SENTENZA DELLA CORTE
17 luglio 1997(1)
[234s«Restituzioni all'esportazione Latticini Discriminazione Accertamento di
validità Giudice nazionale Provvedimenti provvisori Codice doganale
comunitario»[s
Nel procedimento C-334/95,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai
sensi dell'art. 177 del Trattato CE, dal Finanzgericht di Amburgo (Germania), nella
causa dinanzi ad esso pendente tra
Krüger GmbH & Co. KG
e
Hauptzollamt Hamburg-Jonas,
domanda vertente, da un lato, sulla validità dell'art. 17, n. 1, del regolamento
(CEE) del Consiglio 27 giugno 1968, n. 804, relativo all'organizzazione comune dei
mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 148, pag. 13),
come modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio 22 dicembre 1987, n. 3904
(GU L 370, pag. 1), in combinato disposto con il suo allegato, nonché sulle
conseguenze di un'eventuale dichiarazione d'invalidità e, dall'altro,
sull'interpretazione dell'art. 244 del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre
1992, n. 2913, che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 302, pag. 1),
nonché dell'art. 177 del Trattato CE,
LA CORTE,
composta dai signori G.C. Rodríguez Iglesias, presidente, J.L. Murray e L. Sevón,
presidenti di sezione, P.J.G. Kapteyn, C. Gulmann, D.A.O. Edward, J.-P.
Puissochet, G. Hirsch, P. Jann, H. Ragnemalm e R. Schintgen (relatore), giudici,
avvocato generale: M.B. Elmer,
cancelliere: H. von Holstein, vicecancelliere,
viste le osservazioni scritte presentate:
- per la Krüger GmbH & Co. KG, dall'avv. H.J. Priess, del foro di Bruxelles,
- per lo Hauptzollamt Hamburg-Jonas, dal signor E. von Reden,
Regierungsdirektor, Versteher des Hauptzollamts,
- per il Consiglio dell'Unione europea, dal signor J.-P. Hix, membro del
servizio giuridico, in qualità di agente,
- per la Commissione delle Comunità europee, dal signor K.-D. Borchardt,
membro del servizio giuridico, in qualità di agente,
vista la relazione d'udienza,
sentite le osservazioni orali della Krüger GmbH & Co., del Consiglio e della
Commissione all'udienza del 21 gennaio 1997,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 24 aprile
1997,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
- Con ordinanza 21 settembre 1995, pervenuta in cancelleria il 23 ottobre seguente,
il Finanzgericht di Amburgo ha sottoposto a questa Corte, ai sensi dell'art. 177 del
Trattato CE, sei questioni pregiudiziali vertenti, da un lato, sulla validità dell'art.
17, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 27 giugno 1968, n. 804, relativo
all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 148, pag. 13), come modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio
22 dicembre 1987, n. 3904 (GU L 370, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento
n. 804/68»), in combinato disposto con il suo allegato, nonché sulle conseguenze
di un'eventuale dichiarazione d'invalidità e, dall'altro, sull'interpretazione dell'art.
244 del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce
il codice doganale comunitario (GU L 302, pag. 1; in prosieguo: il «codice doganale
comunitario»), nonché dell'art. 177 del Trattato.
- Tali questioni sono state sollevate nell'ambito di una controversia sorta tra la
Krüger GmbH & Co. KG (in prosieguo: la «Krüger») e lo Hauptzollamt Hamburg-Jonas (in prosieguo: lo «Hauptzollamt») in ordine al rimborso di una restituzione
erogata per l'esportazione di latticini.
- L'art. 17, n. 1, del regolamento n. 804/68 dispone quanto segue:
«Nella misura necessaria per consentire l'esportazione dei prodotti (latticini) (...)
come tali o sotto forma di merci figuranti nell'allegato (...) sulla base dei prezzi di
tali prodotti nel commercio internazionale, la differenza tra questi prezzi e i prezzi
della Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione».
- Fra i prodotti che possono dar luogo a restituzione, l'allegato del regolamento
n. 804/68 riguarda:
Codice NC
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Designazione delle merci
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ex 2101 10
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Preparazioni a base di caffè
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- All'epoca dei fatti della causa a qua la sottovoce 2101 10 della nomenclatura
combinata di cui all'allegato del regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1987,
n. 2658, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale
comune (GU L 256, pag. 1), nella versione di cui al regolamento (CEE) della
Commissione 14 luglio 1992, n. 2505, che modifica gli allegati I e II del
regolamento n. 2658/87 (GU L 267, pag. 1), riguardava le seguenti merci:
Codice NC
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Designazione delle merci
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2101 10 2101 10 11 2101 10 19 2101 10 91 2101 10 99
|
- Estratti, essenze e concentrati di caffè
e preparazioni a base di questi
estratti, essenze o concentrati, o a
base di caffè: Estratti, essenze e concentrati: con un tenore, in peso, di materia
secca proveniente dal caffè uguale o
superiore a 95 % altri Preparazioni: non contenenti materie grasse
provenienti dal latte, né proteine del
latte, né saccarosio, né isoglucosio, né
glucosio, né amido o fecola, o
contenenti in peso meno di 1,5 % di
materie grasse provenienti dal latte,
meno di 2,5 % di proteine del latte,
meno di 5 % di saccarosio, o di
isoglucosio, meno di 5 % di glucosio o
di amido o di fecola altri
|
- Il regolamento (CE) della Commissione 20 dicembre 1994, n. 3115, che modifica
gli allegati I e II del regolamento n. 2658/87 (GU L 345, pag. 1), emanato in
seguito al GATT del 1994, ha operato una distinzione, nell'ambito delle
«preparazioni», tra quelle a base di estratti, essenze o concentrati di caffè
rientranti in una nuova sottovoce 2101 10 92, e le «altre» preparazioni rientranti
in una nuova sottovoce 2101 10 98. Le ex sottovoci 2101 10 91 e 2101 10 99 sono
state soppresse.
- L'art. 1 del codice doganale comunitario dispone quanto segue:
«La normativa doganale è costituita dal presente codice e dalle disposizioni di
applicazione adottate a livello comunitario o nazionale. Il codice si applica, fatte
salve le disposizioni specifiche adottate in altri settori:
agli scambi tra la Comunità e i paesi terzi;
(...)».
- A tenore dell'art. 161, n. 1, del codice doganale comunitario:
«Il regime dell'esportazione permette alle merci comunitarie di uscire dal territorio
doganale della Comunità.
L'esportazione comporta l'applicazione delle formalità previste all'atto dell'uscita,
comprese misure di politica commerciale e, all'occorrenza, dei dazi
all'esportazione».
- L'art. 243, n. 1, primo comma, prescrive quindi quanto segue:
«Chiunque ha il diritto di proporre ricorso contro le decisioni prese dall'autorità
doganale, concernenti l'applicazione della normativa doganale, quando esse lo
riguardino direttamente e individualmente».
- Infine, ai termini dell'art. 244 del codice doganale comunitario:
«La presentazione di un ricorso non sospende l'esecuzione della decisione
contestata.
Tuttavia, l'autorità doganale può sospendere, in tutto o in parte, l'esecuzione della
decisione quando abbia fondati motivi di dubitare della conformità della decisione
impugnata alla normativa doganale, o si debba temere un danno irreparabile per
l'interessato.
Quando la decisione impugnata abbia per effetto l'applicazione di dazi
all'importazione o di dazi all'esportazione, la sospensione dell'esecuzione è
subordinata all'esistenza o alla costituzione di una garanzia.
(...)».
- Dagli atti della causa a qua si evince che nel 1993 la Krüger ha esportato una
miscela di latte intero in polvere e di estratti di caffè con la denominazione
commerciale «Cappuccino Tasse». All'atto dello sdoganamento la Krüger ha
dichiarato correttamente questa merce come preparazione alimentare in forma
istantanea denominata «Cappuccino» e rientrante nella sottovoce tariffaria
2101 10 99.
- Lo Hauptzollamt ha concesso alla Krüger una restituzione all'esportazione per i
quantitativi di latte magro o di latte magro in polvere utilizzati nella realizzazione
del prodotto di cui trattasi per un ammontare di 89 411 DEM.
- Con lettera 3 febbraio 1994 la Krüger ha chiesto allo Hauptzollamt di spiegarle
perché la società da essa controllata non beneficiava di restituzioni all'esportazione
per lo stesso tipo di prodotto.
- L'11 febbraio 1994 lo Hauptzollamt ha comunicato alla Krüger che la normativa
comunitaria autorizzava la concessione di restituzioni all'esportazione per il latte
magro contenuto in preparazioni alimentari a base di caffè, ma non per il latte
contenuto in preparazioni alimentari a base di estratti, essenze o concentrati di
caffè.
- Ritenendo che le restituzioni all'esportazione in precedenza concesse alla Krüger
fossero state indebitamente erogate all'interessata, con decisione 30 maggio 1994
lo Hauptzollamt ha chiesto il rimborso dell'importo di 89 411 DEM.
- Facendo valere l'art. 244, secondo comma, del codice doganale comunitario, la
Krüger ha proposto al Finanzgericht di Amburgo una domanda di sospensione
dell'esecuzione di detta decisione.
- Con ordinanza 21 settembre 1995 il Finanzgericht di Amburgo ha accolto tale
domanda, riscontrando buoni motivi per dubitare della validità della decisione
controversa. Infatti, tale organo giurisdizionale ha ritenuto che il regolamento
n. 804/68 potrebbe essere in contrasto con l'art. 40, n. 3, secondo comma, del
Trattato CE in quanto non concede restituzioni all'esportazione per i latticini
contenuti in preparazioni alimentari realizzate a base di estratti, essenze o
concentrati di caffè.
- In considerazione dell'importanza della controversia, ai sensi del combinato
disposto dell'art. 128, n. 3, seconda frase, e dell'art. 115, n. 2, punto 1, del
Finanzgerichtsordnung (codice di procedura dei tribunali competenti in materia
tributaria), il Finanzgericht di Amburgo ha autorizzato un ricorso per cassazione
(«Revision») dinanzi al Bundesfinanzhof avverso la decisione provvisoria di
sospensione. Tuttavia, esso ha espresso dubbi in ordine alla compatibilità di tale
autorizzazione con l'art. 177, secondo comma, del Trattato.
- Nella stessa ordinanza il Finanzgericht ha quindi sottoposto alla Corte le seguenti
questioni pregiudiziali:
«1) Se il regolamento (CEE) n. 804/68, in combinato disposto con il suo
allegato, come modificato dal regolamento (CEE) n. 374/92, sia in contrasto
con l'art. 40, n. 3, secondo comma, del Trattato CE, e sia per questo
invalido nella parte in cui non concede una restituzione all'esportazione per
il latte e per i latticini contenuti nelle preparazioni alimentari della
sottovoce 2101 10 della Nomenclatura combinata e che vengono prodotte
a base di estratti, essenze o concentrati di caffè.
2) Se una violazione del divieto di discriminazioni osti alla ripetizione di una
restituzione all'esportazione concessa per il latte o per i latticini contenuti
nelle preparazioni alimentari di cui alla sottovoce 2101 10 della
Nomenclatura combinata, prodotte a base di estratti di caffè.
3) Se l'art. 244 del regolamento (CEE) n. 2913/92 (codice doganale) si applichi
alla sospensione dell'esecuzione di decisioni con le quali si chiede il
rimborso di una restituzione all'esportazione.
4) In caso di soluzione affermativa della questione n. 3: se la sospensione
dell'esecuzione nei casi in cui è dubbia la validità delle disposizioni di diritto
comunitario che sono alla base della decisione con cui si chiede il rimborso
venga giudicata in base all'art. 244 del codice doganale, oppure in base ad
altri criteri e a quali.
5) In caso di soluzione negativa della questione n. 3: in base a quali criteri si
debba valutare la sospensione dell'esecuzione nei casi in cui è dubbia la
validità delle disposizioni di diritto comunitario che sono alla base della
decisione con cui si chiede il rimborso.
6) Se l'art. 177, secondo comma, del Trattato CE debba essere interpretato nel
senso che esso esclude che il ricorso sia autorizzato dal Finanzgericht ai
sensi dell'art. 128, terzo comma, seconda frase, in combinato disposto con
l'art. 115, secondo comma, n. 1, del Finanzgerichtsordnung (codice di
procedura dei Tribunali competenti in materia tributaria) nei casi come
quello in esame».
Sulla prima e sulla seconda questione
- Con le prime due questioni il giudice nazionale interroga la Corte in ordine alla
validità del regolamento n. 804/68, nella parte in cui esso pone in essere, per
quanto riguarda le restituzioni all'esportazione di latticini, una disparità di
trattamento tra le preparazioni a base di caffè e quelle a base di estratti, essenze
o concentrati di caffè, nonché sulle conseguenze da trarre da un'eventuale
declaratoria d'invalidità di detto regolamento.
- Nel sollevare tali questioni, il Finanzgericht di Amburgo parte dalla premessa che
questa disparità di trattamento risulta dal disposto dell'art. 17, n. 1, del regolamento
n. 804/68 e del suo allegato, letti alla luce della nomenclatura combinata.
- Secondo una costante giurisprudenza, nell'ambito della procedura di collaborazione
fra i giudici nazionali e la Corte istituita dall'art. 177 del Trattato, spetta a
quest'ultima fornire al giudice a quo una soluzione utile che gli consenta di
dirimere la controversia con cui è adito.
- In tale prospettiva, spetta alla Corte riformulare le questioni ad essa deferite o
esaminare se una questione relativa alla validità di una disposizione di dirittocomunitario si basi su un'interpretazione corretta del testo normativo di cui trattasi.
- Nel presente procedimento pregiudiziale, occorre valutare anzitutto se l'art. 17,
n. 1, del regolamento n. 804/68, in combinato disposto con il suo allegato che fa
riferimento alla sottovoce 2101 10 della nomenclatura combinata, vada interpretato
nel senso che autorizza la concessione di restituzioni all'esportazione soltanto per
i latticini contenuti in preparazioni a base di caffè, con esclusione di quelli
contenuti in preparazioni a base di estratti, essenze e concentrati di caffè.
- A questo proposito, si devono prendere in considerazione lo scopo del regolamento
n. 804/68, il tenore della sottovoce 2101 10 della nomenclatura combinata di cui
all'allegato del regolamento e la struttura di questa voce doganale.
- Il regolamento n. 804/68 prevede, all'art. 17, n. 1, in quanto uno degli elementi
dell'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei latticini, la facoltà
per la Comunità di concedere restituzioni all'esportazione per i latticini venduti
come tali o per quelli che entrano nella composizione di altri prodotti. Questa
restituzione, che equivale alla differenza tra i prezzi dei latticini nel commercio
internazionale e i prezzi nella Comunità, ha lo scopo di garantire, in caso di
necessità, la vendita dei prodotti comunitari nel mercato mondiale.
- Per quanto riguarda in particolare i latticini usati in prodotti derivati dal caffè,
l'allegato del regolamento n. 804/68 fa riferimento alla sottovoce 2101 10 della
nomenclatura combinata con la designazione «Preparazioni a base di caffè»,
facendo precedere il codice numerato della sottovoce dal prefisso «ex».
- Questa sottovoce tariffaria distingue fra gli estratti, le essenze ed i concentrati di
caffè, da un lato, e le preparazioni, dall'altro.
- Il riferimento nell'allegato del regolamento n. 804/68 alle preparazioni trova
spiegazione nel fatto che soltanto queste ultime possono contenere latticini.
- Ora, per quanto riguarda la sottovoce «Preparazioni», la nomenclatura combinata
opera una distinzione non tra le preparazioni a base di caffè e quelle a base di
estratti, essenze o concentrati di caffè, ma tra quelle che non contengono o
contengono solo una bassa percentuale di materie grasse provenienti dal latte, di
proteine del latte, di saccarosio, di isoglucosio, di glucosio, di amido o di fecola
(codice 2101 10 91), e le altre preparazioni (codice 2101 10 99).
- Alla luce di quanto sopra, la designazione «ex 2101 10 Preparazioni a base di
caffè» di cui all'allegato del regolamento n. 804/68 non può essere interpretata alla
lettera nel senso che ricomprenda soltanto le preparazioni a base di caffè, ma va
al contrario intesa nel senso che riguarda tutte le preparazioni derivate da prodotti
del caffè nelle quali entrano latticini.
- Questa interpretazione del regolamento n. 804/68 non può essere contestata per
il motivo che la quota dei latticini nel valore delle preparazioni a base di estratti,
essenze o concentrati di caffè è bassa. Infatti, il regolamento n. 804/68, pur
limitandosi a prevedere la possibilità per la Comunità di concedere restituzioni
all'esportazione, non contiene alcuna norma in base alla quale esse sarebbero
escluse allorché la quota del valore del prodotto esportato costituita dal latticino
non supera un determinato livello.
- Inoltre, questa lettura del regolamento n. 804/68 è l'unica che possa conferirgli un
effetto utile. Infatti, le disposizioni controverse di detto regolamento risulterebbero
prive di significato qualora fossero interpretate nel senso che esse ammettono a
fruire di una restituzione all'esportazione per i latticini soltanto le preparazioni a
base di caffè, la cui esistenza nel mercato non sia stata comprovata, come risulta
dalle osservazioni presentate alla Corte.
- Di conseguenza, l'art. 17, n. 1, del regolamento n. 804/68, in combinato disposto
con il suo allegato che fa riferimento alla sottovoce 2101 10 della nomenclatura
combinata, come stabilita nell'allegato del regolamento n. 2658/87, nella versione
di cui al regolamento n. 2505/92, va interpretato nel senso che autorizza la
concessione di restituzioni all'esportazione per i latticini contenuti sia in
preparazioni a base di caffè, sia in quelle a base di estratti, essenze o concentrati
di caffè.
- In considerazione di questa interpretazione del regolamento n. 804/68, non occorre
esaminare né la validità di detto regolamento alla luce del principio di non
discriminazione, dal momento che l'argomento relativo alla violazione dello stesso
è basato sull'interpretazione secondo la quale il regolamento negherebbe la
concessione di restituzioni all'esportazione per i latticini contenuti nelle
preparazioni a base di estratti, essenze e concentrati di caffè, anche quando ne
concederebbe il beneficio per i latticini contenuti nelle preparazioni a base di caffè,
né le conseguenze da trarre da un'eventuale declaratoria d'invalidità del detto
regolamento.
Sulla terza questione
- Con tale questione il giudice a quo domanda in sostanza se l'art. 244 del codice
doganale comunitario si applichi a domande di rimborso di restituzioni
all'esportazione.
- Anzitutto, dal disposto degli artt. 243, n. 1, e 244, secondo comma, del codice
doganale comunitario risulta che i ricorsi previsti da queste disposizioni sono
proposti avverso decisioni delle autorità degli Stati membri concernenti
l'applicazione della normativa doganale.
- Dall'art. 161 del codice doganale comunitario discende poi che il regime
dell'esportazione comporta l'applicazione delle formalità che consentono l'uscita
dal territorio doganale della Comunità di una merce comunitaria, comprese le
misure di politica commerciale ed i dazi all'esportazione.
- Ora, le restituzioni all'esportazione non fanno parte di questo regime
dell'esportazione delle merci comunitarie, ma trovano il loro fondamento nei
regolamenti che istituiscono le organizzazioni comuni di mercati per i vari prodotti
agricoli. Infatti, esse mirano a compensare la differenza tra il prezzo di questi
prodotti nel commercio internazionale ed i prezzi praticati nella Comunità onde
consentire l'esportazione degli stessi nel mercato mondiale garantendo i redditi dei
produttori comunitari. Dette restituzioni rappresentano così il risvolto esterno della
politica comune dei prezzi all'interno della Comunità e, quindi, non possono essere
considerate misure rientranti nella normativa doganale.
- Pertanto, la terza questione dev'essere risolta dichiarando che l'art. 244 del codice
doganale comunitario non si applica a domande di rimborso di restituzioni
all'esportazione.
Sulla quarta questione
- Il giudice a quo ha sollevato la quarta questione solo in caso di soluzione
affermativa della terza.
- In considerazione della soluzione negativa data alla terza questione, non occorre
statuire pertanto sulla quarta.
Sulla quinta questione
- Con tale questione il giudice nazionale domanda in sostanza alla Corte di precisare
i criteri in base ai quali può decidere la sospensione dell'esecuzione di una
decisione amministrativa nazionale, qualora nutra dubbi in ordine alla validità
dell'atto comunitario sul quale essa è basata.
- Per risolvere tale questione è sufficiente ricordare che nella sentenza 9 novembre
1995, causa C-465/93, Atlanta Fruchthandelsgesellschaft e a. (Racc. pag. I-3761),
la Corte ha dichiarato che provvedimenti provvisori possono essere concessi da un
giudice nazionale a condizione che:
- tale giudice nutra gravi riserve sulla validità dell'atto comunitario e provveda
direttamente ad effettuare il rinvio pregiudiziale, nell'ipotesi in cui alla
Corte non sia già stata deferita la questione di validità dell'atto contestato;
- ricorrano gli estremi dell'urgenza, nel senso che i provvedimenti provvisori
sono necessari per evitare che la parte che li richiede subisca un danno
grave e irreparabile;
- il giudice nazionale tenga pienamente conto dell'interesse della Comunità;
- nella valutazione di tutti questi presupposti, il giudice nazionale rispetti le
pronunce della Corte o del Tribunale di primo grado in ordine alla
legittimità del regolamento o un'ordinanza in sede di procedimento
sommario diretta alla concessione, sul piano comunitario, di provvedimenti
provvisori analoghi.
- Tuttavia, la Commissione ha sottolineato che, per tenere debitamente conto
dell'interesse della Comunità, il giudice nazionale, se prevede di concedere
provvedimenti provvisori, deve dare all'istituzione comunitaria, da cui promana
l'atto la cui validità è messa in dubbio, la possibilità di pronunciarsi.
- Al riguardo si deve precisare che spetta al giudice nazionale, che deve valutare
l'interesse della Comunità nell'ambito di una domanda di provvedimenti provvisori,
decidere, ai sensi delle sue norme processuali, quale sia il modo più idoneo per
acquisire tutte le informazioni utili sull'atto comunitario di cui trattasi.
- Pertanto, la quinta questione dev'essere risolta dichiarando che un giudice
nazionale può sospendere l'esecuzione di una decisione amministrativa nazionale
basata su un atto comunitario a condizione che:
- tale giudice nutra gravi riserve sulla validità dell'atto comunitario e provveda
direttamente ad effettuare il rinvio pregiudiziale, nell'ipotesi in cui alla
Corte non sia già stata deferita la questione di validità dell'atto contestato;
- ricorrano gli estremi dell'urgenza, nel senso che i provvedimenti provvisori
sono necessari per evitare che la parte che li richiede subisca un danno
grave e irreparabile;
- il giudice nazionale tenga pienamente conto dell'interesse della Comunità;
- nella valutazione di tutti questi presupposti, il giudice nazionale rispetti le
pronunce della Corte o del Tribunale di primo grado in ordine alla
legittimità del regolamento o un'ordinanza in sede di procedimento
sommario diretto alla concessione, sul piano comunitario, di provvedimenti
provvisori analoghi.
Sulla sesta questione
- Con tale questione il giudice a quo mira in sostanza ad accertare se l'art. 177,
secondo comma, del Trattato osti a che un giudice nazionale che abbia disposto la
sospensione dell'esecuzione di una decisione amministrativa nazionale ed abbia
deferito in via pregiudiziale alla Corte un questione relativa alla validità dell'atto
comunitario sul quale essa è basata, autorizzi la proposizione di un ricorso avverso
la sua decisione.
- Onde fornire una soluzione utile a detta questione, si deve esaminare se una norma
processuale nazionale che consente la proposizione di un ricorso avverso tale
decisione sia compatibile con, da un lato, il dovere di rinvio alla Corte incombente
al giudice nazionale che reputi un atto di diritto comunitario viziato da invalidità,
e, dall'altro, il diritto di adire la Corte che l'art. 177 conferisce ad ogni giudice
nazionale.
- Dalle sentenze 21 febbraio 1991, cause riunite C-143/88 e C-92/89, Zuckerfabrik
Süderdithmarschen (Racc. pag. I-415), e Atlanta Fruchthandelsgesellschaft e a.,
dianzi citata, discende che, quando il giudice nazionale sospende l'esecuzione di una
decisione amministrativa nazionale basata su un atto comunitario la cui validità è
contestata, egli ha l'obbligo di deferire alla Corte una questione pregiudiziale
relativa alla validità dello stesso.
- Tale obbligo trova fondamento nella necessità di garantire l'applicazione uniforme
del diritto comunitario e di preservare la competenza esclusiva della Corte a
statuire sulla validità di un atto di diritto comunitario.
- Ora, la possibilità di proporre un ricorso avverso la decisione del giudice nazionale
non pregiudica l'osservanza di questi dettami. Infatti, qualora detta decisione fosse
riformata o annullata nell'ambito di detto ricorso, il procedimento pregiudiziale
diventerebbe privo di oggetto ed il diritto comunitario tornerebbe ad essere
pienamente applicabile.
- Peraltro, una norma processuale nazionale che contempli tale facoltà non
impedisce l'instaurazione del procedimento pregiudiziale da parte del giudice che
statuisce in ultimo grado, il quale è tenuto, ai sensi dell'art. 177, terzo comma, del
Trattato, a procedere ad un rinvio, qualora nutra dubbi in ordine all'interpretazione
o alla validità del diritto comunitario.
- Pertanto, la sesta questione dev'essere risolta dichiarando che l'art. 177, secondo
comma, del Trattato non osta a che un giudice nazionale che abbia disposto la
sospensione dell'esecuzione di una decisione amministrativa nazionale ed abbia
deferito in via pregiudiziale alla Corte una questione relativa alla validità dell'atto
comunitario sul quale essa è basata, autorizzi la proposizione di un ricorso avverso
la sua decisione.
Sulle spese
- Le spese sostenute dal Consiglio dell'Unione europea e dalla Commissione delle
Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar
luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente
procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui
spetta quindi statuire sulle spese.
Per questi motivi,LA CORTE
pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal Finanzgericht di Amburgo con
ordinanza 21 settembre 1995, dichiara:
- L'art. 17, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 27 giugno 1968, n. 804,
relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settori del latte e dei
prodotti lattiero-caseari, come modificato dal regolamento (CEE) del
Consiglio 22 dicembre 1987, n. 3904, in combinato disposto con l'allegato
di detto regolamento che fa riferimento alla sottovoce 2101 10 della
nomenclatura combinata, come stabilita all'allegato del regolamento (CEE)
del Consiglio 23 luglio 1987, n. 2658, relativo alla nomenclatura tariffaria
e statistica e alla tariffa doganale comune, nella versione di cui al
regolamento (CEE) della Commissione 14 luglio 1992, n. 2505, dev'essere
interpretato nel senso che autorizza la concessione di restituzioni
all'esportazione per i latticini contenuti sia in preparazioni a base di caffè,
sia in quelle a base di estratti, essenze o concentrati di caffè.
- L'art. 244 del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913,
che istituisce il codice doganale comunitario, non si applica a domande di
rimborso di restituzioni all'esportazione.
- Un giudice nazionale può sospendere l'esecuzione di una decisione
amministrativa nazionale basata su un atto comunitario a condizione che:
- tale giudice nutra gravi riserve sulla validità dell'atto comunitario e
provveda direttamente ad effettuare il rinvio pregiudiziale, nell'ipotesi in
cui alla Corte non sia già stata deferita la questione di validità dell'atto
contestato;
- ricorrano gli estremi dell'urgenza, nel senso che i provvedimenti provvisori
sono necessari per evitare che la parte che li richiede subisca un dannograve e irreparabile;
- il giudice nazionale tenga pienamente conto dell'interesse della Comunità;
- nella valutazione di tutti questi presupposti, il giudice nazionale rispetti le
pronunce della Corte o del Tribunale di primo grado in ordine alla
legittimità del regolamento o un'ordinanza in sede di procedimento
sommario diretta alla concessione, sul piano comunitario, di provvedimenti
provvisori analoghi.
4) L'art. 177, secondo comma, del Trattato CE non osta a che un giudice
nazionale che abbia disposto la sospensione dell'esecuzione di una decisione
amministrativa nazionale e abbia deferito in via pregiudiziale alla Corte
una questione relativa alla validità dell'atto comunitario sul quale essa è
basata, autorizzi la proposizione di un ricorso avverso la sua decisione.
Rodríguez Iglesias Murray Sevón Kapteyn Gulmann Edward Puissochet Hirsch JannRagnemalm
Schintgen
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Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 17 luglio 1997.
Il cancelliere
Il presidente
R. Grass
G.C. Rodríguez Iglesias
1: Lingua processuale: il tedesco.