Language of document : ECLI:EU:C:2021:126

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

ATHANASIOS RANTOS

presentate il 23 febbraio 2021 (1)

Causa C603/20 PPU

SS

contro

MCP

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice (England & Wales), Family Division] [Alta Corte di giustizia (Inghilterra e Galles), divisione del diritto di famiglia, Regno Unito]

Rinvio pregiudiziale – Procedimento pregiudiziale d’urgenza – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Regolamento (CE) n. 2201/2003 – Competenza, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale – Articolo 10 – Competenza in caso di sottrazione di minore – Minore trasferito illecitamente in un paese terzo in cui ha acquisito la residenza abituale – Interesse superiore del minore – Conservazione, senza limiti di tempo, della competenza da parte delle autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui il minore aveva la residenza abituale immediatamente prima del suo trasferimento illecito»






I.      Introduzione

1.        Una minore, cittadina britannica, che aveva la propria residenza abituale nel Regno Unito, viene traferita illecitamente dalla madre in un paese terzo, nella fattispecie l’India, dove acquisisce la residenza abituale. Il padre della minore propone ricorso dinanzi a un’autorità giurisdizionale del Regno Unito per ottenere il ritorno della minore nel Regno Unito e il diritto di visita.

2.        Tale autorità giurisdizionale del Regno Unito è competente a pronunciarsi su un ricorso del genere ai sensi dell’articolo 10 del regolamento (CE) n. 2201/2003 (2)? Questa è, in sostanza, la questione sollevata dalla High Court of Justice (England & Wales), Family Division [Alta Corte di giustizia (Inghilterra e Galles), divisione del diritto di famiglia, Regno Unito].

3.        Nella presente causa occorre quindi esaminare la portata territoriale e le condizioni di applicazione dell’articolo 10 di detto regolamento.

4.        Al termine della mia analisi concluderò che, allorché un minore viene sottratto e trasferito verso un paese terzo, le autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui il minore aveva la residenza abituale immediatamente prima del suo trasferimento o mancato rientro illeciti conservano la loro competenza, senza limiti di tempo, anche nel caso in cui detto minore acquisisca la propria residenza abituale in tale paese terzo.

II.    Contesto normativo

A.      Diritto internazionale

5.        La Convenzione sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l’esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, conclusa all’Aia il 19 ottobre 1996 (in prosieguo: la «Convenzione dell’Aia del 1996»), prevede norme destinate a rafforzare la protezione dei minori nelle situazioni a carattere internazionale e a evitare conflitti tra i sistemi giuridici degli Stati firmatari in materia di competenza, legge applicabile, riconoscimento ed esecuzione delle misure di protezione dei minori.

6.        Ai sensi dell’articolo 7 di detta Convenzione:

«1.      In caso di trasferimento o di mancato ritorno illecito del minore, le autorità dello Stato contraente in cui il minore aveva la sua residenza abituale immediatamente prima del suo trasferimento o del suo mancato ritorno conservano la competenza fino al momento in cui il minore abbia acquisito una residenza abituale in un altro Stato e:

a)      ogni persona, istituzione o altro ente avente il diritto di affidamento abbia acconsentito al trasferimento o al mancato ritorno; o

b)      il minore abbia risieduto nell’altro Stato per un periodo di almeno un anno a decorrere da quando la persona, l’istituzione o ogni altro ente avente il diritto di custodia ha conosciuto o avrebbe dovuto conoscere il luogo in cui si trovava il minore, nessuna domanda di ritorno presentata in quel periodo sia in corso di esame e il minore si sia integrato nel suo nuovo ambiente.

2.      Il trasferimento o il mancato ritorno del minore è considerato illecito:

a)      se avviene in violazione di un diritto di affidamento, assegnato a una persona, un’istituzione o ogni altro ente individualmente, o congiuntamente, in base alla legislazione dello Stato in cui il minore aveva la sua residenza abituale immediatamente prima del suo trasferimento o del mancato ritorno, e

b)      se tale diritto era effettivamente esercitato, individualmente o congiuntamente, al momento del trasferimento o del mancato ritorno, o avrebbe potuto esserlo se non si fossero verificate tali circostanze.

Il diritto di affidamento di cui alla lettera a) può in particolare derivare direttamente dalla legge, da una decisione giudiziaria o amministrativa, o da un accordo in vigore in base alla legislazione del predetto Stato.

3.      Finché le autorità citate al paragrafo primo conservano la loro competenza, le autorità dello Stato contraente in cui il minore è stato trasferito o trattenuto non possono adottare se non le misure urgenti necessarie alla protezione della persona o dei beni del minore, conformemente all’articolo 11».

B.      Diritto dell’Unione

1.      Disposizioni sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dallUnione europea

7.        Con la decisione (UE) 2020/135, del 30 gennaio 2020, relativa alla conclusione dell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica (3) (in prosieguo: l’«accordo di recesso»), il Consiglio ha approvato, a nome dell’Unione europea e della Comunità europea dell’energia atomica, tale accordo, che è stato accluso alla suddetta decisione (4).

8.        L’articolo 86 dell’accordo sul recesso, intitolato «Cause pendenti dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea», ai paragrafi 2 e 3, sancisce quanto segue:

«2.      La Corte di giustizia dell’Unione europea resta competente a pronunciarsi in via pregiudiziale sulle domande presentate dai giudici del Regno Unito prima della fine del periodo di transizione.

3.      Ai fini del presente capo, la Corte di giustizia dell’Unione europea si considera adita e la domanda di pronuncia pregiudiziale si considera presentata nel momento in cui la domanda giudiziale è registrata presso la cancelleria della Corte di giustizia o, secondo il caso, del Tribunale».

9.        A norma degli articoli da 126 a 132 dell’accordo di recesso, durante il periodo di transizione, che inizia alla data di entrata in vigore di tale accordo e, salvo eventuali proroghe, scade il 31 dicembre 2020, il diritto dell’Unione continua ad applicarsi al Regno Unito e nel suo territorio alle condizioni previste dal suddetto accordo.

2.      Regolamento n. 2201/2003

10.      A termini dei considerando 1, 2, 12, 21 e 33 del regolamento n. 2201/2003:

«(1)      La Comunità europea si prefigge l’obiettivo di istituire uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia nel quale sia garantita la libera circolazione delle persone. A tal fine, la Comunità adotta, tra l’altro, le misure nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile necessarie al corretto funzionamento del mercato interno.

(2)      Il Consiglio europeo di Tampere ha approvato il principio del reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie quale fondamento per la creazione di un autentico spazio giudiziario e ha individuato nel diritto di visita un settore prioritario.

(…)

(12)      È opportuno che le regole di competenza in materia di responsabilità genitoriale accolte nel presente regolamento si informino all’interesse superiore del minore e in particolare al criterio di vicinanza. Ciò significa che la competenza giurisdizionale appartiene anzitutto ai giudici dello Stato membro in cui il minore risiede abitualmente, salvo ove si verifichi un cambiamento della sua residenza o in caso di accordo fra i titolari della responsabilità genitoriale.

(…)

(21)      Il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni rese in uno Stato membro dovrebbero fondarsi sul principio della fiducia reciproca e i motivi di non riconoscimento dovrebbero essere limitati al minimo indispensabile.

(…)

(33)      Il presente regolamento riconosce i diritti fondamentali e osserva i principi sanciti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. In particolare, mira a garantire il pieno rispetto dei diritti fondamentali del bambino quali riconosciuti dall’articolo 24 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea».

11.      L’articolo 1 di detto regolamento, intitolato «Ambito d’applicazione», che figura al capo I del regolamento medesimo, intitolato «Ambito d’applicazione e definizioni», ai paragrafi 1 e 2 enuncia quanto segue:

«1.      Il presente regolamento si applica, indipendentemente dal tipo di autorità giurisdizionale, alle materie civili relative:

(…)

b)      all’attribuzione, all’esercizio, alla delega, alla revoca totale o parziale della responsabilità genitoriale.

2.      Le materie di cui al paragrafo 1, lettera b), riguardano in particolare:

a)      il diritto di affidamento e il diritto di visita;

(…)».

12.      Il suo articolo 2, intitolato «Definizioni», che figura parimenti al capo I, così dispone:

«Ai fini del presente regolamento valgono le seguenti definizioni:

(…)

3)      “Stato membro”: tutti gli Stati membri ad eccezione della Danimarca;

(…)

7)      “responsabilità genitoriale”: i diritti e doveri di cui è investita una persona fisica o giuridica in virtù di una decisione giudiziaria, della legge o di un accordo in vigore riguardanti la persona o i beni di un minore. Il termine comprende, in particolare, il diritto di affidamento e il diritto di visita;

(…)

11)      “trasferimento illecito o mancato ritorno del minore”: il trasferimento o il mancato rientro di un minore:

a)      quando avviene in violazione dei diritti di affidamento derivanti da una decisione, dalla legge o da un accordo vigente in base alla legislazione dello Stato membro nel quale il minore aveva la sua residenza abituale immediatamente prima del suo trasferimento o del suo mancato rientro

e

b)      se il diritto di affidamento era effettivamente esercitato, individualmente o congiuntamente, al momento del trasferimento del minore o del suo mancato rientro, o lo sarebbe stato se non fossero sopravvenuti tali eventi. L’affidamento si considera esercitato congiuntamente da entrambi i genitori quando uno dei titolari della responsabilità genitoriale non può, conformemente a una decisione o al diritto nazionale, decidere il luogo di residenza del minore senza il consenso dell’altro titolare della responsabilità genitoriale».

13.      Il capo II del regolamento n. 2201/2003, intitolato «Competenza», alla sezione 2, che contiene gli articoli da 8 a 15, contempla le norme di competenza in materia di responsabilità genitoriale.

14.      Il suo articolo 8, intitolato «Competenza generale», dispone quanto segue:

«1.      Le autorità giurisdizionali di uno Stato membro sono competenti per le domande relative alla responsabilità genitoriale su un minore, se il minore risiede abitualmente in quello Stato membro alla data in cui sono aditi.

2.      Il paragrafo 1 si applica fatte salve le disposizioni degli articoli 9, 10 e 12».

15.      Il successivo articolo 10, intitolato «Competenza nei casi di sottrazione di minori», così recita:

«In caso di trasferimento illecito o mancato rientro del minore, l’autorità giurisdizionale dello Stato membro nel quale il minore aveva la residenza abituale immediatamente prima del trasferimento o del mancato rientro conserva la competenza giurisdizionale fino a che il minore non abbia acquisito la residenza in un altro Stato membro e:

a)      se ciascuna persona, istituzione o altro ente titolare del diritto di affidamento ha acconsentito al trasferimento o mancato rientro;

o

b)      se il minore ha soggiornato in quell’altro Stato membro almeno per un anno da quando la persona, istituzione o altro ente titolare del diritto di affidamento ha avuto conoscenza, o avrebbe dovuto avere conoscenza, del luogo in cui il minore si trovava e il minore si è integrato nel nuovo ambiente e se ricorre una qualsiasi delle seguenti condizioni:

i)      entro un anno da quando il titolare del diritto di affidamento ha avuto conoscenza, o avrebbe dovuto avere conoscenza, del luogo in cui il minore si trovava non è stata presentata alcuna domanda di ritorno del minore dinanzi alle autorità competenti dello Stato membro nel quale il minore è stato trasferito o dal quale non ha fatto rientro;

ii)      una domanda di ritorno presentata dal titolare del diritto di affidamento è stata ritirata e non è stata presentata una nuova domanda entro il termine di cui al punto i);

iii)      un procedimento dinanzi all’autorità giurisdizionale dello Stato membro nel quale il minore aveva la residenza abituale immediatamente prima del trasferimento o del mancato rientro è stato definito a norma dell’articolo 11, paragrafo 7;

iv)      l’autorità giurisdizionale dello Stato membro nel quale il minore aveva la residenza abituale immediatamente prima dell’illecito trasferimento o del mancato ritorno ha emanato una decisione di affidamento che non prevede il ritorno del minore».

16.      Ai sensi dell’articolo 12 del medesimo regolamento, intitolato «Proroga della competenza»:

«1.      Le autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui viene esercitata, ai sensi dell’articolo 3, la competenza a decidere sulle domande di divorzio, separazione personale dei coniugi o annullamento del matrimonio sono competenti per le domande relative alla responsabilità dei genitori che si ricollegano a tali domande se:

a)      almeno uno dei coniugi esercita la responsabilità genitoriale sul figlio;

e

b)      la competenza giurisdizionale di tali autorità giurisdizionali è stata accettata espressamente o in qualsiasi altro modo univoco dai coniugi e dai titolari della responsabilità genitoriale alla data in cui le autorità giurisdizionali sono adite, ed è conforme all’interesse superiore del minore.

(…)

3.      Le autorità giurisdizionali di uno Stato membro sono competenti in materia di responsabilità dei genitori nei procedimenti diversi da quelli di cui al primo paragrafo se:

a)      il minore ha un legame sostanziale con quello Stato membro, in particolare perché uno dei titolari della responsabilità genitoriale vi risiede abitualmente o perché è egli stesso cittadino di quello Stato

e

b)      la loro competenza è stata accettata espressamente o in qualsiasi altro modo univoco da tutte le parti al procedimento alla data in cui le autorità giurisdizionali sono adite ed è conforme all’interesse superiore del minore.

4.      Se il minore ha la residenza abituale nel territorio di uno Stato che non è parte della [Convenzione dell’Aia del 1996], concernente la competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l’esecuzione e la cooperazione in materia di potestà genitoriale e di misure di protezione dei minori, si presume che la competenza fondata sul presente articolo sia nell’interesse del minore, in particolare quando un procedimento si rivela impossibile nel paese terzo interessato».

17.      Il successivo articolo 14, intitolato «Competenza residua», sancisce quanto segue:

«Qualora nessuna autorità giurisdizionale di uno Stato membro sia competente ai sensi degli articoli da 8 a 13 la competenza, in ciascuno Stato membro, è determinata dalla legge di tale Stato».

C.      Diritto del Regno Unito

18.      Gli articoli da 1 a 3 del Family Law Act 1986 (legge sul diritto di famiglia del 1986) concernono la competenza dei giudici di Inghilterra e Galles a pronunciarsi in materia di responsabilità genitoriale.

III. Procedimento principale e questione pregiudiziale

19.      P (in prosieguo: la «minore» o la «figlia») è una cittadina britannica che, alla data della decisione di rinvio, aveva 3 anni e 4 mesi. I genitori della minore, che non sono coniugati ma esercitano congiuntamente la responsabilità genitoriale nei suoi confronti, sono cittadini indiani, titolari di un permesso di soggiorno nel Regno Unito.

20.      MCP, la madre della minore (in prosieguo: la «madre»), sostiene di essere stata oggetto con la figlia di maltrattamenti da parte di SS, il padre della minore (in prosieguo: il «padre»), e di essere fuggita in India con la figlia nel novembre 2017 per un periodo di quattro mesi, perché non disponeva di alcun aiuto nel Regno Unito. La madre, in seguito a ulteriori violenze coniugali, sarebbe nuovamente fuggita in India con la figlia nell’ottobre 2018.

21.      Nell’aprile 2019 essa avrebbe ricondotto temporaneamente la minore nel Regno Unito per un periodo inferiore a due settimane, con la motivazione che, secondo la normativa indiana in materia di immigrazione, la minore non era autorizzata a restare in India per più di 180 giorni. Dal mese di aprile del 2019, la minore sarebbe rimasta continuativamente in India. La madre sarebbe ritornata a vivere nel Regno Unito e avrebbe lasciato la figlia presso la nonna materna.

22.      Il padre si è sposato con un’altra donna e ha avuto un altro figlio; non avrebbe visto la figlia dal 2018 e vorrebbe che quest’ultima vivesse con lui o, in subordine, desidererebbe avere contatti con lei.

23.      Il 26 novembre 2019 la madre ha presentato una domanda dinanzi alla Family Court di Chelmsford (Tribunale per le cause in materia di diritto di famiglia di Chelmsford, Regno Unito) chiedendo l’adozione di una decisione su una questione specifica («specific issue order») volta a ottenere un’«autorizzazione al cambio di giurisdizione riguardante la minore» («permission to change jurisdiction of the child»). L’ordinanza emessa a seguito di tale domanda indica che detto giudice si è ritenuto competente, tenuto conto della residenza abituale della minore.

24.      Il 26 agosto 2020 il padre ha proposto un ricorso dinanzi alla High Court of Justice (England & Wales), Family Division [Alta Corte di giustizia (Inghilterra e Galles), divisione del diritto di famiglia], il giudice del rinvio, chiedendo segnatamente il ritorno della minore nel Regno Unito e il diritto di visita.

25.      Nella presente causa, il giudice del rinvio è chiamato a esaminare le domande della madre e del padre di cui è fatta menzione ai paragrafi 23 e 24 delle presenti conclusioni.

26.      Detto giudice sottolinea che, anche tenendo pienamente conto degli argomenti della madre, è molto probabile che il suo comportamento equivalga a un trasferimento o a un trattenimento illeciti della minore in India.

27.      Essendo stata sollevata la questione della sua competenza a pronunciarsi nel procedimento principale, il giudice del rinvio nutre dubbi al riguardo, osservando che il regolamento n. 2201/2003, avente effetto diretto e rango superiore al diritto del Regno Unito, costituisce l’atto da applicare in primo luogo rispetto agli articoli da 1 a 3 della legge sul diritto di famiglia del 1986. Peraltro, detto giudice ritiene che, se è vero che la minore è stata sottoposta a tutela giudiziaria all’udienza svoltasi il 7 settembre 2020, tale circostanza non incide sulla sua competenza a conoscere della controversia principale.

28.      Detto giudice precisa che, allorché è stato investito del ricorso del padre, il 26 agosto 2020, la minore si trovava in India, dove abitava con la nonna materna, da 22 mesi e che, nell’arco di tale periodo, la stessa aveva trascorso due settimane nel Regno Unito, nell’aprile del 2019. Di conseguenza, alla data del 26 agosto 2020, la minore sarebbe stata pienamente integrata in un ambiente sociale e familiare indiano. Il giudice del rinvio ne deduce che, a quella data, la minore aveva la propria residenza abituale in India e che pertanto esso non è competente a pronunciarsi nel procedimento principale ai sensi dell’articolo 8 del regolamento n. 2201/2003.

29.      Peraltro, secondo detto giudice, fino al 26 agosto 2020 in nessun momento la madre avrebbe inequivocabilmente accettato la competenza dei giudici inglesi a conoscere delle questioni relative alla responsabilità genitoriale riguardante la minore. Di conseguenza, detto giudice ritiene di non essere competente nemmeno sul fondamento dell’articolo 12 del regolamento n. 2201/2003.

30.      Per quanto concerne l’articolo 10 del suddetto regolamento, da un’interpretazione letterale risulterebbe che detta disposizione riguardi i rapporti tra i giudici di due Stati membri. Tale interpretazione sarebbe contenuta al punto 4.2.1.1. della guida pratica all’applicazione del regolamento Bruxelles II bis della Commissione europea (5) (in prosieguo: la «guida pratica»). Tuttavia, la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) [Alta Corte di giustizia (Inghilterra e Galles), sezione civile, Regno Unito], con sentenza del 29 luglio 2014 (6), avrebbe accolto un’interpretazione che riconosce la portata globale del suddetto articolo 10.

31.      Infine, al punto 33 della sentenza UD (7), seguendo le conclusioni dell’avvocato generale Saugmandsgaard Øe (8), la Corte avrebbe statuito che la formulazione degli articoli 9, 10 e 15 del regolamento n. 2201/2003 implica necessariamente che la loro applicazione dipende da un potenziale conflitto di competenza tra giudici di più Stati membri. Tuttavia, tale considerazione non sarebbe stata strettamente necessaria ai fini della soluzione della controversia nel caso di specie, ragion per cui potrebbe qualificarsi come obiter dictum.

32.      Il giudice del rinvio ritiene, pertanto, che la sua competenza a pronunciarsi nel procedimento principale dipenda dalla portata territoriale dell’articolo 10 del regolamento n. 2201/2003, la cui interpretazione non sarebbe chiara.

33.      In tali circostanze la High Court of Justice (England & Wales), Family Division [Alta Corte di giustizia (Inghilterra e Galles), divisione del diritto di famiglia] ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se l’articolo 10 del regolamento [n. 2201/2003] conservi, senza limiti di tempo, la competenza in uno Stato membro, qualora un minore con residenza abituale in detto Stato membro sia stato illecitamente trasferito (o trattenuto) in un paese terzo nel quale, a seguito di detto trasferimento (o mancato ritorno), ha regolarmente acquisito la residenza abituale».

IV.    Sul procedimento d’urgenza

34.      Con atto depositato il 16 novembre 2020 il giudice del rinvio ha chiesto che il presente rinvio pregiudiziale sia sottoposto al procedimento d’urgenza di cui all’articolo 107 del regolamento di procedura della Corte. A sostegno di tale domanda, detto giudice ha osservato che il trascorrere del tempo potrebbe nuocere seriamente, se non irreparabilmente, al rapporto tra la minore e uno dei genitori, nella fattispecie il padre, o allo sviluppo della minore e alla sua integrazione nel suo ambiente familiare e sociale.

35.      Il 2 dicembre 2020 la Quinta Sezione della Corte ha deciso, su proposta del giudice relatore, sentito l’avvocato generale, di accogliere la domanda del giudice del rinvio.

36.      Il padre, la madre e la Commissione hanno depositato osservazioni scritte. Tutte le menzionate parti hanno altresì presentato osservazioni orali all’udienza tenutasi il 4 febbraio 2021.

V.      Analisi

37.      In via preliminare, rilevo che dall’articolo 86 dell’accordo di recesso, entrato in vigore il 1° febbraio 2020, risulta che la Corte resta competente a pronunciarsi in via pregiudiziale sulle domande presentate dai giudici del Regno Unito prima della fine del periodo di transizione. La domanda di pronuncia pregiudiziale di cui trattasi è stata depositata presso la cancelleria della Corte il 16 novembre 2020. La Corte resta quindi competente a pronunciarsi su tale domanda.

38.      Con la sua questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 10 del regolamento n. 2201/2003 debba essere interpretato nel senso che le autorità giurisdizionali dello Stato membro nel quale un minore aveva la residenza abituale immediatamente prima del suo trasferimento o mancato rientro illeciti conservano la loro competenza, senza limiti di tempo, qualora la sottrazione di tale minore avvenga verso un paese terzo, anche nel caso in cui detto minore acquisisca la residenza abituale nel suddetto paese terzo.

A.      Sull’articolo 10 del regolamento n. 2201/2003

1.      Considerazioni preliminari

a)      Sullambito di applicazione territoriale del regolamento n. 2201/2003

39.      Il regolamento n. 2201/2003 non stabilisce espressamente il suo ambito di applicazione territoriale. Dinanzi alla Corte è stata sollevata la questione se tale regolamento si applichi, in generale, ai rapporti giuridici implicanti unicamente Stati membri o se possa parimenti riguardare paesi terzi.

40.      In tal senso, nella causa che ha dato luogo alla sentenza UD, che verteva su un potenziale conflitto di competenza tra uno Stato membro, nella fattispecie il Regno Unito, e un paese terzo, vale a dire la Repubblica popolare del Bangladesh, la Corte ha esaminato la propria competenza a rispondere alle questioni che le erano state sottoposte, riguardanti segnatamente l’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 2201/2003.

41.      A tale riguardo, la Corte ha anzitutto rilevato che l’articolo 1 di tale regolamento, che ne definisce l’ambito di applicazione, precisa le materie civili alle quali questo si applica e quelle alle quali esso non si applica, senza fare riferimento ad una qualsivoglia limitazione dell’ambito di applicazione territoriale del regolamento stesso (9). La Corte ha aggiunto che, per quanto riguarda l’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 2201/2003, tale disposizione stabilisce che i giudici di uno Stato membro sono competenti in materia di responsabilità genitoriale nei confronti di un minore se questi risiede abitualmente in tale Stato membro nel momento in cui il giudice viene adito e che nulla nel tenore letterale di tale disposizione indica che l’applicazione della regola generale di competenza in materia di responsabilità genitoriale da essa enunciata sia subordinata alla condizione dell’esistenza di un rapporto giuridico implicante più Stati membri (10).

42.      La Corte ha poi dichiarato che l’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 2201/2003 si distingue dalle norme in materia di riconoscimento e di esecuzione previste da tale regolamento, il quale si limita al riconoscimento di decisioni emesse da un giudice di uno Stato membro (11). Infine, la Corte ha rilevato che le regole uniformi di competenza contenute nel regolamento in parola non sono destinate ad applicarsi unicamente a situazioni comportanti un nesso effettivo e sufficiente con il funzionamento del mercato interno, che implica, per definizione, più Stati membri, anche se, di per sé stessa, l’unificazione delle regole di competenza, operata dal suddetto regolamento, ha sicuramente come obiettivo di eliminare gli ostacoli al funzionamento del mercato interno che possono risultare dalle differenze tra le legislazioni nazionali in materia (12).

43.      Al termine della sua analisi, la Corte ha constatato che la regola di competenza generale prevista dall’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 2201/2003 è suscettibile di trovare applicazione a liti che implicano rapporti tra i giudici di un solo Stato membro e quelli di un paese terzo, e non soltanto rapporti tra giudici di più Stati membri e che essa era dunque competente a rispondere alle questioni sollevate(13).

44.      Di conseguenza, dalla giurisprudenza della Corte risulta chiaramente che l’applicazione dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 2201/2003 può riguardare rapporti giuridici che coinvolgono paesi terzi, nonostante il fatto che il testo di tale disposizione non menzioni affatto tali Stati.

b)      Sui rapporti tra gli articoli  8 e 10 del regolamento n. 2201/2003

45.      Come risulta dal suo titolo, l’articolo 8 del regolamento n. 2201/2003 sancisce una regola di competenza generale in ordine alla responsabilità genitoriale. Peraltro, sempre in materia di responsabilità genitoriale, l’articolo 10 di tale regolamento stabilisce una regola di competenza specifica in caso di sottrazione internazionale di minori.

46.      Nel caso di cui trattasi, il giudice del rinvio, nella sua decisione, considera molto probabile che il comportamento della madre equivalga a un trasferimento illecito o a un trattenimento illecito della minore in India. In tale fattispecie, non vi è dubbio, a mio avviso, che si debba applicare esclusivamente l’articolo 10 del regolamento n. 2201/2003.

47.      Infatti, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2, di tale regolamento, il paragrafo 1 di detto articolo «si applica fatte salve le disposizioni degli articoli 9, 10 e 12». In altre parole, l’articolo 10 del suddetto regolamento costituisce una norma di competenza speciale che, in quanto lex specialis, prevale sull’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento medesimo nelle situazioni che intende specificamente disciplinare, vale a dire la sottrazione di minori (14).

48.      Pertanto, per quanto concerne la responsabilità genitoriale in caso di trasferimento o mancato rientro illeciti di un minore, ai fini della determinazione della competenza delle autorità giurisdizionali degli Stati membri, trova applicazione soltanto l’articolo 10 del regolamento n. 2201/2003.

2.      Sulla portata dellarticolo  10 del regolamento n. 2201/2003 in caso di sottrazione di minore verso un paese terzo

49.      Occorre esaminare la portata dell’articolo 10 del regolamento n. 2201/2003 nel caso in cui un minore, che aveva la residenza abituale in uno Stato membro, sia trasferito illecitamente in un paese terzo in cui acquisisce la residenza abituale, come si verifica nella fattispecie di cui al procedimento principale.

50.      A tale riguardo, secondo costante giurisprudenza della Corte, per interpretare una disposizione del diritto dell’Unione, si deve tener conto non soltanto del tenore letterale di quest’ultima, bensì anche del suo contesto e degli obiettivi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte (15).

a)      La formulazione dellarticolo  10 del regolamento n. 2201/2003

51.      L’articolo 10 del regolamento n. 2201/2003 dispone che, in caso trasferimento illecito o mancato rientro di un minore, l’autorità giurisdizionale dello Stato membro nel quale il minore aveva la residenza abituale immediatamente prima del trasferimento o del mancato rientro conserva la competenza giurisdizionale fino a che il minore non abbia acquisito la residenza in un altro Stato membro e che siano soddisfatte determinate condizioni enunciate nel medesimo articolo.

52.      Il suddetto articolo potrebbe essere letto, secondo un primo approccio, nel senso di una sua applicabilità solo nel caso in cui la sottrazione del minore avvenga verso un altro Stato membro (16). Tuttavia, a mio avviso, tale interpretazione non è quella corretta. Infatti, lo stesso articolo è costituito da due parti ben distinte, il cui l’elemento decisivo risiede nelle parole «conserva la competenza giurisdizionale». L’articolo 10 del regolamento n. 2201/2003 dovrebbe quindi essere inteso come segue.

53.      Se un minore aveva la sua residenza abituale in uno Stato membro, come nel caso della minore di cui trattasi, l’autorità giurisdizionale di detto Stato membro conserva la competenza giurisdizionale fino a che tale minore non acquisisca la sua residenza abituale in un altro Stato membro. Poiché si fa riferimento solo a un altro Stato membro, se ne deduce, a mio avviso, che, quando un minore è oggetto di un trasferimento illecito o di un mancato rientro in relazione a un paese terzo, l’autorità giurisdizionale dello Stato membro in cui il minore aveva la sua residenza abituale conserva la competenza giurisdizionale.

54.      A mio parere, se è vero che l’articolo 10 del regolamento n. 2201/2003 menziona unicamente gli Stati membri, tuttavia esso disciplina altresì i rapporti giuridici implicanti un paese terzo nel senso che tali rapporti non possono condurre a un trasferimento di competenza alle autorità giurisdizionali di tale paese terzo. È irrilevante che detto minore acquisisca una residenza abituale nel suddetto paese terzo, in quanto, in considerazione del tenore letterale dell’articolo 10 del regolamento in parola, egli non acquisisce la sua residenza abituale in un altro Stato membro.

55.      Di conseguenza, a differenza della situazione esistente tra due Stati membri, le autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui il minore risiedeva abitualmente prima di essere sottratto e trasferito verso un paese terzo restano competenti senza limiti di tempo (perpetuatio fori).

56.      In altri termini, alla luce della formulazione dell’articolo 10 del regolamento n. 2201/2003, non vi è alcuna «lacuna giuridica» per la situazione in cui un minore sia oggetto di trasferimento illecito o di mancato rientro in relazione a un paese terzo. Poiché la sottrazione non si verifica verso uno Stato membro, sono sempre le autorità giurisdizionali dello Stato membro d’origine a essere competenti a pronunciarsi sulla responsabilità genitoriale nei confronti di tale minore.

b)      Il contesto dellarticolo  10 del regolamento n. 2201/2003

57.      L’interpretazione secondo cui le autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui il minore aveva la residenza abituale conservano, senza limiti di tempo, la competenza giurisdizionale in caso di sottrazione verso un paese terzo mi sembra confermata dal contesto dell’articolo 10 del regolamento n. 2201/2003.

58.      Infatti, come indicato ai paragrafi da 40 a 43 delle presenti conclusioni, la Corte ha espressamente riconosciuto che l’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 2201/2003, relativo alla competenza generale in materia di responsabilità genitoriale, poteva applicarsi ai rapporti giuridici implicanti paesi terzi.

59.      Non rilevo motivi per accogliere una diversa interpretazione per le altre disposizioni di tale regolamento riguardanti la competenza delle autorità giurisdizionali di uno Stato membro in materia di responsabilità genitoriale, tra le quali l’articolo 10 del suddetto regolamento. Infatti, non sembra affatto logico che il giudice di uno Stato membro debba applicare l’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 2201/2003 quando i rapporti giuridici coinvolgono un paese terzo, e non l’articolo 10 del regolamento medesimo in caso di sottrazione verso un paese terzo.

60.      Inoltre, poiché l’articolo 10 del regolamento n. 2201/2003 costituisce una lex specialis rispetto all’articolo 8, paragrafo 1, del medesimo regolamento, mi sembra che, se quest’ultima disposizione può essere applicata alle controversie che riguardano i rapporti tra i giudici di uno Stato membro e quelli di un paese terzo, si debba trarre la stessa conclusione per quanto concerne detto articolo 10.

61.      Peraltro, secondo la giurisprudenza della Corte, il regolamento n. 2201/2003 si fonda, come risulta dai suoi considerando 2 e 21, sul principio del reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie quale fondamento per la creazione di un autentico spazio giudiziario nonché sul principio della fiducia reciproca. Quest’ultimo principio impone a ciascuno degli Stati membri di ritenere, tranne che in circostanze eccezionali, che tutti gli altri Stati membri rispettino il diritto dell’Unione e, più in particolare, i diritti fondamentali riconosciuti da tale diritto (17).

62.      Mi sembra che, nel contesto dell’applicazione dell’articolo 10 del regolamento n. 2201/2003, il fatto che tutti gli Stati membri rispettino, in linea di principio, il diritto dell’Unione giustifichi il riconoscimento, a determinate condizioni, della competenza delle autorità giurisdizionali dello Stato membro verso il quale un minore sia stato sottratto e in cui lo stesso abbia acquisito la residenza abituale.

63.      Al contrario, nel caso in cui un minore sia stato sottratto e trasferito verso un paese terzo, non possono trovare applicazione la cooperazione e la fiducia reciproca previste dal diritto dell’Unione. Di conseguenza, considerato il contesto dell’articolo 10 del regolamento n. 2201/2003, non vi è alcuna giustificazione per ammettere la competenza delle autorità giurisdizionali di tale paese terzo, anche nel caso in cui il minore sottratto abbia acquisito la residenza abituale in quest’ultimo paese.

c)      Gli obiettivi dellarticolo  10 del regolamento n. 2201/2003

64.      Secondo il suo considerando 12, le regole di competenza stabilite dal regolamento n. 2201/2003 si informano all’interesse superiore del minore e, in particolare, al criterio della vicinanza. Ne consegue che tale regolamento muove dal concetto secondo cui deve prevalere l’interesse superiore del minore(18).

65.      Conformemente al suo considerando 33, il regolamento in parola mira a garantire il pieno rispetto dei diritti fondamentali del bambino quali riconosciuti dall’articolo 24 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea(19). A tale riguardo, l’articolo 24, paragrafo 2, della stessa sancisce che in tutti gli atti relativi ai minori, siano essi compiuti da autorità pubbliche o da istituzioni private, l’interesse superiore del minore deve essere considerato preminente.

66.      In via generale, quindi, il regolamento n. 2201/2003 ha lo scopo, nell’interesse superiore del minore, di permettere al giudice che è più vicino a quest’ultimo e che, per questo, conosce meglio la sua situazione e il suo grado di sviluppo, di adottare le decisioni necessarie (20). L’articolo 8 di detto regolamento traduce tale obiettivo attribuendo una competenza generale alle autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui il minore ha la residenza abituale(21).

67.      Per quanto riguarda l’articolo 10 del regolamento in parola, il legislatore dell’Unione ha inteso tutelare l’interesse superiore del minore nel caso particolare di un trasferimento illecito o di un mancato rientro. La Corte ha così sottolineato che il regolamento medesimo mira a dissuadere dal commettere sottrazioni di minori tra Stati membri e, in caso di sottrazione, ad ottenere che il ritorno del minore sia effettuato al più presto. La Corte ha aggiunto che il trasferimento illecito di un minore non dovrebbe, in linea di principio, comportare il trasferimento della competenza dai giudici dello Stato membro in cui il minore aveva la residenza abituale immediatamente prima del trasferimento a quelli dello Stato membro in cui è stato condotto, e ciò nemmeno nell’ipotesi in cui, a seguito del trasferimento, il minore abbia acquisito la residenza abituale in quest’altro Stato membro. Pertanto, essa ha ritenuto che le condizioni enunciate all’articolo 10, lettere a) e b), del regolamento n. 2201/2003 dovessero essere interpretate in senso restrittivo (22).

68.      Di conseguenza, la Corte ha statuito che, anche qualora il minore sottratto abbia acquisito la residenza abituale in un altro Stato membro, le autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui egli risiedeva prima di essere sottratto restano, in linea di principio, competenti in materia di responsabilità genitoriale. In altri termini, un’azione illecita, vale a dire la sottrazione di un minore da parte di uno dei genitori, non determina un cambiamento dell’autorità giurisdizionale competente a pronunciarsi sulla responsabilità genitoriale, al fine di proteggere l’interesse superiore del minore.

69.      Tale obiettivo risulta evidente anche dai lavori preparatori del regolamento n. 2201/2003, secondo i quali il «fatto che la competenza segua automaticamente il cambiamento di residenza abituale del minore comporta il rischio che si ricorra a mezzi illeciti per instaurare legami giurisdizionali artificiali, nell’intento di ottenere l’affidamento dei figli»(23).

70.      Mi sembra difficile immaginare che l’obiettivo di dissuadere le sottrazioni di minori venga meno per la sola ragione che il trasferimento del minore è effettuato verso un paese terzo. Infatti, in caso contrario, sarebbe sufficiente che il genitore che sottrae il minore si trasferisse in un paese terzo, che, d’altronde, potrebbe essere immediatamente confinante con uno Stato membro, affinché l’articolo 10 del regolamento n. 2201/2003 cessasse di trovare applicazione. Il minore sarebbe in tal modo privato dei diritti conferiti dal tale regolamento, il quale mira a proteggere il suo interesse superiore.

71.      Alla luce delle suesposte considerazioni, sono dell’avviso che il tenore letterale dell’articolo 10 del regolamento n. 2201/2003, il contesto di tale articolo e gli obiettivi perseguiti dalla normativa di cui fa parte inducano a ritenere che, allorché un minore, che aveva la residenza abituale in uno Stato membro, è sottratto verso un paese terzo, le autorità giurisdizionali di tale Stato membro conservano la competenza a pronunciarsi sulla responsabilità genitoriale nei confronti di tale minore, senza limiti di tempo.

3.      Sullincidenza della cittadinanza dellUnione del minore sottratto verso un paese terzo

72.      Nel caso di specie, l’interpretazione proposta è ulteriormente rafforzata dal fatto che la minore è una cittadina del Regno Unito e, in quanto tale, cittadina dell’Unione alla data dei fatti di cui al procedimento principale.

73.      Secondo costante giurisprudenza della Corte, l’articolo 20 TFUE conferisce a chiunque possegga la cittadinanza di uno Stato membro lo status di cittadino dell’Unione, il quale è destinato ad essere lo status fondamentale dei cittadini degli Stati membri (24).

74.      La cittadinanza dell’Unione conferisce a ciascun cittadino dell’Unione il diritto fondamentale e individuale di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, fatte salve le limitazioni e le condizioni previste dal Trattato e le disposizioni adottate al fine della loro applicazione (25).

75.      In tale contesto, la Corte ha statuito che l’articolo 20 TFUE osta a provvedimenti nazionali, comprese eventuali decisioni di rifiuto del diritto di soggiorno ai familiari di un cittadino dell’Unione, le quali abbiano l’effetto di privare i cittadini dell’Unione del godimento effettivo del contenuto essenziale dei diritti conferiti dal loro status (26).

76.      Sono del parere che, in una controversia come quella di cui al procedimento principale, sia opportuno ispirarsi a una siffatta giurisprudenza. Infatti, quando un minore con cittadinanza dell’Unione è sottratto verso un paese terzo, ritenere che le autorità giurisdizionali di quest’ultimo Stato siano competenti a pronunciarsi sulla responsabilità genitoriale nei confronti di tale minore equivale a recidere tutti i legami con il diritto dell’Unione, anche qualora il minore sia vittima di trasferimento o mancato rientro illeciti. Orbene, a mio avviso, detta azione illecita non può privare tale minore dell’effettivo godimento del diritto a che la responsabilità genitoriale nei suoi confronti sia esaminata da un giudice di uno Stato membro.

77.      Di conseguenza, l’articolo 20 TFUE mi sembra confermare la competenza delle autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui un minore con cittadinanza dell’Unione aveva la residenza abituale immediatamente prima di essere sottratto verso un paese terzo.

78.      Al fine di valutare appieno la portata territoriale e le condizioni di applicabilità dell’articolo 10 del regolamento n. 2201/2003, occorre ancora esaminare gli argomenti invocati a favore di un’applicazione di tale articolo limitata agli Stati membri.

4.      Sugli argomenti a favore di unapplicazione dellarticolo  10 del regolamento n. 2201/2003 limitata agli Stati membri

79.      In primo luogo, il giudice del rinvio rileva che, al punto 33 della sentenza UD, la Corte ha statuito che, contrariamente ad alcune disposizioni del regolamento n. 2201/2003 relative alla competenza, come gli articoli 9, 10 e 15 di quest’ultimo, la cui formulazione implica necessariamente che la loro applicazione dipenda da un potenziale conflitto di competenza tra giudici di più Stati membri, dal tenore letterale dell’articolo 8, paragrafo 1, di detto regolamento non discende che tale disposizione sia limitata alle liti relative a siffatti conflitti.

80.      Tuttavia, tale elemento non mi sembra decisivo per quanto riguarda la competenza delle autorità giurisdizionali di uno Stato membro in caso di sottrazione di un minore verso un paese terzo. Si tratta, infatti, di un obiter dictum, basato su un ragionamento a contrario. Orbene, un ragionamento del genere ha, per definizione, un valore giuridico relativo e limitato, essendo un semplice argomento utilizzato nel contesto dell’esame dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 2201/2003. Inoltre, in tale sentenza, la Corte non ha provveduto a interpretare l’articolo 10 di detto regolamento, in quanto la causa non riguardava la sottrazione di minori.

81.      In secondo luogo, il giudice del rinvio fa riferimento alla guida pratica, secondo la quale il campo di applicazione territoriale dell’articolo 10 del regolamento n. 2201/2003 sarebbe limitato agli Stati membri. A tal proposito, detto giudice menziona il punto 4.2.1.1 della suddetta guida, ai sensi del quale «[a]l fine di scoraggiare la sottrazione di minori da parte dei genitori da uno Stato membro a un altro, l’articolo 10 garantisce che l’autorità giurisdizionale dello Stato membro nel quale il minore aveva la residenza abituale prima del trasferimento illecito o mancato ritorno (“Stato membro d’origine”) conservi la competenza a decidere nel merito anche dopo la sottrazione. La competenza può essere attribuita alle autorità giurisdizionali del nuovo Stato membro (“Stato membro richiesto”) soltanto in base a condizioni molto restrittive».

82.      Orbene, da una parte, rilevo che, nella guida pratica, la Commissione non ha esaminato la situazione della sottrazione di un minore verso un paese terzo. Dall’altra, in ogni caso, per quanto detto documento costituisca uno strumento utile per l’interpretazione del regolamento n. 2201/2003, esso non ha forza obbligatoria e non può quindi vincolare la Corte nell’interpretazione di tale regolamento (27).

83.      In terzo luogo, il giudice del rinvio sostiene parimenti che l’articolo 10 del regolamento n. 2201/2003 dovrebbe essere interpretato nel senso che ha una portata territoriale limitata agli Stati membri in quanto, in caso contrario, la competenza conservata dallo Stato membro d’origine continuerebbe a sussistere a tempo indeterminato. Secondo detto giudice, tale Stato membro si troverebbe quindi in una posizione più forte per quanto concerne la sua competenza nei confronti di un paese terzo rispetto a uno Stato membro (28), il che sarebbe molto difficile da comprendere.

84.      Non condivido tale analisi. Come è già stato osservato al paragrafo 61 delle presenti conclusioni, il regolamento n. 2201/2003 si basa sulla cooperazione e sulla fiducia reciproca tra autorità giurisdizionali degli Stati membri, che consentono, a determinate condizioni, un trasferimento di competenza tra tali giudici. Poiché la cooperazione e la fiducia reciproca non sono previste quando si tratta di autorità giurisdizionali di paesi terzi, mi sembra del tutto giustificato e conforme a detto regolamento che le autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui un minore aveva la residenza abituale immediatamente prima di essere sottratto verso un paese terzo rimangano competenti senza limiti di tempo, al fine di garantire la tutela dell’interesse superiore di tale minore.

85.      In quarto luogo, si potrebbe sostenere che, in caso di sottrazione di minore verso un paese terzo, il regolamento n. 2201/2003 non trovi applicazione e che si debba quindi fare riferimento alla Convenzione dell’Aia del 1996, il cui articolo 7 è redatto in termini molto simili a quelli dell’articolo 10 di tale regolamento. Tuttavia, l’applicazione di detta convenzione presuppone che il paese terzo vi abbia aderito. Orbene, nella fattispecie, l’India non è parte di tale convenzione. Pertanto, nella presente causa, non occorre esaminare nei dettagli come si conciliano il regolamento n. 2201/2003 e la Convenzione dell’Aia del 1996 (29). Mi limito a osservare che questa causa dimostra che, se un minore aveva la residenza abituale in uno Stato membro immediatamente prima di essere sottratto, la non applicazione dell’articolo 10 del regolamento n. 2201/2003 non sarà sempre sostituita dall’applicazione dell’articolo 7 della Convenzione dell’Aia del 1996.

86.      In quinto luogo, in mancanza di applicazione della Convenzione dell’Aia del 1996, sarebbe opportuno fare riferimento o a una convenzione bilaterale tra lo Stato membro e il paese terzo interessato, o alle norme nazionali di tale Stato membro in materia di competenza giurisdizionale, sul fondamento dell’articolo 14 del regolamento n. 2201/2003. Tuttavia, non si può presumere che tali norme nazionali garantiscano necessariamente la stessa protezione o un livello di protezione più elevato dell’interesse superiore del minore rispetto al regolamento n. 2201/2003 in caso di sottrazione verso uno paese terzo. Pertanto, nel caso di specie, il giudice del rinvio precisa che gli articoli da 1 a 3 della legge sul diritto di famiglia del 1986 non prevedono criteri di competenza ulteriori rispetto a quelli previsti da tale regolamento.

87.      In sesto luogo, all’udienza di discussione, la madre e la Commissione hanno sostenuto che, nell’ipotesi in cui le autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui il minore aveva la residenza abituale restassero competenti, senza limiti di tempo, in caso di sottrazione verso un paese terzo, potrebbe sussistere un conflitto con i giudici di tale paese terzo se uno dei genitori adisse tali giudici e questi ultimi non riconoscessero la competenza dei giudici dell’Unione.

88.      Ciò nonostante, da un lato, tale problema esiste parimenti nel contesto dell’applicazione dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 2201/2003. Questa situazione non ha tuttavia impedito alla Corte di riconoscere, nella sentenza UD, che detta disposizione può applicarsi alle controversie che riguardano rapporti tra i giudici di uno Stato membro e quelli di un paese terzo. Dall’altro lato, un potenziale conflitto tra le autorità giurisdizionali di uno Stato membro e quelle di un paese terzo è insito nelle norme del diritto dell’Unione di portata globale. Un siffatto conflitto potenziale non mi sembra costituire un elemento sufficiente per privare un minore della protezione del suo interesse superiore in caso di sottrazione verso un paese terzo.

89.      Di conseguenza, nessun argomento mi appare idoneo a rimettere in discussione l’interpretazione dell’articolo 10 del regolamento n. 2201/2003, secondo la quale le autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui il minore aveva la residenza abituale immediatamente prima del suo trasferimento illecito o mancato rientro conservano la competenza a pronunciarsi sulla responsabilità genitoriale nei confronti di tale minore, senza limiti di tempo, qualora la sottrazione di detto minore avvenga verso un paese terzo, anche nel caso in cui egli acquisisca la residenza abituale nel suddetto paese terzo.

B.      Sull’articolo 12 del regolamento n. 2201/2003

90.      Nell’ipotesi in cui la Corte non condivida tale analisi e ritenga che l’applicazione dell’articolo 10 del regolamento n. 2201/2003 sia limitata ai rapporti giuridici che coinvolgono soltanto Stati membri, è opportuno esaminare se l’articolo 12 di detto regolamento consenta comunque di attribuire ai giudici di uno Stato membro la competenza a pronunciarsi in una controversia come quella di cui al procedimento principale.

91.      A tale proposito, l’articolo 12, paragrafo 3, di detto regolamento prevede che le autorità giurisdizionali di uno Stato membro sono competenti in materia di responsabilità genitoriale «nei procedimenti diversi da quelli di cui al primo paragrafo» di tale articolo se, da un lato, il minore ha un legame sostanziale con quello Stato membro, in particolare perché uno dei titolari della responsabilità genitoriale vi risiede abitualmente o perché è egli stesso cittadino di quello Stato e se, dall’altro, la loro competenza è stata accettata espressamente o in qualsiasi altro modo univoco da tutte le parti al procedimento alla data in cui le autorità giurisdizionali sono adite ed è conforme all’interesse superiore del minore. Il paragrafo 1 di detto articolo precisa che le autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui viene esercitata, ai sensi dell’articolo 3, la competenza a decidere sulle domande di divorzio, separazione personale dei coniugi o annullamento del matrimonio sono competenti per le domande relative alla responsabilità dei genitori che si ricollegano a tali domande laddove ricorrano le condizioni in esso enunciate (30).

92.      L’articolo 12, paragrafo 3, del regolamento n. 2201/2003 impone pertanto che sia constatata l’esistenza di un accordo espresso o quantomeno univoco riguardo alla proroga della competenza tra tutte le parti del procedimento entro la data in cui dinanzi al giudice prescelto sia stata depositata la domanda giudiziale o altro atto equivalente (31).

93.      Nel caso di specie, il giudice del rinvio indica che la minore ha la sua residenza abituale in India. Tuttavia, detto giudice afferma inoltre che, alla data in cui è stato adito, vale a dire il 26 agosto 2020, la madre non aveva in alcun momento accettato espressamente o in qualsiasi altro modo univoco che il giudice del Regno Unito fosse competente a conoscere delle questioni relative alla responsabilità genitoriale riguardanti la minore. Di conseguenza, ritengo che l’articolo 12, paragrafo 3, del regolamento n. 2201/2003 non sia applicabile in una controversia come quella di cui al procedimento principale.

94.      Peraltro, l’articolo 12, paragrafo 4, di tale regolamento prevede che, se il minore ha la residenza abituale nel territorio di uno Stato terzo che non è parte della convenzione dell’Aia del 1996, si presume che la competenza fondata sul citato articolo 12 sia nell’interesse del minore, in particolare quando un procedimento si rivela impossibile nel paese terzo interessato. Tuttavia, poiché la competenza del giudice del rinvio non è stata accettata espressamente o in qualsiasi altro modo univoco da tutte le parti, mi sembra che, in ogni caso, nemmeno tale disposizione sia applicabile in una controversia come quella di cui al procedimento principale.

95.      Nell’ipotesi in cui la Corte ritenga che gli articoli 10 e 12 del regolamento n. 2201/2003 non siano applicabili nella presente causa, sono del parere che, alla luce dei punti 41 e 42 della sentenza UD, essa non debba respingere la presente domanda di pronuncia pregiudiziale in quanto irricevibile, bensì dichiararsi incompetente.

VI.    Conclusione

96.      Alla luce delle considerazioni che precedono, suggerisco alla Corte di rispondere alla questione pregiudiziale sollevata dalla High Court of Justice (England & Wales), Family Division [Alta Corte di giustizia (Inghilterra e Galles), divisione del diritto di famiglia, Regno Unito] nei seguenti termini:

L’articolo 10 del regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000, dev’essere interpretato nel senso che le autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui un minore aveva la residenza abituale immediatamente prima del suo trasferimento o mancato rientro illeciti conservano la competenza a pronunciarsi sulla responsabilità genitoriale nei confronti di tale minore, senza limiti di tempo, qualora la sottrazione del minore avvenga verso un paese terzo, anche nel caso in cui egli acquisisca la residenza abituale nel suddetto paese terzo.


1      Lingua originale: il francese.


2      Regolamento del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000 (GU 2003, L 338, pag. 1, come rettificato). Il regolamento n. 2201/2003 viene altresì chiamato «regolamento Bruxelles II bis».


3      GU 2020, L 29, pag. 1.


4      GU 2020, L 29, pag. 7.


5      La guida è disponibile sul sito Internet https://op.europa.eu/it/publication-detail/-/publication/f7d39509-3f10-4ae2-b993-53ac6b9f93ed/lingua-it


6      Consultabile all’indirizzo elettronico http://www.bailii.org/ew/cases/EWCA/Civ/2014/1101.html


7      Sentenza del 17 ottobre 2018 (C‑393/18 PPU; in prosieguo: la «sentenza UD», EU:C:2018:835).


8      Conclusioni nella causa UD (C‑393/18 PPU, EU:C:2018:749, nota 4).


9      Sentenza UD, punto 31.


10      Sentenza UD, punto 32.


11      Sentenza UD, punti 34 e 35.


12      V., in tal senso, sentenza UD, punto 40.


13      Sentenza UD, punti 41 e 42.


14      V., in tal senso, sentenza del 20 settembre 2018, Rudigier (C‑518/17, EU:C:2018:757, punto 52 e giurisprudenza ivi citata).


15      Sentenza del 14 maggio 2020, Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság Dél-alföldi Regionális Igazgatóság (C‑924/19 PPU e C‑925/19 PPU, EU:C:2020:367, punto 113 e giurisprudenza ivi citata).


16      V., in tal senso, Pataut, É., e Gallant, E., «Article 10», a cura di Magnus, U., Mankowski, P., Brussels II bis Regulation, Otto Schmidt, Colonia, 2017, pag. 123, punto 3.


17      Sentenza del 19 novembre 2020, ZW (C‑454/19, EU:C:2020:947, punto 49 e giurisprudenza ivi citata).


18      Sentenza del 12 novembre 2014, L (C‑656/13, EU:C:2014:2364, punto 48 e giurisprudenza ivi citata).


19      Sentenza dell’11 luglio 2008, Rinau (C‑195/08 PPU, EU:C:2008:406, punto 51).


20      Sentenza del 9 novembre 2010, Purrucker (C‑296/10, EU:C:2010:665, punto 84).


21      Sentenza del 15 febbraio 2017, W e V (C‑499/15, EU:C:2017:118, punto 52).


22      Sentenza del 1° luglio 2010, Povse (C‑211/10 PPU, EU:C:2010:400, punti da 43 a 45), e ordinanza del 10 aprile 2018, CV (C‑85/18 PPU, EU:C:2018:220, punto 51).


23      V. proposta di regolamento del Consiglio, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000 e che modifica il regolamento (CE) n. 44/2001 relativamente alle obbligazioni alimentari, presentata dalla Commissione il 3 maggio 2002 [COM(2002) 222 definitivo, pag. 12].


24      Sentenza del 27 febbraio 2020, Subdelegación del Gobierno en Ciudad Real (Coniuge di un cittadino dell’Unione) (C‑836/18, EU:C:2020:119, punto 35 e giurisprudenza ivi citata).


25      Sentenza del 27 febbraio 2020, Subdelegación del Gobierno en Ciudad Real (Coniuge di un cittadino dell’Unione) (C‑836/18, EU:C:2020:119, punto 36 e giurisprudenza ivi citata).


26      Sentenza del 27 febbraio 2020, Subdelegación del Gobierno en Ciudad Real (Coniuge di un cittadino dell’Unione) (C‑836/18, EU:C:2020:119, punto 37 e giurisprudenza ivi citata).


27      V., per analogia, sentenza dell’8 maggio 2019, Inspecteur van de Belastingdienst (C‑631/17, EU:C:2019:381, punto 41).


28      In quanto l’articolo 10 del regolamento n. 2201/2003 ammette un trasferimento di competenza tra i giudici degli Stati membri, a determinate condizioni.


29      Ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 3, della Convenzione dell’Aia del 1996, «[g]li accordi conclusi da uno o più Stati contraenti su materie regolamentate dalla presente convenzione non interferiscono con l’applicazione delle disposizioni della presente convenzione, nell’ambito dei rapporti di tali Stati con gli altri Stati contraenti». Questa disposizione afferma quindi, a mio avviso, che, qualora i rapporti giuridici coinvolgano uno Stato membro e un paese terzo parte della convenzione, quest’ultima prevale sul regolamento n. 2201/2003.


30      Sentenza del 12 novembre 2014, L (C‑656/13, EU:C:2014:2364, punto 39).


31      Sentenza del 12 novembre 2014, L (C‑656/13, EU:C:2014:2364, punto 56).