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Ricorso proposto il 28 marzo 2014 – Richard Anton / ECHA

(Causa T-208/14)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Richard Anton KG (Gräfelfing, Germania) (rappresentani: M. Ahlhaus e J. Schrotz avvocati)

Convenuta: Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione SME(2013) 4524, del 21 gennaio 2014, dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche, nonché la fattura n. 10046845, del 23 gennaio 2014;

condannare la convenuta alle spese, comprese quelle sostenuta dalla ricorrente.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.

Primo motivo, vertente sulla presunta carenza di competenza della convenuta

La convenuta non era competente ad adottare la decisione controversa SME(2013) 4524. Né il regolamento (CE) n. 1907/2006 1 né il regolamento (CE) n. 340/2008 2 autorizzano la convenuta ad emettere una decisione distinta relativa al rispetto, da parte del richiedente, dei criteri previsti per le piccole e medie imprese.

Secondo motivo, vertente sulla presunta violazione del regolamento n. 1 del 15 aprile 1958

In tutte le comunicazioni con la ricorrente, la convenuta ha disatteso l’obbligo di rivolgersi a una persona soggetta alla sovranità di uno Stato membro nella lingua ufficiale di tale Stato. Tale violazione ha impedito alla ricorrente di soddisfare i requisiti impostile per quanto concerne la prova del suo status di piccola impresa.

Terzo motivo, con cui si sostiene che le decisioni controverse sono ingiustificate e l’onere amministrativo imposto alla ricorrente è sproporzionato

Le decisioni impugnate sono errate nel merito. La ricorrente aveva diritto a beneficiare di una riduzione della tariffa ai sensi del regolamento (CE) n. 340/2008. La fattura della convenuta riguardante l’onere amministrativo è ingiustificata, in quanto detto onere è stato imposto alla ricorrente sulla base di una procedura errata. L’onere amministrativo è privo di una base giuridica adeguata ed è sproporzionato.

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1 Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE.

2 Regolamento (CE) n. 340/2008 della Commissione, del 16 aprile 2008, relativo alle tariffe e agli oneri pagabili all’Agenzia europea per le sostanze chimiche a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH).