CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE
PAOLO MENGOZZI
presentate il 15 settembre 2016 (1)
Cause riunite C‑508/15 e C‑509/15
Sidika Ucar
contro
Land Berlin (C‑508/15)
e
Recep Kilic
contro
Land Berlin (C‑509/15)
[domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Verwaltungsgericht Berlin (tribunale amministrativo di Berlino, Germania)]
«Rinvio pregiudiziale – Accordo di associazione tra l’Unione europea e la Turchia – Diritto di soggiorno dei familiari di un lavoratore turco inserito nel regolare mercato del lavoro di uno Stato membro – Presupposti – Requisito secondo cui il soggiornante deve essere inserito nel regolare mercato del lavoro per i primi tre anni del soggiorno del familiare»
1. Con le due domande di pronuncia pregiudiziale in esame, il Verwaltungsgericht Berlin (tribunale amministrativo di Berlino, Germania) pone interrogativi alla Corte circa le condizioni necessarie affinché ai familiari di un lavoratore turco residente nel territorio di uno Stato membro sia riconosciuto il diritto di esercitare un’attività di lavoro subordinato. Tali condizioni sono stabilite dall’articolo 7 della decisione n. 1/80, del 19 settembre 1980, relativa allo sviluppo dell’associazione (in prosieguo: la «decisione n. 1/80»), adottata dal consiglio di associazione istituito dall’Accordo che crea un’associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia, firmato ad Ankara (Turchia) il 12 settembre 1963 dalla Repubblica di Turchia, da un lato, nonché dagli Stati membri della CEE e dalla Comunità, dall’altro, e che è stato concluso, approvato e confermato a nome di quest’ultima con decisione 64/732/CEE del Consiglio, del 23 dicembre 1963 (2) (in prosieguo: l’«Accordo di associazione CEE‑Turchia»).
I – Contesto normativo
A – Decisione n. 1/80
2. L’articolo 6, paragrafo 1, della decisione n. 1/80 è così redatto:
«Fatte salve le disposizioni dell’articolo 7, relativo al libero accesso dei familiari all’occupazione, il lavoratore turco inserito nel regolare mercato del lavoro di uno Stato membro ha i seguenti diritti:
– rinnovo, in tale Stato membro, dopo un anno di regolare impiego, del permesso di lavoro presso lo stesso datore di lavoro, se dispone di un impiego;
– candidatura, in tale Stato membro, ad un altro posto di lavoro, la cui regolare offerta sia registrata presso gli uffici di collocamento dello Stato membro, nella stessa professione, presso un datore di lavoro di suo gradimento, dopo tre anni di regolare impiego, fatta salva la precedenza da accordare ai lavoratori degli Stati membri della Comunità;
– libero accesso, in tale Stato membro, a qualsiasi attività salariata di suo gradimento, dopo quattro anni di regolare impiego».
3. L’articolo 7, primo comma, della decisione n. 1/80 riguarda i diritti riconosciuti ai familiari di un lavoratore turco inserito nel regolare mercato del lavoro di uno Stato membro che siano stati autorizzati a raggiungere detto lavoratore. Detta disposizione stabilisce che tali familiari «hanno il diritto di rispondere, fatta salva la precedenza ai lavoratori degli Stati membri della Comunità, a qualsiasi offerta di impiego, se vi risiedono regolarmente da almeno tre anni [e] beneficiano del libero accesso a qualsiasi attività dipendente di loro scelta se vi risiedono regolarmente da almeno cinque anni».
4. L’articolo 14, paragrafo 1, della decisione n. 1/80 prevede che «[l]e disposizioni della presente sezione vengono applicate fatte salve le limitazioni giustificate da motivi di ordine pubblico, di sicurezza e di sanità pubbliche».
B – Diritto tedesco
5. Gli elementi rilevanti ai fini delle presenti cause sono contenuti nella Gesetz über den Aufenthalt, die Erwebstätigkeit und die Integration von Ausländern im Bundesgebiet (legge in materia di soggiorno, lavoro e integrazione degli stranieri nel territorio federale; in prosieguo: l’«AufenthG») (3).
6. Ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 5, dell’AufenthG, «uno straniero che, in applicazione dell’accordo di associazione CEE‑Turchia, dispone di un diritto di soggiorno, è tenuto a dimostrare la sussistenza di tale diritto fornendo la prova di essere in possesso di un permesso di soggiorno qualora non detenga né un permesso di stabilimento né un permesso di soggiorno permanente nell’ambito dell’Unione europea. Il permesso di soggiorno viene rilasciato su richiesta».
7. L’articolo 53 dell’AufenthG è così redatto:
«Uno straniero è destinatario di un provvedimento di espulsione quando:
1. è stato condannato per uno o più reati dolosi ad una pena restrittiva della libertà personale o a una pena per reati commessi da minorenni della durata di almeno tre anni con decisione passata in giudicato o che, nell’arco di cinque anni, è stato condannato per reati dolosi a pene restrittive della libertà personale o per reati commessi da minorenni con decisione passata in giudicato e per complessivi tre anni almeno, oppure è stata disposta una misura di custodia cautelare in occasione dell’ultima condanna definitiva[;]
2. è stato condannato per un reato doloso previsto dalla legge sulle sostanze stupefacenti (…) ad una pena per reati commessi da minorenni di almeno due anni o ad una pena detentiva con decisione passata in giudicato e senza il beneficio della sospensione condizionale della pena (…)».
8. L’articolo 55 dell’AufenthG prevede che «[u]no straniero può essere espulso se il suo soggiorno arreca pregiudizio all’ordine e alla sicurezza pubblici o ad altri interessi rilevanti della [Germania]» (4), in particolare qualora abbia commesso «una violazione, non episodica o non di lieve entità, di disposizioni di legge, di decisioni o provvedimenti giurisdizionali o amministrativi (…)» (5).
II – Controversie principali, questioni pregiudiziali e procedimento dinanzi alla Corte
A – Causa C‑508/15
9. La sig.ra Sidika Ucar è una cittadina turca, che ha contratto matrimonio con il sig. Ucar nel 1977. Essi hanno avuto quattro figli e hanno divorziato nel 1991. Nello stesso anno, il sig. Ucar lasciava la Turchia, ove risiedeva con la famiglia, per trasferirsi in Germania, e ivi sposare una cittadina tedesca. Nel 1996 il sig. Ucar otteneva un permesso di soggiorno a tempo indeterminato, rilasciato dalle autorità nazionali. Il secondo matrimonio del sig. Ucar veniva sciolto nel 1999. Nel settembre del 2000, la sig.ra Ucar e il sig. Ucar si sposavano nuovamente. Nel novembre del 2001 la sig.ra Ucar, recando con sé il figlio più giovane nato dalla loro unione, entrava nel territorio tedesco con un visto d’ingresso ai fini del ricongiungimento familiare con il coniuge concesso dal Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten (Ufficio per gli stranieri del Land di Berlino, Germania; in prosieguo: l’«Ufficio per gli stranieri») e con un permesso di soggiorno per motivi familiari valido fino al 26 novembre 2002.
10. Per quanto riguarda la situazione lavorativa del sig. Ucar, quest’ultimo svolgeva attività di lavoratore dipendente come panettiere nel periodo compreso tra maggio 2000 e la fine del 2001. All’inizio del 2002 egli intraprendeva un’attività di lavoro autonomo come panettiere, che cessava ad ottobre 2005 per tornare a svolgere attività lavorativa subordinata nello stesso settore fino a dicembre 2011.
11. Il permesso di soggiorno della sig.ra Ucar veniva prorogato il 28 novembre 2002 per un periodo di due anni. Il 29 novembre 2004 esso veniva nuovamente prorogato per due anni. Ai fini del rilascio delle due proroghe suddette, l’Ufficio per gli stranieri accertava che i mezzi di sostentamento della sig.ra Ucar erano garantiti dai redditi del marito derivanti dall’attività commerciale di quest’ultimo.
12. Il 21 novembre 2006, l’Ufficio per gli stranieri rilasciava alla sig.ra Ucar un permesso di soggiorno ai fini del ricongiungimento familiare, prendendo atto della circostanza che il sig. Ucar svolgeva nuovamente un’attività lavorativa subordinata. Tale permesso veniva prorogato più volte, da ultimo il 12 dicembre 2013.
13. Il 16 agosto 2013, la sig.ra Ucar presentava all’Ufficio per gli stranieri domanda di un permesso di soggiorno ex articolo 4, paragrafo 5, dell’AufenthG a dimostrazione della sussistenza di un diritto di soggiorno in base all’accordo di associazione CEE‑Turchia, sostenendo di soddisfare i requisiti di cui all’articolo 7, primo comma, della decisione n. 1/80, segnatamente in ragione dello svolgimento da parte del coniuge di un’attività lavorativa subordinata ininterrotta dal novembre del 2005.
14. Con decisione del 6 maggio 2014, l’Ufficio per gli stranieri respingeva la sua domanda, negando un’ulteriore proroga del permesso di soggiorno. Da un lato, esso considerava che il sostentamento della sig.ra Ucar non fosse più garantito. Dall’altro, riteneva parimenti che la sig.ra Ucar non godesse di un diritto acquisito a titolo dell’articolo 7, primo comma, della decisione n. 1/80, in quanto il sig. Ucar non soddisfaceva il requisito dell’inserimento nel regolare mercato del lavoro nel corso dei tre anni immediatamente successivi all’ingresso della moglie nel territorio tedesco e al rilascio del primo permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare. La circostanza che il sig. Ucar abbia esercitato ininterrottamente un’attività lavorativa subordinata dal 1o novembre 2005 al dicembre 2011 non sarebbe idonea a far sorgere un diritto a favore della moglie. Infine, l’Ufficio per gli stranieri ha ritenuto che una proroga del permesso di soggiorno non potesse essere considerata quale autorizzazione al ricongiungimento ai sensi dell’articolo 7, primo comma, della decisione n. 1/80, poiché tale autorizzazione riguarderebbe necessariamente, a suo avviso, il primo permesso rilasciato al momento dell’ingresso nel territorio di uno Stato membro, e non i permessi successivi.
15. Contestando tali conclusioni, in data 6 maggio 2014 il sig. Ucar ha proposto un ricorso contro l’Ufficio per gli stranieri dinanzi al giudice del rinvio.
16. Trovandosi a dover risolvere una difficoltà di interpretazione del diritto dell’Unione, il Verwaltungsgericht Berlin (tribunale amministrativo di Berlino) ha deciso di sospendere il procedimento e, con decisione di rinvio pervenuta alla cancelleria della Corte il 24 settembre 2015, di sottoporre alla Corte, nella causa C‑508/15, le seguenti questioni pregiudiziali:
«1. Se l’articolo 7, primo comma, primo trattino, della decisione n. 1/80 debba essere interpretato nel senso che i requisiti della fattispecie siano soddisfatti anche nel caso in cui la residenza regolare di tre anni del familiare presso un lavoratore turco inserito nel regolare mercato del lavoro sia stata preceduta da un periodo in cui il titolare del diritto originario abbia lasciato il regolare mercato del lavoro dello Stato membro successivamente al ricongiungimento del familiare autorizzato a termini di detta disposizione.
2. Se l’articolo 7, primo comma, della decisione n. 1/80 debba essere interpretato nel senso che la proroga di un titolo di soggiorno debba essere considerata quale l’autorizzazione ivi prevista al ricongiungimento ad un lavoratore turco inserito nel regolare mercato del lavoro, nel caso in cui il familiare interessato, fin dal suo ricongiungimento autorizzato a termini di tale disposizione, abbia convissuto ininterrottamente con il lavoratore turco, ma quest’ultimo sia nuovamente inserito nel regolare mercato del lavoro dello Stato membro, dopo esserne nel frattempo uscito, solo al momento della proroga del titolo».
B – Causa C‑509/15
17. Il sig. Recep Kilic è nato nel 1993 in Turchia, durante un periodo di vacanza che i genitori, residenti in Germania, trascorrevano nel loro paese d’origine. Il sig. Kilic è entrato in Germania il 16 aprile 1994. All’epoca nessuno dei suoi genitori esercitava un’attività lavorativa.
18. Nel maggio del 1996 i suoi genitori divorziavano e del sig. Kilic si faceva carico esclusivamente la madre, che iniziava un’attività lavorativa subordinata il 30 giugno 1998, svolgendola in maniera pressoché ininterrotta fino all’aprile del 2003, data a partire dalla quale si trovava in congedo di maternità e successivamente in congedo parentale.
19. Il 5 maggio 1997, in seguito all’introduzione nel diritto tedesco dell’obbligo del permesso di soggiorno, veniva rilasciato al sig. Kilic un permesso di soggiorno valido per due anni. Nel 1999, essendo stato esibito un attestato del datore di lavoro della madre del sig. Kilic, e sebbene quest’ultima fruisse di assistenza sociale, il permesso di soggiorno del sig. Kilic era prorogato per un anno. In seguito, il permesso di soggiorno veniva prorogato più volte fino al 10 novembre 2011, data a partire dalla quale il sig. Kilic è stato in possesso solo di attestazioni fittizie.
20. Il sig. Kilic, in situazione di dispersione scolastica, è stato oggetto di vari procedimenti penali e condanne a pene detentive, l’ultima delle quali è stata pronunciata l’11 giugno 2013 disponendo, per reati commessi da minorenni, una pena di tre anni e tre mesi per concorso in traffico illecito di stupefacenti. Egli è stato rilasciato il 27 maggio 2015.
21. Il 24 luglio 2014 l’Ufficio per gli stranieri rigettava la sua richiesta di proroga del permesso di soggiorno e ordinava la sua espulsione sulla base degli articoli 53, punti 1 e 2, e 55 dell’AufenthG. Da un lato, detto Ufficio considerava che il sig. Kilic non poteva far valere alcun diritto fondato sull’accordo di associazione CEE‑Turchia o sull’articolo 7, primo comma, della decisione n. 1/80, in quanto i suoi genitori non erano stati inseriti ininterrottamente nel regolare mercato del lavoro per tre anni a decorrere dal suo ingresso regolare nel territorio tedesco. Dall’altro, esso riteneva che, tenuto conto della molteplicità di reati gravi già commessi, del rischio di recidiva e del pericolo per la sicurezza e l’ordine pubblico che rappresentava, il sig. Kilic dovesse essere espulso verso la Turchia. Tale ponderazione degli interessi in discussione induceva l’Ufficio per gli stranieri a concludere che, in siffatte circostanze, gli stretti legami personali del sig. Kilic con il territorio tedesco dovessero essere collocati in secondo piano.
22. Il 1o settembre 2014 il sig. Kilic ha proposto un ricorso contro detta decisione dinanzi al giudice del rinvio. Egli sostiene che deve essergli riconosciuto un diritto di soggiorno ai sensi dell’articolo 7, primo comma, della decisione n. 1/80, poiché la madre ha esercitato un’attività di lavoro subordinato ininterrottamente per quasi cinque anni. Afferma inoltre di poter beneficiare della specifica tutela contro l’allontanamento offerta ai cittadini turchi dall’articolo 14 della medesima decisione.
23. Con una distinta decisione pervenuta in pari data alla cancelleria della Corte, il Verwaltungsgericht Berlin (tribunale amministrativo di Berlino) ha sottoposto alla Corte, nella causa C‑509/15, una questione unica così formulata:
«Se possa configurarsi un’autorizzazione al ricongiungimento ai sensi dell’articolo 7 della decisione n. 1/80 nella circostanza che al familiare, successivamente alla concessione del ricongiungimento familiare con titolari originari non inseriti nel mercato del lavoro, venga prorogato il permesso di soggiorno nel momento in cui il titolare originario, presso il quale il familiare medesimo risiede regolarmente, ha acquisito la qualità di lavoratore».
C – Procedimento dinanzi alla Corte
24. Con decisione del 27 ottobre 2015 è stata disposta la riunione delle cause C‑508/15 e C‑509/15 ai fini delle fasi scritta e orale e della sentenza.
25. Hanno presentato osservazioni scritte solo la sig.ra Ucar, l’Ufficio per gli stranieri e la Commissione europea.
III – Analisi giuridica
A – Osservazioni introduttive
26. Ricordo che, ai sensi della decisione n. 1/80, un lavoratore turco inserito nel regolare mercato del lavoro di uno Stato membro ha diritto al rinnovo, dopo un anno di regolare impiego, del permesso di lavoro, se dispone di un impiego presso lo stesso datore di lavoro. Dopo tre anni di lavoro, può rispondere ad offerte di lavoro, per lo stesso impiego, presso altri datori di lavoro. Dopo quattro anni di impiego regolare, detto lavoratore può accedere liberamente a qualsiasi attività lavorativa subordinata in tale Stato membro. Per quanto riguarda i diritti acquisiti in forza dell’articolo 6 della decisione n. 1/80, è inoltre precisato che «[l]e ferie annuali e le assenze per maternità, infortunio sul lavoro, o malattia di breve durata sono assimilate ai periodi di regolare impiego» (6). Quanto ai periodi di involontaria disoccupazione e alle assenze provocate da malattie di lunga durata, «pur senza essere assimilati a periodi di regolare impiego, [essi] non pregiudicano i diritti acquisiti in virtù del periodo di impiego anteriore» (7).
27. Realizzandosi il consolidamento dei diritti di accesso al mercato del lavoratore turco entrato regolarmente nel territorio di uno Stato membro, il medesimo ha al contempo la conseguenza di favorire la situazione dei familiari di detto lavoratore. Qualora siano stati autorizzati a raggiungere tale lavoratore nel territorio dello Stato membro ospitante, i suoi familiari acquisiscono il diritto di rispondere a qualsiasi offerta di lavoro, se risiedono regolarmente in detto Stato da almeno tre anni. Dopo cinque anni di soggiorno regolare, i familiari possono accedere liberamente nello Stato in parola a qualsiasi attività subordinata. A tale proposito è irrilevante che i familiari stessi abbiano manifestato o meno l’intenzione di esercitare effettivamente un’attività lavorativa subordinata (8).
28. Per quanto riguarda la questione dell’accesso del lavoratore turco e dei suoi familiari al mercato del lavoro di uno Stato membro, la Corte ha constatato che un diritto di soggiorno deve essere necessariamente riconosciuto quale corollario dell’accesso a detto mercato. Per poter rispondere efficacemente a un’offerta di impiego o godere della libertà di accesso a qualsiasi attività subordinata occorre, con tutta evidenza, poter soggiornare nel territorio dello Stato membro in cui viene svolta l’attività in questione o viene presentata l’offerta (9).
29. Orbene, nei presenti rinvii pregiudiziali si tratta per l’appunto della questione del soggiorno della sig.ra Ucar e del sig. Kilic. Se essi hanno acquisito un diritto di accesso al mercato del lavoro in Germania sulla base dell’articolo 7, primo comma, della decisione n. 1/80, l’Ufficio per gli stranieri dovrebbe dunque riconoscere loro un diritto di soggiorno fondato non più soltanto sulle disposizioni di diritto nazionale, bensì anche su detta decisione. La difficoltà deriva dal fatto che il lavoratore turco che essi hanno raggiunto non possedeva o non aveva mantenuto lo status di lavoratore inserito nel regolare mercato del lavoro per i tre anni immediatamente successivi al loro ingresso in Germania. Secondo l’interpretazione della decisione n. 1/80 e dell’accordo di associazione CEE‑Turchia adottata dalle autorità tedesche, la sig.ra Ucar avrebbe potuto acquisire diritti sulla base dell’articolo 7, primo comma, della decisione n. 1/80 solo se il coniuge avesse esercitato un’attività subordinata regolare e continuativa tra novembre 2001 – data dell’ingresso della sig.ra Ucar in Germania – e novembre 2004. Del pari, il sig. Kilic avrebbe acquisito detti diritti solo se la madre avesse esercitato siffatta attività dall’aprile del 1994 – data di ingresso del sig. Kilic nel territorio tedesco – all’aprile del 1997. È su detto aspetto che verte la prima questione pregiudiziale sottoposta alla Corte nella causa C‑508/15 (10).
30. Inoltre, nell’ipotesi in cui l’interpretazione adottata dall’Ufficio per gli stranieri fosse confermata dalla Corte e i diritti conferiti dall’articolo 7, primo comma, della decisione n. 1/80 possano sorgere solo se il lavoratore turco raggiunto dal familiare nel territorio dello Stato membro ospitante è inserito nel regolare mercato del lavoro a decorrere dall’ingresso di detto familiare e per l’intero periodo necessario per la costituzione di tali diritti, il giudice del rinvio chiede ancora alla Corte se la decisione di proroga del permesso di soggiorno accordato a detto familiare possa essere equiparata alla decisione iniziale di autorizzazione al ricongiungimento, cosicché il periodo in cui il lavoratore turco deve essere inserito nel regolare mercato del lavoro potrebbe decorrere utilmente anche dalla data della decisione di proroga, e non solo dalla data del primo ingresso del familiare nel territorio dello Stato membro ospitante. Tale è l’oggetto della seconda questione posta nella causa C‑508/15 e della questione unica di cui alla causa C‑509/15. Tuttavia, tenuto conto della risposta che suggerirò alla Corte di fornire alla prima questione della causa C‑508/15, esaminerò tale problematica solo in via meramente subordinata.
B – Sulla prima questione pregiudiziale posta nella causa C‑508/15
31. Con la prima questione posta nella causa C‑508/15 il giudice del rinvio chiede alla Corte, in sostanza, se l’articolo 7, primo comma, della decisione n. 1/80 debba essere interpretato nel senso che la menzionata disposizione conferisce un diritto di soggiorno al familiare di un lavoratore turco stabilito in Germania quando il lavoratore in parola sia inserito nel regolare mercato del lavoro ininterrottamente da tre anni e, durante tale periodo, il familiare abbia coabitato con detto lavoratore, senza che a ciò osti la circostanza che il periodo in questione non è stato completato immediatamente dopo l’ingresso del familiare di cui trattasi nel territorio tedesco.
32. Per rispondere a tale questione occorre soffermarsi brevemente sulle considerazioni generali svolte dalla Corte nella sua giurisprudenza relativa all’articolo 7, primo comma, della decisione n. 1/80 prima di esaminare, in particolare, la nozione di inserimento nel regolare mercato del lavoro.
1. L’articolo 7, primo comma, della decisione n. 1/80 nella giurisprudenza della Corte
33. Secondo una costante giurisprudenza, l’articolo 7, primo comma, della decisione n. 1/80 ha un effetto diretto, per cui i cittadini turchi ai quali tale disposizione si applica hanno il diritto di avvalersene direttamente dinanzi ai giudici degli Stati membri per ottenere la disapplicazione delle norme di diritto interno contrarie a tale disposizione (11). Detto articolo, inoltre, rientra tra le disposizioni sociali della decisione n. 1/80, che costituisce un’ulteriore tappa verso la realizzazione della libera circolazione dei lavoratori, che si ispira agli articoli da 45 TFUE a 47 TFUE, sicché i principi ammessi nell’ambito di questi ultimi devono essere trasposti, nei limiti del possibile, ai lavoratori turchi che fruiscono dei diritti conferiti da tale decisione (12).
34. La Corte ha peraltro dichiarato che l’articolo 7, primo comma, della decisione n. 1/80 attua un «sistema di acquisizione progressiva dei diritti» che persegue un duplice scopo (13). La Corte, difatti, ha considerato che, «[i]n un primo momento, prima della scadenza del periodo iniziale di tre anni, la disposizione in parola mira a consentire la presenza dei familiari del lavoratore migrante presso quest’ultimo, al fine di favorire in questo modo, tramite il ricongiungimento familiare, l’occupazione e il soggiorno del lavoratore turco già regolarmente inserito nello Stato membro ospitante (…). In un secondo momento, la stessa disposizione è diretta a rafforzare l’inserimento duraturo della famiglia del lavoratore migrante turco nello Stato membro ospitante, accordando al familiare interessato, dopo tre anni di regolare residenza, la possibilità di accedere a sua volta al mercato del lavoro. Lo scopo essenziale in tal modo perseguito consiste nel consolidare la posizione di tale familiare, il quale si trova, in questa fase, già regolarmente inserito nello Stato membro ospitante, fornendogli i mezzi per guadagnarsi da vivere nello Stato in questione e, pertanto, per creare in quest’ultimo una situazione autonoma rispetto a quella del lavoratore migrante» (14). Di conseguenza, interpretato alla luce dello scopo generale perseguito dalla decisione n. 1/80, «il sistema predisposto in particolare dall’articolo 7, primo comma, della medesima decisione è volto a creare condizioni favorevoli al ricongiungimento» (15).
35. Quanto al margine di discrezionalità lasciato agli Stati membri, sebbene questi ultimi rimangano competenti, secondo una costante giurisprudenza, a disciplinare le condizioni del primo ingresso nel loro territorio dei cittadini turchi, nonché le condizioni alle quali essi possono accedere per la prima volta al mercato del lavoro (16), per contro, quando detti cittadini soddisfano le condizioni previste dalle disposizioni della decisione n. 1/80 e beneficiano, quindi, dei diritti da questa conferiti, i medesimi Stati membri non sono autorizzati a dettare una normativa diversa da quella risultante dalla decisione n. 1/80 o che imponga condizioni diverse da quelle da essa previste (17). Pertanto, gli Stati membri non possono modificare unilateralmente la portata del sistema di graduale integrazione dei cittadini turchi nello Stato membro ospitante (18).
36. Si tratta dunque di stabilire se le autorità tedesche non abbiano modificato unilateralmente il sistema sopra descritto richiedendo, ai fini del riconoscimento dei diritti conferiti dall’articolo 7, primo comma, della decisione n. 1/80, che il lavoratore turco raggiunto da un familiare nel territorio di uno Stato membro sia inserito, a decorrere dalla data di ingresso di detto familiare, nel regolare mercato del lavoro per tutto il periodo necessario all’acquisizione dei diritti previsti dalla menzionata disposizione, senza che possano essere presi in considerazione periodi di inserimento nel suddetto mercato di durata equivalente, ma compiuti successivamente a tale data.
2. Inserimento nel regolare mercato del lavoro e condizioni di acquisizione dei diritti previsti dall’articolo 7, primo comma, della decisione n. 1/80
37. A quali concrete condizioni un familiare di un lavoratore turco può acquisire diritti in forza dell’articolo 7, primo comma, della decisione n. 1/80? La Corte, pur avendo già risposto parzialmente a tale questione, non ha tuttavia mai preso chiaramente posizione sulla cronologia secondo cui le suddette condizioni devono essere soddisfatte.
38. Prima di esaminare l’interpretazione data dalla Corte a tali condizioni, rilevo che il testo stesso dell’articolo 7, primo comma, della decisione n. 1/80 non prevede, expressis verbis, nulla di comparabile a quanto richiesto dalle autorità tedesche. Dalla lettura del menzionato articolo emerge infatti semplicemente l’idea che il familiare di un lavoratore turco inserito nel regolare mercato del lavoro di uno Stato membro, autorizzato a raggiungere detto lavoratore, ha il diritto, in linea di principio, di rispondere a qualsiasi offerta di impiego se risiede regolarmente da almeno tre anni in tale Stato (articolo 7, primo comma, primo trattino, della decisione n. 1/80) e successivamente può accedere liberamente nel medesimo Stato a qualsiasi attività dipendente di sua scelta se vi risiede da almeno cinque anni (articolo 7, primo comma, secondo trattino, della decisione n. 1/80).
39. La Corte ha interpretato l’articolo 7, primo comma, della decisione n. 1/80 nel senso che «l’acquisizione dei diritti previsti da tale disposizione è subordinata a due condizioni cumulative, ossia, da una parte, il fatto che la persona interessata debba essere un familiare di un lavoratore turco già inserito nel mercato regolare del lavoro dello Stato membro ospitante e, dall’altra parte, che sia stata autorizzata dalle competenti autorità di tale Stato a raggiungervi il lavoratore di cui trattasi. (…) Poiché dette condizioni risultano soddisfatte, ai fini dell’applicazione dell’articolo 7, primo comma, della decisione n. 1/80, resta da verificare se il cittadino turco interessato risieda regolarmente da un certo periodo sul territorio dello Stato membro ospitante con il lavoratore, dal quale trae i suoi diritti» (19).
40. Nella sua giurisprudenza, la Corte ha fatto riferimento indifferentemente al «periodo iniziale» (20) di tre anni, al «periodo» (21) di tre anni, a un «periodo determinato» (22) o al «periodo di tre anni a decorrere dall’accesso del familiare interessato nel territorio dello Stato membro ospitante» (23). Tali elementi non mi sembrano decisivi. Da un lato, il riferimento al periodo «iniziale» è inteso semplicemente a distinguere quest’ultimo dal periodo successivo di ulteriori due anni che danno diritto, ai sensi dell’articolo 7, primo comma, secondo trattino, della decisione n. 1/80, al libero accesso a qualsiasi attività lavorativa subordinata per il familiare di un lavoratore turco inserito nel regolare mercato del lavoro di uno Stato membro. Dall’altro, la precisazione contenuta nella sentenza Pehlivan (24) rappresenta un caso isolato ed è stata formulata in un procedimento nel quale non si ponevano problemi di ordine cronologico come invece quello con cui siamo attualmente confrontati (25).
41. Riguardo tanto alla sig.ra Ucar quanto al sig. Kilic, è pacifico che essi soddisfano i requisiti cui la Corte subordina tradizionalmente il riconoscimento a beneficiare dei diritti conferiti dall’articolo 7 della decisione n. 1/80. Entrambi sono familiari di un lavoratore turco e sono stati regolarmente autorizzati a raggiungere il lavoratore turco interessato nel territorio dello Stato membro ospitante. È altresì pacifico che entrambi hanno soddisfatto il requisito della coabitazione effettiva in comunione domestica (26).
42. La giurisprudenza richiede, infine, che il lavoratore turco raggiunto sia inserito nel regolare mercato del lavoro dello Stato membro ospitante in cui risiede «per tutto il periodo necessario all’acquisizione da parte del familiare del diritto di accesso al mercato del lavoro» (27) di detto Stato membro. L’inserimento nel regolare mercato del lavoro è una nozione distinta dall’esercizio di un regolare impiego di cui all’articolo 6, paragrafo 1, della decisione n. 1/80 (28). Orbene, a proposito di detto inserimento, la Corte ha dichiarato che «tale nozione si riferisce a tutti i lavoratori che si sono conformati alle prescrizioni di legge e regolamentari dello Stato membro ospitante e che hanno quindi il diritto di esercitare un’attività lavorativa nel suo territorio» (29). Un’interruzione temporanea del rapporto di lavoro non comporta necessariamente che il lavoratore turco cessi di essere inserito nel regolare mercato del lavoro, quanto meno per il periodo che ragionevolmente gli serve per trovare un’altra attività subordinata e purché tale assenza abbia carattere provvisorio (30). Infine, «[u]n lavoratore turco è escluso dal regolare mercato del lavoro solo se non ha più alcuna possibilità oggettiva di reinserirsi nel mercato del lavoro o ha ecceduto il termine ragionevole per iniziare una nuova attività dipendente dopo un periodo di temporanea inattività» (31).
43. Inoltre, come rilevato dalla Commissione, è possibile acquisire diritti in forza dell’articolo 6 della decisione n. 1/80 anche se l’inserimento nel regolare mercato del lavoro richiesto da tale articolo non sussiste effettivamente già dall’ingresso del cittadino turco interessato – che in quel momento può anche non avere ancora lo status di lavoratore – nel territorio dello Stato membro ospitante (32). Orbene, tenuto conto dello scopo perseguito dall’articolo 7 della decisione n. 1/80, sarebbe inappropriato imporre, nell’ambito della sua applicazione, un rigore che non è necessario al momento di applicare l’articolo 6 di detta decisione.
44. A proposito di tale scopo, non posso aderire all’argomento dell’Ufficio per gli stranieri secondo cui la coerenza dell’articolo 7 della decisione n. 1/80 con l’obiettivo da esso perseguito verrebbe meno qualora fosse interpretato nel senso che si potrebbero costituire diritti sul suo fondamento anche quando il periodo di inserimento nel regolare mercato del lavoro non viene compiuto immediatamente dopo l’ingresso del familiare, poiché, in tal caso, non sarebbe più necessario favorire il ricongiungimento familiare. Sono infatti dell’avviso che, per creare condizioni favorevoli al ricongiungimento familiare, l’articolo 7 della decisione n. 1/80 non vada interpretato in maniera eccessivamente restrittiva. Il fatto che il lavoratore turco completi il suo periodo di inserimento nel regolare mercato del lavoro dello Stato membro ospitante solo dopo l’ingresso del familiare che lo ha raggiunto non rende meno pertinente l’idea secondo cui l’impiego e il soggiorno del lavoratore turco già regolarmente integrato è reso più sopportabile se egli è in grado di ricostituire in via permanente, in detto Stato membro, il suo gruppo familiare.
45. Pertanto, occorre constatare che le autorità tedesche hanno imposto una condizione non prevista dalla decisione n. 1/80 richiedendo ai lavoratori turchi, ai fini del riconoscimento ai loro familiari dei diritti sanciti dall’articolo 7, primo comma, della decisione n. 1/80, che essi siano inseriti nel regolare mercato del lavoro per il periodo necessario alla costituzione di tali diritti, dal momento dell’ingresso di detti familiari, senza che si possa prendere in considerazione il successivo compimento di periodi equivalenti di inserimento nel regolare mercato del lavoro.
46. Rafforzata la mia convinzione è dal fatto che – lo rammento – la decisione n. 1/80 non contiene espresse disposizioni in senso contrario, sono quindi propenso a ritenere, molto concretamente, che la sig.ra Ucar, che ha effettivamente coabitato con il coniuge per circa 14 anni, abbia acquisito diritti ai sensi dell’articolo 7, primo comma, della decisione n. 1/80 a partire dal momento in cui il sig. Ucar, inserito nel regolare mercato del lavoro, ha esercitato ininterrottamente per tre anni un’attività in piena conformità delle prescrizioni dell’articolo 6 della decisione n. 1/80. Pertanto, a decorrere dal novembre 2008, la sig.ra Ucar beneficia dei diritti conferiti dall’articolo 7, primo comma, primo trattino, della decisione n. 1/80 e, a decorrere dal novembre 2010, dei diritti conferiti dall’articolo 7, primo comma, secondo trattino, di detta decisione. Quanto al sig. Kilic, egli ha acquisito un diritto in forza dell’articolo 7, primo comma, primo trattino, della decisione n. 1/80 a partire dal momento in cui la madre è stata inserita nel regolare mercato del lavoro per un periodo sufficiente a far sorgere tale diritto, vale a dire a decorrere dal giugno 2001 (33).
47. Le autorità tedesche considerano che siffatta interpretazione amplierebbe notevolmente l’ambito di applicazione ratione personae dell’articolo 7, primo comma, della decisione n. 1/80. Un rischio analogo, insorto per motivi diversi, era già stato evocato nel contesto della sentenza del 19 luglio 2012, Dülger (34). In tale occasione la Corte aveva ricordato che «l’articolo 7, primo comma, della decisione n. 1/80 subordina espressamente il ricongiungimento familiare all’autorizzazione a raggiungere il lavoratore migrante turco concessa conformemente a quanto prescritto dalla normativa dello Stato membro ospitante (…). Tale presupposto (…) si spiega con il rilievo che, nell’ambito dell’associazione CEE-Turchia, il ricongiungimento familiare non costituisce un diritto per i familiari del lavoratore migrante turco, ma dipende anzi da una decisione delle autorità nazionali adottata a norma del solo diritto dello Stato membro interessato, fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (…)» (35). In altre parole, l’articolo 7, primo comma, della decisione n. 1/80 può esplicare i suoi effetti solo perché lo Stato membro ospitante autorizza il ricongiungimento familiare. Sono quindi i diritti nazionali a definire, in primis, l’ambito di applicazione ratione personae della disposizione menzionata.
48. Per tutti i suesposti motivi, l’articolo 7, primo comma, della decisione n. 1/80 deve essere interpretato nel senso che un familiare di un lavoratore turco, autorizzato ad entrare nel territorio dello Stato membro ospitante a fini di ricongiungimento familiare può, qualora ricorrano le altre condizioni ivi indicate, avvalersi dei diritti sanciti dalla menzionata disposizione se il periodo di tre o cinque anni durante il quale il lavoratore turco raggiunto deve essere inserito nel regolare mercato del lavoro non è immediatamente successivo all’ingresso di tale familiare nel territorio dello Stato membro ospitante.
C – Sulla seconda questione pregiudiziale posta nella causa C‑508/15 e sulla questione pregiudiziale unica posta nella causa C‑509/15
49. Come anticipato, tenuto conto della risposta che suggerisco alla Corte di fornire alla prima questione sollevata nella causa C‑508/15, che reputo utile altresì per chiarire la situazione giuridica del sig. Kilic, ritengo che non occorra rispondere alla seconda questione della causa C‑508/15 né alla questione unica della causa C‑509/15.
50. Ciò posto, desidererei rammentare al giudice del rinvio, il quale deve tenere conto, nella causa C‑509/15, di un provvedimento di espulsione, alcuni elementi pertinenti della giurisprudenza della Corte relativa all’articolo 14 della decisione n. 1/80, pur essendo consapevole del fatto che la domanda di pronuncia pregiudiziale sottoposta alla Corte non riguarda, in alcun modo, tale disposizione. Tuttavia, le osservazioni presentate dall’Ufficio per gli stranieri in detta causa sono parimenti incentrate sulla legittimità del provvedimento di espulsione adottato nei confronti del sig. Kilic (36).
51. Ricordo dunque, ad ogni buon conto, che, per interpretare l’eccezione di ordine pubblico di cui all’articolo 14, paragrafo 1, della decisione n. 1/80, occorre far riferimento all’interpretazione data alla medesima eccezione in tema di libera circolazione dei lavoratori (37). La nozione di ordine pubblico «presuppone, oltre alla perturbazione dell’ordine sociale insita in qualsiasi infrazione della legge, l’esistenza di una minaccia effettiva ed abbastanza grave per uno degli interessi fondamentali della collettività» (38). Poiché l’eccezione di ordine pubblico deve essere interpretata in modo restrittivo, «l’esistenza di una condanna penale può giustificare un’espulsione solo se le circostanze che hanno portato a tale condanna provino un comportamento personale costituente una minaccia attuale per l’ordine pubblico» (39). Un cittadino turco «può essere privato, tramite espulsione, dei diritti che gli derivano direttamente dalla decisione n. 1/80 solo se tale provvedimento sia giustificato dal fatto che il comportamento personale dell’interessato rivela un rischio concreto di nuove gravi perturbazioni dell’ordine pubblico» (40).
52. Il giudice del rinvio dovrà quindi eventualmente accertare se tali condizioni siano soddisfatte nel caso del sig. Kilic.
IV – Conclusione
53. Alla luce delle suesposte considerazioni, suggerisco alla Corte di rispondere alle questioni pregiudiziali poste dal Verwaltungsgericht Berlin (tribunale amministrativo di Berlino) dichiarando che:
«L’articolo 7, primo comma, della decisione n. 1/80, del 19 settembre 1980, relativa allo sviluppo dell’associazione, adottata dal Consiglio di associazione istituito dall’Accordo che crea un’associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia, deve essere interpretato nel senso che un familiare di un lavoratore turco, autorizzato ad entrare nel territorio dello Stato membro ospitante ai fini del ricongiungimento familiare, può far valere i diritti sanciti dalla menzionata disposizione, sempre che soddisfi tutti gli altri requisiti ivi previsti, se il periodo di tre o cinque anni durante il quale il lavoratore turco che ha raggiunto deve essere inserito nel regolare mercato del lavoro non è immediatamente successivo all’ingresso del familiare in parola nel territorio dello Stato membro ospitante».