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Sentenza del Tribunale del 12 giugno 2015 – Plantavis e NEM / Commissione e EFSA

(Causa T-334/12)1

(«Tutela dei consumatori – Indicazioni sulla salute fornite sui prodotti alimentari – Regolamento (UE) n. 432/2012 – Ricorso di annullamento – Atto regolamentare che non comporta alcuna misura d’esecuzione – Incidenza diretta – Ricevibilità – Regolamento (CE) n. 1924/2006 – Eccezione di illegittimità – Registro delle indicazioni sulla salute»)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrenti: Plantavis GmbH (Berlino, Germania); e NEM, Verband mittelständischer europäischer Hersteller und Distributoren von Nahrungsergänzungsmitteln & Gesundheitsprodukten eV (Laudert, Germania), (rappresentante: T. Büttner, avvocato)

Convenute: Commissione europea (rappresentanti: L. Pignataro-Nolin e S. Grünheid, agenti); e Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) (rappresentanti: D. Detken, agente, assistito da R. Van der Hout e A. Köhler, avvocati)

Interveniente a sostegno della convenuta Commissione: Parlamento europeo (rappresentanti: J. Rodrigues e P. Schonard, agenti)

Interveniente a sostegno delle convenute Commissione e EFSA: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: M. Simm e I. Šulce, agenti)

Oggetto

Domanda d’annullamento, da un lato, del regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari (GU L 404, pag. 9), e, dall’altro, del regolamento (UE) n. 432/2012 della Commissione, del 16 maggio 2012, relativo alla compilazione di un elenco di indicazioni sulla salute sui prodotti alimentari, diverse da quelle facenti riferimento alla riduzione dei rischi di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini (GU L 136, pag. 1), nonché del registro delle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari, pubblicato sul sito Internet della Commissione.

Dispositivo

Il ricorso è respinto.

Plantavis GmbH e NEM, Verband mittelständischer europäischer Hersteller und Distributoren von Nahrungsergänzungsmitteln & Gesundheitsprodukten eV sono condannate a sopportare, oltre alle loro spese, quelle sostenute dalla Commissione europea e dall’Autorità europea per la sicurezza alimentare.

Il Consiglio dell’Unione europea e il Parlamento europeo sopporteranno le proprie spese.

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1 GU C 311 del 13.10.2012.