Language of document : ECLI:EU:C:1997:378

SENTENZA DELLA CORTE

17 luglio 1997(1)

«Restituzioni all'esportazione — Latticini — Discriminazione — Accertamento di validità — Giudice nazionale — Provvedimenti provvisori — Codice doganale comunitario»

Nel procedimento C-334/95,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 177 del Trattato CE, dal Finanzgericht di Amburgo (Germania), nella causa dinanzi ad esso pendente tra

Krüger GmbH & Co. KG

e

Hauptzollamt Hamburg-Jonas,

domanda vertente, da un lato, sulla validità dell'art. 17, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 27 giugno 1968, n. 804, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 148, pag. 13), come modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio 22 dicembre 1987, n. 3904 (GU L 370, pag. 1), in combinato disposto con il suo allegato, nonché sulle conseguenze di un'eventuale dichiarazione d'invalidità e, dall'altro, sull'interpretazione dell'art. 244 del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 302, pag. 1), nonché dell'art. 177 del Trattato CE,

LA CORTE,



composta dai signori G.C. Rodríguez Iglesias, presidente, J.L. Murray e L. Sevón, presidenti di sezione, P.J.G. Kapteyn, C. Gulmann, D.A.O. Edward, J.-P. Puissochet, G. Hirsch, P. Jann, H. Ragnemalm e R. Schintgen (relatore), giudici,

avvocato generale: M.B. Elmer,

cancelliere: H. von Holstein, vicecancelliere,

viste le osservazioni scritte presentate:

  • per la Krüger GmbH & Co. KG, dall'avv. H.J. Priess, del foro di Bruxelles,

  • per lo Hauptzollamt Hamburg-Jonas, dal signor E. von Reden, Regierungsdirektor, Versteher des Hauptzollamts,

  • per il Consiglio dell'Unione europea, dal signor J.-P. Hix, membro del servizio giuridico, in qualità di agente,

  • per la Commissione delle Comunità europee, dal signor K.-D. Borchardt, membro del servizio giuridico, in qualità di agente,

vista la relazione d'udienza,

sentite le osservazioni orali della Krüger GmbH & Co., del Consiglio e della Commissione all'udienza del 21 gennaio 1997,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 24 aprile 1997,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

  1. Con ordinanza 21 settembre 1995, pervenuta in cancelleria il 23 ottobre seguente, il Finanzgericht di Amburgo ha sottoposto a questa Corte, ai sensi dell'art. 177 del Trattato CE, sei questioni pregiudiziali vertenti, da un lato, sulla validità dell'art. 17, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 27 giugno 1968, n. 804, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 148, pag. 13), come modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio 22 dicembre 1987, n. 3904 (GU L 370, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento n. 804/68»), in combinato disposto con il suo allegato, nonché sulle conseguenze di un'eventuale dichiarazione d'invalidità e, dall'altro, sull'interpretazione dell'art. 244 del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 302, pag. 1; in prosieguo: il «codice doganale comunitario»), nonché dell'art. 177 del Trattato.

  2. Tali questioni sono state sollevate nell'ambito di una controversia sorta tra la Krüger GmbH & Co. KG (in prosieguo: la «Krüger») e lo Hauptzollamt Hamburg-Jonas (in prosieguo: lo «Hauptzollamt») in ordine al rimborso di una restituzione erogata per l'esportazione di latticini.

  3. L'art. 17, n. 1, del regolamento n. 804/68 dispone quanto segue:

    «Nella misura necessaria per consentire l'esportazione dei prodotti (latticini) (...) come tali o sotto forma di merci figuranti nell'allegato (...) sulla base dei prezzi di tali prodotti nel commercio internazionale, la differenza tra questi prezzi e i prezzi della Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione».

  4. Fra i prodotti che possono dar luogo a restituzione, l'allegato del regolamento n. 804/68 riguarda:

    Codice NC Designazione delle merci
    ex 2101 10 Preparazioni a base di caffè


  5. All'epoca dei fatti della causa a qua la sottovoce 2101 10 della nomenclatura combinata di cui all'allegato del regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1987, n. 2658, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune (GU L 256, pag. 1), nella versione di cui al regolamento (CEE) della Commissione 14 luglio 1992, n. 2505, che modifica gli allegati I e II del regolamento n. 2658/87 (GU L 267, pag. 1), riguardava le seguenti merci:

    Codice NC Designazione delle merci
    2101 10
    2101 10 11
    2101 10 19
    2101 10 91
    2101 10 99
    -    Estratti, essenze e concentrati di caffè e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati, o a base di caffè:
    —    Estratti, essenze e concentrati:
    —    con un tenore, in peso, di materia secca proveniente dal caffè uguale o superiore a 95 %
    —    altri
    —    Preparazioni:
    —    non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né proteine del latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti in peso meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 2,5 % di proteine del latte, meno di 5 % di saccarosio, o di isoglucosio, meno di 5 % di glucosio o di amido o di fecola
    —    altri


  6. Il regolamento (CE) della Commissione 20 dicembre 1994, n. 3115, che modifica gli allegati I e II del regolamento n. 2658/87 (GU L 345, pag. 1), emanato in seguito al GATT del 1994, ha operato una distinzione, nell'ambito delle «preparazioni», tra quelle a base di estratti, essenze o concentrati di caffè rientranti in una nuova sottovoce 2101 10 92, e le «altre» preparazioni rientranti in una nuova sottovoce 2101 10 98. Le ex sottovoci 2101 10 91 e 2101 10 99 sono state soppresse.

  7. L'art. 1 del codice doganale comunitario dispone quanto segue:

    «La normativa doganale è costituita dal presente codice e dalle disposizioni di applicazione adottate a livello comunitario o nazionale. Il codice si applica, fatte salve le disposizioni specifiche adottate in altri settori:

    —    agli scambi tra la Comunità e i paesi terzi;

    —    (...)».

  8. A tenore dell'art. 161, n. 1, del codice doganale comunitario:

    «Il regime dell'esportazione permette alle merci comunitarie di uscire dal territorio doganale della Comunità.

    L'esportazione comporta l'applicazione delle formalità previste all'atto dell'uscita, comprese misure di politica commerciale e, all'occorrenza, dei dazi all'esportazione».

  9. L'art. 243, n. 1, primo comma, prescrive quindi quanto segue:

    «Chiunque ha il diritto di proporre ricorso contro le decisioni prese dall'autorità doganale, concernenti l'applicazione della normativa doganale, quando esse lo riguardino direttamente e individualmente».

  10. Infine, ai termini dell'art. 244 del codice doganale comunitario:

    «La presentazione di un ricorso non sospende l'esecuzione della decisione contestata.

    Tuttavia, l'autorità doganale può sospendere, in tutto o in parte, l'esecuzione della decisione quando abbia fondati motivi di dubitare della conformità della decisione impugnata alla normativa doganale, o si debba temere un danno irreparabile per l'interessato.

    Quando la decisione impugnata abbia per effetto l'applicazione di dazi all'importazione o di dazi all'esportazione, la sospensione dell'esecuzione è subordinata all'esistenza o alla costituzione di una garanzia.

    (...)».

  11. Dagli atti della causa a qua si evince che nel 1993 la Krüger ha esportato una miscela di latte intero in polvere e di estratti di caffè con la denominazione commerciale «Cappuccino Tasse». All'atto dello sdoganamento la Krüger ha dichiarato correttamente questa merce come preparazione alimentare in forma istantanea denominata «Cappuccino» e rientrante nella sottovoce tariffaria 2101 10 99.

  12. Lo Hauptzollamt ha concesso alla Krüger una restituzione all'esportazione per i quantitativi di latte magro o di latte magro in polvere utilizzati nella realizzazione del prodotto di cui trattasi per un ammontare di 89 411 DEM.

  13. Con lettera 3 febbraio 1994 la Krüger ha chiesto allo Hauptzollamt di spiegarle perché la società da essa controllata non beneficiava di restituzioni all'esportazione per lo stesso tipo di prodotto.

  14. L'11 febbraio 1994 lo Hauptzollamt ha comunicato alla Krüger che la normativa comunitaria autorizzava la concessione di restituzioni all'esportazione per il latte magro contenuto in preparazioni alimentari a base di caffè, ma non per il latte contenuto in preparazioni alimentari a base di estratti, essenze o concentrati di caffè.

  15. Ritenendo che le restituzioni all'esportazione in precedenza concesse alla Krüger fossero state indebitamente erogate all'interessata, con decisione 30 maggio 1994 lo Hauptzollamt ha chiesto il rimborso dell'importo di 89 411 DEM.

  16. Facendo valere l'art. 244, secondo comma, del codice doganale comunitario, la Krüger ha proposto al Finanzgericht di Amburgo una domanda di sospensione dell'esecuzione di detta decisione.

  17. Con ordinanza 21 settembre 1995 il Finanzgericht di Amburgo ha accolto tale domanda, riscontrando buoni motivi per dubitare della validità della decisione controversa. Infatti, tale organo giurisdizionale ha ritenuto che il regolamento n. 804/68 potrebbe essere in contrasto con l'art. 40, n. 3, secondo comma, del Trattato CE in quanto non concede restituzioni all'esportazione per i latticini contenuti in preparazioni alimentari realizzate a base di estratti, essenze o concentrati di caffè.

  18. In considerazione dell'importanza della controversia, ai sensi del combinato disposto dell'art. 128, n. 3, seconda frase, e dell'art. 115, n. 2, punto 1, del Finanzgerichtsordnung (codice di procedura dei tribunali competenti in materia tributaria), il Finanzgericht di Amburgo ha autorizzato un ricorso per cassazione («Revision») dinanzi al Bundesfinanzhof avverso la decisione provvisoria di sospensione. Tuttavia, esso ha espresso dubbi in ordine alla compatibilità di tale autorizzazione con l'art. 177, secondo comma, del Trattato.

  19. Nella stessa ordinanza il Finanzgericht ha quindi sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

    «1)    Se il regolamento (CEE) n. 804/68, in combinato disposto con il suo allegato, come modificato dal regolamento (CEE) n. 374/92, sia in contrasto con l'art. 40, n. 3, secondo comma, del Trattato CE, e sia per questo invalido nella parte in cui non concede una restituzione all'esportazione per il latte e per i latticini contenuti nelle preparazioni alimentari della sottovoce 2101 10 della Nomenclatura combinata e che vengono prodotte a base di estratti, essenze o concentrati di caffè.

    2)    Se una violazione del divieto di discriminazioni osti alla ripetizione di una restituzione all'esportazione concessa per il latte o per i latticini contenuti nelle preparazioni alimentari di cui alla sottovoce 2101 10 della Nomenclatura combinata, prodotte a base di estratti di caffè.

    3)    Se l'art. 244 del regolamento (CEE) n. 2913/92 (codice doganale) si applichi alla sospensione dell'esecuzione di decisioni con le quali si chiede il rimborso di una restituzione all'esportazione.

    4)    In caso di soluzione affermativa della questione n. 3: se la sospensione dell'esecuzione nei casi in cui è dubbia la validità delle disposizioni di diritto comunitario che sono alla base della decisione con cui si chiede il rimborso venga giudicata in base all'art. 244 del codice doganale, oppure in base ad altri criteri e a quali.

    5)    In caso di soluzione negativa della questione n. 3: in base a quali criteri si debba valutare la sospensione dell'esecuzione nei casi in cui è dubbia la validità delle disposizioni di diritto comunitario che sono alla base della decisione con cui si chiede il rimborso.

    6)    Se l'art. 177, secondo comma, del Trattato CE debba essere interpretato nel senso che esso esclude che il ricorso sia autorizzato dal Finanzgericht ai sensi dell'art. 128, terzo comma, seconda frase, in combinato disposto con l'art. 115, secondo comma, n. 1, del Finanzgerichtsordnung (codice di procedura dei Tribunali competenti in materia tributaria) nei casi come quello in esame».

    Sulla prima e sulla seconda questione

  20. Con le prime due questioni il giudice nazionale interroga la Corte in ordine alla validità del regolamento n. 804/68, nella parte in cui esso pone in essere, per quanto riguarda le restituzioni all'esportazione di latticini, una disparità di trattamento tra le preparazioni a base di caffè e quelle a base di estratti, essenze o concentrati di caffè, nonché sulle conseguenze da trarre da un'eventuale declaratoria d'invalidità di detto regolamento.

  21. Nel sollevare tali questioni, il Finanzgericht di Amburgo parte dalla premessa che questa disparità di trattamento risulta dal disposto dell'art. 17, n. 1, del regolamento n. 804/68 e del suo allegato, letti alla luce della nomenclatura combinata.

  22. Secondo una costante giurisprudenza, nell'ambito della procedura di collaborazione fra i giudici nazionali e la Corte istituita dall'art. 177 del Trattato, spetta a quest'ultima fornire al giudice a quo una soluzione utile che gli consenta di dirimere la controversia con cui è adito.

  23. In tale prospettiva, spetta alla Corte riformulare le questioni ad essa deferite o esaminare se una questione relativa alla validità di una disposizione di dirittocomunitario si basi su un'interpretazione corretta del testo normativo di cui trattasi.

  24. Nel presente procedimento pregiudiziale, occorre valutare anzitutto se l'art. 17, n. 1, del regolamento n. 804/68, in combinato disposto con il suo allegato che fa riferimento alla sottovoce 2101 10 della nomenclatura combinata, vada interpretato nel senso che autorizza la concessione di restituzioni all'esportazione soltanto per i latticini contenuti in preparazioni a base di caffè, con esclusione di quelli contenuti in preparazioni a base di estratti, essenze e concentrati di caffè.

  25. A questo proposito, si devono prendere in considerazione lo scopo del regolamento n. 804/68, il tenore della sottovoce 2101 10 della nomenclatura combinata di cui all'allegato del regolamento e la struttura di questa voce doganale.

  26. Il regolamento n. 804/68 prevede, all'art. 17, n. 1, in quanto uno degli elementi dell'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei latticini, la facoltà per la Comunità di concedere restituzioni all'esportazione per i latticini venduti come tali o per quelli che entrano nella composizione di altri prodotti. Questa restituzione, che equivale alla differenza tra i prezzi dei latticini nel commercio internazionale e i prezzi nella Comunità, ha lo scopo di garantire, in caso di necessità, la vendita dei prodotti comunitari nel mercato mondiale.

  27. Per quanto riguarda in particolare i latticini usati in prodotti derivati dal caffè, l'allegato del regolamento n. 804/68 fa riferimento alla sottovoce 2101 10 della nomenclatura combinata con la designazione «Preparazioni a base di caffè», facendo precedere il codice numerato della sottovoce dal prefisso «ex».

  28. Questa sottovoce tariffaria distingue fra gli estratti, le essenze ed i concentrati di caffè, da un lato, e le preparazioni, dall'altro.

  29. Il riferimento nell'allegato del regolamento n. 804/68 alle preparazioni trova spiegazione nel fatto che soltanto queste ultime possono contenere latticini.

  30. Ora, per quanto riguarda la sottovoce «Preparazioni», la nomenclatura combinata opera una distinzione non tra le preparazioni a base di caffè e quelle a base di estratti, essenze o concentrati di caffè, ma tra quelle che non contengono o contengono solo una bassa percentuale di materie grasse provenienti dal latte, di proteine del latte, di saccarosio, di isoglucosio, di glucosio, di amido o di fecola (codice 2101 10 91), e le altre preparazioni (codice 2101 10 99).

  31. Alla luce di quanto sopra, la designazione «ex 2101 10 Preparazioni a base di caffè» di cui all'allegato del regolamento n. 804/68 non può essere interpretata alla lettera nel senso che ricomprenda soltanto le preparazioni a base di caffè, ma va al contrario intesa nel senso che riguarda tutte le preparazioni derivate da prodotti del caffè nelle quali entrano latticini.

  32. Questa interpretazione del regolamento n. 804/68 non può essere contestata per il motivo che la quota dei latticini nel valore delle preparazioni a base di estratti, essenze o concentrati di caffè è bassa. Infatti, il regolamento n. 804/68, pur limitandosi a prevedere la possibilità per la Comunità di concedere restituzioni all'esportazione, non contiene alcuna norma in base alla quale esse sarebbero escluse allorché la quota del valore del prodotto esportato costituita dal latticino non supera un determinato livello.

  33. Inoltre, questa lettura del regolamento n. 804/68 è l'unica che possa conferirgli un effetto utile. Infatti, le disposizioni controverse di detto regolamento risulterebbero prive di significato qualora fossero interpretate nel senso che esse ammettono a fruire di una restituzione all'esportazione per i latticini soltanto le preparazioni a base di caffè, la cui esistenza nel mercato non sia stata comprovata, come risulta dalle osservazioni presentate alla Corte.

  34. Di conseguenza, l'art. 17, n. 1, del regolamento n. 804/68, in combinato disposto con il suo allegato che fa riferimento alla sottovoce 2101 10 della nomenclatura combinata, come stabilita nell'allegato del regolamento n. 2658/87, nella versione di cui al regolamento n. 2505/92, va interpretato nel senso che autorizza la concessione di restituzioni all'esportazione per i latticini contenuti sia in preparazioni a base di caffè, sia in quelle a base di estratti, essenze o concentrati di caffè.

  35. In considerazione di questa interpretazione del regolamento n. 804/68, non occorre esaminare né la validità di detto regolamento alla luce del principio di non discriminazione, dal momento che l'argomento relativo alla violazione dello stesso è basato sull'interpretazione secondo la quale il regolamento negherebbe la concessione di restituzioni all'esportazione per i latticini contenuti nelle preparazioni a base di estratti, essenze e concentrati di caffè, anche quando ne concederebbe il beneficio per i latticini contenuti nelle preparazioni a base di caffè, né le conseguenze da trarre da un'eventuale declaratoria d'invalidità del detto regolamento.

    Sulla terza questione

  36. Con tale questione il giudice a quo domanda in sostanza se l'art. 244 del codice doganale comunitario si applichi a domande di rimborso di restituzioni all'esportazione.

  37. Anzitutto, dal disposto degli artt. 243, n. 1, e 244, secondo comma, del codice doganale comunitario risulta che i ricorsi previsti da queste disposizioni sono proposti avverso decisioni delle autorità degli Stati membri concernenti l'applicazione della normativa doganale.

  38. Dall'art. 161 del codice doganale comunitario discende poi che il regime dell'esportazione comporta l'applicazione delle formalità che consentono l'uscita dal territorio doganale della Comunità di una merce comunitaria, comprese le misure di politica commerciale ed i dazi all'esportazione.

  39. Ora, le restituzioni all'esportazione non fanno parte di questo regime dell'esportazione delle merci comunitarie, ma trovano il loro fondamento nei regolamenti che istituiscono le organizzazioni comuni di mercati per i vari prodotti agricoli. Infatti, esse mirano a compensare la differenza tra il prezzo di questi prodotti nel commercio internazionale ed i prezzi praticati nella Comunità onde consentire l'esportazione degli stessi nel mercato mondiale garantendo i redditi dei produttori comunitari. Dette restituzioni rappresentano così il risvolto esterno della politica comune dei prezzi all'interno della Comunità e, quindi, non possono essere considerate misure rientranti nella normativa doganale.

  40. Pertanto, la terza questione dev'essere risolta dichiarando che l'art. 244 del codice doganale comunitario non si applica a domande di rimborso di restituzioni all'esportazione.

    Sulla quarta questione

  41. Il giudice a quo ha sollevato la quarta questione solo in caso di soluzione affermativa della terza.

  42. In considerazione della soluzione negativa data alla terza questione, non occorre statuire pertanto sulla quarta.

    Sulla quinta questione

  43. Con tale questione il giudice nazionale domanda in sostanza alla Corte di precisare i criteri in base ai quali può decidere la sospensione dell'esecuzione di una decisione amministrativa nazionale, qualora nutra dubbi in ordine alla validità dell'atto comunitario sul quale essa è basata.

  44. Per risolvere tale questione è sufficiente ricordare che nella sentenza 9 novembre 1995, causa C-465/93, Atlanta Fruchthandelsgesellschaft e a. (Racc. pag. I-3761), la Corte ha dichiarato che provvedimenti provvisori possono essere concessi da un giudice nazionale a condizione che:

    • tale giudice nutra gravi riserve sulla validità dell'atto comunitario e provveda direttamente ad effettuare il rinvio pregiudiziale, nell'ipotesi in cui alla Corte non sia già stata deferita la questione di validità dell'atto contestato;

    • ricorrano gli estremi dell'urgenza, nel senso che i provvedimenti provvisori sono necessari per evitare che la parte che li richiede subisca un danno grave e irreparabile;

    • il giudice nazionale tenga pienamente conto dell'interesse della Comunità;

    • nella valutazione di tutti questi presupposti, il giudice nazionale rispetti le pronunce della Corte o del Tribunale di primo grado in ordine alla legittimità del regolamento o un'ordinanza in sede di procedimento sommario diretta alla concessione, sul piano comunitario, di provvedimenti provvisori analoghi.



  45. Tuttavia, la Commissione ha sottolineato che, per tenere debitamente conto dell'interesse della Comunità, il giudice nazionale, se prevede di concedere provvedimenti provvisori, deve dare all'istituzione comunitaria, da cui promana l'atto la cui validità è messa in dubbio, la possibilità di pronunciarsi.

  46. Al riguardo si deve precisare che spetta al giudice nazionale, che deve valutare l'interesse della Comunità nell'ambito di una domanda di provvedimenti provvisori, decidere, ai sensi delle sue norme processuali, quale sia il modo più idoneo per acquisire tutte le informazioni utili sull'atto comunitario di cui trattasi.

  47. Pertanto, la quinta questione dev'essere risolta dichiarando che un giudice nazionale può sospendere l'esecuzione di una decisione amministrativa nazionale basata su un atto comunitario a condizione che:

    • tale giudice nutra gravi riserve sulla validità dell'atto comunitario e provveda direttamente ad effettuare il rinvio pregiudiziale, nell'ipotesi in cui alla Corte non sia già stata deferita la questione di validità dell'atto contestato;

    • ricorrano gli estremi dell'urgenza, nel senso che i provvedimenti provvisori sono necessari per evitare che la parte che li richiede subisca un danno grave e irreparabile;

    • il giudice nazionale tenga pienamente conto dell'interesse della Comunità;

    • nella valutazione di tutti questi presupposti, il giudice nazionale rispetti le pronunce della Corte o del Tribunale di primo grado in ordine alla legittimità del regolamento o un'ordinanza in sede di procedimento sommario diretto alla concessione, sul piano comunitario, di provvedimenti provvisori analoghi.

    Sulla sesta questione

  48. Con tale questione il giudice a quo mira in sostanza ad accertare se l'art. 177, secondo comma, del Trattato osti a che un giudice nazionale che abbia disposto la sospensione dell'esecuzione di una decisione amministrativa nazionale ed abbia deferito in via pregiudiziale alla Corte un questione relativa alla validità dell'atto comunitario sul quale essa è basata, autorizzi la proposizione di un ricorso avverso la sua decisione.

  49. Onde fornire una soluzione utile a detta questione, si deve esaminare se una norma processuale nazionale che consente la proposizione di un ricorso avverso tale decisione sia compatibile con, da un lato, il dovere di rinvio alla Corte incombente al giudice nazionale che reputi un atto di diritto comunitario viziato da invalidità, e, dall'altro, il diritto di adire la Corte che l'art. 177 conferisce ad ogni giudice nazionale.

  50. Dalle sentenze 21 febbraio 1991, cause riunite C-143/88 e C-92/89, Zuckerfabrik Süderdithmarschen (Racc. pag. I-415), e Atlanta Fruchthandelsgesellschaft e a., dianzi citata, discende che, quando il giudice nazionale sospende l'esecuzione di una decisione amministrativa nazionale basata su un atto comunitario la cui validità è contestata, egli ha l'obbligo di deferire alla Corte una questione pregiudiziale relativa alla validità dello stesso.

  51. Tale obbligo trova fondamento nella necessità di garantire l'applicazione uniforme del diritto comunitario e di preservare la competenza esclusiva della Corte a statuire sulla validità di un atto di diritto comunitario.

  52. Ora, la possibilità di proporre un ricorso avverso la decisione del giudice nazionale non pregiudica l'osservanza di questi dettami. Infatti, qualora detta decisione fosse riformata o annullata nell'ambito di detto ricorso, il procedimento pregiudiziale diventerebbe privo di oggetto ed il diritto comunitario tornerebbe ad essere pienamente applicabile.

  53. Peraltro, una norma processuale nazionale che contempli tale facoltà non impedisce l'instaurazione del procedimento pregiudiziale da parte del giudice che statuisce in ultimo grado, il quale è tenuto, ai sensi dell'art. 177, terzo comma, del Trattato, a procedere ad un rinvio, qualora nutra dubbi in ordine all'interpretazione o alla validità del diritto comunitario.

  54. Pertanto, la sesta questione dev'essere risolta dichiarando che l'art. 177, secondo comma, del Trattato non osta a che un giudice nazionale che abbia disposto la sospensione dell'esecuzione di una decisione amministrativa nazionale ed abbia deferito in via pregiudiziale alla Corte una questione relativa alla validità dell'atto comunitario sul quale essa è basata, autorizzi la proposizione di un ricorso avverso la sua decisione.

    Sulle spese

  55. Le spese sostenute dal Consiglio dell'Unione europea e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

    Per questi motivi,

    LA CORTE

    pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal Finanzgericht di Amburgo con ordinanza 21 settembre 1995, dichiara:

    1. L'art. 17, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 27 giugno 1968, n. 804, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settori del latte e dei prodotti lattiero-caseari, come modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio 22 dicembre 1987, n. 3904, in combinato disposto con l'allegato di detto regolamento che fa riferimento alla sottovoce 2101 10 della nomenclatura combinata, come stabilita all'allegato del regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1987, n. 2658, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune, nella versione di cui al regolamento (CEE) della Commissione 14 luglio 1992, n. 2505, dev'essere interpretato nel senso che autorizza la concessione di restituzioni all'esportazione per i latticini contenuti sia in preparazioni a base di caffè, sia in quelle a base di estratti, essenze o concentrati di caffè.

    2. L'art. 244 del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce il codice doganale comunitario, non si applica a domande di rimborso di restituzioni all'esportazione.

    3. Un giudice nazionale può sospendere l'esecuzione di una decisione amministrativa nazionale basata su un atto comunitario a condizione che:

      • tale giudice nutra gravi riserve sulla validità dell'atto comunitario e provveda direttamente ad effettuare il rinvio pregiudiziale, nell'ipotesi in cui alla Corte non sia già stata deferita la questione di validità dell'atto contestato;

      • ricorrano gli estremi dell'urgenza, nel senso che i provvedimenti provvisori sono necessari per evitare che la parte che li richiede subisca un dannograve e irreparabile;

      • il giudice nazionale tenga pienamente conto dell'interesse della Comunità;

      • nella valutazione di tutti questi presupposti, il giudice nazionale rispetti le pronunce della Corte o del Tribunale di primo grado in ordine alla legittimità del regolamento o un'ordinanza in sede di procedimento sommario diretta alla concessione, sul piano comunitario, di provvedimenti provvisori analoghi.
      4)    L'art. 177, secondo comma, del Trattato CE non osta a che un giudice nazionale che abbia disposto la sospensione dell'esecuzione di una decisione amministrativa nazionale e abbia deferito in via pregiudiziale alla Corte una questione relativa alla validità dell'atto comunitario sul quale essa è basata, autorizzi la proposizione di un ricorso avverso la sua decisione.



Rodríguez Iglesias    Murray        Sevón        Kapteyn
Gulmann         Edward        Puissochet            Hirsch
JannRagnemalm         Schintgen

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 17 luglio 1997.

Il cancelliere

Il presidente

R. Grass

G.C. Rodríguez Iglesias


1: Lingua processuale: il tedesco.