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SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)

16 febbraio 2023 (*)

«Impugnazione – Regime linguistico – Bando di concorso generale per l’assunzione di amministratori nel settore dell’audit – Conoscenze linguistiche – Limitazione della scelta della seconda lingua del concorso alle sole lingue francese, inglese e tedesca – Lingua di comunicazione con l’Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) – Regolamento n. 1 – Statuto dei funzionari – Articolo 1 quinquies, paragrafo 1 – Disparità di trattamento fondata sulla lingua – Giustificazione – Interesse del servizio – Necessità di assumere amministratori “immediatamente operativi” – Controllo giurisdizionale – Livello di prova richiesto»

Nella causa C‑623/20 P,

avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 20 novembre 2020,

Commissione europea, rappresentata da G. Gattinara, T. Lilamand e D. Milanowska, in qualità di agenti,

ricorrente,

procedimento in cui le altre parti sono:

Repubblica italiana, rappresentata da G. Palmieri, in qualità di agente, assistita da P. Gentili, avvocato dello Stato,

ricorrente in primo grado,

Regno di Spagna, rappresentato da L. Aguilera Ruiz e A. Gavela Llopis, in qualità di agenti,

interveniente in primo grado,

LA CORTE (Prima Sezione),

composta da A. Arabadjiev, presidente di sezione, K. Lenaerts, presidente della Corte, L. Bay Larsen, vicepresidente della Corte, facenti funzione di giudici della Prima Sezione, A. Kumin e I. Ziemele (relatrice), giudici,

avvocato generale: A.M. Collins

cancelliere: C. Di Bella, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 2 marzo 2022,

sentite le conclusioni presentate dall’avvocato generale all’udienza del 19 maggio 2022,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        Con la sua impugnazione, la Commissione europea chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 9 settembre 2020, Italia/Commissione (T‑437/16, EU:T:2020:410; in prosieguo: la «sentenza impugnata»), mediante la quale tale giudice ha annullato il bando di concorso generale EPSO/AD/322/16, per la costituzione di elenchi di riserva di amministratori nel settore dell’audit (AD 5/AD 7) (GU 2016, C 171 A, pag. 1) (in prosieguo: il «bando di concorso controverso»).

 Contesto giuridico

 Regolamento n. 1/58

2        L’articolo 1 del regolamento n. 1 del Consiglio, del 15 aprile 1958, che stabilisce il regime linguistico della Comunità Economica Europea (GU 1958, 17, pag. 385), come modificato dal regolamento (UE) n. 517/2013 del Consiglio, del 13 maggio 2013 (GU 2013, L 158, pag. 1) (in prosieguo: il «regolamento n. 1/58»), dispone quanto segue:

«Le lingue ufficiali e le lingue di lavoro delle istituzioni dell’Unione [europea] sono la lingua bulgara, la lingua ceca, la lingua croata, la lingua danese, la lingua estone, la lingua finlandese, la lingua francese, la lingua greca, la lingua inglese, la lingua irlandese, la lingua italiana, la lingua lettone, la lingua lituana, la lingua maltese, la lingua neerlandese, la lingua polacca, la lingua portoghese, la lingua rumena, la lingua slovacca, la lingua slovena, la lingua spagnola, la lingua svedese, la lingua tedesca e la lingua ungherese».

3        L’articolo 2 di tale regolamento così dispone:

«I testi, diretti alle istituzioni da uno Stato membro o da una persona appartenente alla giurisdizione di uno Stato membro, sono redatti, a scelta del mittente, in una delle lingue ufficiali. La risposta è redatta nella medesima lingua».

4        L’articolo 6 del medesimo regolamento recita:

«Le istituzioni possono determinare le modalità di applicazione del presente regime linguistico nei propri regolamenti interni».

 Statuto

5        Lo Statuto dei funzionari dell’Unione europea (in prosieguo: lo «Statuto») è fissato dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, che definisce lo statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, ed istituisce speciali misure applicabili temporaneamente ai funzionari della Commissione (GU 1968, L 56, pag. 1), come modificato dal regolamento (UE, Euratom) n. 1023/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013 (GU 2013, L 287, pag. 15).

6        Il titolo I dello Statuto, intitolato «Disposizioni generali», raggruppa gli articoli da 1 a 10 quater di quest’ultimo.

7        L’articolo 1 quinquies dello Statuto enuncia quanto segue:

«1.      Nell’applicazione del presente statuto è proibita ogni discriminazione fondata, in particolare, (…) [sulla] lingua (…).

(…)

6.      Nel rispetto del principio di non discriminazione e del principio di proporzionalità, ogni limitazione di tali principi deve essere oggettivamente e ragionevolmente giustificata e deve rispondere a obiettivi legittimi di interesse generale nel quadro della politica del personale. (…)»

8        L’articolo 2 dello Statuto recita:

«1.      Ogni istituzione determina le autorità che esercitano nel suo ambito i poteri demandati dal presente statuto all’autorità che ha il potere di nomina.

2.      Tuttavia, una o più istituzioni possono affidare ad una di esse o ad un organismo interistituzionale l’esercizio di una parte o dell’insieme dei poteri devoluti all’autorità che ha il potere di nomina, ad eccezione delle decisioni relative alle nomine, alle promozioni o ai trasferimenti di funzionari».

9        Il titolo III dello Statuto è intitolato «Carriera del funzionario».

10      Il capitolo 1 di tale titolo, rubricato «Assunzione», contiene gli articoli da 27 a 34 di detto Statuto. Tra questi, l’articolo 27, primo comma, dispone:

«Le assunzioni debbono assicurare all’istituzione la collaborazione di funzionari dotati delle più alte qualità di competenza, efficienza e integrità, assunti su una base geografica quanto più ampia possibile tra i cittadini degli Stati membri dell’Unione. Nessun impiego deve essere riservato ai cittadini di un determinato Stato membro».

11      L’articolo 28 dello Statuto ha il seguente tenore:

«Per la nomina a funzionario, occorre possedere i seguenti requisiti:

(…)

d)      aver sostenuto, fatte salve le disposizioni dell’articolo 29, paragrafo 2 [disciplinanti l’adozione di una procedura di assunzione diversa da quella concorsuale per il reclutamento del personale direttivo superiore, nonché, in casi eccezionali, per impieghi che richiedano una speciale competenza], un concorso per titoli o per esami o per titoli ed esami, alle condizioni previste dall’allegato III;

(…)

f)      avere una conoscenza approfondita di una delle lingue dell’Unione e una conoscenza soddisfacente di un’altra lingua dell’Unione nella misura necessaria alle funzioni da svolgere».

12      L’allegato III dello Statuto è intitolato «Procedura di concorso». L’articolo 1 di tale allegato recita:

«1.      Il bando di concorso è stabilito dall’autorità che ha il potere di nomina, previa consultazione della commissione paritetica.

Il bando deve specificare:

a)      il tipo di concorso (concorso interno nell’ambito dell’istituzione, concorso interno nell’ambito delle istituzioni, concorso generale, eventualmente comune a due o più istituzioni);

b)      le modalità (concorso per titoli o per esami, ovvero per titoli ed esami);

c)      la natura delle funzioni e delle attribuzioni relative ai posti da coprire e il gruppo di funzioni ed il grado proposti;

d)      (…) i diplomi e gli altri titoli o il grado di esperienza richiesti per i posti da coprire;

e)      nel caso di concorso per esami, il tipo degli esami e la loro rispettiva valutazione;

f)      eventualmente, le conoscenze linguistiche richieste per la particolare natura dei posti da coprire;

g)      eventualmente, i limiti di età, nonché l’elevazione di tali limiti per gli agenti in servizio da almeno un anno;

h)      il termine entro il quale devono pervenire le candidature;

(…)».

13      Ai sensi dell’articolo 7 di detto allegato:

«1.      Previa consultazione del comitato dello statuto, le istituzioni affidano all’Ufficio europeo di selezione del personale [(EPSO)] l’incarico di adottare le misure necessarie ai fini dell’applicazione di norme uniformi nell’ambito delle procedure di selezione dei funzionari [dell’Unione] (…)».

 Decisione 2002/620/CE

14      L’EPSO è stato creato mediante la decisione 2002/620/CE del Parlamento europeo, del Consiglio, della Commissione, della Corte di giustizia, della Corte dei conti, del Comitato economico e sociale, del Comitato delle regioni e del Mediatore, del 25 luglio 2002 (GU 2002, L 197, pag. 53).

15      L’articolo 2, paragrafo 1, prima frase, di detta decisione dichiara che l’EPSO esercita, in particolare, i poteri di selezione conferiti, in virtù dell’allegato III dello Statuto, alle autorità che hanno il potere di nomina delle istituzioni firmatarie della decisione medesima.

16      L’articolo 4, ultima frase, della decisione 2002/620 stabilisce che i ricorsi nelle materie contemplate da tale decisione vengono diretti contro la Commissione.

 Altri testi applicabili

 Disposizioni generali relative ai concorsi generali

17      Il 27 febbraio 2015, l’EPSO ha pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea un documento intitolato «Disposizioni generali relative ai concorsi generali» (GU 2015, C 70 A, pag. 1), la cui prima pagina precisa che tali «disposizioni generali sono parte integrante del bando di concorso e, insieme al bando, costituiscono il quadro normativo vincolante della procedura di concorso».

18      Il punto 1.3 di dette Disposizioni generali, intitolato «Ammissibilità», enuncia, per quanto riguarda le conoscenze linguistiche, quanto segue:

«(…)

Secondo una prassi consolidata nelle istituzioni dell’Unione europea, il francese, l’inglese e il tedesco sono le lingue maggiormente utilizzate nella comunicazione interna e quelle che meglio rispondono alle esigenze dei servizi anche in termini di comunicazione esterna e di gestione dei fascicoli.

Le opzioni relative alla seconda lingua nei concorsi generali sono definite in base all’interesse del servizio, che richiede neoassunti immediatamente operativi e capaci di comunicare in modo efficace nel lavoro quotidiano. In caso contrario, il funzionamento effettivo delle istituzioni potrebbe essere seriamente compromesso.

Inoltre, per garantire la parità di trattamento tra i candidati, tutti i partecipanti ai concorsi – compresi coloro la cui prima lingua è una delle tre lingue ufficiali suddette – devono sostenere le prove nella loro seconda lingua, scelta tra queste tre lingue. Un esame delle competenze specifiche così condotto permette alle istituzioni di valutare se i candidati sono in grado di essere immediatamente operativi in un ambiente assai simile a quello in cui dovranno lavorare. Ciò non pregiudica la possibilità di una successiva formazione linguistica finalizzata all’apprendimento di una terza lingua di lavoro, conformemente all’articolo 45, paragrafo 2, dello [S]tatuto (…)».

 Bando di concorso controverso

19      Il Tribunale, ai punti da 1 a 13 della sentenza impugnata, ha esposto il contenuto del bando di concorso controverso nei seguenti termini:

«1      Il 12 maggio 2016, l’[EPSO] ha pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il [bando di concorso controverso]. (…)

2      Nell’introduzione del bando [di concorso controverso] viene (…) precisato che quest’ultimo, unitamente alle Disposizioni generali relative ai concorsi generali (…), costituisce il quadro giuridico vincolante che disciplina la procedura di selezione in questione. Tuttavia, viene ivi (…) precisato che l’allegato II delle Disposizioni generali (…) non si applica alla procedura di selezione in questione ed è sostituito dal testo contenuto nell’allegato II del bando [di concorso controverso].

(…)

4      Nella parte del bando [di concorso controverso] intitolata “Condizioni di ammissione”, la quale stabilisce i requisiti che le persone interessate devono soddisfare al momento della convalida della loro candidatura, si richiede, a titolo delle condizioni specifiche di ammissione, “almeno il livello C1 [del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER)] in una delle 24 lingue ufficiali dell’[Unione]” – lingua questa che viene designata come “lingua 1” del concorso –, e “almeno il livello B2 [del QCER] in francese, inglese o tedesco”. Questa seconda lingua, designata come la “lingua 2” del concorso, deve essere obbligatoriamente diversa dalla lingua scelta dal candidato come lingua 1.

5      Nella medesima parte del bando [di concorso controverso] si precisa altresì che “[l]’atto di candidatura deve essere compilato in francese, inglese, o tedesco”.

6      Sempre in questa parte del bando [di concorso controverso] si dichiara che “[l]a seconda lingua del concorso deve essere scelta tra il francese, l’inglese, o il tedesco”, che “[q]ueste sono le principali lingue di lavoro delle istituzioni dell’[Unione] e [che], nell’interesse del servizio, i neoassunti devono essere immediatamente in grado di lavorare e di comunicare in modo efficace nel loro lavoro quotidiano in almeno una di queste lingue”. A tal fine, “[p]er ulteriori informazioni sulle lingue richieste per questo concorso” i candidati vengono invitati a far riferimento all’allegato II del bando [di concorso controverso], intitolato “Giustificazione del regime linguistico per la presente procedura di selezione”.

(…)

8      La parte introduttiva dell’allegato II del bando [di concorso controverso] è così formulata:

“Il presente concorso è un concorso specialistico indetto al fine di assumere amministratori nel settore dell’audit. I requisiti definiti nell[a parte] ‘CONDIZIONI DI AMMISSIONE’ del presente bando sono in linea con il fabbisogno delle istituzioni dell’[Unione] di competenze specialistiche e con la necessità che i nuovi assunti siano in grado di lavorare in modo efficace insieme agli altri membri del personale.

Per questo motivo, si richiede ai candidati di scegliere la loro seconda lingua di concorso tra un numero ristretto di lingue ufficiali dell’Unione. Tale limitazione è dovuta anche a vincoli di bilancio e operativi e deriva dalla natura stessa dei metodi di selezione dell’EPSO descritti di seguito ai punti 1, 2 e 3. I requisiti linguistici per il presente concorso sono stati decisi dal consiglio di amministrazione dell’EPSO, che ha tenuto conto di tali fattori e di altri requisiti specifici legati alla natura delle funzioni da svolgere e alle esigenze specifiche delle istituzioni dell’[Unione] (…).

Lo scopo principale del presente concorso è creare una riserva di amministratori per eventuali assunzioni presso la Commissione europea e, in misura più ristretta, presso la Corte dei conti europea. È fondamentale che, una volta assunti, gli amministratori siano immediatamente operativi e in grado di comunicare con i colleghi e i superiori gerarchici. Alla luce dei criteri relativi all’uso delle lingue nelle procedure di selezione dell’[Unione] descritti al punto 2, le istituzioni dell’UE ritengono che il francese, l’inglese e il tedesco costituiscano l’opzione più appropriata per la scelta della seconda lingua nel presente concorso.

Dato che il francese, l’inglese e il tedesco sono le lingue più parlate, tradotte e usate nelle comunicazioni amministrative dal personale delle istituzioni europee, i candidati devono presentare almeno una di esse tra le due lingue obbligatorie del concorso.

Si ritiene inoltre che la padronanza del francese, dell’inglese o del tedesco sia essenziale per analizzare la situazione delle entità controllate, fare presentazioni, partecipare a discussioni e scrivere relazioni, oltre che per garantire una cooperazione e uno scambio di informazioni efficaci con i servizi oggetto dell’audit e le autorità competenti.

I candidati devono utilizzare la loro seconda lingua di concorso (francese, inglese e tedesco) per compilare l’atto di candidatura elettronico e l’EPSO deve utilizzare queste tre lingue per le comunicazioni generali ai candidati che hanno presentato un atto di candidatura valido e per le comunicazioni riguardanti alcune prove descritte al punto 3”.

9      Il punto 1 dell’allegato II del bando [di concorso controverso], intitolato “Giustificazione della scelta delle lingue per ciascuna procedura di selezione”, enuncia quanto segue:

“Le istituzioni dell’[Unione] ritengono che la decisione in merito alle lingue specifiche da utilizzare in ogni singola procedura di selezione e, in particolare, alla restrizione della scelta delle lingue debba essere adottata sulla base di alcune considerazioni riportate qui di seguito:

i)      La necessità che i neoassunti siano immediatamente operativi

I neoassunti devono essere immediatamente operativi e capaci di svolgere le funzioni per le quali sono stati assunti. L’EPSO deve pertanto garantire che i candidati selezionati posseggano una conoscenza sufficiente di una combinazione linguistica che consenta loro di svolgere i propri compiti in modo efficace e in particolare che essi siano in grado di comunicare efficacemente nel lavoro quotidiano con i colleghi e i superiori gerarchici.

È quindi legittimo organizzare [alcune] prove in un numero ristretto di lingue veicolari per garantire che tutti i candidati padroneggino a livello operativo almeno una di queste lingue, a prescindere dalla loro prima lingua ufficiale. In caso contrario, si correrebbe il grosso rischio che gran parte dei candidati selezionati non sia in grado, entro un lasso di tempo ragionevole, di svolgere i compiti per i quali è stata assunta. Inoltre, non si terrebbe conto dell’ovvia considerazione che chi si candida a un posto di lavoro nel servizio pubblico dell’Unione europea desidera lavorare in un’amministrazione internazionale la quale, per funzionare bene e svolgere i compiti affidatile dai trattati dell’UE, deve far uso di lingue veicolari.

ii)      La natura della procedura di selezione

In alcuni casi, la limitazione della scelta della seconda lingua può essere altresì giustificata dalla natura della procedura di selezione.

In linea con l’articolo 27 dello [S]statuto (…), nei concorsi generali l’EPSO valuta i candidati in base alle competenze in modo da poter prevedere meglio se essi saranno capaci di svolgere le loro funzioni.

L’Assessment Center [in prosieguo anche: il “Centro di valutazione”] è un metodo di selezione che consiste in prove di valutazione standardizzate, nel corso delle quali i membri della commissione giudicatrice osservano come i candidati agiscono in una serie di scenari diversi. La valutazione si fonda su un quadro di competenze definito in precedenza dall’autorità che ha il potere di nomina; la commissione giudicatrice usa un metodo concordato per l’attribuzione del punteggio e prende le sue decisioni collegialmente.

Un esame delle competenze specifiche così condotto permette alle istituzioni dell’[Unione] di valutare se i candidati sono in grado di essere immediatamente operativi in un ambiente simile a quello in cui dovranno lavorare. Fondamentali ricerche scientifiche hanno dimostrato che gli Assessment Center, che simulano situazioni di lavoro reali, sono il mezzo migliore per prevedere le prestazioni professionali e per questo motivo il metodo è utilizzato in tutto il mondo. Considerata la lunga durata delle carriere e il livello di mobilità nelle istituzioni dell’[Unione], una valutazione di questo tipo è quanto mai necessaria, in particolare per selezionare i funzionari statutari.

Per assicurare che i candidati siano valutati in modo equo e possano comunicare direttamente con i valutatori e con gli altri candidati che partecipano a una medesima prova, essi sono valutati insieme in un gruppo che comunica in una lingua comune. Di conseguenza, le prove dell’Assessment Center si svolgeranno in un numero ristretto di lingue, a meno che non riguardino un concorso con una sola lingua principale.

iii)      Vincoli di bilancio e operativi

Per diverse ragioni, il consiglio di amministrazione dell’EPSO ritiene che non sia possibile organizzare la fase dell’Assessment Center in tutte le lingue ufficiali dell’[Unione] per ogni singolo concorso.

In primo luogo, un tale approccio avrebbe pesanti implicazioni finanziarie, che minerebbero la capacità delle istituzioni dell’[Unione] di soddisfare le proprie esigenze di assunzione nell’ambito dell’attuale quadro di bilancio. Tali costi non sarebbero ragionevolmente giustificabili nemmeno nei confronti del contribuente europeo.

In secondo luogo, per svolgere le prove dell’Assessment Center in tutte le lingue, si dovrebbe impiegare un gran numero di interpreti per i concorsi EPSO e occorrerebbero sedi appropriate, dotate di cabine di interpretazione.

In terzo luogo, per coprire le diverse lingue utilizzate dai candidati, le commissioni giudicatrici dovrebbero essere composte da molti più membri”.

10      Ai sensi del punto 2 dell’allegato II del bando [di concorso controverso], che reca il titolo “Criteri per scegliere le lingue delle singole procedure di selezione”, è previsto quanto segue:

“Nei casi in cui ai candidati viene chiesto di scegliere tra un numero ristretto di lingue [ufficiali dell’Unione], il consiglio di amministrazione dell’EPSO deve stabilire caso per caso le lingue da impiegare nei singoli concorsi generali, tenendo conto di quanto segue:

i)      le norme interne relative all’uso delle lingue nelle istituzioni o negli organismi interessati;

ii)      le disposizioni specifiche relative alla natura delle funzioni da svolgere e alle particolari esigenze delle istituzioni interessate;

iii)      le lingue utilizzate più di frequente all’interno delle istituzioni interessate, sulla base dei seguenti elementi:

–        le competenze linguistiche dichiarate e comprovate, di livello B2 o superiore [del QCER], dei funzionari in servizio presso l’Unione (…);

–        le lingue verso le quali sono tradotti più di frequente i documenti ad uso interno delle istituzioni dell’[Unione];

–        le lingue a partire dalle quali sono tradotti più di frequente i documenti prodotti internamente dalle istituzioni dell’[Unione] e destinati all’esterno;

iv)      le lingue utilizzate nelle comunicazioni amministrative all’interno delle istituzioni interessate”.

11      Infine, il punto 3 dell’allegato II del bando [di concorso controverso], intitolato «Lingue di comunicazione», precisa quanto segue:

“La presente sezione descrive le disposizioni generali relative all’uso delle lingue di comunicazione tra l’EPSO e i candidati potenziali. Altre disposizioni specifiche potranno essere indicate nel bando di concorso.

L’EPSO prende in debita considerazione il diritto dei candidati, in quanto cittadini dell’[Unione], di comunicare nella propria lingua madre. Riconosce inoltre che chi convalida l’atto di candidatura è un membro potenziale della funzione pubblica dell’[Unione], con tutti i diritti e gli obblighi conferiti dallo [S]tatuto (…). Le istituzioni dell’[Unione] ritengono pertanto che l’EPSO debba, ove possibile, comunicare con i candidati e fornire loro le informazioni relative alla loro candidatura in tutte le lingue ufficiali dell’[Unione]. Di conseguenza, gli elementi stabili del sito dell’EPSO, i bandi di concorso e le disposizioni generali applicabili ai concorsi generali sono pubblicati in tutte le lingue ufficiali.

Le lingue da utilizzare per compilare l’atto di candidatura elettronico sono specificate in ciascun bando di concorso. Le istruzioni per la compilazione del modulo di candidatura devono essere fornite in tutte le lingue ufficiali. Queste disposizioni saranno applicate nel periodo transitorio necessario per istituire una procedura iniziale di candidatura online in tutte le lingue ufficiali.

Per comunicare in modo rapido ed efficiente, una volta che la candidatura iniziale è stata convalidata, l’EPSO ricorrerà a un numero ristretto di lingue ufficiali dell’[Unione] per le comunicazioni generali con vasti gruppi di candidati. A tal fine l’EPSO utilizzerà la prima o la seconda lingua del candidato, in linea con quanto indicato nel relativo bando di concorso.

I candidati possono rivolgersi all’EPSO in una qualsiasi delle lingue ufficiali dell’[Unione]. Tuttavia, per consentire all’EPSO di trattare una richiesta nel modo più efficiente, è opportuno scegliere detta lingua tra il numero ristretto di lingue nelle quali il personale dell’EPSO può fornire una risposta tempestiva senza dover ricorrere a una traduzione.

Inoltre, alcune prove potranno essere organizzate in un numero limitato di lingue ufficiali dell’[Unione] allo scopo di garantire che i candidati abbiano le competenze linguistiche necessarie per partecipare alla fase di valutazione del relativo concorso generale. Le lingue da utilizzare nelle diverse prove sono indicate nel bando di concorso.

Le istituzioni dell’[Unione] ritengono che le suddette disposizioni garantiscano un giusto e adeguato equilibrio tra gli interessi del servizio e il principio del multilinguismo e della non discriminazione in base alla lingua. L’obbligo per tutti i candidati di scegliere una seconda lingua diversa dalla prima (di norma la lingua materna o equivalente) garantisce che i candidati siano valutati su un piano di parità”.

12      Nella parte del bando [di concorso controverso] intitolata “Modalità di selezione”, viene indicato, al punto 1, che i test del tipo “a scelta multipla” su computer, vale a dire i test di ragionamento verbale, di ragionamento numerico e di ragionamento astratto, che costituiscono la prima fase della procedura di selezione in questione, sono organizzati nella lingua scelta, da ciascun candidato, come prima lingua del concorso.

13      Inoltre, ai sensi del punto 3 della suddetta parte del bando, a seguito della “selezione in base alle qualifiche”, che costituisce la seconda fase del concorso oggetto del bando [di concorso controverso], i candidati che hanno riportato i migliori punteggi complessivi verranno invitati a sostenere, nella lingua da essi scelta come seconda lingua del concorso, le prove del Centro di valutazione (Assessment Center), ultima fase del concorso, che comprende vari test intesi a valutare diverse competenze dei candidati».

 Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata

20      Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 5 agosto 2016, la Repubblica italiana ha proposto un ricorso inteso all’annullamento del bando di concorso controverso. Il Regno di Spagna è intervenuto a sostegno della Repubblica italiana.

21      Con il suo ricorso, la Repubblica italiana ha contestato la legittimità di due parti del regime linguistico istituito dal bando di concorso controverso, che limitano alle sole lingue francese, inglese e tedesca la scelta, da un lato, della seconda lingua del concorso e, dall’altro, della lingua di comunicazione tra i candidati e l’EPSO.

22      In primo luogo, il Tribunale ha esaminato, in maniera congiunta, il terzo e il settimo motivo di ricorso vertenti sulla prima parte del suddetto regime linguistico.

23      A questo proposito, il Tribunale ha rilevato, al punto 62 della sentenza impugnata, che la limitazione alle sole lingue francese, inglese e tedesca della scelta della seconda lingua del concorso costituente l’oggetto del bando controverso (in prosieguo: la «limitazione della scelta della lingua 2 del concorso» o la «limitazione in questione») costituisce, in sostanza, una disparità di trattamento fondata sulla lingua, in linea di principio vietata in virtù dell’articolo 1 quinquies, paragrafo 1, dello Statuto, aggiungendo però che una tale disparità di trattamento poteva essere giustificata.

24      Di conseguenza, esso ha proceduto, ai punti da 63 a 199 della sentenza impugnata, all’esame di tale giustificazione.

25      Nell’ambito di quest’esame, esso ha verificato, ai punti da 80 a 100 della sentenza impugnata, le tre ragioni addotte nel bando di concorso controverso per giustificare la limitazione in questione.

26      Il Tribunale ha statuito, al punto 88 della sentenza impugnata, che né i vincoli di bilancio e operativi, né la specificità delle prove del Centro di valutazione permettevano di giustificare la diversità di trattamento constatata.

27      In tale contesto, il Tribunale ha constatato, al punto 91 della sentenza impugnata, che, se la necessità che le persone neoassunte siano immediatamente operative può eventualmente essere idonea a giustificare una limitazione alle sole tre lingue di cui trattasi, né i vincoli di bilancio e operativi né la natura della procedura di selezione sono ragioni suscettibili di giustificare una limitazione siffatta.

28      Per quanto riguarda la prima di queste tre ragioni addotte, il Tribunale ha, da un lato, rilevato, ai punti 93 e 94 della sentenza impugnata, che le considerazioni esposte nella parte introduttiva e nel punto 1, lettera i), dell’allegato II del bando di concorso controverso, pur indicando l’esistenza di un interesse del servizio a che i neoassunti possano svolgere i loro compiti e comunicare in maniera efficace sin dal loro ingresso nelle funzioni, non sono sufficienti, di per sé stesse, per dimostrare che le funzioni in questione, vale a dire quelle di amministratore nel settore dell’audit in seno alle istituzioni interessate dal bando controverso, esigano concretamente una conoscenza sufficiente della lingua francese, inglese o tedesca, ad esclusione delle altre lingue ufficiali dell’Unione.

29      Dall’altro lato, ai punti da 95 a 98 della sentenza impugnata, il Tribunale ha considerato che tale analisi non è rimessa in discussione dalla descrizione delle funzioni che i vincitori assunti saranno chiamati ad esercitare, così come illustrata nel bando di concorso controverso, posto che non appare possibile stabilire, sulla base di questa sola descrizione, che le tre lingue alle quali è limitata la scelta della lingua 2 del concorso in questione permetterebbero tutte ai vincitori di tale concorso di essere immediatamente operativi. Il Tribunale ha considerato che nessun elemento del bando suddetto permette di dimostrare che queste tre lingue sono effettivamente utilizzate nello svolgimento dei compiti elencati nell’allegato I del bando stesso od anche nella preparazione delle presentazioni, nello svolgimento delle discussioni o nella redazione di relazioni, ai quali viene fatto riferimento nella parte introduttiva dell’allegato II del bando in parola. Allo stesso modo, non risulterebbe assolutamente né da tale bando né dagli elementi contenuti nei fascicoli delle presenti cause che le tre lingue summenzionate siano tutte oggetto di un’utilizzazione effettiva nei rapporti degli amministratori incaricati delle funzioni di audit con le entità o i servizi sottoposti ad audit nonché con le autorità competenti.

30      Di conseguenza, il Tribunale ha concluso, al punto 100 della sentenza impugnata, che la ragione attinente alla necessità che i neoassunti siano immediatamente operativi non può, tenuto conto della formulazione vaga e generica con cui è stata esposta nel bando di concorso controverso, nonché dell’assenza di indicazioni concrete idonee a supportarla, giustificare la limitazione della scelta della lingua 2 del concorso.

31      Alla luce di tali premesse, il Tribunale ha verificato, successivamente, se gli elementi presentati dalla Commissione a sostegno della ragione giustificativa di cui sopra fossero idonei a dimostrare che, tenuto conto delle specificità funzionali dei posti da coprire, la limitazione in questione era oggettivamente e ragionevolmente giustificata dalla necessità di disporre di amministratori immediatamente operativi.

32      Ai fini di questa verifica, il Tribunale ha, per prima cosa, esaminato, ai punti da 106 a 149 della sentenza impugnata, gli elementi relativi alla prassi interna della Commissione in materia linguistica, vale a dire:

–        la comunicazione SEC(2000) 2071/6 del presidente della Commissione, del 29 novembre 2000, relativa alla semplificazione del processo decisionale di tale istituzione, nonché il verbale della millecinquecentoduesima riunione della Commissione, del 29 novembre 2000, redatto il 6 dicembre 2000 [identificativo PV(2002) 1502] e recante approvazione, da parte del collegio dei membri, della comunicazione suddetta;

–        il regolamento interno della Commissione (GU 2000, L 308, pag. 26), come modificato dalla decisione 2010/138/UE, Euratom della Commissione, del 24 febbraio 2010 (GU 2010, L 55, pag. 60) (in prosieguo: il «regolamento interno»), nonché le modalità di esecuzione di detto regolamento interno [C(2010) 1200 definitivo];

–        un estratto dal Manuale delle procedure operative della Commissione, intitolato «Requisiti linguistici in funzione della procedura di adozione», e alcuni documenti correlati, e

–        l’allegato della comunicazione SEC(2006) 1489 definitivo della Commissione, del 20 dicembre 2006, relativa alla traduzione presso la Commissione, intitolato «Regole di traduzione dopo il 2006» (in prosieguo: le «Regole di traduzione dopo il 2006»).

33      Per quanto riguarda segnatamente la comunicazione SEC(2000) 2071/6, il Tribunale l’ha esaminata ai punti da 112 a 117 della sentenza impugnata, constatando, al punto 113 di quest’ultima, che «l’oggetto [di detta comunicazione] consiste, in sostanza, nel valutare i diversi tipi di procedure di assunzione di decisioni da parte del collegio dei membri della Commissione, quali erano previsti dal regolamento interno di tale istituzione nella versione in vigore nel momento in cui la comunicazione suddetta è stata emessa, e nel proporne la semplificazione. È in tale contesto e facendo riferimento ad un tipo preciso di procedura, ossia alla procedura scritta, che il punto 2.2 della comunicazione in questione indica che “i documenti devono essere diffusi nelle tre lingue di lavoro della Commissione”, senza peraltro nominare queste ultime. Orbene, questo unico riferimento, pur contenendo l’espressione “lingue di lavoro”, non è sufficiente per dimostrare che il francese, l’inglese e il tedesco sono le lingue effettivamente utilizzate da tutti i servizi della Commissione nel loro lavoro quotidiano». Avendo rilevato, ai punti da 114 a 116 di detta sentenza, che la portata di questo riferimento è inoltre attenuata da altri passaggi della comunicazione SEC(2000) 2071/6, il Tribunale ha concluso, al successivo punto 117, che tale comunicazione «non permette di trarre conclusioni utili in merito all’utilizzazione effettiva del francese, dell’inglese e del tedesco nel lavoro quotidiano dei servizi della Commissione e, a fortiori, nell’esercizio delle funzioni contemplate dal bando [di concorso controverso]».

34      Al punto 118 della sentenza impugnata, il Tribunale ha aggiunto che questa constatazione non può essere rimessa in discussione dagli altri testi alla luce dei quali la Commissione suggerisce di analizzare la comunicazione SEC(2000) 2071/6, ossia il suo regolamento interno, le modalità di esecuzione di quest’ultimo, nonché il documento intitolato «Requisiti linguistici in funzione della procedura di adozione», esaminando, in successione, questi tre testi ai punti da 119 a 121 di detta sentenza.

35      Al punto 132 della sentenza impugnata, il Tribunale ha rilevato, a questo proposito, che, presi nel loro insieme, i testi contemplati al punto 34 della presente sentenza non possono essere considerati come modalità di applicazione, nel regolamento interno, del regime linguistico generale stabilito dal regolamento n. 1/58, ai sensi dell’articolo 6 di quest’ultimo. Come sarebbe stato precisato anche dalla Commissione, i testi suddetti non farebbero altro che «riflettere una prassi amministrativa di lungo corso in seno a tale istituzione, consistente nell’utilizzare il francese, l’inglese e il tedesco come lingue nelle quali i documenti devono essere resi disponibili per essere sottoposti all’approvazione del collegio dei membri». Inoltre, dopo aver segnatamente constatato, ai punti 133 e 134 della sentenza impugnata, che, in particolare, il documento intitolato «Requisiti linguistici in funzione della procedura di adozione» estratto dal Manuale delle procedure operative non può essere considerato come una decisione del presidente dell’istituzione suddetta di stabilire le lingue di presentazione dei documenti sottoposti al collegio, il Tribunale ha osservato, al punto 135 della propria pronuncia, che la Commissione ha riconosciuto che non esisteva una decisione interna che stabilisse le lingue di lavoro da usarsi in seno ad essa.

36      Dopo aver «antepost[o] queste precisazioni», il Tribunale ha poi constatato, al punto 136 della sentenza impugnata, che, nella misura in cui essi hanno come unico obiettivo quello di definire le lingue necessarie per lo svolgimento delle diverse procedure decisionali della Commissione, l’insieme dei testi prodotti da quest’ultima non è in grado di giustificare la limitazione alle sole lingue francese, inglese e tedesca della scelta della lingua 2 del concorso alla luce delle specificità funzionali dei posti contemplati dal bando di concorso controverso.

37      A questo proposito, il Tribunale ha precisato, al punto 137 della sentenza impugnata, che non risulta dai testi suddetti che esista un nesso necessario tra le procedure decisionali della Commissione, segnatamente quelle che si svolgono in seno al collegio dei suoi membri, e le funzioni che i vincitori del concorso controverso potranno essere chiamati ad esercitare. Infatti, anche supponendo che i membri di una determinata istituzione utilizzino esclusivamente una o talune lingue nelle loro deliberazioni, non si potrebbe presumere, senza ulteriori spiegazioni, che un funzionario neoassunto, il quale non padroneggi nessuna di queste lingue, non sarebbe capace di fornire immediatamente un lavoro utile nell’istituzione di cui trattasi.

38      Inoltre, il Tribunale ha rilevato, al punto 138 della sentenza impugnata, che dai testi prodotti dalla Commissione non risulta neppure che l’insieme delle tre lingue qualificate come «lingue procedurali» sia effettivamente utilizzato dai servizi di detta istituzione, nel loro lavoro quotidiano. Per di più, la comunicazione SEC(2000) 2071/6 lascerebbe intendere che ad approntare le versioni di un documento nelle lingue «procedurali» necessarie in vista della loro trasmissione al collegio dei membri della Commissione non è il servizio materialmente responsabile della redazione del documento stesso, bensì la Direzione generale della Traduzione. Al punto 139 della medesima sentenza, esso ha aggiunto che, considerando che nessun funzionario è tenuto ad avere una conoscenza soddisfacente di tutte e tre le lingue richieste dal bando di concorso controverso, è difficilmente ipotizzabile che la redazione di un progetto di atto nelle versioni linguistiche richieste per la sua trasmissione al collegio suddetto venga simultaneamente ripartita tra un numero corrispondente di funzionari appartenenti al servizio responsabile della redazione di tale progetto. Peraltro, dopo aver rigettato, ai punti da 140 a 143 di detta sentenza, gli argomenti della Commissione attinenti alla comunicazione SEC(2006) 1489 definitivo, il Tribunale ha rilevato, ai successivi punti da 144 a 148, che i testi prodotti da tale istituzione sono ben lontani dall’indicare un’utilizzazione esclusiva delle tre lingue «procedurali» nelle procedure da essi contemplate.

39      Sulla scorta di tale analisi, il Tribunale ha statuito, al punto 149 della sentenza impugnata, che i testi di cui trattasi non sono capaci di dimostrare che la limitazione in questione sia idonea a soddisfare reali esigenze del servizio, e dunque capaci di dimostrare l’esistenza, alla luce delle specificità funzionali dei posti contemplati da tale bando, di un interesse del servizio a che le persone neoassunte siano immediatamente operative.

40      In un secondo momento, il Tribunale ha esaminato, ai punti da 150 a 165 della sentenza impugnata, gli elementi relativi alle lingue utilizzate dai membri del personale della Commissione incaricati delle funzioni di audit.

41      Da un lato, il Tribunale ha analizzato, ai punti da 152 a 163 della sentenza impugnata, l’allegato intitolato «Dati sulla diffusione dell’inglese, del francese e del tedesco utilizzati come lingue veicolari dal personale della Commissione in funzione nel settore dell’audit al 30.09.2016», constatando, al punto 157 della sua pronuncia, che tali dati non permettono, né da soli, né in combinazione con i testi esaminati ai punti da 106 a 149 di detta sentenza, di stabilire quale sia o quali siano le lingue veicolari effettivamente utilizzate dai servizi interessati nel loro lavoro quotidiano, o persino la lingua o le lingue che sarebbero indispensabili per l’esercizio delle funzioni di audit. Pertanto, il Tribunale ha considerato che questi dati non permettono di stabilire quale sia o quali siano le lingue una cui conoscenza soddisfacente farebbe dei vincitori dei concorsi costituenti l’oggetto del bando di concorso controverso amministratori immediatamente operativi. Al punto 158 di questa medesima sentenza, esso ha aggiunto che, per questi stessi motivi, gli elementi supplementari prodotti dalla Commissione in merito alle conoscenze linguistiche del proprio personale operante nel settore dell’audit e rientrante nel gruppo di funzioni AST e nella categoria degli agenti contrattuali non possono presentare rilevanza ai fini della soluzione della controversia dinanzi ad esso pendente.

42      Inoltre, dopo aver ricordato, al punto 159 della sentenza impugnata, la propria giurisprudenza secondo cui una limitazione della scelta della seconda lingua dei candidati ad un concorso ad un numero ristretto di lingue ufficiali non può essere considerata oggettivamente giustificata e proporzionata qualora tra tali lingue siano comprese, oltre ad una lingua la cui conoscenza è auspicabile o addirittura necessaria, altre lingue che non conferiscono alcun vantaggio particolare ai potenziali vincitori di un concorso rispetto ad un’altra lingua ufficiale, il Tribunale ha statuito, al punto 160 della sua pronuncia, che, anche qualora si dovesse considerare che le conoscenze linguistiche del personale in attività possono indicare che, per essere immediatamente operativa sul piano della comunicazione interna, una persona neoassunta dovrebbe conoscere una lingua beneficiante di un grado di diffusione particolarmente elevato in seno a tale personale, i dati in questione non possono giustificare la limitazione apportata dal bando di concorso controverso alla scelta della lingua 2.

43      A questo proposito, il Tribunale ha rilevato, al punto 161 della sentenza impugnata, che, in effetti, risulta da un’analisi dei dati relativi alle lingue dichiarate a titolo di «lingua 1» e di «lingua 2» che soltanto una conoscenza soddisfacente della lingua inglese potrebbe essere considerata come atta a conferire un vantaggio ai potenziali vincitori del concorso in questione. Per contro, tali dati non permetterebbero di spiegare perché un candidato avente, ad esempio, una conoscenza approfondita della lingua italiana e una conoscenza soddisfacente della lingua tedesca potrebbe essere immediatamente operativo per quanto riguarda la comunicazione interna, mentre un candidato avente una conoscenza approfondita della lingua italiana e una conoscenza soddisfacente della lingua neerlandese non potrebbe esserlo. Per quanto riguarda, inoltre, i dati relativi alla «lingua 3», il Tribunale ha precisato, al punto 162 della sua pronuncia, che, anche se il contenuto degli stessi non modifica in alcun modo la valutazione di cui sopra, essi non possono, in ogni caso, essere presi in considerazione, dal momento che non risulta dall’allegato fornito dalla Commissione che il personale ivi contemplato abbia già dato prova della capacità di lavorare nella sua terza lingua.

44      Il Tribunale ha così concluso, al punto 163 della sentenza impugnata, che i dati relativi alle conoscenze linguistiche del personale della Commissione incaricato delle funzioni di audit non permettono di giustificare la limitazione in questione alla luce dell’obiettivo di disporre di vincitori di concorso immediatamente operativi.

45      Dall’altro lato, per quanto riguarda il documento presentato dalla Commissione e contenente dati raccolti presso il suo servizio di audit interno, da cui risulterebbe, secondo detta istituzione, che le consultazioni di tale servizio con altri servizi si svolgono unicamente nelle lingue inglese e francese, mentre le relazioni finali di audit sono adottate soltanto in lingua inglese, il Tribunale ha considerato, ai punti 164 e 165 della sentenza impugnata, che tale documento non è pertinente, in quanto non contiene alcun elemento idoneo a dimostrare un’utilizzazione della lingua tedesca come lingua di lavoro o come lingua veicolare in seno ai servizi interessati.

46      In terza battuta, il Tribunale ha analizzato, ai punti da 166 a 187 della sentenza impugnata, gli elementi relativi al funzionamento della Corte dei conti. Per quanto riguarda, anzitutto, la decisione 22/2004 della Corte dei conti, del 25 maggio 2004, relativa alle regole concernenti la traduzione dei documenti in vista delle riunioni dei suoi membri, dei gruppi di audit e del comitato amministrativo (in prosieguo: la «decisione 22/2004»), il Tribunale ha constatato, al punto 172 della sua sentenza, che essa non può presentare alcuna rilevanza nel caso di specie, in quanto essa non contiene alcun elemento relativo all’utilizzazione della lingua tedesca quale lingua di lavoro o lingua veicolare in seno ai servizi della Corte dei conti.

47      Poi, il Tribunale ha esaminato, ai punti da 175 a 179 della sentenza impugnata, una nota del presidente della Corte dei conti dell’11 novembre 1983, nonché gli allegati della stessa, vale a dire un resoconto della seduta ristretta del 12 ottobre 1982 e una nota di detto presidente dello stesso giorno, relativi al regime di interpretazione e all’organizzazione materiale delle sedute della Corte dei conti (in prosieguo, congiuntamente: la «nota dell’11 novembre 1983»), constatando segnatamente, al successivo punto 177, che tali documenti non permettevano di stabilire quale fosse o quali fossero le lingue di lavoro o le lingue veicolari utilizzate nei servizi ai quali sarebbero stati assegnati i vincitori del concorso costituente l’oggetto del bando controverso.

48      Infine, il Tribunale ha esaminato, ai punti da 181 a 187 della sentenza impugnata, una tabella, prodotta dalla Commissione, intitolata «LINGUE PARLATE DAL PERSONALE DELLA CORTE DEI CONTI IN SERVIZIO AL 30.09.2016», ed ha rilevato, al punto 185 di detta sentenza, che neppure tale documento permette di stabilire quale sia o quali siano le lingue una cui conoscenza soddisfacente farebbe dei vincitori del concorso costituente l’oggetto del bando controverso persone immediatamente operative, in quanto, al pari dei dati prodotti dalla Commissione per quanto riguarda il proprio personale, tale documento non farebbe altro che censire le conoscenze linguistiche di varie categorie di funzionari della Corte dei conti.

49      Alla luce di tali circostanze, il Tribunale ha concluso, ai punti 187 e 188 della sentenza impugnata, che, al pari degli elementi prodotti dalla Commissione in merito alla propria prassi interna in materia linguistica, anche quelli relativi alle lingue utilizzate dal personale della Corte dei conti non permettono di stabilire che la limitazione in questione fosse giustificata dall’obiettivo dell’immediata operatività degli amministratori assunti.

50      In un quarto momento, il Tribunale ha vagliato, ai punti da 189 a 196 della sentenza impugnata, gli elementi relativi alla diffusione delle lingue francese, inglese e tedesca quali lingue straniere parlate e studiate in Europa, statuendo, ai punti 195 e 196 di tale sentenza, che detti elementi non sono idonei, né da soli, né presi congiuntamente con altri elementi dei fascicoli di causa, a giustificare la limitazione in questione, dato che essi, tutt’al più, potrebbero eventualmente dimostrare il carattere proporzionato di tale limitazione, qualora risultasse che questa risponde alla necessità di disporre di vincitori di concorso immediatamente operativi, circostanza questa che però la Commissione non sarebbe riuscita a dimostrare.

51      Alla luce dell’esame da esso condotto riguardo all’insieme degli elementi addotti dalla Commissione, il Tribunale ha concluso, ai punti da 197 a 199 della sentenza impugnata, che detta istituzione non ha dimostrato che la limitazione della scelta della lingua 2 è oggettivamente giustificata e proporzionata all’obiettivo principale perseguito, consistente nell’assumere amministratori che siano immediatamente operativi. Infatti, non sarebbe sufficiente difendere il principio sotteso a tale limitazione facendo riferimento al gran numero delle lingue ufficiali dell’Unione e alla necessità di scegliere un numero più ristretto di lingue, o addirittura una sola, come lingue di comunicazione interna o «lingue veicolari». Sarebbe necessario anche, in considerazione dell’articolo 1 quinquies, paragrafi 1 e 6, dello Statuto, giustificare oggettivamente la scelta di una o più lingue specifiche, ad esclusione di tutte le altre.

52      Di conseguenza, il Tribunale ha accolto il terzo e il settimo motivo di ricorso ed ha annullato il bando di concorso controverso nella parte in cui limita la scelta della lingua 2 del concorso alle sole lingue francese, inglese e tedesca.

53      In secondo luogo, il Tribunale ha esaminato il sesto motivo di ricorso relativo alla seconda parte del regime linguistico contestato e vertente sulla violazione dell’articolo 18 TFUE, dell’articolo 24, quarto comma, TFUE, dell’articolo 22 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, degli articoli 1 e 2 del regolamento n. 1/58, nonché dell’articolo 1 quinquies, paragrafi 1 e 6, dello Statuto. Il Tribunale, al punto 222 della sentenza impugnata, ha accolto tale motivo ed ha annullato il bando di concorso controverso in quanto esso limita la scelta delle lingue di comunicazione tra i candidati e l’EPSO alle sole lingue francese, inglese e tedesca.

54      Il Tribunale ha, di conseguenza, al punto 223 della sentenza impugnata, accolto il ricorso ed annullato il bando di concorso controverso nella sua interezza. Esso ha inoltre precisato, ai punti da 225 a 230 di detta sentenza, che, per le ragioni esposte in questi medesimi punti, tale annullamento non avrebbe avuto alcuna incidenza sulle assunzioni già effettuate sulla base degli elenchi di riserva stabiliti all’esito della procedura di selezione in questione.

 Conclusioni delle parti nel giudizio di impugnazione

55      La Commissione chiede che la Corte voglia:

–        annullare la sentenza impugnata;

–        ove lo stato degli atti lo consenta, respingere il ricorso in primo grado come infondato;

–        condannare la Repubblica italiana alle spese del presente procedimento e a quelle del procedimento di primo grado, e

–        condannare il Regno di Spagna a sopportare le proprie spese.

56      La Repubblica italiana e il Regno di Spagna chiedono che la Corte voglia:

–        rigettare l’impugnazione e

–        condannare la Commissione alle spese.

 Sull’impugnazione

57      La Commissione deduce tre motivi a sostegno della sua impugnazione.

58      Il primo e il secondo motivo vertono sulla legittimità della limitazione alle sole lingue francese, inglese e tedesca della scelta della lingua 2 del concorso, mentre il terzo motivo concerne la legittimità della limitazione delle lingue che possono essere utilizzate nelle comunicazioni tra i candidati interessati dal bando di concorso controverso e l’EPSO.

 Sul primo motivo

59      Il primo motivo di impugnazione, che è suddiviso in tre parti, riguarda alcuni errori di diritto nell’interpretazione dell’articolo 1 quinquies, paragrafo 6, dello Statuto e nella definizione dell’obbligo di motivazione gravante sulla Commissione, nonché una violazione di tale obbligo incombente al Tribunale.

 Sulla prima parte del motivo, relativa ad un errore di diritto riguardo all’obiettivo di disporre di candidati immediatamente operativi, nonché ad una violazione dell’obbligo di motivazione incombente al Tribunale

–       Argomentazione delle parti

60      La Commissione fa valere che, nel suo esame degli elementi relativi alla prassi interna della Commissione in materia linguistica e alle lingue utilizzate dal personale di tale istituzione incaricato di funzioni di audit, il Tribunale ha applicato, senza alcuna motivazione, criteri illegittimi per valutare se detti elementi dimostrassero il carattere giustificato della limitazione in questione, vale a dire, al punto 137 della sentenza impugnata, la capacità di un funzionario neoassunto di fornire immediatamente un «lavoro utile» nell’istituzione di assunzione, nonché, ai punti da 159 a 161 di detta sentenza, l’assenza di un «vantaggio particolare» che alcune delle lingue alle quali è limitata la scelta suddetta conferiscono a un funzionario siffatto. Orbene, il fatto di fondarsi su simili criteri equivarrebbe a negare l’interesse del servizio a che i nuovi funzionari assunti siano immediatamente operativi.

61      Per quanto riguarda, più in particolare, il criterio adottato al punto 137 della sentenza impugnata, la Commissione sostiene, in primo luogo, che, poiché l’interesse del servizio esige l’assunzione di candidati immediatamente operativi, la circostanza che tali candidati siano comunque capaci di fornire un «lavoro utile» non sarebbe pertinente.

62      Infatti, esigere dal personale di nuova assunzione che esso sia immediatamente operativo mirerebbe ad assicurare la continuità con il personale in funzione nel servizio di destinazione e andrebbe al di là della semplice capacità di fornire immediatamente un lavoro utile.

63      In secondo luogo, la Commissione fa valere che il Tribunale non ha definito il contenuto di tale nozione di «lavoro utile», né ha suffragato la constatazione secondo cui sarebbe possibile fornire un lavoro siffatto, violando così l’obbligo di motivazione.

64      In terzo luogo, sarebbe «impossibile» che un candidato neoassunto, che non padroneggi una delle tre lingue ammissibili ai sensi del bando di concorso controverso quale lingua 2, possa fornire un lavoro utile in seno ad un’istituzione il cui organo di direzione politica e di orientamento, vale a dire il collegio dei membri della Commissione, prende le proprie decisioni interne unicamente in una delle tre lingue suddette. A questo proposito, la Commissione sostiene, in sostanza, che il rinvio operato dal Tribunale ai punti 121 e 122 della sentenza del 15 settembre 2016, Italia/Commissione (T‑353/14 e T‑17/15, EU:T:2016:495), è erroneo, nella misura in cui il Comitato dei rappresentanti permanenti (Coreper), cui viene fatto riferimento in tali punti, è un organo, specificamente previsto dall’articolo 16, paragrafo 7, TUE, che sarebbe distinto dalle altre istituzioni. Orbene, la presente causa riguarderebbe dei membri di una medesima istituzione, comprendente al tempo stesso il collegio e i diversi servizi di tale istituzione. Del resto, la specificità delle funzioni da esercitare nei servizi di destinazione sarebbe ininfluente sul fatto che, in definitiva, sono i servizi a presentare qualsiasi progetto di atto al collegio dei membri della Commissione.

65      In quarto luogo, il Tribunale avrebbe travalicato i limiti imposti al suo controllo giurisdizionale affermando che la Commissione avrebbe dovuto presentare più ampie spiegazioni per giustificare la limitazione in questione, per giunta senza motivare tale valutazione.

66      La Repubblica italiana e il Regno di Spagna contestano tale argomentazione.

–       Giudizio della Corte

67      Occorre ricordare che, secondo la costante giurisprudenza della Corte, le istituzioni dell’Unione devono disporre di un ampio potere discrezionale nell’organizzazione dei loro servizi e, in particolare, nella determinazione dei criteri di capacità richiesti dai posti da coprire nonché nella fissazione, in funzione di tali criteri e nell’interesse del servizio, delle condizioni e delle modalità di organizzazione del concorso. Pertanto, le istituzioni, come pure l’EPSO, allorché quest’ultimo esercita poteri che gli sono conferiti dalle suddette istituzioni, devono poter determinare, in base alle loro necessità, le capacità che occorre esigere dai candidati partecipanti ai concorsi per organizzare i propri servizi in modo utile e ragionevole (sentenza del 26 marzo 2019, Commissione/Italia, C‑621/16 P, EU:C:2019:251, punto 88).

68      Tuttavia, le istituzioni devono vigilare, nell’applicazione dello Statuto, sul rispetto dell’articolo 1 quinquies di quest’ultimo, che vieta qualsiasi discriminazione fondata sulla lingua. Se il paragrafo 6 di tale articolo prevede che talune limitazioni a tale divieto siano possibili, ciò è a condizione che queste siano «oggettivamente e ragionevolmente giustificat[e]» e rispondano a «obiettivi legittimi di interesse generale nel quadro della politica del personale» (sentenza del 26 marzo 2019, Commissione/Italia, C‑621/16 P, EU:C:2019:251, punto 89).

69      Così, l’ampio margine di discrezionalità di cui dispongono le istituzioni dell’Unione per quanto riguarda l’organizzazione dei loro servizi, al pari dell’EPSO alle condizioni indicate al punto 68 della presente sentenza, incontra i limiti imperativi fissati dall’articolo 1 quinquies dello Statuto, di modo che le disparità di trattamento fondate sulla lingua risultanti da una limitazione del regime linguistico di un concorso ad un numero ristretto di lingue ufficiali possono essere ammesse soltanto qualora tale limitazione sia oggettivamente giustificata e proporzionata alle reali esigenze del servizio. Inoltre, qualsiasi condizione relativa a conoscenze linguistiche specifiche deve fondarsi su criteri chiari, oggettivi e prevedibili che permettano ai candidati di comprendere le ragioni di tale condizione e ai giudici dell’Unione di controllarne la legittimità (v., in tal senso, sentenza del 26 marzo 2019, Commissione/Italia, C‑621/16 P, EU:C:2019:251, punti da 90 a 93 e la giurisprudenza ivi citata).

70      Spetta all’istituzione che ha limitato il regime linguistico di una procedura di selezione ad un numero ristretto di lingue ufficiali dell’Unione dimostrare che una tale limitazione è effettivamente idonea a soddisfare reali esigenze relative alle funzioni che le persone assunte saranno chiamate ad esercitare, che essa è proporzionata a tali esigenze e che è fondata su criteri chiari, oggettivi e prevedibili, mentre incombe al Tribunale effettuare un esame in concreto del carattere oggettivamente giustificato e proporzionato di tale limitazione alla luce delle suddette esigenze (v., in tal senso, sentenza del 26 marzo 2019, Commissione/Italia, C‑621/16 P, EU:C:2019:251, punti 93 e 94).

71      Nell’ambito di tale esame, il giudice dell’Unione deve non soltanto verificare l’esattezza materiale degli elementi di prova addotti, la loro attendibilità e la loro coerenza, ma anche accertare se tali elementi costituiscano l’insieme dei dati rilevanti che devono essere presi in considerazione per valutare una situazione complessa e se essi siano idonei a suffragare le conclusioni che ne sono state tratte (sentenza del 26 marzo 2019, Commissione/Italia, C‑621/16 P, EU:C:2019:251, punto 104).

72      Con la prima parte del presente motivo di impugnazione, la Commissione censura, in sostanza, il Tribunale per aver esaminato la giustificazione della limitazione della scelta della lingua 2 del concorso alla luce di un obiettivo che non corrisponde a quello indicato nel bando di concorso controverso.

73      Orbene, è giocoforza constatare che tale censura si basa su un’erronea lettura dei punti 137 e da 159 a 161 della sentenza impugnata, il cui contenuto è stato ricordato ai punti 37, 42 e 43 della presente sentenza.

74      Infatti, risulta dai punti summenzionati della sentenza impugnata, letti nel loro contesto, che è proprio alla luce della «necessità di assumere amministratori immediatamente operativi», addotta segnatamente nell’allegato II, punto 1, i), del bando di concorso controverso quale giustificazione di una limitazione siffatta, che il Tribunale ha esaminato se gli elementi prodotti dalla Commissione relativi alla propria prassi interna in materia linguistica e alle lingue utilizzate dal personale di tale istituzione incaricato di funzioni di audit fossero idonei a dimostrare il carattere oggettivamente giustificato e proporzionato di tale limitazione.

75      Così, per quanto riguarda, in primo luogo, il punto 137 della sentenza impugnata, il Tribunale, dichiarando che «non si può presumere, senza ulteriori spiegazioni, che un funzionario neoassunto, il quale non padroneggi [nessuna delle lingue ammissibili come lingua 2], non sarebbe capace di fornire immediatamente un lavoro utile nell’istituzione di cui trattasi», non ha in alcun modo messo in discussione l’interesse del servizio a disporre di amministratori immediatamente operativi, ma ha, al contrario, cercato di stabilire se gli elementi addotti dalla Commissione relativi alla propria prassi interna in materia linguistica dimostrino che, per soddisfare tale interesse, è necessario, tenuto conto delle specificità funzionali dei posti di lavoro contemplati dal bando di concorso controverso e delle lingue effettivamente utilizzate dai servizi interessati nel loro lavoro quotidiano, che la scelta della lingua 2 di tale concorso sia limitata alle lingue francese, inglese e tedesca (v. altresì, relativamente alla giurisprudenza del Tribunale citata al suddetto punto 137, sentenza del 26 marzo 2019, Commissione/Italia, C‑621/16 P, EU:C:2019:251, punto 106).

76      Inoltre, procedendo in tal modo, il Tribunale non è venuto meno al proprio obbligo di motivazione, né ha travalicato i limiti del proprio controllo giurisdizionale.

77      Infatti, conformemente alla giurisprudenza ricordata ai punti 70 e 71 della presente sentenza, il Tribunale ha correttamente verificato, senza travalicare i limiti del proprio controllo, se la limitazione della scelta della lingua 2 fosse oggettivamente giustificata dalla necessità di assumere amministratori immediatamente operativi e se il livello di conoscenze linguistiche richiesto fosse proporzionato alle reali esigenze del servizio.

78      Per quanto riguarda l’argomentazione della Commissione relativa alle proprie procedure decisionali, e alla censura da essa mossa contro il Tribunale di aver fatto erroneo riferimento alla sentenza del 15 settembre 2016, Italia/Commissione (T‑353/14 e T‑17/15, EU:T:2016:495), nonché di aver preso le mosse dal carattere specifico delle funzioni oggetto del bando di concorso controverso per respingere la giustificazione relativa all’obiettivo di disporre di amministratori immediatamente operativi, occorre, anzitutto, osservare che il Tribunale ha esaminato l’insieme dei testi presentati dalla Commissione, e che, al termine di quest’esame, esso è giunto alla conclusione che da tali testi non constava l’esistenza di un nesso necessario tra le procedure decisionali della Commissione e le funzioni di audit che i vincitori del concorso controverso sarebbero stati chiamati ad esercitare. Orbene, la Commissione non contesta tale conclusione, ma si limita a sostenere che sarebbe «impossibile» utilizzare una lingua diversa dalle tre lingue in questione.

79      Inoltre, sebbene il punto 121 della sentenza del 15 settembre 2016, Italia/Commissione (T‑353/14 e T‑17/15, EU:T:2016:495), al quale fa riferimento il punto 137 della sentenza impugnata, verta sull’argomentazione della Commissione relativa alle lingue utilizzate in seno al Coreper, occorre rilevare che il Tribunale ha altresì considerato, al punto 122 della medesima sentenza, che, in generale, per quanto riguarda gli argomenti relativi all’utilizzazione di una o più lingue come «lingue di deliberazione» di un’istituzione dell’Unione, non si può presumere, senza ulteriori spiegazioni, che un funzionario di nuova assunzione, che non padroneggi nessuna di queste lingue, non sarebbe capace di fornire immediatamente un lavoro utile nell’istituzione in questione. Ne consegue che la Commissione non può, in ogni caso, fondatamente sostenere che il Tribunale abbia disatteso la propria giurisprudenza.

80      Per quanto riguarda infine il carattere specifico delle funzioni oggetto del bando di concorso controverso, occorre rilevare che il Tribunale ha constatato, al punto 137 della sentenza impugnata, che la giustificazione attinente all’obiettivo di disporre di amministratori immediatamente operativi non era stata adeguatamente suffragata.

81      A questo proposito, il Tribunale si è limitato a procedere, conformemente a quanto è stato ricordato ai punti 70 e 71 della presente sentenza, all’esame necessario per stabilire le conoscenze linguistiche che possono essere obiettivamente richieste dalla Commissione nell’interesse del servizio, tenendo conto delle funzioni particolari contemplate dal bando di concorso controverso.

82      In secondo luogo, per quanto riguarda le censure della Commissione dirette contro i punti da 159 a 161 della sentenza impugnata, occorre rilevare che, conformemente alla giurisprudenza ricordata al punto 70 della presente sentenza, spettava alla Commissione dimostrare che la limitazione della scelta della lingua 2 del concorso era effettivamente idonea a rispondere a reali esigenze relative alle funzioni che le persone assunte sarebbero state chiamate ad esercitare.

83      Ciò è quanto per l’appunto il Tribunale ha verificato, ai punti da 159 a 161 della sentenza impugnata, constatando che i dati forniti dalla Commissione per quanto riguarda le conoscenze linguistiche del personale di tale istituzione incaricato di funzioni di audit portano, tutt’al più, a concludere che, se la conoscenza della lingua inglese potrebbe essere idonea a conferire un vantaggio ai vincitori del concorso controverso nella comunicazione interna e dunque a permettere a costoro di essere immediatamente operativi sul piano di tale comunicazione, tale conclusione non vale per quanto riguarda la conoscenza delle lingue francese e tedesca.

84      Di conseguenza, il Tribunale ha potuto concludere, giustamente, che la Commissione non era riuscita a dimostrare che la conoscenza soddisfacente di una di queste altre due lingue conferisce un vantaggio in vista della realizzazione dell’obiettivo di disporre di amministratori immediatamente operativi.

85      Poiché nessuna delle censure sollevate è fondata, la prima parte del primo motivo di impugnazione deve essere respinta.

 Sulla seconda parte del motivo, relativa ad un errore di diritto nella definizione dell’onere della prova e dell’obbligo di motivazione incombenti alla Commissione in un bando di concorso

–       Argomentazione delle parti

86      La Commissione sostiene che il Tribunale ha commesso un errore di diritto definendo in maniera eccessivamente rigorosa tanto l’obbligo di motivare, nel bando di concorso controverso, la giustificazione della limitazione in questione, quanto l’onere di provare la fondatezza di tale giustificazione.

87      In particolare, in primo luogo, l’onere della prova imposto dal Tribunale alla Commissione al fine di dimostrare l’esistenza delle giustificazioni invocate andrebbe ben al di là del grado di precisione richiesto dalla giurisprudenza, avendo il Tribunale statuito, nell’ultima frase del punto 113, nella prima frase del punto 138 e al punto 157 della sentenza impugnata, che la Commissione non era riuscita a dimostrare che le tre lingue ammissibili quale lingua 2 nel bando di concorso controverso fossero effettivamente le tre lingue utilizzate quotidianamente da «tutti i servizi» di detta istituzione.

88      In secondo luogo, il Tribunale avrebbe preteso, al punto 144 della sentenza impugnata, la dimostrazione dell’«utilizzazione esclusiva» di queste tre lingue nelle procedure decisionali della Commissione, malgrado il bando suddetto precisasse che le istituzioni dell’Unione utilizzano non esclusivamente, ma principalmente le lingue di cui sopra. In particolare, il Tribunale avrebbe dovuto verificare se queste tre lingue fossero effettivamente le più utilizzate dall’istituzione, e non le sole e uniche lingue utilizzate. Inoltre, il Tribunale avrebbe commesso questo medesimo errore ai punti da 159 a 161 della sentenza impugnata, aggiungendo un criterio di esame secondo cui sarebbe necessario valutare se le tre lingue in questione conferiscano un «vantaggio particolare» ai candidati del concorso controverso.

89      In terzo luogo, contrariamente a quanto afferma il Tribunale nell’ultima frase del punto 147 della sentenza impugnata, non spetterebbe alla Commissione identificare quella delle tre lingue che può essere utilizzata e l’importanza relativa di ciascuna di tali lingue sarebbe irrilevante.

90      In quarto luogo, la Commissione addebita al Tribunale di aver respinto, al punto 193 della sentenza impugnata, tutti i dati statistici che essa ha presentato, con la motivazione che non si può presumere che tali dati riflettano correttamente le conoscenze linguistiche dei potenziali candidati al concorso in questione.

91      Secondo detta istituzione, il livello di prova richiesto ai sensi della giurisprudenza della Corte sarebbe correlato all’identificazione delle lingue ufficiali la cui conoscenza è più diffusa nell’Unione. Pertanto, la limitazione della scelta della lingua 2 del concorso sarebbe giustificata da elementi oggettivi relativi alla diffusione delle lingue che permettono di dedurre ragionevolmente che tali dati corrispondono alle conoscenze linguistiche possedute dalle persone che intendono partecipare a dei concorsi dell’Unione. Date tali circostanze, non spetterebbe alla Commissione dimostrare che tale corrispondenza è correttamente stabilita.

92      Inoltre, la conclusione contenuta nella prima frase del punto 197 della sentenza impugnata, essendo fondata sulla medesima erronea premessa, sarebbe parimenti viziata da un errore di diritto.

93      Infine, in quinto luogo, la Commissione fa valere che, al punto 139 della sentenza impugnata, il Tribunale ha proceduto a valutazioni puramente ipotetiche, riducendo in maniera significativa la portata della comunicazione SEC(2000) 2071/6.

94      La Repubblica italiana e il Regno di Spagna contestano tale argomentazione.

–       Giudizio della Corte

95      Sotto un primo aspetto, occorre ricordare che, come risulta dal punto 69 della presente sentenza, qualsiasi condizione relativa a specifiche conoscenze linguistiche deve basarsi su criteri chiari, oggettivi e prevedibili che permettano ai candidati di comprendere le ragioni di tale condizione e ai giudici dell’Unione di controllarne la legittimità.

96      La motivazione di una decisione di un’istituzione, di un organo o di un organismo dell’Unione riveste un’importanza del tutto particolare, dal momento che essa permette all’interessato di decidere con piena cognizione di causa se intende presentare un ricorso contro tale decisione nonché al giudice competente di esercitare il proprio controllo, e che dunque essa costituisce uno dei presupposti dell’effettività del controllo giurisdizionale garantito dall’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali (sentenza del 15 luglio 2021, Commissione/Landesbank Baden‑Württemberg e CRU, C‑584/20 P e C‑621/20 P, EU:C:2021:601, punto 103 nonché la giurisprudenza ivi citata).

97      Per quanto riguarda la limitazione della scelta della lingua 2 in un bando di concorso, la Corte ha statuito che spetta al Tribunale verificare se tale bando, le Disposizioni generali relative ai concorsi generali, od anche gli elementi di prova forniti dalla Commissione contengano «indicazioni concrete» atte a comprovare, in maniera oggettiva, l’esistenza di un interesse del servizio suscettibile di giustificare tale limitazione (v., in tal senso, sentenza del 26 marzo 2019, Commissione/Italia, C‑621/16 P, EU:C:2019:251, punto 95).

98      Pertanto, nella sentenza impugnata, il Tribunale ha giustamente proceduto a tale verifica ed ha constatato, al punto 100 di tale sentenza e dopo l’esame effettuato segnatamente ai punti da 93 a 99 di quest’ultima, il cui tenore è stato esposto ai punti 28 e 29 della presente sentenza, che, anche intesa alla luce della descrizione delle funzioni contenuta nel bando di concorso controverso, la ragione attinente alla necessità che le persone neoassunte siano immediatamente operative, addotta in tale bando, non può, tenuto conto della sua formulazione vaga e generica e in assenza, nel bando suddetto, di indicazioni concrete atte a supportarla, giustificare la limitazione della scelta della lingua 2 del concorso alle sole lingue francese, inglese e tedesca.

99      Inoltre, la Commissione ha sottolineato, nel suo ricorso di impugnazione, che non contesta i punti da 86 a 100 della sentenza impugnata.

100    Sotto un secondo aspetto, nei limiti in cui la Commissione censura il Tribunale per averle imposto un onere della prova sproporzionato, risulta dai punti 70 e 71 della presente sentenza che, da un lato, la Commissione doveva dimostrare, nell’ambito della presente causa, che la limitazione della scelta della lingua 2 del concorso era effettivamente idonea a soddisfare reali esigenze relative alle funzioni che le persone assunte sarebbero state chiamate ad esercitare, che essa era proporzionata a tali esigenze e che era fondata su criteri chiari, oggettivi e prevedibili, e, dall’altro, il Tribunale doveva effettuare un esame in concreto del carattere oggettivamente giustificato e proporzionato di tale limitazione alla luce delle suddette esigenze, verificando non soltanto l’esattezza materiale degli elementi di prova invocati dalla Commissione, la loro affidabilità e la loro coerenza, ma altresì se detti elementi costituissero la totalità dei dati pertinenti da prendere in considerazione per valutare la giustificazione della limitazione suddetta e se essi fossero idonei a suffragare le conclusioni che ne venivano tratte.

101    Orbene, ciò è precisamente quanto il Tribunale ha fatto allorché ha esaminato, ai punti da 106 a 199 della sentenza impugnata, gli elementi prodotti dalla Commissione a sostegno dell’argomento attinente alla necessità che le persone neoassunte siano immediatamente operative.

102    Per quanto riguarda, in primo luogo, le censure dirette contro l’ultima frase del punto 113, la prima frase del punto 138 e il punto 157 della sentenza impugnata, il cui tenore è stato esposto ai punti 33, 38 e 41 della presente sentenza, occorre constatare che, contrariamente a quanto sostenuto dalla Commissione, il Tribunale non ha affatto preteso, nei punti di cui sopra, che tale istituzione, per dimostrare il carattere giustificato della limitazione in questione, provasse che le lingue francese, inglese e tedesca sono utilizzate da tutti i servizi della Commissione nel loro lavoro quotidiano.

103    In particolare, al punto 113 della sentenza impugnata, il Tribunale ha soltanto verificato l’argomento della Commissione secondo cui la comunicazione SEC(2000) 2071/6, e in particolare il suo punto 2.2, limita il numero delle «lingue di lavoro» di tale istituzione a tre, affermando che, tenuto conto segnatamente del contesto di tale punto, che si riferisce all’assunzione di decisioni da parte del collegio dei membri della Commissione tramite procedura scritta, il semplice richiamo in tale punto alle «tre lingue di lavoro della Commissione» non è sufficiente per dimostrare la fondatezza di detto argomento.

104    Seguendo questa stessa logica, ai punti da 136 a 138 della sentenza impugnata, il Tribunale ha constatato, in relazione all’insieme degli elementi addotti dalla Commissione relativi alla propria prassi interna in materia linguistica, che, poiché essi hanno il solo scopo di definire le lingue necessarie allo svolgimento delle diverse procedure decisionali della Commissione, e poiché da essi non risulta né che esista un nesso necessario tra tali procedure e le funzioni che i vincitori del concorso controverso saranno chiamati ad esercitare, né che tutte e tre le lingue qualificate come «lingue procedurali» siano effettivamente utilizzate dai suoi servizi nel loro lavoro quotidiano, i suddetti elementi non sono idonei a giustificare la limitazione in questione alla luce delle specificità funzionali dei posti messi a concorso nel bando controverso.

105    Inoltre, al punto 157 della sentenza impugnata, il Tribunale ha rilevato che i dati forniti dalla Commissione relativi alle conoscenze linguistiche del personale di tale istituzione incaricato di funzioni di audit non permettono, né da soli, né in combinazione con gli elementi relativi alla prassi interna di quest’ultima in materia linguistica, di stabilire quale sia o quali siano le lingue veicolari effettivamente utilizzate, nel loro lavoro quotidiano, dai diversi servizi da cui provengono i dati stessi, o persino la lingua o le lingue che sarebbero indispensabili per l’esercizio delle funzioni contemplate dal bando di concorso controverso, e che pertanto detti dati non permettono di stabilire quale sia o quali siano le lingue la cui conoscenza soddisfacente farebbe dei vincitori di tale concorso amministratori immediatamente operativi.

106    Risulta così dai punti 113, 138 e 157 della sentenza impugnata, letti nel loro contesto, che il Tribunale si è giustamente limitato a verificare se gli elementi presentati dalla Commissione a sostegno della giustificazione attinente alla necessità che le persone neoassunte siano immediatamente operative siano idonei a dimostrare che le lingue francese, inglese e tedesca sono quelle effettivamente utilizzate, nell’esercizio delle loro normali mansioni, dal personale dei servizi ai quali i candidati vincitori del concorso in questione dovrebbero, in linea di principio, essere assegnati, di modo che una conoscenza soddisfacente da parte di questi ultimi di almeno una delle tre lingue suddette è al tempo stesso necessaria e sufficiente per permettere a detti candidati di essere immediatamente operativi.

107    In secondo luogo, queste stesse considerazioni valgono per quanto riguarda la censura diretta contro la valutazione del Tribunale contenuta al punto 144 della sentenza impugnata, secondo cui, in ogni caso e indipendentemente dall’esistenza stessa di un nesso tra le procedure decisionali della Commissione e le funzioni specifiche contemplate dal bando di concorso controverso, gli elementi addotti da tale istituzione riguardo alla propria prassi interna in materia linguistica sono lontani dall’indicare un’utilizzazione esclusiva delle tre lingue «procedurali». Infatti, a tale punto 144, il Tribunale si è limitato a rilevare, ad abundantiam, che gli elementi in questione non sono idonei a suffragare la conclusione secondo cui le procedure di cui sopra sono limitate a queste tre lingue. Inoltre, la possibilità, per il personale del servizio al quale i candidati vincitori di un concorso sono destinati ad essere assegnati, di svolgere le proprie mansioni usuali in lingue diverse da quelle alle quali è limitata la scelta della lingua 2 del concorso può, eventualmente, essere idonea a far dubitare della necessità per tali candidati di conoscere una di queste lingue al fine di essere immediatamente operativi.

108    Inoltre, la censura della Commissione secondo cui il Tribunale avrebbe preteso, ai punti da 159 a 161 della sentenza impugnata, che la conoscenza soddisfacente di una delle lingue ammissibili come lingua 2 del concorso controverso conferisse un vantaggio particolare ai vincitori si basa su un’erronea lettura della sentenza impugnata.

109    Infatti, il Tribunale ha constatato, al punto 161 della sentenza impugnata, che i dati presentati dalla Commissione relativamente alle conoscenze linguistiche del personale di tale istituzione incaricato di funzioni di audit portano, tutt’al più, a concludere che, se la conoscenza della lingua inglese potrebbe essere idonea a conferire un vantaggio ai vincitori del concorso controverso nella comunicazione interna e dunque a permettere a costoro di essere immediatamente operativi sul piano di tale comunicazione, tale conclusione non vale per quanto riguarda la conoscenza delle lingue francese e tedesca.

110    Pertanto, il Tribunale ha potuto giustamente concludere che la Commissione non era riuscita a dimostrare che la conoscenza soddisfacente della lingua francese o tedesca, contrariamente ad una combinazione comprendente un’altra lingua ufficiale dell’Unione, fosse indispensabile per garantire la realizzazione dell’obiettivo di disporre di amministratori immediatamente operativi.

111    In terzo luogo, risulta dalle considerazioni che precedono che non si può censurare il Tribunale per aver considerato, nell’ultima frase del punto 147 della sentenza impugnata, che le note emanate dal segretario generale della Commissione che quest’ultima ha fornito e che concedono, conformemente al documento intitolato «Requisiti linguistici in funzione della procedura di adozione», alcune deroghe permanenti in determinati settori autorizzando la presentazione di progetti di atto in un’unica lingua «procedurale», non permettono di trarre conclusioni utili, in quanto esse non identificano quale delle lingue suddette può concretamente essere utilizzata.

112    In quarto luogo, occorre constatare che, per quanto riguarda la censura della Commissione diretta contro i punti 193 e 197 della sentenza impugnata, essa si fonda su una lettura erronea della sentenza impugnata. Anzitutto, contrariamente a quanto asserito dalla Commissione, il Tribunale, in tale punto 193, non ha affatto respinto nella sua interezza la presa in considerazione dei dati statistici relativi alle lingue più studiate nel 2012 a livello di insegnamento secondario inferiore a motivo del fatto che la Commissione non avrebbe dimostrato che essi rispecchino correttamente le conoscenze linguistiche dei potenziali candidati al concorso controverso, ma ha semplicemente fatto osservare che la forza probatoria di questi dati è inferiore per il fatto che essi si riferiscono alla totalità dei cittadini dell’Unione, ivi comprese le persone non ancora maggiorenni.

113    Inoltre, la Commissione non contesta la valutazione del Tribunale, al punto 194 della sentenza impugnata, secondo cui la sola cosa che i dati suddetti potrebbero dimostrare è che il numero di potenziali candidati la cui situazione risulta pregiudicata dalla limitazione in questione è meno elevato di quanto lo sarebbe se tale scelta fosse limitata ad altre lingue.

114    Infine, e soprattutto, come rilevato in sostanza dal Tribunale al punto 195 della sentenza impugnata, questi stessi dati non sono atti a dimostrare che la limitazione della scelta della lingua 2 del concorso è idonea e necessaria alla realizzazione dell’obiettivo di disporre di vincitori di concorso immediatamente operativi. Pertanto, nella misura in cui il Tribunale ha concluso, segnatamente ai punti 149 e 188 della sentenza suddetta, che la Commissione non aveva fornito tale prova, i dati statistici relativi alle lingue più studiate non erano tali da poter dimostrare che detta limitazione fosse oggettivamente giustificata alla luce di tale obiettivo.

115    In quinto luogo, la Commissione, contestando la valutazione di cui al punto 139 della sentenza impugnata, esposta al punto 38 della presente sentenza, da essa ritenuta ipotetica, e facendo valere che il Tribunale ha ridotto in maniera significativa la portata della comunicazione SEC(2000) 2071/6, non fa valere un errore di diritto, bensì chiede alla Corte di formulare la propria valutazione di tale elemento di prova sostituendo quella del Tribunale.

116    Orbene, risulta dall’articolo 256, paragrafo 1, TFUE e dall’articolo 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea che l’impugnazione è limitata alle questioni di diritto e che il Tribunale è pertanto competente in via esclusiva a constatare e a valutare i fatti pertinenti nonché gli elementi di prova. La valutazione dei fatti e degli elementi di prova non costituisce, salvo il caso del loro snaturamento, una questione di diritto soggetta, come tale, al controllo della Corte nell’ambito di un giudizio di impugnazione (ordinanza del 27 gennaio 2022, FT e a./Commissione, C‑518/21 P, non pubblicata, EU:C:2022:70, punto 12 nonché la giurisprudenza ivi citata).

117    Risulta dall’insieme delle considerazioni che precedono che la seconda parte del primo motivo di impugnazione deve essere respinta.

 Sulla terza parte del motivo, relativa al fatto che il Tribunale ha preteso la produzione di un atto giuridicamente vincolante per giustificare la limitazione della scelta della seconda lingua ai sensi del bando di concorso controverso

–       Argomentazione delle parti

118    La Commissione sostiene che, ai punti da 132 a 135 della sentenza impugnata, il Tribunale ha ridotto la portata degli elementi di prova da essa forniti in merito alla propria prassi interna in materia linguistica sulla base di un criterio di valutazione errato, ossia l’esistenza di un atto giuridico vincolante che definisca le lingue di lavoro dell’istituzione interessata. Orbene, non risulterebbe né dall’articolo 1 quinquies, paragrafo 6, dello Statuto, né dalla giurisprudenza della Corte che soltanto atti del genere possano giustificare una limitazione della scelta della seconda lingua di un concorso.

119    Inoltre, tanto la nota del segretario generale della Commissione vertente sull’attuazione della comunicazione SEC(2000) 2071/6, quanto i «Requisiti linguistici in funzione della procedura di adozione» contenuti nel Manuale delle procedure operative costituirebbero «norme interne» ai sensi del punto 2 dell’allegato II del bando di concorso controverso, dal momento che essi sono vincolanti per l’istituzione.

120    La Repubblica italiana e il Regno di Spagna respingono tale argomentazione.

–       Giudizio della Corte

121    Come rilevato dall’avvocato generale ai paragrafi da 71 a 73 delle sue conclusioni, questa terza parte del primo motivo di impugnazione, secondo la quale il Tribunale avrebbe ridotto la portata degli elementi di prova relativi alla prassi interna della Commissione in materia linguistica, affermando che soltanto un atto giuridico vincolante sarebbe suscettibile di giustificare una limitazione linguistica quale quella imposta dal bando di concorso controverso, si basa su una lettura erronea dei punti da 132 a 135 della sentenza impugnata, il cui tenore è stato ricordato al punto 35 della presente sentenza.

122    Infatti, risulta dai punti suddetti, letti in combinazione con i punti da 136 a 149 della sentenza impugnata, esposti ai punti da 36 a 39 della presente sentenza, che soltanto a titolo di precisazioni preliminari il Tribunale ha constatato, giustamente, che gli elementi summenzionati non possono essere considerati quali modalità di applicazione del regime linguistico generale, ai sensi dell’articolo 6 del regolamento n. 1/58, esaminando però, successivamente, in maniera approfondita, se quegli stessi elementi fossero idonei a giustificare la limitazione in questione alla luce delle specificità funzionali dei posti messi a concorso con il bando controverso. Così, la conclusione in senso negativo del Tribunale deriva non già dall’assenza di una decisione interna che fissa le lingue di lavoro in seno alla Commissione, rilevata dal Tribunale al punto 135 della sentenza impugnata e d’altronde non contestata da detta istituzione, bensì dal fatto che questi stessi elementi hanno l’unico scopo di definire le lingue necessarie per lo svolgimento delle diverse procedure decisionali della Commissione.

123    Pertanto, la terza parte del primo motivo di impugnazione non può essere accolta.

124    Risulta dalle considerazioni sopra esposte che il primo motivo di impugnazione deve essere respinto.

 Sul secondo motivo

125    Il secondo motivo di impugnazione è suddiviso in sette parti, mediante le quali la Commissione fa valere lo snaturamento degli elementi di prova presentati dinanzi al Tribunale, nonché un errore di diritto.

126    In via preliminare, occorre ricordare che sono ricevibili, in sede di impugnazione, le censure relative all’accertamento dei fatti e alla loro valutazione nella decisione impugnata, qualora si sostenga che il Tribunale ha effettuato delle constatazioni la cui inesattezza materiale risulta dai documenti del fascicolo, oppure che esso ha snaturato gli elementi di prova sottoposti al suo esame (sentenza del 18 gennaio 2007, PKK e KNK/Consiglio, C‑229/05 P, EU:C:2007:32, punto 35).

127    A questo proposito, un ricorrente, ove alleghi uno snaturamento di elementi di prova da parte del Tribunale, deve, conformemente all’articolo 256 TFUE, all’articolo 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, nonché all’articolo 168, paragrafo 1, lettera d), del regolamento di procedura della Corte, indicare con precisione gli elementi che sarebbero stati snaturati dal Tribunale stesso e dimostrare gli errori di analisi che, nella sua valutazione, avrebbero portato tale giudice allo snaturamento in questione. Inoltre, uno snaturamento deve risultare manifestamente dagli atti di causa, senza necessità di effettuare una nuova valutazione dei fatti e delle prove (sentenza del 28 gennaio 2021, Qualcomm e Qualcomm Europe/Commissione, C‑466/19 P, EU:C:2021:76, punto 43).

128    Inoltre, se certo uno snaturamento degli elementi di prova può consistere in un’interpretazione di un documento contraria al contenuto di quest’ultimo, esso deve risultare in modo manifesto dal fascicolo sottoposto alla Corte e presuppone che il Tribunale abbia manifestamente travalicato i limiti di una valutazione ragionevole di tali elementi di prova. A questo proposito, non è sufficiente dimostrare che un documento potrebbe essere oggetto di un’interpretazione differente da quella adottata dal Tribunale (sentenza del 28 gennaio 2021, Qualcomm e Qualcomm Europe/Commissione, C‑466/19 P, EU:C:2021:76, punto 44).

129    È alla luce di tali principi che occorre esaminare le sette parti del secondo motivo di impugnazione.

 Sulla prima parte del motivo, relativa ad uno snaturamento della comunicazione SEC(2000) 2071/6 e della sua approvazione da parte del collegio dei membri della Commissione

–       Argomentazione delle parti

130    La Commissione fa valere che, ai punti da 112 a 117 e 138 della sentenza impugnata, il Tribunale ha snaturato il senso e la portata della comunicazione SEC(2000) 2071/6. In primo luogo, la Commissione sottolinea, riguardo al punto 113 della sentenza impugnata, che tale comunicazione, lungi dal costituire una semplice valutazione delle procedure decisionali dell’istituzione, limita chiaramente il numero delle lingue di lavoro di quest’ultima a tre, come risulta dal punto 2.2 della comunicazione stessa.

131    In secondo luogo, il riferimento, contenuto in tale punto 2.2, al fatto che un documento può essere approvato nella lingua facente fede non farebbe venir meno, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale al punto 115 della sentenza impugnata, l’obbligo di approvarlo anche in una delle tre lingue di lavoro.

132    In terzo luogo, il coinvolgimento dei servizi di traduzione non potrebbe vedersi riconosciuta l’importanza che il Tribunale gli ha attribuito ai punti 116 e 138 della sentenza impugnata. Infatti, tale coinvolgimento mirerebbe soltanto ad assicurare una gestione più efficace delle risorse nei diversi servizi e non avrebbe alcuna incidenza sul fatto che segnatamente il servizio autore del progetto di atto da sottoporre al collegio dei membri della Commissione deve, alla luce della sua partecipazione attiva al processo decisionale e dell’obbligo di rispettare il regime linguistico menzionato al punto 4 della comunicazione suddetta, disporre di funzionari che conoscano le tre lingue di lavoro.

133    La Repubblica italiana e il Regno di Spagna eccepiscono l’irricevibilità di questa parte del motivo, in quanto la Commissione si limiterebbe a chiedere alla Corte di procedere ad una nuova valutazione degli elementi di prova da essa prodotti dinanzi al Tribunale, senza dimostrare che quest’ultimo li abbia snaturati.

–       Giudizio della Corte

134    Occorre constatare che, contrariamente a quanto sostenuto dalla Commissione, il Tribunale, nel suo esame della comunicazione SEC(2000) 2071/6, effettuato ai punti da 112 a 117 e 138 della sentenza impugnata il cui tenore è stato esposto ai punti 33 e 38 della presente sentenza, non ha in alcun modo snaturato tale comunicazione.

135    A questo proposito, occorre rilevare che risulta dal punto 1.2 della comunicazione SEC(2000) 2071/6 che quest’ultima mira ad identificare i percorsi e i mezzi che permettano di rendere più efficaci e trasparenti le procedure decisionali. Per fare ciò, tale comunicazione passa in rassegna, ai punti 2 e 3, le procedure in vigore e propone, al punto 4, i mezzi per semplificarle nonché, al punto 5, altre misure da adottare. Per quanto riguarda segnatamente il punto 2.2 di detta comunicazione, esso evidenzia, tra l’altro, che, nell’ambito della procedura scritta, «i documenti devono essere diffusi nelle tre lingue di lavoro della Commissione», mentre, nell’ambito della procedura di abilitazione, il testo della decisione da adottare viene «presentato in una sola lingua di lavoro e/o nelle sue versioni facenti fede».

136    Pertanto, il Tribunale non ha manifestamente snaturato la comunicazione SEC(2000) 2071/6, allorché ha constatato, al punto 113 della sentenza impugnata, che l’oggetto di quest’ultima «consiste, in sostanza, nel valutare i diversi tipi di procedure di assunzione di decisioni da parte del collegio dei membri della Commissione (…) e nel proporne la semplificazione» e che «[è] in tale contesto e facendo riferimento ad un tipo preciso di procedura, ossia la procedura scritta», che il punto 2.2 della comunicazione, il cui passaggio che qui interessa è d’altronde riportato in maniera fedele, fa riferimento alle «lingue di lavoro». Inoltre, il Tribunale non ha in alcun modo travalicato i limiti di una valutazione ragionevole di tale punto 2.2 affermando che questo riferimento da solo non è sufficiente per dimostrare che le lingue francese, inglese e tedesca sono effettivamente utilizzate da tutti i servizi della Commissione nel loro lavoro quotidiano.

137    Lo stesso vale per quanto riguarda la constatazione del Tribunale di cui al punto 115 della sentenza impugnata, il quale non fa altro che riprodurre fedelmente il punto 2.2 della comunicazione SEC(2000) 2071/6 relativamente al regime linguistico applicabile nell’ambito della procedura di abilitazione, nonché per quanto riguarda la valutazione, compiuta al punto 114 di detta sentenza, secondo cui quest’ultimo regime attenua la portata del suddetto riferimento. Peraltro, tale constatazione non è rimessa in discussione dal punto 4 di detta comunicazione, al quale la Commissione fa riferimento, il quale espone, tra l’altro, che le misure proposte produrranno altresì l’effetto di semplificare i requisiti linguistici in materia di decisioni, rilevando che, qualora un atto venga adottato mediante procedura scritta, «la proposta deve essere disponibile almeno nelle lingue di lavoro della Commissione», mentre, nel caso delle decisioni assunte tramite procedure di abilitazione o di delega, «il testo è richiesto soltanto nella lingua o nelle lingue delle parti che sono destinatarie della decisione».

138    Inoltre, il Tribunale non ha snaturato neppure il punto 5.2 della comunicazione SEC(2000) 2071/6, intitolato «Semplificare il regime linguistico», rilevando, al punto 116 della sentenza impugnata, che il citato punto 5.2 «mette in evidenza il ruolo della Direzione generale (DG) della Traduzione della Commissione», nella misura in cui esso precisa che «“una delle principali cause di ritardo nell’avvio o nella conclusione delle procedure scritte e delle procedure di abilitazione è l’acquisizione delle traduzioni, ivi compresi i testi riveduti dai giuristi linguisti”, ragione per cui parrebbe indispensabile una trasmissione tempestiva dei documenti in questione alla [suddetta direzione generale]», e dichiarando, al punto 114 di tale sentenza, che il succitato punto 5.2 è dunque parimenti idoneo ad attenuare la portata del riferimento alle «lingue di lavoro» della Commissione.

139    Pertanto, è senza incorrere in alcuno snaturamento della comunicazione SEC(2000) 2071/6 che il Tribunale ha potuto dichiarare, al punto 117 della sentenza impugnata, che il punto 2.2 di detta comunicazione non permette di trarre conclusioni utili in merito all’utilizzazione effettiva delle lingue francese, inglese e tedesca nel lavoro quotidiano dei servizi della Commissione, come pure, a fortiori, nell’esercizio delle funzioni contemplate dal bando di concorso controverso.

140    Allo stesso modo, il Tribunale non ha in alcun modo snaturato il punto 5.2 della comunicazione suddetta affermando, al punto 138 della sentenza impugnata, che esso lascia intendere che ad approntare le versioni di un documento nelle lingue procedurali necessarie in vista della loro trasmissione al collegio dei membri della Commissione non è il servizio materialmente responsabile della redazione del documento stesso, bensì la Direzione generale della Traduzione, mentre il servizio responsabile si limita ad un compito di verifica del testo tradotto.

141    Orbene, in assenza di qualsiasi snaturamento, l’importanza attribuita dal Tribunale all’una o all’altra delle eventualità espressamente contemplate dalla comunicazione suddetta rientra nella valutazione degli elementi di prova, la quale esula, per sua natura, dalla competenza della Corte in sede di impugnazione.

142    Di conseguenza, la prima parte del secondo motivo di impugnazione non può essere accolta.

 Sulla seconda parte del motivo, relativa ad uno snaturamento del regolamento interno e delle sue modalità di esecuzione

–       Argomentazione delle parti

143    La Commissione fa valere che, ai punti da 119 a 126 della sentenza impugnata, il Tribunale ha snaturato il nesso tra il regolamento interno, le modalità di esecuzione di tale regolamento interno, la comunicazione SEC(2000) 2071/6, nonché il documento intitolato «Requisiti linguistici in funzione della procedura di adozione».

144    Infatti, il Tribunale avrebbe proceduto ad una lettura selettiva delle modalità di esecuzione del regolamento interno, omettendo di considerare che il presidente della Commissione può stabilire le lingue nelle quali i documenti devono essere disponibili, tenuto conto delle esigenze minime dei membri del collegio o delle esigenze connesse all’adozione di un atto.

145    Orbene, il presidente della Commissione avrebbe esercitato tale facoltà adottando la comunicazione SEC(2000) 2071/6.

146    Pertanto, e sebbene tale comunicazione non citi puntualmente le tre lingue di lavoro che devono essere utilizzate dai membri del collegio, essa confermerebbe la prassi interna relativa all’uso delle lingue francese, inglese o tedesca nelle procedure decisionali della Commissione.

147    La Repubblica italiana e il Regno di Spagna eccepiscono l’irricevibilità di questa parte del secondo motivo di impugnazione, per il fatto che la Commissione si limiterebbe a chiedere alla Corte di procedere ad una nuova valutazione degli elementi di prova da essa prodotti dinanzi al Tribunale, senza dimostrare che quest’ultimo li abbia snaturati.

–       Giudizio della Corte

148    Occorre constatare che la Commissione non contesta che il Tribunale ha ricordato in maniera assolutamente fedele, ai punti da 119 a 126 della sentenza impugnata, le pertinenti disposizioni del regolamento interno e delle sue modalità di esecuzione, prima di procedere ad un’analisi del contenuto del documento intitolato «Requisiti linguistici in funzione della procedura di adozione».

149    Infatti, ciò che essa addebita al Tribunale è di essersi limitato a richiamare dette disposizioni, quando invece avrebbe dovuto considerare che tali documenti confermano l’utilizzazione delle lingue francese, inglese e tedesca come lingue di lavoro.

150    Orbene, è giocoforza constatare che non soltanto la Commissione rimette in discussione la valutazione dei suddetti documenti senza dimostrare in che modo il Tribunale li avrebbe snaturati, ma la sua argomentazione si basa per di più su una lettura erronea della sentenza impugnata.

151    Infatti, contrariamente a quanto asserito dalla Commissione, il Tribunale non si è affatto limitato ad esporre il contenuto delle pertinenti disposizioni di questi stessi documenti. Al contrario, esso ha pienamente valutato queste ultime insieme agli altri elementi relativi alla prassi interna della Commissione in materia linguistica, ivi inclusa la comunicazione SEC(2000) 2071/6, constatando, da un lato, al punto 132 della sentenza impugnata, che, presi nel loro insieme, questi testi «non fanno altro che riflettere una prassi amministrativa di lungo corso in seno a tale istituzione, consistente nell’utilizzare il francese, l’inglese e il tedesco come lingue nelle quali i documenti devono essere resi disponibili per essere sottoposti all’approvazione del collegio dei membri», e, dall’altro, ai punti 137 e 138 di tale sentenza, che non risulta dai testi suddetti né da altri elementi del fascicolo che «esista un nesso necessario tra le procedure decisionali della Commissione, segnatamente quelle che si svolgono in seno al collegio dei suoi membri, e le funzioni che i vincitori del concorso controverso potranno essere chiamati ad esercitare», o che «l’insieme delle tre lingue [in questione] sia effettivamente utilizzato dai servizi di detta istituzione, nel loro lavoro quotidiano». È per questa ragione che il Tribunale ha concluso, al punto 149 di detta sentenza, che questi medesimi testi non sono idonei a dimostrare che la limitazione in questione sia idonea a soddisfare reali esigenze del servizio e, pertanto, a dimostrare l’esistenza, alla luce delle specificità funzionali dei posti contemplati da tale bando, di un interesse del servizio a che le persone neoassunte siano immediatamente operative.

152    Nello specifico, la Commissione si limita, in realtà, a far valere che i documenti che essa invoca possono essere oggetto di un’interpretazione differente da quella adottata dal Tribunale, il che, come si è ricordato al punto 128 della presente sentenza, non vale a dimostrare uno snaturamento di tali documenti.

153    Ne consegue che la seconda parte del secondo motivo di impugnazione non può essere accolta.

 Sulla terza parte del motivo, relativa allo snaturamento della sezione vertente sui «Requisiti linguistici in funzione della procedura di adozione», contenuta nel Manuale delle procedure operative

–       Argomentazione delle parti

154    La Commissione fa valere che il Tribunale ha snaturato, ai punti da 145 a 149 della sentenza impugnata, il senso e la portata del documento intitolato «Requisiti linguistici in funzione della procedura di adozione».

155    La Commissione sostiene, in particolare, che, nella sua valutazione di tale documento, il Tribunale ha manifestamente trascurato due aspetti. Infatti, il Tribunale avrebbe omesso di considerare, da un lato, che l’esistenza del regime delle deroghe conforta piuttosto che invalidare la regola delle tre lingue procedurali e, dall’altro, che il suddetto documento conferma inequivocabilmente che erano i servizi dell’istituzione a dover rispettare i requisiti linguistici stabiliti in esso.

156    La Repubblica italiana e il Regno di Spagna eccepiscono l’irricevibilità di questa parte del secondo motivo di impugnazione, in quanto la Commissione si limiterebbe a chiedere alla Corte di procedere ad una nuova valutazione degli elementi di prova da essa prodotti dinanzi al Tribunale, senza dimostrare che quest’ultimo li abbia snaturati.

–       Giudizio della Corte

157    È giocoforza constatare che, mediante questa censura, la Commissione chiede, in realtà, alla Corte di formulare la propria valutazione del documento intitolato «Requisiti linguistici in funzione della procedura di adozione» in sostituzione di quella del Tribunale, senza dimostrare che quest’ultimo abbia manifestamente travalicato i limiti di una valutazione ragionevole di tale documento.

158    Pertanto, tale argomentazione non costituisce, come si è ricordato al punto 128 della presente sentenza, la dimostrazione di uno snaturamento del documento intitolato «Requisiti linguistici in funzione della procedura di adozione».

159    Date tali circostanze, la terza parte del secondo motivo di impugnazione è irricevibile.

 Sulla quarta parte del motivo, relativa all’assenza di una valutazione globale della comunicazione SEC(2000) 2071/6, del regolamento interno e delle sue modalità di esecuzione, nonché della sezione vertente sui «Requisiti linguistici in funzione della procedura di adozione»

–       Argomentazione delle parti

160    La Commissione sostiene che, qualificando, al punto 132 della sentenza impugnata, come riflesso di una prassi amministrativa la comunicazione SEC(2000) 2071/6, il regolamento interno e le sue modalità di esecuzione, nonché il documento intitolato «Requisiti linguistici in funzione della procedura di adozione», il Tribunale non ha tenuto conto del fatto che questi documenti stabiliscono una regola vincolante per l’adozione di atti da parte della Commissione.

161    Date tali circostanze, il Tribunale avrebbe snaturato, ai punti da 132 a 137 e 139 della sentenza impugnata, i suddetti documenti negando loro la qualità di norme interne, contemplate al punto 2 dell’allegato II del bando di concorso controverso, delle quali detto giudice doveva tener conto al fine di valutare la legittimità della motivazione addotta in ordine al carattere oggettivo e proporzionato della limitazione in questione.

162    La Repubblica italiana e il Regno di Spagna eccepiscono l’irricevibilità di questa parte del secondo motivo, per il fatto che la Commissione si limiterebbe a chiedere alla Corte di procedere ad una nuova valutazione degli elementi di prova da essa prodotti dinanzi al Tribunale, senza dimostrare che quest’ultimo li abbia snaturati.

–       Giudizio della Corte

163    Anzitutto, occorre ricordare che, ai punti 136 e 137 della sentenza impugnata, il Tribunale ha constatato che i documenti menzionati ai punti 107 e 108 di tale sentenza avevano il solo scopo di definire le lingue necessarie per lo svolgimento delle diverse procedure decisionali di detta istituzione, ma non permettevano di dimostrare il nesso necessario tra tali procedure e le funzioni che i vincitori del concorso controverso avrebbero potuto esercitare.

164    La Commissione afferma che, tenuto conto della forza vincolante del regime linguistico in seno a tale istituzione, il Tribunale non poteva, senza snaturare detti documenti, concludere per l’assenza di un tale nesso.

165    Orbene, da un lato, risulta dal punto 122 della presente sentenza che, contrariamente a quanto la Commissione sembra affermare, il Tribunale non è giunto a tale conclusione per il fatto che il regime linguistico applicabile alle diverse procedure decisionali non avrebbe forza vincolante in seno a tale istituzione.

166    Dall’altro lato, la Commissione non dimostra che il Tribunale, arrivando a detta conclusione, abbia manifestamente travalicato i limiti di una valutazione ragionevole dei suddetti documenti, che esso ha, contrariamente a quanto sembra sostenere la Commissione, esaminato sia individualmente che nella loro globalità.

167    Risulta da tali considerazioni che la quarta parte del secondo motivo di impugnazione non può essere accolta.

 Sulla quinta parte del motivo, relativa allo snaturamento della comunicazione SEC(2006) 1489 definitivo

–       Argomentazione delle parti

168    La Commissione sostiene che il Tribunale ha snaturato, ai punti da 140 a 143 della sentenza impugnata, la comunicazione SEC(2006) 1489 definitivo e, segnatamente, il suo allegato, intitolato «Regole di traduzione dopo il 2006».

169    In particolare, la Commissione censura il Tribunale per il fatto che quest’ultimo, rilevando al punto 141 di detta sentenza che tali regole di traduzione si riferivano ai documenti redatti nelle lingue francese, inglese e tedesca non come lingue originali, ma come lingue di arrivo, avrebbe trascurato la circostanza che queste tre lingue erano le lingue di traduzione dei documenti ad uso interno ed era unicamente in queste lingue che la parte più significativa dei documenti destinati a quest’uso doveva essere tradotta. Dunque, sarebbe sul fondamento della traduzione di un documento in una delle suddette lingue che i servizi dell’istituzione dovevano lavorare.

170    Il fatto che alcuni documenti siano tradotti in tutte le lingue ufficiali sarebbe, in proposito, irrilevante, in quanto una tale traduzione riguarderebbe unicamente i documenti destinati ad un uso esterno.

171    Inoltre, l’esame dell’argomento relativo alle traduzioni «grigie», effettuato al punto 142 della sentenza impugnata, costituirebbe un ulteriore snaturamento, in quanto il Tribunale si sarebbe concentrato sul contenuto di un punto estremamente limitato del documento in questione, ignorando la portata più ampia risultante dal resto di quest’ultimo.

172    La Repubblica italiana e il Regno di Spagna eccepiscono l’irricevibilità di questa parte del secondo motivo di impugnazione, per il fatto che la Commissione si limiterebbe a chiedere alla Corte di procedere ad una nuova valutazione degli elementi di prova da essa prodotti dinanzi al Tribunale, senza dimostrare che quest’ultimo li abbia snaturati.

–       Giudizio della Corte

173    Ai punti da 140 a 143 della sentenza impugnata, il Tribunale ha statuito che la valutazione da esso effettuata della comunicazione SEC(2000) 2071/6, del regolamento interno e delle sue modalità di esecuzione, nonché del documento intitolato «Requisiti linguistici in funzione della procedura di adozione», non può essere rimessa in discussione dagli argomenti che la Commissione trae dalla comunicazione SEC(2006) 1489 definitivo e, segnatamente, dal suo allegato, intitolato «Regole di traduzione dopo il 2006», vale a dire che ne risulterebbe che, relativamente ai documenti ad uso interno, sarebbe richiesta soltanto una traduzione nelle lingue inglese, francese e tedesca, in aggiunta ad un’eventuale lingua facente fede, e che, inoltre, i servizi della Commissione sarebbero indotti a produrre delle traduzioni ricorrendo alle conoscenze linguistiche del proprio personale – traduzioni conosciute come «grigie».

174    A questo proposito, il Tribunale ha rilevato, da un lato, al punto 141 della sentenza impugnata, che il contenuto della comunicazione SEC(2006) 1489 definitivo produce l’effetto non di invalidare, bensì, al contrario, di confermare la valutazione esposta ai punti 137 e 138 di tale sentenza. Infatti, le «Regole di traduzione dopo il 2006», presentate in allegato a tale comunicazione, menzionerebbero le lingue francese, inglese e tedesca soltanto come lingue di arrivo nelle quali devono essere tradotte alcune categorie di documenti, senza in alcun modo indicarne la lingua di partenza. Inoltre, per la grande maggioranza delle categorie di documenti contemplate da tale allegato, sarebbe prevista una traduzione in tutte le lingue ufficiali, mentre la traduzione verso le sole lingue francese, inglese e tedesca costituirebbe, in realtà, l’eccezione.

175    Dall’altro lato, al punto 142 della sentenza impugnata, il Tribunale ha constatato che l’argomento relativo alla realizzazione di traduzioni «grigie» non sarebbe suffragato da alcun elemento relativo all’esatta percentuale che tale tipo di traduzioni rappresenterebbe in rapporto al volume complessivo delle traduzioni prodotte alla Commissione. Se invero la comunicazione SEC(2006) 1489 definitivo riconoscerebbe, al punto 2.2, che è «estremamente difficile quantificare tali traduzioni per mancanza di indicatori affidabili», essa conterrebbe nondimeno, al punto 3.1, una stima per l’anno 2007, secondo la quale le traduzioni prodotte dalla Direzione generale della Traduzione rappresenterebbero 1 700 000 pagine, mentre le traduzioni «grigie» raggiungerebbero le 100 000 pagine. Tuttavia, poiché quest’ultima cifra corrisponderebbe all’insieme dei servizi della Commissione diversi dalla direzione suddetta, sarebbe più che evidente che le traduzioni «grigie» rappresentano soltanto un quantitativo assai ridotto rispetto al volume prodotto da questa direzione. Infine, e soprattutto, nessun elemento del fascicolo permetterebbe di dimostrare che le tre lingue summenzionate sono le lingue verso le quali verrebbero effettuate tali traduzioni «grigie».

176    Orbene, è giocoforza constatare che la Commissione non dimostra che la valutazione della comunicazione SEC(2006) 1489 definitivo e dell’allegato della stessa, intitolato «Regole di traduzione dopo il 2006», effettuata dal Tribunale nei punti della sentenza impugnata sopra citati, sia manifestamente erronea, ma si limita, in realtà, a far valere che questi testi possono essere oggetto di un’interpretazione differente da quella adottata dal Tribunale.

177    Date tali circostanze, la quinta parte del secondo motivo di impugnazione non merita accoglimento.

 Sulla sesta parte del motivo, relativa ad uno snaturamento dei dati relativi alle lingue utilizzate dai membri del personale della Commissione incaricati delle funzioni di audit, nonché ad una violazione dell’obbligo di motivazione

–       Argomentazione delle parti

178    La Commissione sostiene che, considerata l’erroneità – fatta valere nell’ambito del suo primo motivo di impugnazione – della definizione dei criteri per valutare gli elementi di prova, adottata dal Tribunale ai punti da 157 a 161 della sentenza impugnata, quest’ultimo avrebbe snaturato, ai punti da 157 a 163 di tale sentenza, i dati relativi alle lingue utilizzate dai membri del personale della Commissione incaricati delle funzioni di audit, affermando che tali dati non erano idonei a dimostrare che la conoscenza di una delle tre lingue in questione permettesse ai candidati del concorso controverso di essere immediatamente operativi. Essa ricorda, a questo proposito, che è per descrivere l’ambiente linguistico di lavoro nel quale i vincitori del concorso controverso saranno chiamati ad esercitare le loro funzioni che essa ha presentato i dati statistici relativi alla seconda e alla terza lingua conosciute dagli amministratori che esercitano funzioni di audit.

179    Pertanto, il Tribunale non poteva negare la rilevanza di questi dati senza travisarne la natura, in quanto essi dimostrerebbero che la combinazione delle tre lingue previste quale lingua 2 nel bando di concorso controverso permette un’interazione efficace in seno al personale, idonea ad assicurare che i vincitori siano immediatamente operativi.

180    Inoltre, il Tribunale non poteva limitarsi ad adottare un criterio unicamente quantitativo nell’analisi di questi dati, per concludere da ciò che soltanto la conoscenza della lingua inglese procurerebbe un vantaggio nell’ambiente linguistico del servizio della Commissione interessato dal bando di concorso controverso.

181    Infatti, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale al punto 162 della sentenza impugnata, i dati relativi alla terza lingua conosciuta dai membri del personale dei servizi interessati sarebbero pertinenti al fine di fornire l’immagine più precisa di tale ambiente linguistico.

182    La Repubblica italiana e il Regno di Spagna eccepiscono l’irricevibilità di questa parte del secondo motivo di impugnazione, per il fatto che la Commissione si limita a chiedere alla Corte di confermare la valutazione di detta istituzione riguardo agli elementi da essa prodotti dinanzi al Tribunale, senza provare che quest’ultimo abbia, in una qualsivoglia maniera, snaturato tali elementi.

–       Giudizio della Corte

183    Occorre ricordare che, al punto 157 della sentenza impugnata, il Tribunale ha constatato che i dati prodotti dalla Commissione non permettevano di identificare quale fosse o quali fossero le lingue veicolari effettivamente utilizzate, nel loro lavoro quotidiano, dai diversi servizi da cui provenivano i dati stessi. Del resto, al punto 158 della sentenza impugnata, il Tribunale ha esteso tale constatazione ai dati relativi alle conoscenze linguistiche del personale impiegato nel settore dell’audit nonché di quello rientrante nel gruppo di funzioni AST e nella categoria degli agenti contrattuali.

184    Inoltre, ai punti da 159 a 161 della sentenza impugnata, il Tribunale ha sottolineato che dai dati prodotti dalla Commissione risultava che, contrariamente alla conoscenza della lingua inglese, quella delle lingue francese e tedesca non presentava un vantaggio particolare rispetto alla conoscenza di altre lingue ufficiali dell’Unione alla luce della necessità di disporre di amministratori immediatamente operativi.

185    Orbene, come risulta dai punti da 82 a 84, 105 e da 108 a 110 della presente sentenza, il Tribunale ha correttamente fondato l’esame della giustificazione della limitazione in questione su un tale requisito.

186    In particolare, conformemente ai punti 108 e 109 della presente sentenza, occorre sottolineare che la Commissione effettua una lettura erronea della sentenza impugnata, laddove censura il Tribunale per essersi fondato, ai punti 159 e 161 della sentenza impugnata, sulla nozione di «vantaggio». Infatti, lungi dal limitarsi ad una valutazione quantitativa dei dati prodotti dalla Commissione, in quei punti il Tribunale ha giustamente osservato che la conoscenza delle lingue francese e tedesca non era più giustificata di quella di un’altra lingua dell’Unione.

187    Inoltre, per quanto riguarda i dati contemplati al punto 162 della sentenza impugnata, relativi alle conoscenze dichiarate da amministratori incaricati delle funzioni oggetto del bando di concorso controverso in riferimento alla loro terza lingua, occorre rilevare come questi dati siano stati menzionati «anche se il contenuto degli stessi non modifica in nulla la valutazione esposta al punto 161 [della sentenza impugnata]».

188    Dato che la motivazione formulata al punto 162 della sentenza impugnata è stata addotta ad abundantiam, le censure relative ad uno snaturamento di questi dati nonché ad una motivazione contraddittoria, dirette contro detto punto, sono inoperanti.

189    Risulta dalle considerazioni che precedono che la sesta parte del secondo motivo di impugnazione deve essere respinta.

 Sulla settima parte del motivo, relativa ad uno snaturamento della decisione 22/2004, della nota dell’11 novembre 1983, nonché dei dati relativi alle conoscenze linguistiche del personale della Corte dei conti

–       Argomentazione delle parti

190    La Commissione sottolinea che la decisione 22/2004 e la nota dell’11 novembre 1983 devono essere lette congiuntamente al fine di valutare la necessità per i candidati al concorso controverso di disporre di conoscenze soddisfacenti di una delle tre lingue ammissibili quale lingua 2 a termini del bando di concorso controverso.

191    Orbene, limitandosi ad una lettura individuale di questi documenti, il Tribunale avrebbe erroneamente dedotto che essi non sono pertinenti per identificare le lingue veicolari utilizzate in seno alla Corte dei conti.

192    Secondo la Commissione, i dati statistici relativi alle lingue utilizzate dal personale della Corte dei conti permettono di constatare che le lingue francese, inglese e tedesca sono quelle più utilizzate quali lingue veicolari in seno a tale istituzione. Pertanto, solo snaturando tali dati il Tribunale ha potuto affermare che essi non permettevano di giustificare la limitazione in questione alla luce dell’obiettivo di disporre di amministratori immediatamente operativi.

193    La Repubblica italiana e il Regno di Spagna eccepiscono l’irricevibilità di questa parte del secondo motivo di impugnazione, per il fatto che la Commissione si limita a chiedere alla Corte di confermare la valutazione compiuta da detta istituzione riguardo agli elementi da essa prodotti dinanzi al Tribunale, senza dimostrare che quest’ultimo abbia, in qualsivoglia maniera, snaturato tali elementi.

–       Giudizio della Corte

194    In primo luogo, occorre rilevare che il Tribunale ha, in sostanza, considerato, ai punti 173, 174 e 177 della sentenza impugnata, che, nella misura in cui la decisione 22/2004 e la nota dell’11 novembre 1983 si limitavano a stabilire il regime di traduzione e di interpretazione applicabile segnatamente in vista delle riunioni della Corte dei conti, tali documenti non permettevano di ricavare conclusioni utili in merito alle lingue di lavoro o alle lingue veicolari utilizzate dall’insieme dei servizi di tale istituzione.

195    In tal senso, il Tribunale ha ricordato, al punto 173 della sentenza impugnata, l’oggetto della decisione 22/2004, il quale, come risulta dal suo titolo, è la fissazione di «regole concernenti la traduzione dei documenti in vista delle riunioni dei suoi membri, dei gruppi di audit e del comitato amministrativo».

196    Inoltre, il Tribunale ha constatato, al punto 177 della sentenza impugnata, che la nota dell’11 novembre 1983 verteva sul regime dell’interpretazione in occasione delle riunioni dei membri della Corte dei conti.

197    Orbene, la Commissione non contesta che il Tribunale ha correttamente identificato l’oggetto della decisione 22/2004 e della nota dell’11 novembre 1983, ma gli addebita di aver effettuato un’erronea valutazione di tali documenti, senza però dimostrare uno snaturamento degli stessi.

198    In secondo luogo, occorre rilevare che il Tribunale, ai punti 178 e 179 della sentenza impugnata, ha sottolineato che l’oggetto della nota dell’11 novembre 1983 si distingue nettamente da quello della decisione 22/2004 e che, pertanto, non può essere accolto l’argomento della Commissione mediante il quale quest’ultima mirava, in sostanza, a dimostrare che, per effetto di questa nota, la lingua tedesca si sarebbe aggiunta alle due «lingue di redazione/lingue di tramitazione» costituite, secondo tale decisione successiva, dalle lingue inglese e francese. Per giunta, anche supponendo che la nota suddetta rispecchi una prassi che è ancora attuale per quanto riguarda l’interpretazione in occasione delle riunioni dei membri della Corte dei conti, ciò non toglierebbe che, come risulterebbe dal testo stesso della nota in questione, una tale situazione di fatto si basa su un accordo comune di tali membri nonché sulla «buona volontà» di ciascuno di essi, vale a dire su elementi suscettibili di variare in qualsiasi momento.

199    Di conseguenza, la sentenza impugnata non può essere censurata per il fatto che essa si baserebbe su una lettura isolata della decisione 22/2004. Inoltre, la Commissione non dimostra che il Tribunale, al punto 179 della sentenza impugnata, abbia manifestamente travalicato i limiti di una valutazione ragionevole di tale decisione o della nota dell’11 novembre 1983.

200    In terzo luogo, e per le ragioni esposte ai punti da 184 a 186 della presente sentenza, non si può imputare al Tribunale di aver commesso uno snaturamento dei dati prodotti dalla Commissione per quanto riguarda le conoscenze linguistiche del personale della Corte dei conti, avendo esso constatato, al punto 187 della sentenza impugnata, che tali dati non potevano giustificare la limitazione in questione alla luce dell’obiettivo di disporre di vincitori di concorso immediatamente operativi.

201    Poiché la settima parte del motivo non merita accoglimento, occorre, di conseguenza, rigettare il secondo motivo di impugnazione nella sua interezza.

 Sul terzo motivo

 Argomentazione delle parti

202    La Commissione fa valere che, poiché il Tribunale ha accolto il ricorso in primo grado, da un lato, fondandosi su un’erronea valutazione in diritto della giustificazione della limitazione in questione e, dall’altro, snaturando i mezzi di prova che detta istituzione ha prodotto, le motivazioni della sentenza impugnata relative alla seconda parte del bando di concorso controverso sarebbero inficiate da un errore di diritto.

203    La Repubblica italiana e il Regno di Spagna eccepiscono l’irricevibilità di tale motivo di impugnazione, per il fatto che esso non è motivato in maniera autonoma, ma si limita a reiterare l’argomentazione fondata su un presunto errore di diritto relativo alla limitazione in questione.

 Giudizio della Corte

204    Risulta dalle valutazioni relative al primo e al secondo motivo di impugnazione che la Commissione non è riuscita a dimostrare l’esistenza dei lamentati errori di diritto e snaturamenti di elementi di prova.

205    Poiché il terzo motivo di impugnazione si basa sulle medesime allegazioni, occorre respingerlo in quanto infondato.

206    Risulta dall’insieme delle considerazioni che precedono che, poiché non è stato accolto nessuno dei motivi di impugnazione, l’impugnazione deve essere respinta nella sua interezza.

 Sulle spese

207    Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura, applicabile al procedimento di impugnazione in virtù dell’articolo 184, paragrafo 1, del medesimo regolamento, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

208    Poiché la Repubblica italiana ha concluso chiedendo la condanna della Commissione alle spese e quest’ultima è rimasta soccombente, occorre condannare la Commissione alle spese.

209    L’articolo 184, paragrafo 4, del regolamento di procedura stabilisce che, se una parte interveniente in primo grado, che non abbia proposto essa stessa l’impugnazione, partecipa alla fase scritta o a quella orale del procedimento dinanzi alla Corte, la Corte può decidere di condannarla a sopportare le proprie spese. Nel caso di specie, poiché il Regno di Spagna, che era parte interveniente in primo grado, ha partecipato, senza essere l’autore dell’impugnazione, alla fase scritta e alla fase orale del procedimento dinanzi alla Corte ed ha chiesto la condanna della Commissione alle spese, occorre decidere che il Regno di Spagna sopporta le proprie spese.

Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara e statuisce:

1)      L’impugnazione è respinta.

2)      La Commissione europea è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, anche quelle sostenute dalla Repubblica italiana.

3)      Il Regno di Spagna sopporta le proprie spese.

Arabadjiev

Lenaerts

Bay Larsen

Kumin

 

Ziemele

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 16 febbraio 2023.

Il cancelliere

 

Il presidente di sezione

A. Calot Escobar

 

A. Arabadjiev


*      Lingua processuale: l’italiano.