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Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) 30 settembre 2010 - Vivier /Commissione

(Causa F-29/05) 1

(Funzione pubblica - Agenti temporanei - Inquadramento nel grado - Gradi previsti nell'invito a presentare candidature - Modifica delle norme di inquadramento degli agenti - Art. 12, n. 3, dell'allegato XIII dello Statuto - Applicazione per analogia)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Jean-François Vivier (Patten, Paesi Bassi) (rappresentanti: inizialmente S. Orlandi, A. Coolen e É. Marchal, avocats, successivamente S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis e É. Marchal, avocats)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente H. Krämer e K. Herrmann, agenti, successivamente J. Currall, agente)

Oggetto

L'annullamento della decisione della Commissione con la quale il ricorrente viene inquadrato nel grado A*6 alla sua assunzione come agente temporaneo.

Dispositivo

La decisione di inquadramento della Commissione europea, allegata al contratto integrativo del 21 luglio 2004 del contratto di agente temporaneo sottoscritto dal sig. Vivier il 10 giugno 2004, è annullata.

La Commissione europea sopporterà le proprie spese e quelle sostenute dal sig. Vivier.

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1 - GU C 193 del 6.8.2005, pag. 31 (causa inizialmente registrata presso il Tribunale di primo grado delle Comunità europee con il ruolo T-196/05 e poi trasferita al Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea con ordinanza 15.12.2005).