44. Nessuna disposizione avente un contenuto equivalente al suddetto articolo figurava nel dispositivo di coordinamento anteriore rappresentato dal regolamento (CE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità (4), e dal suo regolamento di applicazione, cioè il regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento n. 1408/72 (5). La genesi dell’articolo 44 del regolamento n. 987/2009 rivela che questo è stato introdotto dal legislatore dell’Unione in risposta alla giurisprudenza della Corte quale scaturita dalle sentenze Elsen (6) e Kauer (7), delle quali è parso necessario valutare la portata (8).

4.        Di primo acchito, sottolineo che la Corte, in considerazione dei fatti di cui alla controversia principale, ha rilevato un problema di applicazione nel tempo delle disposizioni del diritto dell’Unione prese in considerazione nella decisione di rinvio pregiudiziale (9). In effetti, si pone la questione se il procedimento principale nonché i fatti in considerazione vadano regolati dall’attuale dispositivo di coordinamento dei sistemi nazionali di previdenza sociale, scaturito dai regolamenti nn. 883/2004 e 987/2009, ovvero dal precedente dispositivo, scaturito dai regolamenti nn. 1408/71 e 574/72.

5.        Se questo primo problema dovesse essere risolto dalla Corte nel senso dell’applicabilità dell’articolo 44 del regolamento n. 987/2009, occorrerebbe in tal caso darne un’interpretazione che consenta di valutare la conformità con tale regolamento delle disposizioni nazionali contemplate nella domanda di pronuncia pregiudiziale. Tuttavia, ciò presuppone previamente di stabilire se la normativa tedesca sia effettivamente quella che deve regolamentare la situazione della sig.ra Reichel-Albert in forza delle norme di conflitto di leggi pertinenti e se per quanto la riguarda siano appunto tutte integrate le condizioni di merito poste dall’articolo 44 del regolamento n. 987/2009.

6.        Nelle presenti conclusioni saranno evocate differenti ipotesi, una a titolo principale e le altre a titolo subordinato, per il caso in cui la Corte non dovesse seguire le mie prime proposte di soluzione.

II – Contesto giuridico

A –    Il diritto dell’Unione

1.      Il regolamento n. 883/2004

7.        Il regolamento n. 883/2004 ha come obiettivo quello di coordinare i regimi nazionali di previdenza sociale. Esso ha sostituito, a partire dal 1° maggio 2010 (10), il regolamento n. 1408/71, che era stato più volte modificato. Esso è inteso a rendere più succinto e limpido il precedente dispositivo, nonché a prendere in considerazione la giurisprudenza della Corte in tale settore (11).

8.        L’articolo 5 del suddetto regolamento, intitolato «Assimilazione di prestazioni, redditi, fatti o avvenimenti», così dispone:

«Fatte salve disposizioni contrarie del presente regolamento (…):

(…)

b)      se, in virtù della legislazione dello Stato membro competente, sono attribuiti effetti giuridici al verificarsi di taluni fatti o avvenimenti, detto Stato membro tiene conto di fatti o avvenimenti analoghi verificatisi in un altro Stato membro come se si fossero verificati nel proprio territorio nazionale».

9.        L’articolo 11, paragrafi 1 e 3, del regolamento n. 883/2004, avente ad oggetto «Norme generali» e figurante sotto il titolo II relativo alla «Determinazione della legislazione applicabile», è così formulato:

«1.      Le persone alle quali si applica il presente regolamento sono soggette alla legislazione di un singolo Stato membro. Tale legislazione è determinata a norma del presente titolo.

(…)

3.      Fatti salvi gli articoli da 12 a 16:

a)      una persona che esercita un’attività subordinata o autonoma in uno Stato membro è soggetta alla legislazione di tale Stato membro;

(…)

e)      qualsiasi altra persona che non rientri nelle categorie di cui alle lettere da a) a d) è soggetta alla legislazione dello Stato membro di residenza, fatte salve le altre disposizioni del presente regolamento che le garantiscono l’erogazione di prestazioni in virtù della legislazione di uno o più altri Stati membri».

10.      L’articolo 87 di questo stesso regolamento, il quale fissa le «Disposizioni transitorie», così recita:

«1.      Il presente regolamento non fa sorgere alcun diritto per il periodo precedente la data della sua applicazione».

2.      Ogni periodo di assicurazione e, eventualmente, ogni periodo di occupazione, di attività lavorativa autonoma o di residenza maturata sotto la legislazione di uno Stato membro prima della data di applicazione del presente regolamento nello Stato membro interessato [sono] pres[i] in considerazione per la determinazione dei diritti acquisiti a norma del presente regolamento.

3.      Fatto salvo il paragrafo 1, un diritto è acquisito in virtù del presente regolamento anche se si riferisce ad un evento verificatosi prima della sua data di applicazione nello Stato membro interessato.

(…)

8.      Se, in conseguenza del presente regolamento, una persona è soggetta alla legislazione di uno Stato membro diverso da quello alla cui legislazione è soggetta a norma del titolo II del regolamento (CEE) n. 1408/71, tale persona continua ad essere soggetta a quest’ultima legislazione fino a quando la situazione rimane invariata, a meno che essa non presenti una domanda per essere assoggettata alla legislazione applicabile a norma del presente regolamento. Se la domanda è presentata entro un termine di tre mesi dalla data di applicazione del presente regolamento all’istituzione competente dello Stato membro la cui legislazione è applicabile a norma del presente regolamento, la persona è soggetta alla legislazione di detto Stato membro sin dalla data di applicazione del presente regolamento. Se la domanda è presentata dopo la scadenza di tale termine, la persona è soggetta a detta legislazione a decorrere dal primo giorno del mese successivo (…)».

2.      Il regolamento n. 987/2009

11.      Il regolamento n. 987/2009 stabilisce le modalità di applicazione del regolamento di base n. 883/2004.

12.      L’articolo 44 del regolamento n. 987/2009 verte sulla «Presa in considerazione dei periodi di cura dei figli» ed è così formulato:

«1.      Ai fini del presente articolo, per “periodo di cura dei figli” s’intende qualsiasi periodo accreditato sotto la legislazione pensionistica di uno Stato membro o che fornisce un’integrazione pensionistica espressamente per il fatto che una persona abbia cresciuto un figlio, indipendentemente dalle modalità di calcolo di tali periodi e a prescindere dal fatto che essi siano maturati all’epoca della cura del figlio o siano riconosciuti retroattivamente.

2.      Qualora, in base alla legislazione dello Stato membro competente ai sensi del titolo II del regolamento di base, non siano presi in considerazione i periodi dedicati alla cura dei figli, l’istituzione dello Stato membro la cui legislazione era applicabile ai sensi del titolo II del regolamento di base alla persona interessata in quanto esercitava un’attività subordinata o autonoma alla data a decorrere dalla quale, secondo tale legislazione, si è iniziato a prendere in considerazione il periodo dedicato alla cura del figlio in questione, rimane responsabile della presa in considerazione di tale periodo come periodo dedicato alla cura dei figli secondo la propria legislazione, come se il figlio in questione fosse stato cresciuto nel suo territorio (…)».

13.      L’articolo 93 del regolamento n. 987/2009, intitolato «Disposizioni transitorie», è così formulato:

«L’articolo 87 del regolamento di base si applica alle situazioni disciplinate dal regolamento di applicazione».

B –    La normativa nazionale

14.      L’articolo 56 del libro VI del codice tedesco della previdenza sociale (Sozialgesetzbuch; in prosieguo: lo «SGB VI»), articolo intitolato «Periodi di cura di un figlio», così dispone:

«1)      I periodi di cura di un figlio sono i periodi dedicati alla cura di un figlio durante i suoi primi tre anni di vita. Un periodo dedicato alla cura di un figlio viene convalidato per uno dei genitori del figlio (articolo 56, paragrafo 1, prima frase, punto 3, e paragrafo 3, punti 2 e 3, del libro I) se:

1.      il periodo di cura del figlio va attribuito al suddetto genitore,

2.      la cura del figlio ha luogo nel territorio della Repubblica federale di Germania o se è assimilabile ad una siffatta cura, e

3.      la convalida non è esclusa per tale genitore.

(…)

3)      Detta cura avviene nel territorio della Repubblica federale di Germania se il genitore che provvede a tale cura vi ha risieduto abitualmente con il figlio. Si ha assimilazione a cura sul territorio della Repubblica federale di Germania quando il genitore che ha provveduto alla cura ha risieduto abitualmente con il figlio all’estero e ha ivi acquisito periodi di contribuzione obbligatoria durante la cura o immediatamente prima della nascita del figlio a titolo dell’attività lavorativa subordinata o autonoma che egli ha ivi esercitato. In caso di residenza comune dei coniugi o dei partner all’estero, quanto sopra si applica anche nel caso in cui il coniuge o il partner del genitore che ha provveduto alla cura ha maturato siffatti periodi di contribuzione obbligatoria o non li ha maturati per la sola ragione che egli rientrava tra le persone contemplate dall’articolo 5, paragrafi 1 e 4, o che egli era esonerato dall’assicurazione obbligatoria.

(…).

5)      Il periodo di cura di un figlio inizia allo scadere del mese successivo alla sua nascita e termina dopo 36 mesi civili (…)».

15.      L’articolo 57 dello SGB VI, relativo ai «Periodi da prendere in considerazione» è così formulato:

«Il periodo dedicato alla cura di un figlio fino al compimento del decimo anno costituisce per uno dei genitori un periodo da prendere in considerazione se durante tale periodo sono anche soddisfatte le condizioni di convalida di un periodo di cura di un figlio (…)».

16.      L’articolo 249, paragrafo 1, dello SGB VI, che tratta dei «Periodi di contribuzione relativi alla cura di un figlio», dispone che, «[p]er un figlio nato prima del 1° gennaio 1992, il periodo di cura termina dodici mesi civili dalla fine del mese di nascita».

III – Procedimento principale, questioni pregiudiziali e procedimento dinanzi alla Corte

17.      La sig.ra Reichel-Albert ha svolto attività lavorativa subordinata in Germania ed ha ivi vissuto fino al 30 giugno 1980. Successivamente ha ricevuto un’indennità di disoccupazione erogata da tale Stato membro, il cui versamento è terminato il 10 ottobre 1980.

18.      Dal 1° luglio 1980 al 30 giugno 1986 è stata residente in Belgio con il coniuge, il quale ivi esercitava attività lavorativa subordinata. La coppia ha avuto due figli, nati in Belgio, rispettivamente il 25 maggio 1981 e il 29 ottobre 1984.

19.      A partire dal 1° gennaio 1984 essa ha versato contributi volontari al regime legale di assicurazione vecchiaia in Germania.

20.      Il 1° luglio 1986 la sig.ra Reichel-Albert, il coniuge e i loro figli venivano dichiarati ufficialmente residenti in Germania.

21.      Con decisioni 12 agosto 2008 e 28 ottobre 2008 la DRN ha respinto la domanda della sig.ra Reichel-Albert di prendere in considerazione e convalidare i periodi dedicati alla cura dei figli e «periodi da prendere in considerazione» maturati durante il suo soggiorno in Belgio, per il motivo che, durante tale periodo la cura dei figli si è svolta all’estero. Solo i periodi successivi al 1° luglio 1986, data alla quale la famiglia di cui trattasi era di nuovo domiciliata ufficialmente in Germania, sono stati convalidati in quanto periodi da prendere in considerazione a titolo di cura dei figli. Il 1° dicembre 2008 la sig.ra Reichel-Albert ha proposto un reclamo, che la DRN ha respinto con decisione 29 gennaio 2009.

22.      Le decisioni della DRN rilevano che, durante il suo soggiorno in Belgio, il nesso richiesto con la vita professionale in Germania non è stato mantenuto né tramite un rapporto di lavoro proprio della sig.ra Reichel-Albert né tramite il suo coniuge, dal momento che è trascorso più di un mese tra la fine dell’attività lavorativa subordinata o autonoma della sig.ra Reichel-Albert – alla quale è assimilato il periodo di disoccupazione – e l’inizio del periodo di cura dei figli.

23.      Con ricorso 13 febbraio 2009 la sig.ra Reichel-Albert ha adito il Sozialgericht Würzburg con una domanda di annullamento della decisione pronunciata su reclamo il 29 gennaio 2009, chiedendo che la DRN fosse tenuta a computare i periodi dal 25 maggio 1981 al 30 giugno 1986, per quanto riguarda il suo primo figlio, e dal 29 ottobre 1984 al 30 giugno 1986, per quanto riguarda il secondo. A sostegno del suo ricorso, ha richiamato le succitate sentenze Elsen e Kauer e ha sostenuto che all’epoca non aveva completamente lasciato la Germania per il Belgio.

24.      Le parti non hanno dato seguito alla proposta del giudice di rinvio che suggeriva loro di accordarsi sulla convalida dei periodi di cura dei figli a decorre dal 1° gennaio 1984, data alla quale la sig.ra Reichel-Albert ha versato contributi volontari al regime legale di assicurazione vecchiaia in Germania.

25.      Il Sozialgericht Würzburg ha considerato che il combinato disposto dell’articolo 56, paragrafo 3, del SGB VI e dell’articolo 44, paragrafo 2, del regolamento n. 987/2009 non consentiva alla sig.ra Reichel-Albert di far convalidare i controversi periodi di cura dei figli, né in Germania né in Belgio, in quanto essa non esercitava alcuna attività – dipendente o autonoma – alla data in cui i suddetti periodi avevano iniziato ad essere presi in considerazione per ciascuno dei figli di cui trattasi, e pertanto l’interessata sarebbe stata penalizzata in ragione dell’esercizio del diritto che le deriva dall’articolo 21 TFUE di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio dell’Unione europea. In questo contesto, il Sozialgericht Würzburg ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      Se l’articolo 44, paragrafo 2, del regolamento [n. 987/2009] debba essere interpretato nel senso che osta ad una normativa di uno Stato membro in base alla quale i periodi dedicati alla cura dei figli, maturati in un altro Stato membro dell’Unione europea, debbono essere computati al pari di quelli maturati sul territorio nazionale solo qualora il genitore che ha provveduto alla cura abbia risieduto abitualmente all’estero con il figlio e, durante la cura o immediatamente prima della nascita del figlio, abbia maturato periodi di contribuzione obbligatoria per un’attività lavorativa dipendente o autonoma ivi esercitata oppure qualora, in caso di residenza comune all’estero dei coniugi o dei partner, il coniuge o il partner del genitore che ha provveduto alla cura abbia maturato tali periodi di contribuzione obbligatoria o non li abbia maturati per il solo fatto che egli apparteneva alla cerchia di persone citate all’articolo 5, paragrafi 1 e 4, dello SGB VI» o, in base all’articolo 6 dello SGB VI, era esentato dall’assicurazione obbligatoria (articoli 56, paragrafo 3, secondo e terzo periodo, 57 e 249 dello SGB VI)?

2)      Se la disposizione dell’articolo 44, paragrafo 2, del regolamento [n. 987/2009] debba essere interpretata oltre il suo tenore letterale, nel senso che, in via eccezionale, debbono essere tenuti in considerazione, anche in mancanza di un’attività lavorativa dipendente o autonoma, i periodi dedicati alla cura dei figli qualora, in base ai rispettivi ordinamenti giuridici, tali periodi non vengano altrimenti convalidati né nello Stato membro competente né in un altro Stato membro nel quale il soggetto abbia risieduto abitualmente durante il periodo di cura dei figli».

26.      La domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sozialgericht Würzburg è pervenuta nella cancelleria della Corte il 9 novembre 2010.

27.      Hanno presentato osservazioni scritte alla Corte la sig.ra Reichel-Albert, ricorrente nel procedimento principale, la DRN, convenuta nel procedimento principale, nonché la Repubblica federale di Germania, la Repubblica d’Austria e la Commissione europea.

28.      Con lettera trasmessa il 27 ottobre 2011, la Corte, in vista dell’udienza, ha rivolto un quesito cui rispondere per iscritto, così formulato:

«Le parti nel procedimento principale e gli altri interessati sono invitati a presentare le loro osservazioni sull’applicabilità dell’articolo 44 del regolamento [n. 987/2009] ad una situazione come quella oggetto nel procedimento principale e relativa ad una domanda di presa in considerazione dei periodi di cura dei figli intervenuti sotto la vigenza del regolamento n. 1408/71.

A questo proposito si deve rilevare che la Repubblica federale di Germania ha sostenuto, al punto 21 delle sue osservazioni, che le disposizioni del regolamento n. 883/2004 – entrato in vigore alla stessa data del regolamento n. 987/2009 – non si applicavano al periodo in cui la sig.ra Reichel-Albert si è dedicata alla cura dei figli».

29.      La sig.ra Reichel-Albert, la DRN, il governo tedesco e la Commissione hanno depositato osservazioni in risposta al quesito rivolto loro dalla Corte.

30.      Nel corso dell’udienza, tenutasi il 12 gennaio 2012, sono stati rappresentati soltanto il governo tedesco e la Commissione.

IV – Analisi

A –    Osservazioni preliminari

31.      Va osservato che la normativa tedesca pertinente prevede due meccanismi di presa in considerazione del periodo di cura dei figli nell’ambito del regime legale delle pensioni di vecchiaia:

–        il primo assume la forma di una presa in considerazione dei periodi dedicati alla cura dei figli («Kindererziehungszeiten») in quanto periodi di contribuzione obbligatoria al regime legale di assicurazione vecchiaia, che consente così di computare i suddetti periodi ai fini del calcolo del periodo di attesa richiesto per beneficiare di una pensione di vecchiaia,

–        il secondo assume la forma di periodi da prendere in considerazione («Berücksichtigungszeiten»), i quali non danno alcun diritto alla pensione, ma rientrano nel computo di taluni termini di attesa, preservano la tutela riconosciuta alle persone aventi capacità limitata a provvedere ai loro bisogni ed hanno un effetto positivo sul valore attribuito ai periodi senza contribuzione.

32.      Di primo acchito faccio presente che mi asterrò dal seguire passo per passo l’approccio intrinseco alle due questioni pregiudiziali rivolte alla Corte affinché vi sia data soluzione. Infatti, mi sembra che il giudice remittente abbia omesso di affrontare un problema di applicabilità del regolamento n. 987/2009 che, a mio avviso, è essenziale risolvere prima di trattare la causa nel merito.

B –    Sull’applicabilità ratione temporis del regolamento n. 987/2009

33.      Due interrogativi si pongono l’uno dopo l’altro a tal riguardo. Si deve in primo luogo stabilire se il campo di applicazione ratione temporis del suddetto regolamento sia tale da coprire il procedimento principale e, in caso affermativo, si deve in secondo luogo stabilire quali ne siano gli effetti con riferimento ai fatti idonei a produrre il vantaggio sociale controverso, cioè la presa in considerazione dei periodi di cura dei figli ai sensi dell’articolo 44 del regolamento n. 987/2009 (12).

34.      Sottolineo che il governo austriaco ha osservato che le due questioni sottoposte alla Corte fanno unicamente riferimento all’articolo 44 del regolamento n. 987/2009, mentre il procedimento principale è sorto prima dell’entrata in vigore di tale testo normativo, intervenuta il 1° maggio 2010. Infatti, la sig.ra Reichel-Albert ha presentato il 13 febbraio 2009 il ricorso contro le decisioni della DRN, e per ultimo contro quella del 29 gennaio 2009, che hanno respinto le sue domande.

35.      Da parte sua il governo tedesco ha rilevato che le disposizioni del regolamento n. 883/2004, al quale l’articolo 44 del regolamento n. 987/2009 fa rinvio, non si applicavano al periodo che la sig.ra Reichel-Albert ha dedicato alla cura dei figli, dato che il periodo controverso va dal 1981 al 1986, poiché il regolamento di base n. 883/2004 è divenuto applicabile solo il 1° maggio 2010, a seguito dell’entrata in vigore del suo regolamento di applicazione.

36.      La giurisprudenza ricorda regolarmente la netta separazione esistente tra le funzioni della Corte e quella dei giudici nazionali che le sottopongono una domanda di pronuncia pregiudiziale. Tale separazione vieta alla Corte di pronunciarsi sulla concreta applicazione del diritto dell’Unione ad un determinato caso (13). Cionondimeno, quando risulta che una disposizione del diritto dell’Unione non era applicabile all’epoca dei fatti di cui al procedimento principale, non occorre risolvere una questione vertente sull’interpretazione di tale disposizione (14).

37.      Per quanto riguarda il nuovo dispositivo istituito con i regolamenti nn. 883/2004 e 987/2009, esso è in linea di principio destinato a trovare applicazione immediatamente a partire dal 1° maggio 2010, abrogando i regolamenti nn. 1408/71 e 574/72, per il futuro e non retroattivamente. Ciò risulta dall’articolo 87 del regolamento n. 883/2004 (15) e dall’articolo 93 del regolamento n. 987/2009, che fa riferimento a tale primo articolo.

38.      Nonostante il regolamento n. 883/2004 sia divenuto applicabile, talune situazioni restano regolate dal regolamento n. 1408/71 in forza di disposizioni transitorie speciali, come quelle enunciate dall’articolo 87, paragrafo 8, del regolamento n. 883/2004 relativo alle regole di conflitto di leggi contenute nel titolo II, e quelle previste dall’articolo 94 del regolamento n. 987/2009 in materia di liquidazione di pensioni e di rendite (16). La finalità di tali disposizioni transitorie è consentire di prendere in considerazione, in una certa misura, eventi passati che produrranno effetti a lungo termine, sapendo che i diritti collegati a prestazioni quali le pensioni di vecchiaia hanno carattere differito che porta a che molti anni, se non addirittura decenni, possono separare il periodo in cui i fatti generatori di pensioni intervengono e il periodo in cui i relativi diritti saranno effettivamente liquidati. Si tratta in qualche modo di «diritti quiescenti», nozione ben nota nella legislazione sociale tedesca («Anwartschaftsrecht»).

39.      Dall’articolo 87, paragrafo 3, del regolamento n. 883/2004 risulta che, se l’eventualità che giustifica prestazioni sociali si realizza durante il periodo di applicazione del suddetto regolamento, un diritto a beneficiarne sussiste pure per gli eventi anteriori al momento in cui è divenuto applicabile. Tale principio vale per estensione per il regolamento n. 987/2009, conformemente all’articolo 93 di quest’ultimo. Questo risulta anche dalla costante giurisprudenza secondo la quale il principio dell’irretroattività non impedisce che una nuova regola si applichi immediatamente agli effetti futuri di una situazione corrente sorta sotto la vigenza della vecchia regola (17). In concreto, ciò significherebbe che la sig.ra Reichel-Albert avrebbe potuto avvalersi a partire dal 1° maggio 2010 delle disposizioni del regolamento n. 987/2009 per sollecitare la presa in considerazione, nell’ambito del computo dei suoi diritti a pensione di vecchiaia, dei periodi durante i quali si è presa cura dei suoi figli. Se viene seguito tale ragionamento, non si avrebbero effetti retroattivi del regolamento n. 987/2009, ma si terrebbe conto di tali fatti, per quanto intervenuti anteriormente all’entrata in vigore del suddetto regolamento, ai fini della valutazione dei futuri diritti a pensione di vecchiaia dell’interessata (18).

40.      Comunque sia, a mio avviso, dal momento che i regolamenti nn. 883/2004 e 987/2009 sono applicabili solo dopo il 1° maggio 2010, cioè a una data successiva non solo ai fatti generatori del vantaggio sociale di cui viene richiesto il beneficio, ma anche ai giorni in cui alla sig.ra Reichel-Albert sono state opposte decisioni negative della DRN, e al giorno in cui il giudice remittente è stato adito dall’interessata con un ricorso avverso le suddette decisioni, i regolamenti sopra menzionati non dovrebbero essere dunque applicabili ratione temporis al procedimento principale (19).

41.      In mancanza di applicabilità del regolamento n. 987/2009, le questioni pregiudiziali di interpretazione dell’articolo 44 di tale regolamento mi sembrano rivestire carattere ipotetico, poiché ciò non consentirà di dirimere la controversia per la quale il giudice remittente è stato adito. Pertanto, ritengo che non occorra che Corte vi risponda.

42.      Malgrado tutto, presenterò elementi di soluzione in via subordinata per l’ipotesi in cui la Corte non dovesse condividere la mia analisi su tale punto preliminare e dovesse ritenere che la situazione di cui trattasi rientri nell’ambito di applicazione ratione temporis del regolamento n. 987/2009.

C –    Sull’eventuale applicazione dell’articolo 44 del regolamento n. 987/2009

1.      I principi direttivi dell’interpretazione

43.      È pacifico che i regolamenti nn. 883/2004 e 987/2009 (20) hanno come obiettivo non di armonizzare e neppure di far convergere, bensì solo di coordinare i regimi di previdenza sociale adottati dagli Stati membri e lasciano pertanto intatta la competenza di questi ultimi in materia, sempreché però agiscano in conformità con il diritto dell’Unione, in particolare in conformità con la finalità dei suddetti regolamenti e con le disposizioni del Trattato CE sulla libera circolazione delle persone (21).

44.      Uno dei principi fondatori del sistema di coordinamento dei regimi nazionali di previdenza sociale è quello dell’unicità della legislazione applicabile quale definito dall’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento n. 883/2004. L’obiettivo è evitare problemi risultanti dall’interazione tra le legislazioni degli Stati membri, sia che siano conflitti positivi, in caso di cumulo di leggi applicabili ad una determinata situazione (22), oppure conflitti negativi, in caso in assenza di leggi applicabili.

45.      Inoltre uno dei principi cardine che deve guidare l’interpretazione dei regolamenti nn. 883/2004 e 987/2009 è che, conformemente ad una costante giurisprudenza, in materia di previdenza sociale, gli assicurati non possono sostenere che il loro spostamento in un altro Stato membro sia privo di incidenza sul tipo o sul livello delle prestazioni alle quali essi potevano aspirare nel loro Stato di origine (23). Il fatto che l’esercizio della libertà di circolazione possa non avere un effetto neutro in tale settore, cioè essere più o meno vantaggioso o svantaggioso a seconda dei casi, risulta direttamente dal fatto che la differenza esistente tra le legislazioni negli Stati membri è stata mantenuta.

46.      Aggiungo che l’interpretazione dei regolamenti nn. 883/2004 e 987/2009 non può essere effettuata in modo da tener conto del risultato congiunturale che deriverebbe, nel procedimento principale, dall’applicazione del diritto sostanziale designato da una regola di conflitto di leggi, a meno che tale esame dell’impatto concreto sia previsto dall’uno o dall’altro di tali regolamenti, in particolare se una disposizione consente agli interessati di scegliere la legge applicabile al loro caso. La legge designata come applicabile in forza di tali regolamenti è idonea ad apportare effetti benefici alla persona interessata in un caso ipotetico e può, per contro, avere effetti negativi per persone che si trovano in altre situazioni fattuali.

47.      Secondo l’approccio in precedenza accolto dalla Corte, in particolare nella citata sentenza Kauer, il metodo di ragionamento da seguire, che si articola su due frasi distinte e successive, è il seguente. La prima fase è quella dell’applicazione delle disposizioni del diritto dell’Unione relative alla determinazione dello Stato membro competente e della legislazione applicabile, senza prendere in considerazione i risultati che derivano dall’applicazione della legislazione dei vari Stati membri interessati. La seconda fase dell’analisi consiste nell’esaminare se le condizioni per la concessione di una prestazione o di un beneficio, come la presa in considerazione di un periodo di cura dei figli, siano conformi al diritto dell’Unione, più precisamente conformi alle disposizioni dei regolamenti nn. 883/2004 e 987/2009 e/o alle libertà fondamentali. È solo a quest’ultimo stadio che l’applicazione dell’articolo 5 del regolamento n. 883/2004, che riposa sul principio dell’assimilazione delle prestazioni, dei redditi, dei fatti o degli avvenimenti, diventa pertinente.

48.      Da ciò consegue che nella presente fattispecie ci si debba chiedere solo in un secondo momento, cioè dopo essersi pronunciati sulla legge applicabile, se la legislazione tedesca sia nella sostanza conforme o meno al diritto dell’Unione e in particolare ai regolamenti di cui trattasi.

2.      La determinazione dello Stato membro competente e della legge applicabile

49.      Di primo acchito, rilevo una mancanza di chiarezza, se non anche di coerenza, nella domanda di pronuncia pregiudiziale, soprattutto quando il tenore della seconda questione viene confrontato con gli elementi di motivazione che la accompagnano. Infatti, il giudice remittente non indica con precisione se è la legislazione belga o la legislazione tedesca a dover essere a suo parere applicabile, poiché esso rileva in primo luogo che la legislazione belga sarebbe a suo avviso applicabile ai sensi del titolo II del regolamento n. 883/2004, e successivamente basa, cionondimeno, la sua seconda questione pregiudiziale sull’ipotesi secondo cui il Regno del Belgio non sarebbe lo Stato membro competente in forza di queste stesse disposizioni.

50.      Ad ogni modo, esistono soltanto queste due possibilità di legislazione applicabile, possibilità che sono alternative, conformemente al principio dell’unicità della legge applicabile enunciato all’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento n. 883/2004.

51.      L’articolo 44, paragrafo 2, del regolamento n. 987/2009, la cui interpretazione viene richiesta nella presente fattispecie fa riferimento, per quanto riguarda la presa in considerazione dei periodi di cura dei figli, «alla legislazione dello Stato membro competente in forza del titolo II del regolamento di base», cioè agli articoli 11 e seguenti. del regolamento n. 883/2004. Il rinvio così operato da tale articolo alle regole di conflitto di leggi contenute nel regolamento n. 883/2004 impone di determinare innanzitutto, nella fattispecie, se del caso, quale sia tra la legislazione belga e quella tedesca, quella che deve disciplinare la presa in considerazione dei periodi di cura dei figli maturati in Belgio dalla sig.ra Reichel-Albert, quando quest’ultima non ha ivi mai lavorato ed aveva cessato di lavorare in Germania da vari mesi (24).

52.      In forza dell’articolo 11, paragrafo 3, lettera e), del regolamento n. 883/2004, il quale prevede che una persona che non esercita attività sia soggetta alla legislazione dello Stato membro di residenza, fatte salve altre disposizioni più favorevoli per l’interessata, considero che la legislazione belga dovrebbe disciplinare la situazione della sig.ra Reichel-Albert in applicazione del suddetto regolamento per i motivi che svilupperò qui di seguito.

53.      Tuttavia ricordo che l’articolo 87, paragrafo 8, del regolamento n. 883/2004, che si applica per estensione alle situazioni disciplinate dal regolamento n. 987/2009 (25), contiene disposizioni transitorie particolari per quanto riguarda le regole di conflitto di leggi contenute nel titolo II del primo di tali regolamenti. Il suddetto articolo prevede un periodo transitorio durante il quale ogni persona soggetta alla legislazione di uno Stato membro diverso da quello alla cui legislazione era soggetta a norma del titolo II del regolamento n. 1408/71 continua ad essere soggetta a quest’ultima legislazione fino a quando la situazione che vigeva rimane invariata. Tale soluzione di principio si impone alla sig.ra Reichel-Albert, poiché non ha presentato una domanda di deroga, entro il termine previsto di tre mesi a partire dal 1° maggio 2010, presso l’istituzione competente dello Stato membro la cui legislazione è applicabile in forza del regolamento n. 883/2004. La sua situazione rientra pertanto, a mio avviso, nella legge dello Stato membro designato in applicazione del titolo II del regolamento n. 1408/71.

54.      Ciononostante mi sembra che l’attuazione delle regole di conflitto di leggi enunciate dal nuovo regolamento di base porterebbe a designare la medesima legislazione, cioè quella dello Stato in cui la persona che ha cessato la sua attività risiedeva al momento dei fatti controversi, poiché, a mio avviso, le due disposizioni pertinenti, rispettivamente, l’articolo 13, paragrafo 2, lettera f), del regolamento n. 1408/71 (26) e l’articolo 11, paragrafo 3, lettera e), del regolamento n. 883/2004 hanno nella sostanza tenore equivalente.

55.      È certamente possibile interrogarsi sull’applicabilità, nell’ambito della presente fattispecie, dell’articolo 13, paragrafo 2, lettera f), del regolamento n. 1408/71, e questo per ragioni temporali. Infatti, il suddetto punto f) è stato introdotto solo nel 1991 (27), mentre i periodi di cura dei figli di cui trattasi sono terminati anteriormente, cioè il 30 giugno 1986, data del ritorno in Germania della sig.ra Reichel-Albert e della sua famiglia. Il punto 31 della citata sentenza Kauer, letto in combinato con la posizione che l’avvocato generale Jacobs aveva assunto in tale causa (28), potrebbe far ritenere che occorra dare attuazione alla versione del regolamento n. 1408/71 che era in vigore all’epoca in cui i figli di cui trattasi sono stati accuditi.

56.      Cionondimeno ritengo che la Corte, nel rilevare che «quand’anche si dovesse tener conto dell’esistenza dell’art. 13, n. 2, lett. f), introdotto nel regolamento n. 1408/71 con il regolamento n. 2195/91, vale a dire molti anni dopo il compimento del periodo dedicato dalla sig.ra Kauer ad accudire i figli in Belgio», e considerato che questi erano nati tra il 1966 e 1969, abbia evidenziato il notevole lasso di tempo, di una ventina di anni, che esisteva nella suddetta causa tra i periodi pertinenti e l’introduzione della nuova regola di conflitto di leggi. Per contro, nella presente causa, come nella citata causa Elsen, le date di nascita dei figli, 1981 e 1984, sono più vicine alla revisione del regolamento n. 1408/71. Orbene, nella sentenza Elsen, la Corte non ha formalmente escluso la pertinenza dell’articolo 13, paragrafo 2, lettera f), del regolamento n. 1408/71, ma ha insistito sul fatto che l’interessata restava coperta dalla normativa dello Stato di occupazione per giustificare l’esclusione di tale disposizione a carattere speciale, come del resto, a mio avviso, l’aveva giustificata nella citata sentenza Kauer. Ricordo che in effetti la regola di conflitto di leggi enunciata dal detto punto f) è sussidiaria, in quanto è applicabile, per designare la normativa dello Stato di residenza, solo quando nessun’altra normativa è applicabile, in particolare quella dello Stato di occupazione, che costituisce il principio. L’obiettivo è, per evitare un vuoto normativo dovuto a un conflitto di leggi negativo dal quale conseguirebbe una privazione di protezione in materia di previdenza sociale, che l’assicurato che si sia avvalso della sua libertà di circolazione nell’Unione rientri nel regime di uno degli Stati membri in mancanza di quello di un altro (29).

57.      L’articolo 13, paragrafo 2, lettera f), del regolamento n. 1408/71, nella versione di tale articolo datata 1991, è dunque a mio avviso applicabile ratione temporis alla situazione della sig.ra Reichel-Albert, sempreché le condizioni sostanziali ivi enunciate siano soddisfatte. Orbene, ai sensi di tale disposizione, la sig.ra Reichel-Albert mi pare essere una «persona cui [abbia cessato] di essere applicabile la legislazione di uno Stato membro, senza che ad essa [sia divenuta] applicabile la legislazione di un altro Stato membro in forza di una delle norme enunciate alle precedenti lettere [del predetto articolo 13] o di una delle eccezioni o norme specifiche di cui agli articoli da 14 a 17 [del regolamento n. 1408/71]», contrariamente a quanto avveniva nella causa Elsen e, meno chiaramente, nella causa Kauer, citate.

58.      Infatti, in queste due cause precedenti, le situazioni delle interessate si trovavano ancora disciplinate dalla legislazione dello Stato nel quale avevano lavorato al momento della nascita, e poi della cura, dei figli. Per quanto riguarda la sig.ra Elsen, la legislazione tedesca continuava ad esserle applicabile, in quanto legge dello Stato di occupazione, nonostante avesse trasferito la sua residenza in Francia tre anni prima della nascita del figlio, poiché aveva mantenuto la sua attività professionale in Germania quale lavoratore trasfrontaliero. Per quanto riguarda la sig.ra Kauer, questa aveva sì cessato di lavorare in Austria ben prima della nascita dei suoi tre figli, ma era rimasta soggetta alla legislazione del suddetto Stato membro (30), durante i periodi nel corso dei quali non aveva svolto alcuna attività professionale per dedicarsi alla cura dei suoi tre figli, poiché si era installata in Belgio solo dopo la nascita dell’ultimo. La Corte ha affermato l’esistenza di un legame «stretto», nella citata sentenza Elsen (punto 26), e persino di un collegamento semplicemente «sufficiente», nella citata sentenza Kauer (punto 32), tra i periodi di cura dei figli di cui trattasi e i periodi di assicurazione maturati per aver esercitato un’attività professionale nello Stato membro in cui era rivendicato il complemento di pensione di anzianità.

59.      Per contro, per quanto riguarda la sig.ra Reichel-Albert, mi pare che non vi sia un legame sufficiente tra, da un lato, i periodi di assicurazione da lei maturati in Germania fino alla perdita del suo impiego, intervenuta il 30 giugno 1980, fermo restando che l’interessata ha percepito prestazioni di disoccupazione versate da tale Stato membro fino all’ottobre 1980, e, dall’altro, i periodi nel corso dei quali si è dedicata alla cura dei figli, nati il 25 maggio 1981 e il 29 ottobre 1984, sapendo che essa stessa e suo marito si erano installati a partire dal 1° luglio 1980 in Belgio, paese ove i due figli sono nati e il coniuge ha versato contributi in quanto lavoratore subordinato (31). Dal momento che la legislazione dello Stato membro dove aveva in precedenza svolto un’attività professionale, cioè la Repubblica federale di Germania, non le era a mio avviso più applicabile al momento in cui si è dedicata alla cura dei figli, la legislazione dello Stato membro in cui essa aveva trasferito la sua residenza, cioè il Regno del Belgio, è idonea a subentrare e quindi a disciplinare l’eventuale attribuzione del complemento di pensione di vecchiaia controverso.

60.      Preciso che è a mio avviso indifferente per quanto riguarda il gioco di tali regole di conflitto di leggi che la sig.ra Reichel-Albert abbia versato contributi volontari in Germania a partire dal 1° gennaio 1984, cioè prima della nascita del suo secondo figlio. Infatti, poiché la previdenza sociale è un settore nel quale le persone interessate non hanno la libera disposizione dei loro diritti e non possono pertanto scegliere il regime nazionale nel quale rientrano, le manifestazioni di volontà da parte loro non possono avere un’influenza sulla determinazione della legge applicabile a tale riguardo (32), a meno che una siffatta opzione sia eccezionalmente prevista dal regolamento (33).

61.      Di conseguenza, ritengo che nelle circostanze di cui al procedimento principale il Regno del Belgio sia lo «Stato membro competente ai sensi del titolo II del regolamento di base», ai sensi dell’articolo 44, paragrafo 2 in limine, del regolamento n. 987/2009.

3.      Le obbligazioni che possono risultare dall’articolo 44 del regolamento n. 987/2009

62.      Ammesso che secondo la Corte i regolamenti nn. 883/2004 e 987/2009 siano pertinenti per trattare la presente causa, contrariamente al mio parere, occorrerebbe ancora interrogarsi circa l’effetto concreto delle disposizioni dell’articolo 44, paragrafo 2, del regolamento n. 987/2009 nei confronti di una decisione di un’istituzione di previdenza sociale di uno Stato membro che si trovi di fronte ad una situazione come quella sottoposta alla DRN. Ricordo che la Corte è chiamata per la prima volta a interpretare le dette disposizioni, il che non è agevole vista la loro formulazione alquanto complessa.

63.      L’articolo 44, paragrafo 2, del regolamento n. 987/2009 enuncia, a mio avviso, non una vera e propria regola di conflitto di leggi, poiché rinvia a questo riguardo alle regole di tale tipo contenute nel titolo II del regolamento n. 883/2004, bensì piuttosto una regola sostanziale intesa, come sta ad indicare il titolo di tale articolo, a favorire la «presa in considerazione dei periodi di cura dei figli». Questo testo è stato inserito nel nuovo dispositivo di coordinamento dei regimi nazionali di previdenza sociale per dare seguito in particolare alle succitate sentenze della Corte Elsen e Kauer. L’effetto del suddetto articolo 44 è quello di introdurre una competenza che è solo sussidiaria a favore di uno Stato membro che non è competente in forza delle regole generali, al fine di consentire la presa in considerazione dei periodi di cura dei figli, sempreché sussistano le condizioni poste dal predetto articolo.

64.      Rilevo che il testo di cui trattasi era nella sua prima versione così formulato (34): «[f]atta salva la competenza dello Stato membro determinata in base alle disposizioni del titolo II del regolamento [n. 883/2004], l’istituzione dello Stato membro in cui il pensionato ha risieduto per il periodo più lungo nel corso dei dodici mesi seguenti la nascita del figlio deve prendere in conto i periodi di educazione del figlio in un altro Stato membro, purché la legislazione di un altro Stato membro non diventi applicabile alla persona interessata in ragione dell’esercizio di un’occupazione o di un’attività autonoma». Questa versione prevedeva quindi l’obbligo di prendere in considerazione i periodi di cura del figlio gravanti a titolo principale sull’istituzione dello Stato di occupazione e a titolo subordinato sull’istituzione dello Stato di residenza, sempreché la persona interessata avesse risieduto per una durata minima in quest’ultimo Stato.

65.      Nella sua attuale versione, l’attuazione dell’articolo 44, paragrafo 2, del regolamento n. 987/2009 presuppone, in primo luogo, che i periodi di cura dei figli non vengano presi in considerazione in applicazione della legislazione dello Stato membro che è competente in forza del titolo II del regolamento n. 883/2004. Solo in tale ipotesi di assenza di effetti giuridici prodotti dai detti periodi ai sensi della legislazione in linea di principio applicabile, l’istituzione di previdenza sociale di un altro Stato membro (35) può trovarsi costretta a prenderli in considerazione.

66.      Nella specie, la legislazione dello Stato belga è quella che a mio avviso dovrebbe essere applicabile alla domanda di un complemento di pensione di vecchiaia presentata dalla sig.ra Reichel-Albert. Dagli atti sottoposti all’esame della Corte non risulta chiaramente che la legislazione belga non conferirebbe il suddetto vantaggio ad una persona che si trovasse in una situazione come quella della sig.ra Reichel-Albert. I governi tedesco e austriaco come pure la Commissione sostengono che nel diritto belga esiste una possibilità di trarre profitto dai periodi dedicati alla cura dei figli. I suddetti governi fanno riferimento alla decisione di rinvio pregiudiziale.

67.      Infatti, il giudice remittente fa presente che «[i]l Belgio prevede nella sua legislazione la presa in considerazione dei periodi dedicati all’educazione dei figli per cui un eventuale riconoscimento in Germania dei periodi di educazione dei figli e dei periodi da prendere in considerazione non può imporsi sulla base dell’argomento secondo cui l’altro Stato membro non prevede la presa in considerazione di siffatti periodi». Esso aggiunge che «[a] questo proposito non è importante sapere se, in concreto, i periodi di educazione dei figli saranno effettivamente convalidati, ma occorre che la normativa dello Stato membro preveda in linea di principio la presa in considerazione dei periodi di educazione dei figli nella valutazione della situazione dell’interessato con riferimento ai diritti pensionistici». Condivido quest’ultima analisi secondo cui è sufficiente che lo Stato membro competente ai sensi del titolo II del regolamento n. 883/2004, cioè il Regno del Belgio nella presente causa, offra la possibilità che siffatti periodi vengano presi in considerazione. È indifferente che, in concreto, l’interessata non riceva il beneficio di tale vantaggio, in virtù della sua situazione personale.

68.      In secondo luogo, l’articolo 44 del regolamento n. 987/2009 richiede inoltre che la legislazione di un altro Stato membro – potenzialmente la legge tedesca nella specie – sia destinata ad essere applicata, conformemente al titolo II del regolamento n. 883/2004, nei confronti dell’interessato, in virtù dell’esercizio da parte di quest’ultimo di un’attività dipendente o autonoma, e questo alla data alla quale, in forza di tale legislazione, il periodo di cura dei figli ha iniziato ad essere preso in considerazione per il figlio di cui trattasi.

69.      Orbene, nel procedimento principale, nel corso del periodo controverso, la sig.ra Reichel-Albert non esercitava attività dipendente o autonoma in rapporto con il territorio tedesco alle condizioni menzionate all’articolo 44, paragrafo 2, del regolamento n. 987/2009. La situazione dell’interessata è sotto questo aspetto senz’altro differente da quella che costituiva l’oggetto della causa che ha dato luogo alla citata sentenza Elsen, nella quale proprio prima della nascita del figlio di cui si è presa cura, la madre interessata svolgeva un’attività, in quanto lavoratore trasfrontaliero, nel territorio dello Stato membro dal quale rivendicava un vantaggio sociale inerente a tale periodo di cura dei figli.

70.      Solo se sussistono i due summenzionati criteri, l’istituzione dello Stato membro la cui legislazione era applicabile a titolo di legge del luogo di esercizio di un’attività professionale da parte della persona interessata ha l’obbligo di prendere in considerazione, nei termini della propria legislazione, il periodo di cura dei figli maturato nel territorio dell’altro Stato membro, come se il figlio fosse stato accudito sul proprio territorio.

71.      Di conseguenza, considero che l’articolo 44, paragrafo 2, del regolamento n. 987/2009 non è applicabile nell’ambito della controversia principale, non solo ratione temporis, ma anche, come sottolineato dal governo tedesco e dalla Commissione, tenuto conto del fatto che la situazione personale della sig.ra Reichel-Albert non soddisfa le condizioni menzionate da tale testo. L’articolo 44 del regolamento n. 987/2009 non può pertanto portare a che la DRN sia costretta a prendere in considerazione, conformemente alla legislazione tedesca ai sensi del suddetto articolo, i periodi di cura dei figli maturati dalla sig.ra Reichel-Albert nel territorio belga come se lo fossero stati nel territorio tedesco.

72.      La Commissione ha dedotto da tale constatazione di inapplicabilità dell’articolo 44 del regolamento n. 987/2009 che la soluzione alle questioni pregiudiziali dovrebbe essere fornita non già con riferimento al suddetto regolamento, ma sulla base del diritto primario, più particolarmente degli articoli 21 TFUE e 45 TFUE. Io non condivido tale punto di vista.

D –    Sulla valutazione della compatibilità con il diritto dell’Unione delle disposizioni nazionali oggetto delle questioni pregiudiziali

73.      Se, contrariamente al mio parere, la Corte ritenesse che la legislazione tedesca dovrebbe disciplinare il vantaggio sociale oggetto della controversia principale, nel senso di una prorogatio nel tempo dell’applicazione della legge dello Stato di occupazione, in applicazione del combinato disposto del titolo II del regolamento n. 883/2004 e dell’articolo 44 del regolamento n. 987/2009, o per analogia con le citate sentenze Elsen e Kauer, occorrerà esaminare la conformità ai requisiti del diritto dell’Unione di disposizioni della legislazione di uno Stato membro quali quelle dello SGB VI che sono contemplate nelle questioni pregiudiziali.

74.      Due casi ipotetici dovranno a tale riguardo essere distinti in funzione degli orientamenti che la Corte accoglierà per quanto riguarda i punti che saranno stati in precedenza risolti.

75.      Da un lato, nel caso in cui la Corte dovesse considerare che l’articolo 44 del regolamento n. 987/2009 sia applicabile nell’ambito della presente fattispecie, ritengo, al pari della Commissione, che l’articolo 5, del regolamento n. 883/2004 imponga alla Repubblica federale di Germania di prendere in considerazione i periodi di cura dei figli che la persona interessata ha maturato in un altro Stato membro, come pure i contributi versati presso il sistema di previdenza sociale di un altro Stato membro, così come se tali fatti o avvenimenti si fossero verificati in Germania, cioè dando loro effetti giuridici identici. Orbene, il governo tedesco non ha contestato che, in una situazione quale quella della sig.ra Reichel-Albert, i periodi di cura dei figli effettuati in un altro Stato membro non sarebbero presi in considerazione, a titolo di pensioni di vecchiaia, allo stesso modo dei periodi relativi a figli accuditi in Germania. Lo stesso vale per i contributi del coniuge dell’interessata al sistema di assicurazione vecchiaia in Belgio.

76.      Preciso che, essendo l’articolo 5 del regolamento n. 883/2004 una codificazione del principio generale di parità di trattamento che non ha alcun effetto sulla determinazione dello Stato membro competente e della legge applicabile (36), non si rende pertanto necessario interrogarsi sull’eventuale incompatibilità del dispositivo tedesco di cui trattasi con le disposizioni di cui agli articoli 21 TFUE e 45 TFUE (37).

77.      Dall’altro, nel caso in cui la Corte dovesse seguire la mia proposta di dichiarare che l’articolo 44 del regolamento n. 987/2009 non è pertinente nella presente fattispecie, l’attuazione della giurisprudenza elaborata nell’ambito dell’interpretazione del regolamento n. 1408/71 porterebbe al medesimo risultato. Infatti, la Corte ha sviluppato il principio di assimilazione dei fatti sopravvenuti in un altro Stato membro che è equivalente nella sostanza a quello ormai esplicitamente contenuto nell’articolo 5 del regolamento n. 883/2004 (38).

78.      Di conseguenza, quale che sia il fondamento giuridico che sarà accolto, occorrerebbe a mio avviso concludere che le disposizioni di diritto sostanziale controverse non sono compatibili con i requisiti del diritto dell’Unione, nell’ipotesi in cui la Corte dovesse ritenere che il diritto tedesco sia applicabile nell’ambito del procedimento principale.

V –    Conclusione

79.      Alla luce delle considerazioni sin qui esposte propongo alla Corte di risolvere le questioni proposte dal Sozialgericht Würzburg come segue:

–       A titolo principale:

«Poiché l’articolo 44, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, non è applicabile ratione temporis al procedimento principale, ovvero nelle circostanze di cui al procedimento principale, le questioni pregiudiziali sottoposte alla Corte sono prive di oggetto. Non vi è pertanto luogo a rispondere su tale fondamento».

–       In subordine, nell’ipotesi in cui il suddetto regolamento dovesse essere dichiarato applicabile, suggerisco alla Corte di dichiarare che:

«L’articolo 44, paragrafo 2, del regolamento n. 987/2009 non osta a che, qualora i periodi di cura dei figli non siano presi in considerazione in applicazione della legislazione dello Stato membro competente ai sensi del titolo II del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2009, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, l’istituzione di un altro Stato membro la cui legislazione resta applicabile all’interessato a titolo sussidiario, alle condizioni enunciate dal suddetto articolo 44, non prenda in considerazione il periodo di cui trattasi quale periodo di cura dei figli come se il figlio fosse stato accudito sul proprio territorio, quando, nella situazione in esame, non sussistano i criteri previsti dalla sua legislazione per prendere in considerazione tale periodo. Il fatto che tali periodi vengano presi in considerazione giuridicamente ma non in concreto, alla luce della situazione di cui trattasi, né nello Stato membro in linea di principio competente, né nell’altro Stato membro, non incide di per sé sull’interpretazione dell’articolo 44 del regolamento n. 987/2009».

–       A titolo ulteriormente subordinato, nell’ipotesi in cui le disposizioni di diritto tedesco contemplate nelle questioni pregiudiziali dovessero disciplinare una situazione quale quella oggetto del procedimento principale alla luce del titolo II del regolamento n. 883/2004 e dell’articolo 44 del regolamento n. 987/2009, suggerisco alla Corte di statuire che:

«L’articolo 5 del regolamento n. 883/2004 obbliga uno Stato membro, qualora sia competente ai sensi del titolo II del regolamento n. 883/2004 o sia tenuto all’obbligo previsto dall’articolo 44, paragrafo 2 in fine, del regolamento n. 987/2009, a riconoscere effetti giuridici ai periodi di cura dei figli effettuati e ai contributi versati in un altro Stato membro come se tali fatti o avvenimenti fossero sopravvenuti sul proprio territorio».


1 – Lingua originale: il francese.


2 –      GU L 284, pag. 1.


3 –      GU L 166, pag. 1.


4 – GU L 149, pag. 2, fermo restando che tale iniziale versione è stata più volte modificata.


5 –      GU L 74, pag. 1.


6 –      Sentenza del 23 novembre 2000 (C‑135/99, Racc. pag. I‑10409).


7 –      Sentenza del 7 febbraio 2002 (C‑28/00, Racc. pag. I‑1343).


8 – V. quattordicesimo considerando del regolamento n. 987/2009 e tredicesimo considerando della presa di posizione del Parlamento europeo emessa in prima lettura il 9 luglio 2008 in vista dell’adozione del suddetto regolamento [P6_TC1-COD(2006)0006] nonché Jorens, Y., e Van Overmeiren, F., «General Principles of Coordination in Regulation 883/2004», European Journal of Social Security, vol. 11 (2009), nn 1‑2, pag. 67.


9 – V. infra i quesiti rivolti per iscritto dalla Corte in vista dell’udienza.


10 – Il regolamento di base n. 883/2004 è entrato in vigore il 20 maggio 2004, ma è applicabile solo a partire dal 1° maggio 2010, data in cui il regolamento di applicazione n. 987/2009 è, a sua volta, entrato in vigore.


11 – V. terzo considerando del regolamento n. 883/2004.


12 – Il paragrafo 1 dell’articolo 44 del regolamento n. 987/2009 definisce i suddetti periodi ai sensi di tale testo normativo, definizione tanto più utile dal momento che i concetti variano da uno Stato membro all’altro.


13 – V., ad esempio, sentenze del 19 dicembre 1968, Salgoil (13/68, Racc. pag. 661), nonché del 10 luglio 2008, Feryn (C‑54/07, Racc. pag. I‑5187, punto 19 e giurisprudenza ivi citata).


14 –      Sentenza del 17 luglio 1997, Pascoal & Filhos (C‑97/95, Racc. pag. I‑4209, punti 22 e segg.).


15 – L’articolo 87, paragrafo 1, del regolamento n. 883/2004 prevede che questo «non fa sorgere alcun diritto per il periodo precedente la data della sua applicazione».


16 – Tale disposizione non mi pare pertinente nella presente fattispecie, la quale riguarda non tanto la liquidazione di una pensione di vecchiaia, bensì una stima di diritti a pensione effettuata mediante le decisioni della DRN, che certamente sono potenzialmente costitutive di diritti e dotate di forza vincolante stando al dibattimento tenutosi all’udienza, ma si iscrivono tuttavia nel futuro, cioè, sembra, in una dozzina di anni stando al fascicolo nazionale.


17 – V. sentenze del 10 luglio 1986, Licata/CES (270/84, Racc. pag. 2305, punto 31), e del 21 gennaio 2003, Germania/Commissione (C‑512/99, Racc. pag. I‑845, punto 46 e giurisprudenza ivi citata), nonché paragrafi 65 e segg. delle conclusioni dell’avvocato generale Jacobs nella citata causa Kauer.


18 – Tale considerazione non risponde alla questione in quale misura il regolamento n. 987/2009 potrebbe incidere sulla validità legale delle decisioni della DRN, adottate ben prima della sua entrata in vigore.


19 – Non escludo che possano esistere disposizioni nazionali che consentano un approccio differente, però a mio avviso la questione dell’applicabilità ratione temporis del regolamento n. 987/2009 e dei suoi effetti nel tempo è interamente disciplinata dalle disposizioni transitorie ivi contenute.


20 – L’articolazione tra questi due testi, che sono complementari, è tale che elementi di comprensione del regolamento di base n. 883/2004 possono ritrovarsi nel regolamento di applicazione n. 987/2009, e viceversa.


21 – V., per analogia, sentenza Kauer, cit. (punto 26), vertente sulle condizioni alle quali le normative degli Stati membri subordinano il riconoscimento di un determinato periodo come equivalente ai periodi di assicurazione propriamente detti, nonché la sentenza del 3 marzo 2011, Tomaszewska (C‑440/09, Racc. p. I—1033, punti 26 e 27), vertente sulle condizioni alle quali le suddette normative sottopongono la costituzione dei periodi di occupazione o di assicurazione.


22 – Il cumulo di legislazioni nazionali simultaneamente applicabili ad una medesima prestazione è impossibile al fine di evitare le complicazioni che ne possano derivare (sentenza del 12 giugno 1986, Ten Holder, 302/84, Racc. pag. 1821, punto 21), ma un assicurato sociale può cumulare prestazioni di differente natura, come una pensione di anzianità e assegni famigliari, cui siano applicabili differenti legislazioni (sentenza del 20 maggio 2008, Bosmann, C‑352/06, Racc. pag. I‑3827, punto 31).


23 – V., in particolare, sentenze del 9 marzo 2006, Piatkowski (C‑493/04, Racc. pag. I‑2369, punto 34), e del 14 ottobre 2010, van Delft e a. (C‑345/09, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 100 e giurisprudenza ivi citata), nonché paragrafo 72 delle mie conclusioni in tale causa.


24 – Il paragrafo 3 dell’articolo 44 del regolamento n. 987/2009, il quale prevede che il paragrafo 2 di questo articolo non trovi applicazione se la persona interessata è o diventa soggetta alla legislazione di un altro Stato membro per il fatto che ivi esercita un’attività subordinata o autonoma, non è pertinente nel procedimento principale.


25 –      Conformemente all’articolo 93 del regolamento n. 987/2009.


26 –      Tale disposizione stabilisce che: «la persona cui cessi di essere applicabile la legislazione di uno Stato membro senza che ad essa divenga applicabile la legislazione di un altro Stato membro in forza di una delle norme enunciate alle precedenti lettere o di una delle eccezioni o norme specifiche di cui agli articoli da 14 a 17, è soggetta alla legislazione dello Stato membro nel cui territorio risiede, in conformità delle disposizioni di questa sola legislazione».


27 –      Per effetto del regolamento n. 2195/91 del Consiglio, del 25 giugno 1991, che modifica il regolamento n. 1408/71 e il regolamento n. 574/72 (GU L 206, pag. 2).


28 – V. paragrafo 49 delle conclusioni presentate nella causa che ha dato luogo alla citata. sentenza Kauer.


29 –      V. sentenza del 7 luglio 2005, van Pommeren-Bourgondiën (C‑227/03, Racc. pag. I‑6101, punti 34 e 35 nonché giurisprudenza ivi citata).


30 – La citata sentenza Kauer fa a questo titolo rinvio alle sentenze Ten Holder, cit. supra (punto 14), e del 10 marzo 1992, Twomey (C‑215/90, Racc. pag. I‑1823, punto 10).


31 – Ragione per la quale la DRN ha ritenuto che esistesse un nesso con il Regno del Belgio e non con la Repubblica federale di Germania per quanto riguarda l’assicurazione malattia, secondo la domanda di pronuncia pregiudiziale.


32 – La scelta della legge applicabile è esclusa dal momento che le disposizioni del titolo II del regolamento n. 883/2004 formano un sistema completo e uniforme di regole di conflitto di leggi (quanto al regolamento n. 1408/71, v. sentenza del 4 ottobre 1991, De Paep, C‑196/90, Racc. pag. I‑4815, punto 18). Da ciò risulta altresì che gli Stati membri non dispongono della facoltà di determinare in quale misura sia applicabile la loro legislazione o quella di un altro Stato membro (sentenza del 23 settembre 1982, Kuijpers, 276/81, Racc. pag. 3027, punto 14).


33 –      V., ad esempio, articolo 14, paragrafo 2, del regolamento n. 883/2004.


34 – Articolo 44 della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante le modalità di applicazione del regolamento n. 883/2004 [COM(2006) 16 def.].


35 – Il decimo considerando del suddetto regolamento precisa che «l’istituzione competente [è] quella la cui legislazione si applica o che è tenuta al pagamento di alcune prestazioni».


36 – V. undicesimo considerando del regolamento n. 883/2004.


37 – L’introduzione del suddetto articolo 5 comporta che qualora il regolamento n. 883/2004 sia applicabile, non è più utile evocare come sovente si riscontra nella giurisprudenza in materia di previdenza sociale, il principio del divieto di discriminazioni in ragione della nazionalità. V. Commento Dern, S., in Schreiber, F., e a., VO (EG) n. 883/2004 –Verordnung zur Koordinierung der Systeme der sozialen Sicherheit, C. H. Beck, Monaco, 2012, pag. 69.


38 – V., in particolare, le sentenze citate ai paragrafi 41 e segg. delle conclusioni presentate nella causa che ha dato luogo alla sentenza del 28 aprile 2004, Öztürk (C‑373/02, Racc. pag. I‑3605), dove l’avvocato generale Ruiz‑Jarabo Colomer aveva rilevato che la giurisprudenza «è giunta a dichiarare che, ai fini del riconoscimento di un diritto dei lavoratori migranti a determinate prestazioni previdenziali o di altri vantaggi sociali, il principio della parità di trattamento impone che ciascuno Stato membro prenda in considerazione determinati elementi di fatto prodottisi negli altri Stati, con l’obiettivo di equipararli ai fatti accaduti sul suo territorio».