Language of document : ECLI:EU:F:2009:16

ORDINANZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA

(Prima Sezione)

18 febbraio 2009

Causa F-42/08

Luigi Marcuccio

contro

Commissione delle Comunità europee

«Funzione pubblica – Funzionari – Ricorso per risarcimento danni – Mancato rispetto di un termine ragionevole per proporre una domanda di risarcimento – Irricevibilità manifesta»

Oggetto: Ricorso, proposto ai sensi degli artt. 236 CE e 152 EA, con il quale il sig. Marcuccio chiede, in sostanza, la condanna della Commissione a risarcirlo del danno derivante dal fatto che quest’ultima gli avrebbe inviato una nota ad un numero di telecopiatrice che essa non avrebbe dovuto utilizzare.

Decisione: Il ricorso è respinto in quanto manifestamente irricevibile. Il ricorrente è condannato alle spese.

Massime

Funzionari – Ricorso – Termini – Domanda di risarcimento rivolta ad un’istituzione – Osservanza di un termine ragionevole

(Statuto della Corte di giustizia, art. 46; Statuto dei funzionari, art. 90)

Spetta ai funzionari o agli agenti presentare all’istituzione, entro un termine ragionevole, domande dirette ad ottenere dalla Comunità un risarcimento a seguito di un danno eventualmente imputabile a quest’ultima, e ciò a decorrere dal momento in cui sono venuti a conoscenza della situazione che essi lamentano. Il carattere ragionevole del termine deve essere valutato in funzione delle circostanze proprie di ciascun caso di specie e, in particolare, della rilevanza della controversia per l’interessato, della complessità del caso e del comportamento delle parti coinvolte.

Al riguardo, occorre altresì tener conto del termine di confronto offerto dal termine di prescrizione di cinque anni previsto in materia di azioni per responsabilità extracontrattuale dall’art. 46 dello Statuto della Corte di giustizia. Tuttavia, il termine di cinque anni non può costituire un limite rigido e intangibile entro il quale sarebbe ricevibile qualsiasi domanda, indipendentemente dal tempo fatto trascorrere dal ricorrente per presentare all’amministrazione la sua domanda e dalle circostanze del caso di specie.

(v. punti 19-22)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: 5 ottobre 2004, causa T‑144/02, Eagle e a./Commissione (Racc. pag. II‑3381, punti 65 e 66)

Tribunale della funzione pubblica: 1° febbraio 2007, causa F‑125/05, Tsarnavas/Commissione (non ancora pubblicata nella Raccolta, punti 76 e 77)