Language of document : ECLI:EU:T:2010:475

ORDINANZA DEL PRESIDENTE
DELLA TERZA SEZIONE DEL TRIBUNALE

18 novembre 2010 (1)

«Cancellazione dal ruolo»

Nella causa T-193/10,

Scuola Elementare Maria Montessori Srl, con sede in Roma (Italia), rappresentata dall’avv. A. Nucara,

ricorrente,

contro

Commissione europea, rappresentata dai sigg. D. Grespan e C. Urraca Caviedes, in qualità di agenti,

convenuta,

avente ad oggetto una domanda di annullamento della decisione della Commissione 15 febbraio 2010, recante rigetto della denuncia della ricorrente relativa agli aiuti asseritamente concessi dalle autorità italiane a favore degli enti ecclesiastici e degli organismi senza fini di lucro di utilità sociale.


1        Con lettera depositata nella cancelleria del Tribunale il 18 ottobre 2010, la parte ricorrente ha reso noto al Tribunale, ai sensi dell’art. 99 del regolamento di procedura, che rinunciava agli atti e che la questione sulle spese aveva formato oggetto di un accordo intervenuto tra le parti, ai termini del quale ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

2        Con lettera depositata nella cancelleria del Tribunale l’8 novembre 2010, la parte convenuta ha comunicato di avere preso atto della rinuncia e ha chiesto che, conformemente all’accordo intervenuto tra le parti, ciascuna parte sopportasse le proprie spese.

3        Ai sensi dell’art. 87, n. 5, secondo comma, del regolamento di procedura, in caso di rinuncia agli atti e qualora vi sia accordo tra le parti sulle spese, si provvede secondo l’accordo.

4        Si deve pertanto cancellare la causa dal registro e provvedere alle spese secondo l’accordo tra le parti.

5        Inoltre, con lettera depositata nella cancelleria del Tribunale il 10 agosto 2010, la Repubblica italiana ha chiesto di intervenire nella presente causa a sostegno delle conclusioni della parte convenuta.

6        Con lettera depositata nella cancelleria del Tribunale il 16 agosto 2010, la Parrocchia S. Maria Annunciata ha chiesto di intervenire nella presente causa a sostegno delle conclusioni della parte convenuta.

7        La presente causa essendo cancellata dal ruolo, non vi è più luogo a statuire sulle domande d’intervento della Repubblica italiana e della Parrocchia S. Maria Annunciata, le quale sopporteranno le proprie spese.

Per questi motivi,

IL PRESIDENTE DELLA TERZA SEZIONE DEL TRIBUNALE

così provvede:

1)      La causa T-193/10 è cancellata dal ruolo.

2)      Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

3)      Non vi è più luogo a statuire sulle domande d’intervento della Repubblica italiana e della Parrocchia S. Maria Annunciata, le quale sopporteranno le proprie spese.

Lussemburgo, 18 novembre 2010

Il cancelliere

 

       Il presidente

E. Coulon

 

        O. Czúcz


1 Lingua processuale: l’italiano