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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Najwyższy (Polonia) il 18 aprile 2024 – X.Y.

(Causa C-273/24, Naski) 1

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Sąd Najwyższy

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: X.Y.

Con l’intervento di: Prokuratora Generalnego, Rzecznika Praw Obywatelskich

Questioni pregiudiziali

Se, in una situazione in cui un organo giurisdizionale di ultima istanza di uno Stato membro (Sąd Najwyższy, Corte suprema), dopo aver ottenuto l’interpretazione del diritto dell’Unione formulata dalla Corte di giustizia in merito alle conseguenze giuridiche della violazione delle norme di legge fondamentali di tale Stato riguardanti la nomina dei giudici del Sąd Najwyższy (Corte suprema), consistente:

a)    nella consegna, da parte del Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej (presidente della Repubblica di Polonia, Polonia), degli atti di nomina alla funzione di giudice del Sąd Najwyższy (Corte suprema), nonostante la previa impugnazione della delibera della Krajowa Rada Sądownictwa (Consiglio nazionale della magistratura), contenente la proposta di nomina alla funzione di giudice, dinanzi all’organo giurisdizionale nazionale competente (Naczelny Sąd Administracyjny; Corte suprema amministrativa, Polonia), nonostante la sospensione, da parte del Naczelny Sąd Administracyjny, dell’esecuzione di tale delibera, in conformità alla legge nazionale, e nonostante la pendenza del procedimento di impugnazione, all’esito del quale il Naczelny Sąd Administracyjny ha definitivamente annullato la delibera impugnata della Krajowa Rada Sądownictwa a causa della sua illegittimità, eliminandola definitivamente dall’ordinamento giuridico, con la conseguenza che l’atto di nomina alla funzione di giudice del Sąd Najwyższy è stato privato della base richiesta dall’articolo 179 della Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Costituzione della Repubblica di Polonia), in forma di una proposta della Krajowa Rada Sądownictwa di nomina alla funzione di giudice,

b)    nello svolgimento di un procedimento anteriore alla nomina senza il rispetto dei principi di trasparenza ed equità, da parte di un organo nazionale (Krajowa Rada Sądownictwa, Consiglio nazionale della magistratura) il quale, tenuto conto delle circostanze che hanno accompagnato la sua costituzione nonché delle modalità del suo funzionamento, non soddisfa i requisiti di organo costituzionale che vigila sull’indipendenza dei tribunali e dei giudici, in quanto la sua composizione è stata definita secondo le modalità previste dall’ustawa z 8 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw (legge dell’8 dicembre 2017, recante modifiche della legge che disciplina il Consiglio nazionale della magistratura e di talune altre leggi) (Dz.U. - Gazzetta ufficiale polacca - del 2018, posizione 3),

–    deve pronunciarsi sulla questione giuridica rimessa a tale organo giurisdizionale, applicando l’interpretazione del diritto dell’Unione europea accolta dalla Corte di giustizia, le disposizioni degli articoli 2, 6, paragrafi 1 e 3, e dell’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, [TUE], nonché dell’articolo 267 TFUE, in combinato disposto con l’articolo 47 [della Carta], debbano essere interpretate nel senso che esse ostano alla partecipazione ad un collegio del Sąd Najwyższy (Corte suprema) che si pronuncia su tale questione giuridica di qualsiasi persona nominata alla funzione di giudice del Sąd Najwyższy in violazione delle norme del diritto nazionale dello Stato membro descritta al precedente punto 1, lettere a) o b), e anche nel senso che esse ostano alle modifiche della composizione di un collegio giudicante dell’organo giurisdizionale dello Stato membro che aveva sottoposto alla Corte di giustizia una questione pregiudiziale, in una situazione in cui le modifiche sono state apportate dopo che la Corte di giustizia ha pronunciato la sentenza in risposta alla suddetta questione e non erano giustificate da ragioni oggettive (ad esempio, il decesso o il collocamento a riposo del giudice che faceva parte del collegio giudicante che aveva sottoposto la questione pregiudiziale),

–    nonché che esse ostano all’esercizio di qualsiasi attività decisionale nella causa relativa alla definizione di tale questione giuridica, compresa l’adozione dei decreti con i quali, in particolare, viene determinata la composizione del collegio giudicante del Sąd Najwyższy (Corte suprema) o fissata la data dell’udienza di tale collegio per la decisione della causa, da parte di una persona nominata alla carica di Prezes Sądu Najwyższego (presidente della Corte suprema, Polonia) che dirige i lavori dell’Izba Cywilna (Sezione civile; in prosieguo: la «Sezione civile»), la quale è stata nominata anch’essa alla funzione di giudice del Sąd Najwyższy in violazione delle norme del diritto nazionale dello Stato membro descritta al precedente punto 1, lettera a) o b), o da qualsiasi altra persona nominata alla funzione di giudice del Sąd Najwyższy in violazione delle norme del diritto nazionale dello Stato membro descritta al precedente punto 1, lettere a) o b), con la conseguenza che tali decreti o attività decisionali devono essere considerati privi di effetti giuridici,

–    nonché nel senso che un giudice del Sąd Najwyższy (Corte suprema), la cui nomina non è stata viziata da nessuna delle irregolarità descritte al precedente punto 1, lettere a) o b), ha il diritto e l’obbligo, al fine di evitare che una causa venga decisa da un organo giurisdizionale che non costituisce un organo giurisdizionale indipendente, imparziale e precostituito per legge, ai sensi del diritto dell’Unione europea, di rifiutarsi di partecipare ad un collegio del Sąd Najwyższy composto da persone nominate alla funzione di giudice del Sąd Najwyższy in violazione delle norme del diritto nazionale dello Stato membro descritta al punto 1, lettere a) o b), nonché, in caso di risposta in senso affermativo a tale questione, nel senso che il giudice di tale organo giurisdizionale, la cui nomina alla funzione di giudice del Sąd Najwyższy non è stata viziata dalle irregolarità di cui al punto 1, lettere a) o b), il quale è giudice relatore nella causa relativa alla questione giuridica considerata, è legittimato a designare il collegio del Sąd Najwyższy chiamato a pronunciarsi su tale questione, disapplicando le disposizioni del diritto nazionale che attribuiscono al Prezes Sądu Najwyższego (presidente della Corte suprema), che dirige i lavori della Sezione civile, il potere di designare i collegi giudicanti nelle cause che rientrano nella competenza della Sezione civile del Sąd Najwyższy, al fine di garantire l’efficacia del diritto dell’Unione europea e dell’interpretazione dello stesso formulata dalla Corte di giustizia, nonché nel senso che esse ostano a che le persone nominate alla funzione di giudice del Sąd Najwyższy in violazione delle norme del diritto nazionale dello Stato membro descritta al precedente punto 1, lettere a) o b) o qualsiasi altra persona nominata alla funzione di giudice del Sąd Najwyższy in violazione delle norme del diritto nazionale di uno Stato membro descritta al precedente punto 1, lettere a) o b), ricoprano qualsiasi incarico direttivo in seno al Sąd Najwyższy (ad esempio, le cariche di presidenti di tale organo giurisdizionale, compresa la carica di primo presidente di tale organo giurisdizionale o le cariche di presidenti delle sezioni del Sąd Najwyższy) o esercitino qualsiasi funzione presso gli organi del Sąd Najwyższy [ad esempio, la funzione di membro o di membro supplente del Kolegium Sądu Najwyższego (collegio della Corte suprema) o la funzione di Rzecznik dyscyplinarny Sądu Najwyższego (delegato alla disciplina presso la Corte suprema)], funzioni che possono essere esercitate soltanto dai giudici del Sąd Najwyższy nominati legittimamente, nonché che compiano qualsiasi atto rientrante nella competenza dei giudici del Sąd Najwyższy titolari di tali funzioni, in considerazione della loro possibile influenza materiale o giuridica sull’esercizio della funzione giurisdizionale da parte del Sąd Najwyższy.

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1 Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.