Language of document : ECLI:EU:T:2015:91

Causa T‑204/11

(pubblicazione per estratto)

Regno di Spagna

contro

Commissione europea

«Tutela dei consumatori – Regolamento (UE) n. 15/2011 – Metodi per la rilevazione di biotossine lipofile nei molluschi bivalvi – Sostituzione del metodo di biotest sui topi con il metodo di cromatografia liquida combinata alla spettrometria di massa in tandem (LC-MS/MS) – Articolo 168 TFUE – Proporzionalità – Legittimo affidamento»

Massime – Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) dell’11 febbraio 2015

1.      Sanità pubblica – Misure di attuazione – Potere discrezionale delle istituzioni dell’Unione – Regolamento della Commissione che necessita di una valutazione complessa – Sindacato giurisdizionale – Limiti – Errore manifesto di valutazione o sviamento di potere – Necessità di produrre elementi di prova idonei a privare di plausibilità le valutazioni contenute in tale atto

(Regolamento della Commissione n. 15/2011)

2.      Ricorso di annullamento – Regolamento della Commissione che necessita di una valutazione complessa – Sindacato giurisdizionale – Limiti – Valutazione della legittimità in base ai dati disponibili al momento dell’adozione della decisione

(Art. 263 TFUE)

3.      Sanità pubblica – Valutazione dei rischi – Valutazione dei metodi scientifici di analisi delle varie sostanze – Applicazione dei principi di eccellenza, di trasparenza e di indipendenza (Regolamento della Commissione n. 15/2011)

4.      Sanità pubblica – Misure di attuazione – Metodi per la rilevazione di biotossine lipofile nei molluschi bivalvi – Regolamento n. 15/2011 – Preminenza della tutela della salute pubblica rispetto a conseguenze economiche negative, anche notevoli

(Regolamento della Commissione n. 15/2011)

1.      Le istituzioni dell’Unione godono di un ampio potere discrezionale nell’attuare le misure da adottare per la tutela della salute umana, segnatamente per quanto riguarda la definizione degli scopi perseguiti e la scelta degli opportuni strumenti d’azione. Tale ampio potere discrezionale implica un controllo limitato da parte del giudice dell’Unione. Esso porta, infatti, alla conseguenza che il sindacato di merito dell’organo giudicante si limiti ad esaminare se l’esercizio da parte delle istituzioni delle loro competenze non sia viziato da un errore manifesto o da uno sviamento di potere o ancora se tali istituzioni non abbiano manifestamente oltrepassato i limiti del loro potere discrezionale

Al fine di stabilire se un’istituzione abbia commesso un manifesto errore nella valutazione di fatti complessi tale da giustificare l’annullamento di un atto, gli elementi di prova addotti dal ricorrente devono essere sufficienti a privare di plausibilità le valutazioni dei fatti considerati in tale atto. Con riserva di tale esame di plausibilità, non compete al Tribunale sostituire la propria valutazione di fatti complessi a quella dell’autore di tale decisione. Tuttavia, la limitazione del sindacato del giudice dell’Unione non incide sul suo dovere di verificare l’esattezza materiale degli elementi di prova addotti, la loro attendibilità e la loro coerenza, nonché di accertare se tali elementi costituiscano l’insieme dei dati rilevanti che devono essere presi in considerazione per valutare una situazione complessa e se siano di natura tale da corroborare le conclusioni che ne sono state tratte.

(v. punti 30‑33)

2.      V. il testo della decisione.

(v. punto 123)

3.      In materia di tutela della salute pubblica, come nel contesto del rispetto del principio di precauzione, la valutazione scientifica dei metodi adottati per l’analisi delle varie sostanze deve essere eseguita sulla base di pareri scientifici fondati sui principi dell’eccellenza, della trasparenza e dell’indipendenza. Infatti, tali esigenze costituiscono una garanzia procedurale rilevante al fine di assicurare l’oggettività scientifica delle misure e di evitare l’adozione di misure arbitrarie.

(v. punto 131)

4.      La tutela della salute pubblica ha un’importanza preponderante rispetto a considerazioni di ordine economico, in modo tale da giustificare conseguenze economiche negative, anche notevoli, per taluni operatori.

(v. punto 141)