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Ricorso proposto il 5 dicembre 2023 – Booking Holdings / Commissione

(Causa T-1139/23)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Booking Holdings Inc. (Norwalk, Connecticut, Stati Uniti) (rappresentanti: F. González Díaz e R. Snelders, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della Commissione europea C(2023) 6376 final, del 25 settembre 2023, nel caso COMP/M.10615 – Booking Holdings/eTraveli Group (in prosieguo: la «decisione»);

condannare la Commissione a farsi carico delle proprie spese e a pagare le spese del procedimento sostenute dalla ricorrente e ogni altra spesa sostenuta in occasione del presente ricorso.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.

Primo motivo di ricorso, vertente sul fatto che la decisione è viziata da un errore laddove si discosta ingiustificatamente dal quadro in materia di preclusione anticoncorrenziale stabilito dagli Orientamenti relativi alla valutazione delle concentrazioni non orizzontali (in prosieguo: gli «orientamenti»), e laddove qualifica erroneamente vantaggi favorevoli alla concorrenza come effetti anticoncorrenziali.

–    Dopo aver ammesso che gli orientamenti dovrebbero normalmente applicarsi al caso di cui trattasi, la decisione omette di applicarli. Quest’ultima non fornisce un’adeguata motivazione per quanto riguarda detta omissione. Dato che la Commissione è tenuta a motivare un simile discostamento dagli orientamenti e non ha proceduto in tal senso, la decisione è viziata da un errore laddove non applica gli orientamenti.

–    Anche supponendo che la decisione abbia fornito un’adeguata motivazione per discostarsi dagli orientamenti, la teoria del pregiudizio impiegata in tale decisione qualifica erroneamente vantaggi favorevoli alla concorrenza come effetti anticoncorrenziali.

Secondo motivo di ricorso, vertente sul fatto che la decisione è viziata da un errore laddove esclude che la cooperazione giuridicamente vincolante e commercialmente proficua delle parti al momento della fusione costituisca l’ipotesi controfattuale di base, per fondarsi invece su un’ipotesi controfattuale inconcepibile «zero voli», in cui Booking.com (in prosieguo: «Booking») non sarebbe affatto presente nei voli.

La decisione è viziata da un errore laddove esclude che la cooperazione continuata e proficua delle parti in materia di voli al momento della fusione costituisca l’ipotesi controfattuale pertinente.

Anche supponendo che la decisione impugnata fosse stata legittimata a non tener conto della cooperazione giuridicamente vincolante e continuata delle parti, essa non poteva fondatamente prendere come punto di partenza della sua valutazione concorrenziale uno scenario controfattuale «zero voli», che suggerisce in modo inconcepibile che l’esito più probabile della mancata realizzazione dell’operazione è l’abbandono totale dei voli da parte di Booking.

Terzo motivo di ricorso, vertente sul fatto che la decisione è viziata da un errore laddove conclude, anche sulla base del suo quadro di riferimento errato e della sua ipotesi controfattuale scorretta, che l’operazione avrebbe potuto comportare un ostacolo significativo alla concorrenza effettiva.

Anche qualora la decisione fosse stata legittimata a discostarsi dagli orientamenti e ad adottare l’ipotesi controfattuale manifestamente erronea «zero voli», la valutazione concorrenziale effettuata nella decisione è viziata da molteplici errori significativi e manifesti, segnatamente laddove applica un criterio di intervento illegittimo e nettamente meno rigoroso di quello stabilito dalla giurisprudenza della Corte; laddove sovrastima in modo significativo il presunto impatto dell’operazione, in particolare calcolando erroneamente qualsiasi eventuale incremento della quota di mercato che l’operazione potrebbe causare; laddove omette di dimostrare che l’operazione comporterebbe un aumento delle barriere all’ingresso e all’espansione a causa dell’aumento degli effetti di rete; laddove non tiene conto dei manifesti e significativi vincoli concorrenziali in atto; laddove qualifica erroneamente i tassi di commissione e i prezzi delle camere di Booking; e laddove nega erroneamente gli incrementi dimostrabili di efficienza derivanti dall’operazione.

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