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Ricorso proposto il 26 ottobre 2020 – Repubblica di Polonia / Parlamento europeo e Consiglio dell'Unione europea

(Causa C-555/20)

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: Repubblica di Polonia (rappresentante: B. Majczyna, agente)

Resistenti: Parlamento europeo, Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni della ricorrente

Annullare l’articolo 1, paragrafi 3, 4, 6 e 7 e l’articolo 9, paragrafo 1 della direttiva (UE) 2020/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 luglio 2020 che stabilisce norme specifiche per quanto riguarda la direttiva 96/71/CE e la direttiva 2014/67/UE sul distacco dei conducenti nel settore del trasporto su strada e che modifica la direttiva 2006/22/CE per quanto riguarda gli obblighi di applicazione e il regolamento (UE) 1024/20121 ;

condannare il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea alle spese.

In subordine, qualora la Corte dovesse ritenere che le disposizioni impugnate della direttiva 2020/1057 non possano essere separate dal resto di detta direttiva senza alterarne la sostanza, la Repubblica di Polonia chiede di annullare in toto tale direttiva.

Motivi e principali argomenti

La Repubblica di Polonia chiede l’annullamento dell’articolo 1, paragrafi 3, 4, 6 e 7 e dell’articolo 9, paragrafo 1 della direttiva (UE) 2020/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 luglio 2020 che stabilisce norme specifiche per quanto riguarda la direttiva 96/71/CE e la direttiva 2014/67/UE sul distacco dei conducenti nel settore del trasporto su strada e che modifica la direttiva 2006/22/CE per quanto riguarda gli obblighi di applicazione e il regolamento (UE) 1024/2012 (GU2020, L 249, pag. 49), nonché la condanna del Parlamento europeo e del Consiglio dell’Unione europea alle spese.

In subordine, qualora la Corte dovesse ritenere che le disposizioni impugnate della direttiva 2020/1057 non possano essere separate dal resto di detta direttiva senza alterarne la sostanza, la Repubblica di Polonia chiede di annullare in toto tale direttiva.

La Repubblica di Polonia deduce i seguenti motivi contro le disposizioni di cui all’articolo 1, paragrafi 3, 4, 6 e 7 della direttiva (UE) 2020/1057:

1) motivo vertente sulla violazione del principio di proporzionalità (articolo 5, paragrafo 4 TUE), per aver stabilito criteri inadeguati di applicazione delle disposizioni della direttiva 96/71/CE e della direttiva 2014/67/UE ai trasporti;

2) motivo vertente sulla violazione dell’articolo 91, paragrafo 2 TFUE, per aver adottato misure senza tener conto del loro impatto sul tenore di vita e sull’occupazione in talune regioni, come pure sull’uso delle attrezzature relative ai trasporti;

3) motivo vertente sulla violazione dell’articolo 94 TFUE per aver adottato misure senza tenere conto della situazione economica dei vettori;

4) motivo vertente sulla violazione dell’articolo 11 TFUE e dell’articolo 37 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea per non aver tenuto conto dei requisiti di protezione dell’ambiente.

Inoltre, contro l'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2020/1057, la Repubblica di Polonia deduce motivi vertenti sulla violazione del principio di proporzionalità (articolo 5, paragrafo 4, TUE), del principio della certezza del diritto nonché dell'articolo 94 TFUE, per aver stabilito un termine troppo breve per l'attuazione di tale direttiva.

La Repubblica di Polonia sostiene, in particolare, che le disposizioni impugnate violano il principio di proporzionalità. In ragione dell’adozione di criteri inadeguati che definiscono a quali conducenti si applicheranno le disposizioni delle direttive 96/71/CE e 2014/67/UE, sono stati imposti oneri eccessivi ai vettori, che avranno un impatto negativo non solo sulla situazione dei singoli imprenditori e sul mercato dei servizi di trasporto, ma anche sull’ambiente. Gli effetti negativi dell’applicazione delle disposizioni impugnate saranno avvertiti, in particolare, dagli imprenditori provenienti da paesi situati al di fuori del centro dell’Unione europea. Al contempo, la soluzione adottata non è oggettivamente giustificata alla luce della situazione dei conducenti. Essa non riflette neanche la natura specifica dei servizi regolamentati.

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1 GU 2020, L 249, pag. 49.