Language of document : ECLI:EU:T:2012:245

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Terza Sezione)

22 maggio 2012 (*)

«Appalti pubblici di servizi – Gara d’appalto – Supporto alle amministrazioni doganale e fiscale del Kosovo – Rigetto di un’offerta – Atto non impugnabile – Atto confermativo – Irricevibilità – Accesso ai documenti – Regolamento (CE) n. 1049/2001 – Documenti relativi alla gara d’appalto – Diniego parziale di accesso – Eccezione relativa alla tutela degli interessi commerciali di un terzo – Motivazione insufficiente»

Nella causa T‑6/10,

Sviluppo Globale GEIE, con sede in Roma, rappresentata dagli avv.ti F. Sciaudone, R. Sciaudone e A. Neri,

ricorrente,

contro

Commissione europea, rappresentata da P. Costa de Oliveira e F. Erlbacher, in qualità di agenti, assistiti dall’avv. P. Manzini,

convenuta,

avente ad oggetto, da un lato, una domanda di annullamento della decisione della Commissione del 10 novembre 2009, recante rigetto dell’offerta presentata dal consorzio di cui la ricorrente fa parte, nell’ambito della gara d’appalto EuropAid/127843/D/SER/KOS, relativa alla prestazione di servizi di supporto alle amministrazioni doganale e fiscale del Kosovo (GU 2009/S 4-003683), nonché, dall’altro, una domanda di annullamento della decisione della Commissione del 26 novembre 2009, che nega al consorzio l’accesso a taluni documenti relativi alla suddetta gara d’appalto,

IL TRIBUNALE (Terza Sezione),

composto dal sig. O. Czúcz (relatore), presidente, dalla sig.ra I. Labucka e dal sig. D. Gratsias, giudici,

cancelliere: sig. J. Palacio González, amministratore principale

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 21 settembre 2011,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

 Fatti

1        In data 8 gennaio 2009 l’Ufficio di collegamento della Commissione delle Comunità europee in Kosovo (in prosieguo: «l’Amministrazione aggiudicatrice») ha pubblicato nel Supplemento della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea un bando di gara per l’attribuzione di un appalto di servizi denominato «Supporto alle amministrazioni doganale e fiscale del Kosovo» (EuropeAid/127843/D/SER/KOS) (GU S 4‑003683; in prosieguo: la «gara d’appalto»).

2        La ricorrente ha partecipato alla gara d’appalto in quanto membro del consorzio International Technical Assistance to Kosovo (in prosieguo: il «consorzio ITAK»).

3        Con lettera del 24 luglio 2009 l’Amministrazione aggiudicatrice ha informato il consorzio ITAK che la sua offerta non era stata ritenuta la più vantaggiosa economicamente e che l’appalto era stato attribuito ad un altro offerente (in prosieguo: la «decisione del 24 luglio 2009»). Tale lettera includeva una griglia con i punteggi medi assegnati dal comitato di valutazione all’offerta del consorzio ITAK e a quella dell’aggiudicatario.

4        Con lettera del 27 luglio 2009 il rappresentante del consorzio ITAK ha chiesto chiarimenti in merito ai punteggi medi ottenuti, per ogni singolo criterio previsto nella griglia di valutazione, sia dall’offerta del consorzio medesimo sia dall’offerta aggiudicataria. Ha inoltre chiesto all’Amministrazione aggiudicatrice di chiarire se il punteggio totale ottenuto dall’offerta nell’ambito della sezione «Organizzazione e Metodologia» fosse stato calcolato su un massimo di 40 punti, come previsto dalla griglia di valutazione, o su un massimo di 30 punti. Con lettera del 31 luglio 2009 l’Amministrazione aggiudicatrice ha informato il consorzio ITAK di non poter fornire maggiori dettagli sulla selezione, poiché, a norma del punto 3.3.10.5 della Guida pratica delle procedure contrattuali nel quadro delle azioni esterne, elaborata dai servizi della Commissione per l’attuazione concreta degli aiuti finanziari ai paesi terzi (in prosieguo: la «Guida pratica»), le deliberazioni del comitato di valutazione sono collettive e segrete. Essa precisava anche che i punteggi erano stati attribuiti in conformità alla griglia di valutazione inclusa nel capitolato d’oneri.

5        Con lettera del 5 agosto 2009 il consorzio ITAK ha informato l’Amministrazione aggiudicatrice della propria intenzione di presentare il ricorso, previsto al punto 2.4.15 della Guida pratica, sostenendo che la qualità e l’esperienza degli esperti principali e del responsabile del progetto, comprovate da precedenti contratti nella regione, non erano state valutate correttamente e che la composizione del comitato di valutazione era inadeguata.

6        Con lettera del 6 agosto 2009 l’Amministrazione aggiudicatrice ha confermato che la gara d’appalto si era svolta secondo le regole vigenti e ha sottolineato che il fatto di aver eseguito alcuni contratti in passato non conferiva agli offerenti il diritto di vedersi attribuire un nuovo appalto. Essa ha aggiunto che erano stati oggetto di valutazione sia gli esperti sia il metodo proposto e che i membri del comitato di valutazione avevano individuato all’unanimità alcuni punti deboli nell’organizzazione e nella metodologia dell’offerta del consorzio ITAK. L’Amministrazione aggiudicatrice ha altresì informato tale consorzio del fatto che, in seguito ad un riesame della procedura di valutazione, non era stata constatata alcuna irregolarità.

7        Con lettera del 14 settembre 2009, inviata alla Commissione, il rappresentante della ricorrente, agendo «in nome e per conto» del consorzio ITAK, ha, da un lato, presentato un reclamo a norma del punto 2.4.15 della Guida pratica avverso la decisione di cui alla lettera del 24 luglio 2009, facendo valere irregolarità procedurali e di merito. Dall’altro, ha chiesto accesso alla relazione del comitato di valutazione della gara d’appalto, ai sensi delle disposizioni dell’articolo 6 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145, pag. 43), se del caso in versione non riservata. Il 30 settembre 2009 la Commissione ha risposto a tale lettera indicando che l’esame delle questioni sollevate dal consorzio ITAK era in corso e che, una volta concluso tale esame, sarebbe stata inviata una risposta. Con lettera dell’8 ottobre 2009, inviata all’Amministrazione aggiudicatrice, il consorzio ITAK ha chiesto la sospensione della firma del contratto contestato.

8        Il 15 ottobre 2009 il consorzio ITAK ha presentato una domanda di conferma, ai sensi dell’articolo 8 del regolamento n. 1049/2001.

9        Con lettera del 10 novembre 2009 (in prosieguo: la «decisione del 10 novembre 2009»), la Commissione ha informato il consorzio ITAK che la qualità e l’esperienza dei suoi esperti erano state tenute in debita considerazione e ha spiegato, da un lato, che la sua offerta mancava di precisione a proposito della modalità con cui l’offerente intendeva raggiungere gli obiettivi del progetto e, dall’altro, che al settore delle dogane era stata attribuita un’«importanza eccessiva», mentre l’offerta non conteneva informazioni sufficienti riguardo al supporto proposto all’amministrazione fiscale. Tale lettera informava altresì il consorzio ITAK che la Commissione avrebbe risposto separatamente alla richiesta di accesso agli atti.

10      La Commissione ha risposto a quest’ultima richiesta con lettera del 26 novembre 2009 (in prosieguo: la «decisione del 26 novembre 2009»), fornendo al consorzio ITAK una versione non riservata, con alcuni passaggi omessi, della relazione di valutazione relativa alla gara d’appalto. Con lettera del 10 dicembre 2009 la Commissione ha risposto alla domanda di conferma di accesso ai documenti presentata dal consorzio ITAK, facendo rinvio al contenuto della decisione del 26 novembre 2009.

 Procedimento e conclusioni delle parti

11      Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale l’11 gennaio 2010, la ricorrente ha proposto il presente ricorso.

12      Con atto separato, depositato nella cancelleria del Tribunale il 29 gennaio 2010, la ricorrente ha presentato una domanda di provvedimenti provvisori. Il presidente del Tribunale ha respinto tale domanda con un’ordinanza del 26 marzo 2010, Sviluppo Globale/Commissione, T‑6/10 R (non pubblicata nella Raccolta).

13      Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Terza Sezione) ha deciso di dare avvio alla fase orale del procedimento. Le parti hanno svolto le loro difese orali e risposto ai quesiti del Tribunale nel corso dell’udienza svoltasi il 21 settembre 2011.

14      La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

–        annullare la decisione del 10 novembre 2009 e la decisione del 26 novembre 2009;

–        in applicazione dell’articolo 65, lettere b) e c), del regolamento di procedura del Tribunale, ordinare alla Commissione, in primo luogo, di presentare i verbali del comitato di valutazione relativi alla valutazione dell’offerta presentata dal consorzio ITAK, in secondo luogo, di produrre i verbali del comitato di valutazione attinenti alla valutazione dell’offerta prescelta e, in ogni caso, i documenti e le informazioni a disposizione della Commissione medesima relativi ai vantaggi e alle caratteristiche dell’offerta prescelta, in terzo luogo, di produrre i documenti relativi ai «mediocri giudizi» espressi dalla Direzione Generale (DG) della Commissione «Fiscalità e Unione Doganale» sull’operato del sig. A. in relazione all’attività svolta da costui nel 2004 come vicedirettore generale durante il progetto CAFAO [«Customs and Fiscal Assistance Office to the Western Balkans» (Ufficio di assistenza doganale e fiscale ai Balcani occidentali)] in Kosovo e, in quarto luogo, di comunicare i nomi e le competenze dei membri del comitato di valutazione;

–        condannare la Commissione alle spese.

15      La Commissione conclude, in sostanza, che il Tribunale voglia:

–        dichiarare il ricorso irricevibile, in quanto la ricorrente sarebbe priva della legittimazione ad agire;

–        dichiarare il ricorso irricevibile oppure, in subordine, respingerlo in quanto infondato nella parte in cui è diretto contro la decisione del 10 novembre 2009;

–        respingere il ricorso in quanto infondato nella parte in cui è diretto contro la decisione del 26 novembre 2009;

–        respingere la domanda di assunzione di mezzi istruttori;

–        condannare la ricorrente alle spese.

 Sulla ricevibilità

16      La Commissione, pur senza sollevare formalmente un’eccezione d’irricevibilità ai sensi dell’articolo 114 del regolamento di procedura, nel suo controricorso deduce due motivi per contestare la ricevibilità del ricorso.

 Sul primo motivo d’irricevibilità, riguardante il difetto di legittimazione ad agire della ricorrente

17      La Commissione chiede al Tribunale di verificare se la ricorrente sia legittimata ad agire nel presente procedimento. Essa fa valere che la decisione del 10 novembre 2009 e la decisione del 26 novembre 2009 sono state adottate in risposta a domande inviate alla Commissione dall’avvocato della ricorrente «in nome e per conto del consorzio ITAK», mentre il ricorso proposto dalla ricorrente si limita ad indicare che quest’ultima sarebbe «incaricat[a] di svolgere tutte le attività gestionali e amministrative a favore del consorzio stesso», senza che tra gli allegati figuri un mandato che la legittimi alla rappresentanza in giudizio del consorzio ITAK.

18      Ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE, «[q]ualsiasi persona fisica o giuridica può proporre (...) un ricorso contro gli atti adottati nei suoi confronti o che la riguardano direttamente e individualmente (...)».

19      A tale riguardo, occorre rilevare che la ricorrente fa valere, nella replica, che il consorzio ITAK non è mai stato dotato di personalità giuridica. Mancando nel fascicolo elementi relativi a tale personalità giuridica, il Tribunale non ha alcun motivo di mettere in dubbio le affermazioni della ricorrente in merito a tale punto. Orbene, sotto il profilo dell’articolo 263 TFUE, poiché una siffatta struttura ad hoc è trasparente rispetto ai suoi membri, questi ultimi vanno considerati destinatari delle decisioni impugnate. Dunque la ricorrente, in quanto destinataria delle decisioni impugnate, era legittimata a contestarle alle condizioni poste dall’articolo 263 TFUE (v., in tal senso, sentenza del Tribunale del 19 marzo 2010, Evropaïki Dynamiki/Commissione, T‑50/05, Racc. pag. II‑1071, punto 40).

 Sul secondo motivo d’irricevibilità, riguardante la tardività della domanda di annullamento della decisione del 10 novembre 2009

20      La Commissione sostiene che la lettera del 10 novembre 2009 costituisce un atto meramente confermativo della decisione del 24 luglio 2009. Orbene, conformemente all’articolo 230 CE, il termine per presentare un ricorso dinanzi al Tribunale avverso quest’ultima decisione sarebbe scaduto, al più tardi, il 7 ottobre 2009, anche tenendo conto del termine forfettario di dieci giorni in ragione della distanza previsto dall’articolo 102, paragrafo 2, del regolamento di procedura. Il fatto che la decisione del 10 novembre 2009 sia intervenuta in seguito al procedimento amministrativo previsto al punto 2.4.15 della Guida pratica sarebbe ininfluente, dato che tale procedimento avrebbe come unico scopo il raggiungimento di una soluzione amichevole tra l’offerente e la Commissione, e non l’adozione di una nuova decisione relativa all’aggiudicazione dell’appalto, che sia impugnabile in sede giurisdizionale. Il consorzio ITAK non avrebbe inoltre addotto, nel corso di tale procedimento, alcun fatto nuovo e sostanziale.

21      La ricorrente ribatte che il consorzio ITAK ha addotto fatti nuovi e sostanziali, quali le informazioni relative al responsabile del progetto proposto dall’aggiudicatario, il sig. A., e al successo del metodo proposto dal consorzio ITAK in precedenti progetti, e che essa ha sottoposto all’attenzione della Commissione elementi nuovi relativi a presunti errori manifesti di valutazione, alla violazione dell’obbligo di motivazione e alla violazione dell’obbligo di indicare i mezzi di ricorso. Tali informazioni avrebbero portato la Commissione – come riconosciuto da quest’ultima nella sua lettera del 30 settembre 2009 – a riesaminare la situazione del consorzio ITAK in vista dell’adozione, il 10 novembre 2009, di una decisione definitiva contenente una motivazione che si discosta da quella della decisione del 24 luglio 2009, che sarebbe quindi impugnabile.

22      Secondo una giurisprudenza ben consolidata, un ricorso di annullamento diretto contro un atto meramente confermativo di un’altra decisione divenuta definitiva è irricevibile. Un atto è considerato meramente confermativo di una decisione pregressa qualora non contenga nessun elemento nuovo rispetto a quest’ultima e non sia stato preceduto da un riesame della situazione del destinatario di detta decisione (v. sentenza del Tribunale del 7 febbraio 2001, Inpesca/Commissione, T‑186/98, Racc. pag. II‑557, punto 44 e giurisprudenza ivi citata).

23      Tuttavia, il carattere confermativo o meno di un atto non può essere valutato unicamente in funzione del contenuto di quest’ultimo rispetto a quello della precedente decisione di cui esso costituirebbe la conferma, bensì dev’essere valutato anche in rapporto alla natura della richiesta su cui l’atto medesimo si pronuncia (v. sentenza Inpesca/Commissione, cit., punto 45, e giurisprudenza ivi citata, e ordinanza del Tribunale del 29 aprile 2004, SGL Carbon/Commissione, T‑308/02, Racc. pag. II‑1363, punto 52).

24      In particolare, se l’atto costituisce la risposta ad una richiesta con cui vengono addotti fatti nuovi e sostanziali e con la quale l’amministrazione viene invitata a procedere ad un riesame della precedente decisione, tale atto non può essere considerato come avente natura meramente confermativa, qualora esso si pronunci sui fatti suddetti e contenga dunque un elemento nuovo rispetto alla decisione precedente (sentenza Inpesca/Commissione, cit., punto 46).

25      È alla luce di tale giurisprudenza che occorre valutare la ricevibilità del presente ricorso, nella parte in cui è diretto avverso la decisione del 10 novembre 2009.

26      Nel caso di specie, la decisione del 10 novembre 2009, con cui la Commissione ha respinto il ricorso amministrativo del consorzio ITAK, informa quest’ultimo del fatto che la qualità e l’esperienza dei suoi esperti sono state tenute in debita considerazione nella procedura di valutazione della sua offerta, ma che il comitato di valutazione aveva individuato in tale offerta talune lacune, vale a dire il fatto che il consorzio ITAK non aveva spiegato come intendesse raggiungere gli obiettivi del progetto in questione e non aveva fornito sufficienti elementi in merito al sostegno a favore dell’amministrazione fiscale.

27      È giocoforza constatare che gli elementi di motivazione addotti in tale decisione non sono mai stati precedentemente comunicati al consorzio ITAK. La griglia che figura nella decisione del 24 luglio 2009, menzionata al punto 3 supra, non consentiva in particolare di giungere alle conclusioni poc’anzi riportate al punto 26. Per quanto riguarda la lettera dell’Amministrazione aggiudicatrice del 6 agosto 2009, essa faceva solo osservare che i membri del comitato di valutazione avevano individuato alcuni punti deboli nell’offerta del suddetto offerente, senza aggiungere ulteriori precisazioni. Pertanto, la motivazione comunicata con la decisione del 10 novembre 2009 costituisce un elemento nuovo.

28      Tale elemento nuovo non è tuttavia sufficiente per affermare che quest’ultima decisione non sarebbe un atto meramente confermativo della decisione del 24 luglio 2009.

29      Secondo la normativa applicabile al caso di specie, gli offerenti esclusi hanno la possibilità di chiedere per iscritto all’Amministrazione aggiudicatrice di comunicare loro «informazioni supplementari sui motivi del rifiuto» ai sensi dell’articolo 149, paragrafo 3, quarto comma, del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità d’esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 357, pag. 1) (in prosieguo: le «modalità d’esecuzione»). La comunicazione di tali informazioni supplementari non ha l’effetto di sostituire la decisione con cui viene respinta l’offerta presentata dal partecipante alla gara interessato, dal momento che la motivazione di tale decisione può essere effettuata in più tappe (sentenza Evropaïki Dynamiki/Commissione, cit., punto 133). Infatti, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, la decisione del 10 novembre 2009 fa riferimento alle constatazioni operate al momento della valutazione delle offerte nell’ambito della gara d’appalto e non contiene alcuna nuova valutazione propria del servizio competente della Direzione Generale «Allargamento» della Commissione, dal quale detta decisione promana.

30      Inoltre, il fatto che la decisione del 10 novembre 2009 sia stata adottata in seguito alla procedura di ricorso amministrativo di cui al punto 2.4.15 della Guida pratica è irrilevante a tale riguardo. Infatti, come già dichiarato dal Tribunale, una siffatta Guida costituisce solo uno strumento di lavoro che chiarisce le procedure applicabili in un determinato settore e non può quindi costituire un fondamento giuridico per derogare alle disposizioni pertinenti nel caso di specie (v., in tal senso, sentenza del Tribunale dell’8 ottobre 2008, Sogelma/AER, T‑411/06, Racc. pag. II‑2771, punto 66).

31      Occorre tuttavia ancora esaminare se la decisione del 10 novembre 2009 costituisca il risultato di un riesame effettuato dalla Commissione sulla base di fatti nuovi e sostanziali portati a conoscenza di tale istituzione dalla ricorrente.

32      Al riguardo si deve ricordare che costituiscono fatti di tal genere quelli di cui né la ricorrente né l’amministrazione erano a conoscenza al momento dell’adozione della decisione iniziale – quella del 24 luglio 2009, nel caso di specie – e che erano idonei a modificare in modo sostanziale la situazione della ricorrente (v., in tal senso, sentenza Inpesca/Commissione, cit., punti 50 e 51).

33      In primo luogo, per quanto riguarda le valutazioni negative che il sig. A. avrebbe ricevuto in merito al suo contributo a precedenti progetti, è sufficiente rilevare che, come giustamente sostenuto dalla Commissione, il capitolato di condizioni relative al bando di gara non menzionava in alcun modo la valutazione dei pareri emessi a proposito di siffatti progetti e, dunque, di detti pareri non si poteva tener conto ai fini della valutazione delle offerte. Lo stesso vale per il presunto successo dei progetti ai quali i membri del consorzio ITAK avrebbero partecipato in precedenza. Pertanto, tali informazioni, pur potendo essere nuove, non erano pertinenti nel caso di specie, né quindi idonee a modificare la situazione della ricorrente.

34      In secondo luogo, per quanto riguarda gli errori manifesti di valutazione e le asserite violazioni degli obblighi di motivazione e di indicazione dei mezzi di ricorso, occorre necessariamente constatare che non si tratta di fatti, ma piuttosto di motivi dedotti dalla ricorrente nell’ambito del suo ricorso amministrativo. Infatti, tali allegazioni si limitavano a denunciare che l’Amministrazione aggiudicatrice non avrebbe rispettato i propri obblighi derivanti dalle normative e dalla giurisprudenza applicabili. Siffatti motivi non possono essere considerati fatti nuovi ai sensi della giurisprudenza citata al punto 24 supra, a pena di privare quest’ultima di ogni contenuto.

35      In terzo luogo, è comunque chiaro che i nuovi elementi di motivazione contenuti nella decisione del 10 novembre 2009 non si riferiscono ai fatti asseritamente nuovi addotti nella domanda del 14 settembre 2009.

36      Occorre parimenti osservare che, sebbene in tale domanda il rappresentante del consorzio ITAK abbia rilevato che il consorzio aggiudicatario dell’appalto in questione era formato esclusivamente da imprese del settore informatico, nessun elemento nel capitolato di condizioni relative al bando di gara indicava che l’offerta di un siffatto offerente avrebbe dovuto essere esclusa solo per questo fatto, sicché neppure quest’ultimo può essere pertinente.

37      È infine inoperante l’argomento della ricorrente secondo cui la Commissione stessa avrebbe indicato, nella sua lettera del 30 settembre 2009, che stava procedendo ad un riesame. Tale lettera infatti non fa che confermare al consorzio ITAK che, sebbene non fosse ancora stata presa alcuna decisione, il trattamento della sua domanda era in corso.

38      In subordine, è opportuno osservare che nulla avrebbe impedito alla ricorrente di proporre un ricorso avverso la decisione del 24 luglio 2009 entro il termine previsto dall’articolo 230 CE, invocando ad esempio un difetto di motivazione. In primo luogo, la ricorrente non sostiene che la lettera della Commissione del 30 settembre 2009 l’avrebbe indotta a non proporre un siffatto ricorso nell’attesa di una nuova decisione al riguardo. Essa non deduce in alcun modo l’esistenza, nel caso di specie, di un errore scusabile. A tale riguardo, occorre parimenti osservare che nemmeno la presunta tardività del trattamento della sua domanda di accesso a taluni documenti ha reso impossibile la proposizione di un siffatto ricorso. In secondo luogo, dalla sua lettera del 14 settembre 2009 risulta che il consorzio ITAK era perfettamente a conoscenza della giurisprudenza ricordata al punto 30 supra, in virtù della quale la Guida pratica non costituiva un fondamento giuridico che consentisse di derogare alle disposizioni pertinenti nel caso di specie. La ricorrente non poteva pertanto ignorare che l’eventuale proposizione del ricorso amministrativo, previsto da tale Guida, avverso la decisione del 24 luglio 2009 non avrebbe influito sul termine per proporre un ricorso di annullamento dinanzi al Tribunale contro tale decisione. Di conseguenza, non si può affermare che, adottando tale Guida, la Commissione abbia indotto in confusione detto offerente per quanto riguarda i mezzi di ricorso a sua disposizione.

39      Pertanto, poiché la decisione del 10 novembre 2009 costituisce una decisione meramente confermativa di quella del 24 luglio 2009, rispetto alla quale il termine stabilito dall’articolo 230 CE per la proposizione di un ricorso giurisdizionale è scaduto, al più tardi, il 7 ottobre 2009, il presente ricorso dev’essere considerato irricevibile nella parte in cui è diretto all’annullamento della decisione del 10 novembre 2009.

 Sulla domanda di annullamento della decisione del 26 novembre 2009

40      La ricorrente deduce sei motivi a sostegno della propria domanda di annullamento diretta contro la decisione del 26 novembre 2009. Il primo motivo verte su una violazione degli articoli 7 e 8 del regolamento n. 1049/2001. Il secondo motivo verte sulla violazione del regolamento n. 1049/2001 e della giurisprudenza dell’Unione in materia di accesso ai documenti. Il terzo motivo, relativo alla divulgazione parziale della relazione di valutazione redatta durante la gara d’appalto, riguarda una violazione dell’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento n. 1049/2001. Il quarto e il quinto motivo, relativi al diniego di accesso alle griglie di valutazione elaborate dai membri del comitato di valutazione durante la gara d’appalto, vertono sulla violazione, rispettivamente, dell’articolo 4, paragrafo 3, e dell’articolo 4, paragrafo 6, del regolamento n. 1049/2001. Infine, il sesto motivo verte sull’esistenza di un interesse pubblico prevalente che giustifica la divulgazione dei documenti richiesti e, di conseguenza, su una violazione dell’articolo 4, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 1049/2001.

41      Dal momento che il quarto e il quinto motivo si riferiscono entrambi al fatto che la decisione del 26 novembre 2009 ha negato l’accesso alle griglie di valutazione redatte dai membri del comitato di valutazione, occorre esaminarli congiuntamente.

 Sul primo motivo, riguardante una violazione degli articoli 7 e 8 del regolamento n. 1049/2001

42      La ricorrente asserisce che la Commissione ha violato l’articolo 7 del regolamento n. 1049/2001 non avendo trattato la sua domanda con la dovuta tempestività ed avendo omesso di inviare un avviso di ricevimento. Detta istituzione non avrebbe nemmeno rispettato l’articolo 8 del medesimo regolamento, in quanto non avrebbe trattato tempestivamente la domanda di conferma presentata dal consorzio ITAK, non avrebbe inviato allo stesso, nemmeno in tal caso, alcun avviso di ricevimento e avrebbe risposto a tale domanda solo con la decisione del 26 novembre 2009, quindi successivamente alla scadenza del termine previsto da tale articolo. La ricorrente sostiene che, così facendo, la Commissione le ha impedito di proporre un ricorso relativo alla gara d’appalto. Essa ritiene che tali violazioni siano idonee a giustificare l’annullamento di quest’ultima decisione.

43      La Commissione contesta tali argomenti.

44      Anzitutto occorre rilevare che l’articolo 7, paragrafo 4, del regolamento n. 1049/2001 indica chiaramente che «[i]n assenza di risposta nei termini [alla domanda iniziale] da parte dell’istituzione, il richiedente ha facoltà di presentare una domanda di conferma». Pertanto, il mancato rispetto delle disposizioni dei precedenti paragrafi dello stesso articolo non può determinare l’annullamento di una decisione adottata in seguito ad una domanda di conferma come quella del 26 novembre 2009.

45      Occorre peraltro osservare che la Commissione, seppur tardivamente, ha nondimeno comunicato, con la sua lettera del 30 settembre 2009, che aveva ricevuto la domanda del consorzio ITAK e che stava procedendo al suo esame.

46      Per quanto riguarda la violazione dell’articolo 8 del regolamento n. 1049/2001, dal tenore letterale del paragrafo 3 di tale articolo risulta del pari inequivocabilmente che, «[i]n assenza di risposta nei termini da parte dell’istituzione, la domanda s’intende respinta e il richiedente ha il diritto di ricorrere in giudizio nei confronti dell’istituzione e/o presentare una denuncia al mediatore a norma dei pertinenti articoli del trattato [FUE]». Poiché la ricorrente ha scelto di attendere la decisione esplicita della Commissione, nemmeno il ritardo di tale istituzione nel trattamento della sua domanda può portare all’annullamento di quest’ultima decisione.

47      Il primo motivo deve pertanto essere respinto.

 Sul secondo motivo, riguardante una violazione del regolamento n. 1049/2001 e della giurisprudenza dell’Unione in materia di accesso ai documenti

48      La ricorrente afferma, in primo luogo, che la domanda di accesso ai documenti presentata dal consorzio ITAK era soltanto parzialmente fondata sul regolamento n. 1049/2001 e trovava la sua base giuridica anche nell’articolo 100, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 248, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento finanziario»), e nell’articolo 149 delle modalità di esecuzione, nonché nel punto 3.3.10.5 della Guida pratica, che fa riferimento alla politica dell’Amministrazione aggiudicatrice in materia di accesso ai documenti. Per tale motivo, ad avviso della ricorrente, la motivazione della decisione del 26 novembre 2009, che si basa soltanto sul regolamento n. 1049/2001, sarebbe incompleta.

49      In secondo luogo, gli atti preparatori diretti all’elaborazione di un nuovo testo del regolamento n. 1049/2001 in accordo con la recente giurisprudenza prevedrebbero l’aggiunta di nuove disposizioni aventi, in particolare, lo scopo di stabilire nuove restrizioni al diritto di accesso ai documenti nel settore degli appalti pubblici e, pertanto, non sarebbe configurabile ai sensi della normativa attuale una limitazione dell’accesso ai documenti relativi a tali appalti.

50      In terzo luogo – e contrariamente a quanto indicato nella motivazione della decisione del 26 novembre 2009 – il regolamento n. 1049/2001, essendo finalizzato a garantire la massima trasparenza, esigerebbe che, nell’adottare una decisione sull’accesso ai documenti, la Commissione prenda in considerazione l’interesse qualificato del consorzio ITAK, in quanto offerente nell’ambito della gara d’appalto, ad accedere ai documenti richiesti.

51      La Commissione contesta gli argomenti della ricorrente.

52      Occorre ricordare, da un lato, che, in forza dell’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento n. 1049/2001, titolare del diritto di accesso ai documenti delle istituzioni è «[q]ualsiasi cittadino dell’Unione e qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro». Ne risulta che tale regolamento mira a garantire l’accesso di tutti ai documenti pubblici, e non soltanto l’accesso del richiedente a documenti che lo riguardino (sentenza del Tribunale del 26 aprile 2005, Sison/Consiglio, T‑110/03, T‑150/03 e T‑405/03, Racc. pag. II‑1429, punto 50).

53      Dall’altro lato, le eccezioni all’accesso ai documenti previste dall’articolo 4, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 1049/2001 sono formulate in termini tassativi. Ne risulta che le istituzioni sono obbligate a negare l’accesso ai documenti rientranti nell’ambito di tali eccezioni, qualora sia provato che sussistono le circostanze indicate. Pertanto, in sede di applicazione delle eccezioni obbligatorie di cui all’articolo 4, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 1049/2001 non si può tener conto dell’interesse particolare che un richiedente può far valere per l’accesso ad un documento che lo riguarda personalmente (v., per analogia, sentenze del Tribunale Sison/Consiglio, cit., punti 51 e 52, e del 6 luglio 2006, Franchet e Byk/Commissione, T‑391/03 e T‑70/04, Racc. pag. II‑2023, punto 137). Anche l’argomento della ricorrente relativo al punto 3.3.10.5 della Guida pratica è quindi inconferente, poiché, pur essendo la divulgazione dei documenti relativi alla gara d’appalto disciplinata dal regolamento n. 1049/2001, ciò non implica automaticamente il diritto di accesso agli stessi.

54      In subordine, occorre rilevare che le disposizioni del regolamento finanziario e delle modalità di esecuzione, invocate dalla ricorrente, prevedono l’obbligo di motivazione per l’Amministrazione aggiudicatrice e non il diritto degli offerenti all’accesso ai documenti relativi ad una gara d’appalto. L’articolo 100, paragrafo 2, del regolamento finanziario prevede infatti solamente che l’Amministrazione aggiudicatrice comunichi, a seguito di domanda per iscritto, le caratteristiche e i vantaggi relativi dell’offerta prescelta nonché il nome dell’aggiudicatario entro quindici giorni a decorrere dalla ricezione di una domanda scritta (v., in tal senso, sentenza del Tribunale del 12 luglio 2007, Evropaïki Dynamiki/Commissione, T‑250/05, non pubblicata nella Raccolta, punto 113). Anche se l’Amministrazione aggiudicatrice può ottemperare a tale obbligo consentendo un accesso, almeno parziale, a taluni documenti, l’obbligo in questione non la costringe a procedere in tal senso e non può quindi giustificare una domanda diretta espressamente alla divulgazione di tali documenti.

55      Per quanto riguarda gli atti preparatori diretti all’elaborazione di un nuovo testo del regolamento n. 1049/2001, invocati dalla ricorrente, occorre constatare che, sebbene il loro scopo sia in particolare quello di precisare gli impedimenti all’accesso ai documenti relativi agli appalti pubblici, tale fatto non implica di per sé che le eccezioni stabilite dalla normativa in vigore, ossia dall’articolo 4, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 1049/2001, non si possano applicare ai documenti che rientrano in quel settore.

56      Alla luce di quanto sopra, il secondo motivo dev’essere respinto.

 Sul terzo motivo, riguardante una violazione dell’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento n. 1049/2001 e della giurisprudenza dell’Unione

57      Tale motivo attiene alla versione divulgata della relazione di valutazione redatta dal comitato di valutazione nell’ambito della gara d’appalto.

58      Con tale motivo la ricorrente accusa la Commissione di averle trasmesso solo una versione della relazione di valutazione epurata da ogni elemento relativo alla valutazione effettuata durante la gara d’appalto. Tenendo conto del fatto che l’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento n. 1049/2001 stabilisce un’eccezione all’applicazione del principio secondo cui tutti i documenti delle istituzioni dovrebbero essere accessibili al pubblico, la decisione del 26 novembre 2009 non conterrebbe una motivazione sufficiente per quanto riguarda la restrizione dell’accesso del consorzio ITAK alle informazioni contenute nella relazione suddetta. Infatti, secondo la ricorrente, la giurisprudenza richiede che, in un caso simile, la Commissione dimostri che l’accesso al documento di cui trattasi rischia, concretamente ed effettivamente, di arrecare un pregiudizio all’interesse tutelato da un’eccezione siffatta.

59      La Commissione risponde di aver effettuato un esame concreto della domanda di accesso ai documenti presentata dal consorzio ITAK e di aver ampiamente motivato l’applicazione dell’articolo 4, paragrafo 2, primo trattino, del regolamento n. 1049/2001.

60      Occorre ricordare che, ai sensi di quest’ultima disposizione, «[l]e istituzioni rifiutano l’accesso a un documento la cui divulgazione arrechi pregiudizio alla tutela (...) [de]gli interessi commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresa la proprietà intellettuale».

61      Per quanto riguarda le informazioni omesse delle pagine 2-5 della relazione di valutazione divulgata, la decisione del 26 novembre 2009 precisa quanto segue:

«Le parti omesse delle tabelle che figurano alle pagine 2 e 3 nella terza sezione – “Valutazione” – della relazione contengono informazioni sulle richieste di chiarimento attinenti a taluni elementi e documenti delle offerte presentate. Tali tabelle riassumono le domande poste dal comitato di valutazione e le risposte ricevute.

Le parti omesse delle tabelle che figurano alle pagine 3 e 4 nella terza sezione – “Valutazione” – e la tabella che figura alla pagina 5 nella quarta sezione – “Conclusione” – contengono i risultati tecnici, finanziari e globali delle offerte, nonché l’importo totale degli onorari previsti».

62      La Commissione ha motivato l’omissione di tali informazioni nella versione divulgata del documento di cui trattasi affermando che esse svelerebbero elementi relativi al know-how degli offerenti, alla metodologia del loro progetto nonché alle loro relazioni d’affari con altri membri del consorzio. Essa ha ritenuto che la divulgazione al pubblico di tali informazioni arrecherebbe pregiudizio agli interessi commerciali degli offerenti. La Commissione ha altresì precisato che tali valutazioni non erano influenzate dal fatto che talune informazioni omesse riguardavano l’offerta presentata dal consorzio ITAK.

63      Per quanto riguarda la giustificazione dell’applicazione di un’eccezione ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, primo trattino, del regolamento n. 1049/2001, occorre esaminare se le ragioni addotte dalla Commissione per rifiutare parzialmente l’accesso al documento in questione dimostrino che un siffatto accesso avrebbe arrecato pregiudizio alla tutela degli interessi commerciali degli offerenti, e poi, se del caso, se sussista un interesse pubblico prevalente che comunque giustifichi la divulgazione dei documenti richiesti.

64      A tale riguardo, occorre dimostrare che l’accesso in oggetto poteva concretamente ed effettivamente arrecare pregiudizio all’interesse tutelato dall’eccezione e che il rischio di arrecare un pregiudizio a tale interesse era ragionevolmente prevedibile e non meramente ipotetico (sentenza del Tribunale del 13 aprile 2005, Verein für Konsumenteninformation/Commissione, T‑2/03, Racc. pag. II‑1121, punto 69).

65      Secondo una giurisprudenza costante, le eccezioni all’accesso ai documenti devono essere interpretate e applicate restrittivamente, in modo da non vanificare l’applicazione del principio generale consistente nel fornire al pubblico il più ampio accesso possibile ai documenti di cui dispongono le istituzioni (sentenze del Tribunale del 14 ottobre 1999, Bavarian Lager/Commissione, T‑309/97, Racc. pag. II‑3217, punto 39; dell’11 dicembre 2001, Petrie e a./Commissione, T‑191/99, Racc. pag. II‑3677, punto 66, e del 30 gennaio 2008, Terezakis/Commissione, T‑380/04, non pubblicata nella Raccolta, punto 85). Peraltro, il principio di proporzionalità richiede che le deroghe non eccedano i limiti di quanto è opportuno e necessario per conseguire lo scopo perseguito (sentenza della Corte del 6 dicembre 2001, Consiglio/Hautala, C‑353/99 P, Racc. pag. I‑9565, punto 28, e sentenza Terezakis/Commissione, cit., punto 85).

66      Nel caso di specie, la Commissione afferma che la divulgazione di tutte le informazioni pertinenti contenute nelle tabelle che figurano nella relazione di valutazione arrecherebbe pregiudizio agli interessi commerciali degli offerenti che hanno partecipato alla gara d’appalto.

67      Pur ammettendo che ciò possa essere vero per quanto riguarda le informazioni supplementari di cui alle pagine 2 e 3 della relazione, fornite dai suddetti offerenti per chiarire taluni aspetti delle loro offerte, i giudizi assegnati dal comitato di valutazione, di cui alle pagine 3‑5 di tale relazione, non sono idonei a rivelare «elementi relativi al know-how degli offerenti, alla metodologia del loro progetto nonché alle loro relazioni d’affari con altri membri del consorzio», come sostenuto dalla Commissione. Non risulta infatti possibile, sulla sola base di tali giudizi, avere accesso a informazioni relative agli offerenti che la Commissione afferma di voler tutelare, come il loro know-how o il loro metodo di lavoro. Tale motivazione non è inoltre nemmeno pertinente per quanto riguarda l’importo degli onorari proposti dagli offerenti, che figurano nella tabella alla fine della pagina 4 del documento divulgato, nonostante la divulgazione di informazioni di tal genere possa effettivamente arrecare pregiudizio agli interessi commerciali delle persone interessate.

68      Considerati i requisiti risultanti dalla giurisprudenza in materia, la motivazione della decisione del 26 novembre 2009 è insufficiente per quanto riguarda il diniego di divulgazione dei giudizi assegnati dal comitato di valutazione che figurano alle pagine 3‑5 della relazione di valutazione e, pertanto, il terzo motivo della ricorrente dev’essere accolto relativamente a tale punto.

 Sui motivi quarto e quinto, riguardanti una violazione dell’articolo 4, paragrafi 3 e 6, del regolamento n. 1049/2001

69      Con il quarto motivo la ricorrente afferma che la motivazione della decisione del 26 novembre 2009 è insufficiente per quanto riguarda l’applicazione dell’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento n. 1049/2001, in quanto la Commissione non ha effettuato un esame specifico e concreto dei danni che la divulgazione delle griglie di valutazione redatte dai membri del comitato di valutazione avrebbe potuto arrecare. Essa osserva che la giurisprudenza invocata dalla Commissione, relativa alle procedure di selezione del personale delle istituzioni dell’Unione, non è pertinente nel settore degli appalti pubblici e che, peraltro, sarebbe precedente all’entrata in vigore del regolamento n. 1049/2001 e in contrasto con la più recente giurisprudenza del Tribunale, segnatamente con le sue sentenze del 18 dicembre 2008, Muñiz/Commissione (T‑144/05), e dell’11 marzo 2009, Borax Europe/Commissione (T‑121/05), non pubblicate nella Raccolta.

70      Con il quinto motivo la ricorrente asserisce che la Commissione non ha rispettato l’articolo 4, paragrafo 6, del regolamento n. 1049/2001, che stabilisce la possibilità di concedere un accesso parziale al documento richiesto, nel caso di specie alle griglie di valutazione. Essa accusa la Commissione di non aver effettuato un esame specifico e individuale di tali griglie per verificare se fosse possibile ammettere un accesso parziale alle stesse, il che sarebbe in contrasto con la giurisprudenza.

71      La Commissione sostiene che la giurisprudenza citata nella motivazione della decisione del 26 novembre 2009 rimane pertinente. Afferma inoltre che tale decisione indica esplicitamente che la Commissione ha preso in considerazione l’ipotesi di ammettere un accesso parziale a tali documenti, ma che l’eccezione stabilita dall’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento n. 1049/2001 si estendeva alla totalità delle griglie di valutazione.

72      Nel titolo 3 della decisione del 26 novembre 2009, denominato «Tutela del processo decisionale», la Commissione ha motivato il diniego di divulgare le griglie di valutazione redatte da ogni membro del comitato di valutazione con il fatto che esse erano state elaborate ai fini della valutazione e dello scambio di opinioni interne e che pertanto costituivano documenti «per uso interno, facenti parti di discussioni e consultazioni preliminari in seno all’istituzione» ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento n. 1049/2001.

73      Essa ha indicato che la divulgazione di tali documenti pregiudicherebbe seriamente il processo decisionale dell’istituzione nel settore di attività di cui è causa, poiché metterebbe in discussione la libertà dei membri del comitato di valutazione di esprimere il loro parere e la loro valutazione e metterebbe quindi a rischio l’indipendenza e l’obiettività della procedura di valutazione in futuri casi analoghi.

74      A tale riguardo, la Commissione ha invocato il fatto che le procedure di gara d’appalto erano molto simili a quelle di selezione del personale delle istituzioni dell’Unione. Secondo la giurisprudenza in materia, il vincolo del segreto che circonda i lavori delle commissioni giudicatrici di concorso ai sensi dell’articolo 6 dell’allegato III dello Statuto dei funzionari delle Comunità europee è stato istituito al fine di garantire l’indipendenza di tali commissioni di concorso e l’obiettività del loro operato, ponendole al riparo da qualsiasi ingerenza e pressione esterna, da parte tanto della stessa amministrazione dell’Unione quanto dei candidati interessati o di terzi (sentenze della Corte del 28 febbraio 1980, Bonu/Consiglio, 89/79, Racc. pag. 553, punto 5, e del 4 luglio 1996, Parlamento/Innamorati, C‑254/95 P, Racc. pag. I‑3423, punto 24). La Commissione ha fatto valere che un’identica tutela era necessaria in altre procedure di valutazione o di selezione, quali le gare d’appalto.

75      Per quanto riguarda la giustificazione dell’applicazione dell’eccezione prevista dall’articolo 4, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento n. 1049/2001, occorre innanzitutto esaminare se le ragioni addotte dalla Commissione per rifiutare l’accesso ai documenti richiesti dimostrino che un siffatto accesso avrebbe pregiudicato seriamente il processo decisionale di tale istituzione.

76      A tale riguardo, occorre dimostrare che l’accesso in questione poteva concretamente ed effettivamente arrecare pregiudizio all’interesse tutelato dall’eccezione e che il rischio di arrecare un pregiudizio a tale interesse era ragionevolmente prevedibile e non meramente ipotetico.

77      Nella motivazione della decisione del 26 novembre 2009 la Commissione ha affermato, in sostanza, che il diniego di divulgare le griglie di valutazione era necessario per tutelare da ingerenze e pressioni esterne i suoi futuri processi decisionali in materia di gare d’appalto.

78      In tal senso il Tribunale ha statuito, al punto 86 della citata sentenza Muñiz/Commissione, che, pur se una siffatta tutela poteva essere idonea a costituire un motivo legittimo per restringere l’accesso a taluni documenti, nondimeno l’esistenza di una siffatta pressione esterna doveva essere stabilita con certezza e doveva essere provato che il rischio, in ragione della suddetta pressione esterna, di influenzare sostanzialmente la decisione da adottare era ragionevolmente prevedibile.

79      Orbene, come viene precisato nella decisione del 26 novembre 2009, senza che la ricorrente sollevi alcuna contestazione al riguardo, le griglie di valutazione di cui trattasi nel caso di specie rispecchiano i pareri personali dei membri del comitato di valutazione in una fase preliminare all’elaborazione della relazione del comitato stesso. Se si deve ammettere, come conferma la giurisprudenza citata al punto 74 supra, che la divulgazione delle opinioni espresse dai membri delle commissioni di concorso è idonea a compromettere la loro indipendenza, ciò vale altresì per i membri di un comitato di valutazione in tale fase di una gara d’appalto. Infatti, contrariamente a quanto argomentato dalla ricorrente, questi due tipi di processo decisionale presentano una marcata somiglianza, in quanto implicano la valutazione comparativa di candidati al fine di operare una selezione tra gli stessi in base a determinati criteri, nel rispetto dei principi di parità di trattamento e di non discriminazione.

80      Invero, il fatto di esporre a pressioni esterne le persone chiamate a valutare le offerte presentate nell’ambito di una gara d’appalto pregiudicherebbe seriamente tale processo decisionale, poiché metterebbe a rischio il rispetto dei suddetti principi, essendo l’indipendenza dei membri di un comitato di valutazione essenziale a tal fine.

81      Una divulgazione parziale delle griglie di valutazione di cui trattasi comporterebbe sempre tale rischio, dato che sarebbe difficile per gli interessati prevedere quali elementi delle loro opinioni potrebbero in un secondo momento essere rivelati al pubblico.

82      Di conseguenza, si devono respingere i motivi quarto e quinto.

 Sul sesto motivo, riguardante l’esistenza di un interesse pubblico prevalente che giustifica la divulgazione dei documenti richiesti

83      La ricorrente sostiene che la Commissione non ha tenuto conto dell’interesse pubblico prevalente che si ricollega allo svolgimento trasparente e corretto delle procedure di aggiudicazione degli appalti, il quale richiederebbe la divulgazione dei documenti di cui trattasi.

84      La Commissione respinge tale argomento.

85      Occorre precisare che il regolamento n. 1049/2001 non definisce la nozione di interesse pubblico prevalente.

86      Va tuttavia ricordato che il principio di trasparenza, invocato dalla ricorrente nel caso di specie, riceve attuazione mediante il complesso delle disposizioni del regolamento n. 1049/2001, come risulta dal secondo considerando di tale regolamento, ai sensi del quale la trasparenza consente una migliore partecipazione dei cittadini al processo decisionale e garantisce una maggiore legittimità, efficienza e responsabilità dell’amministrazione nei loro confronti, e contribuisce a rafforzare il principio di democrazia. Pertanto, l’interesse pubblico prevalente di cui all’articolo 4, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 1049/2001, che può giustificare la divulgazione di un documento arrecante pregiudizio agli interessi commerciali di una determinata persona fisica o giuridica, oppure la divulgazione di un documento arrecante un serio pregiudizio al processo decisionale di un’istituzione, deve, in linea di massima, essere distinto dai principi summenzionati soggiacenti al detto regolamento (v., in tal senso, sentenza del Tribunale del 12 settembre 2007, API/Commissione, T‑36/04, Racc. pag. II‑3201, punti 96 e 97).

87      Orbene, nel caso di specie la ricorrente non invoca un siffatto principio, diverso da quello di trasparenza, e si limita ad affermare che il rifiuto di divulgare i documenti di cui trattasi ha privato il consorzio ITAK della possibilità di valutare la correttezza dell’operato dell’Amministrazione aggiudicatrice.

88      Occorre tuttavia rilevare che, da un lato, lo svolgimento trasparente delle procedure di aggiudicazione degli appalti, che ha lo scopo di rendere possibile il controllo del rispetto dei principi e delle regole pertinenti, non impone di pubblicare documenti o informazioni relativi al know-how, alla metodologia o alle relazioni d’affari degli offerenti. Per quanto riguarda, dall’altro, le griglie di valutazione redatte dai membri del comitato di valutazione, se le procedure di gara d’appalto sono senza dubbio soggette ad un obbligo di trasparenza nei confronti del pubblico, tale obbligo deve tuttavia essere osservato nel rispetto di altri principi che reggono dette procedure. Pertanto, alla luce di quanto enunciato al punto 79 supra, l’interesse pubblico legato alla trasparenza non può essere considerato prevalente rispetto al principio di indipendenza dei membri dei comitati di valutazione e non può quindi giustificare la divulgazione delle griglie di valutazione di cui trattasi.

89      Occorre pertanto respingere il sesto motivo.

90      Alla luce delle suesposte considerazioni, occorre respingere la domanda della ricorrente intesa all’assunzione di mezzi istruttori, non essendo la presentazione dei documenti e delle informazioni richiesti necessaria alla soluzione della presente controversia.

 Sulle spese

91      Ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, del regolamento di procedura, se le parti soccombono rispettivamente su uno o più capi, il Tribunale può ripartire le spese o decidere che ciascuna parte sopporti le proprie. Nelle circostanze del caso di specie, considerato che il ricorso della ricorrente è stato giudicato irricevibile, per una parte, e infondato, per altra parte sostanziale, vi è ragione per decidere che la ricorrente sopporterà le proprie spese nonché tre quarti di quelle sostenute dalla Commissione. Quest’ultima sopporterà un quarto delle proprie spese.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Terza Sezione)

dichiara e statuisce:

1)      Il ricorso è respinto in quanto irricevibile nella parte in cui è diretto contro la decisione della Commissione europea del 10 novembre 2009, recante rigetto dell’offerta presentata dal consorzio di cui la ricorrente fa parte, nell’ambito della gara d’appalto EuropAid/127843/D/SER/KOS, relativa alla prestazione di servizi di supporto alle amministrazioni doganale e fiscale del Kosovo.

2)      La decisione della Commissione del 26 novembre 2009, riguardante l’accesso a taluni documenti relativi alla suddetta gara d’appalto, è annullata nella parte in cui ha rifiutato l’accesso, nella versione divulgata della relazione di valutazione, ai giudizi assegnati dal comitato di valutazione quali figuranti alle pagine 3‑5 di detta relazione.

3)      Il ricorso è respinto quanto al resto.

4)      La domanda della ricorrente intesa all’assunzione di mezzi istruttori è respinta.

5)      La Sviluppo Globale GEIE sopporterà le proprie spese relative al procedimento principale nonché tre quarti di quelle sostenute dalla Commissione in relazione a tale procedimento. La Commissione sopporterà un quarto delle proprie spese relative al procedimento principale.

6)      La Sviluppo Globale è condannata a tutte le spese relative al procedimento sommario nella causa T‑6/10 R.

Czúcz

Labucka

Gratsias

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 22 maggio 2012.

Firme


* Lingua processuale: l’italiano.