Language of document : ECLI:EU:T:2012:165





Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 28 marzo 2012 —
Egan e Hackett / Parlamento

(causa T‑190/10)

«Accesso ai documenti — Regolamento (CE) n. 1049/2001 — Registro degli assistenti di ex membri del Parlamento europeo — Diniego di accesso — Eccezione relativa alla protezione della vita privata e dell’integrità dell’individuo — Protezione delle persone fisiche nei confronti del trattamento di dati personali — Regolamento (CE) n. 45/2001»

1.                     Ricorso di annullamento — Atti impugnabili — Nozione — Atti che producono effetti giuridici vincolanti — Risposta del Parlamento a una domanda iniziale di accesso ai documenti — Omissione del Parlamento di informare l’interessato del suo diritto di presentare una domanda di conferma — Ricevibilità del ricorso in via eccezionale (Art. 263 TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, artt. 7 e 8) (v. punti 42‑46)

2.                     Procedura — Atto introduttivo del giudizio — Requisiti di forma [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, artt. 7 e 8; Statuto della Corte di giustizia, art. 21, primo comma; regolamento di procedura del Tribunale, art. 44, § 1, c)] (v. punti 49‑52)

3.                     Unione europea — Istituzioni — Diritto di accesso del pubblico ai documenti — Regolamento n. 1049/2001 — Eccezioni al diritto di accesso ai documenti — Tutela della vita privata e dell’integrità dell’individuo — Ambito di applicazione della deroga — Documenti non più accessibili al pubblico — Inclusione [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, art. 4, § 1, b)] (v. punti 74‑76)

4.                     Unione europea — Istituzioni — Diritto di accesso del pubblico ai documenti — Regolamento n. 1049/2001 — Eccezioni al diritto di accesso ai documenti — Tutela della vita privata e dell’integrità dell’individuo — Obbligo per l’istituzione di procedere a un esame concreto e individuale dei documenti — Obbligo di motivazione — Portata [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, art. 4, § 1, b)] (v. punti 88‑101)

Oggetto

Annullamento della decisione del Parlamento europeo del 12 febbraio 2010 che nega alle ricorrenti l’accesso ai registri pubblici degli assistenti di ex membri del Parlamento europeo.

Dispositivo

1)

La decisione del Parlamento europeo del 12 febbraio 2010 è annullata nella parte in cui essa rifiuta di accordare alle signore Kathleen Egan e Margareth Hackett l’accesso richiesto ai registri pubblici degli assistenti degli ex membri del Parlamento europeo.

2)

Il Parlamento è condannato a sopportare le spese sostenute dalle signore Egan e Hackett, nonché a rimborsare gli importi anticipati dalla cassa del Tribunale a titolo di aiuto giudiziario a beneficio della signora Egan.

3)

Il Garante europeo della protezione dei dati (GEPD) sopporterà le proprie spese.