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Sentenza del Tribunale 28 marzo 2012 - Egan e Hackett / Parlamento

(Causa T-190/10) 

("Accesso ai documenti - Regolamento (CE) n. 1049/2001 - Registro degli assistenti di ex membri del Parlamento europeo - Diniego di accesso - Eccezione relativa alla protezione della vita privata e dell'integrità dell'individuo - Protezione delle persone fisiche nei confronti del trattamento di dati personali - Regolamento (CE) n. 45/2001")

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Kathleen Egan (Athboy, Irlanda) e Margareth Hackett (Borris-in-Ossory, Irlanda) (rappresentanti: K. Neary, solicitor, C. MacEochaidh, SC, e J. Goode, barrister)

Convenuto: Parlamento europeo (rappresentanti: N. Lorenz, N. Görlitz e D. Moore, agenti)

Interveniente a sostegno delle ricorrenti: Garante europeo della protezione dei dati (GEPD) (rappresentanti: inizialmente H. Kranenborg e H. Hijmans, poi M. Kranenborg e I. Chatelier, agenti)

Oggetto

Annullamento della decisione del Parlamento del 12 febbraio 2010 che nega alle ricorrenti l'accesso ai registri pubblici degli assistenti di ex membri del Parlamento europeo

Dispositivo

La decisione del Parlamento europeo del 12 febbraio 2010 è annullata nella parte in cui essa rifiuta di accordare alle signore Kathleen Egan e Margareth Hackett l'accesso richiesto ai registri pubblici degli assistenti degli ex membri del Parlamento europeo.

Il Parlamento è condannato a sopportare le spese sostenute dalle signore Egan e Hackett, nonché a rimborsare gli importi anticipati dalla cassa del Tribunale a titolo di aiuto giudiziario a beneficio della signora Egan.

Il Garante europeo della protezione dei dati (GEPD) sopporterà le proprie spese.

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1 - GU C 161 del 19.6.2010.