Language of document : ECLI:EU:T:2023:379

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quinta Sezione)

5 luglio 2023 (*)

«Clausola compromissoria – Settimo programma quadro per le attività di ricerca e innovazione (FP7) – Convenzioni di sovvenzione – Assenza di documenti giustificativi e non conformità alle clausole contrattuali di una parte delle spese dichiarate – Rimborso delle somme anticipate – Competenza del Tribunale – Ricevibilità – Costi ammissibili – Onere della prova – Interessi di mora»

Nelle cause T‑649/20, T‑721/20 e T‑767/20,

Impresa comune «Aviazione pulita», rappresentata da B. Mastantuono, in qualità di agente, assistito da M. Velardo, avvocata,

ricorrente,

contro

NG, rappresentato da F. Munari e A. Macchi, avvocati,

convenuto,

IL TRIBUNALE (Quinta Sezione),

composto da J. Svenningsen, presidente, C. Mac Eochaidh (relatore) e M. Stancu, giudici,

cancelliere: V. Di Bucci

vista la fase scritta del procedimento,

vista la mancata presentazione, ad opera delle parti, nel termine di tre settimane a decorrere dalla notifica della chiusura della fase scritta del procedimento, della domanda di fissazione di un’udienza, e avendo deciso, a norma dell’articolo 106, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale, di statuire senza fase orale,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        Con i suoi ricorsi fondati sull’articolo 272 TFUE, la ricorrente, l’impresa comune «Aviazione pulita», intende ottenere la condanna del convenuto, NG, al rimborso, in primo luogo, della somma di EUR 168 062,23 versata nell’ambito della convenzione di sovvenzione n. 632420 (in prosieguo: la «convenzione di sovvenzione FIMAC») relativa al progetto intitolato «FAST impact cross-analysis methodology for Composite leading edge Structures» (in prosieguo: il «progetto FIMAC»), in secondo luogo, la somma di EUR 141 094,80 versata nell’ambito della convenzione di sovvenzione n. 632506 (in prosieguo: la «convenzione di sovvenzione Wireless Flex Sense») relativa al progetto intitolato «Flexible sensor co-operation for structural health Diagnosis/prognosis» (in prosieguo: il «progetto Wireless Flex Sense») e, in terzo luogo, la somma di EUR 56 111,31 versata nell’ambito della convenzione di sovvenzione n. 271874 (in prosieguo: la «convenzione di sovvenzione Wismos») relativa al progetto intitolato «Wireless/Integrated strain monitoring and simulation system» (in prosieguo: il «progetto Wismos»), maggiorate degli interessi di mora.

I.      Fatti

2        L’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 71/2008 del Consiglio, del 20 dicembre 2007, che istituisce l’impresa comune Clean Sky (GU 2008, L 30, pag. 1), dispone che tale impresa contribuisce all’attuazione del settimo programma quadro per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013). Ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, e dell’articolo 2 del regolamento (UE) n. 558/2014, del Consiglio, del 6 maggio 2014, che istituisce l’impresa comune Clean Sky 2 (GU 2014, L 169, pag. 77), l’impresa comune Clean Sky 2 ha sostituito l’impresa comune Clean Sky e le è succeduta. Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 174, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2021/2085 del Consiglio, del 19 novembre 2021, che istituisce le imprese comuni nell’ambito di Orizzonte Europa [e] che abroga i regolamenti (CE) n. 219/2007, (UE) n. 557/2014, (UE) n. 558/2014, (UE) n. 559/2014, (UE) n. 560/2014, (UE) n. 561/2014 e (UE) n. 642/2014 (GU 2021, L 427, pag. 17), l’impresa comune «Aviazione pulita» ha sostituito, il 30 novembre 2021, l’impresa comune Clean Sky 2 e le è succeduta.

3        L’Alpha Consulting Service era una società a responsabilità limitata costituita in data 30 aprile 2008 che aveva come oggetto sociale «consulenza e servizi di ingegneria software, tecnico, strutturali e ogni attività di ingegneria informatica». Il 9 aprile 2018 il convenuto aveva integralmente acquisito le quote sociali dell’Alpha Consulting Service e, dal 13 aprile 2018, ne era socio unico. Il 28 marzo 2019 l’Alpha Consulting Service è stata posta in liquidazione e il rispettivo atto è stato registrato il 5 aprile 2019; il convenuto ha assunto il ruolo di liquidatore. Il 19 febbraio 2020 l’Alpha Consulting Service è stata cancellata dal Registro italiano delle imprese, previo deposito del bilancio finale di liquidazione.

4        Il 7 e il 21 marzo 2011 l’impresa comune Clean Sky ha stipulato la convenzione di sovvenzione Wismos con un consorzio che raggruppava A, in qualità di coordinatore del consorzio e di beneficiario del progetto, nonché l’Alpha Consulting Service e B, in qualità di beneficiari di tale progetto. Il progetto Wismos è iniziato il 1° febbraio 2011 e si articolava in due periodi (che andavano rispettivamente dal 1° febbraio 2011 al 31 luglio 2012 e dal 1° agosto 2012 al 31 gennaio 2013).

5        Il 24 e il 30 ottobre 2014 l’impresa comune Clean Sky 2 ha concluso la convenzione di sovvenzione FIMAC con un consorzio che raggruppava l’Alpha Consulting Service, in qualità di coordinatore del consorzio e di beneficiario, nonché C e B, in qualità di beneficiari di tale progetto. Il progetto FIMAC è iniziato il 1° novembre 2014 e si articolava in due periodi (che andavano rispettivamente dal 1° novembre 2014 al 31 ottobre 2015 e dal 1° novembre 2015 al 31 ottobre 2016).

6        Il 5 e il 19 novembre 2014 l’impresa comune Clean Sky 2 ha stipulato la convenzione di sovvenzione Wireless Flex Sense con un consorzio che raggruppava l’Alpha Consulting Service, in qualità di coordinatore del consorzio e di beneficiario, nonché C e B, in qualità di beneficiari di tale progetto. Il progetto Wireless Flex Sense è iniziato il 1° aprile 2014 e si articolava in due periodi (che andavano rispettivamente dal 1° aprile 2014 al 31 marzo 2015 e dal 1° aprile 2015 al 31 marzo 2016).

7        Al momento della stipulazione delle convenzioni di sovvenzione Wismos, FIMAC e Wireless Flex Sense (in prosieguo, congiuntamente: le «convenzioni di sovvenzione»), l’Alpha Consulting Service era rappresentata dal suo amministratore delegato (CEO), D.

8        Sul fondamento dell’articolo 6 delle convenzioni di sovvenzione, l’impresa comune Clean Sky (progetto Wismos) e l’impresa comune Clean Sky 2 (progetti FIMAC e Wireless Flex Sense) hanno versato i prefinanziamenti ai coordinatori dei progetti di cui trattasi. Tali prefinanziamenti ammontavano a EUR 146 500 (progetto Wismos), EUR 261 552,20 (progetto FIMAC) e EUR 183 745,10 (progetto Wireless Flex Sense). Essi dovevano essere distribuiti tra i rispettivi beneficiari di ciascuna convenzione di sovvenzione. In seguito, l’impresa comune Clean Sky 2 ha altresì versato all’Alpha Consulting Service la somma di EUR 37 364,60 a titolo di pagamento intermedio (progetto FIMAC).

9        I progetti si sono conclusi il 31 gennaio 2013 (progetto Wismos), il 31 marzo 2016 (progetto Wireless Flex Sense) e il 31 ottobre 2016 (progetto FIMAC).

10      Il 27 luglio 2017 l’impresa comune Clean Sky 2 ha ritenuto, all’esito di una verifica sui costi dichiarati, che l’importo dei costi ammissibili ammontasse a EUR 42 650,30 per il progetto Wireless Flex Sense. Gli altri costi sono stati dichiarati inammissibili. Tenendo conto dell’importo di EUR 183 745,10 già corrisposto a titolo di prefinanziamento (v. precedente punto 8), l’impresa comune Clean Sky 2 ha chiesto all’Alpha Consulting Service il rimborso dell’importo indebitamente ricevuto di EUR 141 094,80.

11      Il 4 settembre 2017 l’impresa comune Clean Sky 2 ha ritenuto, all’esito di una verifica sui costi dichiarati, che l’importo dei costi ammissibili ammontasse a EUR 130 854,57 per il progetto FIMAC. Gli altri costi sono stati dichiarati inammissibili. Tenendo conto dell’importo di EUR 298 916,80 già corrisposto a titolo di prefinanziamento (v. precedente punto 8), l’impresa comune Clean Sky 2 ha chiesto all’Alpha Consulting Service il rimborso dell’importo indebitamente ricevuto di EUR 168 062,23.

12      Lo stesso giorno, l’impresa comune Clean Sky 2 ha informato l’Alpha Consulting Service della sua intenzione di procedere a un audit finanziario riguardante i costi dichiarati per il primo periodo del progetto Wismos (che andava dal 1° febbraio 2011 al 31 luglio 2012) e del progetto FIMAC (che andava dal 1° novembre 2014 al 31 ottobre 2015), nonché per il secondo periodo del progetto Wireless Flex Sense (che andava dal 1° febbraio 2015 al 31 marzo 2016).

13      L’audit finanziario è stato realizzato dal 9 all’11 novembre 2017 nei locali dell’Alpha Consulting Service. Nell’ambito di tale audit finanziario, i revisori contabili hanno riscontrato varie irregolarità.

14      Per quanto riguarda il progetto Wismos, i revisori contabili hanno considerato che i costi diretti sostenuti dall’Alpha Consulting Service, per un importo complessivo di EUR 70 548, erano inammissibili. Inoltre, l’importo di EUR 14 109,60 corrispondente a costi indiretti è stato ritenuto inammissibile, perché calcolato sul fondamento di costi diretti inammissibili, secondo un tasso forfettario del 20%

15      Per quanto concerne il progetto FIMAC, i revisori contabili hanno considerato che i costi diretti sostenuti dall’Alpha Consulting Service, per un importo complessivo di EUR 123 393,31, erano inammissibili. Inoltre, l’importo di EUR 20 565,55 corrispondente a costi indiretti è stato ritenuto inammissibile, perché calcolato sul fondamento di costi diretti inammissibili, secondo un tasso forfettario del 20%.

16      Quanto al progetto Wireless Flex Sense, i revisori contabili hanno ritenuto che i costi diretti sostenuti dall’Alpha Consulting Service, per un importo complessivo di EUR 130 813,61, fossero inammissibili. Inoltre, l’importo di EUR 21 802,27 corrispondente a costi indiretti è stato ritenuto inammissibile, perché calcolato sul fondamento di costi diretti inammissibili, secondo un tasso forfettario del 20%.

17      Il 19 novembre 2018 l’Alpha Consulting Service è stata invitata a presentare le proprie osservazioni sul rapporto di audit provvisorio.

18      Il 20 dicembre 2018 l’Alpha Consulting Service ha inviato commenti sul rapporto di audit provvisorio corredati da documenti aggiuntivi. I revisori contabili hanno preso in considerazione tali commenti e documenti aggiuntivi.

19      Il 14 febbraio 2019 i revisori contabili hanno consegnato il rapporto di audit finale (in prosieguo: il «rapporto di audit»). Quest’ultimo è stato trasmesso all’Alpha Consulting Service il 21 febbraio 2019. Tenuto conto degli errori sistemici rilevati nel rapporto di audit, l’impresa comune Clean Sky 2 ha invitato l’Alpha Consulting Service a scegliere un metodo di estrapolazione da applicare per determinare l’importo della rettifica del calcolo dei costi viziati dai medesimi errori, relativi al secondo periodo dei progetti Wismos e FIMAC, costi che non erano contemplati nel rapporto di audit. L’Alpha Consulting Service non ha espresso la propria scelta entro il termine di quattordici giorni che le era stato impartito.

20      Il 23 febbraio 2019 l’impresa comune Clean Sky 2 ha emesso una nota di debito, relativa al primo periodo del progetto Wismos, per un importo di EUR 63 493,20 con una data di scadenza fissata all’8 aprile 2019. Tale nota di debito informava altresì l’Alpha Consulting Service che, in mancanza di pagamento alla data di scadenza, all’importo da rimborsare sarebbero stati applicati gli interessi. Nonostante due lettere di sollecito inviate dall’impresa comune Clean Sky 2 l’11 e il 25 aprile 2019, l’Alpha Consulting Service non ha effettuato alcun rimborso. Successivamente, e in mancanza di pagamento da parte dell’Alpha Consulting Service, l’impresa comune Clean Sky 2 ha effettuato una compensazione parziale nell’ambito della convenzione di sovvenzione n. 686813 relativa al progetto intitolato «CROR Blade-Out Impact Simulations and Sample Manufacturing» (in prosieguo: il «progetto BLADEOUT»), del quale pure l’Alpha Consulting Service era coordinatrice. A seguito di tale compensazione parziale, l’importo richiesto dall’impresa comune Clean Sky 2 all’Alpha Consulting Service, che faceva riferimento al primo periodo del progetto Wismos, ammontava a EUR 43 419,51.

21      L’8 marzo e il 2 aprile 2019 l’impresa comune Clean Sky 2 ha nuovamente invitato l’Alpha Consulting Service a rimborsare la somma di EUR 141 094,80 che le era stata versata nell’ambito del progetto Wireless Flex Sense (v. precedente punto 10).

22      Il 14 marzo 2019 l’impresa comune Clean Sky 2 ha nuovamente invitato l’Alpha Consulting Service a rimborsare la somma di EUR 168 062,23 che le era stata versata nell’ambito del progetto FIMAC (v. precedente punto 11).

23      Il 28 marzo 2019 l’Alpha Consulting Service è stata posta in liquidazione.

24      Il 3 aprile 2019 l’impresa comune Clean Sky 2 ha emesso una seconda nota di debito, relativa al secondo periodo del progetto Wismos, per un importo di EUR 12 691,80 con una data di scadenza fissata al 20 maggio 2019. L’importo di EUR 12 691,80 era stato determinato per estrapolazione, poiché i costi controversi ad esso relativi non erano stati oggetto di un rapporto di audit. Tale nota di debito informava altresì l’Alpha Consulting Service che, in mancanza di pagamento alla data di scadenza, all’importo da rimborsare sarebbero stati applicati gli interessi. Nonostante due lettere di sollecito inviate dall’impresa comune Clean Sky 2 il 22 e il 29 maggio 2019, l’Alpha Consulting Service non ha effettuato alcun rimborso.

25      Il 23 maggio 2019 l’impresa comune Clean Sky 2 ha emesso una nota di debito, relativa al progetto Wireless Flex Sense, per un importo di EUR 141 094,80 con data di scadenza fissata all’8 luglio 2019. Tale nota di debito informava altresì l’Alpha Consulting Service che, in mancanza di pagamento alla data di scadenza, all’importo da rimborsare sarebbero stati applicati gli interessi. Nonostante due lettere di sollecito inviate dall’impresa comune Clean Sky 2 il 10 e il 16 luglio 2019, l’Alpha Consulting Service non ha effettuato alcun rimborso.

26      Il 28 maggio 2019 l’impresa comune Clean Sky 2 ha emesso una nota di debito, relativa al progetto FIMAC, per un importo di EUR 168 062,23 con data di scadenza fissata al 12 luglio 2019. Tale nota di debito informava altresì l’Alpha Consulting Service che, in mancanza di pagamento alla data di scadenza, all’importo da rimborsare sarebbero stati applicati gli interessi. Nonostante due lettere di sollecito inviate dall’impresa comune Clean Sky 2 il 16 e il 23 luglio 2019, l’Alpha Consulting Service non ha effettuato alcun rimborso.

27      Il 20 settembre 2019 l’impresa comune Clean Sky 2 ha inviato all’Alpha Consulting Service una lettera di messa in mora ingiungendole di rimborsare la somma complessiva di EUR 365 268,34, corrispondente alle note di debito emesse nell’ambito dei progetti Wismos (v. precedenti punti 20 e 24), Wireless Flex Sense (v. precedente punto 25) e FIMAC (v. precedente punto 26). In caso di mancato ricevimento di tale pagamento entro il termine di quattordici giorni, l’impresa comune Clean Sky 2 si riservava il diritto di adire il Tribunale contro l’Alpha Consulting Service senza altra previa notificazione.

28      Il 16 dicembre 2019 si è tenuta una riunione tra l’impresa comune Clean Sky 2 e l’Alpha Consulting Service al fine di consentire a tale società di fornire ulteriori elementi in vista di un possibile riesame della situazione debitoria. Durante tale riunione, l’Alpha Consulting Service si sarebbe impegnata a trasmettere per iscritto i motivi che giustificavano, a suo avviso, l’ammissibilità dei costi controversi. Il convenuto era presente a tale riunione.

29      Il 20 dicembre 2019 l’Alpha Consulting Service avrebbe inviato un messaggio di posta elettronica corredato da allegati, che riportava gli argomenti addotti durante la riunione del 16 dicembre 2019. L’impresa comune Clean Sky 2 afferma di non aver mai ricevuto tale messaggio di posta elettronica e di essere venuta a conoscenza del suo contenuto solo l’11 maggio 2020 (v. successivo punto 35).

30      Il 19 marzo 2020 l’impresa comune Clean Sky 2 ha inviato una lettera a D e una lettera ad E, quali rappresentanti dell’Alpha Consulting Service, indicando loro che tale società non aveva ancora effettuato il rimborso della somma di EUR 365 268,34 (v. precedente punto 27). L’impresa comune Clean Sky 2 ha altresì indicato a D e ad E che in mancanza di un siffatto rimborso essa avrebbe adito il Tribunale senza alcun’altra previa notificazione.

31      Nessun elemento del fascicolo indica che D abbia risposto a tale lettera del 19 marzo 2020.

32      Con messaggio di posta elettronica del 15 aprile 2020, E ha risposto che l’Alpha Consulting Service aveva cessato la propria attività ed era stata cancellata dal Registro italiano delle imprese il 19 febbraio 2020. Egli ha altresì indicato, facendo riferimento al messaggio di posta elettronica del 20 dicembre 2019 all’impresa comune Clean Sky 2, che l’Alpha Consulting Service era una società a responsabilità limitata e che non aveva la capacità finanziaria per realizzare pagamenti. Infine, E ha informato l’impresa comune Clean Sky 2 che il convenuto era l’unico proprietario dell’Alpha Consulting Service dal 13 aprile 2018.

33      Con messaggi di posta elettronica del 15 e del 21 aprile 2020, l’impresa comune Clean Sky 2 ha chiesto ad E di trasmetterle il messaggio di posta elettronica del 20 dicembre 2019 nonché lo statuto aggiornato dell’Alpha Consulting Service, menzionato nel suo messaggio di posta elettronica del 15 aprile 2020.

34      Con lettera di messa in mora del 29 aprile 2020, l’impresa comune Clean Sky 2 ha indicato ad E di non aver ricevuto il messaggio di posta elettronica del 20 dicembre 2019. Essa ha quindi chiesto che tale messaggio di posta elettronica le fosse nuovamente inviato per lettera tramite servizio postale e per messaggio di posta elettronica entro una settimana. Inoltre, l’impresa comune Clean Sky 2 ha nuovamente constatato di non aver ricevuto il pagamento delle somme che riteneva dovute. Essa ha altresì indicato che, conformemente all’articolo 2495 del Codice civile italiano, gli azionisti di una società estinta continuavano a essere responsabili dei debiti di tale società. Infine, dopo aver rammentato i suoi tentativi per recuperare tale credito in via amichevole, l’impresa comune Clean Sky 2 ha precisato che essa si riservava il diritto di intentare un’azione giudiziaria contro l’Alpha Consulting Service.

35      Con messaggio di posta elettronica dell’11 maggio 2020, E ha trasmesso una copia del messaggio di posta elettronica del 20 dicembre 2019 all’impresa comune Clean Sky 2. Tale messaggio di posta elettronica conteneva gli argomenti addotti dall’Alpha Consulting Service per dimostrare l’ammissibilità dei costi controversi.

II.    Conclusioni delle parti

36      La ricorrente chiede, nella causa T‑649/20, che il Tribunale voglia:

–        ordinare al convenuto di versarle la somma di EUR 168 062,23, corrispondente all’importo dovuto in via principale, maggiorata degli interessi di mora calcolati al tasso del 3,5% a partire dal 13 luglio 2019;

–        condannare il convenuto alle spese.

37      La ricorrente chiede, nella causa T‑721/20, che il Tribunale voglia:

–        ordinare al convenuto di versarle la somma di EUR 141 094,80, corrispondente all’importo dovuto in via principale, maggiorata degli interessi di mora calcolati al tasso del 3,5% a partire dal 9 luglio 2019;

–        condannare il convenuto alle spese.

38      La ricorrente chiede, nella causa T‑767/20, che il Tribunale voglia:

–        ordinare al convenuto di versarle la somma di EUR 56 111,31, corrispondente all’importo dovuto in via principale, maggiorata degli interessi di mora calcolati al tasso del 3,5% a partire dal 26 maggio 2019;

–        condannare il convenuto alle spese.

39      Il convenuto chiede, nelle cause T‑649/20, T‑721/20 et T‑767/20, che il Tribunale voglia:

–        respingere i ricorsi per incompetenza del Tribunale e declinare la competenza a favore degli organi giurisdizionali italiani;

–        in subordine, respingere i ricorsi in quanto irricevibili;

–        in ulteriore subordine, respingere i ricorsi in quanto infondati;

–        condannare la ricorrente alle spese.

III. In diritto

40      Il Tribunale, sentite le parti, decide di riunire le cause T‑649/20, T‑721/20 e T‑767/20 ai fini della presente sentenza, conformemente all’articolo 68, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale.

A.      Sulla competenza del Tribunale

41      Il convenuto contesta la competenza del Tribunale a conoscere dei presenti ricorsi. Infatti, da una giurisprudenza costante degli organi giurisdizionali dell’Unione europea emergerebbe che le clausole compromissorie contenute nei contratti stipulati con l’Unione vincolano unicamente le parti contrattuali, e non i terzi rispetto a detti contratti. Orbene, nel caso di specie, il convenuto sarebbe terzo rispetto alle convenzioni di sovvenzione.

42      In subordine, il convenuto sostiene che solo i giudici italiani sono competenti a conoscere dei presenti ricorsi tenuto conto delle disposizioni dell’articolo 24, punto 2, del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2012, L 351, pag. 1).

43      La ricorrente contesta tale argomentazione.

44      A tal riguardo, ai sensi dell’articolo 274 TFUE, «[f]atte salve le competenze attribuite alla Corte di giustizia dell’Unione europea dai trattati, le controversie nelle quali l’Unione sia parte non sono, per tale motivo, sottratte alla competenza delle giurisdizioni nazionali». Inoltre, conformemente all’articolo 272 TFUE «[l]a Corte di giustizia dell’Unione europea è competente a giudicare in virtù di una clausola compromissoria contenuta in un contratto di diritto pubblico o di diritto privato stipulato dall’Unione o per conto di questa». Infine, l’articolo 256, paragrafo 1, TFUE, precisa che il Tribunale è competente a conoscere in primo grado dei ricorsi di cui, in particolare, all’articolo 272 TFUE.

45      Nonostante l’uso, all’articolo 272 TFUE, dell’espressione «clausola compromissoria», tale disposizione conferisce una competenza giurisdizionale alla Corte di giustizia dell’Unione europea a dirimere qualsiasi controversia che abbia un nesso con il contratto contenente una siffatta clausola. Di conseguenza, gli organi giurisdizionali dell’Unione non agiscono in qualità di arbitri, ma in qualità di organi giurisdizionali che pronunciano sentenze e ordinanze che possono essere direttamente applicabili.

46      Tenuto conto dell’articolo 256, paragrafo 1, e degli articoli 272 e 274 TFUE, il Tribunale è competente a pronunciarsi, in primo grado, sulle controversie di natura contrattuale proposte dinanzi ad esso da persone fisiche o giuridiche solamente in forza di una clausola compromissoria. In mancanza di siffatta clausola, la sua competenza verrebbe estesa al di là delle controversie tassativamente riservategli (v., in tal senso, sentenze del 19 settembre 2012, Commissione/SEMEA, T‑168/10 e T‑572/10, EU:T:2012:435, punto 115 e giurisprudenza ivi citata, e del 24 ottobre 2014, Technische Universität Dresden/Commissione, T‑29/11, EU:T:2014:912, punto 49 e giurisprudenza ivi citata).

47      Poiché costituisce una deroga rispetto al diritto comune, la competenza del Tribunale ex articolo 272 TFUE va interpretata in senso restrittivo. Il Tribunale può conoscere solo delle domande derivanti dal contratto stipulato dall’Unione e contenente una clausola ai sensi dell’articolo 272 TFUE o che siano in relazione diretta con gli obblighi derivanti da detto contratto (v., in tal senso, sentenze del 18 dicembre 1986, Commissione/Zoubek, 426/85, EU:C:1986:501, punto 11, e del 5 luglio 2018, Jenkinson/Consiglio e a., C‑43/17 P, EU:C:2018:531, punti 38 e 40 e giurisprudenza ivi citata).

48      Inoltre, se è vero che, nell’ambito di una clausola stipulata ai sensi dell’articolo 272 TFUE, il Tribunale può essere chiamato a dirimere la controversia applicando il diritto nazionale che disciplina il contratto, la sua competenza a conoscere di una controversia riguardante tale contratto dev’essere valutata sulla base delle sole disposizioni di tale articolo e delle pattuizioni di detta clausola, senza che possano essergli opposte disposizioni del diritto nazionale che si asserisce ostino alla sua competenza (v., in tal senso, sentenze del 18 dicembre 1986, Commissione/Zoubek, 426/85, EU:C:1986:501, punto 10, e del 5 luglio 2018, Jenkinson/Consiglio e a., C‑43/17 P, EU:C:2018:531, punto 39 e giurisprudenza ivi citata). Infatti, secondo un principio di diritto generalmente ammesso, ogni giudice applica le proprie norme procedurali, incluse quelle in materia di competenza (v., in tal senso, sentenze del 19 settembre 2012, Commissione/SEMEA, T‑168/10 e T‑572/10, EU:T:2012:435, punto 118, e del 27 aprile 2022, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Port Polski Ośrodek Rozwoju Technologii/Commissione, T‑4/20, EU:T:2022:242, punto 112 e giurisprudenza ivi citata).

49      Nel caso di specie, è pacifico che le convenzioni di sovvenzione di cui trattasi non sono state sottoscritte dal convenuto, ma solo dall’Alpha Consulting Service.

50      Tuttavia, tale semplice constatazione non può, in circostanze quali quelle dei presenti ricorsi, essere sufficiente a determinare l’incompetenza del Tribunale a conoscerne.

51      Infatti, in primo luogo, le parti concordano sul fatto che, secondo l’articolo 2495 del Codice civile italiano, che determina la capacità giuridica dell’Alpha Consulting Service (v., per analogia, sentenza del 17 marzo 2005, Commissione/AMI Semiconductor Belgium e a., C‑294/02, EU:C:2005:172, punto 60 e giurisprudenza ivi citata), quest’ultima non può più essere convenuta in giudizio a motivo della sua liquidazione volontaria e della sua cancellazione dal registro delle imprese.

52      Ne consegue che un ricorso diretto contro l’Alpha Consulting Service sarebbe stato dichiarato irricevibile.

53      Tale prima circostanza differenzia le presenti cause da quelle in cui il giudice dell’Unione si è dichiarato incompetente a conoscere di un ricorso diretto contro i soci di una società ancora iscritta al registro delle imprese, poiché, in tali cause, il mezzo di ricorso basato sull’articolo 272 TFUE rimaneva esperibile. Infatti, quest’ultima, che era parte dei contratti in questione, possedeva ancora la personalità giuridica e poteva quindi ancora essere convenuta in giudizio (v., in tal senso, ordinanze del 17 febbraio 2006, Commissione/Trends e a., T‑448/04, non pubblicata, EU:T:2006:52, punto 40, e dell’8 gennaio 2008, Commissione/Lior e a., T‑245/04, non pubblicata, EU:T:2008:4, punti 129 e 137).

54      In secondo luogo, si deve constatare che, conformemente all’articolo 2495 del Codice civile italiano, la liquidazione volontaria dell’Alpha Consulting Service e la sua cancellazione dal registro delle imprese non comportano l’estinzione dei crediti della ricorrente.

55      Infatti, occorre sottolineare che, con i presenti ricorsi, la ricorrente intende procedere al recupero dei suoi crediti mediante esecuzione forzata. Più precisamente, essa si avvale dell’articolo 2495, terzo comma, del Codice civile italiano secondo cui i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti, in particolare, dei soci della società liquidata, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione.

56      Da tale disposizione discende quindi che la liquidazione volontaria e la cancellazione dell’Alpha Consulting Service dal registro delle imprese hanno comportato la trasmissione dei debiti insoluti di tale società al suo socio unico, che è divenuto responsabile del passivo della società fino alla concorrenza delle somme che aveva riscosso in base al bilancio finale di liquidazione.

57      Orbene, tale seconda circostanza differenzia le presenti cause dai casi in cui la liquidazione e la cancellazione di una società dal registro delle imprese hanno come conseguenza l’estinzione dei debiti di cui trattasi. Infatti, se sono soddisfatte le condizioni dell’articolo 2495, terzo comma, del Codice civile italiano, che si applica alla stregua della legge applicabile alla costituzione di tale società (v. precedente punto 51), la liquidazione volontaria e la cancellazione dell’Alpha Consulting Service dal registro delle imprese hanno quale effetto che il convenuto è succeduto all’Alpha Consulting Service nei suoi obblighi quale debitore dell’Unione.

58      A tal riguardo, occorre sottolineare che il giudice dell’Unione, di fronte a un simile meccanismo nazionale di trasmissione del patrimonio di una società estinta al suo socio unico, non ha escluso che il trasferimento del debito derivante da una convenzione di sovvenzione stipulata dall’Unione con detta società al suo socio unico possa comportare, quale elemento accessorio a tale debito, il trasferimento della clausola compromissoria iscritta nella medesima convenzione (v., per analogia, sentenza del 19 settembre 2012, Commissione/SEMEA, T‑168/10 e T‑572/10, EU:T:2012:435, punto 127).

59      Orbene, è giocoforza constatare che ciò ci verifica nel caso di specie, dal momento che, come indicato al precedente punto 57, la liquidazione volontaria e la cancellazione dell’Alpha Consulting Service dal registro delle imprese hanno quale effetto che il convenuto è succeduto all’Alpha Consulting Service negli obblighi di quest’ultima che discendono dalle convenzioni di sovvenzione di cui trattasi, ai sensi della giurisprudenza citata al precedente punto 47.

60      In tali circostanze, si deve ritenere che la clausola compromissoria stipulata tra l’Alpha Consulting Service e la ricorrente sia stata trasferita al convenuto quale elemento accessorio dei debiti dell’Alpha Consulting Service, nei cui diritti esso subentra, in forza del diritto applicabile alla liquidazione di tale società.

61      Di conseguenza, il Tribunale è competente a conoscere dei presenti ricorsi, in quanto essi mirano unicamente al rilascio di un titolo esecutivo, vale a dire al fine di consentire alla ricorrente, se del caso, di proseguire la procedura di recupero dei crediti che hanno un nesso diretto con le obbligazioni derivanti dalle convenzioni di sovvenzione di cui trattasi nei confronti del convenuto, che è il solo e unico potenziale debitore dei debiti della società a seguito della liquidazione volontaria e della cancellazione di quest’ultima dal registro delle imprese.

62      Qualsiasi altra interpretazione sarebbe contraria alla tutela degli interessi finanziari dell’Unione.

63      Infatti, occorre rilevare che l’Alpha Consulting Service si è estinta senza che il convenuto, che ne era allo stesso tempo unico socio e liquidatore, abbia riconosciuto l’esistenza di debiti nei confronti, all’epoca, dell’impresa comune Clean Sky 2.

64      Tali debiti non sono stati quindi iscritti al passivo della società nel bilancio finale di liquidazione, cosicché la ricorrente non può avvalersi di detto bilancio per far valere i suoi crediti nei confronti del convenuto dinanzi agli organi giurisdizionali italiani sul fondamento dell’articolo 2495, terzo comma, del Codice civile italiano.

65      Poiché la ricorrente non è un’istituzione dell’Unione legittimata a formalizzare essa stessa la constatazione dei suoi crediti in una decisione che costituisca titolo esecutivo ai sensi dell’articolo 299 TFUE, essa, conformemente all’articolo 103, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU 2018, L 193, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento finanziario»), deve ottenere un titolo esecutivo in via contenziosa prima di far valere dinanzi agli organi giurisdizionali italiani i propri crediti nei confronti del convenuto.

66      Tuttavia, trattandosi di crediti che hanno un rapporto diretto con le obbligazioni derivanti dalle convenzioni di sovvenzione di cui trattasi, nulla indica che gli organi giurisdizionali italiani potrebbero dichiararsi competenti a conoscere delle domande della ricorrente dirette a rilasciarle un titolo esecutivo siffatto connesso a contratti contenenti una clausola compromissoria che attribuisce competenza esclusiva al giudice dell’Unione.

67      Orbene, in assenza di mezzi di ricorso nei confronti dell’Alpha Consulting Service e qualora il Tribunale dovesse dichiararsi incompetente a conoscere dei presenti ricorsi, la ricorrente, in assenza di un titolo esecutivo, non potrebbe procedere al recupero dei suoi crediti esercitando la facoltà che le è offerta dall’articolo 2495, terzo comma, del Codice civile italiano, in forza del quale i debiti insoluti di detta società sono stati trasferiti al suo unico socio.

68      Invece, dichiarandosi competente, il Tribunale offre alla ricorrente la possibilità di proseguire l’esecuzione forzata dei suoi crediti dinanzi agli organi giurisdizionali italiani nei confronti del convenuto che è succeduto all’Alpha Consulting Service quale debitore dell’Unione, in forza del diritto applicabile alla liquidazione di tale società.

69      Tuttavia, il Tribunale non può dichiararsi competente a condannare il convenuto al pagamento dei debiti dell’Alpha Consulting Service senza interferire con le competenze degli organi giurisdizionali dello Stato membro di esecuzione.

70      Infatti, se è vero che il trasferimento dei debiti insoluti di tale società, liquidata volontariamente, al suo ex socio unico, che è anche liquidatore di questa, comporta anche la trasmissione a quest’ultimo della clausola compromissoria, quale elemento accessorio dei debiti dell’Alpha Consulting Service, ciò non toglie che spetta agli organi giurisdizionali dello Stato membro di esecuzione determinare le condizioni alle quali si possa ottenere il recupero dei crediti presso il convenuto, tenuto conto, segnatamente, del bilancio finale di liquidazione di tale società.

71      Infine, tale conclusione non è messa in discussione dall’articolo 24, punto 2, del regolamento n. 1215/2012, al quale fa riferimento il convenuto (v. precedente punto 42), e che attribuirebbe una competenza agli organi giurisdizionali italiani per esaminare le presenti cause. Infatti, tale regolamento mira a disciplinare i conflitti di competenza tra i giudici degli Stati membri, e non tra loro e i giudici dell’Unione. Inoltre, la questione se una controversia contrattuale rientri nella competenza dei giudici dell’Unione o in quella degli Stati membri è disciplinata dagli articoli 272 e 274 TFUE – i quali prevalgono, in quanto disposizioni di diritto primario, sul regolamento n. 1215/2012 – nonché dalle clausole contenute nei contratti stipulati dall’Unione.

B.      Sulla ricevibilità dei ricorsi

72      Il convenuto sostiene che i presenti ricorsi sono irricevibili. Da un lato, egli non avrebbe legittimazione passiva, dal momento che, contrariamente a quanto prevede l’articolo 2495 del Codice civile italiano, come interpretato dalla Corte suprema di cassazione (Italia), non avrebbe tratto alcun beneficio dall’estinzione dell’Alpha Consulting Service. Dall’altro lato, la ricorrente non avrebbe alcun interesse ad agire, sia in base all’articolo 2495 del Codice civile italiano sia in base al diritto dell’Unione. Infatti, anche se il Tribunale accogliesse le pretese della ricorrente e condannasse il convenuto a versarle la totalità delle somme dovute dall’Alpha Consulting Service, la ricorrente potrebbe richiedere al convenuto, tenuto conto del limite fissato dall’articolo 2495 del Codice civile italiano, solo una parte di tali somme, equivalente ai benefici derivanti dalla liquidazione (fino alla concorrenza delle somme riscosse). Orbene, nel caso di specie, il convenuto non avrebbe ricevuto alcuna somma a seguito della liquidazione dell’Alpha Consulting Service, cosicché la ricorrente non avrebbe alcuna possibilità concreta di recuperare il ben che minimo euro dal convenuto.

73      La ricorrente sostiene che i ricorsi sono ricevibili.

74      A tal riguardo, per quanto concerne la legittimazione passiva dinanzi al Tribunale, gli argomenti del convenuto, basati sul diritto italiano, sono inconferenti. Infatti, conformemente al principio di diritto generalmente riconosciuto secondo cui ogni giudice applica le proprie norme processuali, la competenza giurisdizionale e la ricevibilità delle conclusioni si valutano unicamente sulla base del diritto dell’Unione (v., in tal senso, sentenze dell’11 dicembre 2013, EMA/Commissione, T‑116/11, EU:T:2013:634, punto 311 e giurisprudenza ivi citata, e del 29 novembre 2016, ANKO/REA, T‑270/15, non pubblicata, EU:T:2016:681, punto 44 e giurisprudenza ivi citata).

75      Inoltre, alla luce della giurisprudenza rammentata al precedente punto 74, non si può nemmeno tener conto degli argomenti del convenuto, basati sul diritto italiano, diretti a contestare l’interesse ad agire della ricorrente. In ogni caso, non vi è alcun dubbio sull’interesse ad agire della ricorrente alla luce del diritto dell’Unione, poiché, se il Tribunale accogliesse le sue domande, essa disporrebbe, conformemente all’articolo 103, paragrafo 2, del regolamento finanziario, di un titolo esecutivo. I presenti ricorsi possono quindi, grazie ai loro esiti, procurare un beneficio alla ricorrente.

76      Spetterà, se del caso, alla ricorrente avvalersi di tale titolo esecutivo dinanzi agli organi giurisdizionali italiani al fine di recuperare, sul fondamento dell’articolo 2495 del Codice civile italiano, la totalità o una parte dei crediti detenuti nei confronti dell’Alpha Consulting Service presso il convenuto.

77      Di conseguenza, i ricorsi sono ricevibili.

C.      Nel merito

1.      Sui costi diretti e indiretti dichiarati dallAlpha Consulting Service per i progetti Wismos, FIMAC e Wireless Flex Sense

a)      Sui costi diretti e indiretti dichiarati dallAlpha Consulting Service per il primo periodo dei progetti Wismos e FIMAC nonché per il secondo periodo del progetto Wireless Flex Sense

78      La ricorrente sostiene che i costi diretti dichiarati dall’Alpha Consulting Service, per il primo periodo dei progetti Wismos e FIMAC nonché per il secondo periodo del progetto Wireless Flex Sense, violano quanto disposto dagli articoli II.14 e II.15 dell’allegato alle convenzioni di sovvenzione e che, di conseguenza, sono inammissibili al finanziamento. Inoltre, la ricorrente sostiene che l’inammissibilità di tali costi diretti rende altresì inammissibili i costi indiretti dichiarati dall’Alpha Consulting Service per tali medesimi periodi.

1)      Sui costi relativi alla remunerazione di membri del personale di F (progetti Wismos e FIMAC) e di G (progetto Wireless Flex Sense)

79      La ricorrente sostiene che i costi relativi alla remunerazione di membri del personale di F, corrispondenti a EUR 4 386,08 (progetto Wismos) e a EUR 69 070 (progetto FIMAC), e di G, corrispondenti a EUR 11 446,66 (progetto Wireless Flex Sense), non sono ammissibili a titolo delle convenzioni di sovvenzione. Infatti, la partecipazione del personale di F e di G non era prevista all’allegato I alle convenzioni di sovvenzione. Inoltre, tali costi non sarebbero stati sostenuti dall’Alpha Consulting Service, poiché gli interessati sarebbero stati vincolati da un contratto di lavoro non con tale società, ma con F o con G.

80      Il convenuto sostiene che i costi relativi alla remunerazione di membri del personale di F e di G, di cui non contesta gli importi di EUR 4 386,08 (progetto Wismos), di EUR 69 070 (progetto FIMAC) e di EUR 11 446,66 (progetto Wireless Flex Sense), sono ammissibili al finanziamento. Infatti, l’Alpha Consulting Service e F avrebbero stipulato un contratto di collaborazione generale. Parimenti, un contratto di collaborazione generale sarebbe stato stipulato tra l’Alpha Consulting Service e G. Sarebbero inoltre stati conclusi addendum a tali contratti di collaborazione generale, vertenti specificamente sui progetti Wismos, FIMAC e Wireless Flex Sense. Inoltre, le spese di personale di F e di G sarebbero state sostenute non da tali società terze, ma dall’Alpha Consulting Service. Infine, F sarebbe menzionata all’allegato I alle convenzioni di sovvenzione Wismos e FIMAC.

81      A tal riguardo, l’articolo II.14, paragrafo 1, dell’allegato II alle convenzioni di sovvenzione fissa le condizioni alle quali i costi sostenuti per la realizzazione del progetto possono essere considerati ammissibili. Tra tali condizioni, si prevede che, per essere ammissibili, tali costi devono essere stati indicati nel bilancio globale di previsione contenuto nell’allegato I alle convenzioni di sovvenzione [articolo II.14, paragrafo 1, lettera g), dell’allegato II alla convenzione di sovvenzione].

82      Nel caso di specie, e come rilevato dai revisori contabili in particolare alle pagine da 7 a 9 nonché 19 e 20 del rapporto di audit, l’allegato I alle convenzioni di sovvenzione non contiene alcuna menzione relativa alla partecipazione di F o di G nell’ambito dei progetti Wismos, FIMAC o Wireless Flex Sense. Per di più, per quanto attiene specificamente a G, il convenuto non ha nemmeno sostenuto che l’allegato I alla convenzione di sovvenzione Wireless Flex Sense contenesse un riferimento esplicito a tale società.

83      Per quanto riguarda F, vero è che, come sostenuto dal convenuto, tale società è menzionata, così come altre imprese terze, nell’allegato I alle convenzioni di sovvenzione Wismos e FIMAC. L’allegato I alle convenzioni di sovvenzione Wismos e FIMAC precisa segnatamente che l’Alpha Consulting Service è un rivenditore europeo dei prodotti e servizi di F, e illustra talune competenze tecniche di tale società e del suo personale.

84      Tuttavia, contrariamente a quanto sostiene il convenuto, non è possibile dedurre da tali sole menzioni che i firmatari delle convenzioni di sovvenzione Wismos e FIMAC avrebbero accettato la partecipazione di F ai progetti Wismos e FIMAC. Infatti, tali menzioni non fanno alcun riferimento a detta partecipazione di F ai costi del personale di tale società.

85      Parimenti, l’esistenza di una collaborazione di lunga data tra l’Alpha Consulting Service e F ma anche tra l’Alpha Consulting Service e G è insufficiente per dimostrare che l’impresa comune Clean Sky 2 avrebbe accettato la partecipazione di tali società terze ai progetti Wismos, FIMAC e Wireless Flex Sense.

86      Inoltre, il fatto che l’Alpha Consulting Service e tali due società terze abbiano concluso addendum al loro rispettivo contratto di collaborazione generale, aventi specificamente ad oggetto i progetti Wismos, FIMAC e Wireless Flex Sense, è inconferente. In effetti, non emerge affatto da tali addendum, né da alcun altro documento presentato al Tribunale, che, al momento della stipula delle convenzioni di sovvenzione, l’Alpha Consulting Service abbia avvisato l’impresa comune Clean Sky 2 che siffatti addendum sarebbero stati sottoscritti e che essa si sarebbe avvalsa del personale di F e di quello di G.

87      In ogni caso, alla luce delle disposizioni delle convenzioni di sovvenzione, l’Alpha Consulting Service non poteva farsi carico dei costi di personale di F e di quelli di G. Infatti, i costi di personale sono ammissibili unicamente se tale personale è stato direttamente assunto dal beneficiario conformemente alla sua legislazione nazionale (articolo II.15, paragrafo 1, comma 2, primo trattino, dell’allegato II alle convenzioni di sovvenzione). Orbene, il convenuto ha egli stesso affermato nei suoi scritti che gli addendum, menzionati al precedente punto 86, prevedevano la «messa a disposizione» del personale di F o di quello di G presso l’Alpha Consulting Service. Il convenuto ammette quindi che tale personale non è stato direttamente assunto dall’Alpha Consulting Service.

88      Inoltre, le convenzioni di sovvenzione prevedono che tale personale debba essere remunerato conformemente alle prassi abituali del beneficiario (articolo II.15, paragrafo 1, comma 2, terzo trattino, dell’allegato II alle convenzioni di sovvenzione) e che tali costi di personale devono essere stati sostenuti dal beneficiario [articolo II.14, paragrafo 1, lettera b), dell’allegato II alle convenzioni di sovvenzione]. Orbene, il personale di cui trattasi è stato remunerato da F o da G, sicché sono tali società, e non l’Alpha Consulting Service, ad aver sostenuto le spese di personale controverse. Su tale aspetto, gli addendum menzionati al precedente punto 86, precisano di nuovo espressamente che l’Alpha Consulting Service «rimborserà i costi orari interni del personale» di F o quelli di G. Il fatto che l’Alpha Consulting Service si sia impegnata a «rimborsare» le spese di personale di F e quelle di G dimostra, di per sé, che tali spese erano, in realtà, sostenute da tali società terze.

89      Ad abundantiam, supponendo che il convenuto intenda avvalersi implicitamente dell’articolo II.14, paragrafo 2, dell’allegato II alle convenzioni di sovvenzione, è sufficiente constatare che tale disposizione non è applicabile. Certamente, l’articolo II.14, paragrafo 2, dell’allegato II alle convenzioni di sovvenzione prende in considerazione i costi sostenuti da terzi. Tuttavia, le convenzioni di sovvenzione prevedono che tali costi debbano essere collegati a risorse che sono state messe «gratuitamente» a disposizione del beneficiario. Orbene, come è già stato rilevato al precedente punto 88, l’Alpha Consulting Service si è impegnata a rimborsare le spese di personale di F e quelle di G.

90      Di conseguenza, la ricorrente sostiene correttamente che i costi relativi alla remunerazione di membri del personale di F, corrispondenti a EUR 4 386,08 (progetto Wismos) e a EUR 69 070 (progetto FIMAC), e di G, corrispondenti a EUR 11 446,66 (progetto Wireless Flex Sense), non sono ammissibili a titolo delle convenzioni di sovvenzione.

2)      Sui costi relativi alla remunerazione dei consulenti «in-house» (progetti Wismos, FIMAC e Wireless Flex Sense)

91      La ricorrente sostiene che i costi relativi alla remunerazione dei consulenti interni («in-house»), corrispondenti a EUR 58 361,92 (progetto Wismos), a EUR 30 315,26 (progetto FIMAC) e a EUR 94 837,33 (progetto Wireless Flex Sense), non sono ammissibili, dal momento che non erano stati previsti nell’allegato I alle convenzioni di sovvenzione, e che non soddisfacevano talune condizioni fissate dall’articolo II.15 dell’allegato II alle convenzioni di sovvenzione nonché dalla guida in materia di questioni finanziarie, ossia che i consulenti «in-house» dovevano lavorare secondo le istruzioni dell’Alpha Consulting Service, nei locali di tale società e ricevere una remunerazione d’importo simile a quella dei dipendenti di tale società appartenenti alla stessa categoria.

92      Il convenuto sostiene che i costi relativi alla remunerazione dei consulenti  «in-house», di cui non contesta gli importi di EUR 58 361,92 (progetto Wismos), di EUR 30 315,26 (progetto FIMAC) e di EUR 94 837,33 (progetto Wireless Flex Sense), sono conformi a ciascuna delle condizioni fissate dalle convenzioni di sovvenzione e dalla guida in materia di questioni finanziarie.

93      A tal riguardo, e come riconoscono tanto la ricorrente quanto il convenuto, l’ammissibilità dei costi di consulenti «in-house» deve essere valutata conformemente alle disposizioni pertinenti delle convenzioni di sovvenzione, quali precisate dalle sei condizioni cumulative elencate alle pagine 53 e 54 della guida in materia di questioni finanziarie, di cui il convenuto non contesta la pertinenza. Infatti, tale guida rientrava nel quadro in cui le convenzioni di sovvenzione di cui trattasi erano state stipulate, dal momento che era destinata a fornire, segnatamente, esempi concreti nonché suggerimenti relativi alle buone pratiche finanziarie da applicare in sede di attuazione dei progetti finanziati nell’ambito del settimo programma quadro per le attività di ricerca e innovazione (FP7) (v., in tal senso, sentenza del 22 gennaio 2019, EKETA/Commissione, T‑166/17, non pubblicata, EU:T:2019:26, punto 54 e giurisprudenza ivi citata). Pertanto, in forza del principio di esecuzione in buona fede dei contratti, le indicazioni fornite nella guida finanziaria dovevano essere prese in considerazione (sentenza del 10 marzo 2021, Ayuntamiento de Quart de Poblet/Commissione, T‑539/18, non pubblicata, EU:T:2021:123, punto 57). Ai sensi di tale guida, se tali sei condizioni cumulative sono soddisfatte, i costi di consulenti «in-house» possono essere considerati costi di personale ai sensi dell’articolo II.15 dell’allegato II alle convenzioni di sovvenzione.

94      Le parti sono in disaccordo unicamente per quanto riguarda il rispetto delle condizioni seconda (i consulenti devono lavorare conformemente alle istruzioni del beneficiario), terza (i consulenti devono, in linea di principio, lavorare nei locali del beneficiario) e quinta (i costi dei consulenti non devono essere notevolmente diversi da quelli di un dipendente del beneficiario appartenente alla stessa categoria).

95      Per quanto riguarda la seconda condizione, contenuta a pagina 54 della guida in materia di questioni finanziarie, si prevede che: «[il consulente  “in-house”] deve lavorare secondo le istruzioni impartite dal beneficiario (ciò significa che la prestazione è decisa, concepita e supervisionata dal beneficiario)».

96      Nel caso di specie, i revisori contabili hanno ritenuto «non soddisfatta» (not achieved) tale condizione per il progetto Wismos e «potenzialmente non soddisfatta» (possibly not achieved) per i progetti FIMAC e Wireless Flex Sense. Certamente, i contratti stipulati dall’Alpha Consulting Service e dai consulenti «in-house»  prevedevano che questi ultimi lavorassero secondo le istruzioni di D. Tuttavia, ad avviso dei revisori contabili, D non ha dichiarato nessuna ora dedicata al progetto Wismos. Per il progetto FIMA, il numero di ore dichiarate da D corrisponde a meno del 3% del totale delle ore dichiarate per tale progetto. Per il progetto Wireless Flex Sense, il numero di ore dichiarate da D corrisponde a meno del 4% del totale delle ore dichiarate per tale progetto. Inoltre, tutte le ore dichiarate da D per i progetti FIMAC e Wireless Flex Sense sono state dedicate ad attività di gestione e non alle attività di ricerca dei consulenti «in-house».

97      Il convenuto non contesta il fatto che i revisori contabili abbiano indicato che D non aveva dichiarato nessuna ora per il progetto Wismos e aveva dichiarato solo un numero di ore molto ridotto per i progetti FIMAC e Wireless Flex Sense, ossia, rispettivamente, meno del 3% e meno del 4% del totale delle ore dichiarate per ciascuno di tali progetti. Tuttavia, secondo il convenuto, tale constatazione non consentirebbe di per sé di dedurre che i consulenti «in-house»  non lavoravano sotto la supervisione di D. Infatti, il contratto stipulato tra l’Alpha Consulting Service e D prevedeva che quest’ultimo non fosse tenuto a fatturare tutte le ore di lavoro che esso effettuava, fermo restando che non era remunerato per le ore non dichiarate. Inoltre, il regolamento interno dell’Alpha Consulting Service, datato 28 gennaio 2011 e applicabile ai consulenti «in-house», prevedeva che tutti i resoconti delle ore lavorate dovessero essere approvati da D. Parimenti, secondo tale medesimo regolamento interno, tutte le attività dovevano essere coordinate e approvate da D.

98      A tal riguardo, è sufficiente constatare che il regolamento interno del 28 gennaio 2011 è anteriore alla stipula delle convenzioni di sovvenzione. Orbene, il convenuto non ha dimostrato che tale regolamento interno fosse stato trasmesso e realmente applicato ai consulenti «in-house» impegnati nell’ambito dei progetti Wismos, FIMAC e Wireless Flex Sense. In particolare, il convenuto non ha fornito la prova che i resoconti delle ore lavorate e le attività dei consulenti «in-house»  fossero stati effettivamente approvati da D. Tutt’al più, nei suoi scritti, il convenuto si limita a riassumere il tenore di tale regolamento interno, senza tuttavia dimostrarne l’applicazione concreta ai consulenti «in-house».

99      In ogni caso, il Tribunale ritiene, al pari della ricorrente, che sia poco plausibile, tenuto conto del numero di ore ridotto che D ha dedicato a detti progetti, che quest’ultimo abbia realmente avuto la possibilità di decidere, concepire e supervisionare con diligenza il lavoro svolto dai consulenti interni.

100    Tale conclusione non è peraltro inficiata né dai contratti stipulati tra l’Alpha Consulting Service e i suoi consulenti «in-house» né dai resoconti delle ore lavorate che il convenuto ha prodotto come prova. Infatti, il convenuto non individua, nei suoi scritti, gli elementi contenuti in tali documenti che sarebbero in grado di avvalorare le sue affermazioni. Orbene, secondo una giurisprudenza costante, non spetta al Tribunale sostituirsi alle parti nel tentativo di ricercare gli elementi pertinenti nei documenti ai quali esse si riferiscono [v., in tal senso, sentenze del 5 febbraio 2016, Kicktipp/UAMI – Italiana Calzature (kicktipp), T‑135/14, EU:T:2016:69, punto 22 (non pubblicata) e giurisprudenza ivi citata, e del 25 giugno 2020, Siberia Oriental/OCVV (Siberia), T‑737/18, EU:T:2020:289, punto 25 e giurisprudenza ivi citata].

101    Infine, contrariamente a quanto sostenuto dal convenuto, le conclusioni dei revisori contabili si basano, in modo decisivo, sugli elementi rammentati al precedente punto 96, e non sul fatto che l’Alpha Consulting Service non avesse dipendenti permanenti. Infatti, la circostanza che l’Alpha Consulting Service non avesse dipendenti permanenti è addotta ad abundantiam, come dimostra l’uso dell’avverbio inglese «further» alla pagina 58 del rapporto di audit. Inoltre, come indicato dai revisori contabili alle pagine 43 e 44 del rapporto di audit, la menzione dell’assenza di dipendenti permanenti in seno all’Alpha Consulting Service riguardava piuttosto la terza e la quinta condizione controverse, e in particolare l’impossibilità di paragonare le condizioni di lavoro concesse ai consulenti «in-house»  con le condizioni che avrebbero potuto essere concesse ai lavoratori dell’Alpha Consulting Service qualora quest’ultima ne avesse avuti (v. successivo punto 103).

102    Di conseguenza, il convenuto non ha dimostrato, sebbene incomba su di lui l’onere della prova (v., in tal senso, sentenza del 14 luglio 2022, SGI Studio Galli Ingegneria/Commissione, C‑371/21 P, non pubblicata, EU:C:2022:566, punto 49 e giurisprudenza ivi citata), che la seconda condizione, contenuta a pagina 54 della guida in materia di questioni finanziarie, fosse soddisfatta.

103    Inoltre, come rilevato altresì dai revisori contabili alle pagine 50 e 61 del rapporto di audit, il fatto che l’Alpha Consulting Service non avesse dipendenti permanenti esclude altresì che sia soddisfatta la quinta condizione, contenuta a pagina 54 della guida in materia di questioni finanziarie. Infatti, il testo medesimo di tale quinta condizione impone di paragonare i costi dei consulenti «in-house» con quelli «dei dipendenti della stessa categoria che lavorano per il beneficiario nell’ambito di un contratto di lavoro». La circostanza, messa in evidenza dal convenuto, che la retribuzione dei consulenti «in-house» sarebbe stata paragonabile a quella concessa da altre aziende italiane operanti nel medesimo mercato è quindi priva di pertinenza, poiché tale confronto delle retribuzioni deve essere realizzato rispetto ai costi dei dipendenti dell’Alpha Consulting Service. Orbene, il convenuto non contesta che l’Alpha Consulting Service non avesse alcun dipendente durante la realizzazione dei progetti Wismos, FIMAC e Wireless Flex Sense. In tali circostanze, il convenuto non dimostra che fosse soddisfatta nemmeno la quinta condizione, contenuta a pagina 54 della guida in materia di questioni finanziarie.

104    Dal momento che la seconda e la quinta condizione non sono soddisfatte, non è necessario pronunciarsi sul rispetto della terza condizione. Infatti, come indicato al precedente punto 93, le sei condizioni elencate alle pagine 53 e 54 della guida sulle questioni finanziarie sono cumulative. Come sostenuto dalla ricorrente, i costi dei consulenti «in-house» non possono quindi essere ritenuti costi di personale ai sensi dell’articolo II.15 dell’allegato II alle convenzioni di sovvenzione.

105    Infine, il Tribunale rileva, al pari della ricorrente, che i costi dei consulenti «in-house» non sono menzionati nell’allegato I alle convenzioni di sovvenzione. Orbene, conformemente all’articolo II.14, paragrafo 1, lettera g), dell’allegato II alla convenzione di sovvenzione, siffatti costi avrebbero dovuto essere indicati nel bilancio globale di previsione contenuto all’allegato I a dette convenzioni di sovvenzione.

106    Di conseguenza, la ricorrente sostiene correttamente che i costi relativi alla remunerazione dei consulenti «in-house», corrispondenti a EUR 58 361,92 (progetto Wismos), a EUR 30 315,26 (progetto FIMAC) e a EUR 94 837,33 (progetto Wireless Flex Sense), non sono ammissibili a titolo delle convenzioni di sovvenzione.

3)      Sui costi relativi alla remunerazione di D (progetti FIMAC e Wireless Flex Sense)

107    La ricorrente sostiene che i costi relativi alla remunerazione di D, corrispondenti a EUR 3 442,50 (progetto FIMAC) e a EUR 3 892,50 (progetto Wireless Flex Sense), non sono ammissibili, dal momento che non soddisfacevano talune condizioni fissate dall’articolo II.15 dell’allegato II alle convenzioni di sovvenzione FIMAC e Wireless Flex Sense nonché dalla guida in materia di questioni finanziarie, ossia che l’interessato doveva lavorare secondo le istruzioni dell’Alpha Consulting Service, nei locali di tale società e ricevere una remunerazione d’importo simile a quella dei dipendenti  di tale società appartenenti alla stessa categoria.

108    Il convenuto sostiene che i costi relativi alla remunerazione di D, di cui non contesta gli importi di EUR 3 442,50 (progetto FIMAC) e di EUR 3 892,50 (progetto Wireless Flex Sense), sono conformi a ciascuna delle condizioni fissate dalle convenzioni di sovvenzione FIMAC e Wireless Flex Sense nonché dalla guida in materia di questioni finanziarie.

109    A tal riguardo, e come riconoscono tanto la ricorrente quanto il convenuto, l’ammissibilità dei costi di remunerazione di D deve essere valutata conformemente alle disposizioni pertinenti delle convenzioni di sovvenzione, quali precisate dalle sei condizioni cumulative elencate alle pagine 53 e 54 della guida in materia di questioni finanziarie (v. precedente punto 93).

110    Per quanto riguarda la seconda condizione, ossia che l’interessato deve lavorare secondo le istruzioni del beneficiario (v. precedente punto 95), i revisori contabili hanno ritenuto, a pagina 58 del rapporto di audit, che tale condizione fosse «potenzialmente non soddisfatta» (possibly not achieved). Infatti, essi hanno segnatamente sottolineato che D era azionista e amministratore delegato dell’Alpha Consulting Service.

111    Il convenuto non contesta che D fosse azionista e amministratore delegato dell’Alpha Consulting Service. Tuttavia, esso insiste sul fatto che D era stato assunto dall’Alpha Consulting Service in forza di un contratto di diritto italiano di collaborazione coordinata e continuativa, caratterizzato da un nesso di para-subordinazione. Inoltre, in diritto fiscale italiano, i redditi percepiti sulla base di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa sarebbero assimilati a quelli di un lavoratore subordinato.

112    Vero è che, come sostiene il convenuto, i contratti di collaborazione coordinata e continuativa sono disciplinati dal diritto italiano. Ciò posto, le convenzioni di sovvenzione FIMAC e Wireless Flex Sense, e di conseguenza la verifica dell’ammissibilità dei costi controversi, sono, dal canto loro, disciplinate dalle loro proprie clausole, dal diritto dell’Unione e, in subordine, dal diritto belga (articolo 9, paragrafo 1, comma 2, delle convenzioni di sovvenzione FIMAC e Wireless Flex Sense). È quindi esclusivamente alla luce delle clausole delle convenzioni di sovvenzione FIMAC e Wireless Flex Sense nonché del diritto dell’Unione, o del diritto belga, che occorre esaminare se, nel caso di specie, D lavorasse, nell’ambito dei progetti FIMAC e Wireless Flex Sense, secondo le istruzioni dell’Alpha Consulting Service.

113    Su tale punto, è vero che il contratto di collaborazione coordinata e continuativa di D precisava che quest’ultimo avrebbe lavorato su istruzioni del consiglio di amministrazione dell’Alpha Consulting Service, rappresentato dal convenuto, il che significava che il lavoro di D era deciso, concepito e supervisionato dal convenuto o dal suo delegato.

114    Tuttavia, il convenuto non ha dimostrato di aver esercitato una siffatta supervisione nei confronti di D. Infatti, il suo argomento si limita a rammentare il contenuto del contratto che vincola quest’ultimo all’Alpha Consulting Service. Il convenuto, invece, non ha affatto sostenuto nei suoi scritti di aver deciso, concepito e supervisionato le prestazioni eseguite da D. Infine, il convenuto non ha addotto alcuna prova che attesti che egli avrebbe concretamente supervisionato il lavoro di D nell’ambito dei progetti FIMAC e Wireless Flex Sense.

115    Di conseguenza, il convenuto non ha dimostrato, sebbene incomba su di lui l’onere della prova (v. precedente punto 102), che la seconda condizione, contenuta a pagina 54 della guida in materia di questioni finanziarie, fosse soddisfatta.

116    Inoltre, come rilevato altresì dai revisori contabili alle pagine 50 e 58 del rapporto di audit, il fatto che l’Alpha Consulting Service non avesse dipendenti permanenti esclude altresì che la quinta condizione, contenuta a pagina 54 della guida in materia di questioni finanziarie, sia soddisfatta. Infatti, il testo medesimo di tale quinta condizione impone di paragonare i costi relativi alla remunerazione di D con quelli «dei dipendenti della stessa categoria che lavorano per il beneficiario nell’ambito di un contratto di lavoro». Orbene, il convenuto non contesta che l’Alpha Consulting Service non avesse alcun dipendente durante la realizzazione dei progetti FIMAC e Wireless Flex Sense. In tali circostanze, il convenuto non dimostra che fosse soddisfatta nemmeno la quinta condizione, contenuta a pagina 54 della guida in materia di questioni finanziarie.

117    Dal momento che la seconda e la quinta condizione non sono soddisfatte, non è necessario pronunciarsi sul rispetto della terza condizione. Infatti, come indicato al precedente punto 93, le sei condizioni elencate alle pagine 53 e 54 della guida sulle questioni finanziarie sono cumulative. Come sostenuto dalla ricorrente, i costi relativi alla remunerazione di D non possono quindi essere ritenuti costi di personale ai sensi dell’articolo II.15 dell’allegato II alle convenzioni di sovvenzione FIMAC e Wireless Flex Sense.

118    Di conseguenza, la ricorrente sostiene correttamente che i costi relativi alla remunerazione di D, corrispondenti a EUR 3 442,50 (progetto FIMAC) e a EUR 3 892,50 (progetto Wireless Flex Sense), non sono ammissibili a titolo delle convenzioni di sovvenzione FIMAC e Wireless Flex Sense.

4)      Sui costi concernenti la partecipazione dell’Alpha Consulting Service alla conferenza A&D e la voce di bilancio «Mechanical design» (progetto Wismos)

119    La ricorrente sostiene che i costi, corrispondenti rispettivamente a EUR 3 800 e a EUR 4 000, concernenti la partecipazione dell’Alpha Consulting Service alla conferenza A&D e la voce di bilancio «Mechanical design» non sono ammissibili. Infatti, come avrebbero rilevato i revisori contabili, l’Alpha Consulting Service non sarebbe stata in grado di fornire i documenti giustificativi comprovanti il fatto che tali costi sarebbero stati effettivamente sostenuti, né di dimostrare la pertinenza di tali attività rispetto agli obiettivi del progetto Wismos.

120    Il convenuto sostiene di non essersi mai occupato dei rapporti tra l’impresa comune Clean Sky 2 e l’Alpha Consulting Service. Inoltre, l’Alpha Consulting Service avrebbe, all’epoca dei fatti, fornito all’impresa comune Clean Sky 2 tutte le prove pertinenti.

121    A tal riguardo, il Tribunale constata che i revisori contabili hanno concluso, alle pagine 7, 8 e 24 del rapporto di audit, nel senso dell’inammissibilità dei costi controversi. In tali circostanze, e conformemente alla giurisprudenza rammentata al precedente punto 102, spettava al convenuto dimostrare l’ammissibilità di tali costi. Orbene, il convenuto non fornisce la prova che tali costi siano stati effettivamente sostenuti e che fossero pertinenti rispetto agli obiettivi del progetto Wismos. Infine, il convenuto non ha neppure dimostrato che l’Alpha Consulting Service avesse precedentemente trasmesso siffatte prove all’impresa comune Clean Sky 2.

122    Di conseguenza, la ricorrente sostiene correttamente che i costi, corrispondenti rispettivamente a EUR 3 800 e a EUR 4 000, concernenti la partecipazione dell’Alpha Consulting Service alla conferenza A&D e la voce di bilancio «Mechanical design» non sono ammissibili a titolo della convenzione di sovvenzione Wismos.

5)      Sui costi indiretti (progetti Wismos, FIMAC e Wireless Flex Sense)

123    La ricorrente sostiene che l’inammissibilità dei costi diretti rende altresì inammissibili i costi indiretti dichiarati dall’Alpha Consulting Service, ossia EUR 14 109,60 (progetto Wismos), EUR 20 565,55 (progetto FIMAC) e EUR 21 802,27 (progetto Wireless Flex Sense).

124    Il convenuto sostiene che i costi indiretti sono ammissibili, poiché lo sono anche i costi diretti.

125    A tal riguardo, i revisori contabili hanno rilevato, a pagina 25 del rapporto di audit, che l’Alpha Consulting Service aveva dichiarato i propri costi indiretti applicando, conformemente all’articolo II.15 dell’allegato II alle convenzioni di sovvenzione, una percentuale forfettaria del 20% dei costi diretti.

126    In tali circostanze, l’inammissibilità dei costi diretti dichiarati dall’Alpha Consulting Service (v. precedenti punti da 79 a 122) implica altresì l’inammissibilità dei costi indiretti dichiarati da tale società.

127    Di conseguenza, la ricorrente sostiene correttamente che i costi indiretti, corrispondenti a EUR 14 109,60 (progetto Wismos), a EUR 20 565,55 (progetto FIMAC) e a EUR 21 802,27 (progetto Wireless Flex Sense), non sono ammissibili a titolo delle convenzioni di sovvenzione.

b)      Sui costi diretti e indiretti dichiarati dallAlpha Consulting Service per il secondo periodo dei progetti Wismos e FIMAC

128    La ricorrente sostiene che i costi diretti e indiretti dichiarati dall’Alpha Consulting Service, corrispondenti a EUR 12 691,80 (progetto Wismos) e a EUR 32 085,78 (progetto FIMAC), non sono ammissibili a titolo delle convenzioni di sovvenzione Wismos e FIMAC. Per concludere nel senso dell’inammissibilità di tali costi, la ricorrente ha estrapolato i risultati del rapporto di audit, relativi ai costi dichiarati dall’Alpha Consulting Service per il primo periodo di tali due progetti, applicandoli ai costi dichiarati da tale società per il secondo periodo di tali medesimi progetti.

129    Il convenuto ritiene che i costi diretti e indiretti dichiarati dall’Alpha Consulting Service siano ammissibili per tutta la durata dei progetti Wismos e FIMAC. Il convenuto contesta quindi l’inammissibilità dei costi diretti e indiretti dichiarati dall’Alpha Consulting Service per il secondo periodo dei progetti Wismos e FIMAC.

130    In via preliminare, il Tribunale precisa che l’articolo 202, paragrafo 4, del regolamento finanziario, che è applicabile nel caso di specie conformemente all’articolo 9, paragrafo 1, comma 2, delle convenzioni di sovvenzione Wismos e FIMAC, autorizza la ricorrente ad avvalersi dei metodi di estrapolazione quando siano dimostrati errori sistemici che giustificano una nuova valutazione di altri periodi o di progetti non sottoposti ad audit (v., in tal senso, sentenza del 17 settembre 2020, Alfamicro/Commissione, C‑623/19 P, non pubblicata, EU:C:2020:734, punto 69).

131    Inoltre, come menzionato al precedente punto 19, l’impresa comune Clean Sky 2 ha invitato l’Alpha Consulting Service a scegliere un metodo di estrapolazione da applicare ai costi controversi relativi al secondo periodo dei progetti Wismos e FIMAC, costi che non erano contemplati nel rapporto di audit. Tuttavia, l’Alpha Consulting Service non ha comunicato la propria scelta entro il termine impartito.

132    Infine, il convenuto non ha addotto alcun argomento, né prodotto alcuna prova, volti a dimostrare l’ammissibilità dei costi diretti e indiretti dichiarati dall’Alpha Consulting Service per il secondo periodo dei progetti Wismos e FIMAC.

133    Di conseguenza, e per motivi simili a quelli indicati ai precedenti punti da 78 a 127, la ricorrente ha correttamente sostenuto che i costi diretti e indiretti dichiarati dall’Alpha Consulting Service, relativi al secondo periodo dei progetti Wismos e FIMAC, corrispondenti a EUR 12 691,80 (progetto Wismos) e a EUR 32 085,78 (progetto FIMAC), non sono ammissibili a titolo delle convenzioni di sovvenzione Wismos e FIMAC.

c)      Conclusione sui costi diretti e indiretti dichiarati dallAlpha Consulting Service per i progetti Wismos, FIMAC e Wireless Flex Sense

134    La ricorrente ha dimostrato che i costi diretti e indiretti dichiarati dall’Alpha Consulting Service, corrispondenti a un importo complessivo di EUR 97 349,40, non sono ammissibili a titolo della convenzione di sovvenzione Wismos (v. precedenti punti 90, 106, 122, 127 e 133).

135    La ricorrente ha altresì dimostrato che i costi diretti e indiretti dichiarati dall’Alpha Consulting Service, corrispondenti a un importo complessivo di EUR 155 479,09, non sono ammissibili a titolo della convenzione di sovvenzione FIMAC (v. precedenti punti 90, 106, 118, 127 e 133).

136    Infine, la ricorrente ha dimostrato che i costi diretti e indiretti dichiarati dall’Alpha Consulting Service, corrispondenti a un importo complessivo di EUR 131 978,76 non sono ammissibili a titolo della convenzione di sovvenzione Wireless Flex Sense (v. precedenti punti 90, 106, 118 e 127).

2.      Sui costi dichiarati da B e C (progetti FIMAC e Wireless Flex Sense)

137    La ricorrente sostiene che i costi riferiti a sub-contratti corrispondenti a EUR 2 138,14, dichiarati da B nell’ambito del progetto FIMAC, non sono ammissibili, dal momento che non soddisfacevano talune condizioni stabilite all’articolo II.7, paragrafo 2, dell’allegato II alla convenzione di sovvenzione FIMAC, ossia essere previsti e dichiarati in tempo utile nella descrizione del progetto.

138    La ricorrente sostiene altresì che i costi, corrispondenti a EUR 10 445 (progetto FIMAC) e a EUR 23 760 (progetto Wireless Flex Sense), dichiarati da C, non sono ammissibili, dal momento che, contrariamente a quanto prevede l’articolo II.4, paragrafo 4, dell’allegato II alle convenzioni di sovvenzione FIMAC e Wireless Flex Sense, alla fine di detti progetti non era stato presentato nessun certificato sui bilanci («fìnancial statements»).

139    La ricorrente precisa inoltre che essa chiede la restituzione dei costi controversi, di cui ai precedenti punti 137 e 138, all’Alpha Consulting Service, quale coordinatrice dei progetti FIMAC e Wireless Flex Sense, e sulla base dell’articolo II.21, paragrafo 1, dell’allegato II alle convenzioni di sovvenzione FIMAC e Wireless Flex Sense, poiché tale società non ha mai presentato un rapporto relativo alla distribuzione del contributo ai beneficiari. Tale elemento avrebbe così privato la ricorrente di qualsiasi possibilità concreta di far valere i propri crediti nei confronti di B e di C. Infine, la ricorrente afferma altresì che B non ha ricevuto taluni fondi ad esso destinati nell’ambito del progetto FIMAC.

140    Il convenuto sostiene che, nell’ambito del progetto FIMAC, l’Alpha Consulting Service, tra il 18 e il 20 novembre 2014, ha versato EUR 94 285 a B e EUR 10 462 a C. Parimenti nell’ambito del progetto Wireless Flex Sense, l’Alpha Consulting Service, il 19 dicembre 2014, avrebbe versato EUR 41 999,96 a C. Tenuto conto di tali elementi, l’Alpha Consulting Service non sarebbe stata debitrice di tali somme nei confronti della ricorrente.

141    In via preliminare, il Tribunale rileva che il convenuto non contesta né l’inammissibilità dei costi controversi di cui ai precedenti punti 137 e 138, né il loro importo, ossia EUR 2 138,14 e EUR 10 445 (progetto FIMAC) ed EUR 23 760 (progetto Wireless Flex Sense). Il Tribunale esaminerà quindi solamente la questione se l’Alpha Consulting Service fosse debitrice di tali somme, nonostante il fatto che tale società avesse trasferito, nell’ambito di tali progetti, fondi a B e a C.

142    Al riguardo, il convenuto ha presentato al Tribunale l’estratto di un conto bancario dell’Alpha Consulting Service da cui emerge che essa ha realizzato, tra il 18 e il 20 novembre 2014, quattro bonifici bancari, contenenti un riferimento esplicito al progetto FIMAC e a favore di B, per un importo complessivo di EUR 94 287,64. Inoltre, tale medesimo estratto conto attesta un bonifico bancario, datato 19 novembre 2014, di un importo di EUR 10 462,66, contenente anch’esso una menzione esplicita del progetto FIMAC, di cui era beneficiario C. Infine, tale medesimo estratto conto indica altresì un bonifico bancario, datato 19 dicembre 2014, di un importo di EUR 41 999,96, che conteneva una menzione esplicita del progetto Wireless Flex Sense, di cui era beneficiario C.

143    Tale estratto conto conferma quindi l’esistenza di trasferimenti di fondi connessi ai progetti FIMAC e Wireless Flex Sense tra l’Alpha Consulting Service, B e C.

144    Tuttavia, questo solo elemento non esclude che l’Alpha Consulting Service sia debitrice delle somme controverse, di cui ai precedenti punti 137 e 138.

145    Infatti, come rilevato dalla ricorrente, senza essere contraddetta dal convenuto, è solo il 23 novembre 2021, data del deposito dei controricorsi nelle cause T‑649/20 e T‑721/20, che tale informazione è stata comunicata alla ricorrente, nonostante il fatto che l’impresa comune Clean Sky 2, prima di adire il Tribunale, avesse inviato molteplici richieste di pagamento e solleciti. La ricorrente non poteva quindi essere a conoscenza di tale elemento prima della presentazione dei ricorsi di cui trattasi.

146    Inoltre, come rilevato dalla ricorrente, anche in questo caso senza essere contraddetta dal convenuto, quest’ultimo non ha fornito la prova che i bonifici bancari effettuati nel novembre e nel dicembre 2014 avessero effettivamente un collegamento con i costi controversi. In primo luogo, le comunicazioni accluse a tali bonifici («FIMAC PROJECT» e «WIRELESS PROJECT») sono molto generiche. In secondo luogo, tali bonifici sono avvenuti nel 2014, mentre l’inammissibilità riguarda costi che sono stati dichiarati nei secondi rapporti periodici di tali progetti, ossia nel marzo 2017. In terzo luogo, e per quanto riguarda in particolare il progetto FIMAC, i bonifici bancari del novembre 2014 certamente forniscono la prova della distribuzione, ai beneficiari, dell’anticipo ricevuto il 12 novembre 2014 (v. precedente punto 8). Tuttavia, tali bonifici bancari non contraddicono l’affermazione di B, secondo cui l’Alpha Consulting Service non gli avrebbe mai trasmesso la sua quota parte dei pagamenti intermedi.

147    Infine, come rilevato dalla ricorrente, anche in questo caso senza essere contraddetta dal convenuto, l’Alpha Consulting Service non ha mai trasmesso, quale coordinatore dei progetti FIMAC e Wireless Flex Sense, un rapporto sulla distribuzione del contributo ai beneficiari. Alla luce di ciò, la ricorrente verteva nell’impossibilità materiale di azionare le proprie pretese direttamente nei confronti di B e di C.

148    Di conseguenza, la ricorrente sostiene correttamente che i costi controversi, corrispondenti a EUR 2 138,14 e a EUR 10 445 (progetto FIMAC) nonché a EUR 23 760 (progetto Wireless Flex Sense), non sono ammissibili a titolo delle convenzioni di sovvenzione FIMAC e Wireless Flex Sense. Inoltre, è altresì correttamente che la ricorrente sostiene che, ai sensi dell’articolo II.21, paragrafo 1, dell’allegato II alle convenzioni di sovvenzione FIMAC e Wireless Flex Sense, l’Alpha Consulting Service ha l’obbligazione di rimborsare detti costi controversi.

3.      Conclusione sullinammissibilità dei costi dichiarati nei progetti Wismos, FIMAC e Wireless Flex Sense

149    La ricorrente ha dimostrato che i costi dichiarati dall’Alpha Consulting Service, corrispondenti a un importo complessivo di EUR 97 349,40, non sono ammissibili a titolo della convenzione di sovvenzione Wismos (v. precedente punto 134). Tuttavia, nel primo capo delle conclusioni nella causa T‑767/20, essa ha limitato la propria domanda di rimborso alla somma di EUR 56 111,31 che corrisponde agli importi ancora dovuti a titolo di due note di debito emesse nell’ambito del progetto Wismos (v. precedenti punti 20, 24 e 38).

150    La ricorrente ha altresì dimostrato che i costi dichiarati dall’Alpha Consulting Service, da B e da C, corrispondenti a un importo complessivo di EUR 168 062,23, non sono ammissibili a titolo della convenzione di sovvenzione FIMAC (v. precedenti punti 135 e 148).

151    Infine, la ricorrente ha dimostrato che i costi dichiarati dall’Alpha Consulting Service e da C, corrispondenti a un importo complessivo di EUR 155 738,76, non sono ammissibili a titolo della convenzione di sovvenzione Wireless Flex Sense (v. precedenti punti 136 e 148). Tuttavia, come è stato indicato ai precedenti punti 25 e 37, sia la nota di debito del 23 maggio 2019 sia il primo capo delle conclusioni della ricorrente nella causa T‑721/20 limitano la domanda di rimborso alla somma di EUR 141 094,80.

4.      Sugli interessi di mora

152    Come sostiene la ricorrente, l’articolo II.21 dell’allegato II alle convenzioni di sovvenzione prevede che, qualora l’obbligo di rimborso non sia onorato alla data fissata dall’impresa comune Clean Sky 2, la somma dovuta sarà maggiorata di un interesse di mora, al tasso previsto dall’articolo II.5, paragrafo 5, di tale medesimo allegato, ossia il tasso d’interesse applicato dalla Banca centrale europea (BCE) per le sue operazioni principali di rifinanziamento al primo giorno del mese durante il quale scade il termine fissato dall’impresa comune Clean Sky 2, maggiorato di 3,5 punti. L’articolo II.21 dell’allegato II alle convenzioni di sovvenzione prevede altresì che l’interesse di mora copra il periodo compreso tra la data di mancato rimborso, che è esclusa, e la data di pagamento finale, che è inclusa.

153    Nel caso di specie, l’impresa comune Clean Sky 2 ha emesso, il 23 febbraio 2019, una nota di debito, relativa al primo periodo del progetto Wismos, per un importo di EUR 63 493,20, ridotto a EUR 43 419,51 dopo la compensazione parziale nell’ambito del progetto BLADEOUT, con una data di scadenza fissata all’8 aprile 2019. Inoltre, il 3 aprile 2019 l’impresa comune Clean Sky 2 ha emesso una seconda nota di debito, relativa al secondo periodo del progetto Wismos, per un importo di EUR 12 691,80 con una data di scadenza fissata al 20 maggio 2019.

154    A tal riguardo, nel primo dei suoi capi delle conclusioni nella causa T‑767/20, la ricorrente chiede il rimborso della somma di EUR 56 111,31, corrispondente al totale degli importi dovuti a titolo delle due note di debito relative al progetto Wismos, maggiorata degli interessi di mora, calcolati al tasso del 3,5%, unicamente a partire dal 26 maggio 2019. Come emerge dalla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (GU 2019, C 151, pag. 3) il tasso d’interesse applicato dalla BCE alle sue principali operazioni di rifinanziamento era fissato, al 1° maggio 2019, allo 0,00%.

155    Il 23 maggio 2019 l’impresa comune Clean Sky 2 ha emesso una nota di debito, relativa al progetto Wireless Flex Sense, per un importo di EUR 141 094,80 con una data di scadenza fissata all’8 luglio 2019.

156    A tal riguardo, nel primo dei suoi capi delle conclusioni nella causa T‑721/20, la ricorrente chiede il rimborso della somma di EUR 141 094,80, corrispondente all’importo dovuto a titolo della nota di debito relativa al progetto Wireless Flex Sense, maggiorata degli interessi di mora, calcolati al tasso del 3,5%, a partire dal 9 luglio 2019. Come emerge dalla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (GU 2019, C 221, pag. 1) il tasso d’interesse applicato dalla BCE alle sue principali operazioni di rifinanziamento era fissato, al 1° luglio 2019, allo 0,00%.

157    Il 28 maggio 2019 l’impresa comune Clean Sky 2 ha emesso una nota di debito, relativa al progetto FIMAC, per un importo di EUR 168 062,23 con una data di scadenza fissata al 12 luglio 2019.

158    A tal riguardo, nel primo dei suoi capi delle conclusioni nella causa T‑649/20, la ricorrente chiede il rimborso della somma di EUR 168 062,23, corrispondente all’importo dovuto a titolo della nota di debito relativa al progetto FIMAC, maggiorata degli interessi di mora, calcolati al tasso del 3,5%, a partire dal 13 luglio 2019. Come indicato al precedente punto 156, il tasso d’interesse applicato dalla BCE alle sue principali operazioni di rifinanziamento era fissato, al 1° luglio 2019, allo 0,00%.

5.      Sulla violazione dei principi di cooperazione, buona fede e tutela del legittimo affidamento

159    Il convenuto sostiene che, nel contestare l’ammissibilità dei costi di personale dichiarati dall’Alpha Consulting Service, la ricorrente avrebbe, in realtà, richiesto che tale società avesse dei dipendenti, mentre nessuna clausola delle convenzioni di sovvenzione prevedeva un siffatto obbligo. In tal modo, la ricorrente avrebbe modificato ex post le condizioni di erogazione del finanziamento fissate dalle convenzioni di sovvenzione e, di conseguenza, violato i principi di cooperazione, buona fede e tutela del legittimo affidamento.

160    La ricorrente contesta una qualsivoglia violazione dei principi di cooperazione, buona fede e tutela del legittimo affidamento.

161    Tale censura non può che essere respinta. Infatti, la ricorrente non ha sostenuto che i costi di personale dichiarati dall’Alpha Consulting Service fossero inammissibili perché tale società non aveva dipendenti. Infatti, e come è stato segnatamente rilevato al precedente punto 101, l’inammissibilità di detti costi di personale discende unicamente dall’inosservanza da parte dell’Alpha Consulting Service delle condizioni fissate agli articoli II.14 e II.15 dell’allegato II alle convenzioni di sovvenzione, quali precisate alle pagine 53 e 54 della guida in materia di questioni finanziarie.

6.      Conclusione finale

162    Tenuto conto di tutte le considerazioni che precedono e conformemente alle conclusioni della ricorrente, si deve constatare che l’Alpha Consulting Service era tenuta a rimborsare, prima della sua estinzione, la somma di EUR 168 062,23, nell’ambito del progetto FIMAC, la somma di EUR 141 094,80 nell’ambito del progetto Wireless Flex Sense e la somma di EUR 56 111,31 nell’ambito del progetto Wismos, maggiorate degli interessi di mora.

163    Come indicato al precedente punto 76, spetterà, se del caso, alla ricorrente avvalersi della presente sentenza dinanzi agli organi giurisdizionali italiani al fine di recuperare presso il convenuto, sul fondamento dell’articolo 2495 del Codice civile italiano, la totalità o una parte dei crediti vantati nei confronti dell’Alpha Consulting Service.

 Sulle spese

164    Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 3, del regolamento di procedura, se le parti soccombono rispettivamente su uno o più capi, le spese sono compensate.

165    Orbene, è quanto si verifica nel caso di specie. Il Tribunale decide, di conseguenza, che ciascuna parte si farà carico delle proprie spese.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Quinta Sezione)

dichiara e statuisce:

1)      Le cause T649/20, T721/20 e T767/20 sono riunite ai fini della sentenza.

2)      L’Alpha Consulting Service, rappresentata da NG, era tenuta, prima della sua estinzione, a rimborsare all’impresa comune «Aviazione pulita», la somma di EUR 56 111,31, maggiorata degli interessi di mora al tasso del 3,5% l’anno, a partire dal 26 maggio 2019 e fino alla data del pagamento integrale del debito,nell’ambito della convenzione di sovvenzione n. 271874 relativa al progetto intitolato «Wireless/Integrated strain monitoring and simulation system».

3)      L’Alpha Consulting Service, rappresentata da NG, era tenuta, prima della sua estinzione, a rimborsare all’impresa comune «Aviazione pulita», la somma di EUR 141 094,80, maggiorata degli interessi di mora al tasso del 3,5% l’anno, a partire dal 9 luglio 2019 e fino alla data del pagamento integrale del debito,nell’ambito della convenzione di sovvenzione n. 632506 relativa al progetto intitolato «Flexible sensor co-operation for structural health Diagnosis/prognosis».

4)      L’Alpha Consulting Service, rappresentata da NG, era tenuta, prima della sua estinzione, a rimborsare all’impresa comune «Aviazione pulita», la somma di EUR 168 062,23, maggiorata degli interessi di mora al tasso del 3,5% l’anno, a partire dal 13 luglio 2019 e fino alla data del pagamento integrale del debito,nell’ambito della convenzione di sovvenzione n. 632420 relativa al progetto intitolato «FAST impact cross-analysis methodology for Composite leading edge Structures».

5)      La domanda di condanna di NG al pagamento dei debiti derivanti dalle convenzioni di sovvenzione di cui trattasi è respinta.

6)      NG e l’impresa comune «Aviazione pulita» si faranno ciascuna carico delle proprie spese.

Svenningsen

Mac Eochaidh

Stancu

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 5 luglio 2023.

Firme


Indice


I. Fatti

II. Conclusioni delle parti

III. In diritto

A. Sulla competenza del Tribunale

B. Sulla ricevibilità dei ricorsi

C. Nel merito

1. Sui costi diretti e indiretti dichiarati dall’Alpha Consulting Service per i progetti Wismos, FIMAC e Wireless Flex Sense

a) Sui costi diretti e indiretti dichiarati dall’Alpha Consulting Service per il primo periodo dei progetti Wismos e FIMAC nonché per il secondo periodo del progetto Wireless Flex Sense

1) Sui costi relativi alla remunerazione di membri del personale di F (progetti Wismos e FIMAC) e di G (progetto Wireless Flex Sense)

2) Sui costi relativi alla remunerazione dei consulenti «in-house» (progetti Wismos, FIMAC e Wireless Flex Sense)

3) Sui costi relativi alla remunerazione di D (progetti FIMAC e Wireless Flex Sense)

4) Sui costi concernenti la partecipazione dell’Alpha Consulting Service alla conferenza A&D e la voce di bilancio «Mechanical design» (progetto Wismos)

5) Sui costi indiretti (progetti Wismos, FIMAC e Wireless Flex Sense)

b) Sui costi diretti e indiretti dichiarati dall’Alpha Consulting Service per il secondo periodo dei progetti Wismos e FIMAC

c) Conclusione sui costi diretti e indiretti dichiarati dall’Alpha Consulting Service per i progetti Wismos, FIMAC e Wireless Flex Sense

2. Sui costi dichiarati da B e C (progetti FIMAC e Wireless Flex Sense)

3. Conclusione sull’inammissibilità dei costi dichiarati nei progetti Wismos, FIMAC e Wireless Flex Sense

4. Sugli interessi di mora

5. Sulla violazione dei principi di cooperazione, buona fede e tutela del legittimo affidamento

6. Conclusione finale

Sulle spese


*      Lingua processuale: l’italiano.