Language of document : ECLI:EU:T:2012:704





Ordinanza del Tribunale (Ottava Sezione) del 18 dicembre 2012 – Germania/Commissione

(causa T‑205/11)

«Ricorso di annullamento – Aiuti di Stato – Termine di ricorso – Tardività – Irricevibilità»

1.                     Ricorso di annullamento – Termini – Dies a quo – Data di pubblicazione o notificazione – Data in cui si è avuta conoscenza dell’atto – Tardività del ricorso – Contestazione in merito alla data di decorrenza del termine – Onere della prova a carico del ricorrente (Art. 263, sesto comma, TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, artt. 101 e 102, § 2) (v. punti 13, 14, 19, 49, 51, 52)

2.                     Ricorso di annullamento – Termini – Dies a quo – Data di notifica della decisione – Decisione della Commissione in materia di aiuti di Stato che conclude il procedimento di indagine formale – Deposito della decisione presso la rappresentanza permanente dello Stato membro interessato – Ricevuta rilasciata sotto forma di timbro apposto sulla lettera di trasmissione della decisione – Timbro non accompagnato da firma o sigla –Regolare notifica da cui decorre il termine di ricorso – Insussistenza di un obbligo per la Commissione di verificare la legittimazione della persona che riceve la corrispondenza – Irrilevanza delle norme di organizzazione interna della rappresentanza permanente (Art. 263, sesto comma, TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 102, § 2; regolamento del Consiglio n. 659/1999, art. 7) (v. punti 15, 25, 32-48)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione 2011/527/UE della Commissione, del 26 gennaio 2011, relativa all’aiuto di Stato della Germania C 7/10 (ex CP 250/09 e NN 5/10) a titolo della clausola di risanamento prevista dalla legge sulla tassazione delle società («KStG, Sanierungsklausel») (GU L 235, pag. 26).

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Repubblica federale di Germania è condannata alle spese.