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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Varhoven kasatsionen sad (Bulgaria) il 5 novembre 2020 – Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej reprezentowany przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad (Ministero delle Finanze della Repubblica di Polonia, rappresentato dal Direttore generale per le strade nazionali e le autostrade) / TOTO SpA – Costruzioni Generali, Vianini Lavori SpA

(Causa C-581/20)

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Varhoven kasatsionen sad

Parti

Ricorrente: Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej reprezentowany przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad (Ministero delle Finanze della Repubblica di Polonia, rappresentato dal Direttore generale per le strade nazionali e le autostrade)

Resistenti: TOTO SpA – Costruzioni Generali, Vianini Lavori SpA

Questioni pregiudiziali

Se l’articolo 1 del regolamento (UE) n. 1215/12 1 del Parlamento europeo e del Consiglio debba essere interpretato nel senso che un procedimento come quello descritto nella presente decisione di rinvio debba essere considerato ricompreso, in tutto o in parte, nella materia civile o commerciale ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento medesimo.

Se, in seguito all’esercizio del diritto di presentazione d’istanza di provvedimenti provvisori o cautelari sulla quale il giudice competente a conoscere del merito abbia già statuito, il giudice investito di una domanda di provvedimenti provvisori avente lo stesso fondamento e ai sensi dell’articolo 35 del regolamento (UE) n. 1215/12 del Parlamento europeo e del Consiglio debba essere considerato giurisdizionalmente incompetente dal momento in cui risulti che il giudice del merito si è pronunciato al riguardo.

Qualora dalla risposta alle prime due questioni pregiudiziali emerga la giurisdizione del giudice investito di un’istanza ai sensi dell’articolo 35 del regolamento (UE) n. 1215/12 del Parlamento europeo e del Consiglio è competente, se le condizioni per l’adozione di provvedimenti cautelari ai sensi dell’articolo 35 del regolamento (UE) n. 1215/12 del Parlamento europeo e del Consiglio debbano essere interpretate in modo autonomo. Se debba essere disapplicata una disposizione che, in un caso come quello di specie, non consenta l’adozione di provvedimenti cautelari nei confronti di un ente pubblico.

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1 Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2012, L 351, pag. 1).