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Ricorso proposto il 3 dicembre 2009 - Francia / Commissione

(Causa T-485/09)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Repubblica francese (rappresentanti: E. Belliard, G de Bergues, B. Cabouat e R. Loosli-Surrans, agenti)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

annullare la decisione della Commissione 24 settembre 2009, 2009/726/CE, relativa alle misure cautelari provvisorie prese dalla Francia per quanto riguarda l'introduzione nel suo territorio di latte e prodotti lattieri originari di un'azienda in cui è stato confermato un caso di scrapie classica;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

Con il suo ricorso, il governo francese chiede che il Tribunale voglia, in applicazione dell'art. 263 TFUE, annullare la decisione della Commissione 24 settembre 2009, 2009/726/CE, relativa alle misure cautelari provvisorie prese dalla Francia per quanto riguarda l'introduzione nel suo territorio di latte e prodotti lattieri originari di un'azienda in cui è stato confermato un caso di scrapie classica 1.

La decisione impugnata ordina alla Francia di sospendere l'applicazione delle misure cautelari da essa adottate, in seguito alla pubblicazione di nuovi pareri scientifici che dimostrano un rischio di esposizione degli esseri umani alla scrapie classica derivante dal consumo di latte e di prodotti lattieri provenienti da greggi di ovini e caprini infettati, al fine di vietare l'introduzione nel suo territorio di latte e prodotti lattieri destinati al consumo umano provenienti da aziende in cui è stato confermato un caso di scrapie classica.

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce che la decisione impugnata va annullata per violazione del principio di precauzione relativamente sia alla valutazione che alla gestione del rischio.

Secondo la ricorrente, la Commissione avrebbe interpretato erroneamente il principio di precauzione nella fase di valutazione del rischio, non avendo tenuto conto delle incertezze scientifiche che sussistono in merito al rischio di trasmissibilità agli esseri umani delle encefalopatie spongiformi trasmissibili diverse dalla encefalopatia spongiforme bovina.

A parere della ricorrente, la Commissione avrebbe inoltre violato il principio di precauzione nella fase della gestione del rischio, non avendo adottato alcuna misura per limitare il rischio di esposizione degli esseri umani agli agenti della scrapie classica.

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1 - GU L 258, pag. 27.