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Sentenza del Tribunale del 13 dicembre 2023 – KHG/EUIPO – Dreams (Dreamer)

(Causa T-608/22)1

[«Marchio dell’Unione europea – Opposizione – Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo Dreamer – Marchio dell’Unione europea denominativo anteriore DREAMS – Impedimento alla registrazione relativo – Rischio di confusione –Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001»]

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: KHG GmbH & Co. KG (Schönefeld, Germania) (rappresentanti: D. Gehnen, K. Ritzmann, C. López Hernando, M. Nathrath e E. Altintas, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: M. Eberl, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO: Dreams Ltd (High Wycombe, Regno Unito)

Oggetto

Con il suo ricorso ai sensi dell’articolo 263 TFUE, la ricorrente chiede l’annullamento della decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 29 giugno 2022 (procedimento R 1975/2021-2).

Dispositivo

La decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 29 giugno 2022 (procedimento R 1975/2021-2) è parzialmente annullata nella misura in cui ha respinto il ricorso nella parte riguardante i «panni di stampa in materie tessili», rientranti nella classe 24, oggetto del marchio richiesto.

Il ricorso è respinto quanto al resto.

La KHG GmbH & Co. KG e l’EUIPO sono condannati a farsi carico delle proprie spese.

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1     GU C 441 del 21.11.2022.