Language of document : ECLI:EU:C:2013:639

Causa C‑121/12 P

Bernhard Rintisch

contro

Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

«Impugnazione — Marchio comunitario — Regolamento (CE) n. 40/94 — Articolo 74, paragrafo 2 — Regolamento (CE) n. 2868/95 — Regola 50, paragrafo 1, commi primo e terzo — Opposizione del titolare di un marchio anteriore — Esistenza del marchio — Prove presentate a sostegno dell’opposizione dopo la scadenza del termine impartito a tale scopo — Mancata presa in considerazione — Potere discrezionale della commissione di ricorso — Disposizione contraria — Circostanze che ostano alla presa in considerazione di prove ulteriori o complementari»

Massime – Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 3 ottobre 2013

1.        Marchio comunitario – Procedimento di ricorso – Ricorso proposto contro una decisione della divisione di opposizione dell’Ufficio – Esame da parte della commissione di ricorso – Portata – Fatti e prove non dedotti a sostegno dell’opposizione entro il termine all’uopo impartito – Presa in considerazione – Potere discrezionale della commissione di ricorso – Assenza di disposizione contraria

(Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 74, § 2; regolamento della Commissione n. 2868/95, art. 1, regole 20, § 1, e 50, § 1)

2.        Marchio comunitario – Procedimento di ricorso – Ricorso proposto contro una decisione della divisione di opposizione dell’Ufficio – Esame da parte della commissione di ricorso – Portata – Fatti e prove non dedotti a sostegno dell’opposizione entro il termine all’uopo impartito – Presa in considerazione – Potere discrezionale della commissione di ricorso

[Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 74, § 2; regolamento della Commissione n. 2868/95, art. 1, regola 19, § 2, a), ii)]

3.        Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Mancanza di precise critiche a un punto del ragionamento del Tribunale e di argomenti giuridici a sostegno dell’impugnazione – Irricevibilità

[Art. 256 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, primo comma; regolamento di procedura della Corte, art. 112, § 1, c)]

1.        Ai sensi dell’articolo 74, paragrafo 2, del regolamento n. 40/94 sul marchio comunitario, l’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) può non tener conto dei fatti non invocati dalle parti o delle prove che esse non hanno prodotto in tempo utile. Da tale disposto deriva che, come regola generale e salvo disposizione contraria, la deduzione di fatti e di prove ad opera delle parti rimane possibile dopo la scadenza dei termini ai quali si trova subordinata una tale deduzione in applicazione delle disposizioni del regolamento n. 40/94 e che non è affatto proibito all’Ufficio tener conto di fatti e prove così tardivamente dedotti o prodotti. Precisando che quest’ultimo «può», in un caso del genere, decidere di non tenere conto di simili prove, tale disposizione conferisce infatti all’Ufficio un ampio potere discrezionale al fine di decidere, motivando la propria decisione su tale punto, se occorra o meno tenerne conto.

Se è vero che il primo comma della regola 50, paragrafo 1, del regolamento n. 2868/95 recante modalità di esecuzione del regolamento n. 40/94 stabilisce il principio secondo cui alla procedura di ricorso si applicano mutatis mutandis le stesse norme relative al procedimento dinanzi all’organo che ha pronunciato la decisione impugnata col ricorso, il terzo comma della medesima disposizione costituisce una norma speciale, che deroga a tale principio. Tale norma speciale è propria della procedura di ricorso contro la decisione della divisione di opposizione e precisa la disciplina, dinanzi alla commissione di ricorso, dei fatti e delle prove presentati dopo la scadenza dei termini stabiliti o fissati in primo grado. La regola 50, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento n. 2868/95 deve essere dunque applicata a tale specifico punto della procedura di ricorso contro la decisione della divisione di opposizione, in luogo delle disposizioni relative alla procedura svoltasi dinanzi alla suddetta divisione, tra le quali rientra la regola 20, paragrafo 1, del regolamento n. 2868/95.

Ebbene, ai sensi della regola 50, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento n. 2868/95, se il ricorso è diretto contro una decisione della divisione di opposizione, la commissione di ricorso limita l’esame del ricorso ai fatti e alle prove presentati entro i termini stabiliti o fissati dalla divisione di opposizione, a meno che la commissione non ritenga che fatti e prove ulteriori o complementari debbano essere presi in considerazione ai sensi dell’articolo 74, paragrafo 2, del regolamento n. 40/94. Il regolamento n. 2868/95 stabilisce dunque espressamente che la commissione di ricorso, in occasione dell’esame di un ricorso diretto contro una decisione della divisione di opposizione, dispone del potere discrezionale, derivante dalla regola 50, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento n. 2868/95 e dall’articolo 74, paragrafo 2, del regolamento n. 40/94, di decidere se occorra o meno prendere in considerazione fatti e prove ulteriori o complementari che non sono stati presentati nei termini stabiliti o fissati dalla divisione di opposizione.

(v. punti 22-24, 29, 30, 32, 33)

2.        Ai sensi dell’articolo 74, paragrafo 2, del regolamento n. 40/94 sul marchio comunitario, l’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) può non tener conto dei fatti non invocati dalle parti o delle prove che esse non hanno prodotto in tempo utile. Da tale disposto deriva che, come regola generale e salvo disposizione contraria, la deduzione di fatti e di prove ad opera delle parti rimane possibile dopo la scadenza dei termini ai quali si trova subordinata una tale deduzione in applicazione delle disposizioni del regolamento n. 40/94 e che non è affatto proibito all’Ufficio tener conto di fatti e prove così tardivamente dedotti o prodotti. Precisando che quest’ultimo «può», in un caso del genere, decidere di non tenere conto di simili prove, tale disposizione conferisce, infatti, all’Ufficio un ampio potere discrezionale al fine di decidere, motivando la propria decisione su tale punto, se occorra o meno tenerne conto.

La presa in considerazione da parte dell’Ufficio dei fatti e delle prove tardivamente presentati, quando è chiamato a statuire nell’ambito di un procedimento d’opposizione è, in particolare, giustificabile quando l’Ufficio considera che, da un lato, gli elementi presentati tardivamente possono, a prima vista, rivestire una reale pertinenza per ciò che riguarda l’esito dell’opposizione proposta dinanzi ad esso e, dall’altro, la fase del procedimento in cui interviene tale presentazione tardiva e le circostanze che l’accompagnano non ostano a tale presa in considerazione.

Nell’ambito di un’opposizione fondata su un marchio nazionale registrato, le prove dell’esistenza, della validità e della portata della protezione di tale marchio da produrre nel corso della procedura di opposizione sono elencate, in modo preciso ed esaustivo, alla regola 19, paragrafo 2, lettera a), ii), del regolamento n. 2868/95 recante modalità di esecuzione del regolamento n. 40/94. I ricorrenti devono conoscere, anche prima di proporre l’opposizione, i documenti precisi che avrebbero dovuto presentare per supportarla. Pertanto, in questo contesto, la commissione di ricorso deve esercitare il proprio potere discrezionale in modo restrittivo e può ammettere la presentazione tardiva di tali prove soltanto se le circostanze che l’accompagnano sono in grado di giustificare il ritardo del ricorrente nella presentazione della prova, onere a lui spettante.

La commissione di ricorso, inoltre, quando esercita il suo potere discrezionale in forza dell’articolo 74, paragrafo 2, del regolamento n. 40/94, non è tenuta ad esaminare i tre criteri menzionati allorché uno solo di tali criteri è sufficiente a dimostrare che essa non deve prendere in considerazione le prove tardivamente prodotte.

(v. punti 22-24, 39, 40, 45)

3.        V. il testo della decisione.

(v. punto 50)