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Ricorso presentato l' 11 agosto 2008 - Italia/Commissione

(Causa T-305/08)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Repubblica italiana (rappresentante: F. Arena, avvocato dello Stato)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

Annullare l'art. 1 del Regolamento (Ce) n. 530/2008 della Commissione del 12 giugno 2008 che istituisce misure di emergenza per quanto riguarda le tonniere con reti a circuizione dedite alla pesca del tonno rosso nell'Oceano Atlantico, ad est di 45º di longitudine O, e nel Mar Mediterraneo, pubblicato nella G.U. L 155 del 13 giugno 2008, nella parte in cui vieta a decorrere dal 16 giugno 2008 la pesca del tonno rosso nell'Oceano Atlantico, ad est di 45º di longitudine O, e nel Mar Mediterraneo da parte delle navi battenti bandiera italiana e nella parte in cui vieta alle medesime navi di conservare a bordo, mettere in gabbia a fini di ingrasso o di allevamento, trasbordare, trasferire o sbarcare catture di stock di tonno rosso.

Condannare la Commissione delle Comunità europee al pagamento delle spese del giudizio.

Motivi e principali argomenti

Il Governo italiano ha impugnato dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee l'art. 1 del regolamento (CE) n. 530/2008 del 12 giugno 2008, pubblicato in G.U. L 155 del 13 giugno 2008 che istituisce misure di emergenza per quanto riguarda le tonniere con reti a circuizione dedite alla pesca del tonno rosso nell'Oceano Atlantico, ad est di 45º di longitudine O, e nel Mar Mediterraneo.

L'impugnazione si fonda su cinque motivi.

Con il primo motivo, la ricorrente sostiene che il regolamento impugnato sarebbe affetto da una totale carenza di motivazione, in quanto l'affermazione dell'esaurimento da parte della flotta italiana della propria possibilità di pesca il 16 giugno 2008 non sarebbe suffragata da alcun argomento diverso dal mero riferimento alla esistenza di taluni, non specificati, dati in possesso della Commissione ed al contenuto (anche esso ignoto) delle relazioni di propri ispettori.

Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta l'esistenza del vizio di sviamento di potere, ritenendo che la Commissione abbia adottato la misura di urgenza di cui all'art. 7 del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio non in ragione dell'esistenza dei presupposti previsti da tale norma, ma al diverso fine di intervenire in merito a taluni, presunti inadempimenti dello Stato membro agli obblighi gravanti sullo stesso ai sensi del regolamento (CE) n. 1559/2007 del Consiglio.

Con il terzo motivo viene denunciata la violazione degli artt. 7 e 26 del regolamento n. 2371/2002, in quanto, a dire della ricorrente, i presupposti di fatto indicati dalla Commissione avrebbero consentito, al più, l'adozione di misure ai sensi dell'art. 26 citato (nel rispetto della procedura prevista da tale disposizione) e non dell'art. 7.

Con il quarto motivo la ricorrente sostiene che l'atto impugnato sarebbe viziato da un travisamento dei fatti, in quanto dai dati delle Autorità italiane, trasmessi alla Commissione, risulterebbe che, anche in epoca successiva alla data di adozione del regolamento impugnato, il quantitativo di tonno rosso pescato dalle navi battenti bandiera italiana sarebbe inferiore al 50% della quota assegnata, di talché il presupposto di fatto sul quale poggia la misura contestata (superamento della possibilità di pesca della flotta italiana) sarebbe insussistente.

Con il quinto ed ultimo motivo la ricorrente denuncia il vizio di omessa motivazione in merito alla esistenza delle violazioni del regolamento n. 1559/2007 che sarebbero, anche esse, genericamente affermate nel provvedimento impugnato, senza l'indicazione della natura delle stesse e degli elementi in virtù dei quali si è ritenuto sussistere l'inadempimento dello Stato membro ricorrente agli obblighi derivanti dal citato regolamento.

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