Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 28 marzo 2012 —
Egan e Hackett / Parlamento
(causa T‑190/10)
«Accesso ai documenti — Regolamento (CE) n. 1049/2001 — Registro degli assistenti di ex membri del Parlamento europeo — Diniego di accesso — Eccezione relativa alla protezione della vita privata e dell’integrità dell’individuo — Protezione delle persone fisiche nei confronti del trattamento di dati personali — Regolamento (CE) n. 45/2001»
1. Ricorso di annullamento — Atti impugnabili — Nozione — Atti che producono effetti giuridici vincolanti — Risposta del Parlamento a una domanda iniziale di accesso ai documenti — Omissione del Parlamento di informare l’interessato del suo diritto di presentare una domanda di conferma — Ricevibilità del ricorso in via eccezionale (Art. 263 TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, artt. 7 e 8) (v. punti 42‑46)
2. Procedura — Atto introduttivo del giudizio — Requisiti di forma [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, artt. 7 e 8; Statuto della Corte di giustizia, art. 21, primo comma; regolamento di procedura del Tribunale, art. 44, § 1, c)] (v. punti 49‑52)
3. Unione europea — Istituzioni — Diritto di accesso del pubblico ai documenti — Regolamento n. 1049/2001 — Eccezioni al diritto di accesso ai documenti — Tutela della vita privata e dell’integrità dell’individuo — Ambito di applicazione della deroga — Documenti non più accessibili al pubblico — Inclusione [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, art. 4, § 1, b)] (v. punti 74‑76)
4. Unione europea — Istituzioni — Diritto di accesso del pubblico ai documenti — Regolamento n. 1049/2001 — Eccezioni al diritto di accesso ai documenti — Tutela della vita privata e dell’integrità dell’individuo — Obbligo per l’istituzione di procedere a un esame concreto e individuale dei documenti — Obbligo di motivazione — Portata [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, art. 4, § 1, b)] (v. punti 88‑101)
Oggetto
| Annullamento della decisione del Parlamento europeo del 12 febbraio 2010 che nega alle ricorrenti l’accesso ai registri pubblici degli assistenti di ex membri del Parlamento europeo. |
Dispositivo
1) | | La decisione del Parlamento europeo del 12 febbraio 2010 è annullata nella parte in cui essa rifiuta di accordare alle signore Kathleen Egan e Margareth Hackett l’accesso richiesto ai registri pubblici degli assistenti degli ex membri del Parlamento europeo. |
2) | | Il Parlamento è condannato a sopportare le spese sostenute dalle signore Egan e Hackett, nonché a rimborsare gli importi anticipati dalla cassa del Tribunale a titolo di aiuto giudiziario a beneficio della signora Egan. |
3) | | Il Garante europeo della protezione dei dati (GEPD) sopporterà le proprie spese. |